Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.62

 

BS/lb

Lugano

3 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2009 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 febbraio 2009 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1961, già professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizie, è stata posta al beneficio di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 40%) dal 1° agosto 2005 (cfr. decisione 14 giugno 2006 dell’Ufficio AI; doc. AI 31-1).

 

                                         Con decisione 4 dicembre 2006 (“preavvisata” il 25 ottobre 2006) l’Ufficio AI non è entrato nel merito della “domanda di revisione” 16 agosto 2006 inoltrata dallo psichiatra curante dall’assicurata, dr. __________, poiché la documentazione medica prodotta non aveva sostanziato un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 42-1).  

 

                                         Adito dall’assicurata, con sentenza 20 novembre 2007 il TCA, in accoglimento del ricorso, ha annullato la succitata decisione. Accertato che lo scritto 16 agosto 2006 doveva essere considerato quale opposizione alla decisione 14 giugno 2006 – non come istanza di revisione della rendita -, questa Corte aveva rinviato gli atti all’amministrazione per l’emanazione della decisione su opposizione (inc. 32.2007; doc. AI 54-1).

 

                               1.2.   In data l’11 marzo 2008 l’Ufficio AI ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc. AI 61-1).

 

                                         Fondandosi sul referto 8 maggio 2008 del __________), nonché sul complemento peritale 29 ottobre 2008, con decisione 11 gennaio 2009 (preavvisata il 17 novembre 2008) l’amministrazione ha respinto la domanda di aumento della rendita (doc. AI 84-1).

                                     

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata dalla __________, ha interposto ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera, con un grado d’invalidità di almeno il 70%. In via subordinata, essa ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per l’emissione di una decisione formale.

                                         La ricorrente contesta la perizia del __________, sostenendo, sulla scorta dei certificati del suo psichiatra curante, un netto peggioramento delle condizioni psicopatologiche. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

                               1.4.   Dopo esame della nuova documentazione prodotta dall’in-sorgente, eseguita dal Servizio medico regionale (SMR), l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

 

                               1.5.   Il 13 maggio 2009 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa, inoltrando un altro scritto dello psichiatra curante (doc. VIII).

 

                                         Interpellato dal TCA, il 28 maggio 2009 l’Ufficio AI ha inviato le proprie osservazioni al citato nuovo scritto (doc. X).

 

considerato                    In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

 

                               2.2.   Nel caso in esame, come esposto al consid. 1.1, con sentenza 20 novembre 2007 questa Corte, accertato che lo scritto 16 agosto 2006 dello psichiatra curante doveva essere considerata quale opposizione alla decisione 14 giugno 2006, aveva concluso:

 

"  Ora, anche se ha chiesto una rivalutazione della decisione 14 giugno 2006, il dr. __________ ha contestato la perizia del SAM sulla quale l’Ufficio AI ha fondato la propria decisione.

Lo scritto 16 agosto 2006 del dr. __________ configurava dunque un’opposizione contro la decisione 14 giugno 2006 e non una domanda di revisione della stessa come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI. Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, al momento della ricezione dello scritto 16 agosto 2006 (cfr. doc. AI 33/1-2 e il timbro 22 agosto 2006 posto sulla lettera), la decisione 14 giugno 2006 non era ancora cresciuta in giudicato e ritenuto che lo stesso scritto soddisfa senz’altro i requisiti dell’art. 10 OPGA. Le esigenze relative alla conclusione e alla motivazione dell’opposizione sono infatti poco severe e è sufficiente che l’assicurato manifesti il suo disaccordo dal quale sia deducibile cosa richiede (cfr. in questo senso U. Kieser, “ATSG – Kommentar” pag. 521-523).

Del resto, se riteneva che lo scritto 16 agosto 2006 del dr. __________ non soddisfaceva i requisiti necessari per essere ritenuta quale valida opposizione, l’Ufficio AI avrebbe dovuto assegnare all’assicurata, in applicazione analogica dell’art. 61 cpv. 1 lett. b LPGA, un termine adeguato per colmare le lacune (cfr. U. Kieser, op. cit. pag. 522).

Di conseguenza, vista l’opposizione 16 agosto 2006 (ritenuta, lo si ribadisce, a torto, quale domanda di revisione) interposta contro la decisione 14 giugno 2006, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere all'esame dell'opposizione e in seguito ad emettere una decisione su opposizione. Il ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad emettere una decisione su opposizione.

Va qui ancora segnalato che l’opposizione 16 agosto 2006 interposta dall’assicurata il 16/22 agosto 2006 è tempestiva.” (consid. 2.4 della citata sentenza, inc. 32.2007.25, allegata al doc. AI 54).

 

                                         L’Ufficio AI ha invece incaricato il __________ di allestire una perizia psichiatrica, procedendo di fatto ad una revisione sfociata nella decisione ora impugnata. Non va tuttavia dimenticato che dal punto di vista formale la decisione 14 giugno 2006 (assegnazione del quarto di rendita) non era ancora divenuta definitiva. Nulla osta a che l’amministrazione abbia accertato eventuali peggioramenti dello stato di salute dell’assicurata, ma avrebbe innanzitutto dovuto emettere una decisione su opposizione in merito al diritto alla rendita (o meglio sul grado d’invalidità) e decidere in un secondo tempo – o contemporaneamente - sull’eventuale aumento del grado d’invalidità. Con la decisione contestata, l’Ufficio AI ha di fatto tolto all’assicurata la facoltà di ricorrere al TCA contro la graduazione dell’invalidità, come detto, oggetto della decisione 14 giugno 2006. Pur dovendo stigmatizzare la non correttezza di un simile operato, per motivi di economia processuale si rinuncia tuttavia ad un ulteriore rinvio della causa all’amministrazione per ovviare all’omissione descritta. Questa Corte, che gode di un pieno potere cognitivo (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390), si esprimerà infatti anche sul grado d’invalidità.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita del diritto alla rendita: 1° agosto 2005) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è la determinazione del grado d’invalidità dell’assicurata. Occorre poi accertare se vi è un aumento, in via di revisione, del grado d’invalidità.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.6.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                               2.7.   Nel caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 30 marzo 2006 (doc. Al 28) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (...)

5 DIAGNOSI

 

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità.

 

Tratti borderline di personalità.

                                                                                                        

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

                                                                                                        

Fibromialgia.

 

Sindrome lombovertebrale nell’ambito della diagnosi precedente e su minime alterazioni degenerative a livello del segmento L5-S1.

                                                 

Lipoma presacrale.

                                                 

Tabagismo cronico. (…)” (doc. AI-28-7)

 

                                         Accertato che le patologie reumatologiche non influenzano la capacità lavorativa, ma unicamente quelle d’ordine psichiatrico, i periti del SAM hanno valutato la capacità medico-teorica globale nella misura del 60% sia nelle attività precedentemente svolte dall’assicurata sia in altre adeguate (doc. AI 28-9).

 

                                         Fondandosi sulle conclusioni peritali, con decisione 14 giugno 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita, con grado d’invalidità del 40%, dal 1° agosto 2005 (doc. AI 32-1).

 

                                         Con scritto 16 agosto 2006 dello psichiatra curante, dr. __________ (ritenuto erroneamente dall’Ufficio AI quale domanda di revisione) ha in sostanza contestato le conclusione della perizia SAM (doc. AI 47-10).

 

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

 

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                                     

                               2.9.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 60% nella sua originaria ed in altre attività lucrativa.

 

                                         Il citato scritto 16 agosto 2006 del dr. __________, redatto insieme allo psicologo __________ (doc. AI 47-10), nonché quello successivo datato 18 dicembre 2006 (doc. AI 47-13), non permettono di discostarsi dalla perizia SAM. Nel primo, lo psichiatra curante, riportando come la sua paziente sia rimasta umiliata ed esasperata per il trattamento subito il 26 febbraio 2006 durante la visita presso il SAM (senza tuttavia specificare quali aspetti della visita sarebbero stati umilianti ed esasperanti), ritiene la valutazione peritale non condivisibile “ soprattutto tenuto conto della reale, profonda e duratura sofferenza unita ad impotenza invalidante maggiore che condannano la paziente all’emarginazione/esclusione sociale unitamente al rischio di gesti inconsulti e disperati di un soggetto che oramai non ha più nulla da perdere. (…)” (doc. AI 47-10). A prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha formulato alcuna considerazione sulla residua capacità lavorativa e non ha oggettivato la sua valutazione conclusiva, va fatto presente che con rapporto 3 marzo 2006, steso nell’ambito della perizia pluridisciplinare, il dr. __________ ha proceduto ad un accurato e dettagliato esame psichico. Descritta la sintomatologia, il perito ha convincentemente rilevato una perdita di energia di ordine depressivo ed una riduzione dell’autostima “che non le permettono di disporre di tutto il suo potenziale a livello operativo”, quantificato nella misura del 40% (doc. AI 28-16).

                                         Per quanto riguarda il rapporto 18 dicembre 2006, esaminato dal SMR sotto l’aspetto dell’evoluzione della patologia psichica, si condivide quanto riportato nella annotazioni 6 febbraio 2007 dal dr. __________ del succitato servizio medico, ossia che gli estensori del rapporto “si dilungano sulla psicodinamica ” e che “da tale rapporto non è possibile dedurre una modifica rilevante dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della perizia SAM….” (doc. AI 49-1).

                                         Inoltre, il rapporto non permette di evidenziare elementi medici idonei a mettere in discussione la perizia del SAM (rispettivamente del dr. __________). I periti hanno esposto esaurientemente l’anamnesi (riguardo alla mancata citata presa a carica del dr. __________ nel 2000, va fatto presente che comunque i periti hanno indicato e visionato il suo rapporto 11 febbraio 2005), riportato tutte le diagnosi poste dagli specialisti esterni (incluse quelle extra-somatiche) e le loro conclusioni.

                                        

 ,                                       Pertanto, sulla base della perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 40% nella sua abituale professione e in altre attività.

 

                                         Va infine evidenziato come la valutazione del dr. __________, nelle sue conclusioni, è stata confermata dalla successiva perizia 8 maggio 2008 del __________, di cui si parlerà nel prossimo considerando.

 

                             2.10.   L’insorgente è stata peritata dal dr. __________, attivo presso il __________. Sulla base di una dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una valutazione oggettiva, confermata la diagnosi invalidante di sindrome depressiva ricorrente, in episodio attuale di media gravità (ICD -10: F33.1), nel rapporto 8 maggio 2008 egli non ha ritenuto che l’assicurata presenti un disturbo di personalità in quanto:

 

                                          “(…)

Dal mio punto di vista, penso di poter condividere il fatto che in questo caso non esista un disturbo di personalità codificabile, ma semplicemente dei tratti personologici predisponenti a scompensi di tipo depressivo. Infatti, l’assicurata presenta un umore instabile, inoltre vissuti abbandonici ed un attaccamento ambivalente alle figure di riferimento, ma manca di altri criteri indispensabili per formulare una diagnosi di personalità codificata. (…)” (doc. AI 80-8)

 

                                         Il perito ha fra l’altro rilevato:

 

                                          “(…)

Attualmente l'assicurata presenta una depressione di livello medio, secondo ICD-90, ma non grave. Questa diagnosi è sostenuta dai seguenti elementi: la persona presenta un umore persistentemente triste, ma con notevole componente di rabbia; quindi l'affettività risulta ancora mobile e non particolarmente coartata. Vi è una perdita di interesse per tutte quelle cose che prima risultavano interessanti, una riduzione della libido ed una diminuita energia con aumentata affaticabilità. Vi, è inoltre un'oggettiva riduzione dell'attività psicomotoria, confermata anche dalla descrizione della giornata tipo. (…)” (doc. AI 80-9)

 

                                         In merito alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto:

 

                                          “(…)

Il ricovero al __________, in seguito a difficoltà sul piano familiare, non entra in linea di conto dal punto di vista assicurativo, essendo un evento acuto risoltosi parzialmente nell'arco di tre settimane.

Evidente è invece l'assestamento cronico della patologia su una gravità intermedia, sovrapponibile a quella descritta dal dr. __________ nel 2005.

Per questa ragione ritengo condivisibile un rendimento ridotto nella misura dei 40%, con risorse ancora utilizzabili in ambito lavorativo in grado di produrre un rendimento dei 60% residuo.

Leggendo il "livello di attività" che emerge dalla descrizione della giornata, questa percentuale sembra verosimile. La signora in fondo fa tutti i lavori in casa, i pagamenti, cucina. Inoltre fa passeggiate, frequenta le amicizie e la sorella, mantiene un rapporto di coppia e sta pensando ad un trasloco.

La compromissione del rendimento, se tutte queste energie fossero investite in un'attività lucrativa, non può essere pertanto ritenuta più alta dei 40%. (…)” (doc. AI 80-10)

 

                                         Con scritto 18 settembre 2008 il dr. __________, unitamente allo psicologo __________, ha evidenziato:

 

                                          “(…)

La paziente sta attraversando un periodo difficilissimo della propria esistenza.

La sofferenza che deriva dalle sue condizioni psicopatologiche rappresenta un ostacolo insormontabile nella lotta per una “sopravvivenza” almeno dignitosa.

Compromesso definitivamente sembra invece il processo di riapprendimento e di reintegrazione. Lo dimostrano chiaramente i tentativi effettuati dall’Ufficio Regionale di Collocamento e della Fondazione integrazione per tutti, tentativi concordati con la signora, ma infruttuosi che l’hanno anzi portata ad un’ulteriore destabilizzazione psico-fisica.

 

La paziente si è ora definitivamente strutturata su un registro abbandonico caratteriale grave ad espressione somatica; il disturbo ha toccato tutta l’ampiezza depressiva, a fasi cicliche, tendente alla cronicizzazione.

 

L’inabilità lavorativa è attestata al 100% a partire dal 13 agosto u.s. (…)” (doc. AI 79-1)

 

                                         Con lo scopo di accertare un eventuale peggioramento successivo alla perizia, così incaricato dall’Ufficio AI, il 29 ottobre 2008 il dr. __________ ha visitato nuovamente l’assicurata, accompagnata da una psicologa dello studio del dr. __________.

                                         Egli ha concluso di non aver trovato ulteriori elementi oggettivi per cambiare le valutazione del maggio 2008. Non intravedendo un peggioramento della depressione, il dr. __________ ha confermato un’inabilità lavorativa del 40% (doc. AI 77-2).

 

                                         L’assicurata ha censurato la nuova valutazione, ribadendo la presenza di una depressione grave, così come attestato nel citato scritto 18 settembre 2008 ed in quello successivo datato 4 marzo 2009. Contestando l’attendibilità della perizia, l’insorgente in particolare sostiene:

 

                                          “(…)

12. A seguito di ciò, il Dr. med. __________ ha provveduto - seppur prevenuto per le rimostranze del Dr. med. __________ - a visitare nuovamente la signora RI 1 in data 29.10.2008, il quale però ha da subito aggredito l'assicurata accusandola di aver assunto una dose elevata di benzodiazepine poco prima di presentarsi al colloquio, e dicendole che era "ubriaca". In realtà, non si è avveduto (e non ha voluto sentire ragioni di sorta) che la signora RI 1 era affetta da semplice influenza intestinale con stato febbrile (il suo stato di salute fisico dunque certamente ne risentiva). Neppure ha tenuto in considerazione il fatto che l'assicurata è assolutamente astemia, e quindi le sue del tutto personali considerazioni erano ovviamente fuori luogo. Dopo essersi sentita dire tutto ciò, la signora RI 1 ha rifiutato qualsiasi ulteriore forma di collaborazione con lui. In tale ottica, quindi, le risultanze del complemento peritale del 29.10.2008 sono da ritenersi del tutto inadeguate alle circostanze, e per questo contestate radicalmente. (…)” (doc. I pag. 4)

 

                                         Orbene, a prescindere dal fatto che è stato l’Ufficio AI ad ordinare la nuova visita (cfr. scritto 6 ottobre 2008 dello stesso al __________; doc. AI 72-1), va rilevato che, dopo osservazione della paziente, il dr. __________ aveva ipotizzato che la stessa, poco prima del colloquio, avesse assunto una dose elevata di benzodiazepine (cfr. rapporto 29 ottobre 2008 pag. 1; doc. AI 77-1). Va qui rilevato che le benzodiazepine sono una classe di farmaci con proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. Le benzodiazepine sono spesso usate per offrire un sollievo di breve durata agli stati di ansia o insonnia grave o inabilitante (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine) e fra l’altro vengono somministrati quali ansiolitici (cfr. Roche Lexikon, 5a edizione, 2003 in http://www.gesundheit.de/roche/index.html). Non si tratta quindi, come sostenuto nel ricorso, che il perito non si sia avveduto che la paziente fosse affetta da semplice influenza intestinale con stato febbrile. Del resto, come si evince nel citato rapporto, il dr. __________ ha fatto presente:

 

                                          “(…)

Pertanto, alfine di fugare ogni dubbio e per verificare che la signora assuma la terapia antidepressiva correttamente, le spiego e le propongo di sottoporsi al dosaggio dei farmaci presso il vicino laboratorio dell’Ospedale __________. Questa spiegazione viene data anche in presenza della psicologa che l’accompagna: la motivazione dell’esame viene compiutamente illustrata in ogni sua parte, per ottenere il necessario consenso informato.

L’A rifiuta categoricamente di collaborare adducendo pretesti banali: dice che fuori piove e non se la sente di andare fino all’Ospedale, dice di non accettare il fatto di non essere creduta.

Ottengo dalla psicologa, la disponibilità ad accompagnare l’assicurata anche all’ospedale, ma l’interessata continua a rifiutare, assumendo un atteggiamento ostile, rivendicativo, polemico. (…)” (doc. AI 77-1)

 

                                         L’insorgente sostiene inoltre che il perito non abbia tenuto conto della gravità della patologia psichica visto che frequenta dal mese di ottobre 2007 la Clinica __________ diretta dallo psichiatra curante. Essa rimprovera inoltre l’Ufficio AI di non aver richiesto le cartelle della stessa clinica. Non va tuttavia dimenticato che nel capitolo “discussione” il perito ha tenuto conto che l’assicurata, dopo essere stata seguita dai dr. __________ e __________ dal 2000, è in cura presso il dr. __________, rilevando nella perizia di ottobre 2008 che la peritanda ha sostenuto (…) “di sentirsi bene quando va al Centro diurno in mezzo agli altri” (doc. AI 77-2). In queste circostanze non era dunque necessario che l’amministrazione provvedesse a richiamare le cartelle cliniche. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nelle osservazioni 13 maggio 2009 l’insorgente ha evidenziato:

 

                                          “(…)

In particolare, si rappresenta come il Dr. med. __________ abbia diagnosticato nella perizia del 8.05.2008 una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità F 33.1. Allorquando l'UAI ha richiesto una nuova ed aggiornata valutazione al perito, questi non solo non ha tenuto in alcuna considerazione il parere dei suoi colleghi dr. med. __________ e __________, ma ha addirittura assunto un atteggiamento ostinato e prevenuto nei confronti della signora RI 1. Il tutto è facilmente desumibile dai toni assunti ("gli aspetti di personalità influenzano piuttosto, mi sembra, il rapporto con le assicurazioni sociali e con i curanti,... " e "emerge quasi esclusivamente rabbia verso l'Al e verso lo scrivente per sentirsi lesa nei suoi diritti", e ancora "la signora mi sembra arroccata in una posizione rivendicativa, sostenuta da delle modalità caratteropatiche" (vedasi rapporto del Dr. med. __________ del 29.10.2008).

 

Oltretutto, vi sono delle incongruenze in merito. Ad esempio, la signora descrive delle fobie nei luoghi affollati e negli ascensori, dei suoi problemi con il vissuto passato e odierno. Il sanitario preposto, di tutta risposta, sostiene illogicamente che "non vi è un'ideazione ricorrente di colpa o una visione pessimistica di sé. Non vi sono tendenze nichilistiche, né tanto meno di rovina. Non vi sono preoccupazioni di tipo ipocondriaco. La tristezza non viene riferita tra le emozioni principali, anche se emerge effettivamente un vissuto di delusione rispetto alla propria esistenza". In realtà, durante l'esame effettuato in data 1.04.2008 lo stesso Dr. med. __________ aveva inserito detti tratti della personalità della signora RI 1 al punto 2 della sua perizia "Dati soggettivi dell'assicurato". (…)” (doc.VIII)

 

 

                                         Orbene, il fatto che il perito abbia espresso le considerazioni sopra riportate non manifesta “un atteggiamento ostinato e prevenuto nei confronti della signora __________”, in quanto rientra nel suo compito di raccogliere i dati soggettivi per poi procedere alla valutazione oggettiva. Non va poi dimenticato che lo stesso dr. __________ ha cercato di rassicurala (“… dice di essere stanca di non essere creduta. Le dico di crederle e di riconoscere infatti un’inabilità parziale..), tuttavia senza successo (“… ma ella sostiene energicamente il suo presunto diritto ad avere una rendita d’invalidità completa e si dice indignata per non essere capita… ”). Riguardo ai tratti della personalità descritti nel capitolo “dati soggettivi dell’assicurato” della perizia 1° aprile 2008, va fatto presente che, come compete a qualsiasi perito, questi dati dovevano essere valutati e discussi in modo oggettivo, ciò che il dr. __________ ha fatto, non solo nella succitata perizia, ma anche nel complemento del 29 ottobre 2008.

                                         Va infine evidenziato come i rapporti dello psichiatra curante, incluso quello del 7 maggio 2009 allegato al ricorso, non contengono alcuna certificazione diagnostica codificata e non descrivono disturbi che non siano stati presi in considerazione dalle due perizie del dr. __________.

                                         Visto quanto sopra, non vi sono validi motivi per mettere in dubbio le valutazioni peritali.

                                         Essendo la situazione valetudinaria rimasta invariata, l’assicurata continua a presentare una inabilità lavorativa nella propria ed in qualsiasi altra attività del 40%, rispettivamente un’incapacità al guadagno di pari grado.

 

                                         Ne consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

                                     

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     § RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2005.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti