Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.34

 

FS

Lugano

6 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: avv.  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 dicembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato che:

 

                                     -   con decisione 14 agosto 2008 (doc. AI 49/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2003 al 31 dicembre 2004;

 

                                     -   tramite l’avv. RA 1 con scritti 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc. AI 51/1 e 52/1) e sulla base dei rispettivi certificati medici 2 settembre e 27 ottobre 2008 (doc. AI 51/2 e 52/2), nei quali il dr. __________, FMH in chirurgia generale e spec. chirurgia della mano e traumologia, ha attestato un’incapacità lavorativa dal 2 settembre al 15 ottobre e dal 27 ottobre al 9 dicembre 2008 l’assicurato ha chiesto di rivalutare la capacità lavorativa e di riconoscerlo inabile al lavoro al 100%;

 

                                     -   con decisione 22 dicembre 2008 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni;

 

                                     -   contro questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1 l’assi-curato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera e, in via subordinata, di una mezza rendita. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

                                     -   con scritto 4 febbraio 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la lettera 29 gennaio 2009 (IV/2) con la quale l’Ufficio AI ha fissato all’assicurato un appuntamento presso il Servizio Medico Regionale (SMR) per il giorno di mercoledì 11 febbraio 2009 alle ore 09.00;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato, in particolare, che: “(…) considerato che si trattava di una richiesta di valutazione del cambiamento e meglio dell’eventuale peggioramento dello stato di salute dopo che in precedenza era già stata assegnata una rendita limitata nel tempo e che nel frattempo l’Ufficio AI ha previsto un accertamento medico sullo stato di salute dell’assicurato (momentaneamente sospeso in considerazione del ricorso), pur ritenendo corretta la valutazione fatta al momento della decisione impugnata sulla base della documentazione disponibile al momento, di fatto l’Ufficio AI è poi entrato nel merito. Si chiede quindi l’annullamento della decisione impugnata. (…)” (V, pag. 2);

 

                                     -   con scritti 16 e 20 febbraio 2009 l’avv. RA 1 si è confermato nel proprio ricorso e ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la lettera 20 gennaio 2009 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI;

 

                                     -   con osservazioni 3 marzo 2009 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di annullare la decisione impugnata;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG;

 

                                     -   oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito delle richieste di prestazioni 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc. AI 51/1 e 52/1) con la quale l’assicurato ha chiesto il diritto a una rendita;

 

                                     -   il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI;

 

                                     -   secondo l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI se è fatta una domanda di revisione e qualora la rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Questo requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato una prestazione sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di rifiutare senza ulteriore esame nuove richieste di prestazioni, in cui l'assicurato si limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una modificazione rilevante di fatti determinanti (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3 pag. 68, 117 V 198 consid. 4b pag. 200 e sentenze ivi citate; STF I 572/05 del 20 marzo 2007).

                                         Questa regolamentazione va applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).

                                         Nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforde-rungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserhebli-chen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berück-sichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).” (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa; vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

                                         Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che l'Ufficio AI emana una decisione di non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF 109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270). Nella già citata sentenza pubblicata in DTF 130 V 67, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che se l’assicurato non rende verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Soltanto se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983 pag. 389 consid. 2b);

 

                                     -   visto che gli atti medici prodotti con il ricorso (cfr. in particolare i certificati del dr. __________, che attestano un’inabilità lavorativa del 100% a più riprese e in diversi periodi, prodotti sub doc. B) rendono verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria fatto questo peraltro ammesso anche dall’Ufficio AI che ha già predisposto degli accertamenti medici in questo senso e che ha esplicitamente chiesto di annullare la decisione impugnata è a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni;

 

                                     -   la richiesta di essere posto al beneficio di una rendita intera, subordinatamente di una mezza rendita, non essendo l’Ufficio AI entrato nel merito della domanda di prestazioni, è irricevibile;

 

                                     -   in simili circostanze la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché entri nel merito delle domande di prestazioni 29 settembre e 3 novembre 2008 (doc. AI 51/1 e 52/1) e, esperiti i necessari accertamenti medici, renda un nuovo provvedimento;

 

                                     -   vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. Zanetti, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G., 9C_313/2008; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti