Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 maggio 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1955, nel settembre 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando di avere “(…) dall’età di 13 anni subito di continuo operazioni: 25 per problemi acuti cartilagine – ossa – bypass – artrosi – calcinosi (…)” (doc. AI 2/1-7).
Con decisione su opposizione 19 ottobre 2005 – sulla base della perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 72/1-35), del rapporto medico 17 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI 78/1-3 e delle annotazioni 17 ottobre 2005 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 82/1) – l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile 2003 al 30 giugno 2004, a una mezza rendita dal 1. luglio 2004 al 31 maggio 2005 ed a tre quarti di rendita dal 1. giugno 2005 (doc. AI 83/1-6).
Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale con la STCA del 23 ottobre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 100/1-20).
1.2. Con scritto 5 gennaio 2009 l’avv. __________, riferendosi ad un suo precedente scritto del 27 dicembre 2007 con il quale aveva domandato la revisione del diritto alla rendita di tre quarti, ha chiesto all’Ufficio AI a che punto si trovava la relativa procedura e ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. AI 104/1-16).
Con decisione 27 maggio 2010, preavvisata con progetto 18 marzo 2010 (doc. AI 126/1-3) – dopo aver comunicato con lettera 29 gennaio 2009 che nessuna domanda di revisione datata 27 dicembre 2007 è pervenuta ai loro uffici (doc. AI 105/1) e sulla base della perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 del SAM (doc. AI 123/1-92), del rapporto medico 11 febbraio 2010 e delle annotazioni 7 maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI 125/1-2 e 133/1) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto un aumento della rendita da tre quarti ad intera limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 (doc. AI 138/1-3 e 139/1-3).
1.3. Contro questa decisione, sempre tramite l’avv. __________, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto il diritto ad una rendita intera, in via principale, dal mese di dicembre 2007 e, in via subordinata, dal mese di novembre 2008.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando, in particolare, che “(…) le conclusioni peritali SAM sono state confermate dal Servizio medico regionale (SMR) nel rapporto dell’11 febbraio 2010. Alla perizia SAM va riconosciuta piena forza probatoria, ritenuto che è stata realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, è completa, dettagliata, e giunge a conclusioni logiche e coerenti. Lo scritto del Dr. __________, prodotto da controparte in fase ricorsuale, non contiene elementi oggettivi clinici atti ad inficiarne le conclusioni. In considerazione di quanto sopra lo scrivente Ufficio conferma la decisione impugnata che determina il diritto alla rendita intera per l’assicurata dal 1° gennaio 2009, ribadendo che non sono dati i presupposti per riconoscere all’assicurata il diritto alla rendita intera continua, come richiesto. Inoltre, viene confermato l’inizio del diritto alla rendita intera da gennaio 2009, dal momento dell’inoltro della domanda di revisione (per la questione si rinvia al chiaro scritto dell’Ufficio AI, agli atti, datato 29 gennaio 2009). (…)” (VI).
1.5. Con scritto 16 agosto 2010 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.
1.6. Con osservazioni 6 settembre 2010 – viste le annotazioni del medesimo giorno del dr. __________ – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.7. Con scritto 23 settembre 2010 l’avv. __________ ha preso posizione sulle osservazioni 6 settembre 2010 dell’Ufficio AI.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 27 maggio 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto un aumento della rendita erogata da tre quarti ad intera limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal mese di dicembre 2007, in via subordinata dal mese di novembre 2008.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
2.7. Come accennato, l’assicurata, con decisione su opposizione 19 ottobre 2005 (doc. AI 83/1-6), era stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. aprile 2003 al 30 giugno 2004, una mezza rendita dal 1. luglio 2004 al 31 maggio 2005 e tre quarti di rendita dal 1. giugno 2005.
Questo Tribunale, nella STCA del 23 ottobre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 100/1-20), ha confermato la decisione su opposizione 19 ottobre 2005 sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
Visto il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI 66/1) – al riguardo del quale il dr __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 22 marzo 2005 ha osservato che “(…) ai problemi ortopedici si aggiungono problemi di astenia. Non può essere esclusa una forte componente funzionale o psichiatrica. In considerazione dell’evoluzione sofferta risulta indicata una rivalutazione del caso in ambito SAM per stabilire le risorse residue dell’assicurata (…)” (doc. AI 67/1) – l’Ufficio AI ha ordinato l’esperimento di una perizia da parte del SAM.
Dalla perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 (doc. AI 72/1-35) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Gonalgie e limitazioni funzionali bilaterali con/su:
- esiti da gonartrosi;
- stato dopo artroprotesi totale condilare del ginocchio ds., giugno 2003;
- gonartrosi sin.;
- stato dopo osteotomia valgizzante prossimale della tibia e del perone sin., luglio 2002;
- condrocalcinosi.
Periartropatia omeroscapolare bilaterale con/su:
- stato dopo resezione/plastica acromioclavicolare ds. e osteosintesi per osso acromiale ds gennaio 2003.
Brachialgie parestetiche bilaterali, soprattutto a ds., multifattoriali con/su:
- persistente rallentamento della conduzione sensitivomotoria per entrambi i nervi mediani al canale carpale;
- stato dopo intervento decompressivo al tunnel carpale ds., novembre 2000;
- stato dopo intervento decompressivo al tunnel carpale sin., febbraio 2001.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Obesità corporea (BMI 36,5%).
Menorragie." (Doc. AI 72/11)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, dopo aver rilevato che “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nella sua professione di docente di scuola elementare è valutabile nella misura del 40% (insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali)” (doc. AI 72/14), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle menomazioni dei disturbi constatati a livello fisico (apparato locomotorio). La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con la presenza di un'importante gonartrosi a sin., di una condrocalcinosi, di uno stato dopo artroprotesi totale condilare del ginocchio ds.. In questo ambito ricadute dolorose, riacutizzazioni, nonché insicurezze nella deambulazione sono attendibili. D'altro canto i versamenti recidivanti del ginocchio sin. costituiscono un'incognita permanente. A livello delle braccia e specialmente delle mani, in attività in cui il loro uso è frequente, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti, con movimenti ripetitivi, i disturbi segnalati dall'A. hanno chiaramente una ripercussione sul rendimento e sulla capacità di lavoro. Per questi motivi, riteniamo che l'attività svolta dell'A. quale docente di scuola elementare sia ancora praticabile nella misura del 40% (ore di insegnamento non superiori alle 12 ore settimanali).
Per quanto riguarda la determinazione temporale delle limitazioni della capacità di lavoro, sappiamo che all'A. è stata erogata una rendita d'invalidità per un grado AI del 100% dal 01.04.2003 al 30.06.2004.
A partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo intervento di artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado di capacità lavorativa dell'A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come descritto sopra. Il nostro giudizio valetudinario ortopedico - teorico si scosta da quello della perizia del dr. __________, in quanto, pur escludendo le lezioni di ginnastica e l'accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che l'attività di insegnante richieda una certa mobilità, regolarità e disponibilità continua. Inoltre abbiamo pure tenuto conto delle ripercussioni per le attività in cui si debbano utilizzare a lungo le mani, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti ripetitivi.
Da allora, lo sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro è stato stazionario, come discusso sopra non abbiamo attualmente riscontrato problematiche a livello psicologico o mentale, tali da avere ripercussione sull'attività da ultimo svolta. Dobbiamo però segnalare che già a medio termine si dovrà proporre un intervento di artroprotesi pure al ginocchio sin., in quanto la gonartrosi tenderà alla progressione.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione delle varie patologie presenti, riteniamo che provvedimenti di integrazione professionale appaiano poco consigliabili. Non riteniamo neppure che la capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta possa essere sensibilmente migliorata.
Dal punto di vista medico - teorico si potrebbe discutere, come alternativa, un'attività di lavori in ufficio, ma riteniamo che difficilmente l'A. potrà migliorare sensibilmente la propria capacità lavorativa, rispetto al giudizio espresso sopra.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
In qualità di casalinga valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del 60%."
(Doc. AI 72/14-15)
(…)
Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far propria la conclusione del SAM secondo la quale “l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorico globale dell’A. nella sua professione di docente di scuola elementare è valutabile nella misura del 40% (insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali). (…)” (Doc. AI 72/14)
Non è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche avuto riguardo agli argomenti sviluppati dalla rappresentante dell’assicurata nei suoi allegati e all’ulteriore documentazione medica prodotta.
Il TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM si sono chiaramente espressi per una capacità globale dell’assicurata nella sua attività di docente di scuola elementare pari al 40% tenuto conto sia dell’inabilità al lavoro del 60% attestata dal dr. __________ nel suo consulto specialistico 23 maggio 2005 (doc. AI 72/20-27) che di quella del 50% attestata dal dr. __________ nel suo consulto specialistico 13 giugno 2005 (doc. AI 72/28-30).
Di conseguenza i diversi gradi di incapacità lavorativa non possono essere sommati come preteso dall’assicurata (in tal caso si giungerebbe del resto ad un grado di incapacità al lavoro del 110% e non del 90% come rilevato nel ricorso, cfr. doc. I, pag. 24). Va qui poi ricordato che nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) l’Alta Corte ha rilevato che “(…) la questione di sapere se e in quale misura i singoli gradi d’inabilità debbano o possano essere tra loro addizionati, è una questione medica che, di principio, il giudice non rimette in discussione (RDAT 2002 I no. 17 pag. 485). (…)” (STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, consid. 4.2).
In particolare va qui sottolineato che il SAM ha considerato anche le affezioni alle mani e ai polsi visto che nella perizia si rileva che “(…) il nostro giudizio valetudinario ortopedico – teorico si scosta da quello della perizia del dr. __________, in quanto, pur escludendo le lezioni di ginnastica e l’accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che l’attività di insegnante richieda una certa mobilità, regolarità e disponibilità continua. Inoltre abbiamo pure tenuto conto delle ripercussioni per le attività in cui si debbano utilizzare a lungo le mani, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti ripetitivi. (…)” (doc. AI 72/15, sottolineatura del redattore).
Riguardo poi alla modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ la dr.ssa __________ del SAM ha precisato che “(…) riassumendo dal punto di vista ortopedico, la situazione al ginocchio sin. si è ulteriormente aggravata, con importanti alterazioni artrosiche, tanto che il nostro consulente ritiene si debba proporre un intervento di artroprotesi pure al ginocchio sin.. Nel settore della spalla sin. vi sono attualmente anche i segni di un attrito sottoacromiale con tendiniti recidivanti, dove un’indicazione per misure chirurgiche potrebbe essere data. Per queste ragioni il giudizio valetudinario ortopedico – teorico del nostro consulente dr. __________ si scosta leggermente da quello emesso in precedenza dal dr. __________. (…)” (doc. AI 77/1).
Per quanto riguarda invece ai problemi di natura ginecologica il SAM ha ritenuto la diagnosi di “emorragie” senza influsso sulla capacità lavorativa e la dr.ssa __________ ha certificato un’inabilità al 100% limitata ai mesi di giugno e luglio 2005 (cfr. doc. B).
Anche dai diversi rapporti della fisioterapista __________ non è possibile concludere per un’incapacità totale dell’assicurata nella sua attività di docente di scuola elementare.
Neppure è possibile concludere in tale senso avuto riguardo ai certificati e rapporti medici 24 ottobre 2005 e 24 novembre 2005 sottoscritti dal dr. __________ e dai dr.i __________ e __________ della __________ di __________ (cfr. doc. D, E/1 , E/2 e E/3).
Infatti le problematiche sollevate dai medici della __________ di __________ erano già presenti al momento della perizia pluridisciplinare del SAM e le stesse sono quindi già state considerate. Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2005 ha osservato che “(…) la problematica di impingement spalla e la problematica del tunnel carpale erano già presenti in sede di perizia SAM. Queste patologie sono già state debitamente prese in considerazione nelle limitazioni funzionali dell’assicurata. […] Per quanto concerne la sintomatologia clinica (ev. compatibile con una stenosi del canale spinale, da notare che anche qui però la RM non ha evidenziato una sofferenza del midollo spinale) gli eventuali limiti derivanti da tale patologia sono già presi in considerazione nei limiti funzionali riconosciuti dal SAM (non spostamenti prolungati, orario di lavoro ridotto). (…)” (doc. VII/Bis).
(…)
Non va qui poi dimenticato che in precedenza, più precisamente nei già citati rapporti 6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003 e nell’“Arztbericht” 11 dicembre 2003, i medici della __________ di __________ non si erano mai espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata, (doc. AI 56/17, 32/24-25, 32/22-23 e 21/1-4).
Alla perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati – per quanto attiene alla conclusione circa una capacità lavorativa globale del 40% nella sua professione di docente di scuola elementare – può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Questo non vale tuttavia per il momento a far tempo dal quale il SAM ha fatto risalire il peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata, constatato dopo la perizia del dr. __________. Infatti, il SAM ha effettuato una valutazione retrospettiva e, senza tuttavia motivare in modo soddisfacente, ha solo rilevato che “(…) a partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo intervento di artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado di capacità lavorativa dell’A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come descritto sopra. (…)” (doc. AI 72/25).
Ora, ricordata la validità della perizia del dr. __________ e ritenuto che lo specialista l’ha visitata il 23 marzo 2004, questo tribunale ritiene più affidabili le conclusioni di questo esperto rispetto all’ipotesi – lo si ribadisce – non sufficientemente motivata, posta dal SAM nel suo reperto 21 giugno 2005 e secondo la quale il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata andrebbe fatto risalire al 1° luglio 2004.
Il TCA condivide invece il parere espresso dal dr. __________, medico SMR, secondo il quale, in base alla documentazione medica agli atti, il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata va fatto risalire al momento in cui è stato stilato il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI 78/1-3).
Di conseguenza, conformemente agli artt. 29 LAI e 88a OAI, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera limitata nel tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2004), una mezza rendita pure limitata nel tempo (dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005) e una rendita di tre quarti dal 1° giugno 2005.
(…)" (Doc. AI 100/8-10 e 100/14-17)
2.8. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.
In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di ottobre 2005 (momento in cui, dopo gli accertamenti medici esperiti, con decisione su opposizione 19 ottobre 2005 confermata dalla STCA 23 ottobre 2006, è stato riconosciuto il diritto a prestazioni) e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un peggioramento tale da giustificare la domanda di revisione con la quale è stato chiesto l’aumento della prestazione.
2.9. L’Ufficio AI viste le annotazioni 7 luglio 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (…)
Docente nata nel 1955, grado AI 60% dal 1.6.2005
Perizia SAM 2005:
diagnosi: gonalgie e limitazioni funzionali bilaterali
periartropatia omeroscapolare bilaterale
brachialgie parestetiche bilaterali
obesità con BMI 36
attuale prima revisione:
rapporto dr. __________, neurologo, __________, del 14.3.2007:
- situazione lombare di tipo invalidante
Rapporto servizio di neurologia, __________ del 5.5.2009:
Diagnosi: sindrome lombospindilogena cronica
Sindrome mio fasciale interscapolare prev. A destra
Stato dopo operazione per tunnel carpale bil.
Stato dopo impianto protesi ginocchio destro 5.2003
Stato dopo impianto protesi ginocchio sinistro 3.2.2009
Artrosi articolazione acromio-clavicolare a sinistra
Vengono eseguite infiltrazioni secondo la tecnica di terapia neurale
L'assicurata è già stata sottoposta a infiltrazioni di questo tipo il 3.6.2008, il 11.6.2008, il 24.7.2008, il 20.8.2008, il 23.9.2008, il 26.11.2008, 18.12.2008.
Rapporto AI servizio di neurologia, Clinica __________, del 24.2.2009:
viene indicato che la terapia neurale del 18.12.2008 ha portato ad una netta riduzione della sintomatologia algica a livello cervicale e lombare.
previsto impianto protesi ginocchio sinistro per il 4.2.2009
- l'assicurata non necessita di aiuto da parte di terzi
- capacità lavorativa residua non può essere valutata.
Procedere:
- l'assicurata presenta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM 2006 (problematica dorsale, impianto di protesi ginocchio sinistro 2.2009)
- per valutare CL residua e limiti funzionali esatti indicata rivalutazione in ambito SAM (reuma, neuro, psi)
(…)" (doc. AI 118/1-2)
ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 119/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 (doc. AI 123/1-92) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e endocrinologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento, reazione depressiva (ICD-10 F 43/21) da stress prolungata nel contesto di una situazione medica generale.
Sindrome algica generalizzata aspecifica con:
- alterazioni degenerative multi segmentali del rachide dorsale e lombare,
- disturbi statici del rachide (piatto con minima scoliosi sinistro-convessa) dorsolombare),
- esiti da acromioplastica alla spalla ds il 15.01.2003,
- nota artrosi acromioclaveare a sin.,
- decondizionamento muscolare.
Deficit funzionale al ginocchio ds. in:
- esiti da impianto di artroprotesi al ginocchio ds. il 16.06.2003.
Deficit funzionale al ginocchio sin. con versamento articolare in:
- esiti da impianto di protesi al ginocchio sin. il 4.02.2009,
- non condracolcinosi.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità moderata residua tutt’ora sintomatica in:
- stato dopo intervento di decompressione bilaterale negli anni ’00-’01 e per recidiva nel 2006.
Sindrome lombovertebrale cronica con dolori diffusi di tipo fibromialgico, senza lesioni neurogene agli arti inferiori.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Stato da emitiroidectomia ds. il 22.06.1999 per struma medicamentoso (con disturbi alla respirazione):
- scintigrafia preoperatoria con adenoma tossico,
- citologia (PAF) con adenoma secretore,
- sonografia tiroidea del 21.05.2007 con formazioni colloidocistiche a sin..
Obesità corporea.
Stato da isterectomia ed ovariectomia per abbondanti perdite in giugno 2005.
Sindrome di Rotor (a detta dell’A.).
Trombosi venosa profonda del polpaccio a sin. (6.07.2009).
(…)" (doc. AI 123/16-17)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nella sua attività di docente di scuola elementare, è valutabile nella misura del 40%, ovvero insegnamento non superiore a 12 ore settimanali a partire dal 4.05.2009 (3 mesi dopo l’asportazio-ne del metallo della tibia sin. ed artroplastica). La capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nella sua professione di docente di scuola elementare, è valutabile nella misura di 0% dal 24.07.2008 (presa a carico del reumatologo per una gonartrosi in progressione) fino al 4.05.2009, 3 mesi dopo l’intervento al ginocchio (asportazione del metallo della tibia al ginocchio sin. ed artroplastica). (…)” (doc. AI 123/25), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l'A. nella sua attività di docente di scuola elementare, è attualmente abile a lavoro nella misura del 40% (il corrispondente di 12 ore settimanali).
Per le alterazioni segmentali al rachide dorsale e lombare, per esiti di acromioplastica alla spalla ds il 15.01.2003 con un'artrosi acromioclavicolare e per lo stato d'impianto di protesi al ginocchio sin il 4.02.2009, l'A. è funzionalmente limitata come descritto al punto 9.
Il decorso della malattia dell'A., dopo l'ultima perizia SAM del 21.06.2005, era sfavorevole, soprattutto per il peggioramento della gonartrosì. L'A. è stata visitata dalla Dr.ssa __________ in luglio 2008 per delle gonalgie necessitanti d'infiltrazioni. Il Dr. __________ ha visto l'A. in novembre 2008, descrive un importante peggioramento della gonartrosi nell'arco di 1 anno e pone l'indicazione per un intervento, effettuato nel mese di febbraio 2009, a causa di ciò, nel periodo da luglio 2008 a maggio 2009 l'A. era incapace a lavorare nella misura del 100%. A tre mesi dall'intervento l'A. soffre sempre di un versamento del ginocchio operato, ma secondo il Dr. __________ la funzionalità è molto migliorata, tanto da poter giustificare ancora una capacità lavorativa del 40%.
I problemi al rachide dorsale, vengono trattati ormai da anni con delle infiltrazioni di tipo neurale e con dei blocchi sacrali recidivanti. I referti scritti dopo la prima perizia SAM, parlano di un'atrofia del quadricipite bilaterale già descritta nella prima perizia. Altri indagini, quale l'esame elettrofisiologico, non mostrano un danno ai nervi, pertanto tale referto é preesistente alla perizia e non porta ad un'ulteriore diminuzione della capacità lavorativa.
I colleghi del reparto di neurologia della Clinica __________ descrivono un'incapacità lavorativa del 100% a partire da giugno 2004 fino al 18.01.2006, nonostante che tramite la perizia di giugno 2005 si riscontra una capacità lavorativa del 40%, confermata pure dal Tribunale. In questo senso non siamo d'accordo con il Dr. __________ che in data 14.03.2007, attesta nuovamente un'incapacità lavorativa al 100%.
Dal punto di vista neurologico l'A. soffre di un tunnel carpale, già descritto nell'ottobre 2005, che era pure già noto al momento della stesura della prima perizia SAM. Nel frattempo l'A. è stata sottoposta ad operazione di entrambe le mani. La sindrome persistente, pure postoperatoria, è comparabile con i referti trovati nella perizia SAM del 2005. Pertanto la situazione non è peggiorata e dal punto di vista neurologico non vi è riduzione della capacità lavorativa.
La situazione psichiatrica, dal 2005, è peggiorata, nel senso che ora l'A. ha sviluppato una sindrome di disadattamento a causa dei suoi disturbi, che tratta con diverse terapie. Tale sindrome causa un abbassamento del tono dell'umore, una labilità emotiva con facilità al pianto, preoccupazione, anergizzazione, prostrazione psicofisica, disperazione e demoralizzazione. Tali disturbi comportano una incapacità lavorativa del 30%. Sul piano valetudinario globale, questa limitazione (non presente in occasione della precedente perizia SAM), non va cumulata a quelle in ambito neurologico e reumatologico in quanto già comprensive di una riduzione del rendimento e della caricabilità sul lavoro di insegnante. Prognosticamente l'A. potrebbe influenzare in modo positivo il suo stato di sofferenza psichica affrontandola con una terapia presso uno specialista del campo. Facciamo notare che la sofferenza psichica è legata ai problemi somatici, pertanto l'incapacità lavorativa psichiatrica non può essere sommata a quella somatica.
I problemi tiroidei portano ad un disturbo di deglutizione, tale problematica non limita però la capacità lavorativa dell'A. e la situazione potrebbe essere trattata tramite asportazione della formazione cistica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Per quanto concerne le misure d'integrazione professionale, devono essere rispettate le seguenti limitazioni: l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg, di rado tra 10-15 kg, mai pesi oltre 15 kg fino l'altezza dei fianchi. L'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado sollevare pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, mai assumere la posizione inginocchiata, rispettivamente accovacciata, talvolta effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A può talvolta camminare fino a 50 m, di rado oltre i 50 m, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire sulle scale a pioli.
L'A. potrebbe eseguire la sua professione in misura del 40%, in questo senso non è necessario effettuare misure d'integrazione. Non è possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (Doc. AI 123/25-27)
L’Ufficio AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 11 febbraio 2010 (doc. AI 125/1-2) nel quale il dr. __________ ha, in particolare, concluso che “(…) l’attuale rapporto del 13.1.2010 e del 25.2.2010 (ndr. si riferisce ai rapporti 13 gennaio 2010 del dr. __________ e 25 gennaio 2010 del dr. __________, entrambi medici presso la __________ di __________, sub doc. AI 124/2-3 e 124/4-6) non modifica la valutazione del SAM (…)” (doc. AI 125/2) e considerate le annotazioni 7 maggio 2010 dello stesso medico SMR (doc. AI 133/1) –, con decisione 27 maggio 2010 ha riconosciuto un aumento della rendita limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 (doc. AI 138/1-3 e 139/1-3).
2.10. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.11. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che conferma un peggioramento della situazione valetudinaria limitatamente al periodo dal luglio 2008 al maggio 2009: “(…) La capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nella sua professione di docente di scuola elementare, è valutabile nella misura di 0% dal 24.07.2008 (presa a carico del reumatologo per una gonartrosi in progressione) fino al 4.05.2009, 3 mesi dopo l’intervento al ginocchio (asportazione del metallo della tibia al ginocchio sin. ed artroplastica). (…)” (doc. AI 123/25).
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie con influsso sulla capacità lavorativa.
In particolare – riguardo ai rapporti 13 e 25 gennaio 2010 nei quali il dr. __________ e il dr. __________, poste le diagnosi note, non si sono espressi sulla capacità lavorativa (doc. AI 124/2-3 e 124/4-7) – il dr. __________, nel rapporto medico 11 febbraio 2010 (doc. AI 125/1-2), ha ritenuto che “(…) l’attuale rapporto del 13.1.2010 e del 25.2.2010 non modifica la valutazione del SAM (…)” (doc. AI 125/2).
Quanto all’intervento al ginocchio sinistro del 4 febbraio 2009 i periti del SAM – come attestato dal dr. __________, che ha effettuato l’operazione, nel rapporto 19 marzo 2009 (doc. AI 115/2-3) – hanno rilevato che “(…) in febbraio 2009 l’A. viene ricoverata per un’operazione al ginocchio sin. che viene effettuata da parte del dr. __________. Si tratta di asportazione del metallo della tibia sin., artroplastica del ginocchio sin. di tipo Inex con osteotomia. Un mese dopo l’intervento l’A. viene ricontrollata e il decorso viene valutato come favorevole, nonostante il fatto si sia sviluppato un versamento. Il versamento viene giudicato come lieve e la funzione come buona. L’A. può camminare senza bastoni e si rinforza la muscolatura tramite fisioterapia tre volte la settimana. (…)” (doc. AI 123/19). Il dr. __________, Oberarzt Orthopädie della __________ di __________, nel rapporto 7 aprile 2010 ha espresso la seguente valutazione: “(…) Insgesamt adäquates Langzeitresultat nach Kniearthroplastik rechts. Hier nächste reguläre klinisch und radiologiche Kontrolle 10 Jahre postoperativ. Links-seitig besteht ein deutlich vermehrter Bewegungsumfang in Vergleich zur 1/2-Jahreskontrolle, ebenfalls in meiner Sprechstunde. Aktuell finden sie klinisch jedoch keine Hinweise auf irgendwelche Bandläsion oder eine massive ligamentäre Instabilität. Bei wenig Beschwerden und subjektiv etwas Instabilitätsgefühl dürfte eine elastiche Stützbandage analog der schon länger rechts getragenen Unterstützung ausreichend sein die Situation zu stabilisieren. Vorgesehen ist regulär eine 2-Jahreskontrolle Anfang 2011. Sowohl klinische wie radiologiche Standortbestimmung. Angedacht ist bei störender und progredienter Instabilität eine Revision mit Inlayerhöhung. Diese ist derzeit noch nicht angezeigt und auch weitere Massnahmen zusätzlich der doch regelmässig durchgeführten Physiotherapie und des Krafttrainings scheinen nicht notwendig. (…)” (doc. AI 131/1-2).
Il dr. __________, FMH in medicina generale, fondandosi sul rapporto medico 5 maggio 2009 della __________ già considerato dai periti del SAM (doc. AI 116/2-4 menzionato tra gli atti) e sugli ulteriori rapporti sopra riportati, si è limitato a concludere in modo del tutto generico che “(…) la situazione generale della Sig.a RI 1 purtroppo è quindi purtroppo soggetta ad un lento e progressivo deterioramento proprio per la molteplicità delle affezioni (spalle, polsi, colonna vertebrale, ginocchia,…) e questo malgrado la enorme disciplina della paziente nel sottoporsi a tutti i trattamenti prescritti (fisioterapia attiva e passiva, iniezioni e infiltrazioni paravertebrali e utilizzazione di mezzi ausiliari). Dissento quindi totalmente dalle conclusioni del rapporto e ritengo che il caso sia stato trattato in modo non adeguato. (…)” (doc. AI 131/30).
Il dr. __________, chiamato a prendere posizione in merito alla documentazione medica prodotta con le osservazioni del 5 maggio 2010 (si tratta dei rapporti medici 20 aprile 2010 del dr. __________ e 7 aprile 2010 del dr. __________ sub doc. AI 131/30 e 131/31-32), nelle annotazioni 7 maggio 2010, ha concluso che “(…) la lettera della rappresentante legale non modifica la conclusione basata su perizia SAM dettagliata (…)” (doc. AI 133/1).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale sub doc. B1, B2 e B3.
Nel rapporto 6 agosto 2010 (doc. B3) il dr. __________ non spiega infatti per quali ragioni le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia 26 novembre 2009 sarebbero errate e nemmeno documenta un peggioramento con influsso sulla capacità lavorativa intervenuto dopo il mese di novembre 2009 e prima del 27 maggio 2010 (data della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4). In particolare il dr. __________ non contesta puntualmente la valutazione neurologica espressa dal dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 10 settembre 2009 (doc. AI 123/28-32) e si limita ad osservare che “(…) wie auch schon im Mai 10 erwähnt, ist die rein neurologiche Beurteilung durch Dr. med. __________ vom 10.09.09 nicht schlüssig für die Gesamtsituation der Pat. nicht verwertbar. Für das Gesamtbefinden ist die Gesamtsituation der Patientin dazu zu berücksichtigen. Es ist zur Kenntnis zu nehmen und insb. in einer korrekten Beurteilung zu berücksichtigen, dass die Patientin durch multiple Probleme insb. am Bewegungs-apparat entsprechend bis stark behindert ist. Dies über die letzten 3-4 Jahre in weiterhin zunehmendem Masse. (…)” (doc. B3). Va qui rilevato che l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM proprio per poter avere una valutazione globale della situazione valetudinaria e le conclusioni dei periti si basano su quattro consulti specialistici di natura psichiatrica, reumatologica, neurologiga e endocrinologica (vedi in particolare il punto 6 discussione della perizia del SAM sub doc. AI 123/18-24).
Quanto ai rapporti 13 e 15 luglio 2010 del dr. __________ e __________ (doc. B1 e B2), il dr. __________, nelle annotazioni 6 settembre 2010, si è così espresso:
" (…)
nuova documentazione presentata:
rapporto servizio di neurologica clinica __________ del 13.7.2010:
- si parla di beneficio transitorio dopo le infiltrazioni del 13.1.2010 con attuale indicazione a ripetere le infiltrazione a tempo debito
rapporto __________ Obere Extremitäten del 15.7.2010:
- a causa peggioramento rizartrosi a sinistra previsto intervento per ottobre 2010
valutazione:
l'indicazione all'intervento alla mano sinistra viene data in considerazione della problematica del tunnel carpale. Da notare che radiologicamente si osserva unicamente una incipiente rizartrosi (referto del 25.1.2010). L'indicazione a tale intervento risulta quindi relativo e viene posta in considerazione del fatto che l'assicurata avrà bisogno in futuro di camminare con l'ausilio di stampelle.
Quindi non si tratta d'una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM. Chiaramente l'intervento in questione porterà ad una inabilità lavorativa completa della durata di almeno 6-8 settimane a secondo il decorso.
(…)" (doc. X/1)
Le valutazioni dei medici della __________ di __________, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano elementi oggettivi che non siano già stati considerati dai periti del SAM e dal dr. __________ e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie hanno sulla sua capacità di lavoro.
Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Riguardo alla patologia psichiatrica – rilevato che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e la dr.ssa __________, psicologa, nel rapporto 17 giugno 2010: non hanno contestato le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 24 settembre 2009 (doc. AI 123/38-42); non hanno posto una diagnosi secondo una classificazione internazionalmente riconosciuta; non hanno indicato da quando l’assicurata è in loro cura e in cosa consisterebbe il trattamento e si sono limitati ad attestare che “(…) si ritiene la paziente in epigrafe inabile in qualsiasi attività lavorativa in una percentuale aggiuntiva del 40% rispetto a quanto da Voi ritenuto. (…)” (doc. B) – questo Tribunale non intravvede alcuna ragione per scostarsi dalla risposta di causa con la quale l’Ufficio AI ha osservato:
" (…)
Nello specifico, il Dr. med. __________ segnala una "importante sintomatologia ansiosa lievemente depressiva reattiva alla pluripatologia organica e somatica da cui è afflitta, in una personalità di tipo nevrotico", descrizione che, secondo lo scrivente Ufficio, non si discosta da quanto diagnosticato dal Dr. med. __________, che ha peritato l'assicurata dal lato psichiatrico in data 24 settembre 2009 per il Servizio accertamento medico/SAM ponendo la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione depressiva (ICD10 F43.21) da stress prolungato nel contesto di una condizione medica generale, valutando una inabilità lavorativa per esclusive cause psichiche non superiore al 30%.
I periti del SAM hanno, quindi, concluso nel rapporto peritale pluridisciplinare reso il 26 novembre 2009, che la situazione psichiatrica dell'assicurata è peggiorata dal 2005, con sviluppo di una sindrome da disadattamento dovuta ai disturbi (ciò ha causato nell'assicurata un abbassamento del tono dell'umore, una labilità emotiva con facilità al pianto, preoccupazione, anergizzazione, prostrazione psicofisica, disperazione e demoralizzazione), che ha inciso sulla capacità lavorativa per il 30%.
In proposito, sottolineiamo le chiare conclusioni dei periti del SAM (cfr. perizia SAM, p.to 8 a pag. 26): "Sul piano valetudinario globale, questa limitazione (non presente in occasione della precedente perizia SAM), non va cumulata a quelle in ambito neurologico e reumatologico in quanto già comprensive di una riduzione del rendimento e della caricabilità sul lavoro di insegnante. Prognosticamente l'A. potrebbe influenzare in modo positivo il suo stato di sofferenza psichica affrontandola con una terapia presso uno specialista del campo. Facciamo notare che la sofferenza psichica è legata ai problemi somatici, pertanto l'incapacità lavorativa psichiatrica non può essere sommata a quella somatica".
(…)" (doc. VI)
Va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).
In conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10) e non essendo provato un peggioramento con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di novembre 2009 e prima del 27 maggio 2010, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa nulla dal mese di luglio 2008 al mese di maggio 2009.
La domanda volta ad un’ulteriore perizia medica va pertanto disattesa. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.12. Con scritto 5 gennaio 2009 l’avv. __________ ha chiesto all’Ufficio AI a che punto si trovava la domanda di revisione inoltrata il 27 dicembre 2007 (doc. AI 104/1-16).
Con lettera 29 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. __________ che nessuna domanda di revisione 27 dicembre 2007 è mai pervenuta ai loro uffici (doc. AI 105/1).
Con ulteriore scritto 5 febbraio 2009 l’avv. __________ si è dichiarato stupito che l’amministrazione non fosse in possesso della sua domanda 27 dicembre 2007 e si è limitato a produrre una copia della stessa (doc. AI 106/1-2 e 109/1-2).
Ritenuto che la domanda di revisione del 27 dicembre 2007 non è stata spedita per raccomandata, che la ricezione della stessa è stata contestata, che non vi sono indizi contrastanti (corrispondenza dell’amministrazione e/o note interne) e visto anche il tempo trascorso tra l’asserita notifica della domanda di revisione 27 dicembre 2007 e lo scritto del 5 gennaio 2009, questo Tribunale deve concludere che la domanda di revisione è stata notificata all’Ufficio AI solo nel mese di gennaio 2009 (DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309).
In simili circostanze, viste le risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid. 2.11) e conformemente agli artt. 88bis cpv. 1 lett. a e 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.6), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. gennaio 2009 al 31 agosto 2009 e in seguito ha confermato il diritto a tre quarti di rendita.
La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti