Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
TB |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 13 aprile 2010 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1969, nel marzo 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da poliartrite reumatica da una decina di anni e di essere conseguentemente inabile al lavoro al 100% dal 1995. (doc. 5).
B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (doc. 17), con decisione del 13 aprile 2010 (doc. A), preceduta da un progetto del 18 febbraio 2010 (doc. 18), l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d'invalidità dell'assicurata (16%) inferiore al 40%.
C. Contro la succitata decisione l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha formulato ricorso al TCA il 14 maggio 2010 (doc. I), postulando l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità e contestando che l'autorità competente si sia limitata a determinarne l'incapacità lavorativa come casalinga anziché verificare per quale motivo non si sia dedicata al suo sostentamento eseguendo un'attività lavorativa lucrativa. I referti medici comprovano infatti che, visti i problemi di salute, la ricorrente non può assumere un lavoro remunerativo, per cui vive con il padre ed il fratello e si occupa della gestione della casa, seppure con dei limiti a causa dei suoi impedimenti fisici.
D. Con la risposta di causa del 10 giugno 2010 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando che l'assicurata è da considerare quale casalinga visto che, 41enne, non ha mai svolto un'attività lucrativa ed il danno alla salute invalidante risale al 1995. Inoltre, lei stessa, in occasione dell'inchiesta economica effettuata dall'assistente sociale, ha affermato che la sua volontà era ed è quella di svolgere l'attività di casalinga.
L'insorgente ha comunicato di non avere altri mezzi di prova, dato che la documentazione medica agli atti è esauriente (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha correttamente negato all'assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità.
3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione dell'AI), l'assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Il 1° gennaio 2008 è stato introdotto l'art. 28a LAI concernente la valutazione dell'invalidità.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).
L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, BG über die IV, 2010, pag. 288).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190 seg).
Va osservato che in materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 pag. 447/488 consid. 4a). In sostanza, quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986 pag. 540 seg.).
6. Innanzitutto occorre rilevare che l'UAI ha proceduto alla valutazione del grado d'invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 4).
L'assicurata ha tuttavia contestato questa conclusione, affermando che è proprio la sua invalidità fisica ad averle impedito di svolgere un'attività lucrativa ed a rassegnarsi a fare la casalinga nell'abitazione del padre, con cui, peraltro, vive. Le malattie che da anni l'affliggono l'hanno impossibilitata a svolgere lavori che abbiano contatto con generi alimentari e con le persone. La ricorrente si è così rifugiata nella sua famiglia trascorrendo le giornate a casa "facendo a mala pena qualche lavoretto di competenza dell'economia domestica. Sia ben chiaro però che questa fuga dal mondo del lavoro e questo rintanarsi nel fragile nucleo famigliare non è una scelta ma è una decisione obbligata e dipendente dall'assoluta impossibilità di trovare una diversa e più opportuna soluzione. " (doc. I pag. 3).
Ora, sulla scorta della giurisprudenza sopraesposta, il TCA osserva che determinante per qualificare l'interessata come casalinga o meno è verificare se ella esercitava un'attività lucrativa prima del danno alla salute.
In specie va ritenuto, per stessa ammissione dell'assicurata, che l'inabilità lavorativa è sorta nel 1995 (doc. 5/5). Tuttavia, non va dimenticato che la ricorrente è nata nel 1969 e che, dopo avere concluso la scuola dell'obbligo, dal 1984 al 1986 ha svolto due anni di formazione commerciale, senza però terminare gli studi e quindi senza ottenere né un diploma né una formazione professionale (doc. 9/2).
Dopodiché, ossia dal 1986 in poi, non ha mai svolto nessuna attività lucrativa, eccetto il lavoro di ausiliaria di pulizie che il medico curante dr. med. __________ ha affermato nel 2009 che l'insorgente ha esercitato per un mese in estate negli ultimi cinque anni (doc. 10/3).
In queste circostanze, appurato che la ricorrente non esercitava un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e verificato che quindi, anche in assenza del danno alla salute, l'assicurata non avrebbe esercitato un'attività lavorativa visto che dal 1986 al 1995 non ha in effetti svolto alcuna attività remunerativa, questo Tribunale conclude che RI 1 deve essere considerata come una casalinga, come ritenuto dall'amministrazione e ben spiegato nella risposta di causa.
Peraltro, non va dimenticato che l'assicurata medesima ha affermato, ad esplicita domanda sottopostale dall'assistente sociale in occasione dell'inchiesta domiciliare dell'11 dicembre 2009 che, se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'insorgente eserciterebbe oggi (comunque) l'attività di casalinga al 100% (doc. 17/2 punto 1 lett. b, al capitolo "indicazioni dell'assicurata").
Visto quanto precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI l'ha ritenuta casalinga in misura completa. Pertanto, la censura dell'insorgente di non qualificarla come tale deve essere respinta.
Di conseguenza, accertato che la ricorrente, prima dell'insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Ne discende che, in applicazione del cosiddetto metodo specifico, visto che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, l'invalidità dell'assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.
Infine, il TCA evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono comunque presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di guadagno. In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso (cfr. punto 5 dell'inchiesta).
7. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. N. 3097, corrispondente al N. 3088 della versione francese e tedesca), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
Più specificatamente, il N. 3095 (corrispondente al N. 3086 nella versione tedesca e francese) prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
|
Attività |
Minimo % |
Massimo % |
|
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) |
2 |
5 |
|
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) |
10 |
50 |
|
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) |
5 |
20 |
|
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) |
5 |
10 |
|
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) |
5 |
20 |
|
6. Accudire i figli o altri familiari |
0 |
30 |
|
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* |
0 |
50 |
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."
Mentre ai NN. 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente NN. 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese) si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.".
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00), l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto modo di confermare la legittimità di queste direttive, siccome il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica si deve basare su un'inchiesta effettuata sul posto dai servizi sociali e ha sottolineato che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11 agosto 2003, consid. 2).
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93 il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bei Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).".
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003).
8. Nella fattispecie l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una valutazione secondo il metodo specifico (doc. 14), il 10 settembre 2009 (doc. 16) ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. La valutazione dell'incapacità dell'assicurata in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica è sfociata nel rapporto del 3 febbraio 2010 (doc. 17) il quale, sulla base degli accertamenti effettuati e attentamente ponderati alla luce delle osservazioni dei medici curanti __________ (doc. 10/1-3) e __________ (doc. 12) nonché del medico SMR __________ (doc. 14), dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione ha stabilito una limitazione complessiva del 16%.
In particolare, l'assistente sociale ha accertato:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
|
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo |
importanza assegnata |
5 |
percentuale degli impedimenti |
0 |
percentuale di invalidità |
0% |
Nessun impedimento
5.2 Alimentazione
|
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve |
importanza assegnata |
45 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
9% |
È generalmente il fratello, cuoco di professione, ad occuparsi della preparazione dei pasti quotidiani; altrimenti lo fa l'assicurata stessa, senza problemi di rilievo. La collaborazione dei familiari è comunque richiesta per quelle operazioni dove è necessaria una presa di forza con le mani: sollevare pentole troppo pesanti, aprire barattoli e bottiglie ecc. La signora RI 1 apparecchia-sparecchia lentamente (delle volte le cadono le cose dalle mani) e si occupa del quotidiano riassetto della cucina tutto in una volta.
Per evitare di sollecitare troppo le articolazioni, si occupa delle pulizie a fondo del locale cucina dividendo il lavoro su diversi giorni.
Considerata l'esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 20% considerando il maggior impiego di tempo
5.3 Pulizia dell'appartamento
|
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
20 |
percentuale di invalidità |
4% |
Dividendo il lavoro su l'intera settimana, riesce tuttora ad occuparsi delle pulizie della casa: se sollecita troppo le articolazioni, i dolori aumentano.
Il padre ed il fratello riordinano i propri letti quotidianamente; l'assicurata si fa carico del totale cambio delle lenzuola, senza problemi particolari (i materassi sono leggeri).
Munitasi di una speciale spazzola, la signora RI 1 riesce tuttora ad occuparsi della pulizia dei vetri dividendo il lavoro su diversi giorni.
Si occupa personalmente anche delle pulizie stagionali, dividendo il lavoro su diversi giorni; alla necessità chiede la collaborazione del fratello per alcune attività pesanti.
L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Considerata l'esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo conto del maggior impiego di tempo
5.4 Spesa e acquisti diversi
|
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali |
importanza assegnata |
10 |
percentuale degli impedimenti |
10 |
percentuale di invalidità |
1% |
Munitasi di una borsa con rotelle (per evitare il trasporto dei pesi) riesce ad occuparsi della spesa, raggiungendo a piedi il vicino supermercato (è priva di patente di guida). Per la spesa settimanale, può contare sulla collaborazione della zia che oltre ad accompagnarla in auto, l'aiuta nel trasporto degli acquisti troppo pesanti.
La signora RI 1 si occupa della gestione burocratica-amministrativa di tutta la famiglia senza problemi al riguardo.
L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Considerata l'esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 10% la percentuale degli impedimenti tenendo conto della limitazione nel trasporto dei pesi
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
|
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. |
importanza assegnata |
20 |
percentuale degli impedimenti |
10 |
percentuale di invalidità |
2% |
Ha una lavatrice ad uso personale collocata in cucina; il fratello si occupa del trasporto delle cesta e l'assicurata del bucato pratico in sé senza problemi al riguardo.
Riesce ad occuparsi dello stiro dividendo il lavoro su diversi giorni; segnala comunque un carico lavoro alquanto esiguo (in famiglia usano generalmente abbigliamento "lava-indossa").
Si occupa tuttora di piccoli rammendi.
L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Considerata l'esigibilità della collaborazione dei familiari, valuto nella misura del 10% la percentuale degli impedimenti tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro.
5.7 Diversi
|
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato |
importanza assegnata |
0 |
percentuale degli impedimenti |
0 |
percentuale di invalidità |
0% |
Del giardino si è sempre occupato il padre
|
Valutazione dell'assistente sociale
|
totale delle attività |
100% |
percentuale di invalidità |
16% |
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
· I familiari
(…)"
L'assistente sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 16%, ciò che costituisce un'in-validità di pari grado.
9. Nel suo ricorso l'assicurata non contesta le risultanze dell'inchiesta che, va ribadito, come visto hanno pienamente tenuto conto delle sue limitazioni fisiche dovute sia al Morbo di Still dell'adulto con manifestazione diffusa infiammatoria distruttiva specialmente dei polsi bilateralmente (sinovite cronica), ma anche delle grosse articolazioni, sia alla dermatite eczematosa diffusa.
Il Tribunale rileva, inoltre, che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Va anche presa in considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione richiede (art. 272 CC).
Ciò permette in concreto di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dal fratello e dal padre della ricorrente, specie nelle attività domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui risulta impossibilitata.
A tal proposito va nuovamente attirata l'attenzione dell'insorgente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 pag. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Una misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a quella che sarebbe profusa nel caso in cui l'assicurato fosse in buona salute (DTF 130 V 97).
D'altra parte, bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurato nei vari ambiti domestici.
Nella fattispecie, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie, anzi, risultano conformi non solo alle risultanze mediche, che non sono qui messe in dubbio, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.
Del resto, questo Tribunale deve rilevare che le conclusioni dell'assistente sociale sono state tratte dopo attenta valutazione della situazione particolare e delle affermazioni rese dall'as-sicurata stessa, nonché delle limitazioni indicate dai dr. med. __________ e __________ e dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nell'alimentazione e nella pulizia dell'appartamento.
Tali conclusioni tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita (soprattutto) dal fratello e dal padre (per il giardino) ed appaiono rispettose delle limitazioni descritte dai medici curanti.
Inoltre l'assistente sociale ha, con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurata deve, in virtù dell'obbligo di diminuire il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr. in proposito il citato N. 3096 CIGI) nel rispetto, appunto, dei limiti funzionali descritti e riconosciuti medicalmente.
Infine, l'assistente sociale ha pure considerato adeguatamente che lavori pesanti, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; ha tenuto altresì conto del nucleo famigliare (il fratello ed il padre) e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.
10. Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili.
Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale.
Inoltre, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 16% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese, cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente, soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti