Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.146

 

FS/sc

Lugano

29 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 aprile 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1959, nel mese di luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici del caso in particolare la perizia cardiologica 2 settembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 21/1-4) e sulla base delle annotazioni 18 settembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 22/1), medico SMR, con decisione 7 gennaio 2009, preavvisata il 13 ottobre 2008 (doc. AI 24/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio al 31 ottobre 2006 (doc. AI 28/1-2).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, tramite il consulente RA 1, aveva inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti all’am-ministrazione per resa di un nuovo provvedimento (doc. AI 29/3-7).

 

                               1.4.   In risposta l’Ufficio AI viste le annotazioni 3 marzo 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR, aveva rilevato che “(…) l’attuale rapporto del dr. __________ (ndr.: si riferisce al rapporto 31 gennaio 2009 del dr. __________ sub doc. AI 29/15-16) non apporta nuovi elementi, non vi è una modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia cardiologica. Rimane però da accertare meglio la problematica psichiatrica sospettata pure dal perito cardiologo. Le altre “patologie” elencate dal dr. __________ sono senza documentazione adeguata e non hanno finora ostacolato l’attività lavorativa dell’assicurato. (…)” (doc. AI 31/1) aveva concluso che “(…) dal lato medico lo stato extra-somatico del signor RI 1 non è stato adeguatamente accertato (…)” e chiesto “(…) la retrocessione degli atti per procedere al più presto al complemento istruttorio indicato (…)” (doc. AI 32/1).

 

                               1.5.   Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2009.40) ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione (doc. AI 33/1-2).

 

                               1.6.   Esperita la perizia psichiatrica 30 luglio 2009 a cura del __________ (doc. AI 43/1-6) e visti il rapporto medico 13 agosto 2009 e le annotazioni 20 novembre 2009 e 30 marzo 2010 del dr. __________ (doc. AI 44/1-3, 54/1 e 58/1), con decisione 26 aprile 2010 (doc. AI 59/1-2), preavvisata con progetto 15 gennaio 2010 (doc. AI 55/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Contestualmente l’amministrazione ha precisato che “(…) in merito alle nuove valutazioni mediche effettuate si può constatare che la rendita erogata con decisione AI del 7 gennaio 2009 non era motivata, in quanto il risultato della perizia del 27 luglio 2009 eseguita dal Centro peritale per le assicurazioni sociali ha messo in luce che una totale capacità di lavoro e di guadagno era già presente a partire dal 13 ottobre 2005 e che quindi un diritto ad una rendita d’invalidità dal 01.07.2006 al 31.10.2006 non era giustificato. (…)” (doc. AI 59/2).

 

                               1.7.   Sempre tramite il consulente RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di annullare la decisione del 26 aprile 2010 e di rinviare gli atti all’amministra-zione per ulteriori accertamenti.

 

                               1.8.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.9.   Con scritto 31 agosto 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 4 agosto 2010 del Servizio di Chirurgia Generale dell’Ospedale __________.

 

                             1.10.   Con osservazioni 14 settembre 2010 rilevato che “(…) dal medesimo referto (ndr.: si riferisce al rapporto 4 agosto 2010 del Servizio di Chirurgia Generale dell’Ospedale __________) risulta una degenza presso l’ente citato per pancreatite acuta. Tale evento è simile a quello già avvenuto in passato, come risulta dal referto agli atti del 22 settembre 2009, reso dall’EOC, debitamente sottoposto all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) e sul quale quest’ultimo si è già espresso (cfr. annotazioni del 20 novembre 2009). In tal senso, preso atto della similitudine dell’evento attuale con quello del 22 settembre 2009, già verificato dal SMR, osservato che dall’attuale rapporto non emergono elementi clinici diversi rispetto a prima, lo scrivente Ufficio conferma le conclusioni già poste con la risposta di causa. (…)” (VIII) l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame.

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 26 aprile 2010, con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007), è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                                         L’assicurato postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può essere stabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a); ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevoli interruzioni (lett. b); e al termine di questo anno è invalido almeno al 40% (lett. c).

                                         Secondo l’art. 28 LAI il diritto alla rendita nasce nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

 

                                         Di regola il periodo di carenza inizia a decorrere anche quando l’assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno e non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 156 consid. 2a pag. 159; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28, pag. 278). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126; Meyer, op. cit., ad art. 28, pag, 279). Alla scadenza del termine di 360 giorni l’assicurato deve presentare un’incapacità – questa volta – di guadagno del 40% almeno.

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.5.   Nel caso in esame ricevuta la domanda di prestazioni ritenuto che “(…) il dr. __________ attesta una IL del 75% dal 2005. Questo sembra un po’ in contrasto con la pratica. In effetti l’assicurato ha lavorato dal luglio al settembre 2006 a tempo pieno quale venditore presso un negozio di tappezzeria-restauro e nel 2007 ha lavorato per 6 mesi in un programma occupazionale. (…)” (doc. AI 17/1) l’amministrazione aveva ordinato una perizia cardiologica (doc. AI 18/1 e 20/1-2).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nella perizia 2 settembre 2008 (doc. AI 21/1-4) posta la diagnosi di “(…) 1. Cardiopatia ischemia – stato dopo PTCA/stent medicato (Cypher 2,75/13 mm) nella RCX 02.06.2005 – stato dopo stent medicato diretto (Cypher 2,75/13 mm) nella RCA 05.10.2005 – coronografia di controllo 12.10.2005: stenosi del 30% del RIVA prossimale e del 50% del PLA/RCA – ventricolo sinistro di dimensioni e FE normali – FRCV: sovrappeso, ITA, DM II subclinico, ipercolesterolemia, tabagismo smesso circa 1999 (ca. 4 p/y) 2. Dolori retrosternali e parasternali a sinistra in parte evocabili alla palpazione di origine non chiara 3. Sindrome ansioso-deopressiva 4. Dolori muscolari diffusi di origine indeterminata […] 1. Sindrome lombo-vertebrale 2. Tosse stizzosa di origine non chiara (…)” (doc. AI 21/3) , circa le conseguenze sulla capacità di lavoro aveva espresso la seguente valutazione:

 

"  (…)

1.     Menomazioni dovute ai disturbi constatati

 

A livello psicologico e mentale il paziente lamenta le ricadute negative legate ai problemi di salute degli ultimi anni. Vi è senz'altro una assunzione eccessiva di benzodiazepine che meriterebbe una esplorazione psichiatrica con eventuale modifica della farmacoterapia. A livello fisico il paziente lamenta una sintomatologia multiforme con dispnea, dolori toracici, cefalee, insonnia, disturbi muscolari diffusi e tosse stizzosa. La capacità di sforzo non è quantificabile a causa della mancanza di collaborazione durante la cicloergometria. Il ventricolo sinistro possiede tuttavia dimensioni e una FE nella norma. L'ultima coronarografia del 2005 ha dato esito blando. Gli interventi di rivascolarizzazione coronarica non sono mai riusciti a migliorare in modo duraturo la sintomatologia toracica con caratteristiche in parte atipiche. Negli ultimi tempi si è tuttavia verificato un certo miglioramento ricollegabile a un significativo calo ponderale. La dispnea da sforzo è dunque attribuibile in buona parte al sovrappeso e a un decondizionamento muscolare.

 

2.     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

 

2.1  Nell'ultima attività di autista nel trasporto di detenuti, il paziente è da ritenersi, dal punto di vista cardiaco abile al 100%.

 

2.2  Dal lato puramente cardiaco, abilità al 100% per attività leggere-moderate senza limitazioni nella marcia, ad eccezione di tratti lunghi o in salita, con l'obbligo di sollevare pesi fino ad un massimo di 20 kg.

 

2.3  Teoricamente sì.

 

2.4 Orario completo.

 

2.5  Sì.

 

2.6  Inabilità al 100% per attività pesanti, soprattutto a causa dell'ipertensione arteriosa mal controllata e del sovrappeso.

 

2.7  Per l'ultima attività esercitata e anche per quella alla __________ nessuna limitazione lavorativa. Non bisogna tuttavia dimenticare che il paziente soffre di evidenti disturbi di natura psichica e di una sindrome dolorosa diffusa che andrebbero ulteriormente accertati.

 

2.8  Più o meno stabile.

 

 

C.    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

 

1.     Eventualmente sì.

 

1.1  Eventuale presa a carico psichiatrica, ulteriore calo ponderale e ricondizionamento fisico.

 

2.     No (al momento nessuna attività lavorativa).

 

3.     Sì.

 

3.1  Dal lato puramente cardiologico, attività lievi-moderate senza particolare restrizione alla marcia ad eccezione di tratti lunghi o particolarmente ripidi, con l'obbligo di sollevare, eventualmente portare, pesi fino a un massimo di 20 kg.

 

3.2  Fino a otto ore al giorno.

 

3.3  Sì.

 

3.4    Inabilità lavorativa al 100% per attività pesanti.

(…)" (doc. AI 21/3-4)

 

                                         L’Ufficio AI, conformemente alla transazione omologata dal vicepresidente del TCA con decreto 11 marzo 2009 (inc. 32.2009.40), ha poi ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS (doc. AI 39/1 e 40/1-2).

 

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 30 luglio 2009 (doc. AI 43/1-6), non hanno posto alcuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e si sono così espressi:

 

"  (…)

Siamo confrontati con un uomo di quasi 50 anni che, dopo aver lavorato nel corso del 2007 per un periodo di circa 6 mesi in qualità di autista per detenuti, non è più stato in grado di riprendere la propria attività lavorativa.

Ha beneficiato per problemi cardiaci di una rendita Al (grado 100%) dal 1 luglio al 31 ottobre 2006.

E' stato sottoposto ad una perizia cardiologica da parte del cardiologo Dr. __________ il 02.09.2008 il quale ha concluso che l'A., da un punto di vista cardiaco, è da ritenersi abile nell'ultima attività di autista per il trasporto di detenuti e in generale per attività leggere-moderate nella misura del 100% in presenza di un limite, per quanto concerne il sollevare pesi, stabilito fino a un massimo di 20 kg.

Nella sua perizia il Dr. __________ aveva sospettato una problematica ansioso depressiva, motivo per cui è stata posta l'indicazione ad una perizia psichiatrica per determinare se la piena capacità lavorativa in attività fisica leggera-moderata sia o meno ridotta da una problematica psichica.

 

L'A. ha iniziato a lamentare un disagio psichico caratterizzato principalmente da una sintomatologia ansiosa durante il periodo dell'incarcerazione per tentata truffa dal mese di ottobre 2005 al mese di luglio 2006. In quel periodo aveva inoltre accusato problemi cardiaci che avevano reso necessari più interventi di dilatazione coronarica con posa di stent. L'A. tuttavia sembra essere stato in grado di reagire fronteggiando la situazione senza la necessità di una presa in carico specialistica con l'aiuto di una terapia benzodiazepinica al bisogno prescritta dal medico curante Dr. __________.

In relazione alla situazione appena descritta e all'attuale caratterizzata da importanti difficoltà economiche, l'A. ha manifestato e manifesta tuttora una lieve sintomatologia ansioso depressiva reattiva che tuttavia non necessita di una presa in carico specialistica e che dovrebbe rientrare qualora la situazione finanziaria dovesse migliorare.

 

Quanto abbiamo potuto oggettivare durante l'incontro con l'A. è riconducibile ad un lieve stato depressivo in assenza tuttavia di ideazioni suicidali e in presenza di una volontà di uscire dall'attuale situazione, di un sentimento di sfida e di una marcata voglia di rivalsa. L'A. durante il colloquio ha riferito di essere contento di vivere e di voler migliorare la sua situazione a tutti i costi. In questo senso abbiamo potuto rilevare la sua determinazione e la volontà di non rassegnarsi.

L'esame psichico per il resto non ha evidenziato particolarità.

La descrizione della giornata evidenzia come l'A. sia in grado di prendersi cura della propria persona e di mantenere adeguati contatti sociali (frequenta regolarmente i suoi amici).

L'A. esce di casa per recarsi nel locale che alcuni anni or sono aveva in gestione, vede regolarmente la sua compagna con la quale riesce ad intrattenere una relazione soddisfacente ed in generale mantiene un discreto funzionamento globale nonostante le ristrettezze economiche.

Egli medesimo non ritiene di essere vittima di un disagio psichico invalidante.

In conclusione, all'infuori di una lieve sintomatologia depressiva reattiva attualmente presente e presente in passato durante il periodo dell'incarcerazione, non rileviamo un disturbo psichiatrico con ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'A.. Infatti, né durante il periodo dell'incarcerazione, né attualmente, l'A. sembra avere necessità di una presa in carico specialistica e appare in grado di gestire adeguatamente i momenti di maggiore tensione ed ansia assumendo al bisogno la terapia benzodiazepinica prescrittagli dal medico curante Dr. __________.

In conclusione non riteniamo sia presente una problematica psichica tale da ridurre la piena capacità dell'A. in attività fisicamente leggere-moderate.

(…)" (doc. AI 43/5-6)

 

                                         Il dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 13 agosto 2009 (doc. AI 44/1-3) poste le diagnosi note e ritenuta un’incapa-cità lavorativa del 100% nell’attività abituale dal 2 giugno al 12 ottobre 2005 ha concluso che “(…) lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato da dopo la coronografia di controllo di ottobre 2005 con da allora capacità lavorativa piena in attività rispettosa dei limiti funzionali, attività che corrisponde in pratica anche alle attività da ultimo svolte. Da notare che l’assicurato fino al luglio 2006 era in detenzione, quindi la precedente decisione (non cresciuta in giudicato) è da ritenersi errata. In conclusione assicurato abile al 100%, assenza di patologia psichiatrica. (…)” (doc. AI 44/2).

 

                                         Quanto agli scritti 20 ottobre 2009, con allegato il rapporto 4 agosto 2010 del Servizio di Chirurgia Generale dell’Ospedale __________, e 9 febbraio 2010 del dr. __________ (doc. AI 52/3, 52/4-6 e 56/2), il dr. __________, nelle annotazioni 20 novembre 2009 e 30 marzo 2010, ha espresso le seguenti valutazioni:

 

"  (…)

-    l’assicurato ha presentato una pancreatite acuta con decorso regolare. Il paziente è stato dimesso dopo 12 giorni, non risultano complicazioni che potrebbero mettere in forse la relativa convalescenza che è di poche settimane.

-    Quali ulteriori patologie sono menzionate la nota cardiopatia ischemica, una ernia iatale (patologia senza influsso potenziale sulla CL), una sindrome metabolica (ossia obesità con aumento dei valori dei lipidi nel sangue, ipertensione e intolleranza ai glucidi (si tratta non ancora di diabete)) problematica non invalidante ma unicamente da ritenersi quale fattore rischio per lo sviluppo negli anni di problematica di tipo p.es. cardiovascolare, problematica affrontabile con dieta, calo ponderale ecc.. La sindrome da disadattamento è già stata valutata a livello peritale.

-    Per quanto concerne il trattamento medicamentoso in atto questo comprende in particolare i medicamenti per la cardiopatia ischemica, medicamenti privi d’influsso sulla CL.

 

In conclusione non risulta dalla documentazione presentata una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.

(…)" (doc. AI 54/1).

 

"  (…)

L’attuale rapporto del dr. __________ in parte probabilmente prese da un libro di testo, non risultano nuovi elementi clinici concernenti l’assicurato.

Rimane valida la valutazione precedentemente esposta.

(…)" (doc. AI 58/1).

 

                                         Con decisione 26 aprile 2010 l’Ufficio AI ha quindi negato all’assicurato il diritto a una rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 59/1-2).

 

                                         Il ricorrente sostiene invece che la situazione medica non é stata sufficientemente acclarata e osservato che con la decisione 7 gennaio 2009 l’amministrazione aveva riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100% per il periodo dal luglio all’ottobre 2006 e che da quest’ultimo mese le condizioni valetudinarie non sono migliorate chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

 

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ nella perizia 2 settembre 2008, il dr. __________ e il dr. __________ nella perizia 30 luglio 2009 e il dr. __________ nel rapporto 13 agosto 2009 e nelle annotazioni 20 novembre 2009 e 30 marzo 2010 (valutazioni queste in parte riprodotte al consid. 2.6), i quali hanno compiutamente valutato lo stato di salute dell’assicura-to giungendo a una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa totale tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività lieve-moderata che non richieda la marcia su lunghi tragitti o in salita e il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg. a decorrere dal 12 ottobre 2005.

 

                                         In particolare il TCA rileva che a torto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 18 settembre 2008, aveva ritenuto un’incapacità lavorativa del 100% dal giugno 2005 al luglio 2006 (doc. AI 22/1). Infatti, nella perizia 2 settembre 2009 (doc. AI 21/1-4) che non è stata smentita dall’ulteriore documentazione medica il dr. __________, esprime la sua valutazione avuto riguardo, tra l’altro, all’ultima coronografia di controllo del 12 ottobre 2005 e pertanto vi è da ritenere che le conclusioni in merito alla capacità lavorativa valgono a far tempo da quella data.

                                         Quanto alla valutazione extra somatica, nella perizia 30 luglio 2009 (doc. A 43/1-6) – anch’essa non smentita dall’ulteriore documentazione medica prodotta –, il dr. __________ e il dr. __________ non hanno posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e in merito al disagio psichico durante il periodo di detenzione (la detenzione preventiva è durata dal 10 ottobre 2005 al 21 luglio 2006; doc. AI 19/2) hanno osservato, in particolare, che “(…) l’A. tuttavia sembra essere stato in grado di reagire fronteggiando la situazione senza la necessità di una presa in carico specialistica con l’aiuto di una terapia benzodiazepinica al bisogno instaurata dal medico curante Dr. __________. In relazione alla situazione appena descritta e all’attuale caratterizzata da importanti difficoltà economiche, l’A. ha manifestato e manifesta tuttora una lieve sintomatologia ansioso-depressiva reattiva che tuttavia non necessita di una presa in carico specialistica e che dovrebbe rientrare qualora la situazione finanziaria dovesse migliorare. […] In conclusione non riteniamo sia presente una problematica psichica tale da ridurre la piena capacità lavorativa dell’A. in attività fisicamente leggere-moderate. (…)” (doc. AI 43/6

 

                                         Non è invece possibile concludere, come attestato dal dr. __________, FMH in chirurgia, nei rapporti 28 agosto 2007 (doc. AI 4/1-5) e 15 maggio 2009 (doc. AI 37/1-3), per un’incapacità lavorativa del 75% dal 2005 (doc. AI 4/1 punto 3 e 37/2 punto 1.6) e/o del 100% come sostenuto dallo stesso sanitario nello scritto del 20 ottobre 2009 (doc. AI 52/3).

                                         Infatti ricordato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati) il dr. __________, in merito alle altre patologie evidenziate (trattasi dei dolori cervicali, della colonna lombare, della caviglia e della spalla destra; cfr. doc. AI 4.1 punto 2.1 e 29/15), non ha prodotto la benché minima documentazione medica anche se invitato espressamente a farlo (doc. AI 12/1 e 14/1). Al riguardo, il dr. __________, nelle annotazioni 3 marzo 2009, ha concluso che “(…) le “altre patologie” elencate dal dr. __________ sono senza documentazione adeguata e non hanno finora mai ostacolato l’attività lavorativa dell’assicurato. (…)” (doc. AI 31/1).

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle due degenze, la prima dal 12 al 24 settembre 2009 per pancreatite (doc. AI 52/4-6) e la seconda dal 23 luglio 2009 al 3 agosto 2010 per pancreatite acuta di verosimile origine dislipidemica (doc. D), presso il Servizio di Chirurgia Generale dell’Ospedale __________. Nei relativi rapporti non vi è infatti alcuna valutazione sulla capacità lavorativa. Riguardo alla prima degenza il dr. __________, nelle annotazioni 20 novembre 2009, ha poi osservato che “(…) l’assicurato ha presentato una pancreatite acuta con decorso regolare. Il paziente è stato dimesso dopo 12 giorni, non risultano complicazioni che potrebbero mettere in forse la relativa convalescenza che è di poche settimane. (…)” (doc. AI 54/1) e, quanto alla seconda, a ragione l’amministrazione ha rilevato che “(…) preso atto della similitudine dell’evento attuale con quello del 22 settembre 2009, già verificato dal SMR, osservato che dall’attuale rapporto non emergono elementi clinici diversi rispetto a prima, lo scrivente Ufficio conferma le conclusioni già poste con la risposta di causa. (…)” (VIII).

 

                                         Giova qui inoltre ricordare che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali (SMR) sono a disposizione dell’Uffi-cio AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell’assicura-to, determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. In questo senso scopo e senso dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli Uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. la STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Non essendo ravvisabili elementi che permettono di ritenere siccome comprovato il perdurare dell’inabilità lavorativa al 100% (riconosciuta dal 2 giugno 2005; doc. AI 44/2) dopo il mese di ottobre 2005 e non essendo quindi nella specie    adempiute le condizioni di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), la decisione contestata merita di essere confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 200.-- vanno a carico del ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti