Raccomandata |
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Incarto n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1 aprile 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1980, è affetto dal 1996 da “Distrofia muscolare di tipo faccio-scapolo-umerale” e ha beneficiato di provvedimenti reintegrativi. È inoltre beneficiario di una mezza rendita d'invalidità dal 1. luglio 2006 (doc. AI 135).
Nel giugno 2008 l’assicurato, tramite un’assistente sociale della __________, ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l'assunzione o un contributo alle spese per l’acquisto di una automobile adattata, segnatamente munita di cambio automatico. Su richiesta dell’UAI l’assicurato ha precisato in data 25 novembre 2008 che la domanda era intesa all’ottenimento del contributo di ammortamento dell’auto (doc. AI 153 e 154). Secondo la dr.ssa __________, neurologa curante dell’assicurato, egli non era più in grado, a causa dei disturbi lamentati agli arti superiori e inferiori, di utilizzare un cambio meccanico (doc. AI 144-145).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 1. aprile 2009, preceduta da un progetto di decisione 6 febbraio 2009 (doc. AI 161), l'UAI ha comunicato di respingere la richiesta di contributi d’ammortamento motivando:
" (…)
Abbiamo esaminato il diritto a mezzi ausiliari.
In base alla cifra marginale 10.01.12 della Circolare dei mezzi ausiliari dell'Al (CMAI) che cita: "Per la persona assicurata il veicolo a motore è reso necessario dall'invalidità se, a causa di quest'ultima, essa non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o se non lo si può ragionevolmente pretendere. Se la persona assicurata ha bisogno di un veicolo a motore anche in assenza di invalidità, l'Al non ne assume i costi. ", non sono assolte le condizioni per il diritto all'ammortamento dell'auto, infatti, come da lei ben descritto nella sua lettera del 12.12.2008, anche senza il danno alla salute avrebbe bisogno dell'auto privata per recarsi al lavoro ed in seguito svolgere la sua professione.
In opposizione al nostro progetto di decisione, notificato il 06.02.2009, il rappresentante legale ha prodotto le sue osservazioni in data 27.02.2009.
Le stesse sono state esaminate ma tuttavia ritenute ininfluenti ai fini del diritto.
Questo in quanto, conformemente alle disposizioni sopraccitate, lei anche in assenza del danno alla salute avrebbe avuto bisogno dell'automobile sia per recarsi al lavoro che per svolgere l'attività professionale.
Il progetto di decisione è conseguentemente confermato. (…)" (doc. AI-169)
1.2. Contro la decisione amministrativa RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso al TCA in cui ha ribadito la richiesta di concessione di mezzi ausiliari nella forma del contributo d’ammortamento per il maggior costo dovuto al cambio automatico e all’impianto servoassistito della sua autovettura (I).
1.3. Mediante risposta 8 luglio 2009 l'UAI, confermando quanto esposto con la decisione impugnata, allegato un rapporto relativo ad una visita esterna dell’ispettorato AI presso il datore di lavoro dell’assicurato, ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
" (…)
con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo quanto segue.
Con decisione 1 aprile 2009, a seguito della domanda 3 dicembre 2008, l'amministrazione ha rifiutato all'assicurato i contributi di ammortamento dell'auto, indicando che tale mezzo gli è necessario a prescindere dal danno alla salute del quale è portatore, ritenuto che, per ammissione dell'assicurato, egli ne ha bisogno per lo svolgimento dell'attività professionale. Con il ricorso egli chiede il riconoscimento dei contributi di ammortamento.
Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi nell'elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. Il cpv. 2 precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. Il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI) che, tra l'altro, regolamenta la consegna di mezzi ausiliari ed i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e d'immobili rese indispensabili dall'invalidità. Secondo la cifra 10.04 della lista dei mezzi ausiliari allegata all'OMAI, l'assicurato ha diritto ad un sussidio di ammortamento per i veicoli a motore, di cui necessita per recarsi al lavoro. Il ricorrente ha precisato che anche in assenza del danno alla salute l'auto è importante per il suo lavoro per recarsi dai clienti (lettera 12.12.2008) e che il datore di lavoro non ha un'auto aziendale e quindi egli deve usare il proprio veicolo privato. Gli accertamenti del caso (cfr. comunicazione 3.7.2009 Ispettorato Al, allegata) hanno tuttavia chiarito che il datore di lavoro dispone di un'auto con le modifiche necessarie all'assicurato. Egli la usa per il lavoro e gli è lasciata per rientrare al domicilio e recarsi al lavoro il giorno seguente. Non necessita dunque dell'auto per recarsi al lavoro. La richiesta dei sussidi di ammortamento non è giustificata.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e di conseguenza respingere il ricorso. (…)" (doc. VI)
1.4. In data 30 luglio 2009 il legale dell’assicurato si è opposto a tale presa di posizione affermando:
" (…)
2. Il ricorrente soffre di una grave distrofia muscolare scapolo-omerale: oltre alle difficoltà nella guida di veicoli a motore con cambio manuale egli ha anche difficoltà - nella normale deambulazione,
- nel portare pesi: il ricorrente non è in grado di portare pesi superiori al 1-1.5 kg.
Il dato è significativo poiché
a) è impensabile che il ricorrente possa recarsi al lavoro tramite mezzi pubblici da __________ a __________ dove vi è la sede della ditta __________ con il tragitto a piedi alla e dalla stazione risp. alle e dalle fermate dei mezzi pubblici e con il salire e scendere dai mezzi pubblici portando con sé la borsa di lavoro (un computer portatile pesa più di 2 kg),
b) il veicolo a motore è pertanto una necessità per il ricorrente non solo perl'esercizio della propria residua attività lucrativa ma per adempiere le sue mansioni consuete di tutti i giorni, come ad es. andare a fare la spesa.
Ne discende che per principio il ricorrente ha diritto ai mezzi ausiliari previsti dall'art. 21 LAI risp. alle prestazioni sostitutive previste dall'art. 21 bis LAI.
3. Sul rapporto della visita esterna 2 luglio 2009 dell'ispettorato Al mi sia permesso osservare quanto segue:
- questa visita è stata esperita unilateralmente dalla convenuta in ricorso benché sia pendente la procedura ricorsuale per cui dubbi potrebbero sorgere e sorgono sulla sua ritualità per rispetto al diritto di essere sentito del ricorrente. A parte ciò,
- disturba detto rapporto laddove fa passare il ricorrente come un impiegato che può gestire il proprio impegno "a suo piacimento": il ricorrente che ha sempre attestato e attesta una non comune volontà di lavorare sorretta da intelligenza e forza d'animo oltre che da un bagaglio conoscitivo notevole nel proprio campo , è costretto purtroppo a far dipendere il proprio impegno e la propria presenza sul posto di lavoro soltanto dalle proprie condizioni di salute assai precarie: quando sta male - e non è eccezionale - non può ovviamente presentarsi al lavoro,
- non è vero che il ricorrente lavora a casa: quando lavora egli è attivo in ufficio risp. fuori sede presso i clienti,
- le automobili aziendali sono messe a disposizione dei dipendenti quindi anche del ricorrente solo per lavoro e non per motivi privati: l'uso degli autoveicoli aziendali non è autorizzato fuori dai normali orari di lavoro e durante il fine settimana. L'autovettura __________ è stata nel frattempo acquistata dal ricorrente che ha ripreso il contratto leasing dal datore di lavoro: essa è pertanto nella sua disponibilità. In sua sostituzione il datore di lavoro ha acquistato un'altra automobile che viene durante la settimana pure usata per il lavoro dal ricorrente. Entrambe queste autovetture sono munite di cambio automatico e di servosterzo potenziato.
Il precitato rapporto di visita 2 luglio 2009 va pertanto corretto e completato in
contraddittorio: di conseguenza si postula che il responsabile di __________, signor __________, in __________, venga riassunto come teste nell'ambito dell'istruttoria ricorsuale.
4. Oltre al teste __________ il ricorrente nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti chiede il suo interrogatorio durante il quale potrà confermare la necessità di far uso dell'automobile per spostarsi, per il lavoro, per mantenere la propria autonomia e i propri contatti con il suo ambiente vitale cioè la famiglia, gli amici, le associazioni di invalidi con cui collabora, il mondo del lavoro. Per l'una risp. per l'altra autovettura precitate il cambio automatico e il servosterzo potenziato costituiscono dei mezzi ausiliari senza i quali il ricorrente non potrebbe guidare: dal momento che la __________ è stata acquistata dal ricorrente a proprie spese riteniamo dato il principio della prestazione sostitutiva nella forma del sussidio di ammortamento." (doc. VIII)
Dal canto suo l’UAI ha ribadito:
" (…)
con riferimento al ricorso in oggetto ed allo scritto 30.7.2009 del ricorrente al Tribunale (doc. VIII inc. TCA), osserviamo che risulta pacifico il fatto che il datore di lavoro ha messo a disposizione un veicolo adatto all'assicurato utilizzabile per gli spostamenti casa-lavoro. A tutt'oggi mette a disposizione un veicolo aziendale adatto all'assicurato. Mancano dunque i presupposti della prestazione richiesta. L'asserita, recente assunzione del contratto di leasing da parte del dipendente è una scelta personale e non muta la fattispecie alla base della decisione. La richiesta di assunzione a tutto campo di prove risulta ingiustificata.
Si conferma la risposta al ricorso." (doc. X)
In data 26 agosto 2009 il legale dell’assicurato ha ulteriormente precisato:
" (…)
a nome e per conto del ricorrente signor RI 1, in __________, mio mandante ho preso atto delle osservazioni 12 agosto 2009 dell'Ufficio Al e mi sia permesso a mia volta di osservare quanto segue:
- l'autoveicolo con il cambio automatico e il servosterzo potenziato risponde alla necessità per il mio mandante "di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia" come prescritto dall'art. 2 OMAI: dal momento che il mio mandante ha acquistato a proprio carico l'autovettura __________ egli ha il diritto al sussidio di ammortamento annuo previsto nella lista dei mezzi ausiliari allegata alla OMAI, in subordine al rimborso di quelle modifiche rese necessarie dall'invalidità quindi al sovrapprezzo per il cambio automatico e per il servosterzo potenziato;
- si insiste sull'audizione del teste __________ e sull'interrogatorio del mio mandante per le ragioni espresse nel mio scritto 30 luglio 2009: francamente mal si capisce la condotta processuale dell'Ufficio Al che in corso di istruttoria ha unilateralmente interrogato il teste __________ ed ora si oppone alla sua escussione davanti a codesto Tribunale, quindi con la garanzia del contraddittorio." (doc. XII)
In data 8 settembre l’interessato ha sostanzialmente ribadito la propria posizione allegando copia della licenza di circolazione dell’automobile intestata all’assicurato dal 28 agosto 2009 (XVI).
Il TCA ha proceduto a un accertamento presso l’amministra-zione, la cui risposta, datata 9 ottobre 2009 (XIX), è stata inviata al ricorrente per presa di posizione (XX-XXIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.).
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329).
Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 1. aprile 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità né quelle in tema di concessine di mezzi ausiliari. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (quali l’orientamento professionale, la prima formazione e riformazione professionale, il collocamento e l’aiuto in capitale, art. 15-18b LAI), necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno.
Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).
2.4. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari (lett. a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 p. 224 consid. 1a, 1990 p. 211 consid. 2a, 1989 p. 44 consid. 2a, 1985 p. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.DI S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 158).
2.5. Ai sensi della cifra 10 dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro (cfr. anche in merito: Meyer-Blaser, op. cit., ad art. 21-21bis LAI p. 161). Nell'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, quali mezzi ausiliari della succitata categoria sono indicati:
" 10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote
10.02* Motocicli leggeri e motocicli
10.03* ...
10.04* Automobili. Il sussidio di ammortamento ammonta a fr. 3'000. Il sussidio per una porta di garage automatica è di fr. 1'500.
10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità."
L’indennizzo previsto dalla cifra 10.04* l'allegato OMA viene erogato sotto forma di contributi per l’ammortamento (cfr. cifra 10.01.1* - 10.04.01° della Circolare sulle consegna dei mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità; in seguito: CMAI).
La citata circolare stabilisce inoltre che i contributi per l’am-mortamento sono fissati periodicamente dall’UFAS (allegato 2) e che tutte le spese quali quelle dovute a esami medici, collaudo del veicolo, licenza di condurre, targhe, trattamento di protezione contro la ruggine o le spese annuo di riparazione (comprese eventuali spese di taxi) vengono così compensate (cfr. cifra 10.01.2*- 10.04.2* CMAI).
Prima che si concedano i contributi d'ammortamento per la prima volta, la persona assicurata deve presentare all'UAI una perizia dell'Ufficio cantonale della circolazione competente (controllo dei veicoli a motore), che deve indicare se la persona assicurata è idonea a guidare un veicolo a motore e le eventuali attrezzature speciali da applicare al veicolo rese necessarie dall'invalidità (cfr. cifra 10.01.4* - 10.04.4* CMAI).
L'assegnazione
riguarda solo gli assicurati che esercitano probabilmente per una lunga durata
un'attività lucrativa che permette di coprire il loro fabbisogno vitale e che,
a causa dell'invalidità, necessitano di un veicolo a motore personale per
recarsi al lavoro. Si considera comunque che si tratti di un'attività lucrativa
probabilmente duratura e che copre il fabbisogno vitale se il limite di reddito
determinante non è raggiunto provvisoriamente in seguito all'invalidità, ma si
può prevedere che tale limite sarà nuovamente raggiunto entro breve tempo. In
caso di disoccupazione temporanea per motivi economici (recessione), si deve
continuare a versare le prestazioni per almeno un anno (cfr. cifra 10.01.5* -
10.04.5* CMAI).
Infine, la cifra 10.01.12* - 10.04.12* CMAI dispone che per la persona
assicurata il veicolo a motore è reso necessario dall'invalidità se, a causa di
quest'ultima, essa non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in
bicicletta, né con un mezzo pubblico o se non lo si può ragionevolmente pretendere.
Se la persona assicurata ha bisogno di un veicolo a motore anche in assenza
d'invalidità, l'AI non ne
assume i costi.
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione
concreta, se un assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo
per recarsi al lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le
circostanze imporrebbero all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il
mezzo privato. La necessità d’utilizzo dell’automobile può essere dovuta a dei
motivi d’ordine strettamente professionale (in caso di rappresentanti di
commercio, tassisti ecc.), come pure a causa della distanza tra domicilio e
luogo di lavoro, in particolare se non esistono dei collegamenti con mezzi
pubblici oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente esigibile.
Non è tuttavia determinante per negare il riconoscimento dei contributi per
l’automobile addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un
veicolo a motore per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze
del caso lo impongano.
Per negare il diritto a un tale diritto bisogna piuttosto poter ammettere che
l’insieme delle circostanze del caso particolare obbligherebbe ugualmente una
persona non invalida a utilizzare un’automobile (DTF 97 V 239; cfr. anche STF I
612/05 del 22 settembre 2006). Questa regolamentazione, continua il TFA, serve
per garantire una parità di trattamento dei beneficiari di tali contributi
rispetto agli assicurati con problemi di deambulazione ma non aventi diritto a
simili prestazioni ed alle persone non invalide (DTF 99 V 239 consid. 3b con
riferimenti; ZAK 1972 pag. 733; SVR IV Nr. 33 pag. 101s, consid. 3b citati in
STFA I 520/00 del 28 gennaio 2002, consid. 1). Di conseguenza se l’assicurato
esercita un mestiere per il quale egli necessiterebbe, invalido o non invalido,
di un veicolo a motore, quest’ultimo non è un mezzo ausiliario reso necessario
dall’invalidità e non può dunque essere messo a carico dell’AI. (STFA del 22
settembre 2006 citata sopra).
Nella citata sentenza del 28 gennaio 2002 l’Alto Tribunale, lasciando aperta la questione a sapere con quali mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da sano il tragitto per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto ai contributi di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con la carrozzella la ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso della strada, ritenendo inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi pubblici, in particolare a seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi (STFA citata, consid. 2b).
Con riferimento invece alle “Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità” ai sensi della cifra 10.05 OMAI, va ribadito che conformemente alla regola generale dell’art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto all’assunzione dei costi è subordinato alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la propria autonomia. Non essendo tale mezzo ausiliario designato da un asterisco (*) non è quindi dato il requisito che l’assicurato ne abbia bisogno per esercitare un’attività lucrativa, o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI).
D’altra parte, con sentenza pubblicata in DTF 121 V 258 il TFA ha statuito che l'assunzione da parte dell'AI dei costi delle modifiche agli autoveicoli a motori dovute all'invalidità ai sensi della cifra 10.05 OMAI non presuppone che l'assicurato debba guidare personalmente l'autoveicolo, né che lo stesso abbia diritto o meno alla consegna di veicolo a motore secondo le cifre 10.01* -10.04* OMAI (DTF 121 V 263 consid. 3d). In una sentenza del 22 maggio 2000 (DTF 126 V 170), l'Alta Corte ha dichiarato contraria alla Costituzione ed alla legge la cifra 10.05 OMAI, nella versione allora in vigore, che riservava unicamente agli assicurati maggiorenni il diritto al rimborso dei costi di trasformazione dei veicoli a motore resi necessari dall'invalidità (DTF 126 V 73ss consid. 4c). Infine, la giurisprudenza ha precisato che per i veicoli nuovi le spese di trasformazione sono a carico dell'AI solo dopo sei anni dall'ultima trasformazione. Nel caso in cui l'AI ha già preso a carico le spese di trasformazione di un veicolo d'occasione acquistato dall'assicurato, essa deve farsene nuovamente carico se il cambiamento del veicolo ha luogo, al più presto, decorso un termine di tre anni (dopo l'ultima trasformazione) e se, in quel momento, il veicolo ha almeno sei anni (dopo la prima messa in circolazione). Se queste condizioni non sono adempiute, la necessità oggettiva di un cambiamento deve essere stabilita e si opera una deduzione pro rata temporis (DTF 119 V 260s).
2.6. Nel caso in esame, il ricorrente soffre di una distrofia muscolare scapolo-omerale che gli causa problemi di deambulazione e difficoltà nella guida di veicoli a motore con cambio manuale. Dal 1° luglio 2006 percepisce una mezza rendita di invalidità per un grado di invalidità del 58% (doc. AI 136). Egli abita a __________ e lavora a tempo parziale (50%) per la ditta __________ con sede a __________, quale impiegato di vendita multimediale, conseguendo un reddito (fr. 1'703) (doc. AI 154) che copre il minimo vitale, motivo per cui i requisiti economici sono adempiuti.
A suo dire sarebbe impensabile che egli possa recarsi al lavoro tramite mezzi pubblici da __________ a __________, considerando segnatamente il tragitto a piedi alla e dalla stazione risp. alle e dalle fermate dei mezzi pubblici che dovrebbe percorrere e pure la necessità di salire e scendere dai mezzi pubblici portando con sé la borsa di lavoro.
In data 21 maggio 2008 la neurologa curante, dr. __________, ha certificato che “ i disturbi sopra menzionati rendono difficile impiego di una autovettura con cambio manuale (uso di leva del cambio con la mano destra e della frizione) e rendono necessario l’utilizzo di un’autovettura automatica, eventualmente dopo ulteriori modifiche necessarie (sterzo, comandi, ecc)” (doc. AI 144).
Lo stesso medico curante il 21 novembre 2008 ha certificato che “… il paziente a margine è affetto da una distrofia muscolare con paresi degli arti superiori ed inferiori e disturbi della marcia. Il paziente non è in grado di utilizzare mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per altri spostamenti” (doc. AI 153).
D’altra parte emerge dagli atti che la modifica dell’autovettura nel senso di dotarla di un cambio automatico, di comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida, e di servosterzo rinforzato è stata imposta dall'Ufficio della circolazione (vedi allegato alla licenza di circolazione del 3 ottobre 2008, doc. AI 150).
2.7. Ora, anche volendo ammettere che nelle descritte circostanze l’utilizzo dei mezzi pubblici non può essere ragionevolmente preteso dall’assicurato, il chiesto contributo d’ammorta-mento per l’automobile ai sensi dell’art. 10.04 OMAI* non può essere riconosciuto per i motivi che seguono.
In effetti, come ha affermato lo stesso assicurato nel suo scritto 12 dicembre 2008 (“Le comunico che anche in assenza del danno alla salute l’auto è fondamentale per il mio lavoro, vendendo servizi informatici devo recarmi spesso da clienti per fare consulenza”, doc. AI 158) e come del resto pure appurato dall’amministrazione interpellando il datore di lavoro dell’assicurato (cfr. VIIbis), anche in assenza del danno alla salute il ricorrente dovrebbe far capo, per svolgere la sua attività lavorativa, all’automobile, dovendo in particolare recarsi spesso dai clienti per fare consulenza.
Nel corso della visita esterna effettuata dall’Ispettore AI in data 2 luglio 2009, il signor __________, dirigente della __________, ha in effetti illustrato le mansioni lavorative del ricorrente. L’attività lavorativa dell’interessato, che funge “da suo braccio destro”, si compone di una parte amministrativa, svolta in ufficio, e di una parte, svolta all’esterno e che costituice circa il 60% dell’impegno globale, relativa alla gestione della clientela del Locarnese (doc. VIbis). Secondo il signor __________, il ricorrente è “impegnato nella consulenza su prodotti, come utilizzarli, svilupparli, l’esame delle problematiche prima di inviare il tecnico, la vendita di nuovi prodotti, ecc.”. Il dirigente ha inoltre affermato che “il suo apporto lavorativo può essere considerato una via di mezzo tra il venditore ed il tecnico” (doc VIbis).
Emerge quindi con chiarezza che la visita, la consulenza e l’assistenza di clienti fuori dalla sede lavorativa costituisce la mansione principale dell’attività lavorativa dell’assicurato, per lo svolgimento della quale egli deve necessariamente utilizzare l’automobile. La circostanza è del resto pacificamente ammessa dall’interessato medesimo (cfr. anche doc. AI 162-1, I).
Risulta d’altra parte dagli atti che il datore di lavoro gli mette a disposizione un’automobile dotata di cambio automatico e delle modifiche al volante e alla pedaliera rese necessarie dagli impedimenti fisici che interessano il ricorrente (doc. VIbis). La vettura è lasciata a disposizione dell’assicurato anche per il tragitto casa – lavoro durante la settimana lavorativa (doc. VIbis).
Alla luce di tali circostanze, risulta manifesto che l’assicurato non ha diritto al chiesto sussidio di ammortamento.
Bisogna in effetti concludere che RI 1, per svolgere la sua attività lavorativa, per motivi d’ordine strettamente professionale, avrebbe bisogno di un veicolo a motore anche in assenza d'invalidità, circostanza questa che, secondo il disciplinamento legale e giurisprudenziale dianzi enunciato, esclude l’assunzione dei costi da parte dell’AI. In effetti, in queste circostanze il veicolo a motore non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità e non può dunque essere messo a carico dell’AI (cfr. sopra consid. 2.5; DTF 97 V 239; cfr. anche STF I 612/05 del 22 settembre 2006; SVR IV Nr. 33 pag. 101s, consid. 3b citati in STFA I 520/00 del 28 gennaio 2002, consid. 1).
Inoltre, il chiesto contributo d’ammortamento non potrebbe comunque venir concesso considerato come per recarsi al lavoro e per svolgere l’attività lavorativa all’assicurato viene gratuitamente messo a disposizione sul posto di lavoro un veicolo con cambio automatico e le modifiche al volante e alla pedaliera che sono necessarie nel suo caso (doc. VIbis, VIII).
Dal punto di vista integrativo, nel caso concreto non appaiono quindi adempiuti i presupposti per il riconoscimento di ammortamenti, ai sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
2.8. Non possono modificare queste conclusioni le allegazioni del ricorrente, per il quale segnatamente le condizioni per la concessione del sussidio d’ammortamento sarebbero date poiché in sostanza, a prescindere dall’attività lucrativa, egli necessita dell’automobile modificata per spostarsi, per attendere alla propria persona e per stabilire contatti nel proprio ambiente, in particolare nel tempo libero.
Come
illustrato al consid. 2.5, le cifre 10.01 sino a 10.04 della categoria dei veicoli
a motore e veicoli per invalidi, fra cui la cifra 10.04 relativa ai contributi
di ammortamento annui, sono contrassegnate dall’asterisco (*). Pertanto va
applicato l’art. 2 cpv. 2 OMAI (che applica quanto stabilito all’art. 21 cpv. 1
LAI), il quale concede agli assicurati il diritto ai mezzi ausiliari contrassegnati
dall’asterisco solo se essi sono indispensabili per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una
professione, a scopo di assuefazione funzionale (nell’ottica di una delle menzionate
attività, cfr. ZAK 1965 153 e 555, citato in Meyer-Blaser, op. cit, pag. 157) o
per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.
Orbene, le esigenze di mobilità o di socialità dell’assicurato, benché
legittime, non sono dunque sufficienti per il riconoscimento del mezzo
ausiliario in questione, contrassegnato dall’asterisco.
Trattandosi di veicoli a motore, secondo la cifra 10.04 OMAI i requisiti
integrativi sono più severi, principalmente per motivi finanziari
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 161; cfr. anche DTF 122 V 212 consid. 4 c/cc).
Determinante è in effetti che l’automez-zo sia indispensabile all’assicurato
esercitante un’attività lucrativa di durata presumibilmente lunga e sufficiente
per coprire il proprio sostentamento, per recarsi al lavoro (cifra 10 OMAI e
sopra consid. 2.4 e 2.5).
In proposito val la pena di menzionare che il TFA ha negato gli ammortamenti ad una madre invalida, con un figlio minorenne da accudire, che necessitava del veicolo a motore per acquisti e commissioni, non tenendo conto che l’assicurata utilizzava l’auto per recarsi alle visite mediche, non rientrando tale attività nello scopo integrativo di cui alla cifra 10 OMAI (DTF 122 V 212 consid. 4).
Questo diversamente da quanto è previsto per i mezzi ausiliari non contrassegnati
dall’asterisco, il cui diritto alla consegna è subordinato, nei limiti
tracciati all’allegato OMAI, alla necessità dell’assicurato di farne uso per
spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia
(art. 21 cpv. 1 LAI e art. 2 cpv. 1 OMAI e DTF 121 V 258).
D’altra parte del tutto ininfluenti, oltre che gratuite, risultano le censure mosse dal ricorrente con riferimento alla visita esterna effettuata dall’Ispettore AI al suo datore di lavoro, rilevato come in ogni modo le affermazioni rilasciate dal signor __________, almeno nella misura in cui esse sono di rilievo per la presente procedura, non sono state messe in discussione.
2.9. In corso di causa, in via subordinata il ricorrente ha chiesto almeno “il rimborso di quelle modifiche rese necessarie dall’invalidità quindi al sovraprezzo per il cambio automatico e per il servosterzo potenziato” (cfr. XII; cfr. consid. 1.4).
Ora, rilevato come su tale richiesta l’amministrazione non si sia pronunciata nella decisione qui impugnata - che riguarda esclusivamente il contributo d’ammortamento - nemmeno il TCA può pronunciarsi in questa sede.
In proposito va comunque osservato che agli atti figura la “comunicazione” 6 novembre 2008 con cui l’UAI aveva comunicato all’assicurato di assumere “i costi di fr. 1'300 (contributo per il cambio automatico) per le modifiche del veicolo __________ necessari a causa dell’invalidità” (doc. AI 152-1). Richiesta dal TCA, con scritto 9 ottobre 2009 l’amministrazione ha comunicato di non aver ancora corrisposto tale contributo “non essendo in possesso della relativa fattura riguardante l’acquisito dell’auto e dell’immatricolazio-ne” (XIX).
Alla luce di questi atti, sarà quindi compito dell’assicurato fornire all’UAI la documentazione necessaria ai fini della definizione dell’assunzione della garanzia per le modifiche al veicolo a motore.
2.10. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di rifiutare la concessione del chiesto contributo d’ammortamen-to non può che essere confermata. Ne discende la reiezione del ricorso.
2.11. L’assicurato ha chiesto di essere sentito.
Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire il ricorrente.
Infatti, l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto di concedergli la chiesta prestazione deciso dall’amministrazione è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA H 74/99 dell'8 novembre 1999, consid. 5b, p. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, p. 94).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, rinunciando perciò ad assumere ulteriori prove (come la chiesta audizione testimoniale del datore di lavoro dell’assicurato; cfr. VIII) ed all'audizione del ricorrente medesimo.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti