00Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
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RI 1 rappr. da: RA 1
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contro |
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le decisioni del 21 e del 28 aprile 2010 emanate da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1982, in precedenza attivo quale montatore di impianti sanitari, in data 12 novembre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in particolare un avviamento ad altra professione, a causa delle conseguenze di un incidente della circolazione stradale che gli ha provocato una “frattura plurima frammentaria del bacino” (doc. 1/1-7).
A seguito dell’incidente della circolazione stradale del 13 luglio 2002, l’interessato ha subito una frattura del bacino.
Il caso è stato preso a carico dall’INSAI, che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
Nella visita medica di chiusura del 6 maggio 2004, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 4-118 inc. LAINF). Il dr. __________ ha inoltre ritenuto che “come esiti importanti e durevoli all’assicurato si riscontra un accorciamento di 3.5 cm dell’arto inferiore destro”, valutando un grado di menomazione dell’integrità del 20% (doc. 4-119 inc. LAINF).
In data 3 settembre 2004, l’assicuratore infortuni ha redatto un progetto di integrazione professionale per un tirocinio quale disegnatore di impianti di ventilazione, sottoposto all’UAI per una decisione di finanziamento (doc. 5-3 inc. LAINF).
L’Ufficio AI, con decisione del 30 settembre 2004, ha accordato all’assicurato la garanzia per la prima formazione professionale in qualità di progettista di impianti di ventilazione presso __________ di __________, dal 13 settembre 2004 al 12 settembre 2006 (doc. 31/1-2).
Con scritto del 6 ottobre 2006 l’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurato, ha comunicato all’amministrazione che l’interessato, nonostante le ricerche di lavoro compiute, non è riuscito a reperire alcun impiego nell’ambito della sua riformazione professionale di progettista nella tecnica della costruzione di impianti di ventilazione. Egli ha, per contro, trovato lavoro a tempo parziale, nella misura del 60%, presso lo studio di ingegneria __________, quale apprendista progettista nella tecnica della costruzione di impianti di riscaldamento. L’avv. RA 1 ha precisato che, secondo l’Ing. __________, l’assicurato non dispone di una formazione completa di progettista, dato che la sua formazione è durata solo due anni anziché tre come usualmente, motivo per il quale egli non può essere assunto in qualità di progettista, ma unicamente come apprendista.
Per tali motivi, il patrocinatore dell’interessato ha chiesto all’UAI di “intraprendere i necessari passi affinché l’Assicurazione Invalidità assuma i costi di una riformazione professionale del mio patrocinato quale progettista nella tecnica di costruzione di impianti di riscaldamento” (doc. 84/1-2).
Con progetto di decisione del 15 novembre 2006 (doc. 88/1-2), poi confermato con decisione del 23 aprile 2007 (doc. 100/1-2), l’UAI ha considerato ultimati con successo i provvedimenti professionali accordati all’interessato, osservando:
" Secondo le nostre constatazioni il signor RI 1 ha terminato con successo la riformazione in qualità di progettista nella tecnica della costruzione nel settore della ventilazione e può raggiungere un reddito che esclude il diritto alla rendita.
Consideriamo pertanto l’assicurato convenientemente reintegrabile e chiudiamo la pratica senza l’attribuzione di ulteriori prestazioni.
La decisione di iniziare un ulteriore tirocinio come progettista nella tecnica di costruzione degli impianti di riscaldamento non è una necessità causata dal danno alla salute, ma dall’attuale mercato del lavoro; di conseguenza questa ulteriore formazione non può essere riconosciuta dal nostro Ufficio.
Si aggiunge e si ribadisce inoltre che con l’attestato federale di capacità ottenuto, come sopra indicato, il signor RI 1 può lavorare e raggiungere dei guadagni che, confrontati con quanto percepito prima del danno alla salute, escludono il diritto ad una rendita di invalidità. (…)” (Doc. 100-1)
1.2. In data 2 agosto 2007, l’assicurato, per il tramite del suo patrocinatore, avv. RA 1, ha chiesto all’UAI l’attribuzione di una rendita di invalidità, ritenuto che egli dispone di una capacità lavorativa del 50% anche in attività adeguate, come comprovato dalla documentazione medica allegata (doc. 104/1-5).
Con progetto di decisione del 10 agosto 2007, l’UAI ha ritenuto di non dovere entrare in materia riguardo all’ulteriore richiesta di prestazioni formulata dall’interessato, dato che la documentazione medica presentata non fornisce elementi nuovi ed oggettivi tali da giustificare una diversa decisione rispetto a quella del 23 aprile 2007 (doc. 107/1-2).
L’assicuratore LAINF, con decisione del 30 marzo 2009, emessa a seguito di una transazione, ha accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 45% a decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. 138/2-4), mentre con decisione del 24 giugno 2009 ha riconosciuto un’IMI del 20% (doc. 140/5-6).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione del 13 ottobre 2009 (doc. 151/1-4), poi confermato con tre decisioni, una del 21 aprile 2010 e due del 28 aprile 2010 (doc. 163/1-3 e doc. A1-3), ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1° settembre 2006 e un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) dal 1° settembre 2008, con la seguente motivazione:
" (…)
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta giustificato riconoscere che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1 un'incapacità al lavoro nella sua attività di progettista impianti ventilazione/riscaldamento ed in attività adeguate in misura del 45% a partire dal 01.09.2006 (vedi decisione __________ del 30.03.2009, rendita d'invalidità del 45% dal primo giorno del mese in cui sono terminati i provvedimenti d'integrazione - prima formazione professionale). A partire dal 18.09.2008 il nostro Servizio Medico regionale ha riconosciuto che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1 un'incapacità al lavoro nella sua attività di progettista impianti ventilazione/riscaldamento ed in attività adeguate in misura del 40%.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere della nostra consulente d'integrazione professionale, la quale in considerazione delle limitazioni funzionali definite in ambito medico ha effettuato il calcolo del grado d'invalidità.
Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:
Reddito da valido:
Quale reddito da valido, in base alle nuove disposizioni, si fa riferimento alle tabelle TA 1 Svizzere (edite dall'Ufficio federale di Statistica di Berna) settore montatore impianti sanitari (settore 45.33 A installazione di impianti sanitari, persona con qualifica).
Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr. 70'375.- per l'anno 2008.
Reddito da invalido - attività in cui l'assicurato è formato - in base alle tabelle TA1 Svizzere
Il suo rappresentato è in possesso di due diplomi: progettista nella tecnica della costruzione ventilazione e progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento.
In base alle tabelle TA 1 Svizzere entrambe le professioni rientrano nella categoria 74 (altri studi di ingegneria - attività professionale e imprenditoriali).
Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr. 77'935.- al 100% per l'anno 2008. Si reputa corretto effettuare una riduzione inerente al tasso di occupazione dell'8% (infatti il Sig. RI 1 lavora nella misura del 60%). E' corretto affermare che la totalità degli uomini che esercitano un'attività a tempo parziale è svantaggiata. In effetti in tutti i settori professionali i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito dai lavoratori a tempo pieno. Si effettua dunque la riduzione totale del 48% inerente il lato medico ed il tasso di occupazione.
Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr. 40'526.20 per l'anno 2008.
Fino a settembre 2008 l'assicurato era apprendista, ha poi ottenuto l'attestato federale di capacità AFC in qualità di progettista nella tecnica della costruzione - riscaldamento, a partire da ottobre 2008, in base al Questionario del Datore di Lavoro, ha percepito un salario pari a Fr. 2'406.- (rendimento ridotto) si può dunque definire un salario annuo pari a Fr. 31'833.30 (2'406 x 12 + tredicesima di Fr. 2'961.30).
Reddito da invalido - tabelle RSS
Si considera una capacità lavorativa del 60%. A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).
Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2008 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'906.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p.94) esso ammonta a Fr. 5'115.- mensili oppure a Fr. 61'378- per l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di 61'378.- si effettua la riduzione del 5% per attività leggera e dell'8% per tasso di occupazione. Non si effettuano altre riduzioni in quanto per quanto riguarda i limiti neurologici e reumatologici sono considerati nella riduzione del rendimento del 40%.
Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 32'040.- nel 2008.
Grado di invalidità
Il minor discapito economico il suo rappresentato lo raggiunge nell'attività per cui è stato formato - progettista nella tecnica della costruzione (riscaldamento / ventilazione) tabelle RSS TA 1 Svizzere.
(70'375 - 40'526.20) x 100 = 42.41 %
70'375
Osservazioni al progetto di decisione:
Con osservazioni scritte del 12.11.2009 e del 13.01.2010 veniva contestato sia la valutazione medica che quella economica effettuata dalla scrivente ufficio.
A tal proposito abbiamo provveduto a richiedere il parere del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale conferma che non vi sono patologie extra-infortunistiche che influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurato.
Si sottolinea che il Signor RI 1 è stato sottoposto negli anni ad un'approfondita valutazione medica con valutazione neuropsicologica presso la Clinica __________ (Dr. med. __________ - 15.04.2008), perizia ortopedica presso l'__________l di __________ (Dr. med. __________ - 22.08.2008) e valutazione psichiatrica (Dr. med. __________ - 19.06.2009).
Da ultimo le osservazioni presentante, non sono suffragate da alcun documento medico atto a comprovare l'esistenza di affezioni degenerative a carattere invalidante.
Per quanto attiene alla valutazione economica, il Servizio in Integrazione Professionale conferma la presa di posizione effettuata conformemente a quanto esposto nelle vigenti direttive.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.09.2006 (primo giorno del mese in cui sono terminati i provvedimenti d'integrazione) ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità (grado Al del 45%), mentre dal 01.09.2008 ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità (grado Al del 42%)." (Doc. AI 163/1-3)
1.3. Contro parte di queste decisioni - e meglio contro quella del 28 aprile 2008 riguardante le prestazioni dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2010 (doc. A2) e quella del 21 aprile 2010 concernente le prestazioni dal 1° giugno 2010 (doc. A3) - l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° settembre 2008.
Sostanzialmente, il patrocinatore dell’interessato ha rilevato di non avere obiezioni da presentare rispetto all’attribuzione di un quarto di rendita a partire dal 1° settembre 2006, criticando unicamente le decisioni dell’amministrazione con riferimento al riconoscimento di un quarto di rendita a decorrere dal 1° settembre 2008.
A suo parere, infatti, l’UAI, nell’effettuare il confronto dei redditi per il 2008 e quindi alla conclusione del secondo periodo di formazione dell’assicurato, ha, a torto, tenuto conto di un reddito da invalido calcolato sulla base dei dati statistici di cui alla tabella TA1, anziché, come sarebbe stato corretto alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, fare riferimento alla situazione salariale concreta dell’interessato.
Nel caso di specie, secondo il patrocinatore, l’UAI avrebbe dovuto, nel calcolare il reddito da invalido dell’assicurato, considerare quanto effettivamente guadagnato dall’interessato presso lo Studio di ingegneria __________, visto che l’assicurato dispone di un rapporto di lavoro stabile (fin dal settembre 2006, quando ha iniziato il suo apprendistato di disegnatore tecnico di impianti di riscaldamento).
Tenuto conto delle effettive retribuzioni dell’assicurato, il reddito da invalido ammonterebbe quindi secondo il legale a fr. 30'550.65, importo che, confrontato con il reddito da valido, darebbe diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta - dopo avere ribadito la correttezza del reddito da invalido calcolato dall’amministrazione - ha riconfermato le proprie decisioni, chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (doc. VI).
1.5. Con scritto del 19 agosto 2010, il legale dell’assicurato ha chiesto al TCA che venga citato come teste il datore di lavoro dell’assicurato, signor __________, al fine di “esporre e delucidare in modo più dettagliato quanto affermato nella dichiarazione ivi allegata, confermando che a termine della formazione quale progettista di impianti di ventilazione il signor RI 1 presentava ancora delle manifeste carenze nelle nozioni basilari della professione di progettista e che pertanto si rese necessario un ulteriore periodo di formazione professionale” (doc. VIII + B).
Queste considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. IX), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) a partire dal 1° settembre 2008, come indicato nella decisione del 28 aprile 2010 (cfr. doc. A2) e in quella del 21 aprile 2010 (cfr. doc. A3).
Non è per contro oggetto di contestazione ed esula pertanto dalla presente vertenza la decisione del 28 aprile 2010 con la quale l’UAI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1° settembre 2006 fino al 31 agosto 2008 (cfr. doc. A1), come espressamente indicato dal patrocinatore dell’assicurato in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nella caso di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, le proprie decisioni di attribuzione di un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) sulle annotazioni del SMR del 26 novembre 2008 (cfr. doc. 137/1-2) e del 5 agosto 2009 (cfr. doc. 143-1), in base alle quali l’assicurato è stato considerato inabile al lavoro nella sua attuale professione e in altre adeguate nella misura del 40%.
Nelle annotazioni del 26 novembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha infatti osservato:
" Perizia neuropsicologica - Clinica __________, Dr. __________ (15.04.2008)
Conclusioni
L'esame ha documentato la presenza di deficit attentivi, deficit delle funzioni attentive e ipofunzionalità della memoria visiva a lungo termine.
L'esame attuale è pressoché sovrapponibile al profilo neuropsicologico ottenuto dall'A nella precedente valutazione effettuata nel luglio 2005.
Considerato il periodo di tempo trascorso dalla lesione cerebrale (quasi 6 anni), i deficit cognitivi sono da ritenersi pressoché stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti significativi mediante un intervento specifico.
La riduzione del rendimento cognitivo, oggettivata mediante il presente accertamento, potrebbe diminuire il grado di efficienza lavorativa dell'A rispetto al periodo precedente il trauma subito.
- Limiti funzionali: Dal punto di vista strettamente neuropsicologico, l'A dovrebbe svolgere le proprie mansioni lavorative in un ambiente tranquillo e non distraente, in assenza di eccessive pressioni emotive e temporali e per un periodo di tempo compatibile con le proprie risorse (es. lavoro a tempo parziale quantificabile in un 50-60 % del tempo di occupazione).
Ne risulta dunque una IL del 40 %.
Perizia ortopedica - __________ (22.08.2008)
Diagnosi
- Status nach Verkehrsunfall am 13.07.02 mit Beckenringfraktur Typ B (Fraktur Os ilium rechts, Frakturen der oberen und unteren Schambeinäste beidseits)
- Ossäre Konsolidation in Fehlstellung
- relative Beinverkürzuing rechts von 3.5 cm
- transiente Apraxie des Nervus femoralis rechts
- Hypästhesie in Bereich des Nervus cutaneus femoris lateralis rechts
- persistierende belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte
- postraumatische Dysurie sowie erektile Funktionsstörung
- beginnende posttraumatische Coxarthrose rechts
- Commotio cerebri mit persistierenden Gedächtnis- und Konzentratiosstörung.
Conseguenze sulla capacità di lavoro
- Capacità lavorativa quale progettista di impianti di ventilazione
L’A ha iniziato una formazione quale progettista di impianti di ventilazione, al 100 %, in settembre 2006.
Durante questa attività, l'effettiva capacità lavorativa è stata del 80 al 90 %, compresa in una "forchetta" dal 50 al 90 %. Questa limitazione lavorativa è stata dovuta a motivi di salute ed è stata tollerata dal DL.
Il rendimento è limitato in seguito all'apparizione durante la giornata di dolori a livello dell'anca dx, come anche a causa di difficoltà di concentrazione che portano ad una capacità lavorativa diminuita. Durante il pomeriggio, spesso sono proponibili solo attività intellettuali poco impegnative. Ciò spiega la CL del 80 % dell'A.
Come nel corso della giornata, l'A diventa sempre meno abile al lavoro, alla fine la CL risulta del 60 %.
Dopo lunga stazione seduta, l’A presenta dolori a livello dell'anca dx, con irradiazione nella schiena come anche nella coscia dx. È cosi costretto ad alzarsi spesso ed a muoversi. La frequenza e la durata delle pause non può essere definito con precisione. Come l'importanza dei disturbi aumenta nel corrente della giornata, la durata e la lunghezza delle pause aumenteranno parallelamente.
L'A deve dunque potere cambiare posizione ogni 30 a 60 minuti. L'esecuzione del lavoro solo in posizione eretta, porterebbe ad una diminuzione del rendimento.
- Dal punto di vista funzionale, la deambulazione, è possibile fino a circa mezzo chilometro.
L'A è molto limitato per salire le scale. Lo spostamento necessario durante il lavoro in ufficio non è limitato. Lavori pesanti sono da escludere. Durante prolungate visite di cantieri, con necessità di salire su scale spostarsi su terreni sconnessi la CL risulta limitata.
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del 60% |
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26/11/2008 - tifaj |
Prendendo in considerazione ugualmente il lato psichico, si può concludere ad una CL del 60 %.
I disturbi e sintomi presentati dall'A sono credibili ed in accodo con i risultati delle indagini cliniche e radiologiche.
In disaccordo con la perizia del 27.04.2005, punto 5.4, che attestava una IL di solo 20 %, si conclude con una IL del 40 % quale progettista di impianti di ventilazione." (Doc. AI 137/1-2)
Nelle sue annotazioni del 5 agosto 2009, la dr.ssa __________, spec. in medicina del lavoro, ha poi precisato:
" Si risponde alle domande poste dalla consulente:
1) la nuova documentazione medica (rapporto dr. __________ – psichiatra) non porta dei cambiamenti allo stato di salute dell’assicurato ed alla sua capacità lavorativa.
2) Da un’attenta analisi della perizia dell’__________ (del 9.10.2008) l’inizio della capacità lavorativa del 60% è a partire dal 18.09.2008.
3) La capacità lavorativa nell’attività quale progettista di impianti di riscaldamento è pure del 60% a partire dal 18.09.2008.
4) La capacità lavorativa in attività adeguate è pari al 60% a partire dal 18.09.2008.” (Doc. 143-1)
Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.4. Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 60%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.4.1. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 70'375.--, conformemente a quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6 ottobre 2009, in cui ha osservato che “si fa riferimento alle Tabelle TA1 Svizzera settore montatore di impianti sanitari (settore 45.33 A installazione di impinati sanitari, persona con qualifica” (cfr. doc. 149-2).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.
2.4.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
In concreto, nelle decisioni impugnate l’UAI ha calcolato, per il 2008, un reddito da invalido di fr. 40'526.20 (cfr. doc. 163-2), basandosi su quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6 ottobre 2009 (doc. 149).
In quell’occasione, la consulente ha determinato il reddito da invalido dell’assicurato, nella professione nella quale è stato riformato di progettista nella tecnica della costruzione/ventilazione e in quella di progettista nella tecnica della costruzione/riscaldamento - per le quali è in possesso dei relativi diplomi – basandosi sui dati statistici di cui alla tabella TA1 2008, categoria 74 “altri studi di ingegneria – attività professionale e imprenditoriali”, pari a fr. 77'935.--. A tale importo la consulente ha poi applicato una riduzione del 40% per motivi medici e dell’8% per tenere conto del tasso di occupazione ridotto, per un reddito annuo di fr. 40'526.20 (doc. 149-2).
La consulente incaricata ha pure calcolato il reddito da invalido dell’assicurato prendendo in considerazione quanto effettivamente percepito dall’interessato nella sua attività, al 60%, di progettista nella tecnica della costruzione/riscaldamento, per un importo pari a fr. 31'833.30. La consulente ha sottolineato che l’assicurato ha ottenuto l’Attestato federale di capacità quale progettista nella tecnica della costruzione/riscaldamento nel settembre 2008 (cfr. doc. 145-2) e che, a partire da ottobre 2008, egli percepisce, per la sua attività al 60%, un salario mensile pari a fr. 2'406.-- e un salario annuo di fr. 31'833.30 (2'406 x 12 + tredicesima di Fr. 2'961.30) (doc. 149-2).
La consulente ha infine rilevato che “il minor discapito economico l’assicurato lo raggiunge nell’attività per cui è stato formato – progettista nella tecnica della costruzione (riscaldamento/ventilazione) tabelle RSS TA1 svizzere (doc. 149-2).
Con scritto del 22 marzo 2010, la consulente incaricata - a fronte delle critiche del patrocinatore dell’assicurato in merito al reddito da invalido determinato secondo i dati statistici nell’attività di progettista nella tecnica della costruzione (riscaldamento/ventilazione) – ha ribadito la correttezza del suo operato, rilevando che “è corretto affermare che quale reddito da invalido si faccia riferimento alle tabelle TA1 svizzere” (doc. 161-1).
In sede ricorsuale il patrocinatore ha nuovamente contestato il reddito da invalido, secondo i dati statistici, preso in considerazione dall’amministrazione, ritenendo maggiormente indicato fare riferimento al reddito che l’assicurato percepisce effettivamente in qualità di progettista nella tecnica della costruzione/riscaldamento presso il suo attuale datore di lavoro (doc. I).
2.4.3. In una sentenza STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, questa Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui dati statistici anziché prendere in considerazione il reddito effettivamente conseguito dall'assicurato e ha in particolare rilevato:
" (…)
4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.
(…)
6.
6.1 Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.
Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.
In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.
Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità del 18 %.
6.2 Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle particolarità del caso.”
In un’altra sentenza STF 9C_569/2007 del 6 gennaio 2009, il Tribunale federale ha rilevato che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, il reddito da invalido di un’assicurata, attiva al 50% in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali, che le permette di sfruttare appieno la sua capacità lavorativa residua, andava calcolato sulla base del salario effettivamente percepito dall’interessata e non facendo riferimento ai dati statistici.
In un’altra sentenza STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il Tribunale federale, confermando la sentenza 35.2006.104 del 30 aprile 2007 di questa Corte, ha ritenuto corretto, nella determinazione del reddito da invalido di un assicurato, riferirsi al salario effettivamente conseguito dallo stesso nella sua attività, con le seguenti motivazioni:
" (…)
8.
In ordine all'ammontare del reddito da invalido, a mente di questa Corte non vi è agli atti alcun indizio circa il versamento, da parte del datore di lavoro, di un cosiddetto salario sociale e meglio che non corrisponderebbe ad un'effettiva controprestazione dell'assicurato. In effetti dalle attestazioni del datore di lavoro circa il salario conseguito, prodotte con il gravame inoltrato in sede cantonale, non emerge alcunché in tal senso. Se così fosse stato il datore di lavoro, interpellato appositamente dal patrocinatore dell'assicurato prima della presentazione del gravame in sede cantonale, avrebbe perlomeno accennato alla questione. Dalle osservazioni esposte dal patrocinatore dell'assicurato all'INSAI il 9 febbraio 2006 emerge poi, a comprova della tesi del giudice cantonale, che l'assicurato è pienamente in grado di svolgere l'attività per cui è stato assunto, malgrado le limitazioni, anche gravi, di cui soffre. In effetti, per sua stessa ammissione durante il 2005 non ha usufruito delle vacanze. In simili condizioni è senz'altro verosimile che il salario corrisponde a quanto da egli effettivamente prestato.
Dagli atti emerge inoltre che in un primo tempo (nel 2001 e ancora nel 2002) l'assicurato percepiva franchi 200.- al giorno, che non sempre riusciva a rispettare un orario di lavoro costante e che lasciava il lavoro improvvisamente in seguito alle cefalee. Tuttavia nel corso del 2002 l'insorgente ha ottenuto un aumento cospicuo pari a fr. 50.- al giorno, indizio di una migliore produttività e di una piena soddisfazione del datore di lavoro; né del resto risultano dagli atti dopo il 2002 difficoltà nell'esecuzione del proprio lavoro. Ne discende che non vi alcun indizio concreto secondo cui l'assicurato non svolgerebbe appieno la sua attività. Al contrario l'evoluzione della situazione permette di ritenere verosimile la tesi contraria.
Trattandosi altresì di una situazione lavorativa particolarmente stabile, correttamente il Presidente del Tribunale cantonale ha computato a titolo di reddito da invalido il salario effettivamente percepito dall'assicurato nel suo attuale posto di lavoro.”
2.4.4. Alla luce della giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.4.3.), il TCA ritiene che, a torto, nel caso di specie, l’amministrazione abbia determinato il reddito da invalido dell’assicurato facendo riferimento ai dati statistici salariali nel settore di attività dell’assicurato, anziché considerare il salario effettivamente percepito dallo stesso presso il suo attuale datore di lavoro.
Come indicato dal patrocinatore in sede ricorsuale, l’assicurato -dopo avere svolto, dal settembre 2006, il periodo di apprendistato in qualità di progettista nella tecnica della costruzione per impianti di riscaldamento presso lo studio di ingegneria __________ e avere ottenuto, nel settembre 2008, l’attestato federale di capacità - ha continuato e continua tuttora a lavorare presso lo stesso datore di lavoro, nella misura del 60%, corrispondente alla percentuale di abilità lavorativa esigibile accertata dal profilo medico (cfr. doc. 143-1).
Ritenuto quindi che l’assicurato sfrutta in maniera ottimale la sua capacità lavorativa residua svolgendo la professione di progettista nella tecnica della costruzione per impianti di riscaldamento presso lo studio di ingegneria __________ e ciò sulla base di un rapporto di lavoro che non vi è alcun motivo di considerare instabile - visto che perdura tuttora ininterrottamente dopo il termine dell’apprendistato dell’assicurato (cfr. ultimo scritto del datore di lavoro del 16 agosto 2010, doc. B), con soddisfazione da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 144-1) - ogni riferimento al mercato generale del lavoro e, quindi, ai dati salariali statistici, appare superfluo.
Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene che il reddito da invalido dell’assicurato, per il 2008, ammonti a fr. 31’833.30, come indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6 ottobre 2009 (doc. 149-2), sulla base di quanto comunicato dallo stesso studio di ingegneria __________, datore di lavoro dell’interessato (doc. 146-2).
Il TCA, in assenza di qualunque indicazione in senso contrario da parte del datore di lavoro, ritiene che sia senz'altro verosimile che il salario versato corrisponda a quanto effettivamente prestato dall’assicurato. Non vi è infatti agli atti alcun indizio circa il versamento, da parte del datore di lavoro, di un cosiddetto salario sociale (cfr. al riguardo STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, citata al consid. 2.4.3.).
Confrontando quindi il reddito da invalido di fr. 31’833.30 con l'importo di fr. 70'375.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.4.1.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 54.76 ([fr. 70'375 – fr. 31’833.30] x 100 : fr. 70'375), arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Essendo l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% dal 18 settembre 2008, in applicazione dell’art. 88a OAI, l’aumento delle prestazioni, da un quarto di rendita ad una mezza rendita di invalidità, non può avere luogo a decorrere dal 1° settembre 2008, come richiesto dal patrocinatore in sede ricorsuale (doc. I), ma solo dal 1° gennaio 2009.
L’art. 88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Le decisioni impugnate vanno dunque modificate nel senso che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita di invalidità fino al 31 dicembre 2008 e poi a mezza rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio 2009.
2.5. Da ultimo, l’assicurato ha chiesto al TCA l’audizione testimoniale del signor __________ (doc. VIII).
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Non è pertanto necessario procedere all’audizione testimoniale richiesta.
2.6. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Le decisioni impugnate del 21 aprile 2010 e del 28 aprile 2010 sono annullate.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere a RI 1
un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 2008 fino al
31 dicembre 2008 e poi mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio 2009.
2. Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
L’UAI verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti