Raccomandata |
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Incarto n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 maggio 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1963, da ultimo attiva quale impiegata di banca presso la __________, __________ , in data 1° marzo 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetta da “Morbo menière – distiroidismo – ipotiroidismo – adenomiomi della colecisti – rinite cronica – Herpes genitale recidivante – displasia colon utero – ipotomia intestinale – sindrome cervicale” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM), l’UAI con decisione del 27 agosto 2003, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita (grado 42%) dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002 e una mezza rendita (grado 50%) dal 1° aprile 2002 (doc. AI 37-1).
1.3. L’Ufficio AI, su richiesta dell’assicurata, ha avviato nel mese di giugno del 2006 una procedura di revisione (doc. AI 52-1) e con comunicazione del 3 novembre 2006 ha confermato l’erogazione della mezza rendita d’invalidità (doc. AI 57-1).
1.4. Nell’ambito della procedura di revisione avviata nel marzo 2008 (doc. AI 72-3), esperito un nuovo accertamento pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione invalidità (SAM) e una valutazione economica, l’UAI con decisione del 17 maggio 2010 (doc. AI 115-1), preavvisata con progetto del 17 dicembre 2009 (doc. AI 109-1) ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2008.
1.5. Contro questa decisione RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione medica svolta dall’UAI. Secondo l’RA 1 l’assicurata non sarebbe in grado di iniziare una qualsiasi attività lavorativa anche parziale e dunque il suo grado d’invalidità è superiore al 70% (doc. I).
A sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto i referti del Dr. __________ (doc. A4), del Dr. __________ (doc. A5, A10), del Dr. __________ (doc. A6), del Dr. __________ (doc. A7) e del Dr. __________ (doc. A10).
1.6. In risposta l’UAI, sulla base delle perizia SAM, ha confermato la correttezza del proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’UAI ha correttamente attribuito all’assicurata, in via di revisione, tre quarti di rendita a far tempo dal 1° gennaio 2008.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nella decisione del 17 maggio 2010 l’UAI ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2008 fondandosi sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 27 gennaio 2009 (doc. AI 91-1).
In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella neurologica (Dr. __________), quella ORL (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________).
La Dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in psichiatria, nel rapporto peritale del 12 dicembre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi, la farmaco terapia e lo status psichico, ha diagnosticato un “Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4). Distimia (ICD 10, F 34,1)” (doc. AI 91-37).
La specialista è giunta quindi alle seguenti conclusioni:
" (…)
Di fatto, osservando lo status del 2003 e l'attuale il piano non mostra sostanziali modifiche.
Nel corso degli anni la situazione appare complessivamente stabile per quanto attiene gli aspetti psicologici. Nel tentativo di definire i tempi e i termini del peggioramento, la signora non riesce a meglio chiarire al tecnico.
Parla soprattutto dei sintomi fisici e per la parte psicologica, anche lei si riconosce uno stato complessivamente costante.
L'interruzione lavorativa del 2007 viene riletta solo come causata da aumento della sintomatologia fisica anche se si ricorda che ella parla di uno stato che progressivamente peggiora mentre ella pare improvvisamente (a circa 4 anni dalla prima perizia) manifestare la necessità di interrompere l'attività.
Gli status sono sovrapponibili di fatto:quindi non posso motivare alcuna modifica della precedente percentuale riconosciuta anche se forse io mi sarei espressa per una percentuale minore già da allora proprio in relazione a quanto precisato nella relazione del collega Dr __________, in cui si leggeva: "somatizzazioni quale modalità privilegiata per la giustificazione e l'esternazione del proprio disagio interiore". Se così è, allora riconoscere una rilevante percentuale di disabilità può rischiare di colludere con tale schema e rinforzarlo.
Oggi ella è stabile nel suo malessere ma si vive peggiorata: il reiterare il disagio, mantenerlo quale unica voce di scambio con l'altro, caricato inoltre da temi economici comprensibili ... tutto questo rischia di produrre un ulteriore peggioramento clinico: prognosi incerta, passibile di peggioramento.
6 Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?
Appare, poco stenica, facile alla stancabilità: soprattutto dolente, costantemente dolente.
Si è coartato il suo universo relazionale così come l'orizzonte con effetto di ripiegare ulteriormente sull'espressione somatica e il suo descriverla e comunicarla, quasi fosse l'unica cosa realmente comunicabile.
Ella si dice poco incline a ritenere utile un lavoro psicologico."Parlare ... a cosa serve?", si chiede nel corso del colloquio. Ella di fatto pare non avere esperienza della utilità della comunicazione, del sostegno della comunicazione, del valore della comunicazione: ella sembra essere solo nel dolore che esprime, prima ancora che nel dolore che sente.
7 Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.
Ella manifesta un disagio dal 2002 circa, che si è mostrato poco modulato nel corso degli anni anzi ne denuncia peggioramento progressivo in particolare dal 2006.
Al momento prognosi non definibile: passibile di ulteriore peggioramento.
8 Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
vedi "conclusioni" e punto 6.
9 Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Utile necessaria una presa a carico che possa avere lo spazio di una terapia a cadenza almeno settimanale per consentire all'assicurata di trovare un percorso di senso che le consenta di esprimere i suoi vissuti-sentimenti senza includerli rigidamente in una sofferenza fisica.
Utile inserimento di una terapia farmacologia magari in ambiente protetto in quanto la signora, specie nelle fasi iniziali, manifesta una resistenza attiva all'introduzione con peggioramento sia della sintomatologia collaterale in se stessa che della capacità della signora di sostenerla.
10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse
Non ritengo al momento utile ricorrere a provvedimenti del genere in questo assicurato ma gli stessi non risultano controindicati dal punto di vista psichiatrico.
11 Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o ho riduzione del rendimento)
Ritengo che il soggetto sarebbe in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta.
12 In che misura l'Assicurata può svolgere l'attività di casalinga?
Capace in attività di casalinga nella stessa percentuale del 50%: appare dolente, facile alla stancabilità, poco capace di concentrare la sua attenzione su temi che non siano la sua sofferenza fisica."
(Doc. AI 91/38-39)
Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 13 gennaio 2009 ha così risposto alle domande dell’UAI:
" (…)
1. Diagnosi dal suo punto di vista specialistico
Sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata da malattia neurologica specifica
Deficit cocleovestibolare a sinistra con piccola lesione iperintensa (DD) neurinoma) sul decorso periferico stato acustico sinistro.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio -lungo termine.
Vedi anamnesi.
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa? Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone. Si, eventuali limitazioni saranno da valutare principalmente in ambito ORL.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionati e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, eventuali limitazioni saranno da valutare principalmente in ambito ORL.
8. Per assicurati di sesso femminile: in che misura l’A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In misura completa” (doc. AI
Il Dr. __________, spec. FMH ORL, nel rapporto del 22 dicembre 2008 ha così risposto ai quesiti dell’UAI:
" (…)
QUESTIONARIO BASE CONSULTI SAM
1. diagnosi differenziale di deficit cocleovestibolare progressivo/morbo di Ménière orecchio sinistro.
Possibile neurinoma del nervo acustico sinistro, non definitivamente accertato. Udito conservato a destra.
Secondo tabella CPT/AMA 17.8% di perdita a destra e 90,44 a sinistra. Questo da una menomazione per deficit praticamente unilaterale del 15%.
2. l'ipoacusia unilaterale severa, l'instabilità persistente e gli attacchi vertiginosi che lasciano la paziente per ore incapacitata, non sono attualmente compatibili con un ritmo lavorativo normale.
Dal punto di vista ORL un'incapacità del 50% (al minimo) é giustificata.
Si questa, s'aggiungeranno le altre incapacità lavorative causate da altri problemi.
3. come già detto nel mio rapporto del 2003, peggioramento continuo della situazione, fino a perdita completa dell'udito a sinistra, a medio-lungo termine.
Il Morbo di Ménière (se per finire ne è uno), può svilupparsi in un secondo tempo anche sull'orecchio sano controlaterale destro.
4. l'instabilità continua, le persistenti vertigini, l'ipoacusia unilaterale con rumori e ronzii fastidiosi.
5. no. C'é sempre la possibilità di una sezione del nervo labirintico, con la possibilità della perdita dei resti uditivi, di un rischio per il nervo facciale e senza la garanzia di una completa restituzione dell'equilibrio.
Possibilità sempre attuale di una neurectomia chimica con garamicina in istillazione nell'orecchio medio.
6. non si può rispondere.
7. la formazione di base che dispone la paziente, le apre certamente porte per un'attività, anche se ridotta.
7. nessuna limitazione, la paziente non necessita di aiuto regolare di terzi per compiere gli atti ordinari della vita." (Doc. AI 91-28)
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia nella perizia del 30 dicembre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia generalizzata. Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7)”. Mentre quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa il medico ha indicato “Disturbi statici del rachide (piatto con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare). Piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello” (doc. AI 91-32).
Il Dr. __________ ha quindi illustrato le seguenti conclusioni:
" (…)
5. Valutazione e prognosi:
La signora RI 1, nata il 27.8.1963, __________, __________, già sottoposta il 3.6.2003 a perizia pluridisciplinare con diagnosi di disturbo di somatizzazione, dall'aprile 2004 con nota sindrome fibromialgica, viene ripresentata in ambito peritale interdisciplinare con dolori cervicali caudali di intensità variabile, in parte irradianti cervicofrontali e retroorbitali, nella colonna dorsale, nei muscoli trapezi bilaterali e diffusamente nella muscolatura omerale dalle due parti, sintomi presenti anche di notte, in aumento nel corso della giornata, girando la testa verso sinistra, stando sdraiata con la nuca appoggiata; già nel 2003 erano risultati agli accertamenti radiologici, alterazioni degenerative a livello del segmento C5/6 C6/7; all'attuale esame clinico, appare una
colonna cervicale minimamente limitata alla rotazione globale verso destra, moderatamente a quella verso sinistra con impatti ossei, con dolori riferiti continui; sono assenti deficit cervicoradicolari; la mobilità delle spalle è libera, simmetrica, senza sintomatologia di attrito, i test resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti ed indolori, depongono contro una lesione maggiore alle cuffie rotatorie, normali appaiono pure i gomiti, i polsi, le articolazioni delle dita, senza sinoviti o tenosinoviti; l'assicurata lamenta dolori lombari circolari irradianti negli arti inferiori con prevalenza lombare, con propagazione verso i glutei soprattutto a destra, verso le cosce, a traiettoria laterale e mediale, talvolta inguinale, associati a crampi ai polpacci, alle dita II specialmente a sinistra, lombalgie presenti soprattutto stando seduta su sedie dure, in piedi ferma, deambulando in discesa, chinandosi; la mobilità della colonna lombare risulta libera ai movimenti in ogni direzione, con dolori a fine corsa, sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità delle anche avviene liberamente, i piedi appaiono traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello, sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle articolazioni delle estremità inferiori. La presentazione dei dolori, cronici da anni, a tendenza generalizzanti, si spiega con la presenza di 16 su 18 punti fibromialgici positivi, ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo, che definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7), disturbi statici del rachide (piatto con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello.
Da notare che l'assicurata ha un fabbisogno di analgesici molto contenuto, assumendo Co-Dafalgan 1 pastiglia al giorno. Inoltre presenta un decondizionamento della muscolatura, sebbene venga sottoposta a trattamento fisioterapico costante. Di conseguenza propongo l'introduzione di un trattamento algomodulatore centrale per cercare di influenzare la sintomatologia algica generalizzata, prodotta dalla sindrome fibromialgica, parallelamente andrebbe avviato un programma di ricondizionamento progressivo della muscolatura in ambito aerobico, onde aumentare la resistenza agli sforzi fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza del fianchi; l'assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata, dal lato strettamente reumatologico, abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dall' 1.4.2002.
Nella sua ultima attività principale come impiegata di banca, giudico l'assicurata, sempre dal lato strettamente reumatologico, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee, abile al lavoro in misura completa con rendimento massimo, sempre a decorrere dall'1.4.2002.
In qualità di casalinga, giudico l'assicurata, sempre a decorrere dall' 1.4.2002, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 10 % a seguito dei limiti funzionali e di carico sopramenzionati, in particolare a causa della ridotta caricabilità del cinto cervicoscapolare." (Doc. AI 91/32-34)
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 27 gennaio 2009 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di:
" (…)
DD: deficit cocleovestibolareprogressivo/m. di Ménière orecchio sin., con:
- possibile neurinoma del nervo acustico sin., non definitivamente accertato.
Ipoacusia unilaterale severa a sin., udito conservato a ds..
Disturbo somatoforme da dolore persistente, ICD-10 F 45.4.
Distimia ICD-10 F 34.1.
Fibromialgia generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatia C5-C6 e C6-C7).
Leggero astigmatismo ipermetropico.
Disturbi della focalizzazione”(doc. AI 91-1)
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di:
" (…)
Disturbi statici del rachide (piatto, con minima scoliosi sin.-convessa dorsale, ds.convessa lombare).
Piedi trasversopiatti bilaterali, con alluci valghi e dita a martello.
Stato dopo probabile tiroidite subacuta nell'agosto 2000, attualmente eutiroidismo." (Doc. AI 91-15)
Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività di impiegata di banca, come in altre attività adeguate (doc. AI 91-21/23).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroule-ment de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.7.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame da parte della Dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in psichiatria che in data 12 dicembre 2008 ha diagnosticato un “Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4). Distimia (ICD 10, F 34,1)”.
La specialista ha rilevato che rispetto al 2003 (valutazione SAM del Dr. __________, doc. AI 30-25) la patologia psichiatrica è sostanzialmente stabile. Gli status sono sovrapponibili e dunque non giustificano una modifica della precedente percentuale di inabilità lavorativa quantificata al 50% (doc. AI 91-38)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non può essere il certificato del medico curante Dr. __________ risalente però al 20 maggio 2008, dunque antecedente alla valutazione peritale della Dr.ssa __________, che ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, ultimo episodio depressivo di media gravità con inabilità al lavoro totale (doc. AI 79-1).
I periti del SAM nel rapporto del 27 gennaio 2009 hanno evidenziato che il medico curante, malgrado la diagnosi di depressione ricorrente, non precisa la terapia farmacologica: “A due anni dall’inizio del rapporto di un caso di depressione ricorrente, si dovrebbe immaginare l’indispensabilità di una terapia volta a evitare un ritorno del quadro affettivo acuto” (doc. AI 91-17).
Nel certificato del 28 agosto 2009 il Dr. __________ si è invece limitato ad indicare unicamente che l’assicurata è in cura dal 24 aprile 2003 a tutt’oggi (doc. A10).
Può dunque essere condivisa la valutazione di un quadro psichiatrico complessivamente stabile.
Giova inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Le conclusioni della dr.ssa __________ possono dunque essere fatte proprie dal TCA.
2.7.2. Per quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel referto del 13 gennaio 2009 ha posto la diagnosi di “Sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata da malattia neurologica specifica. Deficit cocleovestibolare a sinistra con piccola lesione iperintensa (DD) neurinoma) sul decorso periferico stato acustico sinistro.”
A mente del Dr. __________ dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.7.3. Per quanto riguarda la patologia ORL l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel referto del 22 dicembre 2008 ha indicato una “diagnosi differenziale di deficit cocleovestibolare progressivi/morbo di Ménière orecchio sinistro. Possibile neurinoma del nervo acustico sinistro, non definitivamente accertato. Udito conservato a destra. Secondo tabella CPT/AMA 17,8% di perdita a destra e 90,44 a sinistra”.
Secondo il Dr. __________ dal punto di vista ORL è giustificata un’incapacità lavorativa del 50%. Egli ha inoltre segnalato un continuo peggioramento del quadro valetudinario (doc. AI 91-28).
Nella valutazione peritale SAM del 2003 il Dr. __________ aveva già diagnosticato il morbo di Ménière sinistro e indicato la medesima percentuale d’inabilità lavorativa, se non maggiore (doc. AI 30-46).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Lo scritto del 31 dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Il Dr. __________ infatti non pone una differente diagnosi delle patologie dell’assicurata (vedi a tal proposito l’annotazione del Dr. __________ del 4 marzo 2010, doc. AI 114-1) e nel proprio scritto ha asserito che la soglia uditiva è peggiorata “solo in modo marginale rispetto al test di 1 anno fa” (doc. A4).
La valutazione del Dr. __________, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.
2.7.4. Per quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata infine sottoposta ad un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nella perizia del 30 dicembre 2008 ha diagnosticato una “Fibromialgia generalizzata. Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7)” che tuttavia permettono all’assicurata di svolgere la sua ultima attività principale in misura completa, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee.
Anche in attività adeguate l’abilità è completa (doc. AI 91-34).
Nella valutazione SAM svolta nel 2003 dal Dr. __________ veniva posta una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________ (cfr. doc. AI 30-57; 91-34) e indicata una capacità lavorativa completa nell’attività di impiegata di commercio (doc. AI 30-58).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno dalla valutazione peritale del Dr. __________, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non può essere il certificato medico del 13 gennaio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e dunque non specialista in reumatologia, che si è limitato ad indicare in maniera succinta che la fibromialgia di cui soffre la paziente va ritenuta grave in quanto refrattaria ai trattamenti. Il medico curante ha quindi aggiunto che a suo avviso, in considerazione di tutte le patologie di cui soffre RI 1 una percentuale d’inabilità del 75% sarebbe più giustificata (doc. A6).
Medesimo discorso per quanto riguarda lo scritto del 14 gennaio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha diagnosticato “disturbo di somatizzazione, morbo di Ménière con ipoacusia severa sx, sospetto di neurinoma del nervo acustico, fibromialgia, disturbo di focalizzazione, leggero astigmatismo ipermetropico, disfunzione cocleovestibulare, sindrome cervicale su alterazioni degenerative, distimia” (doc. A5). Secondo il Dr. __________ la capacità lavorativa dell’assicurata (inabile al 100% dall’11 dicembre 2007) non è migliorabile e la reintegrazione nel mondo del lavoro improponibile (doc. A5).
Anche in questo caso la valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.
2.7.5. L’assicurata ha quindi prodotto lo scritto del 7 gennaio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel quale il medico riassume la situazione oftalmologica sulla base dell’ultimo esame svolto il 30 novembre 2009.
Il Dr. __________ ha ritenuto il referto oculistico normale per l’età ad eccezione del disturbo di motilità pupillare sinistro (doc. A7)
Nelle annotazioni del 4 marzo 2010 il medico del SMR, Dr. __________, prendendo posizione su tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha rilevato che “non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia SAM” (doc. AI 114-1).
2.8. Va a questo punto qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel referto peritale del 27 gennaio 2009 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________ hanno evidenziato che le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi a livello psichico e fisico (prevalentemente ORL).
Sul piano psicologico e mentale, i disturbi constatati nella precedente perizia SAM (3 giugno 2003) non hanno in sostanza modificato il quadro psicopatologico. Viene dunque confermata la valutazione del 2003 e la capacità lavorativa del 50%.
Mentre sul piano della patologia ORL vi è un peggioramento della situazione che giustifica una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50%.
I medici del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità lavorativa a partire dal mese di ottobre 2007 nella misura del 40% (doc. AI 91/22).
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata sia abile al lavoro nella misura del 40% sia nella sua ultima attività lavorativa di impiegata di banca che in attività adeguate.
La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 27 novembre 2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato che vi è una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità…) che nel settore terziario (aiuto venditore / cassiere non qualificato, sfruttando le proprie conoscenze, quale collaboratore tuttofare presso alberghi, negozi alimentari..) (doc. AI 107-2).
2.9. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
L’amministrazione ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività abituale che in attività adeguate.
Per quanto riguarda le attività adeguate questa Corte rileva che prendendo in considerazione i dati del 2008 con un reddito da valido al 100% di fr. 94'900.--, (cfr. questionario del datore di lavoro del 9 aprile 2008) confrontandolo con un salario da invalido di fr. 51'367.68 (tabella TA1 2008, per una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, riportato su 41.6 ore), ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 40% (la consulente non ha applicato riduzioni dal reddito statistico, doc. AI 107-1), emerge un tasso d’invalidità del 78,3% arrotondato al 78% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Appurato, per contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 40% nella propria attività di impiegata di banca, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 40% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 60% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce del grado d’invalidità del 78% in attività adeguate risultato dal confronto dei redditi, l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente attività di impiegata di banca dove il grado d’invalidità è del 60%.
La ricorrente presenta dunque un grado d’invalidità (60%) che giustifica l’erogazione di tre quarti di rendita d’invalidità.
2.10. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente del 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale ha rilevato che l’assicurato “pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa e l’iter scolastico-socio-professionale” non vengono ritenuti opportuni provvedimenti di ordine professionale (doc. AI 107-4).
Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti