Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 aprile 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, in precedenza attiva in qualità di operaia agricola e aiuto-domestica, in data 19 febbraio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “mal di schiena, operazione alle vertebre lombari prevista il 7 marzo 2008” (doc. 1/1-8).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione del 7 dicembre 2009 (doc. 35/1-4), poi confermato con decisione del 6 aprile 2010 (doc. A), l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° marzo 2008 e il 31 luglio 2009, poi soppressa a partire dal 1° agosto 2009 a seguito del miglioramento delle condizioni di salute.
1.2. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata venga modificata alla luce delle sue precarie condizioni di salute.
Sostanzialmente ella ha contestato la perizia reumatologica del dr. __________, facendo valere di presentare delle patologie tali da non consentirle di proseguire la sua precedente attività lavorativa, come del resto attestato dal dr. __________ (doc. I).
1.3. In data 18 maggio 2010 l’avv. RA 1 e l’avv. dr. __________ hanno comunicato al TCA di avere assunto il patrocinio dell’assicurata, trasmettendo la relativa procura (doc. IV + bis).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ribadito, alla luce delle osservazioni presentate dal SMR riguardo al certificato medico prodotto dalla ricorrente, la correttezza dell’accertamento peritale effettuato - ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc. VI + 1).
1.5. Con la replica del 24 giugno 2010, l’avv. RA 1, rappresentante dell’assicurata, ha chiesto che RI 1 venga posta al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado AI del 72.96%, a partire dal 20 aprile 2009.
Il patrocinatore ha inoltre postulato la concessione a favore dell’assicurata dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. X).
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la valutazione peritale del dr. __________, in quanto in contrasto con quanto attestato sia dal dr. __________, sia dal dr. __________.
L’avv. RA 1 ha quindi chiesto al TCA, alla luce di questi certificati medici, che l’interessata venga considerata inabile al lavoro nella misura del 60% nella sua precedente attività. In caso contrario, il patrocinatore ha chiesto che il TCA disponga l’esecuzione di una perizia giudiziaria, al fine di determinare con esattezza il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurata.
Il patrocinatore ha poi contestato la presunta presenza di un “mercato del lavoro apprezzabilmente esteso” per l’assicurata, affermazione a suo parere del tutto teorica e “in diniego completo della realtà del mondo del lavoro del Canton Ticino”.
Il legale ha rilevato che “non vi è chi non debba ammettere che una donna di 46 anni, senza alcuna formazione e con scarse conoscenze di italiano e con le molteplici limitazioni funzionali indicate all’inizio del rapporto finale della resistente datato 20 ottobre 2009 abbia in generale pessime chance di trovare un lavoro a tempo pieno o all’80%”.
Il patrocinatore ha poi criticato le attività citate dal consulente incaricato quali esigibili per l’interessata – e meglio l’operaia generica, la cassiera non qualificata o la collaboratrice tuttofare in un negozio di alimentari – poiché si tratterebbe, a suo parere, di attività che non tengono assolutamente conto delle limitazioni funzionali dell’assicurata.
L’avv. RA 1 ha pure contestato il reddito da invalida calcolato dall’amministrazione - più elevato di quello da valida – così come pure la percentuale di riduzione dello stesso – troppo esigua - chiedendo che venga applicata la riduzione massima consentita del 25% (doc. X).
1.6. Con osservazioni del 13 luglio 2010, l’UAI, dopo avere ribadito la correttezza sia della valutazione medica, sia di quella economica operate dall’amministrazione, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XIV).
1.7. In data 15 luglio 2010, il patrocinatore ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (XVI + bis).
1.8. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ in merito al certificato medico redatto dal dr. __________doc. XVII).
1.9. In data 11 ottobre 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA la risposta, datata 5 ottobre 2010, del dr. __________ (doc. XVIII + bis).
I doc. XVII e XVIII + bis sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XIX).
1.10. In data 28 ottobre 2010 il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che l’opinione del dr. __________, chirurgo che ha operato due volte l’interessata e che la segue in qualità di curante dall’aprile 2007, dovrebbe essere adeguatamente considerata (doc. XX), mentre l’UAI, con scritto dell’11 novembre 2010, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XXII).
I doc. XX e XXII sono stati trasmessi alle parti (doc. XXIII e XXIV), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Nella decisione del 6 aprile 2010, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, sopprimendola poi a partire dal 1° agosto 2009, ritenuto che dal mese di aprile 2009 l’interessata presenta, secondo quanto stabilito dalla perizia del dr. __________, una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività e dell’80% in attività adatte.
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° agosto 2009.
2.7. Nel caso di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di attribuire all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, sopprimendola poi a partire dal 1° agosto 2009, sulla perizia svolta su incarico dell’amministrazione dal dr. __________ del SMR, medico internista-reumatologo.
Nel suo referto peritale del 20 aprile 2009, il dr. __________ ha posto le diagnosi principali di “sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 e L5-S1, spondilolisi e spondilolistesi; stato dopo spinotomia L5-S1, laminectomia bilaterale e artrotomia bilaterale con posizionamento di PLIF L5-S1 e fissazione posteriore L4-S1 (7.3.2008); stato dopo revisione chirurgica (19.12.2008)”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “trombofilia in stato dopo sindrome di Hellp; ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico; stato dopo intervento per epicondilite radiale sinistra (2004); stato dopo colica renale sinistra (2001); stato dopo pielonefrite sinistra; esiti di intervento chirurgico spalla sinistra non meglio precisato, non documentazione a disposizione, senza limitazioni funzionali residue (agosto 2008)” (doc. 26-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato “giustificate tutte le incapacità lavorative fino ad oggi descritte e certificate”. A partire dal giorno dell’esame peritale, lo specialista ha invece ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 50%, nella sua precedente attività (doc. 26-5).
Il dr. __________ ha per contro considerato l’assicurata pienamente abile al lavoro, con rendimento ridotto del 20%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 26-5).
A tale riguardo, il dr. __________ ha elencato i seguenti limiti funzionali:
" Deve evitare i movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena; solleva sia da terra che da piano orizzontale abitualmente massimo 10 kg e saltuariamente massimo 12 kg; deve limitare il salire e scendere le scale; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi; deve evitare situazioni di instabilità; mantiene la posizione statica seduta massimo 30 minuti; mantiene la posizione statica in piedi massimo 30 minuti.” (Doc. 26/4-5)
Nelle sue annotazioni del 21 aprile 2009, il dr. __________ del SMR, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha affermato di concordare con le conclusioni peritali (cfr. Doc. 30/1-2).
Con progetto di decisione del 7 dicembre 2009, dunque, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, sopprimendola poi a partire dal 1° agosto 2009, ossia tre mesi dopo il miglioramento constatato nella perizia del dr. __________ del mese di aprile 2009 (cfr. doc. 35/1-4).
Con scritto del 20 gennaio 2010, il curante dell’assicurata, dr. __________, specialista FMH in medicina generale, ha contestato il progetto di decisione dell’UAI, ritenendo l’interessata totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività. Egli ha infatti rilevato quanto segue:
" In allegato una copia della visita presso il dr. med. __________, riabilitazione e fisiatria FMH presso la clinica di riabilitazione di __________.
Paziente limitata nello svolgere attività nella vita quotidiana come casalinga.
Anche secondo il parere medico da parte del dr. med. __________, non si può proporre una ripresa lavorativa come aiuto nella masseria __________, attività svolta finora.
La signora RI 1, dalla primavera fino a tuttora, non ha più lavorato. Non è stato richiesto alcun certificato di inabilità visto che la paziente non è più dipendente della __________ dal 01.07.2009.
Ritengo che la signora nella sua vecchia attività è inabile nella misura del 100%.” (Doc. 42-1)
Nel citato rapporto medico del 19 maggio 2009, indirizzato al dr. __________, il dr. __________, specialista FMH in medicina interna, reumatologia e in fisiatria e riabilitazione, posta la diagnosi di “lombo sciatalgia cronica mista in esiti da stato dopo PLIF L5-S1 e fissazione dinamica L4-L5 in marzo 2008; AMO del fissatore in L5, controllo della radice in sede retro-articolare. Neurolisi e controllo del recesso. Rifissazione posteriore da L4 a S1 dinamica in L4-L5”, ha osservato:
" (…)
La descrizione dei sintomi è credibile. Si tratta di una sintomatologia complessa e, clinicamente, non riesco a individuare un unico generatore del dolore.
Trovo, attualmente, tre problematiche:
- un dolore neuropatico L5-S1 a sn su possibile memoria del dolore di tipo centrale
- un dolore faccettario della colonna lombare bassa con blocco lombare e coinvolgimento dell’articolazione ilio-sacrale a sn
- un dolore mio fasciale nei glutei e nella gamba sn con tendenza a un’emisindrome miofasciale a sn
In riassunto ci troviamo davanti alla manifestazione di dolore cronico con una componente neuropatica associato a fenomeni secondari.
Dal punto di vista terapeutico ho motivato la paziente a rimanere il più possibile attiva, a sdraiarsi quando si verifica l’esacerbazione dei dolori, a prendere del Dafalgan, che sembra avere un buon effetto sulla sintomatologia dolorosa e di continuare con il Lyrica 2x75 mg/die.
Propongo una pausa dalla fisioterapia ma di continuare l’allenamento di stabilizzazione del tronco in palestra.
Dal punto di vista diagnostico-terapeutico, ho accennato alla paziente la possibilità di cercare il generatore del dolore tramite infiltrazioni mirate dal dr. __________ dell’Ospedale __________.
Concordo con lei che è piuttosto difficile proporre, attualmente, una ripresa lavorativa come aiuto nella __________.
Su desiderio della paziente invio una copia di questo referto al collega dr. __________.” (Doc. 42/2-3)
Nelle sue annotazioni del 9 febbraio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:
RI 1
Alla luce di queste considerazioni, con decisione del 6 aprile 2010 (cfr. doc. A), l’UAI ha confermato il contenuto del progetto di decisione del 7 dicembre 2009.
2.8. In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione del 7 dicembre 2010 dell’UAI, producendo, a comprova delle sue allegazioni, un referto medico, datato 26 aprile 2010, del dr. __________, specialista FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:
" La soprannominata paziente è affetta dal 2007 da dolori lombari recidivanti con irradiazione alla gamba sx. A quell’epoca gli accertamenti neuroradiologici avevano confermato un’importante discopatia L5/S1 in presenza di una lisi e listesi grado 1-2 e discopatia reattiva L4/5. In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica in marzo del 2008 ha avuto luogo un intervento di fissazione intersomatica del segmento L5/S1 con una fissazione dinamica a livello L4/5.
Il decorso post-operatorio iniziale era abbastanza favorevole con disturbi residuali lombari ed alla gamba sx come già prima dell’intervento. A causa della persistenza soprattutto dei fastidi alla gamba ha avuto luogo una TAC lombare che ha suggerito un eventuale contatto della radice L5 a sx in presenza di una vite peduncolare a sx leggermente medializzata. In seguito a questo referto si è provveduto in dicembre del 2008 ad una revisione con spostamento della vite.
Malgrado quest’intervento la situazione non è sostanzialmente cambiata per cui la paziente ha continuato ad accusare dolori lombari importanti con fastidi alla gamba sx in maniera diffusa ma accentuata nella fascia laterale. Gli esami neurologici non hanno mai confermato deficit motori L5, ma piuttosto una disestesia nel dermatoma L5. Un esame neurologico ha confermato disturbi radicolari cronici ma senza attuale compressione od irritazione acuta.
Purtroppo la situazione è rimasta invariata dal 2008 con dolori tuttora persistenti in zona lombare ed alla gamba sx. La situazione clinica suggerisce una problematica muscolare. La paziente accusa comunque dolori di carattere invalidante per cui non è in grado di riprendere il lavoro.
In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica attuale penso che in effetti un’attività lavorativa a tempo pieno sia senza dubbio da escludere. Ci sarà senz’altro una capacità lavorativa residuale molto limitata. Non c’è dubbio che la paziente anche in attività ergonomicamente a lei confacenti non sarà in grado di svolgere un’attività lavorativa superiore al 40%. Date le circostanze suppongo che la situazione sia da considerarsi definitiva.” (Doc. B)
Con annotazioni del 5 ottobre 2010, il dr. __________ del SMR, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito al referto del 26 aprile 2010 del dr. __________, ha osservato:
" Prendo visione del rapporto medico del dr. med. __________ con data 26.04.2010.
Il certificato medico del neurochirurgo descrive diagnosi già note e documentate nel mio rapporto medico SMR con data 20.04.2009.
Il dr. med. __________ nel suo rapporto medico non descrive alcuna obiettività clinica, non mi è quindi possibile esprimermi oggettivamente sull’evoluzione dello stato di salute inoltre, sono impossibilitato nel confronto di tutti i dati oggettivi riscontrati durante la mia valutazione clinica non avendo a disposizione alcun dato obiettivo confrontabile.
Il rapporto medico neurochirurgico non mi permette quindi di giustificare variazioni alle mie conclusioni descritte nel rapporto SMR del 20.04.2009.” (Doc. XVIII/bis)
2.9. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel proprio referto peritale del 20 aprile 2009, il dr. __________ ha diagnosticato una “sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 e L5-S1, spondilolisi e spondilolistesi; stato dopo spinotomia L5-S1, laminectomia bilaterale e artrotomia bilaterale con posizionamento di Pliff L5-S1 e fissazione psoteriore L4-S1 (07.03.2008); stato dopo revisione chirurgica (19.12.2008)”, che causano, su un tempo di lavoro di 8 ore e 40 al giorno, una riduzione del rendimento del 50% nella precedente attività di aiuto domestico, mentre provocano, sempre su un tempo di lavoro di 8 ore e 40 al giorno, una riduzione del rendimento del 20% in qualunque attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali dell’interessata (doc. 26-5).
Il referto del dr. __________ del 26 aprile 2010, prodotto dall’assicurata in sede ricorsuale non è atto a mettere in discussione le conclusioni del perito.
In tale referto, il dr. __________ pone infatti un parere divergente per quanto concerne la residua capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte - che è da considerare del 40% secondo il curante e dell’80% secondo il perito - senza tuttavia precisare i motivi di tale conclusione. Il dr. __________ riprende infatti le diagnosi già poste dal dr. __________, senza tuttavia indicare dei limiti funzionali maggiori in grado di poter giustificare una diversa valutazione della percentuale di capacità lavorativa residua in attività adatte.
L’amministrazione, a fronte di questi pareri contrastanti, ha peraltro sottoposto il referto del 26 aprile 2010 del dr. __________ al dr. __________ del SMR, il quale, nelle annotazioni del 20 maggio 2010, ha rilevato che quanto descritto dal dr. __________ non evidenzia una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ dell’aprile 2009 (cfr. doc. VI/1).
Inoltre, va evidenziato che su esplicita richiesta del TCA, il dr. __________ ha confermato la correttezza della sua conclusione peritale, sottolineando come il dr. __________i ha descritto diagnosi già note e documentate nel referto peritale del 20 aprile 2009, non permettendo quindi di giustificare una diversa valutazione (doc. XVIII/bis).
Il TCA non può che fare proprie queste precisazioni del dr. __________, che hanno permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente e approfonditamente vagliato dal dr. __________ e non vi sono motivi per distanziarsi da tali conclusioni, ritenuto che il referto del 26 aprile 2010 del dr. __________ pone solo una diversa valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessata, senza tuttavia apportare nuovi elementi, non apprezzati dal medico del SMR, in grado di influire sulla sua valutazione specialistica approfondita e ben motivata (cfr. STF 9C_683/2008 del 25 febbraio 2009).
Infine è utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dalla fine del mese di aprile 2009, l’assicurata è abile al lavoro in misura completa, ma con una riduzione del rendimento del 50%, nell’attività precedentemente svolta di aiuto domestico, ma è da ritenere abile al lavoro in misura completa, ma con una riduzione del rendimento del 20%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.11. La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.9.).
Ora, nel caso concreto, i consulenti IP incaricati, nel rapporto del 20 ottobre 2009, riguardo alle attività esigibili hanno indicato quanto segue:
" (…)
|
Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica |
|
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (=esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate adatte alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Canton Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, …) che nel settore terziario (aiuto-venditore / cassiere non qualificato, quale collaboratore tuttofare presso negozi alimentari, …).
In tutte le attività lucrative rispettose dei limiti funzionali sopra elencati l'A. presenta una piena capacità lavorativa su intera giornata con riduzione del rendimento del 20%. Capacità lavorativa sull’intera giornata con rendimento del 50% nell’ultima attività lucrativa svolta come aiuto domestica (mansioni medio leggere compatibili con i limiti funzionali descritti). |
(Doc. 34-2)
Il patrocinatore ha contestato l’esistenza di attività lavorative esigibili dall’assicurata, ritenendo che “una donna di 46 anni, senza alcuna formazione e con scarse conoscenze di italiano e con le molteplici limitazioni funzionali indicate all’inizio del rapporto finale della resistente datato 20 ottobre 2009 abbia in generale pessime chance di trovare un lavoro a tempo pieno o all’80%” (doc. X).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Alla luce di queste considerazioni, non possono quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurata e le attività indicate dai consulenti IP devono quindi essere considerate esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute.
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
" 8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Inoltre, il TCA rileva che in una sentenza 32.2009.91 del 10 settembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA, confermando la correttezza della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, ha ritenuto un assicurato - affetto da “stato dopo spinectomia L5-S1, artrotomia e recessotomia bilaterale, decompressione in particolare a destra; Pliff con gabbie in composit L5-S1 e fissaggio da L4 a S1 dinamica in L4-L5; lombalgia cronica residua” – totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di giardiniere manutentore, ma inabile al lavoro al 20% in qualunque attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali dell’interessato.
2.12. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).
L’UAI ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento al 2008, per cui il reddito da valido e quello da invalido vanno aggiornati al 2009.
2.12.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2008 in fr. 40’305.-- (cfr. doc. 34-4).
Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale importo.
Aggiornando tale ammontare al 2009, si ottiene, così, un reddito da valido pari a fr. 41'151.40.
2.12.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito annuo di fr. 52'446.40.
L’assicurata, quale aiuto domestica avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 41'151.40 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.1.).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 46’560.20, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr. 3’647.-- X 12 mesi = 43’764.-- riportato su 42 ore = 45'595.20 e aggiornato al 2009).
Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52'446.40) va dunque ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 6.9% - percentuale corrispondente al gap salariale dell’11.9% (fr. 46’560.20 vs. fr. 41’151.40), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 48'827.60.
Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 39'062.10 (fr. 48'827.60 ridotti del 20%).
2.12.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12.4. In concreto, nel rapporto del 20 ottobre 2009, i consulenti IP hanno applicato una riduzione del 5% per tener conto del fatto che l’assicurata può svolgere solo attività leggere (cfr. doc. 34-3).
Il patrocinatore dell’assicurata ha contestato tale percentuale di riduzione, ritenendo che nel caso di specie debba essere accordata la riduzione massima consentita del 25% (doc. X).
Sulla base della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.12.3.), una riduzione percentuale del salario statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare un'attività adeguata all’80%, precisando che si tratta della presenza durante tutto il giorno, ma con una riduzione del rendimento del 20% (cfr. doc. 26-5).
Alla luce di questa precisazione, non può, quindi, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del rappresentante dell’assicurata di applicare al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessata è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.
Va infatti sottolineato che il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.
Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.
Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn angemessen.
Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.
5.
Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).
5.1 Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.
5.2 Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt, lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit. Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.
5.3 Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.
5.4 Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurata, dal profilo medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurata può effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale.
La percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute deve invece essere aumentata. Al riguardo il TCA segnala che in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Il TCA rileva poi che in una sentenza 9C_963/2008 del 27 maggio 2009, il Tribunale federale ha considerato corretta la riduzione percentuale del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dai primi giudici, nel caso di un assicurato, nato nel 1964, ritenuto ancora abile al lavoro all’85% in attività adatte.
Parimenti, in una sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il TF ha confermato la riduzione percentuale del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dal TCA con sentenza 35.2007.108 del 5 marzo 2008, nel caso di un assicurato, nato nel 1962, ritenuto ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte.
Anche nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata.
Altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età dell’assicurata, nato nel 1964).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 48'827.60, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 35'155.90.
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 41'151.40 (consid. 2.12.1.) emerge un tasso d’invalidità del 14.6% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.
Anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.2.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).
In effetti, decurtato del 25% e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 29'296.60 (fr. 39'062.10 ridotti del 25%) che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 41'151.40 conduce ad un tasso d’invalidità del 28,81%.
Ora, visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° agosto 2009.
Al riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una rendita intera dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a partire dal 1° agosto 2009, in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, dalla perizia del dr. __________ emerge che l'assicurata, inabile al lavoro nella sua professione da marzo 2007, è da considerare abile al lavoro all'80% a partire dalla fine del mese di aprile 2009 (cfr. doc. 26/1-5). Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità lavorativa dell’80% dell’assicurata, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 luglio 2009, come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 luglio 2009, la decisione del 6 aprile 2010 deve, perciò, essere confermata.
2.13. L’assicurata ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (cfr. doc. X).
Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Non è pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.15.).
Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.15. La ricorrente ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. X).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso di specie l’assicurata è sposata e madre di un figlio (__________, nato nel 1986), studente (cfr. doc. XVI/bis e allegati).
Il reddito dell’insorgente è costituito dallo stipendio netto del marito di fr. 3'324.65 al mese (cfr. doc. XVI/bis e allegati) e dall’assegno familiare di fr. 250.-- al mese (cfr. doc. XVI/bis e allegati), per un totale di fr. 3'574.65.
L’assicurata ha dichiarato una sostanza di fr. 14'134.-- ed un’autovettura __________ (cfr. doc. XVI/bis e allegati).
Con un reddito di fr. 3'574.65.-- la ricorrente deve far fronte a fr. 2’300.-- quale importo base mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna, poi, computare il canone di locazione (di favore) di fr. 250.-- al mese (cfr. doc. XVI/bis e allegati).
Va, altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la malattie che per il 2009, ammonta a fr. 379.50 per l’assicurata e a fr. 283.40 per il marito (cfr. doc. XVI/bis e allegati).
Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2’812.90.
In una sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.
All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
In casu, aggiungendo all'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo un supplemento del 15-25% risulterebbe, nel primo caso, un’eccedenza mensile di fr. 16.75 al mese e, nel secondo, un ammanco di fr. 213.25 al mese.
L’assicurata dispone di una sostanza di fr. 14'134 (cfr. doc. XVI/bis e allegati).
In una sentenza H 41/01 del 26 aprile 2001, il TFA si è pronunciato sulla questione a sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile tenere conto della sostanza per determinare se il ricorrente è indigente, rilevando quanto segue:
" Pour déterminer si le recourant est indigent, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4). En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [ 1P.640/1992], du 11 février 1994 [ 5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800 fr. à 40.000 fr. environ.
En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas que sa fortune soit placée d'une manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents dans ce contexte."
(STFA succitata, consid. 4c).
Nella concreta evenienza, alla luce dell’ammanco mensile, la sostanza di cui dispone l’assicurata dovrà essere immediatamente impiegata per fare fronte ai bisogni correnti.
In tali circostanze, non può essere ragionevolmente preteso che ella utilizzi una parte del capitale per la copertura delle sue spese legali.
L'indigenza deve pertanto essere ammessa.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti