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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 gennaio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1951, precedentemente attiva in qualità di cameriera, il 2 novembre 1999 è stata vittima di un infortunio cagionato da un’aggressione. Il caso è stato as-sunto da __________, agente quale assicuratore contro gli infortuni.
1.2. Il 17 maggio 2001 essa ha presentato una richiesta di presta-zioni AI per adulti, indicando quali danni alla salute frattura al-la spalla destra e problemi di mobilità alla mano (doc. AI 2/1-7).
Esperiti accertamenti medici ed economici, in particolare do-po aver disposto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con progetto di decisione 23 ottobre 2008 l’Ufficio AI ha rico-nosciuto alla richiedente il diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2001. In particolare, accertato che l’assicurata dispo-ne ancora di una capacità lavorativa del 70% nell’esercizio di attività confacenti al danno alla salute, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo alla de-terminazione di un grado d’invalidità del 40% (doc. AI 100/1-4).
Con scritto 2 dicembre 2008 l’assicurata, rappresentata dal-l’avv. RA 1, ha presentato le proprie osservazioni av-verso il progetto di decisione, postulandone una modifica con conseguente attribuzione di una rendita intera e producendo il certificato medico 18 novembre 2008 del medico curante dr. __________, il quale evidenzia che la patologia psichica ri-sulta essere dominante, che i postumi dell’evento traumatico alla spalla destra sono sempre presenti limitando in modo notevole le capacità fisiche e hanno un impatto considerevole sullo stato psichico della paziente. Il curante prosegue ancora asserendo che la paziente dal punto di vista psichico presen-ta un profilo borderline, con una estrema sensibilità emotiva (doc. AI 109/1-4).
1.3. Con decisione 29 gennaio 2009, l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. AI 114/1-4).
1.4. Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulandone l’annullamento e chiedendo in via principale l’attribuzione di una rendita intera, in via subor-dinata l’espletamento di ulteriori accertamenti medici. Sostan-zialmente l’insorgente rimprovera all’amministrazione di non avere adeguatamente analizzato le patologie psichiatriche di cui è affetta. Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa 20 marzo 2009 l’Ufficio AI ha confer-mato il contenuto della decisione impugnata e chiesto la reie-zione del gravame precisando:
" (…)
L’assicurata di professione cameriera ha subito un infortunio (caduta con frattura della spalla) il 2 novembre 1999. Essa ha inoltrato domanda di prestazioni del-l’assicurazione per l’invalidità il 17 maggio 2001. In esito all’istruttoria medica ed economica del caso, in particolare alla luce della perizia medica specialistica plu-ridisciplinare 25 aprile 2005 del Servizio di accertamento medico AI (SAM), che ha posto la diagnosi di periartropatia sensibilità delle dita IV e V della mano destra, con una capacità lavorativa del 40% (riduzione della capacità funzionale) nell’attività abituale, del 70% in attività adatta, del 100% in un’attività che non implica l’uso della mano destra e del 60% come casalinga (doc. 57 inc. AI), con la decisione impugnata l’ufficio AI ha attribuito all’assicurata ¼ di rendita AI per invalidità del 44% dal 1.6.2001. Contro tale decisione l’assicurata è insorta con ricorso del 2 marzo 2009 al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, contestando la valutazione del suo danno alla salute, a suo dire sottovalutato, richiamandosi in particolare alle valutazione mediche 18.11.2008 del Dr. __________. La ricorrente chiede ulteriori accertamenti in ambito psichiatrico e sostie-ne di presentare una incapacità lavorativa del 100% con il diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1.6.2001.
La decisione impugnata è basata sulla valutazione del danno alla salute e dell’incapacità lavorativa della perizia medica specialistica pluridisciplinare 25 aprile 2005 del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM). Secondo costan-te giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura ammi-nistrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accerta-menti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). In concreto la perizia 25 aprile 2005 del SAM è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto confor-me ai criteri giurisprudenziali summenzionati. La documentazione medica relati-va all’assicurata è stata oggetto di adeguate verifiche ed approfondimenti del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) nell’ambito dell’istruttoria, che hanno confermato la valutazione SAM. Con il ricorso non è stata prodotta nuova docu-mentazione medica. Il ricorso non evidenzia e comprova elementi di valutazione dell’invalidità dell’assicurata che non siano stati correttamente considerati. La decisione impugnata si avvera corretta e viene confermata. (…)” (doc. IV).
1.6. Con scritto 15 aprile 2009 l’assicurata ha inviato il certificato municipale correlato dei relativi documenti giustificativi (doc. VII).
1.7. Con scritto 21 aprile 2009 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso alla Cassa pensione __________ (in seguito: Cassa pensione) copia del ricorso inoltrato a questo TCA e della risposta dell’Ufficio AI, chiedendo il rilascio di una dichiarazione di rinuncia a sollevare la prescrizione delle prestazioni previdenziali.
1.8. Con scritto 30 aprile 2009 la Cassa pensione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e ha trasmesso la dichiarazione di rinuncia a sollevare la prescrizione richiesta dall’assicurata (VIII+bis).
1.9. Con scritto 15 maggio 2009 il rappresentante dell’assicurata ha preso posizione in relazione allo scritto della Cassa pen-sioni evidenziando che la stessa non è parte in causa e quindi la richiesta di reiezione del gravame non può avere alcun ef-fetto. Contestualmente ha chiesto la trasmissione dell’ori-ginale della dichiarazione di rinuncia a sollevare la prescri-zione.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2001, come sta-bilito nella decisione contestata, oppure a una rendita intera, come sostenuto nel ricorso.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei dispo-sti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuri-dicamente determinante (inizio del diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne conse-gue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono inva-lidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gen-naio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'ese-cuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eser-cizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'in-validità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raf-fronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invali-dité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realiz-zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorati-va in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scar-tazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevol-mente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione perso-nale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misu-re reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è es-senziale per la valutazione della residua capacità al guada-gno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul dirit-to ad una prestazione, a esaminare se nel periodo succes-sivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In que-sta eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multi-disciplinare presso il SAM. Dal referto 25 aprile 2005 (doc. Al 57/1-61) risulta che i periti, dopo aver esposto dettaglia-tamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: ortopedica (dr. __________), neuro-logica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base della documentazione medica agli atti, delle risul-tanze dei singoli consulti e dei rilevamenti eseguiti durante gli accertamenti ambulatoriali presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
Periartropia omeroscapolare tendinotica spalla ds. Con attrito sottoacromiale, artrosi acromioclavicolare e lesioni parziali della cuffia dei rotatori.
Brachialgia ds. Con carattere di disturbi suscettibili di correlare con una potenziale componente neurodistrofica
Disturbi residuali della sensibilità alle dita IV e V della mano ds. con iperpatia nella regione della cicatrice in presenza di uno stato di decompressione del nervo mediano del tunnel carpale in gennaio 2001.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Cefalee a carattere emicranico con componente tensiva.
Stato dopo sindrome postraumatica da stress.
Obesità con BMI 42 kg/MC in terapia.
Tabagismo cronico.
(…)”. (doc. AI 57/9).
Nel dettagliato rapporto peritale in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno esposto la seguente valutazione globale:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie ortopediche, mentre invece come descritto al 6, dal punto di vista neurologico e psichiatrico l’A non presenta patologie che possano influenzare la capacità lavorativa.
Dal punto di vista ortopedico, tenuto in considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, una diminuzione della capacità lavorativa, nella misura del 60% viene giustificata dalla ridotta caricabilità dell’arto sup. ds, così come dalla limitazione funzionale della spalla ds. al di sopra dell’orizzontale. Queste limitazioni rispecchiano quelle già ritenute nella valutazione peritale reumatologica del dr. __________ del 13.02.2003.
Riassumendo per le ragioni sopra esposte dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata come cameriera, nella misura del 40%.
Per quanto riguarda l’evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che dopo l’aggressione del 2.11.1999 (descritta al capitolo 3.4 e 3.5) l’A. ha continuato la sua attività professionale, con sempre maggiori disturbi a livello della spalla ds., dell’arto sup. ds. e della mano destra. Ciò sfocia nell’attestazione di una giustificabile (sulla base degli elementi contenuti negli atti) incapacità lavorativa totale dal 14.06.2000 al 20.08.2000, ridotta al 50% dal 21.08.2001 al 7.01.2001, con una nuova incapacità lavorativa dall’8.01.2001 in poi (vedasi atti del 25.05.200 e 17.06.2001). In data 16.01.2001 viene eseguito un intervento di decompressione del nervo mediano ds, al canale carpale. Riteniamo che al più tardi sei settimane dopo codesto intervento la capacità lavorativa raggiunga almeno la misura del 40%, rimasta invariata sino ad oggi come dall’attuale esame peritale. Si ritiene infatti che il quadro clinico riscontrato attualmente correla con quello descritto agli atti e risulta essere, nelle grandi linee invariato.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
Secondo il nostro consulente ortopedico provvedimenti d’integrazione profes-sionale sarebbero teoricamente possibili, questo in considerazione del fatto che le sue limitazioni si focalizzano all’art. sup. ds. dominante, senza precludere le sue ulteriori potenzialità. Ricordiamo, però che era già stato fatto un periodo d’accertamento professionale sfociato in un insuccesso (vedasi atto 6.05.2004). Inoltre nel rapporto finale del consulente IP si osserva che l’A. non dispone di alcuna formazione e non possiede le basi per accedere ad una nuova formazione ed a corsi, che è da ritenere analfabeta funzionale che in base ai dati raccolti, non si dispone di elementi che indichino delle alternative di integrazione dell’A. nel normale ciclo produttivo (vedasi atto del 6.05.2004).
L’A. è ritenuta però in grado di poter svolgere altre attività, ma il posto di lavoro dovrà rispondere alle esigenze ed alle limitazioni dettate dalle patologie. Essa presenta delle limitazioni in relazione con l’ingaggio dell’art. sup. ds. all’altezza, rispettivamente al disopra dell’orizzontale, con l’esecuzione di movimenti ripetuti di elevazione del braccio sino all’orizzontale, anche senza carico, con il trasporto di pesi superiori ad un paio di Kg, tenuti con il braccio scostato dal tronco, con l’esecuzione di movimenti di rotazione sotto sforzo a braccio teso, con l’uso di strumenti vibranti o contundenti. Nell’esecuzione di un’attività che tenga conto delle limitazioni sopraesposte, la capacità lavorativa globale si situa nell’ordine di grandezza del 70%. Per contro l’A. risulta essere abile al lavoro in misura completa nello svolgimento di un’attività che possa venir svolta unicamente con la mano, rispettivamente il braccio sin., senza richiedere l’ingaggio dell’arto sup. ds. Nell’attività di casalinga la capacità lavorativa globale viene valutata nella misura del 60%.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio – lungo termine, tenuto conto della componente degenerativa riscontrabile alla spalla ds., della presenza di alterazioni degenerative anche attinenti al rachide cervicale, data la lunga storia di dolori irradianti all’arto sup. ds., solo parzialmente influenzati da un pregresso intervento di decompressione del tunnel carpale, non si ritiene che il quadro clinico complessivo sia suscettibile di ulteriori miglioramenti. Dal punto di vista ortopedico non si ritiene esservi la possibilità terapeutiche ragionevoli suscettibili di incidere significativamente sulla residuale capacità lavorativa dell’A. D’altra parte non vi sono neppure elementi di giudizio che lascino prevedere un peggioramento significativo a corto – medio termine della situazione attuale. (…)” (doc. AI 57/12-13).
Con rapporto medico 4 novembre 2005 il dr. __________, medico SMR, ha osservato:
" (…)
Essendo stato ritenuto presso il SAM del 2.2005 lo stato clinico locomotorio stabilizzato dopo la visita reumatologica dr. __________ con le medesime limitazioni funzionali è da ritenere la discrepanza del 10% di ulteriore IL come trattasi di differente apprezzamento dello specialista in causa e pertanto per noi essendo lo stato clinico analogo all’antecedente si giustifica corretto mantenere le limita-zione del 50% per l’antecedente attività come allora esposta nella visita SMR dr. __________ reumatologo del 2003. (…)” ( doc. AI 59/ 3).
L’insorgente, come già accennato, contesta la valutazione del-la capacità lavorativa, sostenendo che la problematica psico-logica non è stata adeguatamente considerata.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter pratica-mente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità la-vorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intolle-rabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialver-sicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costi-tuiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guada-gno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichi-co (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmaco-mania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica pre-suppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classi-ficazione riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezza-mento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialver-sicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di eviden-ziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare con-siderazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero ap-prezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino esse-re concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esiste-re delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disa-bile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psichitrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'at-tività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malat-tia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal pa-ziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamen-tele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pu-re le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Nella fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità lavorativa globale, quantificata nella misura del 70% in attività confacenti. Se-condo i periti l’assicurata risulta invece abile al lavoro in misura completa nello svolgimento di un’attività che possa venire svolta unicamente con la mano, rispettivamente il brac-cio sinistro, senza richiedere l’ingaggio dell’arto superiore de-stro, mentre nell’attività di casalinga la capacità lavorativa globale viene valutata nella misura del 60%.
L’assicurata in sede ricorsuale evidenzia come i problemi di natura psichica non siano stati rilevati e analizzati in modo adeguato, neppure dopo l’inoltro delle osservazioni 2 dicem-bre 2008. Rileva che da tempo si trova in situazione borderli-ne con tendenza a uno stato degenerativo con impossibilità, an-che sotto questo aspetto, di reintegrazione nel mondo del lavoro. Ritiene quindi che un accertamento di natura psicolo-gica s’imponga.
L’aspetto psichiatrico è stato analizzato dal dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che in occasione della consulta-zione psichiatrica 1° marzo 2005 ha osservato:
" (…)
Dal punto di vista psichiatrico essa presenta una sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1) con classici sintomi di questa patologia: comportamento evitante, ricordi intrusivi sottoforma di flash back con incapacità parziale di ricordare tutta la dinamica precisa, aumentata sensibilità ed attivazione psicolo-gica piuttosto sotto forma di irritabilità, ipervigilanza e reazione di allarme esagerata.
Essa è stata anche valutata sotto forma di perizia psichiatrica del Dr. __________ nell’ottobre 2002 ed il collega aveva diagnosticato la sindrome post traumatica da stress, sindrome fobiche e fobie specifiche oltre che una distimia ed aveva proposto una presa a carico di tipo psichiatrico.
In realtà essa è stata anche valutata in 2 riprese del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, di __________ che non aveva giudicato importanti i suoi sintomi, ragione per la quale la paziente non è più stata seguita dal punto di vista psichiatrico.
Per quel che concerne la sua capacità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico attualmente è nella misura completa con un’evoluzione piuttosto positiva per quel che riguarda la persistenza dei sintomi della sua patologia che attualmente non causa nessuna limitazione sulla capacità lavorativa.
Dal punto di vista terapeutico essa è già al beneficio di una terapia antidepres-siva a base di erbe di San Giovanni (Jarsin) con dei buoni risultati ma in caso di un peggioramento della sua situazione essa potrebbe anche beneficiare di una terapia ansiolitica-antidepressiva.
Vi è da notare che attualmente sta attraversando la fine del periodo della meno-pausa e ogni tanto presenta stati d’ansia, angoscia e vampate di calore ma un comportamento adeguato e corretto.
Eventualmente un’integrazione professionale in questo caso è auspicabile ma visto che essa è praticamente analfabeta bisogna prendere in considerazione le difficoltà che avrà nell’apprendimento malgrado la sua grande volontà.
Per quel che riguarda la sua capacità lavorativa come casalinga è nella misura completa.
A causa del suo soprappeso l’assicurata attualmente è al beneficio di una tera-pia a base di Xenical ed è seguita regolarmente dal medico curante che la cono-sce da diversi anni. (…)” (doc. AI 57/ 25).
Con osservazioni 2 dicembre 2008 l’assicurata ha prodotto il certificato 18 novembre 2008 del medico curante dr. __________ il quale ha osservato:
" (…)
La signora RI 1 è mia paziente dal 1999, è ancora in cura presso il mio studio dopo l’infortunio avvenuto il 2 novembre 1999.
Quale medico curante, e a distanza dell’evento confermo che la patologia psichi-ca è dominante attualmente nel quadro globale della paziente.
Preciso che i postumi del trauma alla spalla destra sono sempre presenti, ed impediscono in modo notevole le capacità fisiche, e hanno un impatto evidente sullo stato psichico della paziente.
Dal punto di vista psichico, la paziente presenta un profilo borderline, con una estrema sensibilità emotiva.
La dinamica del trauma del 11/1999 (l’aggressione), e gli altri fattori di predispo-sizione hanno influsso sulla comparsa di uno stato ansioso-depressivo con tutta la costellazione dei sintomi associati (isolamento sociale, fobia sociale, paura di vivere ecc.).
Questa paziente è incapace di affrontare l’ambito sociale anche in modo protetto e nemmeno una possibilità di una reintegrazione nel mondo del lavoro .
La paziente non presenta nessun pericolo per la società, invece esiste un rischio potenziale di peggioramento del suo stato di salute, in maggior parte legato all’insicurezza economica.
In conclusione, Egregi Signori, Vi chiedo gentilmente di rivalutare la decisione del 23.10.2008, e di volere concedere un’invalidità adeguata per assicurare un minimum vitale, e di permettere alla paziente di vivere in modo decente. (…)” (doc. AI 109/3-4).
Con annotazioni 11 dicembre 2008 il dr. __________, medico SMR, ha evidenziato:
" (…)
Ho riletto il SAM del 2005, la nota SMR del 19.08.2008 oltre al risultato del breve accertamento interrotto del CAP nel 2007 ed inseguito anche le osservazioni attuali da parte del medico curante dr. __________.
In queste osservazioni del medico curante non sono a mio giudizio riportati dati obiettivi nuovi tali da dover riproporre nuovi accertamenti nell’eventualità di un cambiamento significativo clinico che possa modificare sostanzialmente le esigi-bilità già note in fase di istruttoria AI rispettivamente al progetto di assegnazione di rendita del 23.10.2008. (…)” (doc. AI 111).
Orbene, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l’in-capacità al guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi neces-sario l’esperimento di ulteriori accertamenti richiesti. La ricor-rente sostiene che i problemi di natura psichica non siano stati rilevati e analizzati con adeguata attenzione. Pertanto, essa postula in via subordinata un accertamento di natura psicologica. Nell’evenienza concreta richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale, non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, da considerare, come già accennato, dettagliata approfondita e quindi rispecchiante i surriferiti parametri giurisprudenziali. Per quanto concerne il certificato medico 18 novembre 2008 del medico curante dr. __________, occorre evidenziare che lo stesso non risulta conforme ai succitati parametri (consid. 2.7) e non apporta elementi nuovi tali da imporre ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa globale del 70% in attività confacenti, mediante rapporto 11 ottobre 2007 il consulente d’integra-zione professionale, tenuto conto dei dati medici agli atti, delle difficoltà nelle manipolazioni con le due mani e delle caratte-ristiche sociali dell’assicurata, ha rettamente considerato esi-gibili attività semplici e ripetitive di valore mediano (doc. AI 85).
Per la determinazione del grado di invalidità, il consulente ha utilizzando il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2002 presso il precedente datore di lavoro quale cameriera (reddito da valida) con quello percepibile in un’attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalida), giungendo un grado di invalidità del 41%. Effettuando il paragone dei redditi negli anni successivi all’anno 2002 non sono state riscontrate modifiche riguardanti il diritto alla rendita. I calcoli eseguiti dal consulente d’integrazione professionale sono stati ripresi nella decisione contestata.
2.9.1. Riguardo il reddito da valido, rimasto incontestato, il consu-lente con rapporto finale 11 ottobre 2007 ha preso in consi-derazione un salario di fr. 42'481.-- (adeguato al 2002) ripreso dal questionario dell’ex datore di lavoro (doc. AI 5/2).
2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione profes-sionale concreta dell'interessato, a condizione però che que-st'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effetti-vamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferi-menti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in partico-lare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Uffi-cio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.332 consid. 3c, 1989 pag.485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazio-nalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, co-me una deduzione globale massima del 25% del salario stati-stico permettesse di tener conto delle varie particolarità su-scettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motiva-re, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo ap-prezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di stati-stica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, il consulente d’integrazione professionale, per la determinazione del reddito da invalido, ha utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone attività semplici e ripetitive, valore mediano (categoria 4.2 ) nel setto-re privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condi-zioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347 ss. e SVR 2002 UV 15, pag.47ss.), dai quali risulta che la ricorrente avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’820.--. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 3'982.-- mensili oppure a fr. 47'788.-- annui (fr. 3'982.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Considerando un reddito ipotetico di fr. 47'788.-- una capacità lavorativa residua del 70% ed una riduzione del 25% giustificata dalle condizioni personali e professionali, il reddito da invalido è stato determinato in fr. 25’089.--.
Dal raffronto dei redditi relativi all’anno 2002 (42'481 – 25’089 x 100 : 42’481) è scaturito un grado d’invalidità del 40,94% arrotondato a 41% (secondo la giurisprudenza di cui al DTF 130 V 121 consid. 3.2) che dà il diritto a un quarto di rendita. L’operazione di raffronto dei redditi eseguita per gli anni successivi al 2002, non modifica il grado d’incapacità lavorativa e quindi il diritto alla rendita.
Al riguardo occorre evidenziare che il consulente d’inte-grazione professionale ha operato il raffronto dei redditi adeguando il reddito da valido all’anno 2002 anziché fare riferimento all’anno 2001, tenuto conto che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. Tuttavia da un raffronto effettuato sulla scorta dei redditi relativi all’anno 2001 (41’730 – 24’601 x 100 : 41’730) si raggiunge un grado d’invalidità del 41,04% arrotondato a 41% (secondo la giurisprudenza di cui al DTF 130 V 121 consid. 3.2), che in ogni caso permette alla ricorrente di beneficiare solo del diritto a un quarto di rendita. Non si giustifica, quindi, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti.
La decisione impugnata va quindi confermata, con conse-guente reiezione del ricorso.
2.10. Per quanto concerne la richiesta postulata dall’insorgente alla Cassa pensione, ossia il rilascio di una dichiarazione di rinuncia a sollevare la prescrizione delle prestazioni previden-ziali, e la conseguente presa di posizione della stessa in questa sede giovasi osservare che tale questione esula dalla presente vertenza non essendo la Cassa pensione parte in causa. A titolo abbondanziale occorre ancora osservare che la dichiarazione di rinuncia a sollevare la prescrizione delle prestazioni previdenziali doveva essere trasmessa diretta-mente all’assicurata e non a questo TCA.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.12. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’as-sistenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudi-ziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi pa-trocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispec-chia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esa-minano sulla base del diritto federale, mentre la determina-zione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.-569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragio-nevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considera-zione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 sette-mbre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, Codi-ce di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lu-gano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favo-revole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di suc-cesso e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le do-mande non possono essere considerate senza esito favo-revole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzata-mente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’im-possibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto a una rendita intera d’invalidità, o superiore ad un quarto, ritenuti i gradi di capacità al lavoro evidenziati in sede medica (cfr. consid. 2.5). Anche la richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti medici poiché la componente psicologica del danno alla salute non sarebbe stata adeguatamente analizza e valutata, come esposto s’appalesa infondata. La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata ha prodotto un certificato medico del proprio medico curante, dr. __________, il quale come visto, non apporta alcun elemento nuovo rispetto alla documentazione medica agli atti.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti (cumulativi), la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappre-sentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impu-gnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti