Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.170

 

cr/sc

Lugano

10 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 maggio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1958, in precedenza attivo in qualità di gessatore-pittore, in data 12 ottobre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-9).

                                        

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione del 19 gennaio 2010 (doc. 32/1-3), poi confermato con decisione del 19 maggio 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, presenta un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2010 e di potere beneficiare di misure di reintegrazione professionale.

                                        

                                         Sostanzialmente, l’interessato ha criticato la decisione dell’amministrazione, con la quale egli viene considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rilevando di potere svolgere un’attività lavorativa leggera solo nella misura del 50%.

                                         Egli ha infatti fatto presente che presso il suo attuale datore di lavoro - dove egli è attivo nella misura del 50% - svolge unicamente mansioni leggerissime, che riesce a sopportare solo con l’aiuto di medicinali.

                                        

                                         L’assicurato ha poi chiesto di essere posto al beneficio di una reintegrazione professionale, rilevando che l’UAI “non ha preso in debita considerazione la volontà del suo datore di lavoro di garantirgli il posto di lavoro al 50% (percentuale che corrisponde al rendimento effettivo del ricorrente) qualora l’intimata desse allo stesso o al ricorrente un sostegno economico a titolo di reintegrazione professionale” (doc. I).

 

                               1.3.   L’UAI, in risposta - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione medica del SMR, sia di quella economica del consulente in integrazione incaricato - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (doc. V).

 

                                        

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                        

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

                                         a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

                                         b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

                                                      Il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’invalidità.

                                         Per determinare questi provvedimenti occorre tener

                                         conto della durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis).

                                                 

                                         Al riguardo in una sentenza 9C_547/2009 del 30 ottobre 2009 pubblicata nella SVR 2010 IV nr. 16 l’Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…)

Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen setzt somit nur noch eine drohende, und nicht mehr eine unmittelbar drohende Invalidität (Art. 8 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung) voraus (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5.Revision] vom 22. Juni 2005, BB1 2005 S. 4560).” (…)

 

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI, cfr. SVR 2010 IV nr. 16), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI), l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (art. 18 cpv. 3 LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

 

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (SVR 2010 IV nr. 16; DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

 

"  Per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

 

                                         Nella già citata sentenza, pubblicata in SVR 2010 IV nr. 16, il Tribunale federale ha rilevato:

 

"  5.1 Nicht geprüft hat die Vorinstanz den Anspruch der Be­schwerdeführerin nach Massgabe von Art. 8 Abs. 1 lit. a IVG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung (5. IV­ Revision). Mit Bezug auf die Frage nach der drohenden In­validität, welche laut dieser Bestimmung Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, worunter Umschulung, ver­leiht, lässt der vorinstanzliche Entscheid sachbezügliche tatbeständliche Feststellungen vermissen. Die Vorinstanz hat den rechtserheblichen Sachverhalt in diesem Punkt in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) unvollständig festgestellt, weshalb das Bundesge­richt nicht daran gebunden ist und die tatbeständlichen Darlegungen von Amtes wegen ergänzen kann. Der letzt­instanzlich eingereichte Bericht der Frau Dr. med. E vom 30. Juni 2009 kann demnach in die Beurteilung miteinbe­zogen werden, zumal er nur knapp acht Monate nach Erlass der Ablehnungsverfügung (vom 6. November 2008) erstat­tet wurde, Rückschlüsse auf die Situation zu dem für die richterliche Beurteilung massgeblichen Zeitpunkt des Ver­fügungserlasses erlaubt und der angefochtene Entscheid Anlass zu dessen Einreichung gegeben hat (Art. 99 Abs. 1 BGG). Die Ärztin der Rehabilitationsklinik D nahm im er­wähnten Bericht Stellung zur Arbeitsunfähigkeit der Versi­cherten als Pharmaassistentin und wies darauf hin, dass diese im Verlauf der Berufstätigkeit zunehmend an Rücken­schmerzen gelitten habe, die regelmassig medizinische Be­handlung erforderten. Prognostisch ausserte sich Frau Dr. med. E dahin, dass sie längerfristig mit einer weiteren Zu­nahme der Rückenschmerzen im Verlauf rechne, weshalb sie eine Umschulung auf einen Beruf befürworte, der auch zwischenzeitlich sitzend ausgeübt werden könne. Weiter erachtete sie es als wichtig, dass Anpassungen der Arbeits­situation und der Arbeitsfähigkeit zeitgerecht erfolgten, um ein Dekompensieren zu vermeiden und damit mehrmona­tige Arbeitsunfähigkeiten und stationäre Aufenthalte zu verhindern. Sodann ging die Zürich Versicherungs-Gesell­schaft, bei welcher die Beschwerdeführerin für die Folgen des Unfalls vom 17. November 2001 versichert war, in der Verfügung betreffend Integritätsentschädigung vom 14. Februar 2008 aufgrund der ärztlichen Angaben des Spi­tals G und der Rehabilitationsklinik D davon aus, dass sich der Integritätsschaden voraussichtlich verschlimmern werde, wovon auch die Arbeitsfähigkeit betroffen sein dürfte.

5.2 Die Angaben der Frau Dr. med. E im nachträglich eingereichten Bericht vom 30. Juni 2009 deuten darauf hin, dass die Beschwerdeführerin, wenn auch aktuell nicht in anspruchsbegründendem Ausmass invalid, so doch im Sinne von Art. 8 Abs. 1 IVG von einer Invalidität bedroht sein könnte und daher gemäss Art. 17 Abs. 1 IVG Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit hat, wenn die übrigen Voraussetzungen nach dieser Bestimmung erfüllt sind. Die Verwaltung, an welche die Sache zurückzu­weisen ist, wird gestützt auf zusätzliche Abklärungen in medizinischer Hinsicht prüfen, ob die Voraussetzungen für den Leistungsanspruch nach Art. 8 Abs. 1 und 17 Abs. 1 IVG erfüllt sind und hernach über die Umschulung neu ver­fügen.” (…)

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nel caso di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sul rapporto del 27 ottobre 2009 del dr. __________ del SMR, medico laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel quale ha posto le diagnosi principali di “sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena con estensione dei disturbi lungo l’arto inferiore sx in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, più marcate lombosacrale”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “nessuna componente neurologica irritativa deficitaria” (doc. 19-1).

                                         Dopo avere esposto le limitazioni funzionali dell’interessato, il dr. __________ ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività a partire dal 6 aprile 2009, mentre a decorrere dal 19 ottobre 2009 - giorno in cui l’assicurato ha ripreso la sua attività di gessatore -  ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% (da intendersi come riduzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale) nella sua attività e pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 19-2).

                                        

                                         Il dr. __________i ha poi ribadito le proprie conclusioni nelle annotazioni mediche dell’11 gennaio 2010, nelle quali ha indicato:

 

"  Vedere rapporto medico SMR del 27.10.2009.

 

In considerazione:

 

-          della visita fiduciaria __________ del 20.08.2009 del dr. med. __________della visita fiduciaria __________ del 09.03.2009 del dr. med. __________

 

si certifica che alla scadenza dell’anno di attesa (06.06.2009) l’A. presentava:

 

IL 0% in attività adeguata, mentre in attività abituale l’A. presentava IL 50%.

 

Riconosciamo i menzionati periodi di IL __________ e __________.” (Doc. 30-1)

 

                                         L’assicurato ha contestato il progetto di decisione del 19 gennaio 2010 con il quale l’UAI gli rifiutava il diritto ad una rendita, trasmettendo il seguente certificato medico, datato 16 febbraio 2010, redatto dal suo medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale:

 

"  Con la presente mi permetto di contestare il vostro progetto di decisione di non accordare alcuna rendita di invalidità al signor RI 1, decisione del 19.01.2010.

 

Il signor RI 1, come ben sapete dai rapporti precedenti, accusa:

 

Diagnosi:

sindrome lombovertebrale cronica su discopatie multiple da L1 a S1, più accentuate L5/S1 con ernia para-mediana dx con modica compressione S1 dx e minima S1 sx, situazione attualmente molto invalidante.

Molto spesso anche nella usuale attività al 50% il signor RI 1 risulta molto sofferente e limitato, spesso deve assumere sostanze antidolorifiche per concludere le giornate. Chiaramente nella attività ridotta può compensare il disagio fisico con piccole pause senza accusare rimproveri o osservazioni dal datore di lavoro.

 

Il paziente attualmente lavora presso la ditta __________ SA in qualità di imbianchino nella misura del 50% per tutta la giornata, attività del 50% con resa pure del 50%, solo in attività molto leggere di rifinitura e di pulizia, possibilità offerta dalla ditta unicamente perché il paziente, operaio valido-capace e ricco di molta esperienza, è loro dipendente da molti anni.

Questa opportunità sarà chiaramente offerta unicamente se il paziente potrà beneficiare/compensare il rimanente 50% di perdita di salario con una rendita assicurativa, in questo caso auspicabile 50% di rendita AI.

 

In base al solito apprezzamento assicurativo confermo che teoricamente il paziente sarebbe abile al lavoro nella misura del 100% in attività leggere, ma quali attività e presso quale datore di lavoro…???

Come ben sapete questa attività, per pazienti che accusano gli stessi problemi del signor RI 1, sono purtroppo teoriche, in quanto attività leggere che possano soddisfare le esigenze della maggior parte dei pazienti nelle stesse condizioni fisiche del signor RI 1 sono improponibili ed inesistenti.

 

Per cui ritengo che il signor RI 1, gran lavoratore ed affezionato alla sua “unica” professione, per le patologie accusate e per l’opportunità offerta dalla ditta __________ di continuare la sua attività almeno nella misura del 50%, possa e debba poter beneficiare di una rendita AI almeno del 50%, evitando alla società, almeno in questo caso, un nuovo paziente depresso, con tutte le conseguenze del caso.” (Doc. 35/2-3)

 

                                         Nelle annotazioni del 4 maggio 2010, il dr. __________ ha nuovamente osservato:

 

"  Le osservazioni pervenuteci il 17.02.2010 del dr. med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già stato ampiamente considerato e valutato dal dr. med. __________ nella sua visita fiduciaria __________ del 20.08.2009.

 

Il collega __________ cita:

“il signor RI 1 lavora attualmente già nella misura del 50% con presenza sul posto di lavoro sull’arco di tutta la giornata.

Un’attività che rispecchi le limitazioni attribuibili al rachide del signor RI 1 risulta essere medicalmente esigibile in misura praticamente completa”.

 

Confermato rapporto medico SMR del 27.10.2009.” (Doc. 39-1)

 

                                         In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la valutazione del medico del SMR circa una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, senza tuttavia apportare nuova documentazione medica atta a dimostrare quanto da lui sostenuto.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni.

 

                                         Nel suo rapporto medico del 27 ottobre 2009, il dr. __________ del SMR ha infatti considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 19-2).

                                         Il TCA concorda con queste valutazioni, che si fondano del resto su quanto valutato nella perizia specialistica del 20 agosto 2009 dal dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia e su quanto indicato nel rapporto della visita medica circondariale del dr. __________ stilato per conto dell’assicuratore infortuni.

 

Nel suo referto peritale del 20 agosto 2009, il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena con estensione dei disturbi lungo l’arto inferiore sinistro in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, più marcate lombo-sacrale”, ha considerato “personalmente giustificata la presenza di alcune limitazioni nello svolgimento delle mansioni fisicamente più impegnative per il rachide in qualità di gessatore”, ritenendo quindi l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività (doc. 55 inc. cassa malati).

Il dr. __________ ha per contro considerato l’assicurato abile al lavoro “in misura praticamente completa” in attività adatte, rispettose dei limiti funzionali dell’interessato. A tale riguardo, il dr. __________ ha precisato che deve trattarsi di “attività leggere, tutt’al più medio-pesanti, limite di carico talvolta 15 kg, che permettano una libera scelta o per lo meno un cambiamento regolare della posizione di lavoro, che non richiedano l’esecuzione continuata o prolungata di movimenti monotoni con il tronco, che non comportino il mantenimento prolungato di posizioni fisse in flessione, estensione, latero-flessione o torsione del tronco, a più forte ragione sotto carico, che non implichino un’esposizione a dei cambiamenti frequenti o repentini della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente, che non comporti l’uso di macchinari/strumenti vibranti o contundenti” (doc. 5-5 inc. cassa malati).

 

Nel referto del 9 marzo 2009, il dr. __________, poste le diagnosi di “stato da contusione del rachide lombare avvenuta il 6.6.2008; lombalgia su lesioni degenerative del rachide lombare”, ha ritenuto che “a partire dal 6 aprile 2009, in considerazione della presenza di lesioni degenerative e assenza di lesioni post-traumatiche, a oltre 9 mesi dall’infortunio la causalità potrà essere considerata estinta e per i soli postumi infortunistici l’assicurato dovrà essere considerato abile al lavoro al 100%” (doc. 28-11).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali, ben motivate e approfondite, del dr. __________, che sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR.

Tali conclusioni, del resto, non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

L’assicurato si è infatti limitato a produrre, unicamente in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’amministrazione, il rapporto medico del 16 febbraio 2010 del dr. __________, referto che non è certo in grado di mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________.

Il referto del dr. __________, infatti, conferma che l’assicurato è pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 35-3), come del resto ritenuto anche dal medico del SMR.

 

In sede ricorsuale, al contrario, il rappresentante dell’assicurato si è limitato a genericamente indicare che anche in attività adeguate l’assicurato presenterebbe delle limitazioni, senza tuttavia produrre ulteriori referti medici in grado di dimostrare la presenza di affezioni invalidanti, in grado di influire maggiormente sulla sua capacità lavorativa residua.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di pittore-gessatore, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                               2.7.   Sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

 

                                         Per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.5.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel rapporto del 28 dicembre 2009, ha indicato che “i limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità, …) che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, sfruttando le proprie conoscenze, nel settore della vendita di componenti elettrici oppure come collaboratore tuttofare presso alberghi, negozi alimentari, …)” (doc. 31-2).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

 

                                         Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

 

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

                                         Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

 

"  8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

 

                               2.8.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 (visto che l’assicurato è inabile al lavoro dal mese di giugno 2008).

 

L’UAI ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento al 2008, per cui il reddito da valido e quello da invalido vanno aggiornati al 2009.

 

                            2.8.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008, lavorando al 100%, in fr. 69’600.-- (cfr. doc. 31-2).

                                         Tale ammontare è stato determinato sulla base del reddito mensile a tempo pieno per il 2008 di fr. 5'800.-- indicato dal datore di lavoro (cfr. doc. 21-4).

 

Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale importo.

Aggiornando tale ammontare al 2009, si ottiene, così, un reddito da valido pari a fr. 71'061.60.

 

                            2.8.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, pure incontestato dal ricorrente, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

 

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito annuo di fr. 61'238.44.

                                        

                                         L’assicurato, quale gessatore, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 71'061.60 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 65'622.-, cfr. Tabella TA1 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4, fr. 5’150.-- X 12 mesi = 61’800.-- riportato su 41.6 = fr. 64'272.- e aggiornato al 2009).

 

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

 

Ritenuto che, come visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non deve essere ulteriormente ridotto.

 

                            2.8.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.8.4.   In concreto, nel rapporto del 28 dicembre 2009, il consulente IP ha applicato una riduzione del 10%, così giustificato: “5% per attività media-leggera e 5% per limitazioni funzionali” (cfr. doc. 31-2).

 

                                         Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 10% applicata dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 61'238.44, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55’114.60 (fr. 61'238.44 - (fr. 61'238.44 x 10 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'061.60.-- (consid. 2.8.1) emerge un tasso d’invalidità del 22.44% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.

 

                                         Nella misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, la decisione del 19 maggio 2010 deve, perciò, essere confermata.

 

                               2.9.   Va infine osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         La Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP) prevede:

 

"  (…)

2. Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative:

 

        On doit être en présence d’une invalidité imminente ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.

 

        La personne assurée doit être susceptible d’être réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

        La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne sont pas pris en charge."

 

Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:

 

"  Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte.”

 

                                         Nel caso di specie il consulente in integrazione professionale (sui suoi compiti cfr. consid. 2.5.) ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura professionale.

 

Nel rapporto del 28 dicembre 2009, il consulente ha osservato che “la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che il signor RI 1 sia reintegrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento” (doc. 31-3).

                                         Secondo il consulente, inoltre, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), le possibilità di reintegrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro, senza dover prima intraprendere una riqualifica professionale tenuto conto dei limiti invalidanti espressi in sede medica, rientrano in una “vasta gamma”, potendo egli svolgere attività sia nel settore secondario che nel settore terziario.

 

                                     Pertanto anche nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una riformazione professionale, la decisione del 19 maggio 2010 merita piena conferma in questa sede.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.                                    

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti