Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.111

 

cr/DC/sc

Lugano

11 ottobre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2010 di

 

 

RI 1

rappr. da:  RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 marzo 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1956, in precedenza attivo in qualità di piastrellista indipendente, in data 18 agosto 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa della “rottura dei legamenti crociati e laterali a due riprese, operato due volte, ricostruzione legamenti durante la seconda operazione” (doc. 2/1-9).

 

                                         L’assicurato, nel marzo 1982, nel praticare lo sci alpino, si é procurato una distorsione al ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore, patologia che ha reso necessario un intervento di ricostruzione presso l’Ospedale di __________.

                                         Il caso venne assunto dall’assicurazione contro le malattie.

                                         In data 3 novembre 1986, poi, l’interessato, giocando una partita di tennis, é rimasto vittima di una nuova distorsione al ginocchio sinistro. Il caso é stato preso a carico dall’__________, che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

 

                                         Il 10 febbraio 1997, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’__________ che, in data 15 dicembre 1996, RI 1, mentre stava camminando, ha lamentato un cedimento al ginocchio sinistro.

                                         Esperiti i necessari accertamenti di carattere medico-amministrativo, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 24 marzo 1997, poi confermata anche a seguito dell’opposizione dell’assicurato, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi al ginocchio sinistro, ritenendo che non sarebbe provata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi al ginocchio sinistro e l’evento traumatico del 3 novembre 1986.

 

                                         Con sentenza 35.1998.20 del 7 aprile 1999, il TCA, dopo avere ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria, affidandola al dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico aggiunto presso il Servizio di ortopedia-traumatologia dell’Ospedale regionale di __________, ha ritenuto assodato che i disturbi al ginocchio sinistro di cui ha sofferto RI 1 si trovavano, con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 3 novembre 1986, evento, a suo tempo, riconosciuto dall’____________________, concludendo che l’assicuratore LAINF convenuto fosse, quindi, tenuto ad assumere le cure mediche resesi necessarie a seguito dei noti disturbi al ginocchio sinistro, in particolare l’intervento di plastica legamentare eseguito il 30 luglio 1997, nonché a corrispondere le indennità giornaliere per un periodo di tre mesi a contare dal giorno in cui RI 1 si era sottoposto alla summenzionata operazione chirurgica.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 16) e un rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 30), l’UAI, con progetto di decisione del 16 dicembre 2009 (doc. 31/1-2), poi confermato con decisione del 15 marzo 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dell’8% (doc. A).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità.

                                         Sostanzialmente, l’interessato ha criticato la valutazione economica operata dall’amministrazione, ritenendo che, a fronte di un’incapacità lavorativa del 50% accertata medicalmente nella sua professione, l’UAI avrebbe dovuto procedere ad un cosiddetto raffronto percentuale dei redditi. Ciò avrebbe portato alla determinazione di un grado di invalidità del 50%, con conseguente diritto ad una mezza rendita di invalidità.

                                         Il patrocinatore ha inoltre contestato il confronto dei redditi eseguito dall’amministrazione, “innanzitutto perché il reddito del 2008 non esprime l’effettivo rendimento dell’assicurato, visto che gli introiti sono stati conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo”.

                                         Inoltre, il legale dell’assicurato ha rilevato che “il reddito da invalido di fr. 68'486 conseguito nel 2008 è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e da quest’ultima pagata con lo stipendio all’assicurato”.

                                         Infine, il patrocinatore dell’interessato ha ritenuto “non corretto considerare nei redditi conseguiti nel 2008 anche l’utile aziendale della __________ (…) poiché sono redditi di pertinenza della società anonima e non dell’assicurato” (doc. I).

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta - dopo avere confermato, alla luce delle considerazioni espresse dall’ispettore competente, la correttezza del confronto dei redditi operato dall’amministrazione - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (doc. IV + bis).

 

                               1.5.   Con scritto del 28 giugno 2010, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato il confronto dei redditi dell’amministrazione, rilevando che “l’utile societario può non essere direttamente correlato al rendimento ma dipendere da altri fattori estranei all’invalidità, ad esempio congiunturali”.

                                         L’avv. __________ ha inoltre indicato che “non si comprende peraltro come sia possibile tenere in considerazione gli utili aziendali per il confronto dei redditi, visto che la stessa amministrazione afferma di avere utilizzato il metodo ordinario, che non può tenere conto di questi cespiti, nemmeno se venissero distribuiti agli azionisti a titolo di dividendo” (doc. VI).

 

                                         Queste considerazioni del patrocinatore dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte. L'amministrazione è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                        

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.4.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                     

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

 

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

 

                               2.5.   Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

 

                                         Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

 

                                         Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

                                         In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente. 

                                         Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                                         Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

                                         Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

 

                                         Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

 

                               2.6.   Per chiarire la situazione dal profilo medico l’UAI ha affidato al dr. __________, spec. FMH in medicina interna-reumatologo, il mandato di esperire una perizia reumatologica.

 

                                         Dal referto peritale del 3 dicembre 2008 è emerso che RI 1 è affetto principalmente da “gonartrosi post-traumatica al ginocchio sinistro; iniziale gonartrosi al ginocchio destro” (doc. 16-1). Il dr. __________, inoltre, quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa residua, ha indicato quelle di “ernia iatale; lupus eritematoso cutaneo; stato dopo dilatazione ureterale; ipertrofia prostatica benigna; stato dopo ricostruzione legamenti crociati ginocchio sinistro (1982); lesione legamenti crociati sinistra durante attività sportiva (1986); stato dopo artroscopia per resezione menischi e ricostruzione legamenti ginocchio sinistro (luglio 1997)” (doc. 16-1).

 

Quali limiti funzionali, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “può sollevare saltuariamente massimo 25 kg; può sollevare abitualmente massimo 20 kg; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi; deve limitare la posizione inginocchiata prolungata” (doc. 16-4).

 

A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________a ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua attività in proprio con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma abile al lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione preventivi, sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. Lo specialista ha infatti indicato che, citiamo: “dall’ottobre 2007 si conferma attività lucrativa come posatore di pavimenti per 4 ore al giorno con rendimento completo. In attività lucrativa rispettosa dei limiti sopraelencati l’assicurato presenta una capacità lavorativa completa con pieno rendimento. Anche in attività di sopralluogo, esecuzione di preventivi, vendita di materiale per pavimenti, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa con pieno rendimento” (doc. 16-4).

 

Quanto alla prognosi, lo specialista ha indicato che “in riferimento alla situazione clinica del ginocchio sinistro e destro, risulta in evoluzione la gonartrosi soprattutto al ginocchio sinistro”, concludendo di potere condividere la proposta di protesizzazione del ginocchio sinistro formulata dall’ortopedico curante (doc. 16-4).

Infine, il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato non necessitava, a quel momento, di ausili ortopedici (doc. 16-4).

 

Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

                                     

                               2.7.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, piastrellista in proprio dal 1983 (cfr. doc. 30-2), amministratore unico e azionista della __________ dal 1986, l’amministrazione ha applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         L’UAI ha confrontato il reddito conseguito dall’assicurato prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che lo stesso non abbia subito importanti variazioni, ma fissando nella misura dell’8% il grado di perdita economica.

 

                            2.7.1.   Dal profilo economico, il TCA constata che l’amministrazione ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 12 agosto 2009.

 

                                         Nel relativo rapporto del 14 dicembre 2009 l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

2.   Situazione attuale dell'attività aziendale

 

 

2.1 Tipo d'impresa

      (campo d'attività, ragione sociale)

 

      Nome dell'impresa (ragione sociale)

      ·   __________

 

      Forma giuridica:

      ·   Società anonima iscritta a RC il 27.03.1986.

      ·   L'interessato figura quale amministratore unico.

 

 

      Attività dell'impresa:

      ·   L'azienda è attiva nel settore del commercio delle pavimentazioni (granito, marmo, piastrelle, PVC, ecc) rispettivamente nell'esecuzione dei lavori di posa, sia in costruzioni nuove che in rifacimento.

 

 

Prima dell'insorgenza del danno alla salute il signor RI 1 risultava impegnato quale piastrellista in ragione di 8-9 ore di lavoro al giorno in media.

 

Si dedicava a tutte le mansioni che la professione comporta. Da quelle amministrative organizzative (vedi contatto clienti, sopralluoghi, misurazioni, stesura offerte, fatture, telefoni, ecc) - ca. il 10 %, a quelle esecutive (90 %).

L'attività lo vedeva impegnato sia nell'ambito delle nuove costruzioni, che in riattazioni. In passato ha avuto anche cantieri importanti, quali il __________, il Teatro di __________, la __________, le Chiese di __________, Casa __________, ecc.

Ha svolto lavori anche quale restauratore di marmi (le lastre non pesano meno di 20 kg).

Per la parte contabile fa capo alla Fiduciaria __________ di __________.

 

 

2.2      Infrastruttura e sostanza immobiliare

(n.o di immobili, dimensioni, pigione/proprietà, posteggi, magazzino)

 

In quel di __________ l'azienda ha a disposizione uno spazio magazzino ed esposizione merce, in un capannone in affitto, compreso di pensilina, della superficie di ca 250 mq, + un piazzale. Inoltre un camioncino e sollevatore.

La proprietà è dell'assicurato. L'azienda paga l'affitto. Il signor __________ ha acquistato il sedime ca. 22 anni fa per 130'000.-- franchi ca. ristrutturando completamente la vecchia struttura. In totale riferisce di aver investito ca. ½ Mio.

 

Lo spazio magazzino-esposizione, normalmente è chiuso. L'assicurato vi porta puntualmente la sua clientela per la visione e scelta del materiale, in sede di stesura preventivi, su appuntamento.

D'altronde lavorando da solo negli ultimi anni, non vi sono altre alternative.

      In passato l'azienda aveva avuto parecchi dipendenti.

 

 

2.3      Situazione geografica

      (indirizzo, logistica, mezzi di trasporto privati/pubblici)

 

      Strada cantonale.

      Rettilineo tra__________ e __________.

 

 

2.4      Situazione del mercato

      (concorrenza, commesse, situazione congiunturale)

 

      Non valutabile.

 

2.5      Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici, sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse, delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

 

Dopo l'insorgenza del danno alla salute il richiedente ha dovuto concentrarsi su lavori di entità limitata, per lo più in seno a manutenzioni/riparazioni ed in misura minore in qualche nuova casetta. Non ha comunque più assunto cantieri impegnativi.

In esito alle conseguenze originate dal danno alla salute, riferisce impedimenti in seno alla sistemazione del materiale in magazzino (spacchettaggio palette), alle operazioni di carico/scarico del veicolo, trasporto sul cantiere dei pacchi di piastrelle (pesi superiori ai 15 kg), di colla (25 kg), lastre di marmo e granito, rispettivamente nell'assunzione / mantenimento della posizione inginocchiata, che l'esercizio della professione richiede in modo regolare e ripetitivo. Trattasi quindi dell'esercizio di una attività da ritenersi piuttosto pesante fisicamente.

Per queste mansioni può ora far capo alla collaborazione dell'operaio. Per quanto riguarda le vendite di materiale, sfruttando le conoscenze che ha, essendo attivo professionalmente nel settore da oltre 20 anni, sta cercando di fare il possibile per incrementare questa attività. L'impegno lavorativo viene riferito quindi ridotto per le argomentazioni sopra esposte, quantificato in 3-4 giornate la settimana, ma con ritmo meno intenso. Si riposa poi per 3-4 giorni. Se si sforza il ginocchio tenderebbe a gonfiarsi, con conseguenti problemi alla deambulazione, ma in particolare nel fare le scale ed inginocchiarsi-accovacciarsi. Presenta inoltre problemi di instabilità. Per lo stesso entrerà verosimilmente in considerazione un intervento di protesi, già ventilato dal medico specialista.

Coadiuva quindi l'operaio principalmente in seno ai lavori più leggeri, in esecuzione di fughe, stuccare i rivestimenti, ecc. Per i lavori di posa la tenuta massima viene riferita in ca 2 ore di lavoro, poi deve interromperlo in quanto il ginocchio tenderebbe ad infiammarsi. L'impegno lavorativo viene segnalato irregolare sull'arco del mese.

 

 

3.   Situazione del personale

 

      Manodopera con/senza remunerazione

 

Collaboratori

 

Funzione

Percentuale lavorativa e salario

(assoggettato all'AVS)

Persona (e)

assicurata (e)

Vedi il confronto tra campi di attività

 

               III

              III

            IIIIII

               III

              III

              III

 

Negli ultimi anni il signor RI 1 ha sempre lavorato da solo (cfr. distinte di salario dal 2003 in poi).

 

Fa eccezione il periodo aprile 2006 - agosto 2007, durante il quale ha usufruito della collaborazione di un giovane operaio (__________.) assegnatogli dall'Ufficio del sostegno sociale, per fargli fare esperienza (idraulico in formazione bocciato), con il contributo finanziario di tale ente. Nel 2006 ha pure ricorso in misura importante a prestazioni di terzi.

 

 

3.1 Cambiamenti imputabili al danno alla salute

(concernenti il personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

 

Collaboratori

Funzione

Percentuale lavorativa e salario

(assoggettato all'AVS)

 

Dal

 

 

 

Dal

 

 

 

Dopo l'insorgenza del danno alla salute (ottobre 2007), il signor RI 1 ha dovuto ridurre il suo impegno lavorativo. Durante 3-4 mesi ha occupato un operaio, assunto quale aiuto (sig. __________ di __________), segnalatogli dall'__________. Ha lavorato in particolare negli ultimi mesi dell'anno 2008 in modo discontinuo (talvolta solo 2-3 gg la settimana, altre volte di più).

 

A partire invece dal febbraio 2009 è stato preso un operaio quale aiuto, su intervento dell'Ufficio delle misure attive, con un contratto valido per un anno (cfr. fotocopia allegata). Si tratta di un collocamento di detto ufficio, sussidiato con degli assegni per l'introduzione.

 

 

4.   Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1

 

Le limitazioni lavorative pratiche dell'assicurato sono riportate a tabella 1.

 

 

5.   Evoluzione dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2

 

      Si rimanda alla tabella riassuntiva allegata.

 

A livello di stipendio oggigiorno il signor RI 1 riferisce di prelevare solo il 50 % dello stipendio, ca 3’000.- franchi lordi mensili (2009), non in modo regolare in quanto ad importo, in ragione delle disponibilità della Cassa. Le prestazioni __________ vengono incamerate dalla ditta.

 

Dall'esame dei conti si rileva comunque che anche dopo l'insorgenza del danno alla salute dell'interessato (10-2007), l'azienda ha potuto mantenere la sua cifra d'affari praticamente invariata (2008).

 

A livello di redditi conseguiti, il signor RI 1, considerati gli stipendi prelevati, i risultati aziendali conseguiti, e dedotte le prestazioni CM, nel periodo 2004 - 2008, ha realizzato quanto segue:

 

Dati/Anni

 

2008

2007

2006

2005

2004

Stip. Lordo

 

     65'000

     63'000

          60'000

   60'000

      94'000

Risultato az. UI / Perdita

 

     32'086

 -     1'388

    -     11'895

     5'673

      16'186

Tot. Parziale

 

     97'086

     61'612

          48'105

    65'673

    110'186

- CM

 

-    28'600

 -     6'738

 

 

 

Totale

     68'486

     54'873

          48'105

    65'673

     110'186

 

 

Come si può rilevare, negli anni immediatamente precedenti l'insorgenza del danno alla salute (2004-2006) i redditi realizzati dall'interessato erano già in progressivo calo.

Effettuando comunque una media sul periodo citato, abbiamo un reddito annuo di fr. 74'654.-­-, che confrontato con quanto percepito dopo l'evento invalidante, quindi nel 2008 (fr. 68'486.--), primo anno di computo intero, abbiamo una perdita economica di fr. 6'168.--, pari all'8%.

 

 

6.   Provvedimenti di integrazione

 

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

 

Considerati gli investimenti effettuati, l'intenzione del richiedente è quella di poter, salute permettendo, continuare con la sua attività ad impegno parziale, usufruendo dell'aiuto dell'operaio, se le cose andranno bene durante quest'anno di inserimento, cercando di potenziare nel limite del possibile l'aspetto vendita.

      Bisognerà vedere le potenzialità finanziarie della ditta.

 

6.1      Ritiene necessaria una perizia?

 

      No - Già valutato a livello SMR

 

7.   Valutazione

 

Nel caso specifico, procedendo ad un confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, in considerazione di quanto espresso al p.to 5, abbiamo una perdita economica dell'8%.

 

8.   Proposta

 

Non sono dati i presupposti per il riconoscimento di una rendita Al." (Doc. 30/2-6)

 

                                         Con progetto di decisione del 16 dicembre 2009, l’UAI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’interessato, dato che dall’inchiesta del servizio ispettorato del 12 agosto 2009 è emerso che, nonostante il danno alla salute, egli raggiunge un grado di invalidità massimo dell’8% (doc. 31/1-2).

 

                                         A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, l’UAI ha chiesto all’ispettore incaricato di prendere posizione riguardo alle censure sollevate dall’interessato (doc. 37-1).

 

Nelle sue annotazioni dell’11 marzo 2010, l’ispettore incaricato ha osservato:

 

"  Le presenti osservazioni vengono rilasciate dopo aver preso atto delle contestazioni presentate il 29.01.2010 dal Legale dell'assicurato in seno alla proposta di decisione intimata dall'Ufficio AI il 19.12.2009.

 

Nel caso specifico, contrariamente a quanto asserito dal Legale in calce alla pag. 5 delle sue osservazioni, l'UAI non si è basato sulla cifra d'affari per la valutazione del grado Al, bensì su un confronto dei redditi, secondo il metodo ordinario, quindi tra quanto guadagnato prima dell'insorgenza del danno alla salute e quanto conseguito in seguito.

Nel computo dei redditi si è considerato il salario percepito dal signor RI 1 in seno alla sua SA, rispettivamente i risultati aziendali, che sono stati aggiunti in caso di utile, rispettivamente tolti in caso di perdita.

Come risulta dalla tabella riportata al p.to 5 del rapporto d'inchiesta 14.12.2009, ai redditi conseguiti sono state tolte le indennità giornaliere di malattia riconosciute dall'Assicurazione perdita di guadagno. Nel caso concreto, per l'anno 2008, sono stati dedotti fr. 28'600.- di indennità, fatto che al Legale del richiedente è evidentemente sfuggito.

Fatte queste considerazioni ritengo che non vi siano elementi che possano portare ad un diverso apprezzamento del grado Al accertato per l'anno 2008." (Doc. 38-1)

 

                                         Con il ricorso, l’assicurato ha nuovamente contestato le valutazioni dell’ispettore incaricato, evidenziando innanzitutto di avere dovuto, in seguito al danno alla salute, ridurre il proprio impegno lavorativo e, contestualmente, di avere dovuto assumere un operaio nel 2008 e un altro nel 2009, per far fronte ai lavori che egli non era più in grado di svolgere.

                                         Pertanto, a mente dell’interessato, non è corretto tenere conto della cifra d’affari conseguita dalla __________ nel 2008, poiché tale cifra d’affari ha potuto essere raggiunta solo grazie all’avvento della nuova forza lavoro assunta dall’assicurato per ovviare alla propria diminuita capacità lavorativa.

                                         Inoltre, a mente del patrocinatore dell’interessato il reddito conseguito dall’assicurato nel 2008 “è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e da quest’ultima pagata con lo stipendio all’assicurato. Tale circostanza emerge con grande chiarezza dalla dichiarazione dei salari ai fini dell’AVS, dove risulta che la __________ ha in realtà versato al proprio dipendente nel 2008 uno stipendio annuo di fr. 36'400.50 e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio AI, di fr. 68’486”. Infine, il legale ha ritenuto non corretto considerare nei redditi conseguiti nel 2008 anche l’utile aziendale della __________, in quanto si tratta di redditi di pertinenza della società anonima e non dell’assicurato (doc. I).

                                       

Al riguardo, l’ispettore incaricato, nuovamente chiamato dall’UAI ad esprimersi in merito alle censure del legale dell’assicurato, con annotazioni del 7 giugno 2010 ha osservato:

 

"  In riscontro alla richiesta 02.06.2010 si precisa quanto segue:

 

Nei casi in cui l'assicurato oltre che a figurare quale dipendente dell'azienda ne è anche proprietario azionista, per la determinazione dei suoi redditi fanno stato non solo i salari certificati, ma anche i risultati aziendali.

Non è quindi possibile accogliere la richiesta del Rappresentante legale, espressa a pag. 14 - ultimo paragrafo - del ricorso. L'assicurato, come ribadito al p.to 1 dello stesso atto, viene confermato "titolare" dell'omonima società, la __________ ed attivo nella "sua" ditta.

Nessuna argomentazione è stata prodotta a sostegno della richiesta e d'altronde, già in occasione delle osservazioni formulate dallo stesso Legale in data 29.01.2010, non erano state espresse contestazioni in merito.

Per la questione delle indennità giornaliere della CM rimando alla mia annotazione dell'11.03.2010." (Doc. IV/bis)

 

                            2.7.2.   Nella decisione impugnata, quindi, l’UAI, utilizzando il metodo ordinario, ha determinato l’incapacità al guadagno dell’interessato, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale titolare di una ditta attiva nel settore del commercio delle pavimentazioni e nell’esecuzione di lavori di posa (reddito da valido) con quanto percepito a seguito dell’invalidità (reddito da invalido).

                                         L’amministrazione ha così calcolato i redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 3 anni prima dell’insorgere del danno alla salute (dal 2004 al 2006 per una media di fr. 74'654.-) e li ha confrontati con il reddito conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità (fr. 68'486.- nel 2008) ottenendo un grado di invalidità dell’8% pari ad una perdita di guadagno di fr. 6’168.- (doc. A).

 

                                         L’assicurato ha contestato tale modo di procedere, sottolineando che il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione è errato, in quanto non esprime il suo effettivo rendimento, “visto che gli introiti sono stati conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo”. Inoltre, a mente del ricorrente il reddito da invalido ritenuto dall’UAI “è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e da quest’ultima pagata con lo stipendio dell’assicurato” (doc. I).

                                        

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che le censure sollevate dal ricorrente in merito alla determinazione del reddito da invalido meritano tutela.

 

                            2.7.3.   Per quanto concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato in fr. 74’654.- il reddito dell’assicurato, calcolando la media dei redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 3 anni prima dell’insorgere del danno alla salute (dal 2004 al 2006) (cfr. doc. 105-1).

                                         Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale importo.

                                         Del resto, va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP 1999 p. 484).

                                        

                            2.7.4.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

 

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         In concreto, la critica del patrocinatore dell’assicurato riguardo alla non corretta determinazione del reddito da invalido, visto che “gli introiti sono stati conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo” (doc. I), trova conferma nel rapporto di inchiesta per l’attività professionale indipendente del 14 dicembre 2009.

                                         In quel rapporto, infatti, l’ispettore incaricato ha segnalato come l’assicurato, dopo il danno alla salute, ha dovuto concentrarsi su lavori di entità limitata, riducendo il proprio impegno lavorativo e dovendo fare ricorso alla collaborazione di operai per poter far fronte all’attività pesante di piastrellista (per la sistemazione del materiale in magazzino (spacchettaggio palette), le operazioni di carico/scarico del veicolo, il trasporto sul cantiere dei pacchi di piastrelle (pesi superiori ai 15 kg), di colla (25 kg), delle lastre di marmo e granito e per l’attività vera e propria di posa, che comporta l'assunzione e il mantenimento regolare e ripetitivo  della posizione inginocchiata) (doc. 30-3).

L’ispettore ha indicato che l’interessato, dopo avere usufruito dell’aiuto di un giovane operaio nel periodo compreso fra aprile 2006 e agosto 2007 (cfr. doc. 30-4), ha poi dovuto, subito dopo l’insorgenza del danno alla salute, fare ricorso all’aiuto di un operaio durante tre-quattro mesi (doc. 30-5), mentre a partire dal mese di febbraio 2009 ha assunto un altro operaio per la durata di un anno (doc. 30-5).

 

Nonostante queste indicazioni, il TCA rileva che l’amministrazione non ha accertato con precisione il reddito da invalido dell’assicurato, dato che il risultato aziendale - di cui si è tenuto conto nella determinazione del reddito da invalido (cfr. doc. 30-5; doc. 38-1 e doc. IV/bis) - è stato conseguito anche facendo capo all’assunzione di nuova manodopera. I dati presi in considerazione non consentono, dunque, di determinare in maniera pertinente quale sia stato l’influsso della diminuzione di rendimento dovuta all’invalidità sulla capacità personale di guadagno dell’assicurato.

 

                                         Pertanto, posto che dagli atti si nota che l’assicurato, attivo da anni quale indipendente, dopo il danno alla salute, ha dovuto fare ricorso all’aiuto di alcuni operai - elemento questo che gioca un ruolo fondamentale nei risultati di esercizio ma, in sostanza, indipendentemente dallo stato di salute – a mente di questo TCA, s’impone il rinvio degli atti all’amministrazione per determinare con precisione il reddito da invalido dell’assicurato.

 

                                         Il TCA segnala che qualora ciò non dovesse essere possibile, l’amministrazione dovrà procedere alla valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (al riguardo, cfr. STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009; STCA 32.2010.78 del 15 settembre 2010).

                                                                                                                        

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta determinazione del reddito da invalido e il conseguente grado d’invalidità.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                     § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.4..

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti