Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.188

 

rs

Lugano

23 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 luglio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 giugno 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del dicembre 2001, passata in giudicato incontestata, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una mezza rendita dal 1° dicembre 1999 ((cfr. doc. 36-1, 37-1, 38-1).

 

                               1.2.   In sede di revisione l’UAI, con decisione del 5 dicembre 2005, ha soppresso il diritto dell’assicurato alla mezza rendita di invalidità con effetto retroattivo a partire dal 31 dicembre 2003, ritenuto che nell’attività di taxista da lui esercitata utilizzava l’auto per l’intera giornata, per cui per un tempo di lavoro normale, e che il medesimo avrebbe leso il suo obbligo di informare.

                                         L’amministrazione ha pure comunicato all’assicurato che le rendite percepite a torto sarebbero state oggetto di una decisione di restituzione separata (cfr. doc. 64-1, B).

                                         Il 15 dicembre 2005 l’UAI ha, quindi, chiesto all’assicurato di rimborsare la somma di fr. 19'795.--, corrispondente alla rendita di invalidità corrispostagli dal mese di gennaio 2004 al mese di novembre 2005 (cfr. doc. 69-56).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione dell’11 maggio 2007 l’UAI ha, poi, respinto l’opposizione interposta contro le decisioni del 5 e del 15 dicembre 2005.

                                         L’amministrazione ha stabilito, in particolare, da una parte, che l’assicurato svolgeva l’attività di taxista in misura pressoché normale considerati le ore di utilizzo dell’auto e i km percorsi con la stessa. Dall’altra, che in concreto si potevano ritenere adeguate anche altre attività leggere (dove non vi fosse l’obbligo di pesi, senza movimenti ripetitivi di sollevare pesi flessione/ estensione/rotazione del tronco, senza lavori monotoni in posizioni inergonomiche e che permettessero il cambiamento di posizioni statiche) nella misura del 25% (cfr. STCA 32.2007.190 del 9 giugno 2008 consid. 1.4.).

 

                               1.4.   Questa Corte, con sentenza 32.2007.190 del 9 giugno 2008, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’11 maggio 2007. Ritenendo che l’amministrazione avesse accertato sommariamente i fatti, Il TCA ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato gli atti all’UAI affinché effettuasse le necessarie indagini per stabilire l’esatta capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di taxista e in altre attività adeguate.

 

                                         Il giudizio appena menzionato è passato in giudicato incontestato.

 

                               1.5.   Dopo aver esperito ulteriori accertamenti medici ed economici dai quali è risultato che la soppressione della rendita con effetto dal 1° gennaio 2004 non era giustificata, l’UAI, con decisione del 10 giugno 2010, ha ripristinato il diritto dell’assicurato a una mezza rendita dal 1° gennaio 2004 al 26 febbraio 2006 (cfr. doc. D; 138-1; D).

 

                                         Con un’altra decisione del 10 giugno 2010 l’UAI ha, inoltre, riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo al 30 settembre 2006 (cfr. doc. A; 137-1).

 

                               1.6.   Contestualmente l’amministrazione, per quanto riguarda la decisione del 10 giugno 2010 con cui è stato ripristinato il diritto dell’assicurato a una mezza rendita dal 1° gennaio 2004 al 26 febbraio 2006, ha operato la compensazione con rendite AI già percepite per il periodo gennaio 2004 – novembre 2005 pari all’importo di fr. 19'759.-- (cfr. doc. D; 138-1; consid. 1.2.).

 

                                         Relativamente all’ulteriore decisione del 10 giugno 2010 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo al 30 settembre 2006, l’UAI ha proceduto alla compensazione delle rendite AI arretrate con prestazioni fornite dall’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).

                                         Più precisamente è stato compensato l’ammontare di fr. 5'028.--a favore dell’USSI (cfr. doc. A; 137-1).

 

                               1.7.   Contro quest’ultimo provvedimento (cfr. doc. A; 137-1) RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il parziale annullamento dello stesso, nel senso che venga fatto ordine all’UAI di versargli la rendita AI completa di fr. 12'159.--per il lasso di tempo 1° marzo – 30 settembre 2006, senza dunque ammettere alcuna compensazione con le prestazioni elargite dall’USSI (doc. I pag. 2).

 

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, segnatamente, addotto che l’UAI non ha diritto di decidere in merito alla compensazione e di versare somme di denaro a un altro ufficio.

                                         Al riguardo egli ha precisato che il provvedimento del 19 maggio 2010 con cui l’USSI gli ha comunicato di aver proceduto a richiedere all’UAI in compensazione un importo di fr. 5'028.-- per prestazioni d’assistenza elargitegli non è passato in giudicato, siccome contro lo stesso ha interposto reclamo.

                                         Inoltre il ricorrente ha evidenziato che la rendita AI dovutagli è impignorabile e garantisce il minimo esistenziale, come pure che privarlo di questo minimo significherebbe condurlo a uno stato di indigenza (cfr. doc. I).

                                       

                               1.8.   L’UAI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.9.   Pendente causa il TCA ha, da un lato, invitato l’UAI a trasmettere l’atto con il quale l’USSI ha chiesto in compensazione la somma di fr. 5'028.- per anticipi versati all’assicurato (cfr. doc. VI).

 

                                         Dall’altro, ha interpellato l’USSI al fine di conoscere l’esito del reclamo inoltrato il 10 giugno 2010 contro la “decisione di compensazione con prestazioni AI” emessa da tale Ufficio il 19 maggio 2010 (cfr. doc. VII).

 

                             1.10.   L’USSI, il 9 febbraio 2011, ha inviato la decisione su reclamo del 27 agosto 2010 con la quale ha respinto il reclamo interposto dall’assicurato avverso il provvedimento del 19 maggio 2010 (cfr. doc. VIII + 1).

 

                             1.11.   Il 14 febbraio 2011, dal canto suo, l’UAI ha trasmesso copia della richiesta di compensazione inoltrata il 19 maggio 2010 dall’USSI alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI (cfr. doc. IX + bis).

 

                             1.12.   I doc. VI, VII, VIII, VIII1, IX e IXbis sono stati inviati al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. X).

 

                                         I doc. VII, VIII e VIII1 sono, invece, stati trasmessi all’UAI per conoscenza (cfr. doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a favore dell'USSI per fr. 5’028.-- (decisione del 10 giugno 2010; cfr. doc. A; 137-1).

 

 

                               2.3.   L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

                                         L'art. 85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in proposito che:

 

"  1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

 

 

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

 

a.                                                                            liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

 

b.                                                                            versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

 

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

 

 

                                         La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

                                         Va qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

 

                                         La cifra marginale 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale prevede quanto segue:

 

"  (…)

Les avances consenties par un employeur, une institution de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des montants correspondants.

 

«Par même période», il faut comprendre l’intégralité de la

période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).

 

                                         Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 enunciano poi che:

                                        

"  (…)

Sont considérées comme prestations susceptibles d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :

 

        celles librement consenties dans l’attente de versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

 

        celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

 

Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."

 

Secondo le cifre marginali 10069 e 10070:

 

"  (…)

L’accord écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS ou de l’AI.

 

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89)."

 

                               2.4.   Nella presente evenienza l’USSI, per il periodo da gennaio 2004 a settembre 2006, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, compilato il 19 maggio 2010 (doc. IXbis) e richiamato dal TCA pendente causa (cfr. doc. VI; consid. 1.9.; 1.11.), ha rivendicato la somma di fr. 5’028.-- per anticipi versati all’assicurato.

 

                                         L’insorgente, in effetti, nei mesi da febbraio a settembre 2006 ha beneficiato di prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 9'427.-- (cfr. doc. VIII1).

 

                                         Dagli atti di causa emerge, inoltre, che l’assicurato ha diritto a una rendita intera di invalidità di fr. 1'737.-- mensili per 7 mesi (dal 1° marzo al 30 settembre 2006) per un totale di fr. 12'159.-- (doc. A; 137-1).

 

                                         L’UAI, con decisione del 10 giugno 2010 con la quale ha attribuito a RI 1 la rendita di invalidità retroattiva per il lasso di tempo marzo-settembre 2006, ha, quindi, compensato le prestazioni assistenziali percepite dall’assicurato nei mesi da marzo a settembre 2006 pari a fr. 5’028.--, indicando che al ricorrente sarebbe stata pagata la somma di fr. 7'131.-- (fr. 12'159.-- - fr. 5'028.--; cfr. doc. A; 137-1).

 

                               2.5.   Le prestazioni fornite dall’USSI, avendo il ricorrente beneficiato della pubblica assistenza nel periodo da marzo a settembre 2006 (cfr. doc. VIII1) e avendo diritto a una rendita mensile dell’assicurazione invalidità dal 1° marzo al 30 settembre 2006 (cfr. doc. A; 137-1), assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1.; SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).

 

                                         In proposito è utile ribadire che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 2.3.) non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso, essendo sostituito dall’esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell’AI, il diritto al rimborso diretto dev’essere dedotto espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).

 

 

                                         Il diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall’USSI ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall’art. 32 Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. IV; per un diverso caso cfr. DTF 135 V 2).

 

                                         L’art. 33 lett. a Las prevede, in effetti, che:

 

"  Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps)”

 

                                         Giusta l’art. 32 Laps, inoltre:

 

"  1L’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

2Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.”

 

                                         L’art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:

 

"  1L’organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l’organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2L’organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all’organismo che ne ha beneficiato:

a) l’importo dell’anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato l’anticipo.

3Sulla scorta dei dati ottenuti, l’organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.”

 

                                         Le rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute, avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 19 maggio 2010 (cfr. doc. IXbis), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 10 giugno 2010 con cui l’Ufficio AI ha assegnato al ricorrente la rendita intera d'invalidità per il periodo marzo-settembre 2006.

                                         I versamenti effettuati dall’USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta parzialmente con la decisione contestata.

 

 

                               2.6.   L’insorgente non ha sollevato obiezioni in merito all’importo posto in compensazione, bensì unicamente in relazione al principio della compensazione.

                                         A quest’ultimo riguardo egli, da una parte, ha fatto valere la circostanza che il provvedimento con il quale l’USSI, il 19 maggio 2010, gli ha comunicato di aver proceduto a chiedere alla Cassa di compensazione AVS/AI la compensazione di fr. 5'028.-- non sarebbe passato in giudicato.

                                         Dall’altra, sostiene che la deduzione per compensazione di tale importo lo priverebbe del minimo esistenziale, conducendolo a uno stato di indigenza (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

 

                                         Relativamente alla prima contestazione, va osservato, in primo luogo, che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi non è necessario che l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.3.).

                                         In secondo luogo, nella fattispecie, a prescindere dalla questione di sapere se il provvedimento emesso il 19 maggio 2010 dall’USSI possa essere considerato una decisione (ipotesi che secondo il TCA risulta alquanto improbabile) oppure no, l’USSI, il 27 agosto 2010, ha in ogni caso emesso una decisione su reclamo passata in giudicato con cui ha respinto il reclamo dell’assicurato.

 

                                         Per quanto attiene alla seconda obiezione formulata dal ricorrente, questa Corte rileva che è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite).

                                         Nella fattispecie, tuttavia, tale censura non merita accoglimento, in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal 1° marzo al 30 settembre 2006) l’assicurato aveva beneficiato di prestazioni assistenziali. Tramite le stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale.

 

                                         Nella recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l’Alta Corte ha chiaramente indicato che se l’autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140).

 

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve  concludere che a ragione, l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione di fr. 5'028.-- a favore dell’USSI.

 

                                         La decisione del 10 giugno 2010 emessa dall’Ufficio AI deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti