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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 novembre 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, aiuto domestico, nel giugno 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una valutazione reumatologica da parte del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 16 novembre 2009 (preavvisata il 14 ottobre 2009), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 53).
1.2. Avverso la succitata decisione, l’assicurata, rappresentata RA 1è insorta al TCA postulandone l’an- nullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita. In via subordinata chiede la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici. Contestando sia la valutazione medica del SMR che la determinazione del grado d’invalidità, l’insorgente rileva in particolare come non sia stata esperita una perizia psichiatrica e che il reddito da invalida è stato determinato in modo errato. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente la ricorrente postula la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando sia la valutazione medica che quella economica.
1.4. Pendente causa l’insorgente ha trasmesso un certificato medico ed un rapporto del __________ (doc. G e H) sui quali, su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha preso posizione il 18 febbraio 2010 (doc. X) rispettivamente il 27 aprile 2010 (XVI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita, rispettivamente se presenta un grado d’invalidità pensionabile.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurata è stata visitata dal SMR. Con rapporto 2 settembre 2008 il dr. __________, medico internista –reumatologo al SMR, ha posto le diagnosi di stato dopo discetomia L5-S1 (eseguita il 4 luglio 2005) e lombalgia residua su alterazioni cicatriziali lunga la radice di S1. Elencati i limiti funzionali, in merito alla valutazione dell’incapacità lavorativa il sanitario ha rilevato:
" (…)
La valutazione della documentazione clinica presente agli atti giustifica una incapacità lavorativa in ogni attività del 100% fino al giugno 2008. Dal 01.07.2008 si stabilisce capacità lavorativa del 50% su mezza giornata in tutte le attività che rispettano i limiti sopra elencati.
L'assicurata riferisce che svolgerà uno stage in settembre come commessa addetta alla vendita. Tale attività risulta compatibile con i limiti funzionali elencati, l'attività risulta quindi ergonomicamente adatta allo stato di salute dell'assicurata. In attività lucrativa come ausiliaria di pulizie l'assicurata presenta una incapacità lavorativa del 100%. In attività come casalinga incapacità lavorativa del 10%.
La situazione clinica in riferimento alla patologia reumatologica risulta essere stabile nel tempo. Non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti a migliorare le capacità funzionali. Al momento l'assicurata non necessita di ausili ortopedici." (Doc. AI 21-4)
Con il presente ricorso l’insorgente evidenzia come l’Ufficio AI abbia totalmente tralasciato di esaminare l’aspetto psichiatrico. Essa rileva che a causa del peggioramento dei dolori accusati alla schiena ha iniziato a presentare una forma di depressione tale da convincerla a rivolgersi in un primo tempo allo psichiatra dr. __________ ed ora alla dr.ssa __________ del __________.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SMR. In essa è stato debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 50% in attività adeguate. A prescindere dal fatto che l’insorgente definisca i succitati accertamenti dei disturbi somatici come non particolarmente approfonditi ed esaustivi senza minimamente spiegarne i motivi, essa non ha prodotto documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SMR.
Va al riguardo ricordato che in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento, ciò che non è il caso.
2.8. Per quel che concerne l’aspetto extra-somatico, pendente causa l’assicurata ha prodotto il certificato medico 29 gennaio 2010 in cui la dr.ssa __________ (__________) attesta la messa in cura dell’insorgente dal 13 gennaio 2010 per una sindrome ansioso depressiva insorta dopo erniotomia L5-S1 (nel 2004) con successive complicanze post operatorie minanti l'equilibrio psicofisico. La succitata sanitaria ha poi certificato che l’interessata è posta al beneficio di una terapia farmacologica antidepressiva e ansiolitica ed a colloqui di sostegno ogni due settimane (doc. G).
A completazione del succitato scritto, l’assicurata ha prodotto il rapporto 11 marzo 2010 sempre redatto dal __________. Dopo aver descritto lo status dell’assicurata riscontrato al primo incontro, ponendo la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva (ICD 10 F.41.2), la dr.ssa __________ ha concluso:
" (…) Secondo il mio parere, la paziente porta in seduta una sofferenza autentica, legata al dolore morale di prendere coscienza della propria disabilità fisica, attestata dall'ultimo rapporto del dott. G. __________ datato 11.02.2010. Attualmente attraversa una fase depressiva di media gravità, che a tratti la porta a evitare le relazioni sociali, comprese quelle con i figli, per l'incapacità di contenere emozione e pianto. Tale stato psicopatologico limita evidentemente anche la capacità lavorativa, d'altra parte compromessa in prima battuta dagli impedimenti fisici. Non è possibile esprimersi riguardo la prognosi psichica poiché il suo attuale stato dipende in questo caso strettamente dalla patologia fisica, la cui progressione condizionerà evidentemente l'evoluzione dello stato depressivo.
In tale ottica sarebbe forse auspicabile che la paziente fosse sottoposta a perizia psichiatrica onde meglio valutare l'eventuale compartecipazione degli aspetti psichici sulla sua capacità di guadagno. (Doc. H).
In primo luogo va fatto presente quanto evidenziato dall’Uf- ficio AI nelle osservazioni 18 febbraio 2010 al primo certificato medico:
" (…) lo scrivente Ufficio rammenta, in base agli atti dell'incarto, che a seguito della domanda per il rilevamento tempestivo inoltrata il 10 aprile 2008 e del colloquio avuto tra amministrazione e assicurata, quest'ultima non ha indicato di avere una problematica psichiatrica, precisando che per un breve periodo, nel 2007, è stata seguita dal __________ di __________. Tuttavia, tale aspetto non è mai stato indicato essere invalidante né è stato indicato essere in atto un trattamento con antidepressivi e ansiolitici (cfr. fine del verbale di colloquio del 24.4.2008, doc. AI n. 6-7, con indicazione unicamente di farmaci antiinfiammatori usati dall'assicurata).
Anche il medico curante Dr. med. __________ non ha mai indicato essere necessaria una presa a carico psichiatrica, se non con scritto del 7 dicembre 2009, allegato al ricorso (doc. B).
Si segnala, inoltre, che a seguito del progetto di decisione del 14 ottobre 2009 l'assicurata ha presentato le proprie osservazioni indicando che il suo stato emotivo attuale, definito dalla medesima quale "inizio di depressione", incideva molto sulla sua situazione, tanto da ritenere necessario fissare un appuntamento per il 6 novembre 2009 con lo psichiatra Dr. med. __________. Tale aspetto è stato sottolineato anche dal patrocinatore dell'assicurata, avv. RA 1, con scritto 4 novembre 2009, osservando che l'istruttoria eseguita dall'amministrazione era lacunosa in quanto non comprendeva una perizia psichiatrica. Il medesimo legale ha precisato che i dolori accusati alla schiena hanno indotto una grave forma depressiva nell'assicurata costringendola a rivolgersi allo psichiatra Dr. med. __________ e che, appena possibile, avrebbe prodotto il rapporto medico reso dallo specialista citato. Ciononostante, tale rapporto non è mai stato prodotto all'Ufficio AI.
L'amministrazione ha, quindi, emessola decisione formale del 16 novembre 2009, osservando che "A tutt'oggi non sono stati presentati elementi atti a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione era giunta".
Solo successivamente, in fase ricorsuale, parte ricorrente ha presentato lo scritto generico del Dr. med. __________ del 7 dicembre 2009 che riteneva indicata una presa a carico psichiatrica, ed il certificato generico del __________ di __________ del 29 gennaio 2010, del quale contenuto e valenza sono già stati discussi precedentemente, senza produrre alcuna certificazione da parte del Dr. med. __________. (…)" . (Doc. X)
Questa Corte concorda pienamente con quanto rilevato sopra, evidenziando inoltre che quanto affermato dall’assicurata di non aver prodotto alcun rapporto del dr. __________ in quanto “inaspettatamente ha deciso di andare in pensione” e che questi abbia indicato di rivolgersi al __________ (cfr. scritto 23 marzo 2010) risulta alquanto singolare, tenuto conto che, come verrà detto sotto, lo stesso psichiatra, oltre ad avere uno studio a __________, è stato contattato dal SMR.
Questo TCA presta pienamente adesione alla valutazione 22 aprile 2010 del SMR nel ritenere l’aspetto extra-somatico non ulteriormente influente sulla residua capacità lavorativa. Riguardo al rapporto 11 marzo 2010 del __________ i dr. __________ (specialista FMH medicina generale) e __________ (psichiatra) hanno pertinentemente evidenziato:
" (…)
Valutazione:
- si fa notare che nella documentazione medica fornita fino alla decisione non vi sono indicazioni in merito ad una patologia psichiatrica e/o in merito ad un relativo trattamento;
- da notare che lo stage lavorativo era ben riuscito e non aveva evidenziato ev. problemi di tipo psichiatrico;
- dalla documentazione risulta unicamente una ev. presa a carico psichiatrica a partire dal 6.11.2009 (dopo la comunicazione della proposta di decisione) presso il dr. __________ (n.b. da contatto telefonico del 22.4.2010 il dr. __________ non ricorda di aver avuto in cura l'assicurata). La prima effettiva documentazione psichiatrica è datata 13.1.2010;
- un poco sconcertante l'indicazione del rappresentante legale che il dr. __________ sarebbe andato in pensione …
- per quanto concerne il rapporto del __________ di __________ fa strano l'affermazione che le condizioni dell'assicurata sarebbero rimaste stabili nei seguenti 2 anni dopo che era solo stata vista 3 volte nel 2007 da parte della psicologa con interruzione della presa a carico da parte dell'assicurata;
- in ogni caso attualmente viene posta la diagnosi di una sindrome mista ansioso-depressiva F 41.2 categoria utilizzata quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Si tratta quindi d'una patologia di gravità limitata non atta a ridurre ulteriormente la capacità lavorativa già ridotta ad un 50% per la problematica somatica. La persistenza d'una capacità lavorativa residua sfruttabile viene confermata dal fatto che l'assicurata svolge l'attività lavorativa regolare, attività ridotta a 12 ore settimanali per esigenze di mercato del lavoro. Da notare anche la nozione di diverse relazioni sentimentali negli ultimi 2 anni a conferma dell'assenza di una problematica depressiva maggiore." (Sottolineatura del redattore; doc. XVI/bis)
Che la patologia psichiatria non incida maggiormente sulla residua capacità lavorativa del 50% lo si evince tra l’altro dalla dichiarazione 24 novembre 2009 __________ __________), presso cui l’assicurata svolge l’attività di impiegata di pulizie per 12 ore lavorative alla settimana (pari ad un pensum lavorativo del 30%) con pieno rendimento. In quello scritto si accenna a possibili opportunità in inserimento professionale al di fuori della loro struttura (doc. D).
In conclusione, sulla base della valutazione del SMR, alla quale va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va comunque fatto presente che questo giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). Essa ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, facendo valere una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica (relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sulla incapacità lavorativa, rispettivamente al guadagno).
2.9. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate del 50%, tenuto conto delle limitazioni fisiche, con rapporto 22 settembre 2009 il consulente in integrazione professionale, ha utilizzato il metodo ordinario per la determinazione del grado d’invalidità, mettendo a confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro (reddito da valido) con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
Riguardo al reddito da valido, dato non contestato, il consulente ha preso in considerazione un salario di fr. 39’552-- (2008) calcolato sulla base del questionario del datore di lavoro (doc. 17-1).
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, nel citato rapporto 22 settembre 2009 risulta che il consulente, conformemente alla citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Egli ha poi riconosciuto una riduzione del reddito per la differenza tra salario da valida e salario statistico (cosiddetto gap salariale) del 4,1%, ma non per circostanze personali. Tenuto poi conto di una residua capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalida è stato fissato in fr. 24'996,43, dato adeguato al 2008. Dal raffronto dei redditi (39’552 – 24'996,43 x 100 : 39’552) è scaturito un grado d’invalidità del 36,80% che non apre il diritto ad una rendita.
Va qui fatto presente che, richiamata la succitata giurisprudenza succitata, la riduzione per il gap salariale è da effettuare solo se supera la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5), motivo per cui nel caso in esame, essendo la differenza salariale del 4.1%, tale riduzione non è ammessa. Andrebbe piuttosto riconosciuta una riduzione del reddito da valido del 5% per il fatto che l’assicurata può esercitare un’attività adeguata unicamente nella misura del 50%. Una simile riduzione non sarebbe tuttavia rilevante. Infatti, il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 24'762.-- (95% [52'130,21: 2]) e dal raffronto con un reddito da valida di fr. 39'552 il grado d’invalidità risulterebbe essere del 37,3% (39’552 – 24'762,43 x 100 : 39’552), inferiore al 40% che apre il diritto ad un quarto di rendita.
Nel ricorso l’assicurata sostiene che quale reddito da invalida debba essere preso in considerazione il provento dalla sua attuale attività di impiegata delle pulizie svolta nella misura del 30%. Nella risposta di causa è stato giustamente rilevato che dall’accertamento medico eseguito dal SMR il 3 settembre 2008 è emersa un’incapacità lavorativa del 100% in attività di pulizia (doc. AI 21.4). Se all’assicurata, come sostenuto da lei stessa nelle osservazioni 27 ottobre 2009 al progetto di decisione (doc. AI 45-1), è stata data la possibilità di svolgere lavori leggeri di pulizia (svuotare i cestini, pulire le scrivanie ecc.), nel già citato rapporto 11 marzo 2010 del __________ è stato tuttavia rilevato che l’interessata “per il restante 50% lavora presso gli uffici dell’IPT come inserviente, mansione che svolte con estrema difficoltà visti i forti dolori che prova alla schiena” (doc. H). Pertanto è corretto fare riferimento ai dati statistici.
Infine, l’assicurata ha giustamente evidenziato che il consulente, pur avendo stabilito un grado d’invalidità del 36,80%, abbia ritenuto che la stessa non presentasse una sufficiente incapacità al guadagno (almeno del 20%, cfr. DTF 124 V 110 consid. 2b) per esaminare l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione professionale. Ammesso tale errore, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha tuttavia fatto presente che la presenza di una parziale capacità lavorativa “comporta difficilmente la concretizzazione di provvedimenti integrativi in tempi ragionevoli e con un incremento della capacità lavorativa”, motivo per cui “nel caso specifico misure di reintegrazione professionale non sono giustificate”, conclusione alla quale va prestata adesione. Del resto l’insorgente ha postulato l’erogazione di una rendita d’invalidità.
Visto quanto sopra, la decisione contestata risulta essere corretta e va di conseguenza confermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- vanno poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (doc. V), risulta che l’assicurata è divorziata ed ha due figli (di cui un minorenne). Essa percepisce, quale unico reddito, fr. 821.-- mensili netti e fr. 1'486.-- dall’assistenza sociale. Con tali redditi essa non riesce a coprire l’importo base mensile per genitore monoparentale pari a fr. 1'250.-- e per il figlio maggiore di 12 anni di fr. 500.-- (importi stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso) e l’affitto di fr. 1’524.--. Ne consegue che l'indigenza deve essere riconosciuta.
La presente vertenza non appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, visto che pendente causa l’insorgente, a sostegno della propria tesi, ha prodotto ulteriore documentazione medica con l’intento di mettere in dubbio la valutazione del SMR posta alla base del provvedimento contestato.
Infine, tenuto conto della fattispecie, l’intervento dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato.
Pertanto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 7.1; I 569/02 del 15 luglio 2003 nella causa consid. 5; DTF 124 V 301, consid. 6).
Visto quanto precede, la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti