Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sull’istanza del 23 marzo 2009 di
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RI 1
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chiedente la revisione della sentenza emessa l’11 febbraio 2009 da questo Tribunale (inc. n. 32.2008.69) nella causa promossa con ricorso del 18 aprile 2008 |
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contro
la decisione su opposizione del 3 marzo 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel __________, da ultimo rappresentante della __________ nel biennio 2002-2003, ha postulato, il 24 giugno 2004, l’assegnazione di prestazioni AI in seguito ad una “lombosciatalgia bilaterale di tipo aspecifico.” (doc. AI 54-5).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione formale del 14 agosto 2006, l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 ¼ di rendita dal 1.05.2005 al 31.07.2005 ed una rendita intera dal 1.08.2005 al 28.02.2006 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI).
Il provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 marzo 2008 (doc. AI 136-1).
B. Contro la predetta decisione l’assicurato, rappresentato dall’__________, è tempestivamente insorto al TCA con ricorso del 18 aprile 2008, tramite il quale ha contestato il salario da valido di fr. 71'500 preso in considerazione dall’UAI per il raffronto dei redditi. Egli ha fatto valere la necessità di utilizzare l’importo di fr. 3'834.50 che consegue lavorando al 50% quale montatore di impianti sanitari e riscaldamenti dal 1° settembre 2006 (rapportato al 100%, darebbe un importo di fr. 99'697 all’anno). Il ricorrente ha sostenuto di dover essere considerato alla stregua di un professionista qualificato, avendo conseguito due attestati federali di capacità nelle attività di montatore di impianti sanitari e riscaldamenti (doc. I, inc. 32.2008.69).
C. Con risposta del 2 maggio 2008 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).
D. Con sentenza dell’11 febbraio 2009 (inc. 32.2008.69) questo Tribunale ha respinto il ricorso dell’assicurato e confermato la decisione su opposizione del 3 marzo 2008, affermando tra l’altro:
" 6. In concreto, l’interessato, a torto, chiede che venga preso in considerazione l’importo di fr. 3'834.50, rivalutato al 100%, per tredici mensilità, pari a quanto ha iniziato a guadagnare pochi giorni dopo aver ricevuto la decisione formale. Sennonché questo salario non può in ogni caso essere ritenuto quale salario da valido, trattandosi di un ammontare che l’interessato ha iniziato a conseguire quando, dal punto di vista dell’UAI, era già incapace al lavoro.
Questo reddito può semmai essere considerato quale salario da invalido, essendo l’ammontare che il ricorrente riesce a conseguire in tale qualità e che ha iniziato a percepire appena due settimane dopo aver ricevuto la decisione formale.
Per quanto concerne il raffronto dei redditi quale salario da valido, di regola, va preso in considerazione quello che l’interessato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute. In concreto, sia utilizzando il salario che potrebbe conseguire quale montatore di impianti sanitari presso la ditta __________, aggiornato al 2006, presso la quale lavorava prima dell’insorgere del primo danno alla salute alla fine degli anni ’80, sia utilizzando quello percepito quale rappresentante di prodotti edilizi, ossia l’attività per la quale è stato giudicato inabile al lavoro al 100% prima del secondo danno alla salute, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad una rendita.
Quale salario da invalido può invece essere preso in considerazione l’ammontare di fr. 3'834.50, per tredici mensilità, che l’interessato consegue concretamente malgrado il danno alla salute.
Come visto, nel 2005, l’interessato, secondo gli accertamenti effettuati dall’UAI, avrebbe potuto conseguire un salario di fr. 71'500, che, aggiornato al 2006, ammonta a fr. 72'358 (+ 1,2%, cfr. la vie économique 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95).
Va qui evidenziato come per le attività di messa in servizio, regolazione e mantenimento di macchine con conoscenze professionali e specializzate il salario mensile lordo statistico per il Canton Ticino secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, rilevazione svizzera della struttura dei salari ammontava a fr. 5'451 al mese nel 2006 (cfr. www. bfs.admin.ch/ bfs/ portal/ it/ index/ themen/ 03/04/ blank/ key/ lohnstruktur/ nach_ taetigkeiten.htm, nonché www.lohnrechner.bfs.admin.ch/ Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=it) e a fr. 5'913 in Svizzera. Ciò corrisponde a fr. 65'412 all’anno (fr. 68'192 su 41.7 ore), ossia un salario inferiore, ma non molto diverso, rispetto a quello che avrebbe conseguito continuando a lavorare presso l’ex datore di lavoro __________. Per contro, l’importo annuo di fr. 99'697 non trova conferma nei dati statistici.
Da rilevare inoltre che nel 2000 l’insorgente aveva conseguito un importo di fr. 4'300 al mese (cfr. doc. Cassa disoccupazione 1-7) e che nel biennio 2002-2003, come si vedrà meglio in seguito, aveva percepito un salario non superiore ai fr. 67'000.
Raffrontando il reddito di fr. 72'358 con quello da invalido di fr. 49'848.50 (3'834.50 X 13), si ottiene un grado d’invalidità del 30%.
Nemmeno se si prendesse in considerazione il reddito conseguito da ultimo dall’interessato quale rappresentante di prodotti edilizi il diritto alla rendita sarebbe dato. Dagli atti emerge infatti che nel 2002, prima dell’insorgere del danno alla salute, da giugno a dicembre il ricorrente ha conseguito un importo di fr. 37'598.50 (doc. AI 58-2), ossia fr. 64’455 su 12 mesi (37'598.50 : 7 X 12). Nel 2003, nei primi 5 mesi, quando era ancora abile al 100%, ha guadagnato fr. 24'429.90, che corrisponde a fr. 58'631.70 all’anno (24'429.90 : 5 X 12). L’interessato, nella richiesta del 24 giugno 2004, aveva indicato un salario mensile di fr. 5'580, ossia, fr. 66’960 all’anno.
Utilizzando il dato più favorevole all’interessato, ossia fr. 66'960 conseguito fino alla fine del 2003, aggiornandolo al 2006, si ottiene un importo di fr. 69'058 (+ 0.9; + 1.0; + 1.2; cfr. la vie économique 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95).
Raffrontandolo con l’ammontare di fr. 49'848.50, si ottiene un grado d’invalidità del 28%, inferiore rispetto a quello calcolato in precedenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che l’interessato, anche lavorando solo al 50%, consegue un salario annuo pari a fr. 49'848.50 e che l’invalidità è un concetto prettamente economico e non medico, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha diritto ad alcuna rendita dell’AI, oltre a quelle già versate fino alla fine del mese di febbraio 2006.”
E. Il ricorrente ha rinunciato ad impugnare al Tribunale federale la sentenza dell’11 febbraio 2009 (inc. 32.2008.69 / 16 febbraio 2009, cfr. doc. I).
F. Il 23 marzo 2009 RI 1, rappresentato dall’avv. dott. RA 1 ha presentato al TCA un’istanza di revisione tendente alla riforma della sentenza dell’11 febbraio 2009, nel senso di riconoscergli il diritto a una mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° marzo 2006 (doc. I, inc. 32.2009.74). Dopo aver accertato presso il precedente datore di lavoro, __________, l’ammontare esatto del reddito conseguibile da valido (fr. 93'000) ed aver esaminato la giurisprudenza del Tribunale federale, l’interessato è giunto alla conclusione che un ricorso al TF non sarebbe stato possibile e che solo un’istanza di revisione, in applicazione dell’art. 24 lett. a Lptca, gli avrebbe permesso di ottenere la modifica della sentenza dell’11 febbraio 2009.
RI 1 afferma che:
" (…)
E tanto l’__________, nel suo ricorso del 18 aprile 2008, quanto codesto lodevole Tribunale, al considerando 5 della sentenza 11 febbraio 2009, sono partiti dal presupposto che il salario da valido dell’istante fosse quello risultante dall’accertamento effettuato nell’aprile 2004, telefonicamente, dalla consulente all’integrazione, ove tuttavia la sentenza considera erroneamente che questo asserito salario si riferisse “all’ammontare che l’interessato avrebbe potuto guadagnare quale installatore di impianti sanitari e riscaldamenti, se avesse continuato a lavorare presso il datore di lavoro __________”, mentre invece l’informazione telefonica dell’aprile 2004 riguardava soltanto l’attività di installatore di impianti sanitari.
Soltanto dopo aver preso visione della motivazione con la quale codesto lodevole Tribunale ha confermato la decisione su opposizione, l’istante ha potuto rendersi conto – dopo aver assunto informazioni dal suo ex-datore di lavoro – che tanto l’__________, quanto codesto lodevole Tribunale si sono fondati in buona fede su un dato frettolosamente e sommariamente accertato dall’Ufficio AI che non corrisponde alla realtà.
(…)
E’ inoltre importante rilevare come alla ditta __________ non consti di essere stata interpellata da una segretaria dell’Ufficio AI nel 2005 e di avere fornito telefonicamente un’informazione riguardo al salario di fr. 71'500.-- conseguibile quale installatore di impianti sanitari; la ditta precisa altresì che, secondo la sua abitudine, se vi fosse stata una richiesta telefonica in tal senso, avrebbe confermato la risposta per iscritto e che, in ogni caso, se vi fu un’informazione telefonica, si deve dedurre che questa non teneva conto di quanto attestato nel documento che si produce riguardo al salario conseguibile da valido da parte del signor __________.” (doc. I, inc. 32.2009.72)
L’insorgente ritiene che la dichiarazione della ditta __________ costituisce un fatto nuovo rilevante, sconosciuto dal TCA che “ha ritenuto di poter fare affidamento sull’accertamento effettuato peraltro in modo alquanto sommario, impreciso e inusuale dall’Ufficio AI in occasione del rapporto dell’aprile 2004, limitato a una richiesta telefonica e riferito soltanto a un’incompleta indicazione delle qualifiche professionali dell’assicurato.”
Circa la motivazione per la quale il nuovo mezzo di prova non è stato prodotto in precedenza, l’insorgente ha affermato:
" (…)
Come detto in precedenza, tanto l’istante, quanto l’__________ che lo ha rappresentato nella procedura di opposizione e di ricorso hanno ritenuto di poter fare affidamento su quanto risultava dai rapporti delle consulenti in integrazione dell’Ufficio AI a proposito dell’accertamento del reddito da valido: occorre infatti tenere presente che l’istante aveva cessato totalmente l’attività alle dipendenze della ditta __________ il 1° settembre 1989 a seguito dell’infortunio al polso destro ed aveva quindi perso ogni contatto con la professione esercitata allora.
E’ pertanto comprensibile che egli non fosse al corrente dell’evoluzio-ne del salario subentrata nei quasi vent’anni successivi alla cessazione, per un installatore in possesso di due diplomi professionali. Soltanto quando ha potuto prendere visione della sentenza querelata, la cui motivazione ha valutato le varie ipotesi per il confronto dei redditi, l’istante, ponendosi il problema dell’impugnazione di questa sentenza, ha ritenuto di dovere approfondire il dato risultante dall’incarto AI che indicava in fr. 71'500.-- annui il salario che egli avrebbe potuto conseguire nel 2005, se avesse continuato a svolgere l’attività presso il primitivo datore di lavoro, senza danno alla salute.
L’accertamento compiuto dalla consulente all’integrazione nell’aprile 2005, dimostratosi estremamente carente e superficiale (che ha indotto in errore anche codesto lodevole Tribunale) non può quindi avere per conseguenza l’addebito all’istante di non avere sufficientemente posto attenzione già in sede di ricorso a un elemento determinante per il giudizio qui impugnato.”
G. Con risposta del 31 marzo 2009 l’UAI propone di respingere il ricorso non essendo adempiuti i motivi per poter chiedere una revisione (doc. IV).
H. Il 17 aprile 2009 l’insorgente ha affermato di non intendere “far uso della facoltà di presentare ulteriori mezzi di prova.” (doc. VI).
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
2. Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.
3. Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:
" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
4.
4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.
4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.
5.
5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."
Infine, in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:
" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."
4. Nell'evenienza concreta l’istante ha rinunciato ad inoltrare un ricorso al Tribunale federale poiché, a suo dire, non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo. A sostegno della sua domanda di revisione afferma che solo dopo aver preso visione della sentenza dell’11 febbraio 2009 (inc. 32.2008.69) “ponendosi il problema dell’impugnazione di questa sentenza, ha ritenuto di dovere approfondire il dato risultante dall’incarto AI che indicava in fr. 71'500.-- annui il salario che egli avrebbe potuto conseguire nel 2005, se avesse continuato a svolgere l’attività presso il primitivo datore di lavoro, senza danno alla salute.”
L’assicurato ritiene che la dichiarazione della ditta __________, che indica un salario di fr. 93'000 annui, costituisce un fatto nuovo rilevante, sconosciuto dal TCA che “ha ritenuto di poter fare affidamento sull’accertamento effettuato peraltro in modo alquanto sommario, impreciso e inusuale dall’Ufficio AI in occasione del rapporto dell’aprile 2004, limitato a una richiesta telefonica e riferito soltanto a un’incompleta indicazione delle qualifiche professionali dell’assicurato.”
Circa la motivazione per la quale il nuovo mezzo di prova non è stato prodotto in precedenza, l’istante ha affermato:
" (…)
Come detto in precedenza, tanto l’istante, quanto l’__________ che lo ha rappresentato nella procedura di opposizione e di ricorso hanno ritenuto di poter fare affidamento su quanto risultava dai rapporti delle consulenti in integrazione dell’Ufficio AI a proposito dell’accertamento del reddito da valido: occorre infatti tenere presente che l’istante aveva cessato totalmente l’attività alle dipendenze della ditta __________ il 1° settembre 1989 a seguito dell’infortunio al polso destro ed aveva quindi perso ogni contatto con la professione esercitata allora.
E’ pertanto comprensibile che egli non fosse al corrente dell’evoluzione del salario subentrata nei quasi vent’anni successivi alla cessazione, per un installatore in possesso di due diplomi professionali. Soltanto quando ha potuto prendere visione della sentenza querelata, la cui motivazione ha valutato le varie ipotesi per il confronto dei redditi, l’istante, ponendosi il problema dell’impugnazione di questa sentenza, ha ritenuto di dovere approfondire il dato risultante dall’incarto AI che indicava in fr. 71'500.-- annui il salario che egli avrebbe potuto conseguire nel 2005, se avesse continuato a svolgere l’attività presso il primitivo datore di lavoro, senza danno alla salute.
L’accertamento compiuto dalla consulente all’integrazione nell’aprile 2005, dimostratosi estremamente carente e superficiale (che ha indotto in errore anche codesto lodevole Tribunale) non può quindi avere per conseguenza l’addebito all’istante di non avere sufficientemente posto attenzione già in sede di ricorso a un elemento determinante per il giudizio qui impugnato.”
Effettivamente dalla motivazione della decisione formale del 14 agosto 2006 emerge che l’UAI ha preso in considerazione l’importo di fr. 71'500.-- facendo “riferimento al salario indicato dal datore di lavoro”, senza che fosse specificato a quale datore di lavoro, tra i molti avuti in passato dall’istante, si era rivolta l’amministrazione (doc. AI 119-3).
Tuttavia, il 19 settembre 2006 l’__________, in rappresentanza dell’insorgente, ha scritto all’UAI affermando:
" (…)
Il signor RI 1 non trova corretto il salario da valido utilizzato per determinare il grado di invalidità.
Per permetterci di valutare adeguatamente la situazione, vi preghiamo di inviarci copia del vostro incarto.” (doc. AI 126-1)
Il 25 settembre 2006 l’UAI ha trasmesso all’__________ copia dell’incarto (doc. AI 127-1). Nell’incarto è contenuto anche il rapporto del 19 aprile 2005 della consulente in integrazione (doc. AI 86-3) dove figura che “Dalla conversazione telefonica con il DL __________ risulta che il sig. RI 1 potrebbe oggi guadagnare, quale installatore di impianti sanitari senza danno alla salute, 71'500.-- frs annui.”. Questo documento è citato anche nel rapporto finale del consulente in integrazione, datato 20 febbraio 2006, e anch’esso antecedente alla trasmissione degli atti all’interessato, da cui emerge che “per determinare il Salario da valido, nel caso del signor RI 1, si fa riferimento al salario indicato dal datore di lavoro signor __________ (vedi rapporto del 19.4.2005 della collega __________). L’importo indicato ammonta a Fr. 71’500” (doc. AI 117-3, cfr. anche doc. AI 114-1).
Infine, nella decisione su opposizione del 3 marzo 2008, impugnata al TCA, l’UAI ha ancora una volta affermato che “nel caso in esame per il confronto del reddito senza invalidità e in presenza dell’invalidità la Consulente in integrazione professionale ha fatto riferimento al salario come installatore di impianti sanitari presso il precedente datore di lavoro (__________), rilevando che in assenza del danno alla salute nel 2005, l’assicurato avrebbe guadagnato fr. 71'500.-- annui.” (doc. AI 136-5, sottolineature del redattore). L’UAI ha poi precisato come “la giurisprudenza ha chiarito inoltre che il reddito da valido è definito tenendo conto del salario medio usuale nel settore interessato (RCC 1980, 481). Si osserva che i dati dell’Ufficio federale di statistica indicano per il Ticino nel settore delle costruzioni un salario lordo mensile di fr. 5'158.-- nel 2006, quindi fr. 67'054 annui. Il salario da valido ritenuto nella decisione impugnata è corretto e ben compatibile con tale importo, contrariamente al salario preteso dall’opponente che ammonterebbe a fr. 99'697.-- annui.” (doc. AI 136-3).
L’istante era pertanto al corrente della circostanza che l’UAI aveva interpellato il datore di lavoro __________ per accertare l’ammontare del salario che avrebbe potuto percepire l’assicurato se avesse continuato a lavorare senza danno alla salute presso di lui. Inoltre ancora nella decisione impugnata è stato esplicitamente indicato che la consulente si è riferita al “salario come installatore di impianti sanitari”. Per cui se l’istante avesse avuto dei dubbi circa l’accertamento effettuato in precedenza e circa le domande poste dall’UAI, in particolare per sapere se il precedente datore di lavoro fosse stato messo al corrente del conseguimento di due diplomi AFC, e meglio quello di installatore di impianti sanitari e quello di installatore di riscaldamenti, avrebbe potuto e dovuto produrre all’UAI in sede di opposizione o al TCA in sede di ricorso la prova che ha invece assunto solo dopo aver ricevuto la sentenza dell’11 febbraio 2009.
L’assicurato non può pertanto essere seguito laddove ritiene che “soltanto dopo aver preso visione della motivazione” della pronunzia dell’11 febbraio 2009, ha potuto rendersi conto che il precedente rappresentante si è fondato in buona fede su un dato “frettolosamente e sommariamente accertato dall’Ufficio AI che non corrisponde alla realtà” e dove sostiene che “tanto l’istante, quanto l’__________ che lo ha rappresentato nella procedura di opposizione e di ricorso hanno ritenuto di poter fare affidamento su quanto risultava dai rapporti delle consulenti in integrazione dell’Ufficio AI a proposito dell’accertamento del reddito da valido: occorre infatti tenere presente che l’istante aveva cessato totalmente l’attività alle dipendenze della ditta __________ il 1° settembre 1989 a seguito dell’infortunio al polso destro ed aveva quindi perso ogni contatto con la professione esercitata allora.” Anche quest’ultima circostanza è smentita dal fatto che pochi giorni dopo aver ricevuto la decisione formale, e meglio dal 1° settembre 2006, l’interessato ha iniziato un lavoro al 50% quale montatore di impianti sanitari e riscaldamenti (doc. B, inc. 32.2008.69) presso __________, mentre la decisione su opposizione è del 3 marzo 2008.
Con la dovuta diligenza l’assicurato, che aveva chiesto e ottenuto l’incarto dall’UAI, il quale a sua volta aveva precisato nella decisione su opposizione impugnata quale salario da valido è stato preso in considerazione per il raffronto dei redditi, avrebbe potuto interpellare nel corso della precedente procedura il suo ex datore di lavoro di lavoro per avere una conferma del salario utilizzato dall’amministrazione o chiedere all’amministra-zione e/o al Tribunale di effettuare un accertamento in tal senso.
L’interessato, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe pertanto potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.
Per cui non si è in presenza di fatti nuovi. Va qui rammentato che sono nuovi ai sensi dell’art. 24 lett. a Lptca solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso (cfr. anche DTF 110 V 138, consid. 2: “Als “neu” gelten Tatsachen, welche sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch tatsächlichen Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch dem Revisionsgesuchtsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren.”, sottolineatura del redattore).
Lo scritto del 9 marzo 2009 dell’ex datore di lavoro __________ (doc. B) non può neppure essere ritenuto una nuova prova ai sensi dell’art. 24 lett. a Lptca, poiché l’interessato, visto quanto sopra, non può far valere di non essere stato in grado di invocare questo fatto in precedenza (cfr. anche DTF 110 V 138 consid. 2: “Beweismittel haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem Beweis von tatsachen zu dienen, die zwar im früheren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind. Sollen bereits vorgebrachte Tatsachen mit den neuen Mitteln bewiesen werden, so hat der Gesuchsteller auch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren nicht beibringen konnte.”).
In queste circostanze, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione, il TCA ritiene che l'assicurato non ha presentato fatti nuovi atti a modificare la precedente sentenza che non avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, far valere e comprovare nelle more ricorsuali, né nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza sopra citata.
L’istanza di revisione deve pertanto essere respinta.
Abbondanzialmente, per quanto concerne l’asserita impossibilità di far valere le argomentazioni figuranti nell’istanza del 23 marzo 2009 tramite un ricorso al Tribunale federale, va evidenziato come la revisione quale rimedio straordinario, suscettibile di essere esercitato contro una decisione cresciuta in giudicato, è ricevibile soltanto a severe condizioni e in particolare non è possibile nel caso in cui le censure che con essa vengono sollevate avrebbero potuto essere fatte valere facendo uso dei rimedi ordinari di diritto (cfr. VPB 1996 Nr. 38 E.5; DTF 103 Ib 89 consid. 3; Kölz/Häner, Verwaltungsverfharen und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, pag. 262). Se così non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300). In concreto, visto che comunque l’istanza di revisione va respinta, può rimanere aperta la questione a sapere se un ricorso al TF sarebbe stato ricevibile.
5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Analogamente, per l’art. 29 cpv. 2 Lptca la procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
La versione francese dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, prima frase, prevede che “en dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice.” A norma dell’art. 69 cpv. 1bis LAI nella versione tedesca, “abweichend von Artikel 61 Buchstabe a ATSG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig.“
A proposito dell’introduzione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, il Consiglio federale, nel Messaggio del 4 maggio 2005 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (misure di semplificazione della procedura), FF 2005 pag. 2751 e seguenti, a pag. 2757 ha affermato che “le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all’estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell’AI i Cantoni devono stabilire i limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo. Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell’onere effettivo.” (sottolineatura del redattore).
In una sentenza pubblicata in DTF 111 V 51, l’allora Tribunale federale, chiamato a statuire in merito ad un ricorso contro una pronunzia cantonale tramite la quale erano state accollate spese ad un assicurato che aveva inoltrato un’istanza di revisione, ha affermato che il diritto federale all’art. 85 cpv. 2 lett. h vLAVS prescrive ai Cantoni solo il principio della revisione in presenza dei due classici motivi della stessa. Per il resto spetta esclusivamente ai Cantoni la disciplina della procedura cantonale di revisione. Le norme procedurali dell’art. 85 cpv. 2 lett- a-g vLAVS riguardano solo la procedura di ricorso e non sono applicabili alla procedura di revisione. L’allora TFA ha affermato:
" 4. Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin in ihrem Revisionsentscheid vom 4. März 1983 ohne nähere Begründung Kosten auferlegt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird diesbezüglich ein Verstoss gegen Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG geltend gemacht. Zu prüfen ist, ob diese Bestimmung auch auf das kantonale Revisionsverfahren Anwendung findet.
(...)
b) In seiner ursprünglichen Fassung betraf Art. 85 Abs. 2 AHVG allein das ordentliche Rechtsmittelverfahren und umfasste nur sehr rudimentäre Minimalanforderungen an das von den Kantonen zu regelnde Verfahren, welche sich im wesentlichen in dem heute in lit. a und g Enthaltenen erschöpften (AS 1947 867). Weil sich diese Ordnung in der Folge als allzu knapp erwies, wurde sie - bei grundsätzlichem Festhalten an der Zuständigkeit der Kantone zur Regelung des Prozessverfahrens - auf den 1. Januar 1960 durch die heutigen lit. b bis f ergänzt (BBl 1958 II 1285). Zusätzlich zu diesen Vorschriften zum ordentlichen Rechtsmittelverfahren der Beschwerde stellte der Gesetzgeber mit lit. h neu auch eine Bestimmung zum ausserordentlichen Rechtsmittelverfahren der Revision auf. Anlass dazu war der Umstand, dass dieses damals nur in einer Minderheit der kantonalen Prozessordnungen positivrechtlich geregelt war oder die bestehenden Ordnungen zum Teil grundsätzliche Unterschiede aufwiesen (BBl 1958 II 1286). Somit ging es bei lit. h bloss darum, den Grundsatz der Revisionsmöglichkeit kantonaler Entscheide im Bundesrecht zu verankern, und zwar bei Vorliegen der beiden "klassischen" Revisionsgründe (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 262). Nichts spricht dafür, dass mit der Einfügung von lit. h die Absicht verbunden gewesen wäre, das kantonale Revisionsverfahren auch den - soweit angesichts grundsätzlicher prozessualer Unterschiede überhaupt anwendbaren - bundesrechtlichen Vorschriften über das Beschwerdeverfahren, insbesondere dem Grundsatz der Kostenlosigkeit zu unterwerfen. Somit ist festzuhalten, dass Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG auf das kantonale Revisionsverfahren keine Anwendung findet.
c) Ist nach dem Gesagten Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG auf das kantonale Revisionsverfahren nicht anwendbar, so bleibt die Regelung der Kostenfrage dem kantonalen Recht vorbehalten. Mit diesem hat sich das Eidg. Versicherungsgericht grundsätzlich nicht zu befassen (Art. 128 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1 OG und Art. 5 VwVG). Die Anwendung des Verfahrensrechts in einem kantonalen Revisionsentscheid kann deshalb vom Eidg. Versicherungsgericht nur daraufhin überprüft werden, ob die hiefür massgeblichen kantonalen Bestimmungen zu einer Verletzung von Bundesrecht geführt haben, wobei in diesem Bereich als Beschwerdegrund praktisch nur das Willkürverbot des Art. 4 Abs. 1 BV in Betracht kommt (BGE 110 V 58 mit Hinweisen).
Gemäss Art. 74 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 79 VGG/GR ist das kantonale Revisionsverfahren kostenpflichtig, wobei nebst besonderen Auslagen und Kanzleigebühren eine Staatsgebühr von Fr. 10.-- bis Fr. 8000.-- erhoben wird (Art. 1 lit. a der Gebührenverordnung für das Verwaltungsgericht vom 25. August 1980). Offenbar hat sich die Vorinstanz auf diese Bestimmungen gestützt, als sie der Beschwerdeführerin Gerichtskosten (Staatsgebühr und Kanzleiauslagen) von insgesamt Fr. 312.-- auferlegte. Dies lässt sich weder als willkürlich noch als sonstwie bundesrechtswidrig beanstanden.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid vom 4. März 1983 ist somit auch im Kostenpunkt abzuweisen.“ (sottolineature del redattore)
Con sentenza pubblicata in DTF 121 V 178, l’allora TFA ha ribadito il concetto, affermando:
" „b) In BGE 111 V 51 ff. hat das Eidg. Versicherungsgericht zur analogen Bestimmung von Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG (vgl. auch Art. 106 Abs. 2 lit. a MVG und Art. 30bis Abs. 3 lit. a KUVG) festgestellt, dass sich der Grundsatz der Kostenfreiheit auf das Beschwerde-verfahren beschränkt und auf das kantonale Revisionsverfahren (Art. 85 Abs. 2 lit. h AHVG) nicht anwendbar ist. Als massgebend hiefür wurde erachtet, dass Art. 85 Abs. 2 AHVG in seiner ursprünglichen Fassung allein das ordentliche Rechtsmittelverfahren umfasste und mit der auf den 1. Januar 1960 eingeführten lit. h dieser Bestimmung lediglich der Grundsatz der Revisionsmöglichkeit kantonaler Entscheide im Bundesrecht verankert werden sollte. Dagegen spricht nichts dafür, dass mit der Einfügung von lit. h der Bestimmung die Absicht verbunden gewesen wäre, das kantonale Revisionsverfahren auch den - soweit angesichts grundsätzlicher prozessualer Unterschiede überhaupt anwendbaren - bundesrechtlichen Vorschriften über das Beschwerdeverfahren, insbesondere dem Grundsatz der Kostenlosigkeit zu unterwerfen (BGE 111 V 53 Erw. 4b).
Anders als das Revisionsgesuch stellt das hier streitige Ablehnungsbegehren kein ausserordentliches Rechtsmittel dar (vgl. hiezu GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 229 f.). Das Begehren wurde im Rahmen des ordentlichen Beschwerdeverfahrens eingereicht und von der kantonalen Instanz mit Zwischenverfügung im Sinne von Art. 96 UVG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 lit. b VwVG beurteilt. Das mit Entscheid vom 24. Juni 1994 abgeschlossene Zwischenverfahren bildet Teil des gegen den Einspracheentscheid der SUVA vom 10. November 1993 erhobenen Beschwerdeverfahrens. Es fällt daher unter die Verfahrensregeln von Art. 108 Abs. 1 UVG und damit auch unter den Grundsatz der Kostenlosigkeit des Verfahrens nach lit. a dieser Bestimmung. Hieran ändert nichts, dass nach dem kantonalen Recht nicht das Versicherungsgericht selbst, sondern das Obergericht bzw. dessen Verwaltungskommission über das Ablehnungsbegehren entscheidet. Diese Verfahrensordnung verstösst zweifellos nicht gegen Bundesrecht. Sie entbindet die für solche Zwischenentscheide zuständige kantonale Gerichtsbehörde indessen nicht davon, den in Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG normierten bundesrechtlichen Grundsatz der Kostenlosigkeit des Beschwerdeverfahrens zu beachten. Der angefochtene Entscheid ist daher aufzuheben, soweit dem Gesuchsteller damit Kosten auferlegt wurden.“ (sottolineature del redattore, cfr. anche DTF 133 V 441)
Va ancora evidenziato come in una sentenza U 437/06 del 1° marzo 2007 il Tribunale federale, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, al consid. 2.1.1 ha affermato che “Sous réserve de l'article 1, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du Tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA). Cette exigence correspond à celle que posait l'ancien article 108 al. 1 let. i LAA, avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ch. 12 de l'annexe à la LPGA). Le délai dans lequel la demande de révision doit être présentée en cas de découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux relève du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral se borne à examiner si l'interprétation ou l'application a conduit à une violation du droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ. Dans ce domaine, seule l'interdiction de l'arbitraire entre pratiquement en considération (ATF 111 V 54 consid. 4c et 110 V 395 consid. 2b; RAMA 1997 n° U 287 p. 342 consid. 3b/aa; cf. également arrêt U 202/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.2).” (sottolineatura del redattore).
Infine con sentenza del 7 febbraio 2007 (inc. 32.2007.49), il TCA non ha accollato spese ad un assicurato che aveva inoltrato una domanda d’interpretazione della sentenza cantonale, utilizzando, come in concreto, un mezzo di diritto straordinario.
Ne segue che in applicazione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura è onerosa laddove il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve statuire su un ricorso, ossia quando l’assicurato fa capo ad un mezzo di diritto ordinario.
Nella misura in cui l’interessato propone un mezzo di diritto straordinario, quale, in concreto, una richiesta di revisione, di regola la procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA e art. 29 cpv. 1 Lptca).
In queste condizioni all’istante, nel caso concreto, non vanno accollate spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti