Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 aprile 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. Il 24 ottobre 2006 (doc. 1) RI 1, nato nel 1972, ha chiesto prestazioni AI per adulti a seguito dell'infortunio alla spalla destra avvenuto nel 2004, assunto dall'assicuratore infortuni.
B. L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici ed il 10 luglio 2008 (doc. 54) ha fatto esperire una perizia presso il Servizio Medico Regionale che, con rapporto di pari data (doc. 55), ha stabilito che dal 21 giugno 2008 l'inabilità lavorativa nell'attività precedente di meccanico è del 70%, mentre in altre attività adeguate l'assicurato è abile al 100%.
Nel primo rapporto del 12 dicembre 2008 (doc. 73), la consulente in integrazione professionale ha fissato il grado di invalidità al 20% ed ha proposto un inserimento al Centro d'accertamento professionale per la durata di un mese, iniziato l'11 febbraio 2009 (doc. 80) e poi protrattosi fino al 31 agosto 2009 (doc. 103).
C. Sulla scorta del rapporto finale del 5 gennaio 2010 (doc. 114) della consulente in integrazione, sia con il progetto di decisione del 27 gennaio 2010 (doc. 117) sia con la decisione del 13 aprile 2010 (doc. A), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado di invalidità inferiore al 40% (22%). L'amministrazione ha rilevato che quanto intrapreso ai fini dei provvedimenti professionali non ha permesso di approfondire la concreta fattibilità di una riqualifica professionale con frequenza scolastica e di procedere con l'eventuale avvio della stessa. Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, l'UAI ha ritenuto che l'assicurato fosse direttamente integrabile nel ciclo produttivo. Comunque, qualora l'assicurato trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo, l'amministrazione si è detta disponibile per un'introduzione al posto di lavoro, con una formazione ad hoc, in un'attività confacente con il danno alla salute e che gli permetta di recuperare la capacità di guadagno residua.
D. Con ricorso del 12 maggio 2010 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1 di __________, ha rilevato che viste determinate difficoltà accertate medicalmente, sussistono chiare limitazioni nel lavorare sopra l'orizzontale. Inoltre, da un canto il prof. dr. med. __________ ha affermato l'impossibilità di reinserire il ricorrente nell'attività di meccanico per le limitazioni importanti legate ai dolori lombari e lombosacrali. D'altro canto, il dr. med. __________ ha evidenziato che l'assicurato può svolgere delle attività professionali camminando e cambiando spesso posizione e deve evitare posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale o movimenti ripetuti di flessione e rotazione del tronco o alzare dei pesi superiori ai 5-7,5 kg. L'insorgente ha rilevato che l'Ufficio AI non ha invece recepito e/o ritenuto come probanti le valutazioni mediche. Egli ha affermato che "La "traduzione" dei postumi invalidanti in attività esigibili (e quindi, in grado di invalidità), se completamente disattesa, non può che essere definita errata nell'esame di riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali (riqualifica) e, in subordine, di una mezza rendita AI.".
Il ricorrente ha quindi concluso per il riconoscimento di una riqualifica professionale visto un grado d'invalidità di almeno il 40%.
In via subordinata, ha chiesto che l'amministrazione riesamini le attività esigibili e verifichi il grado di incapacità di guadagno.
In via più subordinata, ha postulato la concessione di una mezza rendita AI con grado d'incapacità di guadagno di almeno il 50%.
E. Nella risposta del 7 giugno 2010 (doc. IV) l'Ufficio AI ha confermato la propria decisione, ribadendo le conclusioni esposte dal medico SMR nel rapporto del 10 luglio 2008, dato che i pareri dei curanti non inficiano tale valutazione. Difendendo le conclusioni della consulente in integrazione professionale, l'UAI ha osservato che ella ha appurato ed accertato la chiara possibilità per il ricorrente di svolgere almeno professioni manuali leggere ed essenzialmente sedentarie come l'orologiaio, l'odontotecnico.
Quanto al preteso diritto a provvedimenti professionali, l'Ufficio AI ha rinviato al parere della consulente professionale.
L'UAI ha contestato di non essersi occupato del ricorrente, visto che ha concesso (ben) sei mesi di accertamento professionale.
Infine, dati i sufficienti elementi agli atti, l'amministrazione non ha ritenuto necessario esperire nuovi accertamenti.
F. Il ricorrente ha contestato che il dr. med. __________ sia assimilabile ad un medico di fiducia che attesta a favore del proprio paziente, visto che il dr. med. __________ è il medico curante, mentre il dr. med. __________ è lo specialista consultato. Pertanto, alle considerazioni medico-specialistiche del dottor __________, paragonabile al medico SMR che ha visto il paziente una sola volta ed in seguito si è espresso sulla base di accertamenti medici effettuati da terzi, deve essere dato pieno valore probante (doc. VII).
L'Ufficio AI ha precisato che indipendentemente dalla giurisprudenza riguardo alla valenza dei rapporti allestiti dai medici fiduciari, i rapporti del dr. med. __________ non sono tali da inficiare le valutazioni del medico specialista SMR (doc. 113).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente sia ad una rendita AI visto un grado d'invalidità del 22%, sia ad una riformazione professionale.
3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione dell'AI), l'assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Il 1° gennaio 2008 è stato introdotto l'art. 28a LAI concernente la valutazione dell'invalidità.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
4. Dal lato medico, il dr. med. __________, internista-reumatologo attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha accertato il 10 luglio 2008 (doc. 55) che, in considerazione del quadro clinico constatato, v'era un'incapacità lavorativa del 70% nella professione di meccanico dal 21 giugno 2008 (data della dimissione dalla Clinica di __________), mentre da allora, in altre attività che rispettino determinati limiti, la capacità lavorativa era del 100%.
Sulla scorta di tale valutazione, della conferma della sua validità pronunciata il 14 dicembre 2009 (doc. 113) dallo stesso medico SMR e del rapporto finale del 5 gennaio 2010 (doc. 114) della consulente in integrazione professionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite dal reumatologo SMR, perciò le ha riconfermate e così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il reddito da valido (Fr. 68'981.-) con quello da invalido (Fr. 53'981.-), che ha dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - del 22%.
Il ricorrente, riferendosi a due specialisti, fa valere che in realtà sussistono chiare limitazioni nel lavorare sopra l'orizzontale, specialmente per un meccanico di automobili, cosicché tale professione non può più essere svolta. Inoltre, le eventuali altre attività lucrative che possono entrare in considerazione dovrebbero essere svolte camminando e cambiando spesso posizione, ossia evitando posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti o in attività di tipo sedentario. Da evitare anche posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale o movimenti ripetuti di flessione e rotazione del tronco o l'alzare dei pesi particolarmente importanti superiori ai 5-7,5 kg.
5. A seguito della domanda di prestazioni AI del 24 ottobre 2006 (doc. 1), l'amministrazione ha immediatamente provveduto a contattare i medici curanti dell'assicurato (docc. 22, 26, 28 e 32) ed a richiamare l'incarto LAINF, visto che i problemi alla spalla destra sono sorti dall'infortunio del 2004. Al termine della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ che ha avuto luogo dal 25 maggio 2008 al 21 giugno 2008 (doc. 57) a causa del peggioramento della sintomatologia dolorosa del dorso, l'assicurato è stato convocato per una visita medica presso il Servizio Medico Regionale (doc. 54), avvenuta il 10 luglio 2008.
Nel referto del 13 dicembre 2007 (doc. 28) il prof. dr. med. __________, primario presso il Servizio __________ di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha rilevato che il 20 giugno 2007 l'assicurato ha presentato improvvisamente un'irradiazione algica nell'arto inferiore sinistro che è andata esacerbandosi nei giorni seguenti, in associazione con una lombosacralgia bilaterale dominante a sinistra. Nessun deficit sensomotorio o alterazioni della funzione sfinteriale. Il trattamento conservativo ha sostenuto l'evoluzione naturalmente favorevole delle radicolopatie inaugurali ed a quel momento il paziente non aveva praticamente più dolori nell'arto inferiore sinistro. Sfortunatamente, questa evoluzione è andata di pari passo con l'accentuazione dei dolori lombosacrali bilaterali, dominanti a sinistra, che hanno determinato la situazione di blocco funzionale parziale, specie dopo permanenza prolungata in una determinata posizione.
La risonanza magnetica esaminata mostrava una degenerazione significativa dei dischi intersomatici L4-L5 e L5-S1, con dominanza in L5-S1 dove v'era un frammento discale espulso sul lato sinistro che spiegava la radicolopatia S1 sinistra, in gran parte regredita.
L'instillazione periradicolare S1 sinistra effettuata il 12 settembre 2007 ha portato alla scomparsa dei dolori radicolari residui, ma non ha influenzato la sindrome lombare e lombosacrale. Pertanto, a quel momento non era possibile reinserire l'assicurato nell'attività professionale di meccanico per le limitazioni importanti legate ai dolori lombari e lombosacrali che si accentuavano immediatamente sotto sforzo oppure dopo permanenza prolungata in una determinata posizione. Inoltre, una riconversione professionale non aveva senso poiché, in assenza di un controllo adeguato dei dolori lombari, l'interessato avrebbe incontrato sostanzialmente gli stessi limiti. In linea di principio e vista l'età, il neurochirurgo ha suggerito di pensare ad un trattamento chirurgico. A suo dire, poi, se l'assicurato avesse deciso di non seguire un trattamento adeguato, si sarebbe dovuto discutere di rendita AI.
Nel suo rapporto del 10 luglio 2008 (doc. 55) il dr. med. __________, internista e reumatologo, ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha esposto l'anamnesi sociale e lavorativa, familiare, sistemica, i disturbi soggettivi e lo status.
L'assicurato lamentava una lombalgia di entità modesta presente durante il giorno con frequenti riacutizzazioni improvvise, dolori evocabili con la posizione statica e la flessione in avanti della schiena, dolore al carico prolungato della schiena e nelle posizioni statiche se seduto per più di un'ora, mentre se in piedi per più di un quarto d'ora. Mantenere il braccio destro al di sopra del piano orizzontale per periodi prolungati gli causava un modesto dolore.
L'esperto ha descritto lo status dell'interessato, definendolo buono. Per ciò che concerne la spalla destra, v'era un impingement sign debolmente positivo
Nel porre la diagnosi, avente influsso sulla capacità lavorativa, il perito ha indicato una sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative dei dischi intersomatici L4-L5 e L5-S1 con dominanza in L5-S1; stato dopo radicolite irritativa S1. Quale ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha rilevato uno stato dopo lussazione traumatica della spalla destra.
Nella sua valutazione, lo specialista ha osservato che l'esame funzionale e reumatologico che ha eseguito ha permesso di stabilire dei limiti funzionali: l'assicurato poteva sollevare abitualmente da terra o da piano orizzontale al massimo 10 kg, saltuariamente massimo 15 kg; manteneva la posizione statica seduta per al massimo un'ora, mentre quella in piedi per al massimo 15 minuti. Per il perito, l'interessato doveva evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione della schiena, limitare il salire e scendere le scale, la deambulazione su terreni sconnessi e lavori con il braccio destro al di sopra del piano orizzontale.
Il reumatologo ha concluso stabilendo un'incapacità lavorativa del 70% in attività come meccanico dal 21 giugno 2008 (dimissione dalla Clinica di riabilitazione di __________).
Dalla stessa data, ha fissato nel 100% la capacità lavorativa in tutte le attività lucrative che rispettano i limiti individuati.
L'esperto ha osservato che dal dicembre 2007 al momento della sua valutazione, la situazione clinica del rachide lombare era stabile nel tempo, ma che le alterazioni degenerative erano comunque suscettibili anche di peggioramento clinico. In riferimento alla spalla destra, non ha evidenziato limiti funzionali, seppure, a scopo tutelativo, ha osservato di evitare la posizione statica di lavoro per periodi prolungati con l'arto superiore destro al di sopra del piano orizzontale.
Un anno dopo, l'8 settembre 2009 (doc. 109), il dr. med. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, ha allestito un referto medico indirizzandolo al medico curante dell'assicurato, dr. med. __________. Il reumatologo ha affermato che da due anni l'interessato soffriva di problemi alla colonna lombare inizialmente con un'irradiazione di tipo iscialgiforme, eventualmente radicolare compressivo S1 a sinistra con un leggero deficit sensitivo. A livello della gamba sinistra e della centralizzazione dei dolori v'è stato un decorso favorevole con regressione della sintomatologia dolorosa. Nessuna necessità di un intervento chirurgico, mentre v'è stata una cura stazionaria riabilitativa a __________.
Lo specialista ha osservato che ultimamente l'assicurato soffriva di dolori nella zona lombare, in particolare alla mattina e durante la notte a seconda delle posizioni che assumeva. Dolori anche in posizione eretta ed ai movimenti quando si piegava o manteneva una posizione con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti.
L'esame clinico ha mostrato una limitata mobilità della colonna lombare, in particolar modo all'estensione, con dolori a questi movimenti, una certa rigidità ai movimenti e un dolore alla palpazione al passaggio lombare e lombosacrale sul lato sinistro prevalentemente.
L'esame neurologico era normale.
Dalla risonanza magnetica della colonna vertebrale del 16 luglio 2007, messa a sua disposizione, il medico ha rilevato la presenza di una grossa ernia discale L5-S1 lussata causalmente e una discopatia L4-L5. Pertanto, v'era un'insufficienza bisegmentale su una problematica degenerativa dei dischi, mentre non v'erano più segni compressivi o irritativi radicolari. L'evoluzione sembrava quindi favorevole.
La diagnosi posta era dunque di sindrome lombovertebrale con leggera componente spondilogena gluteale a sinistra in paziente con un'ernia discale L5-S1, nonché una discopatia L4-L5.
Il reumatologo ha quindi consigliato all'assicurato di riprendere con la fisioterapia, in particolare con esercizi di stabilizzazione della colonna lombare da ripetere sia con sedute di fisioterapia sia con allenamento individuale. Dal profilo lavorativo, ha suggerito delle attività professionali da svolgere camminando e cambiando spesso posizione; evitare posizioni statiche con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti o attività lavorative di tipo sedentario, come pure posizioni non ergonomiche con la colonna vertebrale o movimenti ripetuti di flessione e rotazione del tronco o alzare pesi particolarmente importanti superiori ai 5-7,5 kg.
Pronunciandosi su questo certificato medico, il 14 dicembre 2009 (doc. 113) il dottor __________ ha osservato come esso abbia evidenziato un decorso favorevole, con l'indicazione ad una terapia conservativa. I limiti funzionali sono rimasti invariati, pertanto non sono risultate variazioni significative in termini di incapacità lavorativa e limiti funzionali rispetto a quanto già rilevato nel suo precedente rapporto del 2008.
6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
7. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che la valutazione del medico nominato dall'Ufficio AI che si è espresso nel luglio 2008 e nel dicembre 2009 riguardo alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'UAI ha affidato la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 10 luglio 2008 ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status clinico del paziente, sui disturbi lamentati, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.
Dal canto suo, l'assicurato non ha prodotto alcun (nuovo) certificato medico, ma nel ricorso si è limitato a proporre due brevi estratti dei pareri dei medici __________ e __________, dove il primo ha indicato che l'attività di meccanico non può più essere svolta ed il secondo ha evidenziato delle limitazioni funzionali.
Il TCA osserva, in proposito, che se il neurochirurgo si è pronunciato riguardo all'impossibilità di continuare a lavorare come meccanico, per contro il reumatologo non ha detto alcunché sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Addirittura, comunque, nessuno dei due specialisti si è espresso sul grado di capacità lavorativa residua in altre attività adeguate alle condizioni di salute del ricorrente.
Va inoltre rilevato che il medico SMR, dottor __________, si è pronunciato anche sul parere del dr. med. __________, rilevando che addirittura un anno dopo, nell'estate 2009, questo medico ha evidenziato un decorso favorevole con indicazione a terapia conservativa ed i limiti funzionali sono rimasti invariati. Sostanzialmente, quindi, le osservazioni del curante non modificavano la precedente presa di posizione del Servizio Medico Regionale.
Il 10 luglio 2008 (doc. 55), infatti, il predetto dr. med. __________, ottenuta la documentazione medica dall'assicuratore infortuni e dopo avere personalmente visitato l'assicurato, in qualità di medico SMR ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative dei dischi intersomatici L4-L5 e L5-S1 con dominanza in L5-S1 e uno stato dopo radicolite irritativa S1.
Questa diagnosi, peraltro, concorda sostanzialmente con quella posta nel settembre 2009 dal collega dottor __________: sindrome lombovertebrale con leggera componente spondilogena gluteale a sinistra in paziente con un'ernia discale L5-S1, nonché una discopatia L4-L5.
Sulla base delle sue personali constatazioni, il medico SMR ha stabilito che nell'attività di meccanico l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 70% ed era presente dal 21 giugno 2008.
In altre attività consone ai limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________, l'abilità lavorativa era invece del 100%, sempre dalla predetta data.
Il medico SMR ha concluso il proprio rapporto osservando che dal dicembre 2007 la situazione clinica concernente la patologia del rachide lombare risultava stabile nel tempo.
Queste conclusioni, come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente. Infatti, il certificato del dr. __________ ha confermato le summenzionate sindromi ed ha addirittura evidenziato un'evoluzione favorevole ed ha consigliato della (semplice) fisioterapia.
8. In conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso, l'insorgente ha saputo giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dal medico nominato dall'amministrazione e che quindi egli sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nella sua attività abituale di meccanico quanto anche in altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni di salute.
L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui è giunto il reumatologo interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata. Egli si è limitato a fare riferimento ai certificati dei medici __________ e __________ che però, come visto, dato che hanno - a dire il vero, unicamente il neurochirurgo - attestato (solo) un'inabilità totale come meccanico, non si sono entrambi pronunciati sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono di alcun aiuto.
Non va peraltro dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).
In merito alla questione della qualifica del dr. med. __________, che l'Ufficio AI ha definito medico di fiducia e che il ricorrente ha contestato, il TCA osserva che la giurisprudenza citata dall'amministrazione si riferisce al medico curante ("Hausarzt"), nel senso di medico scelto volutamente dal malato, che si distingue dal medico di fiducia imposto dall'assicuratore e/o dall'amministrazione.
In concreto, poco importa, dunque, che lo specialista in questione abbia visitato l'assicurato soltanto una volta alla stessa stregua del medico SMR. Poiché il ricorrente vi si è recato spontaneamente per farsi visitare siccome specialista in reumatologia, mentre il suo medico curante, dr. med. __________, è specialista FMH in chirurgia, nell'ambito delle assicurazioni sociali il reumatologo va qui definito come suo medico curante.
Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere i risultati a cui è giunto il medico nominato dall'Ufficio AI, specialista FMH in medicina interna e reumatologia, che sia ha incontrato personalmente l'assicurato sia ha preso visione di tutti gli atti dei medici interpellati dall'insorgente sia precedentemente sia in seguito.
Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.
Vanno così pienamente condivise le sue considerazioni, che nel luglio 2008 e nel dicembre 2009 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente e ha stabilito che dal 21 giugno 2008 l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 70% nella precedente attività di meccanico, mentre era abile al 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni fisiche.
9. Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.
Accertata dal medico nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nella sua perizia, nella decisione del 13 aprile 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado dello 22% di incapacità di guadagno e quindi non ha concesso alcuna prestazione all'assicurato.
Per calcolare il reddito da valido, la consulente in integrazione professionale si è basata sul salario conseguito nel 2007 (Fr. 5'200.- x 12 mesi = Fr. 67'600.-) e l'ha aggiornato al 2008 (aumento del 2,0423%), ottenendo un reddito da valido ammontante a Fr. 68'981.-.
La consulente ha calcolato in Fr. 59'979.- il reddito da invalido conseguibile nel 2008 secondo i dati statistici del 2008 e ha poi ridotto del 10% questa cifra per motivi personali, determinando quindi un reddito da invalido di Fr. 53'981.-.
La differenza fra questi due dati dà un grado di invalidità del 22%, confermato dall'Ufficio AI nella decisione impugnata.
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di giugno 2008, ossia ad un anno senza interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).
10. Riguardo al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 68'981.-.
In merito a ciò, va ricordato che con il nuovo lavoro presso la __________ di __________, iniziato il 1° giugno 2007, il salario lordo mensile dell'assicurato era di Fr. 5'200.- (docc. 3 e 35).
In specie, dovendo porsi al momento in cui egli dovrebbe ricevere la rendita d'invalidità (giugno 2008), aggiornando tale importo al 2008 in virtù di un rincaro del 2% (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 10-2010, pag. 95), si ottiene, come determinato dall'UAI, la somma di Fr. 68'981.-, da cui questo Tribunale ritiene di non doversi scostare.
11. Per quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
12. Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
In merito a questo cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con STF U 529/06 del 28 gennaio 2008 l'Alta corte ha stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre 2007).
Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
13. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 57'672.- (Fr. 4'806.- x 12 mesi).
Questo dato si riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,6 ore computabili nel 2008 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 10-2010, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 4'998,24 mensili (Fr. 4'806.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 59'978,88 per l'intero anno 2008, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
L'assicurato, quale meccanico presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato da sano nel 2008, per un'occupazione a tempo pieno, un salario annuo di Fr. 68'981.- (cfr. consid. 10), corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 5'748.- al mese (Fr. 68'981.- : 12 mesi).
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel 2008 al 100%; essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 5'093,54 per un'attività esercitata per 42,2 ore alla settimana nel settore delle attività ausiliarie dei trasporti, livello di esigenze 4 (Tabella TA1 2008, punto 63 “Att. ausiliarie dei trasporti; agenzie viaggio”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 4'828.- [salario mensile lordo] x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'936.-. Questa somma va poi riportata su 42,2 ore/settimana (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 10-2010, pag. 94) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2008 nello specifico settore "I" dei trasporti e delle comunicazioni (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1). Si ottiene così un importo di Fr. 61'122,48 (Fr. 57'936.- : 40 x 42,2) rispettivamente di Fr. 5'093,54 (Fr. 61'122,48 : 12 mesi), quindi inferiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle stesse condizioni).
Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.
Di conseguenza, il reddito statistico lordo medio nazionale da invalido relativo all'anno 2008 rimane fissato a Fr. 59'978,88.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha applicato una riduzione del 10%, corrispondente ad un 5% per attività leggere e ad un altro 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia, in concreto, i limiti funzionali (doc. 115).
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1972), la sua nazionalità (svizzera) e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 100% fermo restando determinate limitazioni funzionali, il TCA non ritiene di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Partendo quindi da un salario da invalido di Fr. 59'978,88 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 8), ammettendo una riduzione del 10% per circostanze personali, nell'anno 2008 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 53'981.- (Fr. 59'978,88 – [Fr. 59'978,88 x 10 : 100]).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare di Fr. 68'981 corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla salute) nell'anno 2008 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 21,75% ([Fr. 68'981.- - Fr. 53'981.-] : Fr. 68'981.- x 100), che deve essere arrotondata al 22% (DTF 130 V 121).
Questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito nel 2008 se non fosse intervenuta la malattia, con il reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2008 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del 22% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art. 28 cpv. 1 LAI.
14. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 22%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di concedergli una rendita d'invalidità.
Anche aggiornando i redditi da valido e da invalido agli anni 2009 e 2010, il grado di incapacità di guadagno e quindi di invalidità sarebbe sempre di gran lunga inferiore al tasso minimo del 40%, con conseguente rifiuto di prestazioni dall'AI.
Stante quanto precede, le richieste del ricorrente di concessione di una rendita d'invalidità di un quarto rispettivamente di un mezzo, ritenuto (erroneamente), a suo dire, un'incapacità di guadagno di almeno il 50%, deve dunque essere respinta.
Ne discende che la decisione impugnata va confermata.
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
15. Per quanto concerne, infine, la lamentela dell'assicurato circa un mancato aiuto da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità a riqualificarlo professionalmente, questo TCA non può che rinviare alle dettagliate spiegazioni date in proposito dalla consulente in integrazione professionale nel suo rapporto finale del 5 gennaio 2010 (doc. 114), in cui ha osservato che quanto intrapreso dall'UAI non ha permesso di approfondire la concreta fattibilità di una riqualifica professionale con frequenza scolastica e di procedere con l'eventuale avvio della stessa. Inoltre, vista la capacità lavorativa dell'assicurato in altre attività adeguate al suo stato di salute, la consulente ha ritenuto che egli fosse direttamente integrabile nel ciclo produttivo senza necessità di una riformazione professionale. Comunque, se l'assicurato trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo, l'Ufficio AI resterebbe a disposizione per introdurlo al posto di lavoro con una formazione ad hoc, così da recuperare la capacità di guadagno residua.
Il Tribunale non tralascia da ultimo di evidenziare che appare alquanto difficile rimproverare all'amministrazione, come suggerito dal ricorrente, che essa non abbia agito a suo favore, ma si sia dimenticato del suo caso.
Infatti, come risulta chiaramente dalla copiosa documentazione prodotta dall'UAI, appena giunto il referto del medico SMR (luglio 2008), già nel dicembre 2008 (doc. 73) la consulente in integrazione professionale ha stilato un primo rapporto a seguito di un incontro avvenuto con l'assicurato, dove è giunta alla conclusione di inserirlo al Centro Accertamento Professionale (CAP) presso il Centro professionale e sociale (CPS) di __________.
La durata prevista di questo provvedimento era di un mese (dall'11 febbraio al 10 marzo 2009, docc. 80, 84).
Tuttavia, nel rapporto intermedio la consulente in integrazione professionale ha proposto di prolungare questo accertamento professionale fino al 10 giugno 2009 (doc. 85) che, in seguito, si è protratto dapprima fino al 31 luglio 2009 (doc. 92), poi fino al 31 agosto 2009 (doc. 104).
Peraltro, durante questi sei mesi, l'assicurato ha sempre percepito le indennità giornaliere.
In queste condizioni, d'avviso del Tribunale, non si può certo affermare che il ricorrente sia "stato "scaricato" dall'Ufficio Invalidità del Cantone Ticino." (doc. I pag. 4).
16. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese, cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate al ricorrente, soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti