Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 marzo 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - RI 1 dal settembre 1991 beneficia di una mezza rendita d’invalidità;
- in esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2009, con decisione 22 marzo 2010 (doc. AI 95/1-2), preavvisata con progetto di decisione 11 febbraio 2010 (doc. AI 94/1-2), l’Ufficio AI ha sospeso il diritto a prestazioni a decorrere dal 1. agosto 2009. Quale motivo della sospensione l’amministra-zione ha indicato che dal 31 luglio 2009 l’assicurato si trova in detenzione presso il penitenziario di __________;
- con decisione 22 febbraio 2010 (doc. AI 98/9-10) – come indicato nel progetto di decisione 11 febbraio 2010 nel quale aveva precisato che: “(…) per quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata. (…)” (doc. AI 94/2) –, cresciuta incontestatamente in giudicato, l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione di fr. 3'576.--, importo pari alla rendita percepita durante i mesi da agosto a novembre 2009 (con lettera 26 ottobre 2009 sub doc. AI 89/1 l’Ufficio AI aveva infatti ordinato alla Cassa __________ di “(…) procedere alla sospensione del pagamento della rendita a decorrere dal prossimo mese di novembre e fino a nostro nuovo avviso. (…)”);
- rappresentato dai figli, RA 1 e RA 1, l’assicurato, con domanda del 6 marzo 2010 (doc. AI 98/8), ha chiesto il condono dell’importo chiestogli in restituzione;
- con decisione 15 marzo 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono (doc. AI 98/6-7). Ritenuta non adempiuta la prima condizione cumulativa, ossia la buona fede, l’ammi-nistrazione non ha esaminato quella della grave difficoltà;
- contro la decisione del 15 marzo 2010, sempre tramite i figli, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendone l’annullamento;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato di essere venuto a conoscenza dell’incarcerazione dell’assicurato solo il 24 novembre 2009 tramite uno scritto dei figli e che pertanto egli avrebbe leso l’obbligo d’informare non comunicando tem-pestivamente la sua nuova situazione – ha chiesto la reiezione del ricorso;
- con osservazioni 15 giugno 2010 l’assicurato ha ribadito che “(…) l’incarcerazione preventiva impedisce qualsiasi contatto esterno al carcerato, per tale ragione è chiaro che l’assicurato non poteva ottemperare ai propri doveri informando della situazione venutasi a creare. Tale situazione può essere confermata dal nostro contatto all’interno della polizia federale svizzera sig. __________ (tel. __________). (…)” (VI) e chiesto una proroga per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 Lptca (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
- relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 pag. 49, 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pag. 21; Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 pag. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481-484). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza;
- il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
- oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 3'576.-- stabilito con decisione 22 febbraio 2010, cresciuta in giudicato;
- a sostegno della sua buona fede, i figli del ricorrente adducono, in particolare, che “(…) la prima notizia circa l’arresto di nostro padre avvenuto il 31.07.2009 presso l’aeroporto di __________ ci è stata fornita oralmente in data 25.08.2009 da parte del signor __________. Fino ad allora non avevamo ricevuto alcuna informazione in merito. Le difficoltà di comunicazione ci hanno permesso di chiarire solamente nel corso del mese di ottobre del 2009 che l’arresto di nostro padre sarebbe durato ancora per mesi. […] A nostro carico non è imputabile alcuna negligenza grave, men che meno a carico di nostro padre, che dal penitenziario __________ di __________ è impossibilitato comunicare con l’esterno e ad effettuare i necessari atti a tutela dei suoi interessi. (…)” (I);
- nella già menzionata STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 (pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 13 pag. 49), il TFA, precisando la sua precedente giurisprudenza di cui alla STFA 24 aprile 1986 nella causa B. (pubblicata in RCC 1986 pag. 664), dopo aver premesso che una pena privativa della libertà rappresenta una modifica della situazione personale, ha stabilito che al fine di valutare se il mancato annuncio da parte dell’assicurato configura o meno una negligenza grave, occorre anzitutto distinguere se una persona si trova in detenzione preventiva o in esecuzione di una pena. Evocando una precedente sentenza del 9 novembre 1984 (pubblicata in DTF 110 V 284), l’Alta Corte ha considerato che in caso di detenzione preventiva per l’assicurato non é sin dall’inizio evidente che in una tale situazione il diritto a prestazioni non continui a sussistere. Il TFA ha quindi rilevato come nella fattispecie di cui alla citata sentenza all’assicurato non ha potuto essere rimproverato di non aver immediatamente riconosciuto che una carcerazione avrebbe avuto conseguenze sul suo diritto alle prestazioni in corso e ciò con riferimento anche alla durata della detenzione preventiva subita (nel caso di specie si trattava di una detenzione di 4 mesi). In caso di esecuzione di una pena di durata relativamente lunga, il TFA ha invece evidenziato come dal momento della condanna pronunciata dal giudice penale l’assicurato sia invece in grado di ragionevolmente pensare che l’incarcerazione non sia senza conseguenze sul suo diritto a prestazioni. In tal caso il mancato annuncio della modifica delle proprie condizioni personali è da considerarsi una negligenza grave. Nella succitata sentenza l’Alta Corte, negando l’esistenza di una omissione colpevole per quanto riguarda il mancato annuncio della modifica della propria situazione in relazione all’arresto e alla detenzione preventiva, ha ammesso l’esistenza di un comportamento colpevole, e quindi escluso la buona fede dell’assicurato, a partire dal momento in cui é iniziata l’espiazione della pena inflitta dal giudice penale;
- nella fattispecie, come accennato, a sostegno della propria decisione di rifiuto di condono l’Ufficio AI si è limitato ad osservare che la buona fede non può essere riconosciuta poiché l’assicurato avrebbe leso l’obbligo d’informare avendo i figli comunicato solo il 24 novembre 2009, quindi non tempestivamente, l’avvenuta incarcerazione del loro padre.
Orbene, richiamata la suesposta giurisprudenza di cui alla STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, l’amministrazione non risulta aver effettuato il benché minimo accertamento volto a stabilire se nel caso di specie si trattava di un’esecuzione di pena e, se del caso, la sua durata e la data della sentenza di condanna (agli atti figurano solo le lettere del 24 novembre 2009 con la quale RA 1 e RA 1 hanno trasmesso all’__________ servizio rendite l’indirizzo del carcere di __________ nel quale si trovava il padre e quella del 28 dicembre 2009 con la quale il Console Generale di Svizzera ha comunicato ad un figlio dell’assicurato che “(…) con la presente le confermo che suo padre RI 1 è stato arrestato il 31 luglio 2009 all’aeroporto internazionale di __________. Attualmente è in detenzione presso il penitenziario “__________” sempre a __________. (…)”; doc. AI 98/15). D’altra parte, quando i figli, con lettera 24 novembre 2009 dalla quale risulta che era già stato anticipato telefonicamente (doc. AI 91/2), hanno comunicato all’amministrazione l’indirizzo del carcere di __________ dove era detenuto loro padre, non erano nemmeno passati quattro mesi dall’arresto avvenuto il 31 luglio 2009 e nulla agli atti permette di concludere che si poteva e/o doveva riconoscere immediatamente che l’incarcera-zione avrebbe avuto conseguenze sul diritto alle prestazioni in corso;
- in simili condizioni, alla luce della suesposta giurisprudenza, non è dato a sapere se e, se del caso, a partire da quale momento, all’assicurato possa essere rimproverata una violazione grave del proprio obbligo di informare ed essere quindi nagata la sua buona fede;
- stante quanto sopra, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’amministrazione perché proceda a colmare le lacune istruttorie sopra evidenziate e renda in seguito un nuovo giudizio, se necessario dopo aver esaminato l’esisten-za di una grave difficoltà ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5 OPGA;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti