Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.177

 

LG/sc

Lugano

24 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 maggio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1963, in data 4 gennaio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetta da “depressione, incapacità di affrontare la vita, senso di inutilità, avvilimento” (doc. AI 2-1/6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 20 maggio 2010 (doc. AI 50-1), preavvisata con progetto del 3 dicembre 2009 (doc. AI 33-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 e un quarto di rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2009 (grado 42%).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo Studio legale __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione di una rendita intera a partire dal 1° gennaio 2007, mentre in via subordinata, il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti (doc. I).

 

                                         In sostanza il legale di RI 1 ha contestato la valutazione medica svolta dal SMR, in particolare il rapporto del Dr. __________ e del Dr. __________ che ritiene l’insorgente dal profilo psichiatrico abile al lavoro nella misura del 50%. A mente della ricorrente la valutazione dell’amministrazione è carente ed insufficiente nella descrizione della sintomatologia, oltre che lacunosa e contraddittoria nelle conclusioni per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua. Viene quindi escluso un miglioramento dello stato di salute contrariamente a quanto ritenuto nel rapporto medico del SMR e nella decisione impugnata (doc. I, pag. 12/13).

 

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente ha fatto riferimento ai referti del Dr. __________ del 14 gennaio 2010 (doc. A5), del 1° giugno 2010 (doc. A6), del 18 giugno 2010 (doc. A7) e del 15 gennaio 2008 (doc. A8). Il legale ha inoltre prodotto il verbale di udienza del 16 febbraio 2009 della Pretura di __________ (doc. A9).

 

                               1.4.   In risposta l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento, sulla base del rapporto medico del Dr. __________ e del Dr. __________, e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. VI + bis).

 

                               1.5.   Nelle osservazioni del 1° settembre 2010 il legale di RI 1 ha contestato la presa di posizione del SMR e si è riconfermato nelle proprie precedenti allegazioni (doc. X).

 

                                         Il doc. X è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Nel merito

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

 

"  (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

 

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

 

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Nella decisione del 20 maggio 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2007 (in applicazione dell’art. 48 vLAI) al 31 dicembre 2008 e un quarto di rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2009, sulla base della  documentazione medica agli atti, in particolare del rapporto medico del 21 ottobre 2008 del SMR.

 

                                         I medici del SMR, Dr. __________, medico internista e il Dr. __________, medico psichiatra, nel rapporto del 21 ottobre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi, lo status, la terapia e la compliance, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

Diagnosi:

Con influsso sulla CL:   Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD10: F32)

Con influsso sulla CL:   Sindrome cervicobrachiale sinistra su ernia discale C5-C6 e C6-C7

 

 

Valutazione/conclusione:

Assicurata di 45 anni in buone condizioni generali. Assicurata attualmente casalinga. Ha svolto attività lucrativa in giovane età come cassiera ed in seguito come aiuto domiciliare. Ultima attività lucrativa come aiuto domiciliare svolta fino al 1993. Incapacità lavorativa 100% dall'agosto 2005. L'assicurata presenta dal punto di vista reumatologico e funzionale una spiccata sindrome fibromialgica che giustifica gran parte della sintomatologia e delle limitazioni presentate. Coesiste cervico brachialgia su ernia discale C5-C6 e C6-C7. Inoltre episodi ricorrenti di parestesie algiche all'arto superiore di sinistra senza una definita diagnosi di tunnel carpale (EMG negativa).

 

La valutazione reumatologica odierna permette di stabilire i seguenti limiti: deve evitare la posizione statica degli arti superiori al di sopra del piano orizzontale, deve evitare l'utilizzo di utensili vibranti con arti superiori, può sollevare abitualmente da terra o da piano orizzontale 10 kg, può sollevare saltuariamente da terra o da piano orizzontale massimo 15 kg, mantiene posizione statica seduta massimo 45 minuti.

L'assicurata in attività lucrativa come cassiera o come aiuto domiciliare presenta una incapacità lavorativa del 10%. Capacità lavorativa del 100% in tutte le attività lucrative che rispettano i limiti sopra elencati. In attività come casalinga incapacità lavorativa del 10%. La valutazione della documentazione clinica presente nel dossier permette di stabilire in riferimento alla patologia reumatologica l'esigibilità delle incapacità lavorative sopra descritte dall'agosto 2005. La situazione clinica reumatologica risulta dal 2005 ad oggi stabile nel tempo. L'assicurata svolge regolari cicli di fisiochinesiterapia con discreto successo. Non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale. L'assicurata non necessita di ausili ortopedici.

 

La condizione psicopatologica di depressione grave influenza attualmente la CL in termini di attenzione e concentrazione per il 50%. L'A.a si è dichiarata d'accordo a discutere il suo caso con il curante, Dr. __________,il quale, raggiunto telefonicamente, concorda sulla necessità di tentare una reintegrazione professionale in modo graduale almeno fino al 50%. Le risorse per un reinserimento lavorativo sono infatti presenti ed è importante che l'A.a creda nelle proprie possibilità e possa rifarsi una vita." (Doc. AI 29-4)

 

                                         Da parte sua la ricorrente ha prodotto, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 3 dicembre 2009, lo scritto del 14 gennaio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e della Dr.ssa __________, psicologa assistente qui esposto:

 

"  Con il presente si certifica che la sig.ra RI 1, di Bellinzona, è nostra paziente.

Si intende inoltre porre alcune importanti considerazioni in merito al Rapporto d'esame clinico firmato dal dr. __________ e dal Dr. __________ e datato 21.10.2008.

Pur concordando in più punti su tale rapporto, è doveroso, da parte nostra, sottolineare che il quadro clinico e psicopatologico della paziente è gravemente compromesso ed invalidante. Frequenti e allarmanti permangono i pensieri di morte e gravi, pesanti e purtroppo sempre più probabili sono i rischi di passaggio all'atto.

Approssimativa appare inoltre la raccolta anamnestica e la messa in evidenza dei dati di realtà che hanno determinato lo stato attuale di totale incapacità della paziente.

Sembra inoltre che in gran parte la documentazione dei medici sopra citati confermi la nostra valutazione soggettiva ed oggettiva, ma d'altra parte ci sembra contraddittorio e incongruente affermare che una paziente affetta da "depressione grave" sia limitata unicamente "a livello di attenzione e concentrazione" ed inoltre che sia in "buone condizioni generali".

Infine non si ritiene assolutamente pensabile, al momento attuale, ipotizzare qualsiasi forma di reinserimento o reintegrazione professionale della paziente, data la fragilità estrema e la mancanza d risorse che la contraddistinguono in questo periodo particolarmente delicato a livello personale, relazionale e famigliare.

Restiamo comunque a Vostra completa disposizione, nel caso necessitiate di un'esplicitazione più approfondita e dettagliata dei punti succitati." (Doc. AI 46-1)

 

                                         In sede ricorsuale il legale dell’assicurata ha prodotto lo scritto del 1° giugno 2010 del Dr. __________, della Dr.ssa __________ e del Dr. __________:

 

"  La paziente ci ha trasmesso copia di quanto sopra.

 

La signora RI 1 ha messo in evidenza due imprecisioni riportate nello scritto in epigrafe che - dopo attenta lettura - possiamo confermare anche noi in quanto medici curanti e terapeuti.

In particolare:

    1.  Da un lato, nel passaggio in cui si dice che "il Dr. __________, raggiunto telefonicamente, concorda con la necessità di tentare in una reintegrazione professionale in modo graduale..."

         Questo non corrisponde al vero! II sottoscritto non ha mai espresso considerazioni di questo tipo né per scritto né telefonicamente!

 

    2. Nel testo citato si fa riferimento al fatto che la paziente sia migliorata.

         Anche in questo caso ciò non corrisponde alla verità. È vero semmai il contrario, cosa anche riportata nel nostro scritto del 14.1.2010." (Doc. A6)

 

                                         L’assicurata ha pure trasmesso a questa Corte il rapporto del 18 giugno 2010 dei medesimi medici curanti nel quale essi rilevano in particolare:

 

"  (…)

In data 07.06.2010 sempre il Suddetto Ufficio rispediva al mittente le osservazioni in merito alle motivazioni che hanno condotto all'emissione della decisione definitiva, specificando come "tali osservazioni non possono più essere prese in considerazione in quanto contro la decisione AI del 20.05.2010 l'assicurata deve far ricorso direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano". Le osservazioni dei Sottoscritti sottolineavano alcune imprecisioni relative alle suddette motivazioni. In tale scritto si smentivano presunte telefonate o scritti in cui avremmo sostenuto un miglioramento della paziente o addirittura una graduale reintegrazione professionale della stessa.

 

Si è deciso di riportare il contenuto dei precedenti scritti al fine di sottolineare e rendere evidente in che tempi ed in che modi si è tentato di far emergere la verità del vissuto di disperazione e vivo malessere della paziente in epigrafe.

 

Numerosi sono dunque i nostri scritti in cui ribadiamo la gravità della patologia della paziente, ma è doveroso ed eticamente corretto da parte nostra esprimere, con il vigore proprio di chi sostiene il paziente come soggetto sofferente e non come un oggetto, la gravità dello stato clinico e psicopatologico della stessa, in modo da evidenziare per l'ennesima volta come non solo non vi sia stato un miglioramento, ma addirittura sia intervenuto un peggioramento nello stato psichico ed emotivo della paziente, giustificando la Ns opposizione alla decisione presa dall'Ufficio Invalidità.

 

Questo il parere di specialisti che, senza paura di peccare, di presunzione, ritengono di conoscere la paziente in modo approfondito e scrupoloso, come è doveroso da parte di chi è responsabile di una presa a carico intensivo della stessa. Da molteplici anni la paziente è seguita dalla nostra Struttura, ove sottoposta ad un trattamento integrato di tipo psichiatrico, psicofarmacologico, infermieristico, psicoterapico, psicorelazionale e psicosociale a frequenza settimanale.

 

A Nostro parere la sintomatologia ansiosa e depressiva della paziente non ha subito, rispetto al periodo da gennaio 2007 a dicembre 2008, un sostanziale né effimero miglioramento. In tale periodo è stata infatti riconosciuta alla paziente un'invalidità totale, salvo poi riconoscerle una rendita parziale, corrispondente ad un quarto di rendita, dal gennaio 2009. Quello su cui restiamo perplessi è il fattore che, secondo il parere dei medici, sarebbe intervenuto in modo così decisivo nella vita della paziente ad "eliminarle" una così importante quota di sofferenza e disperazione nella notte di passaggio da un anno all'altro. Metafore a parte, ciò che Vi si chiede è di fermarvi a riflettere sulla situazione clinica e psicopatologica della paziente e sull'impossibilità di pensare un cambiamento, per giunta sul versante del miglioramento, in una struttura di personalità nevrotica qual è quella che sostituisce la paziente stessa.

 

Ribadiamo la certezza di una disponibilità in tal senso da parte Vostra, in quanto Nostro e Vostro interesse è quello di collaborare al fine di giungere ad un appropriato e giusto riconoscimento della gravità della psicopatologia della paziente stessa.

 

Sottolineiamo ulteriormente come, nonostante la presa a carico di tipo intensivo, non si sia potuto, al momento attuale, assistere ad alcun tipo di cambiamento che possa far sperare in un miglioramento dello stato di profonda sofferenza a livello psichico ed emotivo della paziente, come attestato già nei nostri precedenti certificati. I pensieri di morte sono sempre più frequenti e portano il suo livello di angoscia ad uno stato tale da renderle praticamente invivibile qualsiasi normalità e valetudinarietà. I suoi fantasmi immaginari risultano essere totalmente pervasivi la sua sfera del reale e rendono totalmente distorto il suo livello simbolico; ciò che ne risulta è una cronicizzazione sempre più evidente che a stento trova contenimento nel sostegno psichiatrico e psicofarmacologico. Purtroppo, come ribadito antecedentemente, ciò non basta a rendere "sostenibile" il vissuto quotidiano della paziente, il cui isolamento socio relazionale è preoccupante quanto la sua angoscia pervasiva durante il giorno, ed espressa con le frequenti crisi di pianto, senso di disperazione ed impotenza, abulia, progettualità e anedonia, nonché con ideazioni suicidali sempre meno passive e ­sempre più progettuate.

 

All'interno di una struttura nevrotica preesistente di personalità quale è quella riscontrabile nella paziente, il continuo mancato riconoscimento del suo vissuto e statuto di malattia ha contribuito a destabilizzare ulteriormente il già precario equilibrio psicoemotivo della paziente, rendendola ancora più instabile e precaria nella capacità decisionale quotidiana, cha la spinge a richiedere un'eccessiva quantità di consigli e rassicurazioni.

 

In quello che era un registro già tendente alla cronicizzazione e all'involuzione, la decisione da parte dell'UAI ha costituito la scintilla che ha innescato il crollo definitivo di ogni costruzione fantasmatica della paziente stessa.

 

Inoltrare una richiesta di rendita per la paziente aveva già rappresentato un passo particolarmente teso, angosciante ed irto di difficoltà, data la sua propensione strutturale ad attribuire all'altro della relazione le piene responsabilità per la maggior parte dei settori della propria vita nonché la difficoltà ad esprimere il disaccordo verso gli altri per il timore di perdere supporto o approvazione. La paziente cerca quasi con una punta di disperazione di ottenere il supporto da parte degli altri e questo costituisce il chiaro segnale di quanto lo stato psicoemotivo e psicoaffettivo della paziente sia grave e compromesso, al punto da usare l'ultimo residuo di dignità e considerazione di se stessa per chiedere una giustizia che le è stata negata. Purtroppo questo ha prodotto uno scatenamento di reazioni a catena che si è tradotto nell'ulteriore compromissione del quadro clinico, psicopatologico e valetudinario della stessa.

 

La paziente soffre terribilmente dei lutti che non riesce ad elaborare, ma è ancora assolutamente lontana da quella che può essere ritenuta una rettifica della propria domanda, ossia una nuova posizione dalla quale partire per analizzare le origini della propria sofferenza ed affrontarle in modo tale da superarle.

 

Il lutto "reale" del mancato riconoscimento della sua sofferenza ha ulteriormente destabilizzato il fragile equilibrio fino a quel momento raggiunto, gettando la paziente nello sconforto e soprattutto nell'empasse dello stadio del "senso di colpa" da cui non riesce a distaccarsi.

 

Per tutta questa serie di motivi riteniamo con profonda convinzione di avere il dovere clinico ed etico di confermare e sottolineare ulteriormente il dissenso rispetto alla decisione emessa dall'Ufficio Invalidità e di tale parere Vi chiediamo di tenere conto.

 

Restiamo a Vs completa disposizione per ogni ulteriore informazione o confronto Voi riteniate necessario e porgiamo i più cordiali saluti." (Doc. A7)

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nell’ambito della decisione del 20 maggio 2010 l’assicurata è stata valutata come salariata al 100%.

 

                                         In data 29 luglio 2008 RI 1 ha precisato all’Ufficio AI che se non fosse intervenuto il danno alla salute “sarebbe stata mia intenzione svolgere un’attività lucrativa nella misura del 100%”. In particolare ella avrebbe svolto l’attività di aiuto domiciliare (doc. AI 24-1).

 

                                         L’UAI ha dunque rettamente considerato l’insorgente salariata al 100% e quest’ultima non ha mai contestato tale circostanza (cfr. doc. I).

 

                             2.10.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                     

                                         I medici del SMR, Dr. __________ e Dr. __________, in data 21 ottobre 2008 hanno sottoposto l’assicurata ad un esame reumatologico e psichiatrico. Nel rapporto medico del 21 ottobre 2008 hanno quindi posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD10: F32) Sindrome cervicobrachiale sinistra su ernia discale C5-C6 e C6-C7” (doc. AI 29-1).

 

                                         Nella loro valutazione i medici hanno indicato che dal punto di vista della patologia reumatologica l'assicurata in attività lucrativa come cassiera, come aiuto domiciliare e casalinga presenta un’ incapacità lavorativa del 10% dal mese di agosto 2005, mentre in attività rispettose dei limiti indicati dai periti la capacità lavorativa è completa (doc. AI 29-4).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale del SMR relativa alla patologia reumatologica, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

 

                                         Per quanto riguarda invece la patologia psichiatrica i periti hanno ritenuto che la depressione grave di cui soffre RI 1 influenza nella misura del 50% la capacità lavorativa. Secondo i periti il medico curante Dr. __________, raggiunto telefonicamente, “concorda sulla necessità di tentare una reintegrazione professionale in modo graduale almeno fino al 50%”, essendo le risorse per un reinserimento lavorativo ancora presenti (doc. AI 29-4).

 

                                         Tale valutazione è in netto contrasto con quanto asserito dal medico curante Dr. __________, il quale nello scritto del 1° giugno 2010 ha chiaramente indicato di non concordare con la necessità di tentare in una reintegrazione professionale in modo graduale: “Questo non corrisponde al vero! Il sottoscritto non ha mai espresso considerazioni di questo tipo né per scritto né telefonicamente”. Il medico curante nega inoltre un miglioramento della patologia psichiatrica (doc. A6).

                                     

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima che una decisione venga presa a suo sfavore, quello di fornire delle prove circa i fatti suscettibili di influenzare l’esito della decisione, quello di aver accesso agli atti, quello di partecipare all’amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al loro riguardo (cfr. DTF 132 V 368 consid. 3.1 e riferimenti ivi citati).

                                         Di regola, le informazioni relative a fatti determinanti in diritto entrano in linea di conto quali mezzi di prova unicamente se sono stati richiesti e ottenuti per iscritto. Qualora un’informazione è sollecitata oralmente, occorre procedere a un’audizione verbalizzata. In ossequio al suo diritto di essere sentito, l’interessato deve quindi essere invitato a prendere posizione sull’informazione scritta, rispettivamente, sul verbale d’audizione (cfr. STFA K 151/05 del 1° marzo 2006 consid. 3 e i riferimenti ivi citati).

 

                                         A mente di questo Tribunale, nella concreta evenienza, l’amministrazione avrebbe dovuto interpellare per iscritto il Dr. __________ su tale questione oppure, meglio ancora, vista la particolarità dell’aspetto da chiarire, procedere a una sua audizione personale con allestimento del relativo verbale.      

                                         Il SMR, invece, si è accontentato di sentire il medico curante per telefono e la nota allestita in quell’occasione non gli è nemmeno stata trasmessa per una sua presa di posizione.

                                         Così agendo, essa ha palesemente leso il diritto di essere sentito dell’insorgente, con la conseguenza che la nota inserita dai periti nel rapporto del 21 ottobre 2008 non può entrare in linea di conto quale valido mezzo di prova.

 

                                         Già per questo motivo di carattere formale la decisione del 20 maggio 2010 va annullata e gli atti vanno inviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.

                                        

                             2.11.   Nel referto del 14 gennaio 2010, prodotto dal legale dell’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione del 3 dicembre 2009 (doc. AI 46-1; 46-17) i medici curanti Dr. __________ e Dr.ssa __________ avevano già indicato un quadro clinico e psicopatologico gravemente compromesso ed invalidante con frequenti e allarmanti “pensieri di morte e gravi, pesanti e purtroppo sempre più probabili sono i rischi di passaggio all’atto” (doc. AI 46-17).

                                         Il referto mette inoltre in evidenza la contraddizione fra la depressione grave diagnosticata a RI 1 e il fatto che tale patologia – secondo i periti – influenza la capacità lavorativa unicamente “in termini di attenzione e concentrazione” e che la paziente si trova in buone condizioni generali (cfr. doc. AI 29-4; 46-17).

                                         Esclusa, inoltre, dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, una qualsiasi forma di reinserimento o reintegrazione professionale (doc. AI 46-17).

 

                                         Nelle annotazioni del 1° febbraio 2010 il Dr. __________ e il Dr. __________ riconfermano la valutazione peritale del 21 ottobre 2008 precisando, in particolare, che con la valutazione di “buone condizioni generali” si riferivano all’obiettività internistico-reumatologica e che il referto del Dr. __________ non riporta chiare informazioni mediche nuove circa lo stato di salute dell’assicurata. Gli aspetti sollevati dal medico curante sono stati - secondo i medici del SMR - valutati in sede peritale (doc. AI 49-1).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 20 maggio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                     In concreto, i referti del Dr. __________ del 1° giugno 2010 (doc. A6) e del 18 giugno 2010 (doc. A7) sono successivi, di poche settimane, alla decisione impugnata ma fanno chiaramente riferimento ad un periodo precedente e possono dunque essere presi in considerazione da questa Corte.

                                         Nel referto peritale del 18 giugno 2010 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________, psicologa, hanno nuovamente evidenziato la “gravità della patologia della paziente” e il fatto che non solo non vi è stato un miglioramento, ma addirittura un peggioramento nello stato psichico ed emotivo della paziente” (doc. A7).

                                        

                                         I medici curanti hanno quindi evidenziato che la sintomatologia ansiosa e depressiva non ha subìto miglioramenti rispetto al periodo da gennaio 2007 a dicembre 2008 (doc. A7).

 

                                         Sempre secondo il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ “i pensieri di morte sono sempre più frequenti e portano il suo livello di angoscia ad uno stato tale da renderle praticamente invivibile qualsiasi normalità e valetudinarietà. I suoi fantasmi immaginari risultano essere totalmente pervasivi la sua sfera del reale e rendono totalmente distorto il suo livello simbolico; ciò che ne risulta è una cronicizzazione sempre più evidente che a stento trova contenimento nel sostegno psichiatrico e psicofarmacologico” (doc. A7).

 

                                         È stato inoltre messo in evidenza un “isolamento socio relazionale”, un’angoscia pervasiva espressa con frequenti crisi di pianto, senso di disperazione ed impotenza, abulia, progettualità e anedonia, oltre che ideazioni suicidali sempre meno passive e ­sempre più progettuate (doc. A7).

 

                                         Tutto ben considerato dunque questo Tribunale ritiene che, in considerazione delle divergenze emerse tra la valutazione del SMR e i referti del medico curante, in particolare per quanto attiene alla capacità lavorativa residua, l’Ufficio AI non poteva concludere, con la sufficiente tranquillità, per un’abilità

del 50% in attività adeguate dal mese di ottobre 2008, ritenendo dunque migliorato il suo status clinico, ed

erogare di conseguenza un quarto di rendita dal 1° gennaio 2009.

 

                                         A tal proposito si rinvia alla recente sentenza dell’Alta Corte 9C_779/2009 del 25 ottobre 2010 dove il TF ha ritenuto giustificato il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova approfondita perizia psichiatrica ritenuta incompleta l’istruttoria svolta dall’Ufficio AI.

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché metta in atto un ulteriore approfondimento della patologia psichiatrica.

                             2.12.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché faccia allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire le ripercussioni della patologia psichiatrica sulla capacità lavorativa della ricorrente.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2009.

 

                             2.13.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dallo studio legale __________, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 20 maggio 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti