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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 aprile 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 12 novembre 2008 – visto il rapporto medico 10 marzo 2008 della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 207/1-9, entrambi medici SMR, e sulla base delle ulteriori annotazioni dei medici SMR (7 aprile 2008 del dr. __________, 16 luglio 2008 del dr. __________ e 11 novembre 2008 della dr.ssa __________; sub doc. AI 209/1, 225/1 e 229/1-2) nonché dei consulenti in integrazione professionale (31 marzo e 23 aprile 2008; sub. doc. AI 208/1-5 e 212/1-3) –, preavvisata con progetto 28 aprile 2008 (doc. AI 214/1-4), l’Ufficio aveva soppresso la rendita intera erogata a RI 1 con effetto al 1. gennaio 2009 (doc. AI 230/1-4).
Con sentenza del 31 marzo 2009 questo Tribunale ha annullato la decisione del 12 novembre 2008 e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, predisposta una perizia pluridisciplinare, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni (doc. AI 245/1-25).
1.2. Con decisione 15 aprile 2010 – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 15 settembre 2009 del SAM (doc. AI 277/1-107), del rapporto medico 28 settembre 2009 del dr. __________, medico SMR (doc. AI 278/1-3), delle annotazioni 2 marzo 2010 del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. AI 294/1) e del rapporto 15 ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 281/1-4 e 282/1-3) –, preavvisata con progetto 16 novembre 2009 (doc. AI 283/1-4), l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita, da intera a tre quarti, con effetto dal 1. gennaio 2009 (doc. AI 299/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 297/1-4). Contestualmente l’amministrazio-ne, ritenuto che l’assicurato è in detenzione preventiva dall’8 gennaio 2010, ha sospeso il versamento delle prestazioni con effetto dal 1. aprile 2010.
1.3. Contro la decisione 15 aprile 2010 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale, contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito, ha chiesto il ripristino del diritto alla rendita intera con un grado d’invalidità dell’80%.
Con scritto 17 maggio 2010 l’insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 8 luglio 2010 nelle quali il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) la nuova documentazione agli atti mette in evidenza la presenza di una diagnosi di disturbo delirante, diagnosi non evidenziata in corso di valutazione SAM né in corso di presa a carico psichiatrica presso il __________ (a tal proposito si cita il colloquio telefonico della Dr.ssa __________ con la Dr.ssa __________ - pag. 14 perizia - in cui la curante non ha mai avuto l’impressione che il peritando fosse delirante). Dalla perizia non si riesce ad individuare esattamente da quando tale disturbo psichico si sia reso evidenziabile clinicamente né i limiti che tale disturbo abbia sulla CL (la perizia del resto non aveva tale scopo). (…)” (VII/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 14 luglio 2010 l’avv. RA 1 si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto “(…) l’audizione delle dottoresse __________ e __________, nonché un’eventuale perizia medica supplementare per la conferma che i disturbi del ricorrente confermano la totale incapacità lavorativa, nei termini già risultanti dalla situazione di fatto antecedente alla revisione della rendita. (…)” (IX).
Quanto alla produzione del richiesto certificato per l’ammis-sione all’assistenza giudiziaria, con scritto 21 luglio 2010 – osservato che la situazione del suo assistito è rimasta immutata, anzi, considerata l’attuale detenzione, peggiorata –, l’avv. RA 1 ha richiamato il certificato prodotto nella precedente procedura di cui all’inc. 32.2008.234.
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita, da intera a tre quarti, con effetto dal 1. gennaio 2009 (doc. AI 299/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 297/1-4) – è conforme o meno alla legislazione federale.
Conforme all’art. 21 cpv. 5 LPGA, e del resto qui non contestata, è la sospensione del versamento della prestazione vista la detenzione dell’assicurato.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversiche-rung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nella fattispecie, nell’ambito della revisione intrapresa nell’ottobre 1988 (doc. AI 121/1-2) – dopo che in precedenza, sulla base della perizia 11 marzo 1983 del SAM (doc. AI 85/1, 86/1-11 e 87/1), con decisioni 29 agosto e 27 ottobre 1983 aveva riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 1982 al 30 giugno 1983 e a una mezza rendita dal 1. luglio 1983 al 30 settembre 1983 (doc. AI 89/1 e 90/1) e, sulla base della perizia 13 settembre 1985 del SAM (doc. AI 108/1-11, 109/1-5 e 110/1-3), avuto riguardo sia alle patologie psichiatriche che a quelle reumatologiche, con decisione 14 novembre 1985 aveva riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1. ottobre 1983 (doc. AI 114/1-3) – l’Ufficio AI aveva ordinato un accertamento medico presso il dr. __________ e il dr. __________ (doc. AI 127/1-2 e 128/1-2).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4), posta la diagnosi di “(…) una gravissima nevrosi d’abbandono (…)” (doc. AI 61/3), aveva concluso che:
" (…)
Questa psicopatologia contiene tutte le manifestazioni nevrotiche: da tratti caratteriali a quelli depressivi, da tratti isterici ad altri di tipo narcisistico, da tratti ansiosi a quelli fobico-ossessivi ecc..
La conseguenza principale sono le turbe relazionali del periziando, che hanno coinvolto tutte le sfere, inclusa quella lavorativa. La diagnosi corrisponde alla cifra 14.1.2 delle direttive sull'invalidità.
Le conseguenze di questa psicopatologia sulla capacità lavorativa e sulle possibilità di migliorarla tramite provvedimenti d'ordine professionale oppure tramite provvedimenti sanitari sono quelle descritte dal Prof. Dr. med. __________ nella sua perizia del 29 settembre 1989: reazioni improvvise, non controllate, grossolanità, imprevvidenza delle parole e degli atti, parziale asocialità ecc. condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico una incapacità lavorativa del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di migliorare la capacità lavorativa del periziando. Del resto la valutazione psicopatologica del sottoscritto corrisponde a quella fatta dal Dr. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, L__________, nella sua perizia dell'11 settembre 1985. La conclusione per un'incapacità lavorativa limitata al 25% sembra essere più dovuta al desiderio del periziando di non sentirsi invalido totalmente. Infatti il Dr. __________ conclude con le seguenti parole: "la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto".
Nessuna indicazione per mezzi ausiliari.
(…)" (doc. AI 61/3-4)
La perizia 29 settembre 1989 del dr. __________ (menzionata anche dal dr. __________ nella perizia psichiatrica suesposta) non figura nell’incarto AI e nemmeno il SAM è riuscito ad ottenerla in occasione della perizia pluridisciplinare del 15 settembre 2009 (doc. AI 260/1 e le richieste dell’avv. RA 1 indirizzate al dr. __________ e alla dr.ssa __________ sub doc. AI 277/89 e 277/90).
Il dr. __________, FMH in medicina generale, con scritto 28 agosto 1990 aveva comunicato all’Ufficio AI che “(…) viste le decisioni dei due colleghi specialisti, Dottor __________ (ndr. recte: __________) e Dottor __________, mi adeguo alle loro decisioni e confermo l’invalidità al 100% per i motivi da loro addotti. (…)” (doc. AI 133/1).
Sulla base di queste risultanze e vista la cessazione totale dell’attività lavorativa dal 20 agosto 1990 (doc. AI 134/1-3 e 136/1-2) l’Ufficio AI, con decisione 5 dicembre 1990 (doc. AI 137/1-4), aveva quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1. novembre 1990.
Nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 1991 (doc. AI 141/1-2 e 143/1-2), nel marzo 1995 (doc. AI 151/1-2 e 153/1-2), nel luglio 1999 (doc. AI 171/1-2 e 172/1-2) e nell’ottobre 2005 (doc. AI 186/1-2 e 187/1-2), l’Ufficio AI ha poi sempre confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 149/1, 156/1, 177/1, 184/1 e 191/1-2).
2.7. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurato. In tale contesto va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di dicembre 1990 (momento in cui dopo gli accertamenti medici esperiti è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera) e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute dell’assicurato hanno subito un miglioramento tale da giustificare la riduzione del diritto alla rendita.
2.8. L’Ufficio AI, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza 31 marzo 2009 (doc. AI 245/1-25) e nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nell’aprile 2008 (doc. AI 213/1) – dopo una segnalazione di possibile abuso (doc. AI 199/1) l’amministrazione aveva infatti predisposto un accertamento medico sfociato nel rapporto 10 marzo 2008 (esame medico del 7 marzo 2008 con colloquio psichiatrico della durata di tre ore sub doc. 207/1-9) –, ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 251/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 15 settembre 2009 (doc. AI 277/1-107) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura neurologica (dr. __________), oftalmologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________), ORL (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale intermittente, cronica e lombospondilogena cronica, tendenzialmente a ds., in:
- alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale;
- alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L4-L5, L5-S1, con minima spondilosi plurisegmentale);
- esiti da discectomia anamnestica L5-S1 a ds., nel 1995;
- disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con scoliosi toracolombare, protrazione del capo);
- sbilancio e decondizionamento muscolare;
- obesità (peso 90kg/statura 171,5 cm).
Periartropatia dei gomiti bilaterali.
Coxalgia pungente a sin. in:
- esiti da impianto femorale totale bilaterale senza segni di scollamento, nel gennaio 2003;
- esiti da osteotomia intertrocanterica di varizzazione bilaterale, nel 1981 e 1982;
- lesione postoperatoria del nervo femorale a ds., nell’ottobre 2003;
- esiti da teotomia del muscolo ileo psoas a sin., nel 2004.
Gonalgie anteriori bilaterali in:
- incipiente gonartrosi bilaterale.
Altre sindromi depressivi ricorrenti (ICD-10 F 33.8)
Disturbo di personalità mista (ICD-10 F 61.0), emotivamente instabile, paranoide ed ansioso.
Stato dopo enucleazione dell’occhio ds. con ipermetropia ed astigmatismo a livello dell’occhio sin.. Presbiopia a sin..
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Ipoacusia bilaterale di media entità nelle frequenze acute bilateralmente in stato di timpanoplastica.
Diabete mellito non insulino-dipendente.
Dislipidemia mista.
Lieve iperbilirubinemia.
Lieve epatopatia, di probabile origine multifattoriale.
Obesità (BMI 31 kg/m2).
(…)" (doc. AI 277/48-49)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50% nelle attività di autista-magazziniere, va ritenuto abile al lavoro nella misura del 30% come manovale di galleria, manovale edile e va considerato abile al lavoro nella misura del 50% come guardia notturna, venditore e droghiere. (…)” (doc. AI 277/61), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominanti appaiono le patologie reumatologica e psichiatrica.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta un disturbo di personalità misto, emotivamente instabile, paranoide ed ansioso, altre sindromi depressive ricorrenti, che giustificano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Dal punto di vista psichiatrico è subentrato un miglioramento almeno a partire dal gennaio 2009. E' possibile che il miglioramento sia subentrato anche in precedenza, infatti l'A., ad eccezione di un ricovero 2004, non ha presentato né ricoveri, né prese a carico dal punto di vista psichiatrico in precedenza e quindi, non avendo documenti a disposizione, è difficile risalire alla data esatta del miglioramento. Possiamo però riconoscere che questo miglioramento è insorto nel corso degli anni, dovuto ad un certo adattamento da parte dell'A. ed a uno smussamento del suo lato impulsivo caratteriale. Nel corso del 2008 una valutazione da parte del SMR, Dr.ssa __________, riconosceva una completa capacità lavorativa, la decisione di interrompere le prestazioni da parte dell'AI avevano poi portato ad un tentamen medicamentoso da parte dell'A., con successivo ricovero in ospedale pure in ambiente psichiatrico, dove però non veniva attestata una pericolosità del gesto dell'A. e dove in ambito psichiatrico si descriveva una sindrome ansioso-depressiva, quindi un quadro tutto sommato non grave. L'A. da allora è entrato in cura presso la Dr.ssa __________, che attestava un'incapacità lavorativa totale e descriveva uno stato ansioso-depressivo ed un disturbo depressivo grave. Giustamente queste due diagnosi non sono compatibili l'una con l'altra e questo è stato messo ben in evidenza da parte della Dr.ssa __________. Successivamente la Dr.ssa __________ attesta un miglioramento dello stato psichico e pertanto possiamo ritenere plausibile riconoscere che il 50% è presente a partire dal gennaio 2009, mentre in precedenza le varie vicende, i vissuti insorsi nel corso del 2008, che hanno poi motivato una presa a carico psichiatrica, non ci permettono di definire con chiarezza l'incapacità lavorativa durante il 2008. Certo è che, concordi con la psichiatra curante, è subentrato un miglioramento e questo è presente almeno dal gennaio 2009. Infatti la Dr.ssa __________, nel suo scritto all'Avv. RA 1 del 20.09.2008, descrive una progressiva stabilizzazione emotiva dell'A., che tuttavia presenta una diagnosi di disturbo di personalità paranoide e di sindrome mista ansioso-depressiva. Descrive ancora le patologie organiche multiple. Facciamo notare che la sindrome mista ansioso-depressiva, secondo I'ICD-10, viene definita tale quando il disturbo depressivo ed il disturbo ansioso non è tale da giustificare una diagnosi a sé stante. E' proprio per questo che il nostro consulente Dr. __________ pone una diagnosi di altre sindromi depressive ricorrenti (F 33.8) e un disturbo di personalità misto, emotivamente instabile, paranoide ed ansioso. Ritiene che la sindrome depressiva sia particolare e vada inquadrata nell'ambito del disturbo di personalità di base che l'A. presenta, ossia di tipo misto con aspetti querulomani, emotivamente instabile ed ansioso. Vi è inoltre una sofferenza abbandonica del soggetto, che ormai è presente fin dall'infanzia e probabilmente ha influito notevolmente nell'organizzazione patologica della sua personalità. Da un punto di vista clinico, il quadro psicopatologico presenta, più che un'alterazione del timismo, una quota d'ansia libera fluttuante importante, con una modalità di pensiero che è continuamente invasa da idee di tipo rivendicative e polemiche rivolte a terzi e che poi influiscono su un pensiero in parte caotico e disorganizzato. Si tratta quindi di un quadro clinico che incide parzialmente sulla capacità lavorativa dell'A., in quanto le funzioni cognitive, biologiche e volitive si presentano ancora in gran parte conservate. Il Dr. __________ ritiene che le sue osservazioni oggettive coincidano in parte con le lamentele soggettive dell'A. e ritiene che pertanto la patologia psichiatrica infici la capacità lavorativa nella misura del 50%. Ritiene che il quadro clinico abbia un influsso sulla capacità lavorativa dal 1985 in avanti, con un aggravamento nel '90, vi è stata poi una condizione che si è mostrata inalterata fino al 2008. Dal 1.01.2009 l'A. presenta un'incapacità nella misura del 50% come tuttora. La capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico è diminuita a causa delle fluttuazioni dell'umore, del livello d'ansia elevata che l'A. presenta, delle alterazioni delle funzioni cognitive, così come dalle idee che invadono il campo della coscienza del soggetto e lo fanno diventare più lento, impreciso e discontinuo, con maggior affaticabilità e minor resistenza al lavoro. L'A. risulta anche più Intollerante all'ambiente circostante in determinati momenti. Dunque è utile procedere con la continuazione della presa a carico psicoterapica di sostegno regolare ed un trattamento psicofarmacologico adeguato. Non sono indicati provvedimenti di riformazione professionale, in considerazione delle caratteristiche gravi del quadro clinico, in qualsiasi attività lavorativa l'A. è dunque inabile nella misura del 50%.
La patologia reumatologica invece è caratterizzata da uno stato da intervento di protesi femorale totale bilaterale nel gennaio e nell'ottobre 2003 senza segni di scollamento, in stato da osteotomia intertrocanterica di varizzazione bilaterale nel 1981 e 1982 con lesioni postoperatorie del nervo femorale a ds. nell'ottobre 2003 ed esiti da tenotomia del muscolo ileopsoas a sin. nel 2004. Questi interventi hanno portato alla presenza di una coxalgia pungente a sin.. E' presente una sindrome cervicovertebrale intermittente cronica e lombospondilogena cronica in stato da discectomia anamnestica L5-S1 a ds. nel 1995 su alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale ed alterazioni degenerative della colonna lombare. E' presente una periartropatia dei gomiti bilaterali e gonalgie anteriori bilaterali in incipiente gonartrosi bilaterale. Dal punto di vista reumatologico dunque queste diagnosi riducono la capacità lavorativa dell'A. nella misura dei 3/4 in attività lavorative pesanti come quella di manovale di galleria, manovale edile e questo da quando ha interrotto queste attività per motivi di salute. E' presente una capacità lavorativa del 60% come autista-magazziniere a causa delle problematiche reumatologiche e questo a decorrere dal marzo 2008. Come guardia notturna la problematica reumatologica riduce la capacità lavorativa nella misura del 20%, con una capacità residua dell'80% dal marzo 2008. In attività lavorativa come venditore e droghiere diplomato l'A. è abile al lavoro nella misura del 90% per la problematica reumatologica. II nostro consulente attesta una capacità lavorativa totale dal marzo 2008 in avanti in un'attività lavorativa leggera ed adatta, che rispetti i criteri da lui posti. Ora, sulla base della storia valetudinaria e giuridica dell'A., dobbiamo ricordare che l'A. è stato riconosciuto abile al lavoro nella misura del 75% dal profilo ortopedico in un lavoro adatto, parzialmente seduto, nel contempo dove ha la possibilità di camminare senza l'obbligo di alzare e portare pesi, e questo nel 1985, nell'ambito della perizia SAM. Questa decisione è passata in giudicato e l'A. veniva riconosciuto abile nella misura del 50%, considerando la patologia somatica, psichica e tenendo conto delle menomazioni visive ed uditive, e questo da fine dicembre 1983 in avanti; mentre nel 1983 durante la prima perizia SAM, in considerazione degli interventi operatori alle anche, della visione monoculare, considerando un ritardo intellettuale che è poi stato smentito, si riteneva possibile una ripresa al 50% a partire dall'1.07.1983, al 100% dall'1.10.1983. L'UAI ha poi deliberato una rendita al 50% a partire dall'1.10.1983 in avanti. Nel 1984 il TCA aveva deliberato che, a causa dell'enucleazione all'occhio ds., il TCA aveva già accertato un'incapacità di guadagno del 25-30% sulla base delle considerazioni precedenti e dell'attività di magazziniere presso la ditta __________. Pertanto, riteniamo che, malgrado dal punto di vista oftalmologico non venga attestata alcuna incapacità lavorativa in attività dove non sia necessaria una vista stereoscopica, dobbiamo riconoscere che date le precedenti decisioni da parte del TCA, anche in attività lavorative leggere ed adatte, l'A. presenta una capacità lavorativa residua del 50%. Infatti, l'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici non va sommata, ma integrata alle problematiche d'ordine somatico.
Dal punto di vista neurologico, oftalmologico e ORL, l'A. non presenta alcuna incapacità lavorativa. Lo stato di salute dunque va considerato migliorato a partire dal 1.01.2009 in avanti e questo per il miglioramento subentrato a livello psichiatrico, patologia che aveva motivato l'elargizione di una rendita Al totale nel passato. Rispetto alle osservazioni fatte dal curante, Dr. __________, e cioè che l'A. negli anni ha presentato sempre più patologie, che tra l'altro ricordiamo alcune sono in relazione al normale invecchiamento, non possiamo quindi riconoscere quanto da lui asserito. Infatti, non sempre un cambiamento dello stato di salute porta ad un cambiamento della capacità lavorativa. In questo caso le problematiche a livello somatico, soprattutto in un lavoro leggero ed adatto, come può essere quello di guardia notturna o come venditore, non giustificano una riduzione della capacità lavorativa. Pertanto in tali attività l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50%. La prognosi è da considerare stazionaria. Necessario il proseguo della presa a carico psichiatrica e psicoterapica assidua e protratta nel tempo per prevenire pericolose derive psicopatologiche. Questo soprattutto nei momenti in cui i conflitti relazionali dovuti alla sua problematica caratteriale possano esacerbarsi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Come detto in precedenza, in un'attività lavorativa leggera ed adatta come quella di guardia notturna o di venditore l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50% e questo a partire dall'1.01.2009 in avanti.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari poste:
1. L'A. ha problematiche d'udito, ma non vengono definiti alcuni limiti. L'A. può lavorare in qualsiasi ambiente di lavoro rumoroso ecc., senza particolari problemi?
L'A. presenta una riduzione dell'udito bilaterale che può parzialmente essere compensato dall'applicazione della protesi acustica. Di fatto non ci sono limitazioni particolari, se non che l'A. può avere delle difficoltà in ambienti rumorosi dove non riesce a sentire precisamente le consegne. In particolare il problema esiste se queste possono mettere in pericolo la vita dell'A. o di altre persone. Qui parliamo di attività pericolose per l'A. o per altri. Non ci sono invece problemi e non esistono limitazioni nello svolgimento di tutte le altre attività lavorative.
2. Per quanto riguarda la visione monoculare sin. non vengono espressi i limiti funzionali, questo significa che l'A. può effettuare lavori di precisione?
L'A. va considerato come monocolo e pertanto attività lavorative che richiedono un'alta precisione oculare non sono più indicate.
3. Può guidare macchinari aziendali?
Considerando l'enucleazione a sin., con una lieve riduzione pure della vista all'occhio ds. e in aggiunta alla problematica d'udito riteniamo che l'A. non sia idoneo a guidare macchinari aziendali. L'A. può condurre veicoli di categoria B.
4. Deve portare particolari occhiali di lavoro?
L'utilizzo di occhiali di lavoro è sicuramente indicato, questo più che altro per proteggere l'occhio ds. affinché non subisca eventuali lesioni.
5. Per quanto riguarda la postura viene definito che l'A. riesce a stare 35 min. in posizione seduta. Non vengono definiti limiti in questo senso. Ciò vuoi dire che l'A. può rimanere seduto a tempo indeterminato? Oppure deve alternare la posizione?
Per quanto concerne la problematica reumatologica il nostro consulente Dr. __________ ha definito esattamente i limiti funzionali dell'A., a cui rimandiamo per i dettagli. L'A. può sicuramente rimanere seduto a lungo intercalando brevi pause per cambiare la posizione.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 277/61-65)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 28 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 278/1-3) e le annotazioni 2 marzo 2010 del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. AI 279/1) e considerato il rapporto 15 ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 281/1-4 e 282/1-3) –, con decisione 15 aprile 2010 (cfr. doc. AI 299/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 297/1-4) ha ridotto il diritto alla rendita, da intera a tre quarti, con effetto dal 1. gennaio 2009.
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere la conclusione a cui è giunta l’amministrazione in base alla quale la situazione valetudinaria dell’assicurato sarebbe migliorata, e ciò per le seguenti ragioni.
Innanzitutto il TCA rileva che i periti del SAM, per il solo fatto che “(…) ad eccezione di un ricovero 2004, non ha presentato né ricoveri, né prese a carico dal punto di vista psichiatrico in precedenza (…)” (doc. AI 277/61), non potevano concludere per un miglioramento dello stato di salute. Va qui peraltro rilevato che il dr. __________, nel rapporto medico 21 giugno 1995 (doc. AI 155/1-2), aveva precisato che “(…) il paziente è tutt’ora seguito a livello psicoterapico. (…)” (doc. AI 155/2). Inoltre il dr. __________, nella perizia psichiatrica 30 maggio 1985 (doc. AI 105/1-7), aveva concluso che “(…) l’enucleazione dell’occhio destro e l’affezione alle anche hanno – sovrapposti alla psicopatologia del per. e interagendo con essa – reso il per. dal punto di vista medico-psichiatrico inabile al lavoro alle misure (ndr. recte: nella misura) del 100% a partire dal mese di agosto 1981. Sia un trattamento psicoterapico sia provvedimenti d’ordine professionale hanno pochissime probabilità di successo. (…)” (doc. AI 105/7, la sottolineatura è del redattore). Sempre il dr. __________, nella perizia psichiatrica 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4), aveva evidenziato che “(…) reazioni improvvise non controllate, grossolanità, imprevidenza delle parole e degli atti, parziale asocialità ecc. condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico una incapacità lavorativa del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di migliorare la capacità lavorativa del periziando. (…)” (doc. AI 61/4, la sottolineatura è del redattore). Anche il dr. __________, psichiatra consulente, nel suo consulto 11 settembre 1985 (doc. AI 109/1-5), nell’ambito della perizia del SAM 30 maggio 1985 (doc. AI 108/1-12), pur ritenendo un’incapacità lavorativa del 25%, aveva concluso che “(…) la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto. (…)” (doc. AI 109/5). Al riguardo il dr. __________, nella perizia 5 febbraio 1990, aveva rilevato che “(…) la valutazione psicopatologica del sottoscritto corrisponde a quella fatta dal Dr. __________, psichiatra e psicoterapia FMH, __________, nella sua perizia dell’11 settembre 1985. La conclusione per un’incapacità lavorativa limitata al 25% sembra essere più dovuta al desiderio del periziando di non sentirsi invalido totalmente. Infatti il Dr. __________ conclude con le seguenti parole: “la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto”. (…)” (doc. AI 61/4).
Non è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute anche avuto riguardo allo scritto 20 novembre 2008 del Servizio psico-sociale di __________, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 233/18-19), nel quale il dr. __________, medico capo servizio dei servizi SPS e la dr.ssa __________, medico assistente, non si sono espressi sulla capacità lavorativa allorquando nel rapporto medico 20 agosto 2008 (doc. AI 227/1-6) avevano attestato un’incapacità lavorativa del 100% e una prognosi suscettibile di peggioramento. La dr.ssa __________, nella lettera 29 dicembre 2009 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 300/31-33) – dopo aver osservato che l’ultimo incontro ha avuto luogo il 5 giugno 2009 (quindi meno di tre mesi prima della perizia pluridisciplinare 15 settembre 2009 del SAM) dopo un anno di colloqui, confermato il rapporto medico 20 agosto 2008 e formulato le proprie osservazioni riguardo alla perizia 15 settembre 2009 del SAM – ha inoltre concluso che l’assicurato “(…) è affetto da patologie psichiatriche croniche, non escludenti a priori eventuali problematiche acute, che solo in minima parte sono correlabili alle malattie fisiche di cui è portatore e che lo rendono, di per se stesse, inabile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI 300/33).
Nemmeno è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute visto che i periti del SAM – oltre a riconoscere da un altro momento e solo in parte il miglioramento attestato dalla dr.ssa __________ nel rapporto 10 marzo 2008 (doc. AI 270/1-9): “(…) a partire dall’1.01.2009 il Dr __________ ritiene che l’A. presenti un’incapacità lavorativa nella misura del 50% come tuttora. In parte dunque si riconosce il miglioramento subentrato come attestato dalla Dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell’AI dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 277/57) –, pur descrivendo un quadro clinico sovrapponibile a quello considerato dal dr. __________ nelle perizie 30 maggio 1985 e 5 febbraio 1990 (doc. AI 105/1-7 e 61/1-4): “(…) il Dr. __________ pone la diagnosi di altre sindromi depressive ricorrenti (ICD-10 F 33.8) e un disturbo di personalità misto emotivamente instabile, paranoide ed ansioso. Nella sua valutazione fa notare come l’A. presenti una sindrome depressiva particolare, che va inquadrata nell’ambito del disturbo di personalità di base che egli presenta, ossia di tipo misto con aspetti querulomani, emotivamente instabile ed ansioso. Si evidenzia inoltre una sofferenza abbandonica del soggetto, che è ormai presente fin dall’infanzia e probabilmente ha influito notevolmente nell’organizzazione patologica della sua personalità. Da un punto di vista clinico il quadro psicopatologico presenta più che un’alterazione del timismo una quota d’ansia libera fluttuante importante con una modalità di pensiero che è continuamente invasa di idee rivendicative, polemiche e rivolte a terzi e che poi influiscono su un pensiero in parte caotico e disorganizzato. (…)” (doc. AI 277/57), si limitano ad esprimere una diversa valutazione degli effetti sulla capacità lavorativa: “(…) si tratta di un quadro clinico che incide parzialmente sulla capacità lavorativa dell’A. in quanto le funzioni cognitive, biologiche e volitive si presentano ancora in gran parte conservate. (…)” (doc. AI 277/57).
Quanto alla patologia somatica i periti del SAM – dopo essersi scostati dalle conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ nel rapporto medico 10 marzo 2008 (doc. AI 270/1-9) e il dr. __________, medico perito certificato SIM e FMH in reumatologia, nel consulto 7 giugno 2009 (doc. AI 277/78-85): “(…) riguardo alle valutazioni precedenti, in particolare alla perizia SAM del 1983 e del 1985, ricordiamo che nel 1985 il Dr. __________ riteneva una capacità lavorativa nella misura del 70% in un lavoro adatto, parzialmente seduto, senza l’obbligo di alzare e portare pesi. Non possiamo riconoscere, sulla base delle valutazioni precedenti passate in giudicato, la capacità lavorativa totale in un lavoro adatto, come descritto dal Dr. __________ e dal Dr. __________, poiché per le patologie citate era già stata emessa una decisione giuridica. (…)” (doc. AI 277/59) –hanno escluso, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, un cumulo tra la patologia somatica e quella extra somatica: “(…) l’incapacità lavorativa non va sommata, ma integrata alle problematiche d’ordine somatico. (…)” (doc. AI 277/63), allorquando nella perizia 13 settembre 1985 (doc. AI 108/1-12) il SAM, viste le incapacità lavorative del 25% sia dal punto di vista psichiatrico che da quello somatico, aveva invece concluso che “(…) l’incapacità lavorativa globale somatica e psichica (tenuto conto anche delle menomazioni visive ed auditive) viene da noi valutata nel 50% a partire da fine dicembre 1983. (…)” (doc. AI 108/12).
In conclusione, viste le risultanze suesposte e conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale deve concludere che dopo il mese di dicembre 1990 (momento in cui visti gli accertamenti medici esperiti è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera) le condizioni di salute dell’assicurato non hanno subito un miglioramento e che pertanto non si giustifica la riduzione della rendita.
In particolare il TCA rileva che le inadempienze dell’Ufficio AI ravvisate dall’avv. __________ nelle annotazioni 28 aprile 2008 (doc. AI 213/1-3): “(…) considerati però i (sinora disattesi) compiti dell’UAI (periodico accertamento delle circostanze) (…)” (doc. AI 213/3), non possono giocare a sfavore dell’assi-curato nemmeno nella questione volta a sapere se, dopo gli ultimi accertamenti medici esperiti nel 1990, la situazione valetudinaria sia effettivamente migliorata.
L’esclusione di un miglioramento è infine pure confermato visto che nella perizia psichiatrica nell’ambito della procedura penale (doc. AI 300/34-64), anche se la stessa non aveva questo scopo, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi psichiatriche di “(…) • Sindrome delirante (ICD 10 F 22.9; DSM-IV 297.1) • Disturbo di personalità paranoide (ICD 10 F 60.0; DSM-IV 301.0) • Sindrome mista ansioso-depressia (ICD 10 F 41.2)” (…)” (doc. AI 300/45) ha, in particolare, rilevato che “(…) ugualmente la nuova decisione dell’UAI in data 16 novembre 2009 (ndr. si tratta in realtà del progetto sub doc. AI 283/1-4) non sembra dare grande peso allo stato psichico del peritando considerato oggi avere una capacità lavorativa del 40% in attività confacenti (lavori semplici, leggeri e non qualificati): è difficile immaginare che un individuo gravato da un’ideazione paranoide possa essere collocabile in qualsivoglia attività lavorativa tanto più tenuto conto delle ragioni argomentate dal dr.__________ nella sua relazione ove pone in luce come il grave disturbo psichico (gravissima crisi d’abbandono) fosse stato sopportato dal peritando finché non era intervenuto il danno fisico. (…)” (doc. AI 300/59).
La domanda volta all’audizione delle dr.sse __________ e __________ quali teste e ad un’eventuale perizia medica supplementare (IX) vanno pertanto disattese. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e il diritto alla rendita intera confermato.
2.12. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007 consid. 9)
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e di conseguenza é confermato il diritto alla rendita intera.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti