Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.93

 

BS/sc

Lugano

13 luglio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 maggio 2009 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

 

che                              -   con decisione 4 maggio 2009, preavvisata il 28 luglio 2006 l’Ufficio AI, sulla base degli atti medici raccolti, ha respinto la domanda di rendita inoltrata da RI 1, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 34-1);

 

                                     -   con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il conseguente riconoscimento di una rendita a far da tempo dal 16 giugno 2008. In via subordinata, fondandosi su nuove certificazioni mediche, egli ha chiesto l’espletamen-to di ulteriori accertamenti volti a valutare il suo stato di salute;

 

                                     -   mediante la risposta di causa l’Ufficio AI ha fra l’altro evidenziato:

 

"  (...)

La documentazione medica è già stata valutata dal Servizio medico regionale dell'AI, SMR, il quale con annotazioni mediche 22 maggio 2009, allegate, aveva rilevato la presenza di elementi medici di rilievo per un possibile peggioramento della capacità lavorativa del ricorrente e quindi la necessità di una perizia reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (__________). Le perizie sono state ordinate ma sospese in virtù del ricorso al TCA.

 

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia rinviare gli atti all'amministrazione per lo svolgimento dei necessari accertamenti medici con una successiva nuova decisione in sostituzione di quella impugnata. Subordinatamente si chiede di confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso." (Doc. IV)

 

                                     -   interpellato dal TCA, con scritto 3 luglio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato:

 

"  Richiamata la vertenza citata in epigrafe, vi informiamo di non avere particolari osservazioni da inoltrare alla risposta 18 giugno u.s. di controparte se non quella di riconfermarci integralmente nel nostro ricorso del 3 giugno 2009.

 

La parte ricorrente comunica altresì di aderire alla proposta di rinvio del dossier qui in esame alla competente autorità per ulteriori accertamenti medici e conseguente nuova decisione segnalando nel contempo che tale procedura dovrebbe comunque comportare l'annullamento della decisione qui impugnata e, quindi, l'accoglimento dei punti 1.1, rispettivamente 1.3, del petitum dell'atto di ricorso." (Doc. VI)

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

 

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);

 

                                     -   nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta, in particolare il rapporto 27 aprile 2009 del medico curante (doc. A2), questo TCA concorda con il SMR (cfr. annotazioni 22 maggio 2009 in doc. AI 38-1) nell'intravedere un possibile peggioramento dello stato di salute dell’assicurato con eventuali ripercussioni sulla sua residua capacità lavorativa e di procedere ad un accertamento sia in ambito reumatologico che psichiatrico. Ritenuto che tale peggioramento, se confermato, risulterebbe essere subentrato prima della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, condivisa dall’assicurato, appare giustificata;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;

                                        

                                     -   considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 800.--.

 

 

Per questi motivi;

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 4 maggio 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione

 

                                 2.-   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa). 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti