Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 maggio 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1963, da ultimo revisore e venditore di estintori e sistemi di sicurezza, ha inoltrato il 25 febbraio 2009, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 7).RI 1
B. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una visita presso i medici SMR __________, FMH medicina interna e __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc, AI 58), con decisione del 19 maggio 2010 (doc. AI 73-1), preavvisata con progetto dell’8 aprile 2010 (doc. AI 63-1), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni poiché il grado d’invalidità raggiunge il 15% (doc. AI 73).
C. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
L’insorgente, dopo aver rammentato di essere stato sottoposto, il 4 marzo 2008, ad una sostituzione valvolare aortica e dell’aorta ascendente con condotto valvolato, associato a reimpianto degli osti coronarici ed il 28 novembre 2008 ad escissione di un cheloide cutaneo nonché all’estrazione dei cerchiaggi sternali a causa dei dolori retrosternali e parasternali particolarmente intensi, ha rilevato che i dolori toracali di tipo extracardiaco influenzano in modo rilevante la sua capacità lavorativa. Egli rammenta di assumere regolarmente diversi medicamenti per evitare di soffrire di dolori cronici assillanti riscontrati anche dai medici del SMR, in particolare Dafalgan, anticoagulanti ed ansiolitici e sostiene che il dolore cronico è ulteriormente peggiorato.
Alla luce della patologie di cui ancora soffre, l’insorgente ritiene di non poter svolgere alcuna attività leggera al 100% e contesta le conclusioni del dr. med. __________, medico SMR, che non è specialista in neurologia. Egli afferma di non poter svolgere le attività descritte dall’UAI visti i dolori assillanti, la mancata possibilità di mantenere una postura per lungo tempo e la diminuita concentrazione dovuta alle conseguenze dei medicamenti assunti e delle patologie psichiche. Il ricorrente ritiene inoltre che sostenere come esigibili attività non qualificate semplici e ripetitive quali quelle di operaio generico o fattorino oltre che per lui dequalificanti sono anche materialmente impossibili da svolgere in misura completa viste le problematiche psicofisiche anzidette.
L’assicurato afferma di essere completamente inabile al lavoro e, a comprova delle sue affermazioni, rileva che produrrà un rapporto del dr. med. __________, FMH medicina generale e medicina del lavoro e rammenta di essere in cura presso la psicologa __________ a causa della patologia psichica e che anche il dr. med. __________, FMH in psichiatria, ha prescritto antidepressivi per innalzare la soglia del dolore.
Infine l’insorgente contesta il grado d’invalidità del 15%, così come il reddito da valido e da invalido e chiede l’assegnazione di una rendita d’invalidità al 100% o, in via subordinata, l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (per valutare gli aspetti neurologici, reumatologici, psichiatrici e cardiovascolari) e richiama, oltre all’incarto AI, la cartella clinica del __________ a __________ per l’intervento del __________ e la cartella clinica dell’__________ per l’intervento del 28 novembre 2008 (doc. I).
D. Con risposta del 28 luglio 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
E. Il 21 settembre 2010, dopo aver chiesto, ed ottenuto, due proroghe, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica ed ha domandato il riconoscimento di una mezza rendita AI (doc. XI). Con osservazioni del 1° ottobre 2010 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso (doc. XIII).
F. Il 14 dicembre 2010 il TCA ha posto alcune domande all’UAI (doc. XV), che ha risposto il 10 gennaio 2001 (doc. XVI). Il ricorrente ha ribadito la sua richiesta (doc. XVIII).
G. L’8 febbraio 2011 è pervenuta al TCA copia della lettera trasmessa dall’insorgente all’UAI del seguente tenore:
" (…)
Come preannunciato dal Dr. Med. __________, il dolore neuropatico è gradatamente migliorato, tanto da permettere al signor RI 1 una ripresa lavorativa in misura completa.
Egli infatti ha reperito un’attività lavorativa al 100% dal 1.01.2011 quale agente di call center: trattasi ovviamente di un tentativo di ripresa lavorativa totale. Trovandosi egli nel periodo di prova di 3 mesi, potrà dunque valutare l’opportunità/necessità dal punto di vista psico-fisico di mantenere siffatta percentuale lavorativa.” (doc. XX/Bis)
in diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.Il ricorso contro la decisione del 19 maggio 2010 è stato inoltrato il 25 giugno 2010. Il ricorrente afferma di aver ricevuto l’atto amministrativo il 26 maggio 2010 (doc. I).
Chiamato dal TCA ad effettuare accertamenti in merito l’UAI ha affermato che “dal momento che non è possibile accertare il momento esatto della ricezione da parte dell’assicurato della decisione impugnata, il ricorso è considerato tempestivo” (doc. V).
3. Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).
La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nella predetta sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3).
4. Come visto l’onere della prova dell’invio spetta all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica.
In concreto, l’UAI ammette di non poter accertare il momento esatto della ricezione della decisione datata 19 maggio 2010 da parte del ricorrente.
Ne segue che occorre basarsi sulle dichiarazioni dell’insorgente, il quale ha affermato di aver ricevuto la decisione contestata in data 26 maggio 2010. Considerati i tempi della posta B, la circostanza che l’insorgente ha ricevuto l’invio 7 giorni dopo, ossia mercoledì 26 maggio 2010, è del resto verosimile.
Ne segue che il ricorso del 25 giugno 2010, inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, va considerato tempestivo.
L’amministrazione, del resto, non ha sostenuto il contrario.
Questa Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso.
Nel merito
5. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ritenuto che in concreto l’incapacità lavorativa dell’interessato è iniziata il 15 gennaio 2008 (cfr. doc. AI 76-11, cfr. anche doc. AI 3-1: “4.3.08”), va applicato il nuovo diritto (cfr. sentenza 8C_556/2010 del 24 gennaio 2001, consid. 4).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_556/2010 del 24 gennaio 2001, consid. 4 e sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 2 prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 I 600/01, del 3 febbraio 2003 I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa I 475/01).
7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
8. Nel caso concreto l’insorgente, nell’ambito della procedura tendente all’ottenimento di prestazioni dell’AI, ha prodotto diversa documentazione medica.
Dagli atti emerge che il 14 aprile 2009, il dr. med. __________, __________ dell’Ospedale Regionale di __________o e il dr. med. __________, medico assistente, dopo aver eseguito un esame neurologico, hanno affermato:
" (…)
Paziente lucido, orientato, collaborante. Arti superiori: forza e sensibilità conservata. ROT non evocabili. Cicatrice con aspetto cheloideo a livello sternale che si presenta calma, con allodinia pericicatriziale. La palpazione della muscolatura intercostale evoca un dolore che secondo il paziente è sovrapponibile a quello che avverte quando va ad eseguire le inspirazioni profonde. Vi è una zona d’iposensibilità tatto-algica limitata alla regione pericicatriziale.
Conclusione
Il paziente presenta dolori e disestesie in sede pericicatriziale dopo un intervento di sostituzione valvolare aortica. Nonostante l’intervento di revisione eseguito 8 mesi dopo l’intervento cardiochirurgico, il paziente presenta una sintomatologia nel complesso immutata. Una parte dei disturbi (quella che disturba maggiormente il paziente) è ben evocabile alla palpazione locale dello sterno, una parte è a carattere neuropatico. Proponiamo, per la componente neuropatica, pregabalina secondo lo schema consegnato al paziente con l’intento di modificare la soglia dolorifica. Consigliamo inoltre al paziente di riannunciarsi al servizio di cardiochirurgia del __________ per valutare eventualmente indicazione a TAC o altra neuroimmagine toracica di controllo (in particolare del callo osseo e delle parti molli). Inoltre le chiediamo di valutare la possibilità di instaurare terapia locale con patch di lidocaina (controindicazioni in merito a disturbi del ritmo che il paziente avrebbe presentato post operativamente?). Infine, qualora dette misure terapeutiche non dovessero portare a risoluzione o per lo meno a riduzione della sintomatologia dolorosa, le proponiamo di prevedere una visita specialistica dal Dr. __________, terapia del dolore, per eventualmente procedere ad infiltrazioni locali (CAVE: ACO!).” (doc. 22-2/3)
Il 22 luglio 2009 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha evidenziato che:
" il prof. __________ ha visitato il paziente il 03.06.09 ed ha consigliato una visita specialistica nella terapia del dolore cronico presso l’Ospedale __________ di __________. Secondo il dr. __________ il paziente presenta un quadro algico post-operatorio persistente con una componente neuropatica importante. E’ stata consigliata una terapia con Neuroantin fino a tre volte 100 mg al giorno, nonché una terapia locale con Capsicina.
Non è stata posta l’indicazione per una TAC o per un’altra neuroimmagine di controllo” (doc. AI 42-1)
Il dr. med. __________, primario di cardiochirurgia, il 9 giugno 2009 ha affermato:
" (…)
Le caratteristiche del dolore fanno pensare ad un problema di dolore cronico, in accordo con quanto è già stato registrato dai colleghi della neurologia. Ho provveduto quindi a contattare il nostro collega anestesista Dr. med. __________, il quale concorda con la mia interpretazione della sintomatologia dolorosa e suggerisce una visita specialistica presso il Dr. med. __________, mi legge in copia, che è specialista nella terapia del dolore cronico presso l’Ospedale __________. I consulti cardiologici eseguiti dal Dr. med. __________ e dal Dr. med. __________ concordano sul buono stato cardiovascolare ed escludono che i dolori provengano dal cuore.” (doc. AI 42-2)
Il 30 giugno 2009 il Dr. med. __________, ______________________________, ha affermato:
" (…)
Il paziente presenta un quadro algico post-operatorio persistente con una componente neuropatica senz’altro importante. Da parte mia ho raccomandato un trattamento antiepilettico a basso dosaggio iniziale, considerata la reazione avversa precedentemente occorsa con il Lyrica. Ho dunque prescritto del Neurotin fino a 3x 100 mg, da aumentare a piccoli passi nei prossimi mesi. Ho inoltre proposto un trattamento locale con una pomata alla Capsaicina (Zostrix) così come l’applicazione in sede parasternale di un elettrostimolazione transcutanea (con apparecchio portatile a prestito). (…)” (doc. AI 42-4)
Il 21 agosto 2009 il medico SMR, Dr. med. __________, ha affermato:
" I dolori sternali persistenti accusati dall’A. in stato dopo sostituzione della valvola aortica ascendente (03.2008) sono stati finora giudicati dai cardiologi curanti Dr. __________ e Dr. __________ non provenienti dal cuore, bensì, come confermato anche dal Prof. __________, fanno pensare ad un problema di dolore cronico. E’ stata suggerita una visita c/o il Dr. __________, specialista della terapia del dolore cronico il quale ha visitato l’A. in data 25.06.2009 concludendo che al quadro algico post-operatorio persistente va indicato una componente neuropatica importante, prescrivendo una terapia antiepilettica (Neurontin 3X100mg/die) da aumentare nei prossimi mesi, una pomata alla Capsaicina e l’applicazione in sede parasternale di un elettrostimolatore trascutaneo, indi rivedere l’A. successivamente.
Il MC Dr. __________, in data 22.07.2009, conferma quanto sopra e la IL totale di nuovo a partire dal 02.06.2009 (dapprima sussisteva una IL 100% dal 09.02.2009 al 15.03.2009, poi IL 80% dal 16.03.2009 al 01.06.2009).
Alla luce di quanto sopradescritto, trattandosi di accertati dolori neuropatici non ritengo attualmente affrontare la tematica psichiatrica, visto che per l’A. non viene posta neanche come sospetto una presunta diagnosi psichica, bensì neuropatica.
Ritengo allora di attendere almeno 3 mesi dall’inizio della cura di cui sopra, quindi rivalutare la situazione clinica agli inizi di ottobre 2009, indagando sull’evoluzione dello stato di salute dell’A e procedere dopo questo peggioramento dello stato di salute conclamato e certificato.” (doc. AI 45-1)
Il 12 ottobre 2009 il dr. med. __________ ha prodotto un nuovo certificato, da cui emerge tra l’altro che:
" (…)
La terapia con Neurontin consigliata dal Dr. __________, __________ presso l’__________ di __________, è stata mal sopportata dal paziente (comparsa di importante astenia con sonnolenza diurna). In occasione della visita di controllo del 06.08.09 il paziente presentava dolori cervicali con mobilità della colonna diminuita per la rotazione e palpazione dolente a livello della muscolatura sovrascapolare. La forza muscolare è conservata agli arti superiori come pure la sensibilità tattile; all’esame clinico non vi sono segni per una compressione di tipo radicolare. La rx della colonna cervicale effettuata il 07.08.09 presso l’Istituto __________ mostra un appiattimento della lordosi fisiologica mentre per il resto è s.p.. I dolori a livello toracico sono sempre presenti e invalidanti. Il paziente a mio avviso dovrebbe poter beneficiare di una riqualifica professionale.” (doc. AI 46-3)
Dopo aver ricevuto dal dr. med. __________ un nuovo certificato, il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto necessaria una visita medica ad opera del SMR di natura internistica/ reumatologica al fine di valutare la capacità lavorativa, rispettivamente i limiti funzionali e le risorse dell’assicurato per intraprendere, qualora ve ne fosse il diritto, una riqualifica – apprendistato in un lavoro adeguato alla sua condizione fisica (cfr. doc. AI 54-1 e 56-1).
L’insorgente è stato visitato nel corso del mese di marzo 2010 dal dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e dal dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 58-1).
I due medici SMR hanno posto la diagnosi principale di dolore cronico persistente con carattere neuropatico in regione toraco-sternale in paziente con esiti di sostituzione valvolare aortica con condotto valvolato ATS (04.03.2008) e le ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di esiti di intervento per escissione cheloide cutaneo ed estrazione di cerchiaggi in regione sternale (28.11.2008), pregresso intervento alla spalla destra per lesione della cuffia (1997), intervento per ricostruzione legamento alluce piede destro (2004), intervento dermoide sacrale, episodi di epilessia in età pediatrica, pregresso ipertiroidismo, crisi di panico ricorrenti (dal 2000) ed hanno descritto i periodi di incapacità lavorativa totale ed al 50% nella precedente attività di venditore e in attività adeguate, stabilendo un’incapacità al 30% nell’ultima attività svolta dal 6 marzo 2009 e allo 0% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 58-1).
I dr. med. __________, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e lavorativa, famigliare, sistemica, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita quotidiana, la terapia attuale, l’uso di sostanze, i disturbi lamentati dall’assicurato, lo status psichico, hanno concluso:
" Assicurato di 46 anni in buone condizioni generali. Esiti di intervento di sostituzione valvolare aortica e dell’aorta ascendente nel marzo 2008. 28.11.2008 asportazione dei cerchiaggi sternali con contemporanea asportazione di voluminoso cheloide. Successivamente a tale intervento si è evidenziato una nuova formazione dello stesso cheloide. Coesiste dal post-intervento una sintomatologia dolorosa con caratteristiche neuropatiche, dolore localizzato in regione toracica anteriore, soprattutto peristernale, saltuariamente irradiata alla regione toracica. L’assicurato riferisce che tale sintomatologia dolorosa è presente in tutte le ore del giorno e anche durante le ore della notte. Riferisce lo stesso assicurato che l’ultima attività lavorativa risultava limitata dal ripetitivo sollevare pesi, trasporti degli stessi, non tanto per il peso (da 10 a 20 kg) ma per la ripetitività del sollevamento.
La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica in allegato. Risulta più limitante, come già sopra descritto, non tanto la quantità di peso sollevato quotidianamente ma la ripetitività dello stesso gesto.
La sintomatologia dolorosa descritta dall’assicurato e ben documentata clinicamente, non risulta di univoca interpretazione. Sintomatologia caratterizzata da dolore cronico persistente.
Tender points fibromialgici nell’obbiettività positivi 16/18. Prognosi incerta.
Dal punto di vista internistico: al momento in attività abituale risulta medicalmente giustificata IL 30%.
IL 0% in attività rispettosa dei limiti funzionali. Esigibilità dal 01.01.2009.
Dal lato puramente psichico, emerge uno status non patologico, se non per l’espressione di tratti personologici ossessivi, eccentrici e narcisistici, presenti da molti anni, che non hanno influenzato in passato la capacità lavorativa dell’A.o., e attualmente non influenzano il menage familiare o la vita casalinga.
Gli aspetti ansiosi, di tipo parossistico, sono riferiti dall’A.o come presenti dal 2000. Anche questa sintomatologia non ha influenzato in passato la capacità lavorativa: l’A.o avrebbe infatti perso il suo precedente lavoro per la chiusura della filiale ticinese della ditta; nell’ultima occupazione, interrotta per l’intervento cardio-chirurgico, l’A.o lavorava, su provvigione, sull’intero territorio di __________, con lunghi spostamenti in auto e la richiesta del datore di lavoro di “piazzare” almeno tre nuovi estintori al giorno. Nonostante aspetti apparentemente stressanti, i sintomi ansiosi riferiti non sarebbero mai stati causa di assenze dal lavoro o di necessità di pause particolari.
L’A.o riferisce infine che il medico generalista, Dr. __________, gli avrebbe parlato di una possibile diagnosi di “depressione latente”; l’A.o non esprime soggettivamente segni o sintomi depressivi di qualsiasi gravità. Dal lato oggettivo non sono evidenti i sintomi fondamentali di un episodio depressivo: è assente umore depresso; è assente perdita di interesse e di piacere per attività normalmente piacevoli per l’A.o; non è apparente diminuita energia o facile affaticabilità.
L’A.o, durante il colloquio, ritorna molteplici volte sul tema del dolore nell’area dell’intervento chirurgico, mostrando, in un’occasione, il cheloide. Appare evidente come questo aspetto rappresenti una sorta di primäre Krankeitsgewinn, con cui l’A. attira l’attenzione altrui sui suoi sintomi, e sulla sua persona, ma non sembra rappresentare una fonte di ruminazioni tale da interferire con le capacità di prestare attenzione e concentrazione in qualsiasi attività. E’ vero, tuttavia, su ammissione dell’A.o stesso, che egli tenda a perdere interesse per un’attività, qualsiasi essa sia, “una volta compreso il funzionamento”.
L’A.o vede espressamente nel proprio futuro una “riqualifica” in ufficio, grazie alla sua esperienza in elettromeccanica, rispettivamente un inserimento nel “sociale”, alla luce dell’esperienza nel volontariato.
In conclusione, dal lato psichico, non si evidenziano segni o sintomi, che possano giustificare un’inabilità lavorativa di qualsiasi percentuale in ogni attività, rispettosa dei limiti REU, in termini sia di durata che di rendimento.
Infatti, pur non giustificando la diagnosi di disturbo di personalità clinico – né il disturbo d’ansia rappresenta una causa di limiti funzionali PSI -, aspetti narcisistici, e ossessivi, divenuti sempre più evidenti anche a causa della prolungata assenza dal lavoro, potrebbero influenzare l’interesse dell’A.o per un’occupazione, in quanto, “una volta compreso il funzionamento”, potrebbe manifestare una tendenza ad abbandonarla per cercare altrove nuovi stimoli.
Indispensabile quindi attenta azione di accompagnamento e rassicurazione.” (doc. AI 58-7)
Il 27 luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, medico perito certificato SIM, ha affermato:
" (…)
Diagnosi:
4.3.2008 stato dopo sostituzione valvola aortale
28.11.2008 asportazione cerchiaggi
Persistenti dolori toracali/astenia
- situazione ottimale dal profilo cardiovascolare
- dolori toracali di tipo extracardiaci
- dr. __________ sospetta un problema di dolore cronico
- dr. __________: componente neuropatica importante
-
IL
100% dal 9.2.2009
80% dal 16.3.2009
100% dal 2.6.2009
Valutazione SMR, internistica e psichiatrica 3.2010:
- viene valutato abile in misura completa in attività rispettosa dei limiti funzionali
calcolo grado CGR: grado AI 15%
Decisione UAI del 19.5.2010: rifiuto
Ricorso:
- non viene presentata nessuna documentazione medica
per quanto concerne la questione del dolore neuropatico e relativo accertamento faccio presente:
- l’assicurato è stato sottoposto a visita neurologica e a parte della problematica algica non è stato riscontrata una patologia di tipo neurologica
- il termine dolore neuropatico indica che il dolore è stato causato da un danno o da una disfunzione a livello del sistema nervoso periferico (o centrale, non nel presente caso) con tendenza alla cronicità. Sovente vi è una comorbidità con presenza di insonnia o problematica depressiva.
- A livello peritale si trattava quindi di valutare l’influsso che la sintomatologia algica esercita sul funzionamento globale della persona e quindi di valutare l’esigibilità lavorativa, compito svolto dai 2 medici SMR in conoscenza di tutti i fattori clinici e anamnestici rilevanti.
- Da notare che il presente caso è stato adeguatamente accertato dai curanti ed i relativi specialisti senza indicazione ad ulteriori esami e senza parere discordante.” (doc. V/Bis)
Pendente causa l’insorgente ha prodotto un certificato del 20 settembre 2010 del dr. med. __________, FMH medicina generale e FMH medicina del lavoro (doc. C), il quale, dopo aver rammentato di seguire il ricorrente dal giugno 2010, ha tra l’altro affermato:
" (…)
Al momento della prima consultazione c/o il mio studio (24.06.2010) la situazione algica locale (e generale) del signor RI 1 non era per nulla delle più brillanti (ricordo la diagnosi posta da chi prima di me ha avuto occasione di vedere il paziente, tra i quali i medici del SMR di __________ – dolore cronico persistente con carattere neuropatico); in effetti il dolore (già valutato in passato) presentava un’intensità vicino a 10/10 (ricordo la scala analogica visiva usata da noi medici per rispondere alla non facile domanda di misurare il dolore), con un effetto deleterio sulla timia (ricordo come il paziente già sia da tempo seguito con regolarità dalla signora __________ [psicologa] nonché dal Dr. __________. [psichiatra FMH], questo a sottolineare l’impatto fattivo del dolore (ma non solo) sulla psiche del signor RI 1 (nessuno può negare la massima medica usata “al quotidiano”: il dolore deprime, la depressione fa male). Quindi, accanto ad una problematica algica che purtroppo già da tempo “minava” la situazione del paziente, da notare importante e invalidante stato ansio-depressivo concomitante.
In questa situazione, illusorio discutere una qualsivoglia capacità lavorativa (e questo in qualsiasi attività professionale, anche delle più leggere); in qualità di medico aziendale in parecchie aziende sul territorio, mi capita sovente di vedere dei collaboratori per decidere con loro un’eventuale ripresa lavorativa: si analizza il “Work Ability Index” (uno strumento che il __________ ha messo a disposizione di noi medici del lavoro [ma anche dei medici curanti, degli specialisti e dei medici degli enti assicurativi] per permettere di discutere con il collaboratore la sua percezione della ripresa lavorativa), cercando di “vedere” le eventuali condizioni per un ritorno sul posto di lavoro. Con il signor RI 1, anche l’analisi (seppure sommaria vista la situazione algica) del WAI ci ha permesso di concludere come la limitazione dovuta alle problematiche in corso (in primis il “dolore neuropatico” con a seguire la situazione psichiatrica pure per nulla brillante) non permettesse attualmente di “ventilare” alcuna ripresa lavorativa.
Sul piano medico, resto allibito quando leggo le conclusioni del collega Dr. med. D. __________ (vedi annotazioni del medico in data 27.07.2010):
1. il collega “banalizza” in maniera pericolosa il lato psichico della situazione legata al dolore cronico (“… sovente vi è co-morbidità con presenza di insonnia e problematica depressiva”); già questo dovrebbe farci “saltare” sulla sedia: “curae leves loquuntur, ingentes stupent” scrive Seneca (i dolori leggeri concedono di parlare, i grandi dolori rendono muti): pericoloso e grave non mettere in primo piano l’impatto del dolore (non stiamo parlando di un banale mal di denti, ma di un dolore neuropatico di lunga data che ha minato e mina non solo la capacità lavorativa del paziente ma anche, e oserei dire soprattutto, la quotidianità) sulla timia e sulla qualità della vita sociale (familiare ma non solo) e relazionale del paziente in questione: ritengo perciò importante l’avviso di uno specialista psichiatra che si occupi anche (se non prioritariamente) del dolore cronico e del suo impatto sulla psiche del paziente);
2. per quel che concerne la definizione di “dolore neuropatico”, leggendo il breve rapporto del collega Dr. __________, si ha quasi l’impressione trattarsi di un banale dolore (“… il termine dolore neuropatico indica che il dolore è stato causato da un danno o da una disfunzione a livello del sistema nervoso periferico [o centrale, non nel presente caso] con tendenza alla cronicità…”): Shakespeare scriveva: “Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano”! Il medico dovrebbe cercare di introdurre un “pizzico” di buon senso e rendersi conto che (nella fattispecie) quando si parla di dolore neuropatico, profondamente errato sarebbe limitarsi a specificarne l’eziologia ma sia suo (e nostro) obbligo e impegno andare al di là della eventuale fisiopatologia (tra l’altro molto complessa e oggetto di svariati studi – basti pensare che questo argomento coinvolge neurologi, anestesisti, chirurghi, farmacologi, fisiologisti, ecc) e cercare di analizzare l’effettivo impatto di quello che viene chiamato “dolore neuropatico” ma che in realtà può avere un impatto deleterio e definitivo sulla qualità di vita di chi ne è vittima (basta pensare alla neuropatia diabetica, alla nevralgia del trigemino, alla nevralgia post-erpetica, ai dolori dell’arto fantasma, ecc). Per quel che concerne il signor RI 1, occorre ammettere come il dolore (come da me percepito all’inizio del “nostro” percorso terapeutico nel giugno scorso) avesse in quel periodo un impatto tale da rendere utopica la discussione in merito ad una ripresa lavorativa, questo al refutare in maniera totale quanto deciso dall’UAI nella sua decisione del 19.05.2010: anche in questo contesto, basilare poter ottenere l’avviso “super partes” di uno specialista (psichiatra e/o neurologo) sull’effettivo impatto del dolore “neuropatico” sulle possibilità di ripresa lavorativa e/o di riqualifica del signor RI 1 (vedi tra l’altro gli avvisi specialistici dei colleghi Dr. Med __________ e Dr. Med. __________, già agli atti).
All’inizio di questo mio certificato ho parlato della possibilità di offrire, accanto all’analisi dell’effettivo impatto della problematica medica sulla capacità lavorativa, la possibilità di una terapia adeguata sul piano antalgico e ottenere così un confort quotidiano.
Dopo lunga discussione con il paziente, ho introdotto Fentanyl Patch, a dosi crescenti sino alla dose attuale di 25microgrammi/ora, con un effetto oserei dire “spettacolare” sul dolore; in effetti la situazione algica è ora discretamente sopportabile e ha permesso al signor RI 1 di iniziare uno stage in un call-center con un’attività valutabile, oggi come oggi, al 50% (esistono ovviamente gli effetti secondari legati alla tipologia del Fentanyl, associato ai medicamenti che già in passato il paziente assumeva, tra i quali la Sertalina e lo Xanax, medicamenti a “sfondo” psico-farmacologico, a testimoniare quanto da me scritto più sopra – lieve tremore, stanchezza psico-fisica con il passare delle ore, ansia, ecc).
Da sottolineare come il paziente continui ancora ad essere regolarmente visto dalla psicologa signora __________ e dallo psichiatra Dr. Med. __________. Tenuto conto di quanto precede (e soprattutto dell’evoluzione per il momento “favorevole” sul piano algico) ritengo opportuno ridiscutere l’opportunità di offrire al signor RI 1 la possibilità di una riqualifica professionale (questo in un’attività confacente alle limitazioni organiche e psichiche che egli ora presenta) oppure rivalutare la possibilità di concedere una rendita del 50% (illusorio pensare come a corto-medio termine egli possa ritrovare una capacità lavorativa totale, anche in attività confacenti alle attuali limitazioni).
Resta valida la proposta da me avanzata di presentare il signor RI 1 in ambiente specialistico per ottenere un avviso “super partes” su quello che sin qui si è avuto tendenza di banalizzare, e cioè il “dolore neuropatico” alquanto invalidante e solo ultimamente in parte migliorato.” (doc. C)
Il 28 settembre 2010 il medico SMR, Dr. med. __________, ha evidenziato che “da questo rapporto non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute” ed ha sottolineato che “l’assicurato è stato valutato a livello psichiatrico” (doc. XIII/Bis).
Il 14 dicembre 2010 il TCA ha chiesto all’UAI:
" Nel rapporto d’esame clinico eseguito nel corso del mese di marzo 2010 dai medici SMR Dr. med. __________ e Dr. med __________, doc. AI 58-6, figura che “dal punto di vista internistico: al momento in attività abituale risulta medicalmente giustificata IL 30%. IL 0% in attività rispettosa dei limiti funzionali. Esigibilità dal 01.01.2009” (sottolineature del redattore).
Nel rapporto del 22 marzo 2010 (doc. AI 58-1) il medico SMR ha indicato le “IL in % internistiche”, precisando tra l’altro per quanto concerne la vendita e assistenza estintori “(…) poi dal 06.03.2009 IL 30%” e in attività adeguate “(…) poi dal 06.03.2009 IL 0%” (sottolineature del redattore).
Si evidenzia inoltre che le percentuali di incapacità lavorativa figuranti nel rapporto medico del 22 marzo 2010 (doc. AI 58-1) non corrispondono sempre a quelle della decisione impugnata.
Ai fini del giudizio chiediamo all’UAI di rispondere, con l’ausilio del medico SMR, alle seguenti domande:
1. Sulla base di quanto sopra, di quanto indicato dal medico curante nel rapporto del 12 ottobre 2009 (doc. AI 46) e ritenuto che ancora il 21 agosto 2009 il medico SMR dr. med. __________ ha affermato che “ritengo allora di attendere almeno 3 mesi dall’inizio della cura di cui sopra, quindi rivalutare la situazione clinica agli inizi di ottobre 2009, indagando sull’evoluzione dello stato di salute dell’A e procedere dopo questo peggioramento dello stato di salute conclamato e certificato” (doc. AI 45-1, sottolineatura del redattore) su quale base è stata fissata l’incapacità lavorativa nella precedente attività al 30% e in attività adeguate allo 0% dal 6 marzo 2009?
2. Per quale motivo i periodi d’inabilità lavorativa indicati nel rapporto medico del 22 marzo 2010 (doc. AI 58-1) non sono identici a quelli riportati nella decisione impugnata? A cosa è dovuta questa differenza?” (doc. XV)
Con osservazioni del 10 gennaio 2011 l’amministrazione ha allegato le prese di posizione del dr. __________, del dr. __________ e del consulente del servizio integrazione professionale, concludendo che “nulla muta comunque ai fini del calcolo del grado d’invalidità, pari al 15%, il quale è stato correttamente determinato dal consulente in integrazione __________ nel suo rapporto del 02.04.2010” (doc. XVI).
In particolare, il 20 dicembre 2010, il dr. __________, ha affermato:
" Nel rapporto medico SMR con data 18.03.2010 veniva indicata IL 0% dal 06.03.2009 in attività adatta.
IL 30% dal 06.03.2009 in attività abituale.
La data indicata non risulta corretta per errore di scrittura (la data 06.03.2009 risulta essere la data di presentazione della domanda).
La data riferibile a tale IL risulta quella del 20.02.2009.
Tale data si riferisce alla valutazione clinica dello specialista cardialogo Dr. Med. __________, lo stesso specialista indicava, in data 09.04.2009 nel rapporto medico per AI, al punto 1.7: “il risultato operatorio è buono; dal lato cardiologico ritengo il paziente abile al lavoro 100% nell’ultima attività esercitata.”
Il Medico curante Dr. Med. __________ nelle successive certificazioni indicava, a sostegno dei periodi di IL gli esiti cardiologici che io ritengo non possano sussistere visto lo scritto dello specialista sopra citato.
Ritengo che per la comorbilità (eziologia comunque non chiara per quanto riguarda il dolore residuo) sia medicalmente giustificata una IL del 30% in attività abituale.
Per quanto riguarda le differenze nei periodi di IL riportati nella decisione impugnata rimando l’incarto al consulente e/o segretario ispettore.” (doc. XVI/1)
Il dr. __________, il 20 dicembre 2010 ha affermato che “in assenza di considerazioni dal lato psichiatrico, non ho nulla da aggiungere all’annotazione del dr. __________” (doc. XVI/2).
Infine la consulente in integrazione ha precisato, il 10 gennaio 2011, che “le date riportate sul progetto inglobano i periodi di IL indicati sul questionario DL del 27.07.2009 (pag. 4)” (doc. XVI/3).
Con le osservazioni del 24 gennaio 2011 l’insorgente ribadisce che l’aspetto neuropatico dei dolori e delle relative conseguenze sull’abilità lavorativa è stato sottovalutato e che l’UAI avrebbe dovuto rivolgersi a specialisti in psichiatria e neurologia per valutare l’effettivo impatto della problematica medica (dolori toracali di tipo extracardiaco dovuto al cheloide cutaneo ed ai cerchiaggi sternali) sulla sua capacità lavorativa (doc. XVIII).
9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; sentenza del 18 marzo 2002 nella causa I 162/01, consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
10. Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei medici SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per quanto concerne il periodo successivo ai loro esami medici del 18 e del 23 marzo 2010 (doc. AI 58-1). Dopo aver valutato approfonditamente tutti i mali di cui si lamenta l’insorgente, i due specialisti sono giunti alla convincente conclusione che l’interessato, perlomeno dalla fine del mese di marzo 2010, è inabile nella sua precedente attività lavorativa nella misura del 30%, mentre è totalmente abile al lavoro in attività leggere ed adeguate al suo stato di salute.
I medici SMR, Dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno visitato personalmente il ricorrente, in data 18 marzo 2010 (esame medico) e 23 marzo 2010 (esame psichiatrico) ed hanno potuto esaminare direttamente le patologie di cui l’insorgente è affetto e stabilire i limiti funzionali nello svolgimento della precedente attività e di altre attività più leggere. In particolare il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha compilato il formulario relativo all’esame della funzionalità fisica dove figura la capacità funzionale residua dell’assicurato (doc. AI 57-1) ed assieme al dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e lavorativa, famigliare, sistemica, l’evoluzione dei disturbi psichici, posta la diagnosi di dolore cronico persistente con carattere neuropatico in regione toraco-sternale in paziente con esiti di sostituzione valvolare aortica con condotto valvolato ATS (04.03.2008) e senza influsso sulla capacità lavorativa di episodi di epilessia in età pediatrica, pregresso ipertiroidismo e crisi di panico ricorrenti dal 2000 hanno spiegato per quale motivo l’interessato presenta un’incapacità lavorativa del 30% nella sua precedente attività e dello 0% in attività leggere.
L’insorgente ammette, come del resto emerge chiaramente dagli atti medici, che dal punto di vista cardiovascolare non vi è una limitazione della capacità lavorativa (cfr. doc. I pag. 2 punto 6). Egli sostiene tuttavia, con l’ausilio del dr. med. __________, che la patologia psichiatrica non sarebbe stata sufficientemente indagata e che i dolori toracali di tipo extracardiaco (evocabili anche solo con lo sfioramento della cute) influenzano in modo rilevante la sua capacità lavorativa. In particolare ritiene che sia stato sottovalutato l’aspetto neuropatico (doc. I e XVIII).
11. Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, va evidenziato come da una parte l’insorgente sia stato valutato dal medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha redatto un referto concludente, motivato, scevro di contraddizioni e privo di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità e come d’altra parte, pur affermando di essere in cura dalla psicologa __________ e, più recentemente, dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria, l’assicurato non abbia prodotto alcun certificato medico specialistico atto a sovvertire le convincenti e motivate valutazioni dell’SMR.
L’attestazione del dr. med. __________, FMH medicina generale e medicina del lavoro, e dunque non specialista in ambito psichiatrico, non è infatti sufficiente a mettere in dubbio il referto del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
In effetti il dr. med. __________ si è limitato a contestare genericamente le conclusioni del medico SMR, senza tuttavia essere concreto, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma affermando che “vi è un “importante e invalidante stato ansio-depressivo concomitante”, doc. C) e senza fornire una descrizione dettagliata dello stato di salute del ricorrente che possa far ritenere che il referto del dr. med. __________ non possa essere ritenuto fedefacente o che sia privo di forza probante.
Va del resto evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).
Non va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
Non va poi dimenticato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI non si è scostato dal referto.
Infine, va evidenziato che anche il medico curante dr. med. __________, il 12 ottobre 2009 ha inserito la sindrome ansiosa tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 46-2).
Per cui il TCA non ha alcun motivo per dubitare dell’esame psichiatrico dell’SMR.
12. In secondo luogo l’insorgente rimprovera all’amministrazione di non aver fatto eseguire alcun approfondimento ad opera di uno specialista in neurologia malgrado la presenza di un dolore neuropatico.
A torto.
Infatti, dalle valutazioni del dr. med. __________, capo servizio del servizio di neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ e del dr. med. __________, medico assistente, i quali hanno effettuato un esame neurologico, come rileva peraltro il medico SMR, dr. med. __________, non emerge che l’insorgente, a parte la problematica algica (sintomatologia dolorosa), sia affetto da una patologia di tipo neurologico (doc. AI 22-2/3 e V/bis). Anche il dr. med. __________, primario di cardiochirurgia, il 9 giugno 2009 ha confermato che “le caratteristiche del dolore fanno pensare ad un problema di dolore cronico, in accordo con quanto è già stato registrato dai colleghi della neurologia”, senza rilevare alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc. AI 42-2) e il 30 giugno 2009 il Dr. med. __________, capo servizio del servizio di anestesiologia (terapia del dolore) dell’Ospedale Regionale di __________, al quale il paziente era stato indirizzato per un ulteriore approfondimento, ha affermato che l’interessato “presenta un quadro algico post-operatorio persistente con una componente neuropatica senz’altro importante” (doc. AI 42-4).
Per cui la successiva valutazione del dr. med. __________, FMH medicina interna, non è in contraddizione con le valutazioni degli specialisti, ma le completa. Il medico SMR ha spiegato per quale motivo l’insorgente, malgrado la patologia neuropatica, può comunque svolgere attività leggere confacenti al suo stato di salute nella misura del 100%, con alcuni limiti funzionali che tuttavia non gli impediscono di eseguire numerose attività.
E’ vero, come evidenzia il ricorrente, che di regola una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né un caso di riconsiderazione, tuttavia, in concreto si tratta dell’esame della prima domanda da parte dell’insorgente e pertanto non ci troviamo in una delle due ipotesi (revisione o riconsiderazione), citata dall’insorgente.
Va ancora evidenziato che il dr. med. __________ non ha indicato come limite funzionale, fra gli altri la ripetitività del gesto, ma ha affermato che “risulta più limitante, come già sopra descritto, non tanto la quantità del peso sollevato quotidianamente ma la ripetitività del gesto” (sottolineatura del redattore, doc. AI 58-6), ossia il fatto di sollevare ripetutamente dei pesi, mentre nel formulario relativo alla capacità funzionale residua ha precisato che occorre trovare della attività dove l’interessato possa “evitare sollevamenti ripetitivi” (doc. AI 57-1).
Ora, la consulente in integrazione professionale, preso atto dell’esame della funzionalità ha elencato una serie di professioni che l’interessato può svolgere al 100% (doc. AI 59), senza la necessità di sollevare continuamente dei pesi, quali ad esempio l’attività di operaio generico nell’ambito delle mansioni di controllo e sorveglianza, agente di custodia o usciere, autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (ad esempio fiori o prodotti farmaceutici).
Va a questo proposito rammentato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).
Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; sentenza 14 febbraio 2004 nella causa I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).
In concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Ne segue che l’UAI ha tenuto debitamente conto dei limiti funzionali dell’insorgente.
Per quanto concerne l’assenza di un’ulteriore indagine neurologica, il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico SMR, ne ha spiegato i motivi, affermando che “il termine dolore neuropatico indica che il dolore è stato causato da un danno o da una disfunzione a livello del sistema nervoso periferico (o centrale, non nel presente caso) con tendenza alla cronicità. Sovente vi è una comorbidità con presenza di insonnia o problematica depressiva” e che “a livello peritale si trattava quindi di valutare l’influsso che la sintomatologia algica esercita sul funzionamento globale della persona e quindi valutare l’esigibilità lavorativa, compito svolto dai 2 medici SMR in conoscenza di tutti i fattori clinici e anamnestici rilevanti”. Il dr. med. __________ sottolinea poi rettamente che il caso “è stato adeguatamente accertato dai curanti ed i relativi specialisti senza indicazione ad ulteriori esami e senza parere discordante” (doc. V/Bis).
Come già in precedenza, anche in questo caso il ricorrente non ha prodotto atti medici specialistici (neurologici), atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR, ma ha allegato unicamente una presa di posizione del 20 settembre 2010 del dr. med. __________, FMH medicina generale e del lavoro, e quindi, neppure lui, neurologo. Nel suo attestato il medico critica la valutazione del dr. med. __________ e degli altri medici SMR senza tuttavia determinarsi chiaramente sull’impatto del dolore neuropatico nel caso di specie ma chiedendo di far capo ad un “avviso “super partes di uno specialista” (doc. C), che tuttavia si rileva superfluo visto quanto sopra, ossia che nessun neurologo ha attestato un’incapacità lavorativa del ricorrente e che i medici SMR hanno preso in conto tutte le malattie, anche neurologiche, di cui si è lamentato il ricorrente, approfondendo ed esaminando il loro impatto sulla sua capacità lavorativa.
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che l’interessato è incapace al lavoro al 30% nella sua precedente attività ed è completamente abile al lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.
Ne segue che, per quanto concerne il periodo successivo al mese di marzo 2010, la richiesta di assumere ulteriori prove (tra cui il richiamo di atti dal __________ o dall’__________ di __________ o l’allestimento di una perizia pluridisciplinare) va respinta.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
13. Come visto, questo TCA ha stabilito che la valutazione dei medici SMR va confermata per quanto concerne il periodo da marzo 2010.
Le conclusioni dell’UAI non possono invece essere confermate per il periodo precedente.
Innanzitutto nella decisione impugnata figurano periodi di incapacità lavorativa al 100% (in particolare dal 13 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008, dal 3 novembre 2008 al 5 gennaio 2009 e dal 9 febbraio 2009 al 5 marzo 2009) che divergono rispetto a quanto stabilito nel rapporto medico dell’SMR del 22 marzo 2010 che ha invece indicato un periodo di incapacità lavorativa dello 0% dall’8 settembre 2009 all’8 febbraio 2009 (doc. AI 58-1).
Inoltre nel rapporto di esame clinico viene fatto riferimento a un’IL dello 0% in attività rispettosa dei limiti funzionali dal 01.01.2009 (doc. AI 58-6), in contrasto con quanto invece figura nel rapporto medico datato 22 marzo 2010 (IL 0% dal 6 marzo 2009).
Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito l’UAI ha precisato che le date figuranti nella decisione inglobano i periodi di incapacità lavorativa del questionario del datore di lavoro del 27 luglio 2009 (doc. XVI/3, cfr. doc. AI 43-4) ed ha affermato che comunque nulla muta ai fini del calcolo del grado d’invalidità pari al 15%. Inoltre il dr. med. __________ ha evidenziato che la data riferibile all’incapacità lavorativa non risultava corretta per un errore di scrittura e va fatta risalire al 20 febbraio 2009 con riferimento alla visita cardiologica del dr. med. __________. Il medico SMR ha inoltre evidenziato che le successive certificazioni del dr. med. __________ non vanno seguite poiché il curante avrebbe indicato a sostegno dei periodi di “IL gli esiti cardiologici che io ritengo non possano sussistere visto lo scritto dello specialista sopra citato” (doc. XVI).
In realtà, dagli atti emerge che un altro medico SMR, ovvero il dr. med. __________, il 21 agosto 2009, ossia nel periodo per il quale i medici SMR __________ e __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa continua dal febbraio (doc. XVI/1)/marzo (doc. AI 58) 2009 del 30% in attività adeguata e dello 0% in attività leggere, dopo aver evidenziato che “I dolori sternali persistenti accusati dall’A. in stato dopo sostituzione della valvola aortica ascendente (03.2008) sono stati finora giudicati dai cardiologi curanti Dr. __________ e Dr. __________ non provenienti dal cuore, bensì, come confermato anche dal Prof. __________, fanno pensare ad un problema di dolore cronico”, ha comunque affermato che “Ritengo allora di attendere almeno 3 mesi dall’inizio della cura di cui sopra, quindi rivalutare la situazione clinica agli inizi di ottobre 2009, indagando sull’evoluzione dello stato di salute dell’A e procedere dopo questo peggioramento dello stato di salute conclamato e certificato” (doc. AI 45-1, sottolineature del redattore).
Per cui lo stesso medico SMR ha attestato un peggioramento dello stato di salute nel corso del mese di agosto 2009 che esula dalle problematiche cardiache ma concerne il dolore cronico e sembra confermare, in quel periodo, la presenza, seppur non quantificata, di una incapacità lavorativa.
Inoltre, nel certificato del 12 ottobre 2009 il dr. med. __________ attesta un’incapacità lavorativa totale dal 9 febbraio 2009 al 15 marzo 2009, all’80% dal 16 marzo 2009 al 1° giugno 2009 e al 100% dal 2 giugno 2009, senza tuttavia far riferimento solo alla patologia cardiologica nelle diagnosi aventi una ripercussione sulla capacità lavorativa, ma anche alle toracalgie recidivanti e astenia importante (in paziente con cardiopatia valvolare aortica), allo stato dopo asportazione dei cerchiaggi sternali ed escissione cheloide cutaneo 28.11.08 (doc. AI 46-2) ed ha evidenziato, a proposito della cura cui faceva riferimento il dr. med. __________ che “la terapia con Neurontin consigliata dal Dr. __________, __________ presso l’__________ di __________, è stata mal sopportata dal paziente (comparsa di importante astenia con sonnolenza diurna). In occasione della visita di controllo del 06.08.09 il paziente presentava dolori cervicali con mobilità della colonna diminuita per la rotazione e palpazione dolente a livello della muscolatura sovrascapolare. La forza muscolare è conservata agli arti superiori come pure la sensibilità tattile; all’esame clinico non vi sono segni per una compressione di tipo radicolare. La rx della colonna cervicale effettuata il 07.08.09 presso l’__________ mostra un appiattimento della lordosi fisiologica mentre per il resto è s.p.. I dolori a livello toracico sono sempre presenti e invalidanti. Il paziente a mio avviso dovrebbe poter beneficiare di una riqualifica professionale” (doc. AI 46-3, sottolineatura del redattore).
Lo stesso dr. med. __________ il 2 aprile 2009 ha giustificato l’inabilità lavorativa con motivi extracardiaci (cfr. doc. assicuratore 56-1: “Il paziente è stato visitato il 06.03.09 dal dr. __________ per un secondo parere specialistico; viene confermata l’adeguata funzionalità valvolare e miocardica, in completa assenza di indizi per ischemia miocardica. La sintomatologia toracale è quindi di tipo extra-cardiaco. I dolori toracici associati all’astenia importante impediscono al paziente di riprendere l’attività lavorativa di fornitore di estintori (in media dovrebbe portare 18.5 estintori al giorno dal peso di 15 kg).”, sottolineatura del redattore, cfr. anche doc. AI 12-3).
Ora ritenute queste incongruenze, tra cui il fatto che un medico SMR ha attestato un peggioramento dello stato di salute nel corso del mese di agosto 2009 facendo capo alle inabilità certificate dal dr. med. __________ per motivi extracardiaci, mentre dal referto del marzo 2010 di altri medici SMR viene attestata la medesima capacità lavorativa dal mese di marzo 2009 in poi senza modifiche, questo Tribunale non può concludere con la necessaria tranquillità che l’interessato non sia stato incapace al lavoro in percentuali e per periodi diversi rispetto a quanto accertato dall’UAI per un lasso di tempo che potrebbe permettergli di beneficiare di una rendita a termine e meglio che l’assicurato non abbia avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione da inizio febbraio 2009 a fine marzo 2010 quando è stato visitato dai medici SMR __________ e __________.
Su questo aspetto è pertanto necessario un approfondimento medico da parte dell’UAI, al quale l’incarto deve essere rinviato per ulteriori accertamenti per stabilire se vi è stata un’incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e per verificare con esattezza quando è avvenuto il miglioramento dello stato di salute.
14. Per il periodo successivo al mese di marzo 2010 va invece evidenziato quanto segue.
Ritenuto come l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua precedente attività lucrativa è del 30%, già solo per questo motivo, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI), avvenuto il più tardi nel corso del mese di marzo 2010, l’interessato non ha comunque diritto ad alcuna rendita.
Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
15. Ciò vale anche volendo procedere al raffronto dei redditi.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr. 71'048 conseguito nel 2008, prendendo il dato più favorevole (cfr. doc. AI 8-2), pari a fr. 72'540 nel 2009 (+ 2,1%, cfr. tabella B 10.2, pag. 99 in: la vie économique 9-2010) e a fr. 73'193 nel 2010 (+ 0,9%, cfr. www.bfs.admin.ch/ bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
16. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'979 (4’806: 40 X 41.6 [cfr. la vie économique 6-2010 tabella 9.2 pag. 94] X 12), a fr. 61'249 nel 2009 e a fr. 61'800 nel 2010.
L’assicurato, quale venditore e revisore di estintori e sistemi di sicurezza, avrebbe guadagnato fr. 72'540 nel 2009 (fr. 73'193 nel 2010).
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 50-52 “commercio e riparazioni”: fr. 4’569 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 57'021 nel 2008, fr. 58'218 nel 2009 e fr. 58’742 nel 2010).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per l’attività leggera.
Il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa, considerato che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza e ritiene che la valutazione dell’UAI, tenuto conto della giurisprudenza sopra riportata, sia corretta.
Tenuto conto della riduzione del 5% l’insorgente potrebbe conseguire, nel 2010, un reddito da invalido di fr. 58'710 (61'800 – [61'800 : 100 X 5]). Questo reddito va raffrontato con quello da valido di fr. 73'193, per un tasso d’invalidità del 20% che non dà diritto ad una rendita.
Per cui, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, avvenuto al più tardi nel mese di marzo 2010 l’interessato non ha comunque più diritto ad alcuna rendita (cfr. anche sentenza 32.2010.10 del 13 settembre 2010).
Va qui abbondanzialmente evidenziato che anche facendo il calcolo con i dati del 2009 si giungerebbe alla medesima percentuale. Infatti il reddito da invalido di fr. 61’249, andrebbe ridotto del 5% a fr. 58'187 e poi raffrontato a quello di fr. 72'540 per un tasso del 20%.
17. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.—vanno ripartite in fr. 100 a carico dell’UAI e fr. 400 a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda a nuovi accertamenti ed emani una nuova decisione conformemente ai considerandi ritenuto che la rendita d’invalidità, se fosse dovuta, sarebbe da versare al massimo fino al 30 giugno 2010.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’UAI nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà al ricorrente fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti