Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.113

 

BS

Lugano

18 maggio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2010 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 marzo 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 16 marzo 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, a conferma del progetto di decisione 30 ottobre 2009, ha posto Antonella Ferrari, domiciliata in Italia, al beneficio di un quarto di rendita dal 1° agosto 2007. Quale rimedio di diritto il citato ufficio ha (erroneamente) indicato il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano (doc. AI 55-3);

 

                                     -   con il presente ricorso l’assicurata, patrocinata dal Patronato INAS Fontalierato-Svizzera, ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata decisione amministrativa ed il conseguente riconoscimento di una rendita con un grado d’invalidità del 70%;

 

                                     -   con scritto 10 maggio 2010 l'amministrazione ha postulato il rinvio degli atti per competenza territoriale al Tribunale federale amministrativo;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

 

                                     -   le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

 

                                     -   l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

 

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);

 

                                     -   il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

 

                                     -   la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero in quanto al momento della domanda di prestazioni l’assicurata era domiciliata all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b LAI) motivo per cui l’autorità di ricorso è il Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI). Tuttavia l’autorità amministrativa federale ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto il ricorso al TCA;

 

                                     -   per giurisprudenza, la competenza del Tribunale federale amministrativo (sino al 31 dicembre 2006 Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero (STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3 pubblicata in SVR 2005 IV n. 39 p. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c p. 57), ciò che corrisponde al caso in esame;

 

                                     -   di conseguenza questa Corte non è competente per trattare la presente fattispecie motivo per cui il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale federale amministrativo per ragioni di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

 

                                     -   viste le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha indicato erroneamente quale rimedio di diritto il ricorso al TCA, questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                           § Gli atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti