Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.171

 

FS

Lugano

21 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 aprile 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1967, nel mese di febbraio 2009 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 12/1-8).

 

                               1.2.   Con decisione 15 aprile 2010 (doc. AI 34/1-2), preavvisata con progetto 21 dicembre 2009 (doc. AI 29/1-2), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto medico 17 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 25/1-2) e delle risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 17 dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7) – ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (I, inc. 32.2010.156).

 

                               1.4.   Con decreto 7 giugno 2010 il vicepresidente del TCA ha assegnato all’assicurata un termine di 15 giorni per completare il gravame (IV, inc. 32.2010.156).

 

                               1.5.   Con lettera raccomandata, pervenuta al TCA il 18 giugno 2010, l’assicurata ha addotto i motivi per i quali ha contestato la decisione del 15 aprile 2010 (I, inc. 32.2010.171).

 

                                         Per un errore commesso dalla cancelleria del TCA la lettera raccomandata sopra menzionata è stata trattata alla stregua di un ricorso ed è stato aperto un nuovo incarto sub numero 32.2010.171.

 

                               1.6.   Con decisione 26 luglio 2010 il vicepresidente del TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso 11 maggio 2010 (I, inc. 32.10.156).

 

                               1.7.   Il vicepresidente del TCA, con lettera dell’11 agosto 2010 visto lo scritto del giorno precedente con il quale l’avv. RA 1 aveva, tra l’altro, precisato che “(…) in realtà il ricorso è stato presentato tempestivamente (11 maggio 2010) e completato tempestivamente (17 giugno 2010). Tutto quanto successo non è imputabile alla ricorrente, all’epoca non assistita da un legale. Occorre pertanto ripristinare una procedura corretta mediante restituzione dei termini e revisione della STCA 26 luglio 2010, evitando la necessità di presentare un ricorso al TFA. (…)” (VI, inc. 31.2010.156 e 171) , ha comunicato all’avv. RA 1 che il TCA “(…) considerata la ricevibilità del ricorso anche con riferimento alla sua tempestività, entrerà nel merito delle contestazioni contro la decisione dell’Ufficio AI del 15 aprile 2010. (…)” (VII, inc. 32.2010.171+156).

 

                               1.8.   Con lettere 6 e 12 ottobre 2010 l’avv. RA 1 sostenuto che si sarebbe creato un grosso malinteso a sfavore della sua assistita che andrebbe ritenuta quale salariata: “(…) un eventuale diritto alla prestazione d’invalidità dovrebbe quindi essere calcolato su una possibile attività lavorativa e non su quella di casalinga. (…)” (VIII, 32.20010.171+156) ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo il relativo certificato municipale e trasmesso al TCA la lettera 27 settembre 2010 del dr. __________.

 

                               1.9.   Con osservazioni 18 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                             1.10.   Con lettera 26 ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha ribadito che il diritto alla rendita avrebbe “(…) dovuto essere calcolato sullo svolgimento di un’ipotetica attività lavorativa (…)” e che “(…) tale malinteso si è venuto a creare unicamente per un evidente problema linguistico della ricorrente (…)” (XIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                               2.2.   Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

 

                                         L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

                                         a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

 

                                         Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

 

                                         La revisione di una sentenza, che comporta l’annullamento della stessa, può anche concernere giudizi di non entrata in materia (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 745, 750).

 

                                         Nel caso concreto l’assicurata entro il termine di 90 giorni dopo che dal tenore dell’ordinanza 18 giugno 2010 (III, inc. 32.2010.171) si è accorta che il suo scritto 17 giugno 2010 è stato trattato alla stregua di un nuovo ricorso e non quale completazione di quello dell’11 maggio 2010 introdotto contro la decisione 15 aprile 2010 dell’Ufficio AI , tramite l’avv. RA 1, con scritto 10 agosto 2010, ha chiesto la revisione della STCA del 26 luglio 2010 (cfr. consid. 1.7).

                                         Il TCA ha ammesso l’errore commesso (cfr. consid. 1.5) e con scritto 11 agosto 2010 il vicepresidente del TCA ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…) considerata la ricevibilità del ricorso anche con riferimento alla sua tempestività, entrerà nel merito delle contestazioni contro la decisione dell’Uffi-cio AI del 15 aprile 2010 (…)” (VII, inc. 32.2010.171+156).

 

                                         In simili circostanze, la sentenza del 26 luglio 2010 è da considerarsi annullata.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                                         L’assicurata sostiene che il diritto alla rendita avrebbe “(…) dovuto essere calcolato sullo svolgimento di un’ipotetica attività lavorativa (…)” e che in questo caso il grado d’invalidità “(…) risulterebbe sicuramente superiore al 50% (…)” (XIII).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

 

                               2.5.   Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può   esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:

 

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

 

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:

 

"  (…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).

(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)

 

                               2.8.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.

 

                                         Dagli atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata non ha mai esercitato un’attività lucrativa.

                                         Nella richiesta di prestazioni AI per adulti l’insorgente ha infatti indicato di essere “(…) casalinga dal 1987 (…)” (doc. AI 12/5, punto 6.4.1), nel curriculum vitae 5 marzo 2009 (doc. AI 20/1-5) ha dichiarato che “(…) non ho lavorato – casalinga […] non ho cassa pensioni, non ho mai lavorato, non beneficio di prestazioni da un’assicurazione (…)” (doc. AI 20/1 e 20/5 punto 2.4 e osservazioni) e dai rapporti medici 2 marzo 2009 della dr.ssa __________ (doc. AI 19/1-4), FMH in medicina interna e 25 maggio 2009 del dr. __________ (doc. AI 22/2-6), FMH in allergologia e immunologia, risulta che l’ultima attività esercitata è stata quella di casalinga (doc. AI 19/2 e 22/3 punti 1.6).

                                         Nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 17 dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7), alla domanda volta a sapere se eserciterebbe oggi un’atti-vità lucrativa, la consulente ha indicato “(…) no, l’assicurata si dichiara casalinga (…)” precisando che questa attività è svolta “(…) al 100% (…)” (doc. AI 27/2).

                                         Anche nelle osservazioni 8 gennaio 2010 al progetto di decisione 21 dicembre 2009 l’interessata non ha dichiarato di voler svolgere un’attività lavorativa e si è limitata ad osservare che all’Ufficio del sostegno sociale “(…) ho spiegato che non posso fare nessun lavoro a causa della mia malattia, da cui soffro da qualche anno (…)” (doc. AI 30/1).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’Ufficio AI che ha ritenuto applicabile, sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4), il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerando l’assicurata unicamente casalinga.

 

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre 2010, consid. 4.1 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni: “(…) Dabei handelt es sich zwangsläufig um eine hypothetische Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen der versicherten Person berücksichtigen muss, welche indessen als innere Tatsachen einer direkten Beweisführung nicht zugänglich sind und in aller Regel aus äusseren Indizien erschlossen werden müssen. (…)” (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre 2010, consid. 4.1)

 

                                         Benché, perlomeno abile a tempo parziale nei rapporti medici 2 marzo e 25 maggio 2009 la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga (doc. AI 19/2 e 22/3 punti 1.6) e nonostante l’Ufficio assistenza sociale le avrebbe comunicato che per poter beneficiare delle prestazioni avrebbe dovuto cominciare a svolgere un’attività lavorativa “(…) l’intenzione iniziale della signora RI 1 era di poter essere messa a beneficio dell’as-sistenza sociale. Al momento di tale richiesta, le era però stato detto che per poterne beneficiare, essa avrebbe dovuto cominciare a svolgere un’attività lavorativa (…)” (VIII) “(…) la ricorrente voleva fare richiesta per essere messa al beneficio dell’assistenza sociale e in questa sede le era stato detto che per poterne beneficiare, avrebbe dovuto lavorare (…)” (XIII) , l’assicurata non ha intrapreso alcun passo concreto per trovare un’attività lavorativa perlomeno a tempo parziale e questo nonostante la sua asserita situazione di indigenza.

 

                                         Del resto la richiesta di prestazioni AI è stata inoltrata dopo le risposte ottenute dall’Ufficio assistenza sociale, quindi non perché intenzionata ma asseritamente impossibilitata a lavorare a causa del danno alla salute. Ritenuta inoltre la data dell’entrata in Svizzera: il 3 luglio 1998 (doc. AI 12/3, punto 4.1), nonché la formazione scolastica: scuole elementari, medie e liceo in __________ (doc. AI 20/2, punto 3.2.1), nemmeno è possibile ritenere che la ricorrente non fosse in grado di indicare chiaramente (oltretutto dopo essere stata interpellata puntualmente al riguardo dalla consulente) la sua intenzione di intraprendere un’attività lavorativa almeno a tempo parziale.

 

                                         Tutto ben considerato, si deve dunque ritenere come maggiormente verosimile che la volontà dell’assicurata fosse quella di restare casalinga al 100%.

                                         E’ pertanto a ragione che l’amministrazione ha applicato il metodo specifico per calcolare il grado d’invalidità.

 

                               2.9.   Per valutare la capacità quale casalinga vista la raccomandazione 17 settembre 2009 (doc. AI 25/1-2) nella quale il dr. __________, sulla base dei rapporti medici 2 marzo e 25 maggio 2009 della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. AI 19/1-4 e 22/2-6), si è così espresso: “(…) per questa Assicurata quasi 42.enne, casalinga madre di 4 figlie (nate dal 1987 al 2000), di origine __________, in CH dal 1998 la IL come casalinga è da valutare con un’inchiesta tenendo conto dei compiti e delle possibilità di aiuto da parte dei famigliari (2 figlie di 21 e 18 anni, oltre che il marito). Dal punto di vista medico è giustificata una certa astenia e maggiore affaticabilità, i dolori articolari non sono descritti in maniera circostanziata dai medici curanti, concernono i polsi e anche i piedi (erano state fatte richieste per plantari) e possono ridurre la CL per lavori pesanti-medi con le mani (lentezza nell’esecuzione, interruzioni più frequenti). Le afte orali possono ridurre la possibilità di mangiare quando sono particolarmente attive. (…)” (doc. AI 25/2) l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica il 9 dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7).

 

                                         Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 23% (doc. AI 27/6).

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

 

                                         Considerato che l’insorgente non ha formulato valide contestazioni l’avv. RA 1 non ha contestato puntualmente le conclusioni dell’inchiesta economica limitandosi invero ad osservare che “(…) per lo svolgimento di tale attività (ndr.: si riferisce all’attività di casalinga), la ricorrente beneficia del fondamentale aiuto e sostegno dei suoi famigliari. Pertanto il risultato ottenuto (inabilità al 23%), non è da considerarsi corrispondente alla realtà. (…)” (XIII) e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4) alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

 

                             2.10.   Appurata l’applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid. 2.8), confermata la valutazione espressa dalla consulente nell’inchiesta economica (cfr. consid. 2.9) e ritenuto che, anche se preannunciato (VIII e allegato doc. B e XIII), l’assicurata non ha mai fatto pervenire al TCA ulteriore documentazione medica nella quale il dr. __________ si è espresso sulla capacità lavorativa va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti) , questo Tribunale deve pertanto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un grado d’invalidità del 23% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.12.   L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

 

                                         Nel caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, all’assicurata, che non ha mai lavorato e che nemmeno ha intrapreso alcun passo concreto al fine di svolgere un’attività lucrativa, non poteva sfuggire che non era possibile chiedere l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità. Inoltre, viste le chiare risultanze degli atti di causa, nemmeno poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali si sarebbe trattato di un malinteso e/o le ragioni che attestassero la sua totale incapacità al lavoro.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti