Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 febbraio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - RI 1 dal 1. settembre 2002 beneficiava del diritto a un quarto di rendita (doc. AI 113/1-5);
- in esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2007 (doc. AI 141/1-2 e 142/1-3), con decisione 21 settembre 2007 (doc. AI 159/1-4), preavvisata con progetto 18 luglio 2007 (doc. AI 152/1-3), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto retroattivo al 1. dicembre 2004;
- questo Tribunale, con sentenza 13 ottobre 2008 (doc. AI 168/4-17), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la decisione di soppressione della rendita e trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché si pronunciasse in merito alla domanda di condono dell’importo di fr. 17'039.--;
- con decisione 26 febbraio 2009 (doc. A1), oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI, ritenuto non dato il presupposto della buona fede, ha respinto la domanda di condono relativa alla decisione 23 ottobre 2007 con la quale all’assicurato è stata chiesta la restituzione dell’importo di fr. 17'039.--;
- avverso la decisione 26 febbraio 2009 RI 1 si aggrava al TCA sostenendo di essere in buona fede e ribadendo che “(…) mai e poi mai ho pensato di non fornire informazioni sull’evoluzione finanziaria per il periodo dal 1.12.2004 al 31.03.2007 (…)” (I);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza del querelato provvedimento, ha chiesto di respingere il ricorso;
- con scritto 24 aprile 2009 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni sostenendo che la colpa dei disguidi connessi al modo di lavorare a compartimenti stagni dell’ammini-strazione non può essere imputata agli assicurati;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00);
- giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
- relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., pag. 3);
- il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
- oggetto del contendere é sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 17'039.-- stabilito con decisione 23 ottobre 2007, cresciuta in giudicato;
- a sostegno della sua buona fede, come accennato, il ricorrente assevera di non aver violato l’obbligo di informare e che la colpa dei disguidi connessi al modo di lavorare a compartimenti stagni dell’amministrazione non può esseregli imputata;
- nella sentenza 13 ottobre 2008 (doc. AI 168/4-17), cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha, tra l’altro, stabilito che: “(…) l’UAI, già quello del Cantone __________, era al corrente del fatto che l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa (cfr. doc. 113-3). Tuttavia l’amministrazione, fino al marzo 2007, non è mai stata informata dell’aumento del relativo reddito conseguito, nonostante un notevole incremento fosse già intervenuto nel settembre 2004. Infatti il reddito lordo è passato, nel settembre 2004, da fr. 2'837.75 a fr. 4'300.-- (cfr. doc. 147-8, 147-9). Nel giugno 2005 il salario è, poi, ulteriormente aumentato a fr. 5'000.-- lordi (cfr. doc. 147-11). Sulla decisione del giugno 2004 con cui gli è stato accordato il quarto di rendita è stato d’altronde esplicitamente indicato che ogni cambiamento nelle condizioni economiche e personali andava tempestivamente comunicato all’UAI (cfr. doc. 116-4). E’ vero che tale provvedimento è stato emanato in lingua tedesca (il cantone __________ è bilingue: francese e tedesco), tuttavia è altrettanto vero che l’assicurato era tenuto, se non cognito di tale idioma, a chiederne il significato. […] Nella presente fattispecie il ricorrente ha comunque compilato il questionario afferente alla revisione d’ufficio del giugno 2006 per quanto attiene alle parti relative ai problemi di salute e ha risposto al quesito se necessita dell’aiuto di terzi in modo rilevante per effettuare determinate attività quotidiane (cfr. doc. 123-1, 123-3). Pertanto egli ha compreso perlomeno il senso generale di quanto richiestogli o ha fatto capo a una persona cognita della lingua tedesca. Inoltre l’assicurato, applicando l’attenzione ragionevolmente esigibile dallo stesso, non poteva non comprendere che l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul calcolo del grado di invalidità e quindi sul suo diritto alla rendita. L’incremento dello stipendio avrebbe dovuto, dunque, essere comunicato all’UAI senza indugio già a prescindere da qualsiasi revisione d’ufficio. Per inciso è utile rilevare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA del 22 giugno 2004 nella causa O.,P 8/03). Il TFA, nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tal principio è stato ribadito in una sentenza del 22 agosto 2006 nella causa A., B., P 7/06. (…)” (doc. AI 168/13-15);
- viste le risultanze suesposte è chiaro che da una parte l’assi-curato ha violato l’obbligo di informare e dall’altra nemmeno poteva sfuggirgli che l’aumento significativo del proprio stipendio aveva delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita. Infatti qualsiasi persona nella situazione del ricorrente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che, al fine di stabilire il diritto a prestazioni, per l’amministrazione era determinante conoscere il suo reddito. Di conseguenza, stabilito che l’aumento dello stipendio non è stato comunicato, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato l’esistenza della buona fede;
- pertanto, venendo a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono delle prestazioni (la buona fede), é a ragione che l’Ufficio AI ha repinto la relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave difficoltà, fosse o meno adempiuta. La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti