Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.30

 

cr/DC/sc

Lugano

29 luglio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1 dicembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1947, di professione autista e manovale edile, in data 23 settembre 1985 ha subito un infortunio al ginocchio sinistro, preso a carico dall’assicuratore infortuni, il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 23 settembre 1985 al 31 ottobre 1990 (cfr. comunicazione del 21 gennaio 1991 dello stesso assicuratore infortuni all’UAI, doc. 51-1). Con decisione del 20 dicembre 1990, l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera fino al 31 ottobre 1990 e un quarto di rendita, per un’incapacità lucrativa del 40%, dal 1° novembre 1990 (cfr. doc. 49/2-4).

 

                                         Sulla base di quanto stabilito dall’assicuratore infortuni, con decisione del 23 gennaio 1991, l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° settembre 1986 al 31 gennaio 1991 e di un quarto di rendita di invalidità (grado del 40%) dal 1° febbraio 1991 (cfr. doc. 52/1-3).

                                         Tale decisione, cresciuta in giudicato, è poi stata confermata in occasione delle successive revisioni disposte dall’amministrazione, dal 1993 fino al 2001, cresciute in giudicato (cfr. decisione del 28 settembre 1993, doc. 62-1; decisione del 12 dicembre 1995, doc. 76; decisione dell’11 settembre 1997, doc. 80; decisione del 7 aprile 1999, doc. 87).

 

                                         A seguito della procedura di revisione intrapresa nell’aprile 2001 (doc. 97), dopo avere ordinato una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________ – la quale ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50%-60% (cfr. doc. 114-7) - l’UAI, con decisione del 13 giugno 2003, ha aumentato da un quarto a mezza (grado del 60%) la rendita di invalidità dell’interessato, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. doc. 119).

                                         Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   In esito alla nuova procedura di revisione d’ufficio, intrapresa nel novembre 2004 (cfr. doc. 120), l’UAI - dopo aver fatto eseguire una perizia psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________ (cfr. doc. 130/1-9) - con decisione dell’11 gennaio 2006, ha stabilito una riduzione delle prestazioni a favore dell’assicurato, diminuendo la rendita di invalidità da mezza ad un quarto (grado del 40%), a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (cfr. doc. 132-2), ossia dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. 133-1).

 

                                         A seguito dell’opposizione dell’interessato, rappresentato dal Sindacato __________ (cfr. doc. 141/1-2), dopo avere predisposto gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI, con decisione su opposizione del 1° dicembre 2008, ha confermato l’attribuzione all’assicurato di un quarto di rendita di invalidità (grado del 40%) a partire dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita, per un grado AI del 60%, a partire dal 1° gennaio 2004 e, in via subordinata, il diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado AI del 50%.

                                         Il patrocinatore dell’insorgente ha pure postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

                                         Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la valutazione peritale dei medici del SAM e, in particolare, le risultanze del consulto psichiatrico della dr.ssa __________, la quale, pur diagnosticando le medesime patologie già indicate in precedenza sia nella perizia psichiatrica della dr.ssa __________ del 2003, sia dallo psichiatra curante, dr. __________, nel marzo 2006, è tuttavia giunta ad una diversa valutazione delle ripercussioni di tali disturbi sulla capacità lavorativa dell’interessato, ponendo una incapacità lavorativa “solo” del 35%.

                                         L’avv. RA 1 ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre le risultanze della perizia psichiatrica della dr.ssa __________ alla dr.ssa __________, osservando che “senza alcuna precisa e dettagliata motivazione difficilmente si può accettare che la medesima patologia nel 2003 presenta importanti ripercussioni sulla capacità lavorativa, che sono drasticamente ridotte solo 5 anni dopo”.

                                         Il patrocinatore ha quindi contestato “sia la riduzione dal 60% al 35% dell’incapacità lavorativa per la patologia psichiatrica, sia la riduzione dal 40% al 35% dell’incapacità lavorativa per la malattia fisica” (I).

                                         Il patrocinatore ha poi contestato anche la valutazione economica eseguita dall’amministrazione, ritenendo innanzitutto che il reddito da invalido debba essere ridotto del 40% - e non del 35% come operato dal consulente IP – per motivi medici.

                                         Inoltre, l’avv. RA 1 ha pure ritenuto insufficiente la riduzione del reddito da invalido del 15% stabilita dal consulente incaricato per tenere conto delle altre circostanze del caso concreto, chiedendo che venga riconosciuta la riduzione massima possibile del 25%, o, per lo meno, del 20%, per tenere conto dell’età dell’assicurato (I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia dei medici del SAM, sia della valutazione economica operata dal consulente incaricato, ha chiesto che la decisione impugnata venga confermata e il ricorso dell’interessato respinto (IV).

 

                               1.5.   Con scritto del 19 febbraio 2009, il patrocinatore ha informato il TCA di non essere, a quel momento, in possesso di ulteriori mezzi di prova, riservandosi comunque la facoltà di produrre, in seguito, un certificato medico aggiornato da parte dello psichiatra curante dell’interessato.

L’avv. RA 1 ha pure comunicato che l’interessato “ha inoltre deciso di rinunciare al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Non verrà pertanto inoltrato il relativo certificato municipale” (VII).

 

                               1.6.   In data 11 maggio 2009, il patrocinatore dell’interessato ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico della dr.ssa __________ (IX + C).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 19 maggio 2009 l’UAI - sulla base di quanto osservato dal SMR, chiamato ad esprimersi in merito alla nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente - ha rilevato che il nuovo certificato medico prodotto dall’interessato non attesta uno stato di salute maggiormente invalidante rispetto a quanto ritenuto nella decisione impugnata (XI + 1-3).

 

                                         Queste osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (XII), per conoscenza.

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha ridotto, a partire dal 1° marzo 2006, ad un quarto la rendita di invalidità precedentemente assegnata all’interessato o se invece, come chiede l'assicurato, egli ha il diritto a tre quarti di rendita di invalidità, per un grado del 60%, anche dopo il 28 febbraio 2006.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

                                         Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   Nel caso concreto risulta dagli atti di causa che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 24 giugno 1987 (doc. 2/1-6), l’Ufficio AI, visto che l’assicurato era affetto da patologie solo di natura infortunistica, aveva ritenuto, conformemente a quanto stabilito dall’assicuratore infortuni, l’interessato totalmente inabile al lavoro dal 23 settembre 1985 al 31 ottobre 1990 e poi, dal 1° novembre 1990, totalmente abile al lavoro in attività adeguate, nelle quali subiva una perdita economica del 40% (cfr. doc. 52-3).

                                         Nella visita medica di chiusura del 6 luglio 1990 eseguita per conto dell’assicuratore infortuni, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva concluso che “il signor RI 1 non è più idoneo per la professione di manovale in quanto non riesce più a lavorare sul terreno sconnesso e trasportare pesi rilevanti. In un’altra professione, ad esempio come custode, benzinaio, magazziniere con l’aiuto di mezzi meccanici, egli è senz’altro in grado di offrire un rendimento pressoché completo” (doc. 3-5 inc. LAINF).

                                         Dal profilo economico, l’assicuratore infortuni aveva calcolato che, in tali attività adeguate, l’assicurato subiva un discapito economico del 40%, accordando di conseguenza, a partire dal 1° novembre 1990, una rendita del 40% (cfr. doc. 49-3).

                                         Di conseguenza, l’UAI aveva accordato all’assicurato una rendita intera dal 1° settembre 1986 al 31 gennaio 1991 (cfr. doc. 54-1) ed un quarto di rendita dal 1° febbraio 1991 (cfr. doc. 53-1).

 

In seguito, in occasione della revisione d’ufficio intrapresa nell’aprile 2001, l’UAI – constatata la presenza di una situazione, a livello organico, invariata, ma vista la possibile presenza di alterazioni a livello psichico, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 25 settembre 2002 (cfr. doc. 108-1) - aveva predisposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica, ad opera della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel suo referto dell’11 aprile 2003, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, precisando che “ambedue le diagnosi contribuiscono alla riduzione della capacità lavorativa di questo paziente”, aveva considerato che “attualmente e in maniera duratura l’incapacità lavorativa per problemi psichiatrici risulta compromessa nella misura del 50%-60%” (doc. 114-7, sottolineature della redattrice).

La dr.ssa __________ aveva sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

5.  Valutazione e prognosi:

 

L'assicurato è affetto da depressione cronica che compromette l'energia vitale e l'adattamento della stessa alla realtà come anche alla vita relazionale.

 

Rimugina sentendosi stanco e depresso, dorme male e si sente cronicamente inadeguato, sia confrontandosi con le sue relazioni famigliari che nella vita sociale.

L'evoluzione depressiva è subentrata progressivamente, lentamente e insidiosamente alla menomazione fisica, la quale è stata vissuta come gravemente invalidante con la perdita parziale della capacità lavorativa a causa dei problemi al ginocchio subentrati da molti anni.

Il sentimento di valore è crollato, egli si sente escluso socialmente, isolato con una grossa perdita di autostima e di valore di sè. Anche all'interno della famiglia avrebbe perso il suo ruolo di marito e di padre di famiglia, ha l'impressione di disturbare e di non essere di nessun aiuto, inutile, con la paura di dare fastidio a tutti.

L'evoluzione depressiva è subentrata insidiosamente e si è aggravata cronicizzandosi nel tempo. Dalla descrizione del paziente questa evoluzione è da considerarsi cronicizzata da circa un anno e mezzo. Il paziente prende coscienza che il suo problema al ginocchio diventa nel tempo pure un problema psichico, dall'inizio dell'anno scorso (2002). Per anni il disagio psichico viene negato e il problema viene trasferito sulla sintomatologia fisica attraverso uno spostamento inconscio e una conversione somatica già che c'era questo reale problema di dolori residui all'infortunio. Attualmente egli è consapevole dopo tutti questi anni che al problema fisico si è aggiunto anche il problema emotivo e psichiatrico che compromette ulteriormente sia la sua capacità lavorativa che il suo benessere psico-fisico. Nel corso di questi anni, con la riduzione della capacità lavorativa al 40%, egli non è riuscito a trovare nessun lavoro a tempo parziale, sentendosi sempre a disagio, menomato e rifiutato a priori, perché egli stesso si rifiuta in queste condizioni.

L'evoluzione depressiva è cronicizzata, quindi non prevedo possibilità di ulteriori miglioramenti.

 

Attualmente e in maniera duratura l'incapacità lavorativa per problemi psichiatrici risulta compromessa nella misura del 50-60 %.

Assieme all'invalidità fisica l'incapacità lavorativa di questo paziente è

complessivamente del 100%." (Doc. 114/6-7)

 

Sulla base di queste conclusioni peritali della dr.ssa __________, l’UAI, nella decisione del 13 giugno 2003, aveva quindi stabilito che, dal profilo psichiatrico, fosse subentrato un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, il quale andava ritenuto inabile al lavoro al 60% in qualsiasi attività, percentuale che gli consentiva di beneficiare di una mezza rendita di invalidità, per un grado del 60%, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. doc. 117/1-2 e doc. 119/1-2).

 

                               2.6.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, dapprima, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera dal 1° settembre 1986 al 31 gennaio 1991 e di un quarto di rendita dal 1° febbraio 1991 e, successivamente, l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 60%, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. decisione del 13 giugno 2003 (doc. 119), cresciuta incontestata in giudicato).

                                         In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di dicembre 2008 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 13 giugno 2003 al 1° dicembre 2008), le condizioni di salute dell’assicurato sono migliorate al punto da giustificare l’attribuzione di “soltanto” un quarto di rendita di invalidità dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. A) o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse con incidenza sull'entità della rendita a lui attribuita.

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 13 giugno 2003.

                                         Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia della dr.ssa __________, ritenuta affidabile dal dr. __________ del SMR (doc. 116-1).

                                         Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

 

                               2.8.   Nell’ambito della revisione del novembre 2004, l’assicurato è stato sottoposto dapprima ad un nuovo esame psichiatrico peritale, affidato alla dr.ssa __________, medico SMR, con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13).

                                         Nel suo rapporto medico del 28 dicembre 2005, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); distimia (ICD10-F34.1)”, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

Lo stato psichico descritto nella perizia psichiatrica (aprile 2003) evidenzia una deflessione del tono dell'umore con apatia (calo dell'iniziativa), anedonia (calo della capacità di provare piacere), disturbi del sonno, capacità cognitive, volitive, ed energia vitale ridotte, ideazione pervasa di massiccia autosvalutazione, sfiducia, sensi di colpa, e autoaccuse, l'assicurato appariva invecchiato e sciupato in rapporto all'età reale, visibilmente apatico ed inibito clinicamente - al momento risultava in cura con cipralex farmaco antidepressivo.

Tale sintomatologia coinciderebbe con un episodio depressivo di una certa entità che viene descritto nel rapporto peritale, ma non codificato nelle diagnosi.

 

In seguito all'infortunio verificatosi nel 1985, l'assicurato non si è più inserito nel mondo del lavoro; tale situazione avrebbe comportato per l'assicurato fonte di notevole disagio con sentimenti di inadeguatezza e di esclusione a livello sociale, con perdita progressiva del proprio ruolo anche all'interno della famiglia sia come marito che come padre, perdita quindi del valore di sé, dell'autostima. L'assicurato non è stato in grado di elaborare il proprio disagio psicologico se non attraverso un processo di somatizzazione, ossia tramite l'espressione di sintomi fisici con peggioramento della sintomatologia algica preesistente e comparsa inoltre di una sintomatologia di tipo depressivo reattiva.

 

L'assicurato al riguardo non risulta aver mai ricevuto cure psichiatriche specialistiche adeguate che avrebbero eventualmente evitato una cronicizzazione dello stato psichico.

 

Rispetto alla valutazione peritale psichiatrica (2003), le condizioni psichiche attuali appaiono ad ogni modo migliorate, persiste un quadro distimico comunque non invalidante sul piano lavorativo.

 

Dal lato psichiatrico non esistono limiti funzionali sulla capacità lavorativa; dal lato medico potrebbero essere ancora utili delle misure di accompagnamento per reperire un'attività che tenga conto dei limiti somatici." (Doc. 130/8-9)

 

In sede di opposizione, l’assicurato ha contestato la decisione di riduzione ad un quarto della rendita di invalidità, trasmettendo all’amministrazione i seguenti certificati medici:

 

-          referto del 22 febbraio 2006 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

 

"  Su richiesta del paziente, come medico curante rilascio le seguenti constatazioni sul decorso della malattia e i postumi dell'infortunio del paziente.

- inabile al lavoro con rendita AI al 60%.

Ho visitato il pz in dicembre 2005 e febbraio 2006 e ho constatato che soffre tuttora di disturbi lombari e postumi traumatici legati all'arto inferiore sinistro. Tuttavia il pz presenta un notevole stato depressivo da disadattamento sociale, mancanza del ruolo in famiglia. Da circa due anni soffre di acufenia sx con occasionali difficoltà dell'equilibrio, motivo per il quale nel 2004 è stato esaminato dal dr. __________ che ha eseguito una RM celebrale, constatando un nistagmo con difficoltà dell'equilibrio senza riscontrare un’affezione celebrale precisa. Motivo per il quale non sono stati eseguiti altri accertamenti più aggressivi in quanto il paziente è stazionario. Da novembre 2005 soffre di un diabete subclinico, e da dicembre 2005 ha un diabete con HbA1C di 7,5, dopo il quale il paziente segue una terapia medicamentosa.

In febbraio dopo la visita di controllo e la riduzione di rendita il paziente si presenta con scompenso psicomotorio e agitazione. Già precaria la situazione psichica del pz, con questo impatto dove non viene più riconosciuta la sua menomazione psicofisica gli scatena una serie di problemi tipo destabilizzanti mettendo seriamente in discussione la sua capacità per superare l'impatto "svalutazione" del suo problema oltre a creargli problemi di sopravvivenza sociale dal lato pratico. Ho prescritto una terapia di tranquillizzanti e valuterò prossimamente se mandare il pz o meno da uno psichiatra.

Valuto tuttavia che è stato pericoloso per l'equilibrio psicosociale intervenire con questa misura riduttiva in quanto il pz obiettivamente non potrebbe riprendere un'attività al 60% nè per la sua colonna lombare nè per le condizioni psichiche appena sufficienti per la sopravvivenza a livello famigliare e sociale. Come pure anche per il fatto che sia per il tempo che è fuori dal campo lavorativo sia per la sua natura semplice, elementare, e in senso buono primitiva. Non ha alcuna possibilità di fare un lavoro al 60%. Quindi il mio parere è che si deve mantenere l'incapacità di lavoro al 60% se non vogliamo essere responsabili per una serie di problemi di natura psicologica di questo pz già stanco ed esaurito dalla propria insufficienza ed inadeguatezza socio famigliare." (Doc. 143-2)

 

-          referto del 15 marzo 2006, indirizzato alla dr.ssa __________, da parte del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, poste le diagnosi di “disturbo distimico; disturbo da dolore cronico; tinnito bilaterale con disturbi ansioso-depressivi da inserire nel disturbo distimico”, è giunto alle seguenti conclusioni:

 

"  (...)

Sono del parere che nell'attuale momento distimico caratterizzato soprattutto ad una recrudescenza depressivo ansiosa egli non sia in grado di intraprendere un'azione lavorativa.

Per ora ho risposto al paziente di assumere unicamente del Rebalance 500 mg 1 pastiglia alla sera.

Ritengo però indicata una presa a carico multidisciplinare ossia di tipo psichiatrico, psicoterapeutico, ergo terapeutico, di approccio psico-corporeo e soprattutto psico sociale. Se il paziente lo desidera questo approccio potrebbe essere effettuato presso l'Ospedale di Giorno __________. Vedo nel paziente (come tu già stessa hai osservato) un peggioramento della sua sintomatologia psicalgica e questo perchè il paziente non vede alcun avvenire considerata la sua età cronologica e la sua formazione di base. Per ora non ho fissato ulteriori appuntamenti ma resto a tua disposizione per le proposte terapeutiche sopra indicate."

(Doc. 146-3)

 

 

Nelle sue annotazioni del 10 aprile 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  Valutazione psichiatrica SMR, dr.ssa __________, psichiatra, del 28.12.2005:

 

viene constatato un miglioramento rispetto alla perizia psichiatrica eseguita in precedenza, si constata sparizione del quadro depressivo, persistenza di quadro distimico senza influsso sulla capacità lavorativa.

 

in considerazione dell'attuale assenza di una patologia psichiatrica il grado d'invalidità precedente l'insorgenza della problematica psichiatrica viene ristabilito con decisione UAI del

4.1.2006

 

in fase di opposizione vengono presentati:

 

rapporto dr. __________ del 15.3.2006:

 

diagnosi:           disturbo distimico

                         disturbo da dolore cronico

                         tinnito bilaterale

 

viene riferito un peggioramento dello stato dell'assicurato in seguito alla decisione UAI di ridurre rendita.

Viene ritenuta indicata una presa a carico psichiatrica.

A causa della problematica distimica il dr. __________ valuta che l'assicurato non sia in grado di intraprendere un'azione lavorativa.

Viene iniziato un trattamento con Rebalance (fitofarmaco a base di iperico)

 

Rapporto dr.ssa __________ del 22.2.2006:

 

viene riferito uno scompenso psicomotorio in relazione alla comunicazione di riduzione rendita Al

quale nuove patologie vengono elencate:

 

      -    diabete mellito tipo 2, diagnosi 12.2005

      -    acufenia a sinistra (visita dr. __________ 12.2004: presenza di nistagmo non esauribile nello sguardo orizzontale, restante status neurologico normale)

 

 

Valutazione:

 

il rapporto del dr. __________ in pratica conferma le conclusioni diagnostiche della dr.ssa __________, ossia che l'assicurato presenta una distimia (definizione: depressione cronica del tono dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve) e quindi che l'assicurato non presenta più uno stato depressivo tale da avere influsso sulla capacità lavorativa. L'assenza di una problematica depressiva maggiore trova anche conferma indiretta nell'assenza di un trattamento medicamentoso più deciso (il medico si limita a prescrivere dell'iperico).

Che la decisione di ridurre la rendita abbia portato ad uno scontento risulta comprensibile ma tale fatto non riveste patologia invalidante.

 

Per quanto concerne le ulteriori patologie indicate dalla dr.ssa __________ va detto che il diabete risulta essere di recentissima scoperta e che tale patologia con certezza non ha ancora comportato danni a livello di organi bersaglio quali occhi, reni, cuore ecc., danni che secondo l'esperienza medica insorgono solo dopo anni (di regola oltre 10 anni di diabete). In assenza di danni secondari il diabete non comporta limitazioni funzionali di rilievo.

Pure senza influsso sulla capacità lavorativa la presenza di acufeni (fischio nell'orecchio) in presenza di uno status neurologico normale salvo una nistagmo orizzontale, patologia quest'ultima verosimilmente presente dalla nascita e senza conseguenze funzionali." (Doc. 148-1)

 

Con scritto del 15 novembre 2006, indirizzato all’UAI, il dr. __________ ha indicato:

 

"  Vi chiedo di riesaminare la situazione assicurativa di questo paziente affetto da:

 

-   Disturbo da dolore cronico, una ipoacusia sinistra, un tinnito bilaterale.

-   Disturbi algici soprattutto al ginocchio sinistro.

-   Un importante disturbo distimico endo-reattivo.

 

Il paziente che mi era stato segnalato dalla Dr.ssa __________ per un trattamento psichiatrico nel mese di marzo del 2006 non ha avuto gli esiti sperati.

li signor RI 1 è peggiorato nel suo stato clinico sia somatico sia psichiatrico per cui ritengo indicato che egli sia visitato a scopo medico assicurativo dai vostri uffici preposti.

 

Da parte nostra abbiamo effettuato delle terapie di rilassamento con i più svariati approcci accompagnati da una psicofarmacoterapia e dei colloqui psicoterapeutici che finora non hanno dato esito positivo.

 

Non penso che tramite ulteriori interventi psichiatrici o psicoterapeutici potremo ottenere dei miglioramenti sostanziali sia del suo stato clinico e di conseguenza anche delle sue competenze lavorative." (Doc. 149-1, sottolineature della redattrice)

 

Nelle sue annotazioni del 14 aprile 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, anche alla luce del tempo trascorso, ha ritenuto che, per chiarire la situazione dal profilo medico, fosse indicato sottoporre l’assicurato anche ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM (cfr. doc. 154-1).

                                         In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr.ssa __________).

 

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 23 giugno 2008, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome cervicospondilogena prevalentemente a sinistra, cronica, in disturbi statici del rachide; sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in note discopatie L4-L5 e L5-S1, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa), decondizionamento muscolare; nota gonartrosi a sinistra in esiti da sutura dei legamenti collaterali mediale e crociato anteriore al ginocchio sinistro il 24.9.1985, esiti da abrasione e foraggio di Privie a livello della troclea con plastica secondo Lindemann; probabile gonartrosi a destra; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli” (doc. 160-31+32).

Il dr. __________ ha indicato di non avere proposte terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua dell’interessato.

Lo specialista ha quindi posto i seguenti limiti funzionali:

 

"  (...)

L'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 1991.

 

Nella sua ultima attività principale di autista di autocarri e manovale, giudico l'assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, a decorrere dal 1991." (Doc. 160/33-34)

 

 

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, a decorrere dal 1991, nella sua precedente attività di autista di autocarri e di manovale, ma pienamente abile al lavoro, con un rendimento massimo del 100%, in un lavoro adatto alle sue condizioni di salute, a decorrere dal 1991 (doc. 160-34).

 

L’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto dell’11 luglio 2008, ha posto le diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1); sindrome da dolore persistente (ICD10-F45.4); accentuazione di tratti di personalità (ICD10-Z73.1)” (doc. 158-4).

 

La dr.ssa __________ è giunta alle seguenti conclusioni:

 

"  (...)

5   CONCLUSIONI:

 

Ritengo che dal 1985 egli sia interessato da un quadro di natura affettiva cronica di lieve entità (distimia) cui si associa un Disturbo somatoforme da dolore persistente concentrato su zone interessate dall'infortunio del 1985.

Egli si sente cambiato da quell'evento e chiede gli venga riconosciuto tale cambiamento peggiorativo.

Lo stato di compromissione economica che vive acuisce il vissuto di tensione emotiva e la richiesta di essere riconosciuto nella propria sofferenza e nei limiti che produce.

Credo che dal 1995 (Clinica di __________) ad oggi il quadro non abbia subito grandi modifiche.

Persiste il quadro distimico come il dolore cronico: di fatto i colleghi che lo hanno incontrato hanno visto gli stessi segni e sintomi ma riconosciuto differenti ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Ritengo che dal 2005 ad oggi il quadro non abbia presentato modifiche degne di nota.

Non ritengo adeguata una IL pari al 60% così come un'assenza di riconoscimento per il quadro presentato da un soggetto che nel corso degli anni è oggi più anziano e messo in difficoltà nei cambiamenti e nella reattività.

Sarei del parere di riconoscere al soggetto una percentuale di IL pari al 35%: credo che limiti maggiori siano da valutare rispetto ad attività più impegnative dai colleghi delle altre specialità fisiche."

(Doc. 158-4, sottolineature della redattrice)

 

La dr.ssa __________ ha rilevato che l’assicurato “appare cronicamente depresso anche se in qualità lieve; appare centrato sui contenuti dolorosi somatici tanto da svilupparne un’idea prevalente. Il dolore è acuito dallo sforzo e quindi l’attività peggiora la qualità del disturbo e rischia di peggiorare la prognosi” (doc. 158-4).

La specialista ha considerato che il disturbo dell’interessato è stabile dal 2005, con una prognosi complessivamente non negativa (doc. 158-4, sottolineatura della redattrice). Ella ha aggiunto di ritenere utile l’inserimento di una terapia farmacologica, segnatamente di un antidepressivo e di un modulatore dell’umore (doc. 158-5).

In conclusione, la dr.ssa __________ ha considerato l’interessato inabile al lavoro nella misura del 35% in tutte le attività teoricamente esigibili, compatibili con il suo livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali (doc. 158-5).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 28 luglio 2008, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervicospondilogena, prevalentemente a sinistra, cronica, in disturbi statici del rachide, sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, in note discopatie L4-L5 e L5-S1, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, con scoliosi sinistro-convessa, iperlordosi lombare con scoliosi destro-convessa), decondizionamento muscolare; nota gonartrosi a sinistra, in esiti da sutura dei legamenti collaterali mediale e crociato anteriore il 24.9.1985, esiti da abrasione e foraggio di Privie a livello della troclea, con plastica secondo Lindemann il 14.1.1987; probabile gonartrosi a destra; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli; distimia; sindrome da dolore persistente”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “diabete mellito tipo 2, non insulinorichiedente, noto dal 2005/2006, in assenza di complicazioni di organi, sovrappeso corporeo (BMI 36.5%), dislipidemia non trattata; ipertensione arteriosa nota dal 2005/2006, attualmente non trattata; accentuazione di tratti di personalità; acufeni bilaterali” (doc. 160-20).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 60% nella sua attività di manovale edile e autista, ma abile al lavoro al 65% in altre attività rispettose dei limiti funzionali di carattere reumatologico, a partire dal febbraio 1991 (doc. 160-27).

I periti hanno osservato che “la possibilità di un futuro miglioramento di questi limiti valetudinari in ambito psichiatrico tramite l’inserimento di una terapia psicofarmacologica (antidepressivo con doppio attacco, con azione sui sintomi algici e sul tono umorale, combinato con un modulatore dell’umore) rimane aperta e valutabile solo alla luce dell’ulteriore decorso” (doc. 160-27).

 

                               2.9.   L’assicurato ha contestato la decisione su opposizione con la quale l’UAI ha ridotto ad un quarto la rendita precedentemente percepita, trasmettendo al TCA il seguente referto, datato 6 aprile 2009, redatto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia S.I.T.C.C., indirizzato all’UAI:

 

"  Su richiesta del paziente, come psichiatra curante si rilasciano le seguenti constatazioni sul decorso della malattia del paziente.

Allo stato attuale persiste un disturbo distimico (ICD-10:F34.1) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10:F45.4), con sentimenti di perdita di ruolo anche all'interno della famiglia, di svalorizzazione e distimia.

Persiste l'incapacità di elaborare il disagio emotivo-affettivo se non attraverso il processo di somatizzazione, con conseguente peggioramento della sintomatologia algica ed aggravamento dello stato distimico.

In considerazione di quanto sopra, dal lato psichiatrico persiste una incapacità lavorativa nella misura del 60%.

 

Si ritiene indicato un intervento tempestivo di aiuto/collocamento al lavoro a tempo parziale, in attività leggera conforme ai limiti dello status fisico e psichico." (Doc. C, sottolineature della redattrice)

 

Nelle sue annotazioni del 20 aprile 2009, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale e FMH in medicina manuale, ha osservato:

 

"  Dagli atti in nostro possesso, rispettivamente la Perizia SAM del luglio 2008 e la certificazione medica ultima della curante Dr.ssa __________, FMH Psichiatria e psicoterapia, si evince che, alla luce della completa presa in considerazione delle malattie psichiche enunciate dalla stessa Dr.ssa __________ da parte della consulente in psichiatria c/o il SAM, Dr.ssa __________, e in considerazione della malattia reumatologica valutata nella stessa sede SAM concorde con problematiche anche legate al disturbo somatoforme che affligge da anni l'A. a margine, ritengo che l'ultima certificazione medica della Dr.ssa __________ sia insufficiente per apportare modifiche alla precedente presa di posizione da parte dell'UAI sul caso suddetto." (Doc. XI/1)

 

                             2.10.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.11.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, contrariamente al parere dell’amministrazione, ritiene che non siano adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17 LPGA.

 

                                         In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).

                                         Le norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).

 

Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura di revisione testimonia di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2003, aveva determinato il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità, per un grado del 60%, a partire dal 1° aprile 2002 (cfr. doc. 117/1-2 e doc. 119/1-2).

 

                                         Tale circostanza emerge con chiarezza dalla documentazione medica agli atti.

 

                                         Dal profilo reumatologico, dall’accurato esame specialistico eseguito nell’ambito della perizia del SAM da parte del dr. __________, è emerso che l’assicurato è, dal 1991, abile al lavoro sull’arco di una giornata di lavoro, ma con una riduzione del rendimento del 40%, nella sua precedente attività di manovale e autista, ma abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 160-34, sottolineatura della redattrice).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie somatiche maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Del resto, già nella visita medica di chiusura del 6 luglio 1990, eseguita su incarico dell’assicuratore infortuni, il dr. __________ aveva considerato l’assicurato abile in maniera pressoché completa in attività adeguate, come ad esempio quelle di custode, benzinaio, magazziniere con l’aiuto di mezzi meccanici (cfr. doc. 3-5 inc. LAINF).

 

                                         Dal profilo psichiatrico, l’amministrazione ha ritenuto che lo stato di salute dell’interessato sia migliorato. A torto.

 

                                         Al riguardo, il TCA sottolinea, dapprima, che nel referto peritale dell’11 luglio 2008, la dr.ssa __________ ha posto le medesime diagnosi che erano già state indicate dalla dr.ssa __________ nel referto peritale dell’11 aprile 2003 – ossia “distimia (ICD10-F34.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (cfr. doc. 114-6) - a seguito del quale all’assicurato era stato riconosciuto un grado di invalidità del 60%.

                                         La dr.ssa __________ ha infatti diagnosticato l’esistenza di una “distimia (ICD10-F34.1); sindrome da dolore persistente (ICD10-F45.4); accentuazione di tratti di personalità (ICD10-Z73.1)” (cfr. doc. 158-4, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Le medesime diagnosi sono state poste, come visto, anche dalla dr.ssa __________ del SMR - la quale, nel referto peritale del 28 dicembre 2005, ha ritenuto l’assicurato affetto da “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); distimia (ICD10-F34.1)” (doc. 130-7, sottolineatura della redattrice) – e dagli psichiatri curanti, dr. __________, dapprima (cfr. doc. 146-2 e doc. 149-1) e dr.ssa __________, poi (cfr. doc. C e doc. XI/2).

 

Il TCA rileva, poi, che la stessa dr.ssa __________ ha indicato che la situazione psichiatrica dell’interessato è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al passato, ma è stata da lei giudicata in modo diverso rispetto a quanto valutato in precedenza dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________.

                                         Nel referto peritale dell’11 luglio 2008, infatti, la specialista ha rilevato che “dal 1995 (Clinica di __________) ad oggi il quadro non abbia subito grandi modifiche”; che “dal 2005 ad oggi il quadro non abbia presentato modifiche degne di nota” e che “di fatto i colleghi che lo hanno incontrato hanno visto gli stessi segni e sintomi, ma riconosciuto differenti ripercussioni sulla capacità lavorativa” (doc. 158-4, sottolineature della redattrice).

                                         La specialista ha inoltre spiegato i motivi per i quali ha ritenuto di doversi distanziare, nonostante la presenza delle medesime diagnosi, dalla valutazione della capacità lavorativa residua fornita dalle due colleghe, dr.ssa __________ e dr.ssa __________, chiamate prima di lei a redigere un referto peritale relativo all’assicurato.

                                         La dr.ssa __________ ha rilevato di ritenere che “la diagnosi della collega dr.ssa __________ sia stata posta correttamente”, ma che “ritengo che la percentuale di incapacità lavorativa riconosciuta in quella occasione fosse eccessiva rispetto alla diagnosi posta” (cfr. doc. 158-2, sottolineature della redattrice).

La dr.ssa __________ ha pure indicato che “la dr.ssa __________ riprende la diagnosi posta dalla dr.ssa __________, ma riconosce l’assenza di un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici. Considero anche questo dato eccessivo in senso opposto: non si può non riconoscere al soggetto il peso di tali diagnosi sulla sua capacità, anche se migliorato” (doc. 158-2, sottolineature della redattrice).

 

                                         Da queste considerazioni della dr.ssa __________ emerge, quindi, in maniera chiara ed evidente che, a fronte di patologie rimaste invariate, la specialista in psichiatria è giunta ad una differente valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessato.

Ciò non consente tuttavia, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), di giustificare una revisione della rendita in corso, circostanza che, è bene ricordarlo, è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata.

 

                             2.12.   In esito a quanto precede, questo Tribunale deve dunque esaminare se i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione formale del 13 giugno 2003, sono soddisfatti oppure no.

                                         In effetti, il giudice può, se del caso, confermare una decisione di revisione emanata a torto per il motivo sostitutivo che la decisione iniziale di rendita era manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una notevole importanza (DTF 125 V 369 consid. 2 e riferimenti citati).

 

                                         L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

 

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (STF 9C_71/2008 del 14 marzo 2008 consid. 2; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).

 

                                         Più di recente, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

 

                             2.13.   Dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA è dell’avviso che la decisione del 13 giugno 2003 non possa essere ritenuta manifestamente erronea e questo per i motivi che seguono.

 

                                         La decisione di attribuire all’assicurato, a partire dal 1° aprile 2002, una mezza rendita di invalidità, per un grado del 60%, è stata presa dall’amministrazione sulla base del referto peritale dell’11 aprile 2003 della dr.ssa __________, la quale, dopo aver proceduto ad un accurato esame dell’interessato, ha ritenuto che lo stesso fosse affetto da una distimia e da una sindrome del dolore somatoforme, aggiungendo che entrambe queste patologie hanno un influsso sulla capacità lavorativa, di modo che l’interessato deve essere considerato inabile al lavoro al 60% (cfr. doc. 114/6+7).

 

Questa perizia della dr.ssa __________ non può essere considerata manifestamente errata.

Se da una parte, infatti, è vero che la diagnosi di distimia normalmente non è invalidante, d’altra parte va rilevato che, in passato - prima che la giurisprudenza del Tribunale federale ponesse dei criteri per la valutazione del carattere invalidante o meno di una tale patologia – come attualmente, la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, a determinate condizioni, veniva ritenuta invalidante e non si può quindi considerare che le conclusioni della dr.ssa __________ fossero, a quel momento, manifestamente errate.

 

                                         A questo proposito, il Tribunale federale, in una sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009, destinata alla pubblicazione, si è peraltro così espresso:

 

"  (…)

4.1 On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle (ATF 127 V 10 consid. 4b p. 13 s.; 115 V 308 consid. 4a p. 312 ss; Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 91 ss; Rudolf Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [éd.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 9 ss, 12 s.; Alexandra Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in: Schaffhauser/Schlauri [éd.], Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 263 ss, 277 ss; Ulrich Meyer-Blaser, Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, ZBl 1994 p. 337 ss, 348 ss): une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA). Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). La loi ne règle en revanche pas la situation de l'application ultérieure erronée du droit à la suite d'une modification des fondements juridiques déterminants survenue après le prononcé de la décision (voir consid. 5 infra).

 

4.2 En l'espèce, la décision initiale n'est pas entachée dès l'origine d'une inexactitude sur les faits. A défaut d'une modification notable des faits déterminants du point de vue juridique, les conditions d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas davantage réalisées (consid. 3 supra). Par ailleurs, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux ne constitue pas un motif de reconsidération de la décision de rente (SVR 2008 IV n° 5 p. 12 consid. 4 [I 138/07]). Il y a donc lieu d'examiner si la décision de (demi-)rente initiale, entrée en force formelle, doit être adaptée sous l'angle d'une modification du droit intervenue entre-temps, laquelle découlerait, de l'avis des premiers juges, de la jurisprudence sur le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (publiée aux ATF 130 V 352).”

 

                             2.14.   Nella già citata sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009, il Tribunale federale ha riassunto l’evoluzione della giurisprudenza a proposito della sindrome somatoforme dolorosa, osservando:

 

"  (…)

6.

Au regard des principes exposés, il reste à examiner si l'arrêt ATF 130 V 352 justifie de réduire ou de supprimer des rentes en cours, qui ont été allouées par le passé à des assurés souffrant de troubles somatoformes douloureux.

6.1

6.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà prononcé dans l'ATF 102 V 165 sur l'effet invalidant d'une atteinte à la santé psychique. Comme il l'a retenu à l'époque, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté pour accomplir son travail dans une mesure suffisante ne sont pas considérées comme déterminantes du point de vue du droit de l'assurance-invalidité. La mesure de ce qui est nécessaire (respectivement exigible) doit cependant être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même insupportable pour la société (ATF 102 V 166 s.).

6.1.2 Au cours d'une évolution débutée dans les années nonante, les troubles somatoformes douloureux ont nettement pris de l'importance (cf. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, Journal suisse de médecine 1997, p. 1380 ss, 1380 s.; Peter Rosatti, De la sinistrose aux troubles somatoformes, in L'expertise médicale, 2002, p. 81 ss, 86). En tant que tel, le diagnostic correspondant - en particulier aussi celui de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10: F45.4) - ne dit rien encore quant à la capacité de travail de l'assuré (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.2.3 p. 402, et les références). La doctrine psychiatrique en Allemagne a toutefois développé des critères pour poser un pronostic (Klaus Foerster, Begutachtung und Erwerbsfähigkeit bei Patienten mit psychogenen Störungen, RSAS 1996 p. 486 ss, 498) et évaluer l'exigibilité de l'exercice d'une activité lucrative (Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung im Sozialrecht, in Venzlaff/Foerster [éd.], Psychiatrische Begutachtung, 3e éd., Munich 2000, p. 509, 511; cf. aussi Kopp/Willi/Klipstein, op. cit., p. 1434 s., avec référence à l'étude fondamentale de Winckler et Foerster). La doctrine a introduit ces critères en droit suisse (Hans-Jakob Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999 p. 1 ss et 105 ss) et le Tribunal fédéral des assurances les a repris par la suite (arrêt I 554/98 du 19 janvier 2000, dont des extraits ont été publiés dans VSI 2000 p. 152 consid. 2c p. 154 s.). Cette jurisprudence, qui ne constitue pas un revirement de fond quant aux principes posés dans l'ATF 102 V 165, mais une application de ceux-ci au diagnostic de "troubles somatoformes douloureux", a également été reprise par la pratique administrative. Dans la Lettre circulaire AI n° 180 du 27 mai 2003 (n. 1018 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI], valable à partir du 1er juillet 2003), l'OFAS a indiqué que: "les 'douleurs somatoformes', en particulier, n'ont pas de conséquences pour la capacité de travail si elles ne s'accompagnent pas d'une comorbidité psychiatrique; dans ces cas, on peut donc raisonnablement exiger un effort de volonté pour utiliser la capacité de travail. Le plus important est d'apprécier, sur la base de constatations objectives, si l'incapacité de travail de la personne assurée est totale ou partielle".

6.1.3 Dans l'arrêt ATF 130 V 352 rendu le 12 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a également repris les "critères de Foerster" (en se référant à Ulrich Meyer-Blaser, Arbeitsunfähigkeit [Art. 6 ATSG], in Schaffhauser/Schlauri [édit.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 27 ss, 80 ss), mais en a décrit plus précisément la signification et l'application pour l'évaluation du droit à des prestations de l'assurance-invalidité (cf. en particulier ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 s.). En particulier, les médecins chargés d'une expertise et les organes d'application du droit ont été invités à examiner la capacité de travail dans chaque cas individuel au regard de critères déterminés, afin de garantir une appréciation de la capacité de travail plus uniforme et, de ce fait, plus conforme au principe de l'égalité de traitement. Le regeste publié au Recueil officiel mentionne une précision de la jurisprudence (ATF 130 V 352). Le point de savoir s'il s'agit effectivement d'une précision de la jurisprudence ou d'un changement de celle-ci n'a pas à être résolu, dès lors que l'une ou l'autre qualification n'a pas d'influence sur le résultat.

6.2

6.2.1 Comme il ressort de l'exposé de jurisprudence ci-dessus, l'arrêt ATF 130 V 352 n'a pas modifié la situation juridique en ce sens qu'une rente était d'emblée allouée par le passé en cas de diagnostic de troubles somatoformes douloureux, alors que cela serait désormais exclu. Dans le cas qu'elle avait à juger, l'instance précédente alors compétente avait nié le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (en se fondant sur la jurisprudence antérieure), de même que les tribunaux cantonaux dans les arrêts ultérieurs publiés (ATF 130 V 396 et 131 V 49). Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux pouvait conduire - avant comme après l'arrêt ATF 130 V 352 - tant à l'admission qu'au rejet du droit à la rente. L'octroi de rentes dans le passé n'apparaît dès lors ni contraire au droit, ni inapproprié ou encore choquant dans la perspective actuelle. Aussi, une adaptation des rentes en cours ne se justifie-t-elle pas du point de vue de la mise en oeuvre de l'assurance conforme au droit et objectivement justifiable (cf. ATF 115 V 308 consid. 4b p. 316).

6.2.2 Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), une adaptation par le juge s'impose en particulier lorsque les décisions fondées sur l'ancienne jurisprudence ne valent plus que pour un petit nombre d'assurés (ATF 129 V 200 consid. 1.2 p. 202; 120 V 128 consid. 3c p. 132; 119 V 410 consid. 3b p. 413; SVR 2001 ALV n° 4 p. 10 consid. 3b [C 222/99]). Tel n'est pas le cas ici: au regard du fait que le diagnostic de "troubles somatoformes douloureux" a pris une nette importance depuis le début des années nonante (consid. 6.1.2 supra), la question de l'adaptation se poserait pour un grand nombre de rentes en cours. En raison du principe de l'égalité de traitement, l'administration serait tenue de soumettre tous les cas de ce genre à un examen, qui ne pourrait se limiter du point de vue de son contenu à certains aspects limités, mais devrait porter dans chaque cas particulier sur les critères nuancés dégagés dans l'ATF 130 V 352. Par ailleurs, dans l'appréciation de l'exigibilité, il y aurait lieu de tenir compte de façon appropriée du fait que l'intéressé a bénéficié jusque là d'une rente de manière conforme au droit et de la situation qui en est résultée. A cet égard, la doctrine exige que soit effectuée une soigneuse pesée des intérêts, sur la base de laquelle il y aurait lieu d'examiner si une adaptation dans le cas concret apparaît conforme au principe de la proportionnalité (Brunner/Birkhäuser, op. cit., p. 202). La discussion porte donc sur l'appréciation d'un grand nombre de cas, qui supposent un examen étendu et dont le résultat est incertain. Dans ces circonstances, les conditions strictes, exposées ci-avant (consid. 5.4 supra), de l'application par le juge d'un changement de jurisprudence à des prestations en cours qui ont fait l'objet d'une décision entrée en force ne sont pas réalisées. Cela vaut d'autant plus qu'au vu du principe de "la réadaptation avant la rente", se pose de surcroît la question de savoir si une éventuelle suppression de la rente ne devrait pas être assortie d'un programme étendu en vue de la réadaptation de la personne concernée. Dans une telle constellation, il appartiendrait au législateur de prévoir l'examen et, le cas échéant, l'adaptation des rentes en cours - y compris les éventuelles mesures d'accompagnement - et d'en déterminer les conditions, s'il le jugeait approprié.

6.3 En résumé, il découle de ce qui précède que la jurisprudence exposée à l'ATF 130 V 352 ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un changement des fondements juridiques, des rentes qui ont été allouées à une époque antérieure par des décisions entrées en force formelle (voir également, l'ATF 8C_502/2007 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral du 26 mars 2009).

 

7.

Au regard de la date de la décision litigieuse (du 27 février 2008), il reste encore à examiner la question - laissée ouverte dans l'ATF 8C_502/2007 du 26 mars 2009 - de savoir si le nouvel al. 2 de l'art. 7 LPGA, entré en vigueur au 1er janvier 2008, justifie une adaptation de la demi-rente en cours de la recourante. Il s'agit donc de voir si l'art. 7 al. 2 LPGA constitue un titre juridique pour modifier des rentes en cours qui ont fait l'objet d'une décision entrée en force; cette question de droit, dont le Tribunal fédéral peut traiter d'office (art. 106 al. 1 LTF), est soumise à son libre pouvoir d'examen.

 

7.1 Selon l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (1ère phrase). De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (2ème phrase). Pour l'interprétation de cette nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la jurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193; 134 V 1 consid. 7.2 p. 5; 133 III 497 consid. 4.1 p. 499).

 

7.2 En ce qu'elle prévoit qu'il ne peut y avoir incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable, la seconde phrase de l'art. 7 al. 2 LPGA inscrit dans la loi un principe exprimé de longue date par la jurisprudence quant au caractère objectif de l'appréciation de ce qui peut encore être exigé de la personne assurée pour surmonter les limitations de sa capacité de gain entraînées par son atteinte à la santé. En d'autres termes, pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé.

 

Cet élément - le caractère objectif de l'appréciation de l'exigibilité - a été formulé à diverses reprises et de manière constante par la jurisprudence. Ainsi, dans un ATFA 1964 p. 153 (arrêt du 25 août 1964) concernant un cas dans lequel le diagnostic de "névrose" avait été posé, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'assurée aurait pu surmonter sa résistance névrotique à reprendre une activité si elle avait mis à profit l'effort de volonté nécessaire et objectivement exigible. Dans l'ATF 102 V 165 (du 11 octobre 1976, déjà cité [consid. 6.1.1 supra]), il a également indiqué que la mesure de ce qui est exigible de l'assuré (afin qu'il empêche les diminutions de la capacité de gain en faisant preuve de bonne volonté) doit être déterminée aussi objectivement que possible. Ce principe a également été repris dans l'ATF 127 V 294, où le Tribunal fédéral a rappelé que ce qui est déterminant, c'est le point de savoir si, et le cas échéant, dans quelle mesure, la mise à profit de sa capacité de travail, compte tenu de ses aptitudes et d'un marché du travail équilibré, peut être raisonnablement exigée de l'assuré ou est supportable pour la société, cet examen devant être effectué de manière aussi objective que possible ("nach einem weit gehend objektivierten Massstab zu erfolgende Beurteilung"; consid. 4c p. 298). Appliquant ce principe au diagnostic de "troubles somatoformes douloureux", le Tribunal fédéral a précisé qu'il est déterminant d'établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard aux critères déterminants (consid. 6.1.2 supra) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de lui, compte tenu de sa constitution psychique (ATF 130 V 352 consid. 2.2.4 p. 355, déjà cité).

 

7.3 En exprimant l'exigence du caractère objectif de l'examen de ce qui peut (encore) être exigé de la personne assurée, l'art. 7 al. 2 LPGA n'a pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais inscrit dans la loi un aspect étroitement lié à celle-ci dont la portée avait déjà été mise en évidence par la jurisprudence sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., n° 31 ss ad art. 7 al. 2 LPGA).

 

Dans la mesure où les explications du Conseil fédéral relatives à cette disposition laissent entendre le contraire (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4215 ss., 4288, ch. 1.6.1.5.4), en parlant d'une "définition plus étroite, opérée par le législateur, de la notion d'invalidité", elles ne sont pas déterminantes. D'abord, elles sont contredites par d'autres déclarations du Conseil fédéral, selon lesquelles les modifications proposées (de l'art. 7 LPGA) permettent d'inscrire dans le texte de la loi des principes juridiques essentiels, notamment la jurisprudence relative au principe de l'exigibilité (FF 2005 4287, ch. 1.6.1.5.4). Elles n'ont, par ailleurs, pas trouvé leur expression en droit positif, dans le texte légal, ce qui est cependant une condition pour qu'on puisse y voir des éléments d'interprétation historique (ATF 114 V 239 consid. 8a p. 250).

 

L'art. 7 al. 2 LPGA ne correspond donc pas à une modification du droit en tant que telle, mais à l'inscription dans la loi de la jurisprudence dégagée jusqu'alors sur la notion d'invalidité (voir aussi, Thomas Locher, Invalidität, Invaliditätsgrad und Entstehung des Renten-anspruchs nach dem Entwurf zur 5. IV-Revision, in Medizin und Sozialversicherung im Gespräch, 2006, p. 273 ss., p. 293). Par conséquent, cette disposition ne peut pas être considérée comme un fondement légal pour modifier des rentes qui ont fait l'objet d'une décision entrée en force.

 

7.4 On ajoutera que parle également en faveur d'une telle interprétation le fait que l'introduction de l'art. 7 al. 2 LPGA au 1er janvier 2008 n'a été accompagnée d'aucune mesure ou disposition transitoire prévue par le législateur ou l'administration. Au regard des effets qu'aurait entraînés une norme permettant la limitation ou la suppression de rentes d'invalidité en cours tant pour les personnes concernées que pour l'administration - laquelle aurait été confrontée à une mise en oeuvre complexe (par exemple quant au choix des dossiers, l'appréciation des évaluations médicales, l'examen de la situation économique et les questions de réadaptation) -, l'absence de toute mesure d'accompagnement constitue un indice important de l'intention du législateur de ne pas intervenir sur des prestations en cours.

 

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé, de sorte que le jugement entrepris et la décision du 27 février 2008 doivent être annulés.”

(sentenza citata, sottolineature della redattrice)

 

                                         Alla luce della sentenza sopra esposta, dunque, la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 352 non costituisce un motivo sufficiente per revocare il diritto ad una rendita di invalidità attribuito in un’epoca precedente, tramite delle decisioni cresciute in giudicato, come nel caso di specie.

 

Inoltre, come rilevato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 appena citata, la “nuova” giurisprudenza sulla sindrome da dolore somatoforme non costituisce un motivo di riconsiderazione della decisione di rendita (cfr. sentenza citata, consid. 4.2. e STF 8C_502/2007 del 26 marzo 2009).

 

Pertanto la riduzione della rendita, decisa in ragione di una diversa valutazione delle conseguenze delle patologie, invariate, dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua e non per intervenuto cambiamento delle circostanze di fatto, non può essere approvata dal TCA.

 

Lo stato di salute invariato permette quindi di confermare il diritto dell’assicurato, anche dopo il 1° gennaio 2004, ad una rendita di invalidità per un grado di invalidità del 60%, come precedentemente stabilito.

 

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto, a partire dal 1° gennaio 2004 (vista la modifica della Legge che ha introdotto i ¾ di rendita a partire dal 1° gennaio 2004, cfr. consid. 2.3.), a tre quarti di rendita, per un grado AI del 60% (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

 

                             2.15.   Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

                             2.16.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è accolto.

                                    §   RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita, per un grado AI del 60%, anche dopo il 1° gennaio 2004.

 

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso ufficio verserà al ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti