Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione dell’8 marzo 2010 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1946, attivo quale amministratore e consulente presso la __________ e la __________ di __________, ha inoltrato, il 16 ottobre 2008, una domanda tendente all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI 8).
B. Esperiti gli accertamenti medici del caso, con decisione dell’8 marzo 2010 (doc. A), preavvisata dal progetto del 26 gennaio 2010 (doc. AI 41-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni. A motivo della reiezione della domanda l’amministrazione ha osservato che l’assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro e al guadagno dell’80% dal 20 maggio 2007 al 30 giugno 2007 e del 100% dal 4 settembre 2007 al 15 ottobre 2007, per poi riprendere la propria attività abituale in misura totale.
C. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie, chiede l’annullamento del provvedimento amministrativo e il riconoscimento di una rendita.
D. Con risposta del 3 maggio 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha chiesto di essere convocato ed ha domandato di sentire i medici curanti, in primo luogo il dr. __________ (doc. AI 42-3).
L’UAI non ha dato seguito alla richiesta.
Con il ricorso l’insorgente non ha più domandato di essere sentito personalmente, né ha contestato l’assenza di un‘audizione (doc. I).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che :
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."
Il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.
E’ quanto si deve ritenere anche nel caso di specie, considerato come in sede di ricorso l’insorgente non ha più chiesto di essere convocato per un’udienza.
Inoltre il ricorrente ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data (dagli atti emergono infatti delle incapacità lavorative, perlomeno parziali, anche nel 2007, cfr. decisione impugnata), mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 all’8 marzo 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel merito
4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
5. In concreto il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, medico curante dell’assicurato, nel corso del mese di ottobre 2008 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di ictus ischemico minore del tronco con disartria e disfagia di origine cardioembolica, ictus ischemico, cardiopatia valvolare con st. dopo sostituzione della valvola aortica, insufficienza aortica grave, sindrome metabolica, intolleranza al glucosio, dislipidemia, ipertensione arteriosa, e la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di steatosi epatica, obesità, esiti da poliomielite con difficoltà alla marcia e atrofia alla gamba destra, insufficienza venosa cronica e occlusione con PFO ocluder per forame aperto persistente dal 4 luglio 2008 ed ha attestato un rendimento ridotto al 50% da settembre 2007 nella attività abituale (doc. AI 13).
Il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, dopo aver valutato tutti gli atti medici a disposizione fino a quel momento, il 26 ottobre 2009 ha posto la diagnosi principale di ictus ischemico minore del tronco di verosimile origine cardioembolica (maggio 2007), disartria, disfagia e di esiti di ictus minore (giugno 2002), paralisi facciale centrale a destra, cardiopatia valvolare su insufficienza aortica grave, protesi meccanica della valvola aortica (2002 CCT), foramen ovale permeabile, chiusura tramite Amplatzer occluder (settembre 2007), oltre a ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
Il medico SMR ha poi affermato:
“(…)
L’esame neuropsicologico del giugno 2007 (Clinica __________) è globalmente nella norma, si segnalano minime diminuzioni della performance cognitiva e nella rievocazione differita, senza ripercussioni funzionali sulla vita quotidiana e professionale.
Il medico curante segnala un calo del rendimento del 50% dal settembre 2007. L’assicurato è amministratore unico di una ditta di progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica nel campo edile. Sul questionario per il datore di lavoro del 7 novembre 2008 a firma dell’assicurato si segnala la riduzione dell’orario lavorativo da 50 a 40 ore settimanali dal 1° agosto 2007; lo svolgimento dei compiti necessiterebbero “ora di un tempo molto più lungo”. Inoltre, l’assicurato svolge un’attività di 2 ore settimanali presso un’altra ditta nello stesso settore, della quale egli è pure amministratore unico.
La documentazione a disposizione non evidenzia un danno alla salute all’origine di un calo del rendimento nella misura del 50% a partire dal 2007. In modo particolare non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti sulla capacità lavorativa. La funzione cardiaca era pure soddisfacente all’ecografia del 2007. L’impedimento alla deambulazione causato dagli esiti di poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende necessario l’uso di un bastone. Non vi sono ripercussioni sul lavoro d’ufficio.
Stando alle indicazioni del dr. __________) l’assicurato sarebbe stato a beneficio di una cura di riabilitazione presso la Clinica __________ (dov’è stato eseguito l’esame neuropsicologico). Propongo di farci inviare la documentazione completa sulla riabilitazione.” (doc. 27-2)
Dopo aver richiamato la citata documentazione, averla rivalutata ed aver posto una diagnosi simile, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
“(…)
Degenza presso la Clinica __________ dal 30 maggio al 15 giugno 2007:
Si riferisce una lieve disartria, la quale tuttavia non rendeva necessaria la continuazione della logopedia dopo la dimissione. Il profilo cognitivo era nella norma. L’assenza di significative ripercussioni funzionali nella vita quotidiana e professionale non giustificava una continuazione della terapia. La terapia era mirata al miglioramento della capacità di marcia ed alla stabilizzazione posturale.
La documentazione a disposizione non evidenzia un danno della salute all’origine di un calo del rendimento di lunga durata nella misura del 50% a partire dal 2007. In modo particolare non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti e di lunga durata sulla capacità lavorativa. La funzione cardiaca era pure soddisfacente all’ecografia del 2007. L’impedimento alla deambulazione causato dagli esiti di poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende necessario l’uso di un bastone. Un peggioramento della capacità deambulatoria non è documentato. Non vi sono ripercussioni sul lavoro d’ufficio.
Per documentare il decorso dopo il 2007 chiedo ulteriori informazioni al medico curante. Presumendo che l’assicurato sia regolarmente in controllo presso il __________ propongo di chiedere un rapporto circa le ultime constatazioni.” (doc. AI 31-2)
Dopo aver chiesto ed esaminato ulteriore documentazione. il medico SMR, dr. med. __________, il 1° dicembre 2009, ha affermato:
“(…)
Rapporto Dr. __________ del 27 ottobre 2008: Si descrive una situazione per lo più stazionaria. Si rinuncia ad una tomografia assiale computerizzata in assenza di sospetti per ulteriori lesioni (l’assicurato claustrofobico non può sottoporsi alla risonanza magnetica). Elettroneurografia del nervo mediano a destra normale.
Rapporto Dr. __________ del 21 ottobre 2009: Stato dopo poliomielite estremità inferiore destra prevalentemente distale con ipotrofia muscolare. Iperappoggio dell’alluce destro. Si conferma l’indicazione per scarpe ortopediche su misura.
In data 26 novembre 2009, il Dr. __________ invia la documentazione ortopedica e neurologica recente ed anticipa di voler organizzare una valutazione cardiologica da parte del Dr. __________ allegando la sua richiesta del 26 novembre 2009.
La documentazione a disposizione non evidenzia per ora un danno della salute all’origine di un calo del rendimento di lunga durata nella misura del 50% a partire dal 2007. In modo particolare non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti e di lunga durata sulla capacità lavorativa. L’impedimento alla deambulazione causato dagli esiti di poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende necessario l’uso di un bastone. Un peggioramento della capacità deambulatoria portando delle scarpe ortopediche su misura non è documentato. Non vi sono comunque ripercussioni sul lavoro d’ufficio.
La funzione cardiaca era pure soddisfacente all’ecografia del 2007. Una nuova valutazione è imminente. Propongo di chiedere un rapporto al Dr. __________.” (doc. AI 34-2)
A questo proposito il 3 dicembre 2009 il dr. med. __________ ha tra l’altro affermato che “la situazione clinica del paziente è caratterizzata da una evoluzione assolutamente favorevole dal profilo cardiaco. Dal profilo amministrativo appare evidente che la limitazione funzionale va ricercata in ambito neurologico, in particolare gli esiti degli ictus cerebrali anamnestici, come pure la poliomielite infantile” (doc. AI 36).
Sulla base della nuova documentazione medica prodotta dal dr. med. __________, il medico SMR, dr. med. __________, il 21 dicembre 2009, ha rilevato che “il decorso è favorevole. Persistono ipertensione arteriosa ed ipertrofia ventricolare sinistra, di entità minore rispetto al precedente controllo del 2006. Il Dr. __________ non può identificare un’inabilità lavorativa in seguito alla patologia cardiaca. Un’eventuale diminuzione della capacità lavorativa deve essere dovuta a fattori extracardiaci. In conclusione non c’è nulla da aggiungere al rapporto medico del 1° dicembre 2009” (doc. AI 38-1).
In sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha affermato che la richiesta di una rendita non è conseguente a problemi cardiaci acuti, bensì ai postumi neurologici dei due ictus che hanno preceduto i due episodi cardiaci che ne sono stati la causa (doc. AI 42-2).
A questo proposito in sede di ricorso l’insorgente ha allegato un certificato del 19 aprile 2010 del dr. med. __________, specialista FMH neurologia, il quale, posta la diagnosi di esiti di episodio ischemico cerebrale minore con paresi facciale centrale e disartria destra (2002), ulteriore episodio ischemico minore nel tronco cerebrale in maggio 2007, probabilmente d’origine trombembolica a partenza cardiaca in stato dopo sostituzione della valvola aortica per grave insufficienza ed intervento per foramen ovale pervio nel 2007, esiti di poliomielite spinale anteriore con arniotrofia della gamba destra, disturbi secondari statico-degenerativi sia del membro inferiore destro che del rachide, sindrome delle apnee da sonno, obesità, ha affermato:
“ANAMNESI INTERMEDIA: la situazione a livello cerebrale è rimasta praticamente invariata, presenza piuttosto di disturbi della memoria soggettivi, della concentrazione, sono aumentati i disturbi della marcia, dell’equilibrio, cammina molto meno con aumento ponderale, problemi e dolori alla caviglia destra.
Lavora sempre al 100% come fiduciario ma ha sempre più difficoltà nella sua attività. Dimentica le cose, difficoltà anche di parola, disturbi emotivi.
Da fine luglio 2009 lavora al 50% e non riesce a rendere maggiormente.
CLINICAMENTE: importanti disturbi della marcia legati all’atrofia con amiotrofia e ipotrofia anche ossea del membro inferiore destro dopo poliomielite contratta nell’infanzia, importanti alterazioni statico-degenerative del rachide e del bacino, dolori alla caviglia destra, cammina con l’uso di un bastone, difficoltà di spostamento, di alzarsi, di sedersi, ginocchio destro valgo.
Esiti di paresi facciale destra di tipo centrale, con minima disartria residuale, prove di posizione e di coordinazione normali, non altri segni di lateralizzazione.
Non deficit sensitivi, pallestesia 8/8 ai membri superiori, 6/8 alle caviglie.
Dal punto di vista neuropsicologico: qualche difficoltà a trovare i termini appropriati, difficoltà di concentrazione.
Difficoltà a ricordare i nomi delle persone. Su 10 nomi né ricorda 6/10 anche dopo ripetizione, calcolo orale conservato.
Più emotivo.
Valutazione: rispetto marzo 2008, quando avevo rivisto il Paziente dopo l’episodio ischemico minore nel tronco cerebrale, la situazione si è leggermente peggiorata, soprattutto per quel che concerne la motilità legata alle conseguenze della poliomielite spinale anteriore conseguita da bambino e all’aumento ponderale, con importanti difficoltà alla marcia, dolori nella caviglia destra, limitazione anche nell’alzarsi e nel sedersi, rallentamento motorio secondario.
Oltre a ciò presenza anche di modici disturbi neuropsicologici, con difficoltà di concentrazione, leggermente anche di memoria, difficoltà a trovare i termini appropriati, i nomi delle persone.
Ricordo anche la presenza della sindrome della apnee da sonno, con sonnolenza diurna.
Il Paziente ha dovuto ridurre la sua attività professionale al 50% a partire da agosto 2009, attualmente lavora nella misura del 50% come fiduciario.
Questo grado di incapacità lavorativa mi sembra giustificato.
La situazione è sicuramente peggiorata dopo l’evento ischemico del 2007.
Il Paziente è anticoagulato, sempre seguito dal dottor __________ per la problematica cardiaca.
E’ senz’altro consigliata una riduzione ponderale ed una rivalutazione della sindrome della apnee da sonno.” (doc. B).
Sulla base del citato referto medico il Dr. __________, medico SMR, specialista FMH medicina generale, il 30 aprile 2010, ha affermato che “in considerazione dell’attuale rapporto specialistico è possibile riconoscere un impedimento del 50% nell’attività abituale, attività che risulta pure adatta al danno alla salute, a partire da 8.2009. Per il periodo precedente rimane valida la valutazione precedente basata su dettagliata documentazione medica incluso esame neuropsicologico.” (doc. IV).
6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
7. Alla luce della documentazione medica agli atti questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, per le considerazioni che seguono, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, che hanno in sostanza ritenuto una capacità lavorativa totale dell’interessato anche nella sua attività abituale, perlomeno fino al mese di agosto 2009 (o eventualmente fine luglio 2009), quando la capacità lavorativa si è ridotta al 50%, eccetto alcuni, brevi, periodi, nei mesi di maggio-giugno 2007 e settembre-ottobre 2007, in cui l’interessato è stato incapace al lavoro all’80%, rispettivamente al 100%.
Per quanto concerne la patologia cardiaca, le parti, come emerge anche, da ultimo, dal certificato del 3 dicembre 2009 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, sono del resto concordi nel ritenere che la medesima non ha un’influenza rilevante sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. AI 36-2: “la situazione clinica del paziente è caratterizzata da una evoluzione assolutamente favorevole dal profilo cardiaco.” e doc. 42-2: “la richiesta di una rendita non è conseguente ai problemi cardiaci (…) bensì ai postumi neurologici dei due ictus (…)”).
Circa i postumi neurologici degli ictus che hanno preceduto i problemi cardiaci, ed in particolare a proposito dell’ultimo episodio (ritenuto come il primo caso, risalente al 2002, ha causato un’incapacità lavorativa di due mesi solo nel corso di quell’anno [cfr. doc. 16-5 e 17-6] e che nel 2004 l’interessato è stato assente dal lavoro un mese al 50% [doc. AI 16-5 e 17-6]), dalle tavole processuali emerge che l’insorgente è stato degente presso l’Ospedale Regionale di__________ dal 20 al 26 maggio 2007 a causa, tra l’altro, di un ictus ischemico minore del tronco con disartria e disfagia di verosimile origine cardioembolica (doc. AI 13-7) e successivamente, dal 30 maggio al 15 giugno 2007, presso la clinica __________ (doc. AI 30-1), quando i dr. med. __________i, primario e specialista FMH in neurologia e la dr.ssa __________, neuropsicologa, hanno affermato, l’11 giugno 2007, che all’”odierno esame neuropsicologico il profilo cognitivo appare globalmente nella norma. Si osserva una minima e sfumata diminuzione della performance cognitiva nella rievocazione differita di materiale verbale ed in una prova di memoria a breve termine visuo-spaziale. Tale esito non sembra di entità tale da avere ripercussioni funzionali significative nelle attività della vita quotidiana o professionali. Pertanto non si ritiene indicato un trattamento neuropsicologico specialistico.” (doc. AI 13-12).
Dai rapporti della Clinica __________, come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________ non emergono deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI da 30-1 a 30-12).
Successivamente l’interessato, nel corso del mese di settembre 2007, è stato degente presso l’Ospedale Regionale di __________ per un aneurisma spurio all’arteria femorale comune destra dopo chiusura di foramen ovale tramite cateterismo il 4.9.2007 presso __________ (doc. AI 13-16).
Il 27 ottobre 2008 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha evidenziato la presenza di parestesie alla mano destra di origine non chiara, eventualmente irritazione del nervo mediano al canale carpale da inizio marzo 2008, senza tuttavia indicare alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc. AI 15-3). Lo specialista ha del resto evidenziato che per le recenti parestesie sospettava “un problema periferico legato al nervo mediano, eventualmente rimasto compresso durante il sonno, apparentemente in fase di remissione” (doc. AI 15-4).
Anche dall’ulteriore documentazione medica prodotta il 26 novembre 2009 dal medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, su richiesta del medico SMR, non emergono patologie con ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI da 33-1 a 33-9). Né il medico curante (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), che si è limitato ad attestare un rendimento ridotto a circa il 50% dal mese di settembre 2007 (doc. AI 13-2), ha apportato elementi di valutazione diversi atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR.
Come rilevato dal dr. med. __________, la documentazione a disposizione non evidenzia un danno della salute all’origine di un calo del rendimento di lunga durata nella misura del 50% a partire dal 2007. Non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti e di lunga durata sulla capacità lavorativa. L’impedimento alla deambulazione causato dagli esiti di poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende necessario l’uso di un bastone. Un peggioramento della capacità deambulatoria portando delle scarpe ortopediche su misura non è documentato. Non vi sono comunque ripercussioni sul lavoro d’ufficio.
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Va del resto evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
In concreto, solo con il certificato del 19 aprile 2010 del dr. med. __________ è stato attestato un (lieve, cfr. doc. B) peggioramento dello stato di salute. Lo specialista FMH in neurologia ha infatti rilevato che rispetto al mese di marzo 2008, quando aveva visto l’insorgente per l’ultima volta in seguito all’episodio ischemico minore nel tronco cerebrale, “la situazione è lievemente peggiorata” (doc. B). Il medico ha evidenziato che il peggioramento è avvenuto soprattutto per quel che concerne la “motilità legata alle conseguenze della poliomielite spinale inferiore conseguita da bambino e all’aumento ponderale, con importanti difficoltà alla marcia, dolori alla caviglia destra, limitazione anche nell’alzarsi e nel sedersi, rallentamento motorio secondario” ed ha accertato la presenza di modici disturbi neuropsicologici, con difficoltà di concentrazione, leggermente anche di memoria, difficoltà a trovare i termini appropriati, i nomi delle persone, oltre alla sindrome delle apnee del sonno, con sonnolenza diurna.
Lo specialista ha poi affermato che la riduzione della capacità lavorativa, al 50%, nella precedente attività di fiduciario, è avvenuta con effetto dal mese di agosto 2009 e che “questo grado di incapacità lavorativa mi sembra giustificato” (doc. B, cfr. anche pag. 1 doc. B: ”Da fine luglio 2009 lavora al 50% e non riesce a rendere maggiormente”).
Il peggioramento, ed il grado d’incapacità lavorativa al 50%, è stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________, il quale ha sottolineato che “è possibile riconoscere un impedimento del 50% nell’attività abituale, attività che risulta pure adatta al danno alla salute, a partire da 8.2009” (doc. IV/Bis).
Le valutazioni dei dr. med. __________ e dr. med. __________ non sono state smentite da alcun atto medico contrario.
Per cui, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), e del dr. med. __________, FMH in neurologia, occorre concludere che, a parte alcune settimane dei mesi di maggio e giugno 2007 e di settembre e ottobre 2007, l’interessato è stato capace al lavoro al 100% anche nella sua precedente attività (cfr. del resto anche le attestazioni dei datori di lavoro da cui risulta che l’interessato è stato assente dal lavoro, in periodi recenti, solo nei periodi appena citati; cfr. doc. AI 16-5 e 17-7), fino al mese di agosto 2009 (o eventualmente fine luglio 2009, cfr. doc. B pag. 1), quando la capacità lavorativa si è ridotta al 50% nell’attività abituale, attività che risulta pure adatta al danno alla salute (cfr. annotazioni del dr. med. __________, doc. IV).
Tuttavia, per l’art. 28 cpv. 1 let. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la let. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40 per cento).
In concreto, accertato che per il periodo precedente al mese di agosto 2009 (o eventualmente fine luglio 2009) l’insorgente è stato capace al lavoro al 100%, eccettuati i periodi di maggio e giugno 2007 e di settembre e ottobre 2007, e che l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto l’8 marzo 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), il termine di un anno previsto dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI non era ancora scaduto al momento dell’emissione della decisione impugnata che pertanto si rivela corretta. Ciò vale anche se si dovesse prendere in considerazione una diminuzione della capacità lavorativa al 50% già dal mese di luglio 2009, come fatto valere dall’insorgente in sede di ricorso (pag. 4 punto b, cfr. anche doc. B, certificato del 19 aprile 2010 del dr. med. __________: “da fine luglio 2009 lavora al 50% e non riesce a rendere maggiormente”).
Ritenuto tuttavia che nel frattempo è trascorso oltre un anno da agosto 2009 (e da fine luglio 2009), l’incarto va trasmesso all’UAI affinché tratti l’invio del certificato del dr. med. __________ (doc. B) quale nuova domanda, esamini se vi sono i presupposti per entrare nel merito della richiesta e decida circa un eventuale diritto alla rendita per il periodo successivo alla decisione impugnata.
8. L’insorgente chiede infine l’assunzione di ulteriori prove, tra le quali l’allestimento di una perizia medica, nonché il richiamo di tutte le cartelle cliniche da tutti i medici e gli istituti di cura che si sono occupati della pratica (doc. I).
Alla luce della documentazione prodotta dalle parti, già sufficiente per decidere nel merito del ricorso, ed in assenza di atti medici atti a sovvertire le convincenti conclusioni dei medici SMR e del dr. med. __________, l’assunzione di ulteriori prove si rivela superflua.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’incarto è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti