Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.215

 

BS/sc

Lugano

7 maggio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 12 novembre 2009 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, precedentemente attivo quale macchinista/traxista, nel mese di settembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una fibromialgia generalizzata ed una depressione (doc. AI 5).

 

                                         Dopo aver eseguito accertamenti medici ed economici, con decisioni 12 novembre 2009 (preavvisate l’8 luglio 2009), l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2008, ridotta a metà (grado d’invalidità del 57%) dal 1° gennaio 2009 in avanti (doc. AI 74 e 75).

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando il diritto a percepire ¾ di rendita dal 1° gennaio 2009 e le relative rendite completive per i due figli __________ e __________. Egli contesta la determinazione del reddito da valido, la determinazione dell’importo della prestazione assegnata e la mancata assegnazione di una rendita completiva per il figlio __________. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                        

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede invece il parziale accoglimento del ricorso. Confermato l’ammontare sia del reddito da valido che della rendita, l’amministrazione ha riconosciuto il diritto dell’assicurato a percepire una rendita completiva anche per il figlio __________. Con la risposta di causa sono state prodotte le spiegazioni datate 15 dicembre 2009 della Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) in merito al calcolo della rendita contestata.

 

                               1.4.   Su richiesta del TCA, il 12 gennaio 2010 l’assicurato ha preso posizione riguardo agli atti della Cassa annessi alla risposta di causa ed alle citate spiegazioni 15 dicembre 2009 di quest’ultima (X). 

 

                               1.5.   Il 2 febbraio 2010 questa Corte ha chiesto all’Ufficio AI delle precisazioni sulla determinazione del salario da valido (XII) ed il 15 marzo 2010 in merito al computo degli accrediti per compiti educativi (XV), ricevendo risposta l’11 febbraio 2010 (XIII) rispettivamente il 24 marzo 2010 (XVI). Le risultanze degli accertamenti sono state in seguito trasmesse dal TCA al ricorrente per una presa di posizione (XIV, XVII), il quale è tuttavia rimasto silente.

                                        

 

considerato                    in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto principale del contendere è sapere se successivamente al 1° gennaio 2009 l’assicurato ha diritto a una mezza rendita, come stabilito nella decisione contestata, oppure a ¾ di rendita, così come da sua richiesta ricorsuale. Pacifica è l’assegnazione della rendita intera dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2008.

                                        

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p.325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p.232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, I 689/04 del 27 dicembre 2005). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sul rapporto 26 settembre 2008 del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).

                                         Dopo aver raccolto la pertinente documentazione medica, visitato l’assicurato, i medici del SMR hanno concluso per una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate con un periodo di totale incapacità al lavoro in qualsiasi attività dal maggio 2007 al settembre 2008 (doc. AI 46-1).

                                         Alla succitata valutazione medica va data adesione, ritenuto del resto che la stessa è rimasta incontestata.                            

                                     

                          2.6.   Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate del 50%, mediante rapporto 22 dicembre 2008 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto e della formazione scolastica e professionale dell’assicurato, ha elencato le attività (non qualificate) ancora esigibili nella misura dell’accertata residua abilità lavorativa (doc. AI 56-2).

 

                                         Per la determinazione del grado d’invalidità l’Ufficio AI ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro quale traxista (reddito da valido) con quello conseguibile in un’attività adeguata esercitata al 50% e desunto dai salari statistici (reddito da invalido), da cui è risultata un’incapacità al guadagno del 57%. Il calcolo è stato ripreso nella decisione contestata. Con effetto dal 1° gennaio 2009, ossia tre mesi successivi al 1° ottobre 2008 (mese dopo la valutazione SMR sulla residua capacità lavorativa; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI), la rendita è stata di conseguenza ridotta a metà.

 

                            2.6.1.   Riguardo alla determinazione del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 p. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

 

                                         Nel caso in esame, il reddito da valido è stato fissato in fr. 65'664.--, così come risulta dal successivo rapporto 17 giugno 2009 del consulente:

 

"  (...)

Reddito da valido

Come effettivamente dichiarato dal collega il salario da valido dell'assicurato non è di (31.40 x 2112) + 8.33%, ma giustamente di (27.60 x 2112) + 8,33%, nell'anno 2007, come classe salariale A (Verde: Ticino).

 

Il danno alla salute è insorto nel 2007 ed essendo oggi in possesso dei relativi dati statistici per l'anno 2008 i salari vengono aggiornati secondo queste nuove disposizioni.

 

Da contratto Collettivo per l'edilizia, secondo la fascia di qualifica dell'assicurato (vedi allegato) nel 2008 senza danno alla salute egli avrebbe potuto percepire un salario orario di fr. 28.70 che corrispondono ad un salario annuo di 28.70 x 2112 + 8.33% = 65'664.--. (...)" (Doc. AI 59-1)

 

L’assicurato contesta tale dato, sostenendo che il reddito da valido ammonti a fr. 74'271.--. Al riguardo, nel ricorso egli ha precisato:

 

"  (...)

Anche il sottoscritto legale, con motivato scritto del 1. settembre 2009, sulla base della comunicazione del datore di lavoro dell'assicurato, contestava il progetto di decisione facendo valere un'invalidità del 62% a seguito del raffronto dei redditi dato dal salario da invalido stabilito dall'AI, e da quello da valido di fr. 74'271.-- calcolato in ragione di quello che era stato comunicato essere il salario orario 2008 da parte del datore di lavoro, spettabile __________Infatti, con dichiarazione 1 settembre 2009 la ditta __________. confermava che nel 2008 lo stipendio orario, che il signor Ilic avrebbe percepito, sarebbe stato di Fr. 35.30 l'ora, comprensivo della base oraria di Fr. 28.70, aumentato di Fr. 0.85, di Fr. 3.05 per le vacanze e Fr. 2.70 per la tredicesima. (...)" (Doc. I, p. 3)

 

                                         Occorre innanzitutto precisare che per la determinazione dei redditi di riferimento fa stato il 2008, anno della modifica (miglioramento) della situazione valetudinaria (abilità al lavoro in attività adeguate al 50%).

                                         Dando seguito all’accertamento del TCA sulle modalità di calcolo del reddito da invalido, il 5 febbraio 2010 i funzionari incaricati dell’AI hanno risposto:

 

"  (...)

Nel calcolo del reddito da valido sono state calcolate sia le indennità per vacanze che i giorni festivi. In effetti le 2112 ore annue contemplano sia le vacanze che le indennità per i giorni festivi. A tal proposito si fa riferimento all'art. 17.1 del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia, che indica appunto che le ore annuali per i lavoratori edili ammontano a 2064 (2112 con i giorni festivi), e meglio 176 ore mensili per 11 mesi, sommate alle 176 ore attribuibili al periodo delle vacanze. (...)" (Doc. XIII/1)

 

                                         Quindi, nelle 2112 ore annuali sono comprese sia le vacanze  che i giorni festivi (al riguardo occorre rilevare che ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CNM 2006 con orario di lavoro annuale s’intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.. ; il cpv. 2 della stessa norma dispone che il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali [365 giorni: 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore]).

 

                                         Per quanto concerne il salario orario base, nelle menzionate spiegazioni è stato evidenziato:

 

"  (...)

È stato applicato il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2006-2008 (CNM 2006) secondo l'articolo 42 Classi Salariali.

Nelle disposizioni del CNM 2006, la commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile ha esplicitato gli aumenti salariali relativi alle diverse classi di stipendio. A questo proposito per l'anno 2008, la classe salariale A (Canton Ticino = verde) stabilisce un salario orario di 28.70." (Doc. XIII/1)

 

                                         Pertanto, considerato che, secondo l’art. 42 CNM 2006, l’assicurato appartiene alla classe salariale A (lavoratori edili qualificati) e che il Ticino rientra nella zona verde, il salario orario base valido nel 2006 è di fr. 27,45 (cfr. art. 41 CNM), dato che adeguato al 2007 corrisponde a fr. 27,60 e dal 1° febbraio 2008 a fr. 28,70 (cfr. Disposizioni del CNM 2006 e del CCL-TI 2006-2008 valide fino al 31 dicembre 2008; doc. XIII/4). Il salario base va di conseguenza moltiplicato per le 2112 ore annuali, a cui va aggiunto 8,33% di indennità per tredicesima. Di conseguenza, senza il danno alla salute, nel 2008 l’assicurato avrebbe percepito fr. 65'664.-- (22,70 x 2112 + 8,33%), così come correttamente calcolato dall’Ufficio AI (cfr. un caso analogo in STCA 32.2007.372 del 15 gennaio 2009 consid. 2.6 p. 8).

 

                                         Vero che con scritto 1° settembre 2009 (doc. AI 68.1) l’ex datore di lavoro aveva dichiarato all’AI che nel 2008 l’assicurato avrebbe conseguito un salario orario di fr. 35,30 (salario di base fr. 28,70 + fr.0,85 indennità per festività + fr. 3,05 per vacanze e fr. 35,30 per tredicesima), corrispondente ad un salario annuo di fr. 74'553,60 [2112 x 35,30]). Per il 2007 egli aveva dichiarato un salario orario di fr. 34.--, incluse le succitate indennità (cfr. questionario compilato il 16 ottobre 2007; doc. AI 15-2). Tuttavia dagli estratti dei conti individuali non risulta che l’assicurato abbia percepito un salario superiore a fr. 65'944.-- (cfr. atti Cassa, doc. VI/9). Del resto, nella decisione 10 ottobre 2008 (rimasta incontestata) l’amministrazione aveva fissato l’indennità giornaliera AI sulla base di un reddito determinante annuo di fr. 62'784.-- (doc. AI 50-1).

 

                            2.6.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                        

                                         Nel caso di specie, l’Ufficio AI, conformandosi alla succitata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali della tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p.47ss.), considerato una capacità lavorativa residua del 50% ed una riduzione dell’8% (giustificata dal fatto che l’assicurato può esercitare solo lavori leggeri), motivo per cui il reddito da invalido è stato determinato in fr. 28’234.--. Dal raffronto di tale reddito, rimasto del resto incontestato, con un reddito da valido di fr. 65'664.-- (stato 2008) è risultato un grado d’invalidità del 57% (cfr. il relativo calcolo esposto nelle decisioni contestate). Di conseguenza, l’amministrazione ha rettamente ridotto, dal 1° gennaio 2009, la prestazione a metà rendita.

 

                               2.7.   Per quel che concerne l’ammontare della prestazione d’invali-dità, va rilevato che ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

 

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha  

                                            versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

 

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

 

                                         Esso si compone:

 

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

 

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

 

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

 

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

 

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia  

                                             (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                        

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

 

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                        

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

 

                               2.8.   Ritornando al caso in esame, con scritto 15 dicembre 2009 la Cassa, competente per la determinazione della rendita, ha dettagliatamente spiegato le modalità di calcolo della rendita, confermando l’importo esposto nelle decisioni contestate (doc. VI/bis).

 

                                         Occorre comunque rilevare che essendo l’assicurato nato il 19 marzo 1961, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1982 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Come risulta dai fogli di calcolo contenuti negli atti della Cassa e dagli estratti del conto individuale (doc. VI/ 8-10; documentazione sulla quale l’interessato ha potuto prendere posizione, cfr. consid. 1.4), in quel periodo egli presenta una durata di contribuzione effettiva (incompleta) di 19 anni e 8 mesi (riportato nella decisione contestata), essendo la prima registrazione determinante nel suo conto individuale avvenuta nel 1988 (in precedenza egli era domiciliato all’estero). Rispetto ai 26 anni di contribuzione di assicurati della sua classe di età, l’insorgente presenta dunque delle lacune contributive che sono state colmate con i cinque mesi di contribuzione nel 2008, anno in cui è sorto il diritto alla rendita (cfr. art. 52c OAVS). Il periodo di contribuzione complessivo è pertanto di 20 anni e 1 mese. Di conseguenza, il rapporto tra gli anni contributivi assolti dall’assicurato e quelli previsti dagli assicurati della sua stessa classe di età, in applicazione delle tavole sulle rendite edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali), determina la scala di rendita n. 34.

 

                                         Per quel che concerne il RAM (reddito annuo medio) – da non confondere con il reddito da valido – dai citati fogli di calcolo risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati nel conto individuale dell’assicurato relativi al succitato periodo di contribuzione. Non è stato effettuato un riparto dei redditi coniugali, mancando uno dei requisiti ex art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS.

                                         Siccome dal matrimonio sono nati due figli (nel 1986 rispettivamente nel 1992) l’insorgente avrebbe diritto, conformemente all’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS a degli accrediti per compiti educativi dal 1987 (anno successivo la nascita del primo figlio) sino al 2007 (anno precedente l’inizio della rendita). Va poi precisato che gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti per periodi in cui uno o entrambi i genitori avevano figli a carico ed erano assicurati in conformità all’art. 1° cpv. 1 e 3 oppure all’art. 2 LAVS (cfr. marg. no. 5408 DR). Come confermato dallo scritto 22 marzo 2010 della Cassa (XVII), il ricorrente è assicurato all’AVS a partire dal 1988 ed in quell’anno ha contribuito per 8 mesi, essendo entrato in Svizzera il 10 maggio 1988. L’art. 52f cpv. 5 OAVS prevede che se una persona è assicurata durante determinanti mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile e che un accredito per compiti educativi è concesso per 12 mesi. Per questo motivo, come rettamente evidenziato dalla Cassa nel succitato scritto, per il 1998 all’insorgente non è stato computato alcun accredito, ma unicamente per il periodo 1989-1991. Dal 1992 al 2007 sono stati assegnati 16 mezzi accrediti poiché solo nel 1992 è iniziato l’assoggettamento all’AVS della moglie dell’insorgente, anch’essa proveniente dall’estero. Di conseguenza, sono stati riconosciuti 3 accrediti interi e 16 mezzi accrediti, quindi 11 accrediti interi (non 9 come erroneamente trascritto dalla Cassa nello scritto 15 dicembre 2009) per un valore di fr. 22'250.-- (1'105 x 12 x 3 x 11 : 19 anni e 8 mesi).  

 

                                         Infine, tenuto conto di un reddito anno medio, inclusivo degli accrediti educativi, di fr. 72'930.--  nel 2008 (adeguato al 2009 a fr. 75'240.--), nonché di una scala di rendita 34, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS sulle rendite, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1’639.-- al mese dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008 ed una mezza rendita (non ¾ come erroneamente scritto dalla Cassa il 15 dicembre 2009) di fr. 846.--, così come riportato nelle decisioni contestate.

 

                               2.9.   Il ricorrente ha chiesto l’erogazione di una rendita completiva anche per il figlio __________.

 

                                         Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

                                         Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore (art. 25 cpv. 1 LAVS). Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 2 LAVS).

 

                                         Infine, l’art. 38 cpv. 1 LAI stabilisce che la rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d’invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante (art. 38 cpv. 1 LAI).

 

                                         Nel caso in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha rettamente riconosciuto una rendita completiva per la figlia __________ (nata nel 1992) essendo ancora minorenne al momento dell’emissione della decisione contestata (12 novembre 2009). Il diritto decadrà al compimento del 18° anno di età rispettivamente, in caso in formazione, dei 25 anni della stessa.

 

                                         Per quel che concerne il primogenito maggiorenne (nato nel 1986), nel più volte citato scritto 15 dicembre 2009 la Cassa ha evidenziato di non aver riconosciuto una rendita completiva mancando la documentazione attestante la continuazione agli studi e questo nonostante che, con scritto 15 luglio 2009 (atti Cassa, doc. VI/13), l’assicurato fosse stato invitato a provvedervi. Avendo ora l’insorgente dimostrato che suo figlio, in formazione a tempo pieno dall’agosto 2006, risulta essere allievo della __________, studi che dovrebbero terminare nel gennaio 2010 (cfr. dichiarazione 18 settembre 2009 della citata scuola in doc. C), alla proposta dell’Ufficio AI di erogare una rendita completiva dal 1° maggio 2008 va data adesione. Di conseguenza l’importo mensile di tale prestazione dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008 è di fr. 656.-- (40% della rendita intera di fr. 1'639) e dal 1° gennaio 2009 sino alla fine della formazione di fr. 339.-- (40% della mezza rendita di fr. 846.--).

 

                                         In questo senso il ricorso va parzialmente accolto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono suddivise in fr. 100.-- a carico di ciascuna delle parti.

 

                                         Parzialmente vittorioso, nelle circostanze concrete l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (cfr. Zünd/Pfiffner, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §§33-34 n.6 p. 338).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Le decisioni 12 novembre 2009 sono modificate nel senso che  ha diritto ad una rendita completiva per il figlio __________ dal 1° maggio 2008.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono suddivise in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti