Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 novembre 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1956, da ultimo attivo quale muratore presso la __________ di __________ (doc. AI 13/1-15), il 12 settembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da lombalgia (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 25 novembre 2009 (doc. AI 51/1-5), preavvisata con progetto 24 settembre 2009 (doc. AI 39/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
1.3. Contro questa decisione, tramite il RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e quella economica, in particolare la possibilità di trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e il reddito da invalido calcolato senza l’applicazione del gap salariale – ha chiesto di essere posto al beneficio del diritto ad una mezza rendita.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica viste le annotazioni 17 novembre 2009 del medico SMR e quella economica rilevando, in particolare, che “(…) anche se si dovesse tener conto […] di un gap salariale del 2,5% (così come erroneamente sostenuto dal qui ricorrente a pag. 2 del proprio ricorso), il Signor RI 1 non raggiungerebbe comunque il grado minimo del 40% previsto dall’art. 28 LAI per poter beneficiare del diritto ad una rendita d’invalidità. (…)” – ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 25 novembre 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato postula il diritto ad una mezza rendita.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia pluridisciplinare del SAM. Dal rapporto 12 novembre 2008 (doc. AI 30/1-43) risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e pneumologico (dr. __________) (cfr. punto 4.3 della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi (punti 3 e 4 della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che nella sua precedente attività la capacità lavorativa è del 40%: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro svolto di muratore-carpentiere viene valutata al 40% (diminuzione del rendimento e dei limiti funzionali sull’arco di una giornata lavorativa normale). (…)” (doc. AI 30/21). Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno osservato che “(…) le menomazioni dovute ai disturbi constatati si situano nella sfera psicologica-mentale e al livello fisico. Sul piano reumatologico l’A. soffre di una sindrome lombo-spondilogena cronica bilaterale con alterazioni degenerative del rachide, disturbi statici, decondizionamento e sbilancio muscolare, in una situazione di soprappeso che limita la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo lavoro svolto di manovale carpentiere. Il nostro consulente ritiene che l’ultima attività principale di muratore carpentiere non soddisfa le condizioni ergonomiche e le limitazioni funzionali dell’A.. Per questo motivo giudica l’A. abile al lavoro nella misura del 40%. Dal lato neurologico il nostro consulente non ritiene che vi siano patologie specialistiche che determinano un’incapaci-tà lavorativa. Sul piano psicologico e mentale il nostro consulente ritiene come diagnosi una sindrome depressiva di grado leggero su disadattamento ed una dipendenza etilica, patologie che determinano un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici attorno al 10-20%. Dal lato pneumologico una BCPO di grado leggero a moderato in tabagismo attivo con probabile componente asmatica determina un’incapacità lavorativa per lavori fisici pesanti e medio pesanti (come quello da ultimo svolto dall’A.) che viene valutato al 30%. Globalmente riteniamo quindi l’A. capace al lavoro nella sua ultima attività svolta di muratore-carpentiere nella misura del 40% a decorrere dal 15.05.2007. Circa l’evoluzione dello stato di salute riteniamo corretto considerare una capacità lavorativa allo 0% nella sua ultima professione svolta nel periodo che va dall’8.11.2006 (data dell’incidente su lavoro) sino al 15.05.2007 (ossia a distanza di circa sei mesi dall’infortunio citato). Le incapacità lavorative psichiatriche, reumatologiche e pneumologiche non vanno a nostro avviso sommate tutte tengono in considerazione una diminuzione del rendimento della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 30/22). Riguardo alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti – osservato, in particolare, che “(…) dal lato psicologico utile sarebbe che l’A. assumesse effettivamente la cura antidepressiva prescritta (il tasso degli psicofarmaci risultava al di sotto del tasso utile). Il nostro consulente Dr. __________ riterrebbe utile inoltre una presa a carico psicologica la quale, oltre ad offrire all’A. uno spazio per l’elaborazione dei suoi vissuti, potrebbe anche sensibilizzarlo verso un contenimento del comportamento consumatorio. Eventualmente proporrebbe anche dei trattamenti antidepressivi a doppia azione per il controllo del dolore oltre che per il miglioramento della timia. (…)” (doc. AI 30/23) – hanno concluso che “(…) attualmente misure di riqualifica professionale non sembrano indicate visto gli aspetti psicopatologici evidenziati anche se in futuro non sono da escludere qualora l’A. dovesse stabilizzarsi sia sul piano fisico che psicologico. Globalmente riteniamo che la capacità lavorativa in un lavoro leggero e rispettante i limiti funzionali dell’A. sia valutabile all’80% a decorrere dal 15.05.2007, ossia a distanza di circa sei mesi dall’infortunio dell’8.11.2006. (…)” (doc. AI 30/23).
Alla perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del resto, il ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità lavorativa, del 40% nella sua e dell’80% in attività adeguate, dal 15 maggio 2007, limitandosi a richiamare della documentazione medica (il rapporto medico 17 dicembre 2007 rilasciato dalla Clinica __________ di __________ sub doc. AI 19/1-8 e quello del 28 novembre 2007 del dr. __________ sub doc. 6/1-4 dell’incarto cassa malati) già considerata dai periti del SAM e menzionata espressamente negli atti (punto 2 della perizia). In particolare nessun medico che si è occupato del suo caso ha contestato e tantomeno fornito la benché minima ragione per potersi scostare dalle conclusioni peritali.
Anche il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 10 novembre 2009, si è limitato a concludere, in modo generico e senza addurre nuova documentazione medica, che “(…) ritengo inabile il Signor RI 1 al 100% quale muratore-carpentiere a causa di una sindrome lombo-vertebrale cronica persistente, broncopatia cronica ostruttiva e sindrome ansioso-depressiva. Anche il Dr. med. __________ ritiene il paziente inabile al 100% in qualità di muratore-carpentiere mentre in un’attività leggera vede un’abilità lavorativa del 50%, questo però unicamente sul lato osteoarticolare. A mio parere non è realistico postulare una capacità lavorativa del 80% in un lavoro adatto viste le capacità psicofisiche e di formazione presentate attualmente dal Signor RI 1. (…)” (doc. AI 47/4).
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 novembre 2009, dopo aver riprodotto il certificato medico 10 novembre 2009 del dr. __________, ha concluso:
" (…)
• La valutazione specialistica del dottor __________ del 28.11.2007 è citata negli atti a disposizione del SAM per cui già presa in considerazione per la valutazione peritale del 12.11.08
• Il rapporto medico del dottor __________ (Clinica di __________) del 17.12.2007 e allegato al certificato del dottor __________ è citata negli atti a disposizione del SAM per cui già presa in considerazione per la valutazione peritale del 12.11.08
• Tutte le patologie citate nella certificazione del dottor __________ erano già state valutate in ambito peritale
Stante queste considerazioni, non si ritiene che la documentazione da ultimo prodotta apporti elementi di novità tali da permettere una ridiscussione delle conclusioni contenute nella perizia SAM 12.11.08
(…)" (doc. AI 50/1)
In particolare, in merito alla valutazione circa la capacità lavorativa effettuata dal dr. __________ nel rapporto medico 28 novembre 2007 indirizzato al dr. __________ della __________, va qui ancora osservato che l’incapacità lavorativa accettata dall’assicuratore privato collettivo per le indennità giornaliere non è vincolante per l’assicurazione invalidità che valuta la stessa tramite una perizia. Nella STF 9C_882/2009, 9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte ha infatti osservato che “(…) Überdies wäre, selbst wenn sie als zulässig erachtet würde, die Bestätigung über Taggeldzahlungen für das konkrete Verfahren nicht massgebend, da eine von einem privaten Kollektiv-Taggeldversicherer angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende Wirkung für die Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit durch Gutachter abklären liess. (…)”.
In conclusione questo Tribunale deve dunque concludere che, dopo un’inabilità del 100% in qualsiasi attività dal novembre 2006 al maggio 2007 (più precisamente, come stabilito dai periti: dall’8 novembre 2006, data dell’infortunio, al 15 maggio 2007, ossia a distanza di sei mesi dallo stesso), in seguito va ritenuta una capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.6. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata, con rapporto 22 settembre 2009 (doc. AI 38/1-5) il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni psichiche e fisiche, ha concluso:
" (…)
Ritengo l’attività di muratore-carpentiere non più esigibile visto l’importante rendimento ridotto che non permetterebbe di trovare impiego a causa dei limiti funzionali che egli presenta. Inoltre la professione richiede di sollevare dei pesi importanti che l’assicurato non potrebbe assumere, oltre alle posizioni inergonomiche che non sarebbero considerate adeguate.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (considerando delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
Nel caso concreto del Signor RI 1 si ritengono esigibili le attività semplici e ripetitive prevalentemente sedentarie, come ad esempio l’operaio generico mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, riparazioni, imballaggio, etichettatura).
Altre attività considerate leggere possono essere l’impiegato d’ufficio di livello A, l’operaio ausiliario nelle arti grafiche, l’aiuto fiorista.
(…)" (doc. AI 38/2)
Il RA 1 – partendo tuttavia da una valutazione medica diversa rispetto a quella posta dai periti del SAM – ha innanzitutto sostenuto per il suo assistito che “(…) considerando le possibilità che l’assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo a queste condizioni, non è possibile ritenere questa attività rilevante dal punto di vista lucrativo/economico, se non per una ottimistica valutazione della residua capacità di guadagno, oltre che ai diversi fattori personali e professionali (età avanzata, scarsa scolarizzazione, limiti medici che non permettono più di svolgere numerose mansioni). (…)” (doc. AI 52/4).
Al riguardo va rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Va poi ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicu-razione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Nel caso concreto, il consulente in integrazione ha correttamente riassunto le limitazioni sia fisiche che psichiche dell’assicurato. Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Per quanto riguarda il fattore “età”, il TCA osserva che l’assicurato è nato il 29 luglio 1956, quindi, al momento determinante dell’emanazione della decisione impugnata (25 novembre 2009), egli si trovava ben al di sotto dei 60 anni, soglia a partire dalla quale è lecito parlare di età avanzata (STF 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, a differenza della STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 concernente un assicurato di 59 anni al momento determinante).
A proposito della scarsa scolarizzazione, va rilevato che, in una sentenza 35.2007.105 del 6 agosto 2008, confermata, nella misura che qui interessa, dal TF con pronunzia 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 – concernente un assicurato quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale, con scarse conoscenze della lingua italiana e che aveva sempre esercitato un’attività manuale non qualificata –, questa Corte ha giudicato come non irrealistiche le opportunità di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa su un mercato equilibrato del lavoro, conclusione che si impone anche nel caso sub judice, giacché il ricorrente presenta una “situazione di partenza” decisamente migliore.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.
2.7. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Dal profilo medico, l’assicurato è stato ritenuto ancora abile al lavoro al 40% nella sua attività abituale e all’80% in un’attività adeguata.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e art. 29 cpv. 1 lett. b LAI fino al 31 dicembre 2007) sarebbero determinanti i dati del 2007 visto che è dal novembre 2006 che l’assicurato ha iniziato ad essere, dapprima al 100% poi al 60%, inabile al lavoro nella sua attività abituale di muratore-carpentiere.
2.7.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 63’815.-- (doc. AI 38/3), conformemente a quanto indicato dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 13/2-15).
2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2007 una attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 60'165.50 (fr. 4'732.-- aggiornati al 2007 [x 2175 : 2140; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 99) riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2009, pag. 98] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2007 (con un grado di occupazione del 100%) quale muratore (fr. 63'815.--, cfr. consid. 2.7.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2006, p.to 45, livello di qualifica 4: fr. 5'007.-- aggiornati al 2007 riportati su 41.7 ore/settimana x 12 mesi; cfr. tabella B 10.2 e B 9.2 pubblicata in La vie économique 3-2009, pag. 98-99 = fr. 63’702.40).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido conformemente alla giurisprudenza federale citata.
Quanto alla riduzione del reddito da invalido a seguito delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb), va detto che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’am-ministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6); egli può tuttavia farlo in presenza di valide ragioni.
Nella presente fattispecie, il consulente in integrazione ha riconosciuto una riduzione del 5% per il fatto che l’assicurato possa esercitare solo lavori leggeri e dell’8% perché “(…) la totalità degli uomini che esercitano un’attività a tempo parziale è svantaggiata. In effetti in tutti i settori professionali i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito dai lavoratori a tempo pieno (…)” (doc. AI 38/4).
Essi hanno poi correttamente escluso altre riduzioni:
" (...)
Età e anni di servizio:
Il discapito economico dovuto al limitato numero di anni di servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al raggiungimento dei redditi mediani si riduce a pochi anni. Quindi dal mio punto di vista una riduzione del reddito ipotetico da invalido nel caso concreto non è giustificata.
Nazionalità e permesso di soggiorno:
Non è esatto affermare che la totalità degli stranieri guadagna meno rispetto alla totalità degli svizzeri e stranieri (valori mediani delle tabelle RSS). In effetti unicamente i lavoratori con permesso di dimora temporanea (Cat. L) e i lavoratori con permesso di dimora (Cat. B) percepiscono salari inferiori.
Anche il discapito economico patito dai lavoratori con permesso per frontalieri (Cat. G) è ininfluente (in media -2%) e addirittura, in buona parte del settore terziario, i frontalieri percepiscono fino al 18% in più rispetto alla totalità di svizzeri e frontalieri.
Nel caso concreto non reputo necessaria una riduzione per questo fattore in quanto egli possiede un permesso C (permesso di domicilio) che gli permette di guadagnare di regola come la totalità svizzera se non di più.
(…)
Gap salariale:
Considerato l’esiguo scarto fra il reddito da valido effettivamente percepito dall'assicurato e quello stabilito su base statistica, nel caso concreto l'applicazione del cosiddetto gap salariale è esclusa.
Il Tribunale federale ha avuto modo di confermare ancora recentemente che questo correttivo entra in linea di conto solo qualora il reddito da valido concreto risulta chiaramente al di sotto della media salariale di riferimento (cf. per es. STF 4.3.2009 in re R, 9C_782/2008).
Infine si ricorda che la scarsa scolarizzazione non viene ritenuta valida come motivo di riduzione in quanto sono state elencate delle attività che non necessitano di qualifica.
(...)" (doc. AI 38/4)
Ribadito che il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) e osservato che nessuna riduzione si giustifica per le limitazioni funzionali che sono già state considerate dai periti del SAM nella valutazione della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata – va qui ricordato in particolare che da un punto di vista reumatologico il dr. __________, nel consulto 22 luglio 2008 (doc. AI 30/25-30), ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicura-to abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% (…)” (doc. AI 30/30), che da un punto di vista pneumologico il dr. __________, nel consulto 1. settembre 2008 (doc. AI 30/36-40), ha concluso che “(…) è presente una capacità lavorativa completa per lavori sedentari e fisici leggeri. (…)” (doc. AI 30/40) e che da un punto di vista neurologico il dr. __________, nel consulto 18 luglio 2008 (doc. AI 30/41-43), ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente neurologico il Paziente non presenta un’incapacità lavorativa (…)” (doc. AI 30/43) –, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle plausibili conclusioni del consulente in integrazione.
Considerata una capacità lavorativa dell’80% da un punto di vista medico e applicata una riduzione del 13%, il reddito ipotetico da invalido ammonta infine a fr. 41'875.18 (fr. 60'165.50 che, considerata la capacità lavorativa dell’80% e applicata la riduzione del 13%, danno fr. 41'875.18).
2.7.3. Ritenuti i redditi da valido e invalido (anno 2007) di fr. 63'815 (cfr. consid. 2.7.1) rispettivamente di fr. 41'878.18 (cfr. consid. 2.7.2), il grado d’invalidità deve essere pertanto cifrato al 34% ([63'815 – 41'875.18] : 63'815 x 100 = 34.38% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Essendo in grado d’invalidità inferiore al 40% (cfr. consid. 2.4) è dunque a ragione che l’amministrazione ha negato il diritto a una rendita.
Anche se si volesse ritenere l’argomentazione secondo la quale “(…) il salario indicato nella TA1 per un muratore specializzato, in considerazione delle conoscenze acquisite con l’anzianità di servizio maturata, sarebbe prossimo a CHF. 69'000, determinando un gap salariale pari al 7,5%, percentuale che dovrà essere portata in deduzione dal reddito da invalido. (…)” (doc. AI 52/4), il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 135 V 297), in questo caso andrebbe applicata una riduzione per gap salariale del 2.5%. In questa ipotesi il reddito da invalido ammonterebbe dunque a fr. 40'828.30 (fr. 41'878.18 diminuiti del 2.5% = fr. 40'828.30) e il grado d’invalidità sarebbe del 36% ([63'815 – 41'875.18] : 63'815 x 100 = 36.02%).
Allo stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi da valido e invalido fino al 2009, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.
2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti