Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 aprile 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - nel mese di giugno 2007 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti;
- con progetto di decisione 21 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha preavvisato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31 luglio 2008 e rifiutato il diritto a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità, da maggio 2008, nullo;
- con scritto 8 aprile 2010 l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI della documentazione concernente la sua situazione medica e di disoccupato;
- con lettera 13 aprile 2010 l’Ufficio AI ha comunicato all’assi-curato quanto segue: “(…) abbiamo ricevuto le sue osservazioni al progetto di decisione datate 08.04.2010 e da noi ricevute in data 12.04.2010. Le facciamo presente che la proposta di decisione è stata inviata in data 21.01.2010 e che la data di scadenza per la presentazione delle osservazioni era il 02.03.2010. Pertanto essendo trascorso il tempo limite per l’inoltro delle osservazioni, le stesse non possono essere prese in considerazione in questo ambito, eventualmente le è data la facoltà di presentare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano. (…)” (doc. A6);
- con ricorso 25 aprile 2010 l’assicurato ha giustificato il ritardo delle sue osservazioni e chiesto al TCA di “(…) trattare questo caso di salute e di lavoro (…)”;
- con e-mail 27 aprile 2010 __________, segretaria ispettrice presso l’Ufficio AI, ha trasmesso la delibera 21 gennaio 2010 spedita alla Cassa di Compensazione __________ (II/Bis) e comunicato al segretario del TCA che “(…) la decisione formale non è ancora stata emessa dalla Cassa di compensazione competente (__________) (…)” (II);
- in concreto il ricorso dell’assicurato non è ricevibile per i seguenti motivi;
- secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI prima frase l’Ufficio AI comunica all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI). Le decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa Corte (art. 1 lett. m Lptca).
Nella fattispecie, come appurato, non è ancora stata emessa una decisione formale. Manca pertanto l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difetta quindi un presupposto processuale (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti);
- nella misura in cui la lettera 13 aprile 2010 dell’Ufficio AI configurasse una decisione incidentale resa nell’ambito della procedura amministrativa, il ricorso non sarebbe comunque ricevibile in quanto la stessa non arreca all’assicurato un pregiudizio irreparabile (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2009, ad art. 56, N. 8-11, pag. 704-705). Contro la decisione di merito che l’amministrazione emetterà è infatti data la possibilità di ricorso a questo Tribunale che valuta fatti e diritto con piena cognizione;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- viste le particolarità del caso questo Tribunale rinuncia a prelevare delle spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti