Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
FS/lb |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2009 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 4 febbraio 2009 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 18 giugno 1997, viste le risultanze della perizia 7 maggio 1997 a cura del dr. __________ (doc. AI 19/1-4), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni in quanto “(…) non presenta alcun impedimento nello svolgimento dell’attività esercitata prima dell’incidente del 26.08.1995. (…)” (doc. AI 22/1).
1.2. Nel gennaio 1999 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 27/1-7).
L’Ufficio AI, con decisione 26 agosto 2002 – viste le risultanze degli accertamenti esperiti e ritenuto il fallimento della formazione professionale intrapresa che ha dovuto essere interrotta per motivi medici – ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2001 (doc. AI 95/1/2).
1.3. L’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2005 (doc. AI 97/1-2 e 100/1), con comunicazione 15 settembre 2005 ha confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 103/1-2).
1.4. L’amministrazione, a seguito dell’indicazione di un possibile abuso (doc. AI 106/1 e 107/1), ha poi predisposto degli ulteriori accertamenti e intrapreso una revisione nell’agosto 2007 (doc. AI 125/1-2 e 126/1).
L’Ufficio AI – viste le risultanze del rapporto medico 28 aprile 2008 della dr.ssa __________ e del dr. __________, entrambi medici SMR (doc. AI 135/1-6), delle annotazioni 10 dicembre 2008 del dr __________ (doc. AI 144/1) e del rapporto 3 febbraio 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1) –, con decisione 4 febbraio 2009 (doc. AI 148/1-3), preavvisata con progetto 20 novembre 2008 (doc. AI 137/1-2), ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.5. Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto:
" 1. Il ricorso è accolto.
2. E’ ordinata una perizia medica finalizzata ad accertare i disturbi fisici del sig. RI 1.
3. Al sig. RI 1 è riconosciuto un grado d’invalidità del …
4. Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 149/6)
Con istanza 20 febbraio 2009 l’avv. RA 1 ha inoltre chiesto di porre il suo assistito al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
1.6. Con la risposta l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. L’avv. RA 1 – ottenuta la chiesta proroga di 60 giorni per inoltrare altri mezzi di prova e il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (IX) e dopo che con messaggio 25 maggio 2009 (XI) il segretario del TCA gli ha comunicato l’impossibilità di concedergli un'ulteriore proroga di 60 giorni – non ha trasmesso più alcuna documentazione al TCA.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 4 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. aprile 2009, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nel caso concreto – dopo la seconda domanda di prestazioni per adulti del gennaio 1999 (doc. AI 27/1-7), sfociata nella decisione 26 agosto 2002, con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2001 (doc. AI 95/1/2) e la revisione intrapresa nel febbraio 2005 (doc. AI 97/1-2 e 100/1) sfociata nella comunicazione 15 settembre 2005 che ha confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 103/1-2) (cfr. consid. 1.2 e 1.3) – l’Ufficio AI, nell’ambito degli accertamenti esperiti a seguito delle segnalazioni di possibile abuso (doc. AI 106/1, 107/1, 121/1, 122/1, 123/1-4 e 124/1-2) e della revisione intrapresa nell’agosto 2007 (doc. AI 125/1-2 e 126/1), ha soppresso il diritto alla rendita intera precedentemente erogata (cfr. consid. 1.4).
L’amministrazione si è fondata sulle risultanze del rapporto medico 28 aprile 2008 della dr.ssa __________ e del dr. __________, entrambi medici SMR (doc. AI 135/1-6), sulle annotazioni 10 dicembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 144/1) e sul rapporto 3 febbraio 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1).
La dr.ssa __________, specialista in psichiatria, e il dr. __________, specialista in medicina interna/reumatologo, entrambi medici SMR, nel rapporto 28 aprile 2008 (doc. AI 135/1-6) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, lo status psichiatrico e lo status; posta la diagnosi di “(…) sindrome lombovertebrale cronica su osteocondrosi L4-L5 con spondilosi anteriore – spondilartrosi rachide lombare – stato dopo microdiscectomia L4-L5 (1994) – stato dopo revisione microdiscectomia L4-L5 (2001) – minima instabilità lombosacrale – nessun disturbo psichiatrico (…)” (doc. AI 135/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…) deve evitare movimenti ripetitivi di flessione ed estensione della schiena – può sollevare da terra abitualmente massimo 10 kg – può sollevare da terra saltuariamente massimo 15 kg – può sollevare dal piano orizzontale abitualmente massimo 20 kg – può sollevare dal piano orizzontale saltuariamente massimo 25 kg – può mantenere posizione statica per massimo 2 ore, seduto o in piedi – deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi (…)” (doc. AI 135/1) – hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
L'A è a beneficio di una rendita intera (grado Al 80%) a partire dal 01.06.2001 per patologia a livello locomotorio. Viene richiesta nell'ambito dell'istruttoria di revisione oltre che una valutazione locomotoria-reumatologica anche una visita psichiatrica dopo che il Dr med __________, specialista reumatologo, aveva segnalato nel suo rapporto per l'Al del 07.12.2007 la presenza di una forma depressiva severa reattiva alla morte del figlio.
A livello psichiatrico infatti l'anamnesi è negativa fino al 2004 quando la morte del figlio si accompagna ad uno stato depressivo reattivo alla situazione la cui durata è stata di circa 3-6 mesi e che si è risolto spontaneamente senza una presa a carico specialistica né psicofarmacologica. L'A in seguito è riuscito ad elaborare la scomparsa del figlio diciottenne e ad investire le proprie energie nel ricostruire una famiglia, sposandosi con una connazionale. La mancanza a suo giudizio di introiti economici sufficienti a garantire loro una vita dignitosa in Svizzera gli ha fatto decidere di vivere temporaneamente separato dalla coniuge nonostante questa scelta sia stata sofferta. L'A inoltre ha provato a riprendere un'attività lavorativa temporanea sempre nell'ambito della ristorazione e nel 2007 è stato assunto da un conoscente nel suo ristorante-pizzeria con un contratto di tre mesi. Dall'aprile di quest'anno è ritornato nuovamente nello stesso ristorante con un contratto ancora trimestrale che potrebbe essere prolungato di altri due mesi. Nel colloquio attuale non emergono segni e sintomi psichiatrici che permettano di porre una diagnosi di asse I o di asse Il secondo la classificazione del DSM-IV TR. Nel 2004 invece l’A ha presentato un quadro depressivo reattivo alla morte del figlio che dalle informazioni raccolte è inquadrabile in un episodio depressivo di grado lieve, completamente risoltosi.
A livello somatico appare in buone condizioni generali. L'assicurato soffre di lombalgia ricorrente dai primi mesi del 1990. Inizialmente regressione spontanea dei sintomi. Nel 1994 progressione della manifestazione dolorosa con sciatalgia maggiore a sinistra. II 06.12.1994 intervento di microdiscectomia L4-L5 (Dr. __________). Dopo l'intervento parziale remissione della sintomatologia e poi a breve tempo ripresa della lombalgia. Riprese dell'attività lavorativa dal 15.03.1995 al 100% fino al 26.08.1995 data in cui subisce infortunio cadendo da un'altezza di circa 80 cm. Terapia riabilitativa nel luglio e agosto 1996 presso Clinica di __________ senza beneficio. Riacutizzazione della sintomatologia nel 2001. Nel febbraio 2001 revisione chirurgica in regione di L4-L5. Solo modesta remissione della sintomatologia dopo l'intervento. L'assicurato dichiara che la sintomatologia e la capacità funzionale sono rimaste invariate dal febbraio 2001 ad oggi.
L'assicurato presenta una buona mobilità complessiva. Risulta solo un poco rallentato nello svestirsi e nel rivestirsi. Durante la raccolta anamnestica mantiene posizione seduta per 30 minuti senza difficoltà. I limiti identificati sono: evitare movimenti ripetitivi di flessione ed estensione della schiena; può sollevare da terra abitualmente massimo 10 kg; può sollevare da terra saltuariamente massimo 15 kg; può sollevare dal piano orizzontale abitualmente massimo 20 kg; può sollevare dal piano orizzontale saltuariamente massimo 25 kg; può mantenere posizione statica per massimo 2 ore, seduto o in piedi; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi.
In attività lucrativa che rispetti i limiti sopra elencati l'assicurato possiede una capacità lavorativa del 100%. In attività lucrativa come cameriere capacità lavorativa 100% considerando che in tale attività vengono rispettati i limiti sopra descritti. Capacità lavorative esigibili dal 2005. L'assicurato non necessita di ausili ortopedici. Non sono proponibili ulteriori interventi medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale. La sintomatologia e la capacità funzionale risultano essere stabili dal 2005 ad oggi inoltre da 2 anni l'A. non esegue valutazioni reumatologiche specialistiche (Dr. __________). A livello psichiatrico non si riscontrano patologie che possano influire sulla CL nè su eventuali provvedimenti professionali; ha mostrato una buona volontà a riprendere un'attività lavorativa. A livello sociale mantiene una buona integrazione.
(…)." (doc. AI 135/5-6)
Il dr. __________, nelle annotazioni 10 dicembre 2008 ha precisato:
" (...)
Certificato medico Dr. __________ del 07.09.2001 certifica lasegue positivo 45° sinistra e paresi estensori dell'alluce e della dita del piede sinistro.
Nella mia valutazione clinica lasegue e SLR test negativo. Riferita ipoestesia margine laterale piede sinistro, nessuna paresi identificata.
Certificato Dr. __________ del 25.02.2005: decorso fluttuante, stabile, s. depressiva per la morte del figlio.
Dalle certificazioni mediche risulta quindi un miglioramento clinico dal 2001 ad oggi vista la negatività della manovra di Lasegue e l'assenza di paralisi dell'estensore dell'alluce.
Il miglioramento clinico risulta essere progressivo negli anni e completamente stabile dal 2005 dopo episodio depressivo che ha influito negativamente anche il percorso riabilitativo.
L'A. non ha piu' ritenuta opportuna alcuna valutazione specialistica negli ultimi due anni e tale scelta supporta evidentemente una stazionarietà.
L'A. dichiara di essere stabile dal punto di vista clinico dal 2001 ad oggi ma l'obiettività clinica, le dichiarazioni dell'attività quotidiana e il lavoro che svolge smentiscono tale affermazione e dimostrano un lento e progressivo miglioramento delle capacità funzionali.
Inoltre nel rapporto medico del 28.04.2008 l'A. dichiara nella descrizione della vita quotidiana:... Con gli amici esco a giocare a biliardo, va anche a far loro visita a casa, sta pensando in giugno di andare in __________ per 2 settimane.
Nella descrizione dei disturbi soggettivi dichiara: ammette di aver imparato nel tempo ad adattarsi alle limitazioni e a sopportare i dolori.
Il certificato medico del Dr. __________ con data 03.12.2008 non descrive nuovi eventi clinici o un'obiettività favorevole alla stazionarietà clinica dell'A.
(…)." (doc. AI 144/1)
Viste le risultanze appena esposte e considerato il rapporto 3 febbraio 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 147/1) l’Ufficio AI, con decisione 4 febbraio 2009 (doc. AI 148/1-3), preavvisata con progetto 20 novembre 2008 (doc. AI 137/1-2), ha soppresso il diritto alla rendita intera.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
Va qui ancora evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, 9C_332/2009 destinata alla pubblicazione, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (STF del 14 luglio 2009 nella causa Z., 9C_323/2009, consid. 4.2 e 4.3)
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, dr. __________ e dr.ssa __________, i quali – valutate compiutamente le differenti affezioni dell’assicurato – hanno concluso per un miglioramento dello stato valetudinario e una capacità lavorativa del 100% quale cameriere, ritenuta tale attività rispettosa dei limiti funzionali posti.
Questo Tribunale rileva che il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – dopo aver certificato, nel rapporto medico 8 febbraio 1999 (doc. AI 34/1-3), un peggioramento dello stato di salute: “(…) dall’autunno 1998 netto peggioramento della sintomatologia lombare, aggravata dal colpo di tosse e dallo starnuto con irradiazione in direzione craniale ma non agli arti inferiori. La sintomatologia non gli ha permesso di continuare con l’impiego di cameriere. (…)” (doc. AI 34/2) e, nella lettera 19 novembre 2001, attestato che “(…) dal punto di vista clinico persiste una sindrome lombo-vertebrale con manovra di Laségue positiva a 45° ed una paresi degli estensori dell’alluce e delle dita del piede sx piuttosto rilevante. (…)” (doc. AI 81/1, la sottolineatura è del redattore) –, nel rapporto di decorso 26 aprile 2005, attestato uno stato di salute stazionario e confermate le diagnosi poste, si è così espresso: “(…) decorso fluttuante, complessivamente stabile. Ha sviluppato grossa sind. depressiva dopo morte del figlio. (…)” (doc. AI 100/1). Lo stesso sanitario, con scritto 3 dicembre 2008 ha comunicato all’Ufficio AI che ha “(…) rivisto il paz. a margine in data 01.12.2008. La situazione clinica e generale del paz. mi sembra per nulla cambiata rispetto agli anni precedenti. Il signor RI 1 mi ha tuttavia riferito che gli è stata tolta la sua rendita d’invalidità. Personalmente non riesco a capirne i motivi. In ogni caso ritengo che una tale decisione sia, se del caso, da subordinare ad una perizia specialistica. (…)” (doc. AI 142/2).
Quanto alla patologia extra somatica, la dr.ssa __________ e il dr. __________, nel rapporto medico 28 aprile 2008 (doc. AI 135/1-6), hanno concluso che “(…) nel colloquio attuale non emergono segni e sintomi psichiatrici che permettano di porre una diagnosi di asse I o di asse II secondo la classificazione del DSM-IV TR. Nel 2004 invece l’A. ha presentato un quadro depressivo reattivo alla morte del figlio che dalle informazioni raccolte è inquadrabile in un episodio depressivo di grado lieve, completamente risoltosi. […] A livello psichiatrico non si riscontrano patologie che possano influire sulla CL né su eventuali provvedimenti professionali; ha mostrato una buona volontà a riprendere un’attività lavorativa. A livello sociale mantiene una buona integrazione. (…)” (doc. AI 135/6).
Il dr. __________, nelle annotazioni 10 dicembre 2008, si è poi così espresso: “(…) certificato medico Dr. __________ del 07.09.2001 certifica lasegue positivo 45° sinistra e paresi estensori dell’alluce e delle dita del piede sinistro. Nella mia valutazione clinica Lasegue e SRL test negativo. Riferita ipoestesia margine laterale piede sinistro, nessuna paresi identificata. Certificato Dr. __________ del 25.02.2005: decorso fluttuante, stabile, s. depressiva per la morte del figlio. Dalle certificazioni mediche risulta quindi un miglioramento clinico dal 2001 ad oggi vista la negatività della manovra Lasegue e l’assenza di paresi dell’estensore dell’alluce. Il miglioramento clinico risulta essere progressivo negli anni e completamente stabile dal 2005 dopo episodio depressivo che ha influito negativamente anche il percorso riabilitativo. […] Il certificato del Dr. __________ con data 03.12.2008 non descrive nuovi eventi clinici o un’obiettività favorevole alla stazionarietà clinica dell’A. (…)” (doc. AI 144/1, la sottolineatura è del redattore).
Riguardo all’attività lavorativa, anche se il dr. __________ nel rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 7 dicembre 2007 (doc. AI 131/3-4 e 131/11-14) ha, in particolare, confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella sua attività dal 22 ottobre 1998 in avanti (cfr. doc. AI 131/4, punto 4), dagli atti risulta che l’assicurato ha lavorato quale aiuto dello chef presso una pizzeria dal giugno al settembre 2007 (doc. AI 131/5-9) e, al riguardo, nel rapporto medico 28 aprile 2008 si legge che “(…) l’A. inoltre ha provato a riprendere un’attivi-tà lavorativa temporanea sempre nell’ambito della ristorazione e nel 2007 è stato assunto da un conoscente nel suo ristorante-pizzeria con un contratto di tre mesi. Dall’aprile di quest’anno è ritornato nuovamente nello stesso ristorante con un contratto ancora trimestrale che potrebbe essere prolungato di altri due mesi (…)” (doc. AI 135/6).
Viste le risultanze appena esposte, questo Tribunale deve fare proprie le valutazioni dei medici SMR, dr.ssa __________ e dr. __________, in base alle quali essi hanno concluso per una capacità lavorativa del 100% quale cameriere ritenuta tale attività rispettosa dei limiti funzionali posti.
Questo vale a maggior ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, sul rapporto di decorso 4 ottobre 2007, ha precisato che “(…) non vedo più il paz. da più di 2½ anni (…)” (doc. AI 127/1). Lo stesso sanitario, nello scritto 3 dicembre 2008 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 142/2), non si è poi espresso sulla capacità lavorativa limitandosi a precisare, in modo del tutto generico e ipotetico, che la situazione clinica e generale “(…) mi sembra per nulla cambiata rispetto agli anni precedenti (…)” e che la decisione di sopprimere la rendita sarebbe “(…) se del caso, da subordinare ad una perizia specialistica. (…)” (doc. AI 142/2, sottolineatura del redattore).
Il dr. __________, anche nello scritto 20 febbraio 2009 indirizzato all’avv. RA 1, osservato che in questi ultimi anni il paziente lo ha consultato a due riprese il 22 aprile 2008 e l’11 febbraio 2009, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha concluso ancora una volta in modo del tutto generico e possibilistico che “(…) la situazione del paz. mi sembrava dunque in tutto e per tutto sovrapponibile a quelli degli anni precedenti, seppure la mia osservazione si basa su delle visite puntuali ed effettivamente molto rare e non su un decorso regolare. (…)” (doc. AI 149/15, sottolineatura del redattore).
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 marzo 2009 ha concluso che “(…) l’attuale rapporto medico del dr. __________ non mostra una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SMR, valutazione che aveva pure compreso una visita psichiatrica. Si conferma che la situazione riscontrata in sede SMR è sostanzialmente differente da quella descritta dal dr. __________ in occasione della visita del 4.9.2001 (vedi rapporto dr. __________, data __________ del 12.2.2001), dove vi era una manovra Laségue positiva a 45° ed una paresi degli estensori dell’alluce e delle dita del piede sinistro piuttosto rilevante. (…)” (V/1).
Del resto, pur avendo la possibilità di notificare eventuali altri mezzi di prova e invitato a presentare osservazioni scritte alle annotazioni 9 marzo 2009 (VI), l’avv. RA 1 è rimasto silente.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Pertanto – ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – questo Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere agli ulteriori accertamenti medici richiesti, la valutazione medica va confermata.
2.9. In queste condizioni – constatato che l’insorgente va ritenuto abile al lavoro al 100% nella sua attività di cameriere e considerato che anche il consulente in integrazione professionale nel rapporto 3 febbraio 2009 ha concluso che “(…) in considerazione delle limitazioni mediche definite dal dr. __________ per l’SMR nella sua visita del 28 aprile u.s. l’attività di cameriere risulta esigibile. Il poter mantenere una posizione statica per massimo 2 ore può causare la necessità di dover effettuare qualche pausa supplementare durante l’arco dell’intera giornata. Da notare però che la possibile diminuzione di rendimento sarebbe leggera e non sufficiente a giustificare una riduzione sostanziale del salario. (…)” (doc. AI 147/1) – si deve concludere che essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% a ragione l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. aprile 2009 (cfr. consid. 2.5 e riguardo all’applicazione del confronto percentuale la sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 nella quale il TF ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione).
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.12. Con istanza 20 febbraio 2009 (doc. AI 149/3) l’avv. RA 1 ha chiesto di porre il suo assistito al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, precisando che il certificato municipale e annessi sarebbero seguiti.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato d'indigenza essendo mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 12 marzo 2009 con l’avvertenza che in difetto della stessa il Tribunale si pronuncerà in base agli atti in suo possesso [VII]) trasmessa al TCA e lo stato di bisogno non risultando dagli atti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti