Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.107

 

BS/lb

Lugano

3 agosto 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 marzo 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1958, con decisioni 11 settembre 2003, cresciute in giudicato, è stata posta al beneficio di una rendita AI intera con effetto dal 1° gennaio 2000, oltre alle rendite per figli (doc. AI 44 -47/1). Dal punto di vista medico-teorico, sulla base della perizia multidisciplinare 28 luglio 2003 a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), l’assicurata è stata ritenuta totalmente inabile in qualsiasi attività per motivi psichiatrici (doc. AI 40).

 

 

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel mese di ottobre 2005 (doc. AI 48-1), l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia pluridisciplinare (doc. AI 53-1). Con rapporto 18 ottobre 2006 i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa del 30% quale casalinga e nella sua originaria attività di ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate (doc. AI 55-1, 61-3).

 

                                         Sulla base del succitato referto e del rapporto 1° giugno 2007 del consulente in integrazione professionale (il quale aveva concluso per un grado d’invalidità del 21%; doc. AI 72-1), con decisione 15 ottobre 2007, preavvisata il 21 agosto 2007, l’Ufficio AI, costato un miglioramento della capacità di guadagno, aveva soppresso la rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione (doc. AI 73-1).

 

                                         L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso del 13 novembre 2007 ha contestato la citata decisione, facendo in particolare valere l’assenza di motivi di revisione (doc. AI 77-3).

 

                                         Con sentenza 23 ottobre 2008 questo TCA ha accolto il ricorso, rinviando gli atti all’Ufficio AI per degli accertamenti medici (d’ordine psichico e/o neurologico) volti in particolare ad oggettivare l’eventuale miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata (inc. 32.2007.355; doc. AI 80-1).

 

                               1.3.   A seguito della sentenza di rinvio, l’Ufficio AI ha disposto una perizia psichiatrica presso il CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) e reumatologica affidata al dr. __________.

 

                                         Fondandosi sugli esiti delle due perizie (concludenti per un’inabilità lavorativa nella misura del 10% nella sua abituale attività e dello 0% in attività adeguate) e del rapporto 14 dicembre 2009 del consulente (attestante un grado d’invalidità del 2%), con decisione 8 marzo 2010 (preavvisata il 17 dicembre 2009) l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 118-1).

 

                               1.4.   Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA e postulato il ripristino del versamento della rendita intera. Contestualmente essa ha chiesto che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo e di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Quanto al merito, l’insorgente in sintesi contesta la soppressione della rendita in via di revisione non essendovi un miglioramento delle condizioni di salute (in particolare quello psichico), evidenziando inoltre come, contrariamente a quanto ordinato dal TCA, l’Ufficio AI non abbia fatto allestire una perizia neurologica.

 

                               1.5.   Con osservazioni 31 maggio 2010 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo. Con la risposta di causa del medesimo giorno l’amministrazione ha proposto il rinvio degli atti affinché venga esperita la perizia neurologica.

 

                               1.6.   Interpellato dal TCA, con scritto 16 giugno 2010 l’insorgente si è opposta al rinvio degli atti, confermando sia la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo che le sue richieste ricorsuali.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente o meno soppresso la rendita d’invalidità erogata all’insorgente.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, dopo aver esaminato la perizia del SAM 18 ottobre 2006, nella citata sentenza di rinvio 23 ottobre 2008 questa Corte aveva concluso:

 

"  In queste condizioni il TCA ritiene che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti. L’UAI dovrà nuovamente interpellare i periti (del SAM, n.d.r.) che hanno effettuato il consulto psichiatrico e neurologico e chiedere se vi è stato oggettivamente un miglioramento dello stato di salute psichico e/o neurologico della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la precedente perizia. In caso di risposta positiva gli specialisti dovranno descrivere minuziosamente in cosa è consistito questo miglioramento. Una volta accertato quanto sopra i periti del SAM dovranno nuovamente valutare la situazione e stabilire, senza più incorrere in contraddizione, se il miglioramento dello stato di salute è effettivamente avvenuto.

 

Infine, se dovesse risultare che non vi è stato nessun miglioramento all'amministrazione resterebbe da esaminare l'eventuale applicazione dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Come ribadito dal Tribunale federale in una sentenza pubblicata in DTF 133 V 50 si tratta comunque di una semplice facoltà dell'UAI.” (STCA citata consid. 2.7 pp. 20/1).

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, va ricordato che nel rapporto 8 luglio 2003 la dr.ssa __________ (Capo clinica del __________ di __________), reso nell’ambito della perizia SAM del 28 luglio 2003, aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lucrativa e del 50% quale casalinga. Le modalità del colloquio (eseguito tramite interprete non essendo stata l’assicurata in grado di esprimersi in italiano) non le hanno consentito di “esprimersi in termini psicodiagnostici” (doc. AI 40-17). I periti del SAM, vista la problematica reumatologica e psichiatrica, hanno concluso per una sindrome somatoforme da dolore persistente (doc. AI 40-12).

 

                                         Nella successiva perizia multidisciplinare 18 ottobre 2006 la valutazione psichiatrica è stata eseguita dal dr. __________. Diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme persistente (ICD 10-F45.4) e sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD F43.2), con rapporto 10 ottobre 2006 lo specialista in merito all’evoluzione della problematica psichiatrica rispetto alla precedente perizia SAM aveva evidenziato:

 

"  (…)

Nel lasso di tempo trascorso dall’ultima valutazione effettuata al SAM la situazione psicologica dell’A. è rimasta pressoché invariata sia per quel che riguarda l’aspetto depressivo sia per quel che riguarda l’aspetto somatoforme della patologia. Va notato che l’A. non ha assunto alcun atteggiamento propositivo declinando sostanzialmente la proposta di una presa a carico specialistica. (…)” (doc. AI 55-17)

 

                                         Il dr. __________ aveva poi valutato un’incapacità lavorativa del 30% come salariata e come casalinga (doc. AI 55-17-8).

 

                                         Successivamente alla STCA di rinvio, l’Ufficio AI ha optato per una nuova perizia psichiatrica. Dal punto di vista diagnostico, con rapporto 19 febbraio 2009 i medici del __________ hanno confermato unicamente la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme ritenuta non invalidante, precisando, dopo esame della documentazione medica e degli aspetti soggettivi ed oggettivi della peritanda, quanto segue:

 

"  (…)

Nel caso specifico non abbiamo rilevato la presenza di una comorbidità psichiatrica importante (in particolare non abbiamo oggettivato la presenza di uno stato depressivo importante), né la perdita di integrazione sociale o la presenza di una malattia somatica cronica né di uno stato psichico cristallizzato nonostante un’adeguata terapia psichiatrica (come detto l’A. finora non ha beneficiato di cure specialistiche).

Quanto descritto ci porta a concludere che la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente nel caso specifico, da un punto di vista prettamente psichiatrico, non porta l’A. ad alcuna inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 95-7/8)

 

                                         In merito all’evoluzione della problematica psichiatrica, il __________ ha rilevato:

 

"  (…)

Per quanto concerne la valutazione dell’evoluzione delle condizioni psichiche dell’A., rispetto alla perizia SAM del 2003, non abbiamo elementi che possano permetterci di contestare quanto oggettivato allora. Possiamo comunque confermare che il quadro clinico è sovrapponibile a quello rilevato dallo psichiatra Dr. __________ durante la perizia SAM del 2006 e possiamo quindi supporre che da detta valutazione ad oggi le condizioni psichiche dell’A. si siano mantenute più o meno stabili.

Per quanto concerne invece la valutazione SAM del 2003, si può supporre che l’assenza di un interprete, non avendo consentito una valutazione oggettiva, possa aver portato a concludere a favore di un quadro clinico più grave rispetto a quello veramente presente. In alternativa si può solo immaginare che nei tre anni trascorsi tra le due valutazioni peritali SAM le condizioni psichiche dell’A. siano effettivamente migliorate. (doc. AI 95-8)

 

                                         Orbene, tenuto conto della succitata refertazione medica questo TCA non può concludere per l’esistenza di un miglioramento della componente psichiatrica rispetto alla prima perizia SAM del 2003, posta alla base della decisione dell’11 settembre 2003.

                                         Da un lato il CPAS, sostenendo un quadro clinico sovrapponibile alla perizia eseguita nel 2006 dal dr. __________, ha confermato una situazione stazionaria come pure una residua capacità lavorativa maggiore di quella valutata nel 2003. D’altro lato, non va dimenticato che il motivo di rinvio della STCA risiedeva principalmente nella lacunosità della valutazione del dr. __________, rispettivamente della perizia SAM riguardo al rilevato miglioramento. Al riguardo era stato evidenziato:

 

"  (…) Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che la ricorrente nel 2003 era stata ritenuta completamente inabile al lavoro dal lato psichiatrico pur non essendo stata sottoposta a particolari cure mediche in tale ambito, non è possibile dedurre, come hanno fatto i periti del SAM, che l’assenza di una cura medica specialistica sia sinonimo di miglioramento della problematica psichiatrica a fronte di conclusioni opposte emerse nel corso del consulto psichiatrico.

 

Tuttavia, questo Tribunale, sulla base degli accertamenti svolti fino ad ora, non può neppure escludere questa ipotesi.

 

Infatti, da una parte va rilevato che il dr. med. __________ non ha indicato se la patologia psichica presente precedentemente è migliorata oppure no, limitandosi a parlare della stabilità della “situazione psicologica”. D’altra parte i periti del SAM, seppur sulla base di valutazioni poco convincenti e senza particolari motivazioni hanno, apparentemente, riscontrato un miglioramento (cfr., per quanto concerne la possibilità, per il Tribunale, di scostarsi da una perizia, il consid. 2.6).” (STCA 23 ottobre 2008 consid. 2.7 p. 21).

 

                                         Per quel che concerne invece la valutazione dal 2003, il CPAS ha supposto che l’assenza di un interprete non aveva consentito una valutazione oggettiva. Al riguardo va fatto presente che durante la perizia della dr.ssa __________ era presente la figlia dell’assicurata con funzione di interprete. Certo che allora la perita non aveva potuto fornire una psicodiagnosi proprio a causa dello svolgimento del colloquio (indiretto, tramite interprete) con la peritanda che non parla italiano; ciononostante essa aveva rilevato un quadro psichico estremamente compromesso (doc. AI 40-16).

                                         Inoltre, la successiva spiegazione fornita dal CPAS in merito ad un miglioramento non si basa su elementi oggettivi (“In alternativa si può solo immaginare che nei tre anni trascorsi tra le due valutazioni peritali SAM le condizioni psichiche dell’assicurata siano effettivamente migliorate”; sottolineatura del redattore).

                                         In queste circostanze, rilevato che la situazione psichica, alla base della decisione 11 settembre 2003, è rimasta invariata, la perizia CPAS risulta essere una differente valutazione medica della medesima fattispecie.

 

                               2.8.   L’Ufficio AI ha ordinato anche una perizia reumatologica affidata al dr. __________, il quale nell’ambito della seconda valutazione SAM del 2006 aveva già visitato l’assicurata.

                                         Nel referto 3 agosto 2009 lo specialista in reumatologia, confermate le diagnosi poste nella precedente perizia del 19 settembre 2006, ha fra l’altro evidenziato una leggera progressione delle alterazioni degenerative con una diminuzione della caricabilità, quantificata in una diminuzione di rendimento del 10% nella sua originaria attività. In attività leggere adeguate il dr. __________ ha tuttavia confermato quanto valutato nel 2006, ossia una piena abilità lavorativa (doc. AI 105).

                                         Nel ricorso l’assicurata ha criticato la valutazione del perito, in particolare per quel che concerne la differente valutazione relativa all’incapacità lavorativa espressa dal dr. __________, specialista in reumatologia interpellato nell’ambito della perizia SAM del 2003 a peritare l’assicurata.

                                         Occorre ricordare che in merito alle patologie reumatologiche e neurologiche, nella STCA 23 ottobre 2008 questa Corte aveva concluso:

 

"  Inoltre, gli specialisti del SAM hanno affermato che “relativamente alle patologie reumatologiche e neurologiche esse sono rimaste invariate”, allorché nella precedente perizia veniva attestata un’inabilità al 50% quale donna delle pulizie e quale casalinga a causa delle lombalgie croniche su disturbi staticodegenerativi e pseudosciatalgia sin. nell’ambito di una problematica psicosomatica (doc. AI 41/10 e 41/12). Ora, considerato che nel 2006 i periti hanno affermato che “dai consulti peritali emerge che dal lato neurologico l’A. presenta attualmente dei dolori diffusi nell’ambito di una sindrome lombovertebrale cronica con estensione pseudoradicolare alla gamba sin., tuttavia non sono oggettivabili lesioni neurologiche”, non è chiaro per quale motivo, in questo caso, non è invece stato riscontrato alcun miglioramento “(STCA citata consid. 2.7 p. 20).

 

                                         Quindi, almeno dal punto di vista reumatologico la situazione è rimasta praticamente invariata rispetto al 2003 – se non lievemente peggiorata – per cui la differente valutazione del grado d’incapacità lavorativa del dr. __________ non è influente per l’esito della presente fattispecie. Non solo, come verrà esposto nel prosieguo, anche volendo ipotizzare un miglioramento, lo stesso non sarebbe sufficiente per giustificare la soppressione della rendita.

                                         Altrettanto ininfluente è il fatto che l’Ufficio AI non ha dato seguito a quanto indicato dal TCA (cfr. consid. 2.5), ossia di interpellare anche il perito che nel 2006 aveva effettuato il consulto neurologico (dr. __________), chiedendogli di oggettivare il miglioramento dello stato di salute neurologico. Infatti, dal momento che non è stato reso verosimile un miglioramento della patologia psichiatrica, l’assicurata resta inabile al 100% con diritto alla rendita intera.

 

                                         In conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un miglioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata rispetto alla decisione 11 settembre 2003, la soppressione a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI non è giustificata.

                                         Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto alla rendita intera anche dopo il 1° ottobre 2007 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 21 agosto 2007, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso va pertanto accolto, diventando di conseguenza l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo priva di oggetto.

 

                                         All’Ufficio AI resta comunque l’eventualità del riesame ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione 11 settembre 2003, così come indicato nella STCA di rinvio (“Infine, se dovesse risultare che non vi è stato nessun miglioramento all'amministrazione resterebbe da esaminare l'eventuale applicazione dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Come ribadito dal Tribunale federale in una sentenza pubblicata in DTF 133 V 50 si tratta comunque di una semplice facoltà dell'UAI…)” (STCA 23 ottobre 2008 consid. 2.7 p. 21).

 

                               2.9.   L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione 8 marzo 2010 è annullata.

                                         §§ È ripristinato, a decorrere dal 1° ottobre 2007, il diritto alla rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.

 

                                   2.   Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti