Raccomandata |
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Incarto n.
LG/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 novembre 2009 emanata da |
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in relazione al caso:
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
PI 1, rappr. da: avv. RA 1, |
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ritenuto, in fatto
1.1. PI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva in qualità di gerente, in data 11 febbraio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetta da “depressione” (doc. AI 1-1/9).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 18 novembre 2009 (doc. AI 34-1), preavvisata con progetto del 26 agosto 2009 (doc. AI 29-1), ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2009.
1.3. Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata, l’esecuzione di una nuova perizia e di un procedimento di diffida con la concessione di un periodo di riflessione. La ricorrente ha chiesto quindi che venga nuovamente determinato il grado d’invalidità (doc. I).
La RI 1 ha fondato il proprio allegato ricorsuale sulla seguente argomentazione:
" (...)
4. Secondo DTF 99 V 28 ff il vizio del bere di per sè non motiva un'invalidità ai sensi della legge.
In base agli atti si può presumere che il vizio del bere però ha causato la depressione.
4. In base al rapporto del Dr. med. __________ del 3.3.2009, sussiste una sindrome ansio depressiva, una dipendenza dall'alcool, dalla cocaina, dall'eroina e dall'hashish. La persona assicurata ha concluso il suo tirocinio come impiegata di commercio, ma a causa di problemi di alcool e di droga non ha mai potuto svolgere questa professione. La madre, che gestisce un ristorante con bar, ha continuamente tentato di coinvolgere la figlia in questo lavoro ma tutte le volte lei ha abusato dell'alcool. Siccome si conosce l'assicurata dal 1994, si può prevedere di integrarla nuovamente, ma solo se mostra la volontà spontanea di non bere e di non consumare più droghe. Purtroppo la persona assicurata non segue tutte le cure, non appena le si offre la possibilità si rifugia di nuovo nell'alcool e nelle droghe.
5. Determinante è però il fatto che questi disturbi siano reversibili. Le depressioni sono da osservare dal punto di vista dell'abuso di alcool e sono reversibili. Non sono stati provati dei danni cerebrali.
6. Secondo il rapporto del Dr. med. __________ del 3.3.2009, è difficile prevedere se l'assicurata si può reintegrare, a meno che lei non mostri la volontà spontanea di smettere di bere e di consumare droghe. Apparentemente l'assicurata continua a consumare droghe e manca di volontà per fermare questo abuso.
7. Secondo il rapporto del Dr. med. __________ del 3.3.2009 l'assicurata non segue tutte le cure, non appena ne ha la possibilità si rifugia di nuovo nell'alcool e nelle droghe. In altre parole l'assicurata viola l'obbligo di riduzione del danno.
8. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità, l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Secondo l'art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno di perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato da prendere in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alla misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
L'incapacità al guadagno significa l'incapacità condizionata dalla salute di non poter conseguire redditi di lavoro tramite lo sfruttamento della rimanente capacità lavorativa sul mercato del lavoro in questione. Nel presente caso non è stata effettuata un'efficace disintossicazione dall'alcool, l'assicurata continua a consumare droghe ed alcool e viola così la compliance. Non ha sfruttato tutte le possibilità di cura ragionevolmente esigibili, ciò significa che non sussiste un'incapacità al guadagno ai sensi dell'art. 7 LPGA e così non sussiste neanche un'invalidità ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA.
9. Prima ancora di concedere una prestazione, l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare l'obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurata. Esso non lo ha fatto e così ha violato il principio inquisitorio. Dal nostro punto di vista, la riduzione del danno ai sensi dell'art. 21 cpv. 4 LPGA sarebbe ragionevolmente esigibile e prometterebbe una buona soluzione. Una decisione sulla rendita può avvenire soltanto dopo la conclusione di una riduzione del danno. Concedendo una rendita, senza rispettare l'obbligo di riduzione del danno, l'Ufficio AI ha applicato male la legge." (Doc. I)
1.4. L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto le censure ricorsuali al SMR, ha proposto la retrocessione degli atti all’amministrazione per un approfondimento della patologia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. VI + bis).
La risposta di causa dell’UAI e l’allegato (doc. VI + VI bis) sono stati trasmessi alla RI 1 e all’assicurata per osservazioni (doc. X).
1.5. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, nella sua presa di posizione del 14 gennaio 2010 ha postulato la reiezione del ricorso sostenendo che l’abuso di sostanze stupefacenti da parte di PI 1 sia l’effetto e non la causa dell’invalidità e contestando l’ulteriore approfondimento peritale richiesto dalla RI 1 e accolto dall’UAI (doc. VII).
A mente dell’avv. RA 1 l’assicurata non avrebbe violato l’obbligo di riduzione del danno, in quanto i rapporti medici agli atti dimostrerebbero che i gravi disturbi psichici hanno portato all’abuso di sostanze e non il contrario come invece sosterrebbe la RI 1. Dal profilo medico PI 1, nonostante le cure, non può lavorare oltre il 50% e “costringerla a lavorare oltre a detta percentuale, significa esporre l’assicurata al rischio di perdita della sua capacità lavorativa residua”. L’assicurata avrebbe quindi sfruttato tutte le capacità di cura ragionevolmente esigibili (doc. VII).
Il 14 gennaio 2010 il patrocinatore ha inoltre chiesto che la sua assistita venga posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. VIII).
I doc. VII e VIII sono stati trasmessi alla RI 1 e all’UAI per conoscenza (doc. IX)
1.6. Con scritto del 18 gennaio 2010 la RI 1 ha confermato le proprie conclusioni del 27 novembre 2009 (doc. XI), mentre l’avv. RA 1 non ha formulato osservazioni (doc. XII).
I doc. X, XI e XII sono stati trasmessi alle parti (doc. XIII).
1.7. Il 6 maggio 2010 il TCA ha interpellato il medico del SMR, Dr. __________, per alcune precisazioni in merito alle sue annotazioni del 3 giugno 2009 e al rapporto del Dr. __________ del 3 marzo 2009 (doc. XVIII).
1.8. In data 27 maggio 2010 l’UAI ha trasmesso a questa Corte le risposte del Dr. __________ (doc. XXI+1).
I doc. XVIII e XXI+1 sono stati inviati all’assicurata e alla RI 1, per osservazioni (doc. XXII).
1.9. La RI 1 ha inviato le proprie osservazioni il 15 giugno 2010 (doc. XXIV), mentre l’avv. RA 1 le ha formulate il 16 giugno 2010 (doc. XXIII).
I doc. XVIII e XIV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXV).
1.10. Il TCA, il 30 giugno 2010, ha nuovamente interpellato il Dr. __________ in merito alle risposte fornite a questa Corte il 25/27 maggio 2010 (doc. XXVI).
1.11. L’UAI, l’8 luglio 2010 ha trasmesso al TCA le risposte del Dr. __________ (doc. XXII+bis).
I doc. XXVI, XXII+bis sono stati inviati all’avv. RA 1 e alla RI 1 per osservazioni (doc. XXIII).
1.12. In data 13 luglio 2010 la RI 1 ha confermato la necessità di una rivalutazione del caso (doc. XXIV), mentre l’avv. RA 1 il 19 luglio 2010 ha ribadito di trovare “sorprendente, anche perché sprovvisto di motivazione il cambiamento di opinione del Dr. __________” (doc. XXV).
I doc. XXIII, XXXIV e XXV sono stati inviati all’UAI, alla RI 1 e all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Nel caso in esame, il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità.
L’esito della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo a fornire prestazioni della RI 1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossico-dipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (“… wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).
Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), pto. 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di una danno alla salute invalidante se:
– sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure
– hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurolo-gica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva.
Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la
conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente
oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute
suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di
lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione
sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono di per sé
degli scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge
(Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).
Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed
eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di
provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la
professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza
negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).
Per contro l'Alta
Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona dipendente dalla
droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento della decisione aveva
37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della personalità (personalità
schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai cronica comportavano
un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più migliorabile né con
misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un apprezzamento totale
dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno alla salute è stato
considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in modo parzialmente
causale, era una conseguenza del disturbo della personalità. L'assicurato era
stato poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp. 180ss).
2.6. Per quanto riguarda l’obbligo di ridurre il danno da parte dell’assicurata va rilevato quanto segue.
L’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che:
" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
Per quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno, la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.2.).
Secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza, non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento importante dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità di guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U 244, p. 144; DTF 105 V 176).
Per quanto concerne l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui l’amministrazione aveva negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di una frattura traumatica del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato operato due volte, non si era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che, secondo i medici, avrebbe condotto a un’ottimale guarigione e alla piena capacità lavorativa, ha deciso che l’operazione era esigibile sia dal profilo oggettivo, che da quello soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza tra l’avvocato dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli accertamenti complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità oggettiva. Nulla risultava invece a quel momento riguardo a un particolare timore, segnatamente a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto in seguito.
2.7. Nella decisione impugnata l’UAI ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2009 fondandosi sulle conclusioni della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. AI 16-6, 16-11).
Nel rapporto del 6 dicembre 2006 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i disturbi soggettivi e lo stato psichico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
" (...)
Diagnosi psichiatrica:
Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD10 F60.31).
Sindrome da dipendenza dovuto all'uso di sostanze psicoattive (ICD10 F11.22), attualmente in regime di mantenimento controllato clinicamente con metadone.
Scompenso ansioso depressivo di natura reattiva.
Valutazione e procede:
Si tratta di una paziente che dalla tarda adolescenza ha iniziato a presentare una dipendenza da sostanze stupefacenti, e che riferisce da circa un anno un abuso di sostanze alcoliche.
Da 3 mesi riferisce un astinenza assoluta dall'alcool e dalle droghe.
La paziente è parimenti affetta da un disturbo di personalità di tipo borderline grave, in passato ha presentato anche una sintomatologia psicotica con ideazioni deliranti a sfondo paranoico attualmente asseniti.
Ha già presentato in passato un disturbo da attacchi di panico, con stati depressivi reattivi.
Al momento attuale l'incapacità lavorativa al 50% è giustificata dalla sintomatologia ansioso depressiva presente.
La paziente infatti a causa di una sintomatologia astenica, ansiosa, non è in grado di dare coerenza e continuità ad un'attività lavorativa superiore al 50%. Vi è un alto rischio di ulteriore ricaduta con arresto totale della capacità lavorativa.
L'inabilità al 50% viene concordata fino al 15.02.2007 con rivalutazione successiva della paziente. (...)" (Doc. AI 20-3)
Il 3 dicembre 2007 la Dr.ssa __________, per conto dell’assicuratore malattia __________, ha confermato la medesima diagnosi e ha fornito la seguente valutazione e prognosi:
" (...)
Al momento attuale la paziente presenta uno stato di angoscia, di disforia, dovuto al disturbo di personalità in cui soffre con una marcata tendenza all'agito impulsivo nel corso di tutto l'estate e ridotto da poco meno di un mese.
Presenta a livello cognitivo difficoltà di attenzione e di concentrazione; a livello affettivo presenta una tonalità dell'umore lievemente deflessa; poco strutturata è la progettualità futura; gravemente compromessa è la capacità relazionale con sentimenti di insofferenza, incapacità di gestire le cose, le relazioni, ansia, angoscia.
In questo periodo la paziente ha continuato ad abusare sia di sostanze alcoliche (l'uso l'avrebbe interrotto solo da 2 settimane) sia di sostanze stupefacenti in particolare cocaina, a detta della paziente, utilizzata fino a 3 settimane fa.
Un progetto di presa a carico giornaliero della paziente presso l'__________ di __________ è stato messo in atto da poco più di un mese con l'obiettivo di ridurre progressivamente il dosaggio delle bendoazepine assunte e di raggiungere un astensione dalle sostanze stupefacenti.
Si concorda con la paziente di provare un tentativo di ripresa dell'attività lavorativa presso l'attuale datore di lavoro al 50% dal 1.02.2008 per un mese e salvo complicazioni una ripresa della capacità lavorativa al 100% dall'1.03.2008.
Esiste comunque un elevato rischio di una ricaduta a breve termine della paziente nell'abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti visto il grave disturbo di personalità presentato, la situazione del padre la sua situazione personale. (...)"
(inc. LAMal 20/2-3)
Nel referto del 30 settembre 2008 all’indirizzo dell’assicuratore malattia, la Dr.ssa __________ ha ripreso la precedente diagnosi e fornito la seguente valutazione e prognosi:
" (...)
Al momento attuale la paziente presenta ancora uno stato di disforia, di ansia, sonnolenza e ipersonnia diurna, apatia.
A livello cognitivo presenta ancora difficoltà di attenzione e concentrazione. A livello affettivo presenta una tonalità dell'umore deflessa. Poco strutturata è la sua progettualità futura e gravemente compromessa al momento la capacità relazionale con sentimenti di insofferenza, crisi di ansia e disforia.
Al momento attuale nega abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti in particolare di cocaina.
È in terapia metadonica con 14 Ketalgine/die, si sottopone ad uno screening settimanale delle urine.
La paziente ha ripreso i contatti con lo psichiatra curante dr. Med. __________ di __________.
Si concorda con la paziente un'incapacità lavorativa al 100% fino al 30.11.2008, salvo ulteriori complicazioni appare utile un tentativo di ripresa dell'attività lavorativa al 50% dall'1.11.2008.
Purtroppo il mantenimento di un'attività lavorativa al 50% rimane, visto il decorso degli ultimi 2 anni, l'unico obbiettivo terapeutico perseguibile. È sicuramente utile una segnalazione tempestiva all'Ufficio Invalidità in quanto si ritiene che per il restante 50% la paziente non possa più a breve-medio termine, riprendere un'attività lavorativa con continuità.
Si rende attenti che la paziente presenta un alto rischio di ricaduta a breve termine nell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti visto il grave disturbo di personalità presentato. (...)" (inc. LAMal, 39-2)
La Dr.ssa __________, in data 20 luglio 2009, sempre per conto dell’assicuratore malattia __________, ha quindi posto la seguente diagnosi e valutazione:
" (...)
Diagnosi psichiatrica:
Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD10 F60.31).
Sindrome da dipendenza dovuta all'uso di sostanze psicoattive e multiple, segue attualmente una terapia sostitutiva con metadone (ICD10 F19.2).
Sindrome di dipendenza da alcool, utilizzazione episodica, attualmente nega consumo.
Sindrome mista ansioso depressiva (ICD10 F41.21).
Valutazione e prognosi:
La paziente presenta ancora difficoltà importanti legate alle patologie sopra elencate: al disturbo di personalità emotivamente instabile si sono associati ansioso depressivi di cui l'ultimo insorto più di un anno fa, causa ancora di gravi difficoltà nella strutturazione e nella progettualità futura per sentimento di apatia, anedonia e per difficoltà di concentrazione e di attenzione.
A livello affettivo presenta attualmente una tonalità dell'umore deflesso.
Al momento attuale nega abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicoattive.
È in terapia metadonica (10Ketalgine al giorno) e continua la presa a carico psichiatrica ambulatoriale presso lo psichiatra dr.med. __________ di __________. Vi è attualmente come progetto quello di seguire una dieta ipocalorica per una diminuzione del peso essendo la paziente notevolmente aumentata (più di 15 chili nel corso dell'ultimo anno).
Purtroppo il mantenimento dell'attività lavorativa al 50% rimane visto il decorso degli ultimi 3 anni, l'unico obbiettivo terapeutico perseguibile.
È sicuramente utile una valutazione da parte dell'ufficio invalidità in quanto si ritiene che per il restante 50% non possa più a breve-medio termine recuperare alcuna capacità lavorativa.
La paziente continua a mantenere un alto rischio per una ricaduta a breve termine nell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti visto il grave disturbo di personalità presentato. (:::)" (inc. LAMal, 44-2)
Nel rapporto medico del 5 marzo 2008 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha fornito la seguente valutazione:
" (...)
2) Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
- Sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple, segue attualmente una terapia sostitutiva con metadone F 19.22.
- Sindrome di dipendenza da alcool, utilizzazione episodica F10.26.
- Sindrome mista ansioso-depressiva F 41.21.
- Disturbo di personalità di tipo borderline F 60.31.
4) Referto medico oggettivo.
Paziente curata nell'igiene personale e nell'abbigliamento. La mimica come i movimenti sono poveri e rallentati. Orientata rispetto ai 4 domini. Il tono umorale è depressivo con tensioni endogene, ritiro sociale, apatia, anedonia e disturbi del sonno. Non emergono elementi dissociativi.
Riferisce consumo irregolare di cocaina ed alcool.
5) Quali terapie vengono effettuate per ristabilire lo stato di salute? Con quale risultato.
Dopo la disintossicazione da sostanze stupefacenti alla Clinica __________ di __________ la paziente si reca settimanalmente presso lo studio del Dr. __________ per lo screening delle urine.
La signora PI 1 partecipa regolarmente ogni 2 settimane a dei colloqui individuali di sostegno e assume una terapia con antidepressivo, ansiolitico e neurolettico. Inoltre si reca presso la farmacia per l'assunzione del metadone. Il progetto terapeutico è di continuare l'astinenza da stupefacenti, ridurre la somministrazione di metadone e più in generale migliorare il quadro psicopatologico per favorire un suo reinserimento nella vita attiva (evitando nuovi ricoveri).
6) Ripresa lavorativa nel mestiere abituale? Da quando e in che percentuale.
Attualmente non ho firmato dei certificati di inabilità. È evidente che la situazione dopo il ricovero permane "fragile".
7) Ripresa lavorativa in un'altra attività confacente alle possibilità dell'assicurato? Da quando e in che percentuale? Per quale professione?
Vedi punto 6.
8) Prognosi.
Riservata in considerazione del lungo percorso di malattia della paziente.
9) Osservazioni da parte sua.
La strategia terapeutica è stabilita in accordo con il suo medico curante Dr. __________." (Doc. AI 16/11-12)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Attentamente esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata per i motivi che seguono.
2.10. La Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nei propri referti medici del 6 dicembre 2006, del 3 dicembre 2007, del 30 settembre 2008 e del 20 luglio 2009 ha sempre confermato la diagnosi di “Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (ICD10 F.60.31), sindrome da dipendenza dovuto all’uso di sostanze psicoattive (ICD10 F11.22), attualmente in regime di mantenimento controllato clinicamente con metadone. Scompenso ansioso depressivo di natura reattiva” (cfr. doc. AI 16-6; doc. LAMal 20-2, 39-3, 44-2).
Diagnosi che ricalca sostanzialmente quella del medico curante dell’assicurata, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 5 marzo 2008 ha indicato una “sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple, segue attualmente una terapia sostitutiva con metadone F19.22; sindrome da dipendenza da alcool, utilizzazione episodica F10.26; sindrome mista ansioso-depressiva F41.21; disturbo di personalità di tipo borderline F60.31” (doc. AI 16-11).
Il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nelle annotazioni del 3 giugno 2009, ha ripreso le valutazioni della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ rilevando che l’assicurata “ha sofferto inizialmente di un disturbo psicotico con ideazioni deliranti a sfondo paranoico, in seguito non più documentato. Viene poi riportato un disturbo di personalità tipo borderline, una modalità di comportamento che emerge di solito precocemente nello sviluppo dell’individuo, caratterizzato da sentimenti costanti di vuoto, comportamento imprevedibile, tendenza a relazioni instabili, disturbi e incertezza relativi all’immagine di sé. Viene anche descritto un disturbo d’ansia con attacchi di panico e uno stato depressivo ricorrente” (doc. AI 19-1).
Il Dr. __________ ha quindi evidenziato che su questa condizione psicopatologica di base, si innesta dal 1995, un abuso di sostanze stupefacenti. Il medico ha poi confermato che la sintomatologia ansioso-depressiva giustifica l’inabilità lavorativa al 50% (doc. AI 19-1).
Nel rapporto medico del 3 marzo 2009, prodotto dalla RI 1 a sostegno del proprio allegato ricorsuale, il Dr. __________, spec. FMH in medicina generale, ha posto la diagnosi di “dipendenza da sostanze psicoattive, dipendenza da alcool, sindrome ansioso depressiva. In cura metadonica” (doc. AI 10-1). Per quanto riguarda la capacità lavorativa il medico curante ha poi indicato che la paziente è inabile più del 50% dal 2008 e che lo stato di salute è in peggioramento (doc. AI 10-1).
Il medico curante ha quindi rilevato che PI 1 “aveva seguito l’apprendistato di commercio presso __________ di __________, in seguito ai problemi dovuti all’alcool ed alla droga non ha mai potuto lavorare seriamente. La madre che gestisce un ristorante bar, ha sempre cercato di rinserirla per quel che è la parte commerciale, le varie volte che era stata al ristorante-bar, aveva fatto abuso di alcol. Conoscendo la paziente dal 1994, penso che sarà difficile reinserirla a meno che non venga spontaneamente dalla paziente di voler impegnarsi a non bere e a lavorare, riprendere il suo mestiere di impiegata d’ufficio, ma probabilmente in un posto chiuso” (doc. AI 10-2).
Alla domanda posta dall’UAI se la paziente segue tutte le proposte di trattamento il Dr. __________ ha risposto: “No, cerca appena può di rifugiarsi nell’alcol e nella droga” (doc. AI 10-3).
Nelle annotazioni dell’11 gennaio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha ritenuto giustificata l’argomentazione sollevata dalla RI 1 circa un’inadeguata valutazione della problematica di abuso di sostanza e quindi dell’obbligo di ridurre il danno. Il Dr. __________ ha indicato la necessità di procedere a un approfondimento della patologia psichiatrica ed ha in particolare rilevato:
" (…)
- Il perito dovrà esprimersi sull’esigibilità lavorativa in attività abituale ed in attività adatta.
- Il perito dovrà pure esprimersi se attualmente vi è astinenza da abuso di sostanza e da quando.
- Nel caso d’un persistente abuso il perito dovrà esprimersi se l’abuso riduce la capacità lavorativa residua e in quale misura, inoltre il perito dovrà indicare se una disintossicazione risulta esigibile e con quale probabilità di successo e se l’astinenza prolungata avrà influsso favorevole sostanziale sulla CL residua” (doc. VI bis)
L’UAI, nella risposta di causa dell’11 gennaio 2010, ha quindi proposto al TCA la retrocessione degli atti alfine di procedere ad una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. VI+bis).
Questa Corte, il 6 maggio 2010, ha interpellato il medico del SMR, Dr. __________, sottoponendogli il referto del 3 marzo 2009 del Dr. __________ e ponendogli i seguenti quesiti:
" Egregio Dr. __________,
lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la vertenza che vede opposta la RI 1, all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), in relazione al caso di PI 1.
Nelle annotazioni del 3 giugno 2009 relative all’assicurata, Lei indicava quanto segue:
“L’evoluzione della malattia descritta nelle visite fiduciarie della dr.ssa __________ e nei rapporti del medico curante dr. __________, permette di stabilire che l’A.a ha sofferto inizialmente di un disturbo psicotico con ideazioni deliranti a sfondo paranoico, in seguito non più documentato. Viene poi riportato un disturbo di personalità tipo borderline, una modalità di comportamento che emerge di solito precocemente nello sviluppo dell’individuo, caratterizzato da sentimenti costanti di vuoto, comportamento imprevedibile, tendenza a relazioni instabili, disturbi e incertezza relativi all’immagine di sé.
Viene anche descritto un disturbo d’ansia con attacchi di panico e uno stato depressivo ricorrente. Su questa condizione psicopatologica di base, si innesta dal 1995 un abuso di sostanze stupefacenti.
Concordo che l’attuale attività in ambito familiare abbia un’importanza terapeutica e lo scopo attuale sia il mantenimento di questa attività, mentre le limitazioni in termini di concentrazione e attenzione possono essere dovute sia alla prolungata condizione di abuso sia all’instabilità emotiva tipica del disturbo di personalità.
Dal lato psichico, l’inabilità attuale al 50% appare giustificata dalla sintomatologia ansioso-depressiva ricorrente” (doc. AI 19-1).
In sede di ricorso contro la decisione dell’UAI di attribuire a PI 1 una mezza rendita d’invalidità la RI 1, fondandosi sul rapporto del 3 marzo 2009 del medico curante Dr. __________, ha postulato l’annullamento della decisione e il rinvio all’UAI per nuovi accertamenti.
Il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Dipendenza da sostanze psicoattive, dipendenza da alcool, sindrome ansioso depressiva. In cura metadonica (1993)” e rilevato, in particolare, che la paziente a seguito dei problemi di alcool e droghe non ha mai potuto lavorare seriamente, non segue tutte le proposte di trattamento e cerca appena possibile di rifugiarsi nell’alcool e nella droga (doc. AI 10-2).
L’UAI, quindi, sulla base anche della valutazione del Dr. __________ dell’11 gennaio 2010, che ha aderito alle conclusioni della RI 1, ritenendo non adeguatamente valutata la problematica di abuso di sostanze e l’obbligo di ridurre il danno dell’assicurato, ha proposto il rinvio per nuovi accertamenti presso il centro peritale delle assicurazioni sociali (doc. VI).
Alla luce di quanto sopra, la invito a rispondere alle seguenti domande:
1) È stato nuovamente interpellato dall’UAI, in merito al caso PI 1, successivamente alla sua valutazione del 3 giugno 2009 ? In caso affermativo voglia indicarci e documentarci quale valutazione ha espresso.
2) Nelle sue annotazioni del 3 giugno 2009 ha preso in considerazione il rapporto del Dr. __________ del 3 marzo 2009 e le conclusioni alle quali è giunto ?
3) Riconferma la sua valutazione del 3 giugno 2009, in particolare per quanto riguarda la diagnosi di disturbo di personalità tipo borderline, di disturbo d’ansia con attacchi di panico e stato depressivo ricorrente nel quale si innesta dal 1995 un abuso di sostanze stupefacenti ?
4) Riconferma il grado d’inabilità lavorativa indicato nelle sue annotazioni ?” (doc. XVIII).
Il 25 maggio 2010 il Dr. __________ ha risposto di aver discusso il caso con il Dr. __________ in data 11 gennaio 2010 e di aver concordato con il collega sulla necessità di una rivalutazione (doc. XXI1, pto.1).
Il medico del SMR ha confermato la propria valutazione del 3 giugno 2009, ritenuta a quel momento corretta, affermando di concordare ora con la necessità di una rivalutazione (pti. doc. XXI1, pti. 2, 3, 4).
Al riguardo in data 16 giugno 2010 il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato di trovare sorprendente che il dottor __________, "senza alcuna motivazione apparente abbia radicalmente mutato la propria posizione" (cfr. Doc. XXIII).
Il 30 giugno 2010 il TCA ha nuovamente interpellato il Dr. __________:
" Egregio Dr. __________,
con riferimento all’incarto indicato a margine, al nostro scritto del 6 maggio 2010 e alle sue risposte del 25 maggio 2010 trasmesse dall’Ufficio AI, con la presente la invito a chiarirci quanto segue.
1. Per quali motivi dal punto di vista psichiatrico concorda con il Dr. __________ sulla necessità di una rivalutazione dopo aver confermato la sua precedente valutazione del 3 giugno 2009 ?
2. Ritenuto che il referto del Dr. __________ è del 3 marzo 2009 e le sue annotazioni del 3 giugno 2009, cosa si è modificato da allora dal profilo medico da considerare ora necessaria una rivalutazione ? Se vi sono stati dei cambiamenti del quadro valetudinario dell’assicurata, di quali si tratta ?” (doc. XXVI).
Il medico del SMR ha così risposto:
" (…)
1. La mia valutazione si era basata sull’incarto. Dopo discussione con il dr. __________, in considerazione della complessità del problema, abbiamo convenuto che una valutazione dell’incarto non è sufficiente, in particolare per quanto riguarda la dipendenza.
2. Ribadisco che si tratta di valutare adeguatamente la questione della dipendenza e relative leggi AI.” (doc. XXII bis).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva innanzitutto che l’assicurata ha subìto numerosi ricoveri: presso l’Ospedale Regionale di __________ nel 1994, alla Clinica __________ di __________ tra il 2000 e il 2002, nel 2007 e nel 2008, e presso la Clinica __________ di __________ nel 2007 e nel 2008, nonché all’Ospedale __________ di __________ nel 2007. PI 1 ha inoltre seguito dei trattamenti presso la Comunità di __________ e __________ (cfr. doc. AI 10-1;16-7, doc. LAMal 1-2; 13-1; 20-1, 27-1; 30-1/2; 39-1; 44-1).
Se è vero che dal referto del 5 marzo 2008 del Dr. __________ emerge che dopo il ricovero alla Clinica __________ di __________ la paziente si reca settimanalmente presso lo studio del Dr. __________ per lo screening delle urine e partecipa regolarmente ogni 2 settimane a dei colloqui individuali di sostegno e partecipa a un programma terapeutico di astinenza con assunzione di antidepressivi, ansiolitici e neurolettici, oltre che di metadone (doc. LAMal 27-1; 44-2), il Dr. __________, in data 3 marzo 2009 ha precisato che la paziente non segue tutte le proposte di trattamento (doc. 10-1). Dalla certificazione della Dr. __________ del 20 luglio 2009 si rileva inoltre che l’assicurata è ancora ad alto rischio di ricaduta (cfr. doc. LaMal 44-2).
L’Ufficio AI da parte sua, in un primo tempo ha attribuito una mezza rendita d’invalidità sulla base delle certificazioni dei medici curanti e della valutazione del medico del SMR, Dr. __________ che il 3 giugno 2009 aveva confermato l’inabilità lavorativa al 50% di PI 1 (cfr. doc. AI 19-1).
In sede ricorsuale l’amministrazione, ha modificato la propria valutazione ritenendo giustificata la critica sollevata dalla Cassa pensione circa un’inadeguata valutazione della problematica di abuso di sostanza e quindi dell’obbligo di ridurre il danno.
Questa critica è fondata sul referto del Dr. __________ del 3 marzo 2009, antecedente alla prima valutazione del Dr. __________ (doc. VI+bis).
Il medico del SMR ha motivato la sua nuova valutazione limitandosi ad indicare di aver discusso il caso con il collega del SMR, Dr. __________, e di aver convenuto con lui il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione (doc. XXI1; XXII bis).
Secondo il TCA nella presente fattispecie è decisivo il fatto che la valutazione del medico del SMR sia stata fatta senza una visita personale.
Di conseguenza occorre dare seguito all’indicazione dei medici del SMR e rinviare gli atti all’Ufficio AI per una nuova perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, pur rilevando che l’amministrazione in sede d’istruttoria non ha esaminato in modo approfondito il caso e le motivazioni del medico del SMR a sostegno del rinvio non appaiono del tutto convincenti.
L’incarto viene, dunque, retrocesso all’amministrazione per una nuova valutazione del quadro psichiatrico. In particolare andrà valutata la questione se la dipendenza dell’assicurata sia o meno la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale e se persiste l’abuso di sostanze stupefacenti in relazione con l'obbligo di ridurre il danno.
Dai rapporti medici non emerge infatti con sufficiente chiarezza se l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti sia stata causa o conseguenza dello stato depressivo e dei disturbi di cui soffre l’assicurata, rispettivamente nel caso in cui ne fosse stata la causa, in che misura queste malattie psichiche sarebbero rilevanti ai sensi dell’AI. In tale contesto andrà pure accertato se l’assicurata è in grado di effettuare un periodo di astinenza completo (cfr. DTF 124 V 265; STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.11. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali un ulteriore approfondimento a livello della patologia psichiatrica, inteso a chiarire se i problemi di dipendenza dell’assicurata siano o meno la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale e a delucidare la questione dell’esigibilità lavorativa in attività abituale ed in attività adatta.
Il perito dovrà quindi esprimersi se attualmente vi è astinenza da abuso di sostanza e da quando. Nel caso d’un persistente abuso il perito dovrà esprimersi se l’abuso riduce la capacità lavorativa residua e in quale misura, inoltre il perito dovrà indicare se una disintossicazione risulta esigibile e con quale probabilità di successo e se l’astinenza prolungata avrà influsso favorevole sostanziale sulla capacità lavorativa residua (cfr. doc. VI bis)
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.—sono poste a carico dell'UAI.
2.13. L'assicurata ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In casu, l'assicurata, nubile e senza attività lucrativa, si trova nel bisogno. La medesima dispone in effetti, quali entrate, della sola rendita AI di fr. 718.-- al mese (cfr. doc. XVII+bis). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato. Infine, di primo acchito la sua presa di posizione non appariva priva di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che l'assicurata è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 18 novembre 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..
2. L’istanza di PI 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'UAI.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti