Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.195

 

cr/DC/sc

Lugano

19 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 giugno 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1979, precedentemente attivo quale ferraiolo, nel mese di maggio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di un avviamento ad altra professione o di una rendita d’invalidità, a causa dei disturbi derivanti da un infortunio del 30 agosto 2004 (doc. 2).

                                        

                                         Quel caso è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                                         Con decisione del 15 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione dell’8 giugno 2005, l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 16 marzo 2005, dato che il dr. __________ e il dr. __________ hanno confermato che lo status quo sine è stato raggiunto (doc. 3/59-63 inc. LAINF).

Con sentenza 35.2005.76 del 30 novembre 2005, il TCA ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, ritenendo non sufficiente la documentazione medica agli atti al fine di valutare se l’Istituto assicuratore abbia correttamente o meno dichiarato estinto il diritto a prestazioni in ragione del raggiungimento dello status quo sine, considerando indispensabili nuovi accertamenti specialistici per stabilire quale ruolo attribuire all’infortunio del 30 agosto 2004 rispetto alla patologia discale dell’interessato (doc. 3/42-53 inc. LAINF).

L’assicuratore, conformemente a quanto stabilito dal TCA, ha quindi affidato una perizia neurochirurgica al Prof. dr. __________, che ha reso il suo referto peritale il 3 agosto 2006 (doc. 3/16-32 inc. LAINF).

                                         Con decisione del 28 settembre 2007 (doc. 4/2-5 inc. LAINF), poi confermata con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2008 (doc. 6/1-7 inc. LAINF), l’assicuratore infortuni, sulla base degli accertamenti eseguiti - dai quali emerge che l’interessato, per i soli postumi infortunistici alla schiena, può svolgere a tempo pieno un lavoro leggero - ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a decorrere dal 1° settembre 2005 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 6.5%.

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 13 novembre 2006 (doc. 24/1-3), poi confermato con decisione del 22 dicembre 2006 (doc. 25/1-3), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

                                         Con sentenza 32.2007.44 del 18 ottobre 2007, il TCA ha annullato la decisione dell’UAI del 22 dicembre 2006 impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire l’aspetto psichiatrico (doc. 32/1-21).

 

                               1.2.   Esperiti, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una nuova perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 42), con progetto di decisione del 13 novembre 2008 (doc. 44/1-2), poi confermato con decisione del 20 gennaio 2009, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità e a provvedimenti professionali (doc. 48/1-3).

                                         Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                               1.3.   In data 19 aprile 2010 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 51/1-9).

 

                                         Con progetto di decisione del 22 aprile 2010 l’UAI ha deciso di non entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, rilevando che l’assicurato “non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile” (doc. 53-1).

 

                               1.4.   In sede di osservazioni l’assicurato, trasmettendo all’amministrazione nuova documentazione medica, ha affermato di avere subito un peggioramento del proprio stato di salute, tale da costringerlo ad un’assenza di cinque mesi dal lavoro, ciò che ha comportato il suo licenziamento (doc. 54).

 

                               1.5.   Con la decisione del 2 giugno 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione medica trasmessa dall’assicurato al vaglio del SMR, ha confermato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. A1).

 

                               1.6.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una riformazione professionale o di una rendita nella misura del 50% almeno (doc. I).

 

                                         L’assicurato, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha prodotto un referto del dr. __________ (doc. A3).

 

                               1.7.   L’UAI, in risposta - dopo aver rilevato che il ricorso deve essere considerato tempestivo dato che non è possibile accertare il momento esatto delle ricezione da parte dell’assicurato della decisione impugnata - ne ha chiesto la reiezione, ritenendo che lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili siano rimasti pressoché invariati e non siano tali da giustificare una nuova rivalutazione del diritto a una rendita (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Preliminarmente va osservato che, con la risposta di causa, l’UAI ha indicato che non è possibile accertare il momento esatto della ricezione da parte dell’assicurato della decisione impugnata, motivo per il quale il ricorso è considerato tempestivo (cfr. doc. V).

 

                                         Per l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                         Nel caso di specie, il TCA rileva dunque che, alla luce delle considerazioni espresse in sede di risposta di causa dall’UAI, la questione della tempestività del ricorso dell’assicurato non necessita di ulteriori approfondimenti.

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                        

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

 

                               2.5.   Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

                                         Nella decisione del 20 gennaio 2009, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi, conformemente a quanto richiesto dal TCA nella sentenza 32.2007.44 del 18 ottobre 2007 (cfr. consid. 1.2), sulla perizia psichiatrica eseguita per conto del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) da parte del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel referto del 26 febbraio 2008, ha posto la seguente diagnosi:

 

"  (…)

4. Diagnosi:

 

4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro, esistenti da quando?

 

·         Contusione al rachide che ha aggravato uno stato di instabilità vertebrale L4-L5 e L5-S1 preesistente

·         Doppia ernia discale agli stessi livelli dal 2001

 

4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, esistenti da quando?

 

·         Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) dal 2006

·         Ipoplasia faccette vertebrali in duplice ernia discale L4-L5 e L5-S1 in instabilità congenita tratti L4-L5 e L5-S1

·         Cisti dermoide alla nuca e brevità congenita IV e V dito piede sinistro in quadro di piede cavo bilaterale.”

(Doc. 42-8)

 

Il dr. __________ ha rilevato che malgrado lo sviluppo di una reazione ansioso-depressiva sotto forma di sindrome da disadattamento sul lutto che lo ha colpito (perdita di due fratelli), diagnosticata in occasione del ricovero presso la clinica di __________, l’assicurato è riuscito comunque, pur non essendo stato seguito da uno specialista e senza l’assunzione di una farmacoterapia adeguata, ad ottenere un miglioramento graduale della sua patologia psichiatrica.

Secondo lo specialista, l’assicurato conserva, nonostante tutto, una grande energia per riprendere un’attività lavorativa, ha degli ottimi contatti con i familiari, ha diversi amici e una fidanzata con la quale è in ottimi rapporti e psicologicamente riesce a gestire bene la sua situazione socio-affettiva in modo molto positivo” (doc. 42-9).

Per tali ragioni, secondo il dr. __________, dal profilo strettamente psichiatrico, l’assicurato non presenta limitazione alcuna della capacità lavorativa e deve quindi essere considerato pienamente abile al lavoro (doc. 42-10).

 

                                         Nelle annotazioni del 25 marzo 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

 

"  Mi rifaccio alla ben redatta valutazione medica del dr. __________ Medico SMR del 27.7.2007.

 

Non ritorno sul procedere ulteriore di ricorso presso il TCA in fase di opposizione dove si reputava indispensabile un’ulteriore valutazione di tipo psichiatrico che potesse esprimersi sulla presenza di tale tipo di patologia o meno e se del caso sulla compromissione dell’abilità lavorativa secondaria.

 

Si è proceduto a valutazione peritale presso il Centro peritale di Bellinzona rispettivamente dr. __________ psichiatra FMH il 31.1.2008 che dopo attenta valutazione clinica, descrizione delle risorse e abitudini di vita giustifica assenza di limitazione funzionale per una patologia di tipo psichiatrico.

Considerando ciononostante una assenza da tempo dal ciclo produttivo per la patologia somatica in parte postinfortunistica ed essendo in presenza di un giovane assicurato con ancora delle residuali cariche funzionali a mio giudizio sarebbe opportuno valutare la necessità di un aiuto al collocamento ricordo le esigibilità residuali e funzionali ben espresse nella nota del dr. __________ del 27.2.2007.” (Doc. 43-1)

 

                                         Nella decisione del 20 gennaio 2009, l’UAI ha quindi confermato il grado di invalidità dell’11.49% dell’assicurato fissato nella precedente decisione 22 dicembre 2006, prendendo in considerazione una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate (doc. 48/1-3).

 

                                         Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 22 aprile 2010 di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni AI del 19 aprile 2010, l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica e meglio:

 

-          referto del 29 marzo 2010 redatto per conto dell’assicuratore infortuni dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale ha posto la seguente valutazione:

 

"  L’esecuzione attuale dello stato neurologico si è presentato piuttosto difficile in paziente estremamente sofferente accusando dei dolori intensi diffusi con qualsiasi movimento, per fare un esempio anche solo il tirare su le dita delle mani creerebbe un dolore intenso a tutto il corpo.

Di conseguenza non è ben valutabile la forza muscolare in nessuna sede, il paziente non sarebbe neanche in grado di camminare sulle punte, sui talloni o a funambulo a causa dei dolori. Accusa inoltre una ipoestesia diffusa di tutto l’arto inferiore sinistro senza distribuzione dermatogena. Per contro i segni oggettivi sono negativi, ossia tono e trofismo muscolare conservato, tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici, assenti dei segni piramidali. È risultato altrettanto nella norma l’esame EMG dei muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo dell’alluce sinistri.

Concludendo non vi è nessun segno oggettivabile per una radicolopatia L5 sinistra ma neanche di altre radicolopatie sia in sede cervicale che lombare oppure di altre anomalie del sistema nervoso centrale e periferico. L’atteggiamento del paziente durante la visita fa pensare, come già descritto nei rapporti precedenti, ad un’importante sovrapposizione funzionale presumibilmente nell’ambito di una sindrome da dolore cronico somatoforme. Non vi sono dei segni di un danno neurologico. Ricordo che già nel 2007 è stata effettuata una valutazione elettrofisiologica agli arti inferiori, anch’essa non aveva evidenziato delle anomalie come anche lo stato neurologico eseguito allora.” (Doc. 54-12)

 

-          rapporto del 10 marzo 2010 concernente l’esame di RM della colonna lombare, nel quale sono state indicate le seguenti conclusioni:

 

"  (…)

      - erniazioni discali ai livelli L3-L4, L4-L5.

         A livello L3-L4 una ernia centrale senza compressione preferenziale dal lato sinistro.

         A livello L4-L5 l’ernia è più prominente ma anche lì nessuna compressione più marcata dal lato sinistro.

         In sede foraminale non risultano delle compressioni elettive.

        - Il canale spinale è congenitamente meno ampio accentuata da una lipomatosi epidurale e quindi un sacco tecale più ristretto.

        - Faccettopatia tra L3 e L4.” (Doc. 54-8)

 

-     referto del 19 aprile 2010, redatto da parte del dr. __________, specialista FMH in medicina interna e indirizzato all’assicuratore infortuni, del seguente tenore:

 

"  (…)

      Seguo il signor __________ in qualità di medico curante dal 15.11.2005 per una sindrome algica cronica in sede lombare, insorta in seguito all’infortunio del 30.08.2004.

      Con alti e bassi i dolori non sono praticamente mai del tutto scomparsi e ciò non gli ha impedito di lavorare all’80% dal settembre del 2008 all’agosto del 2009 in qualità di __________.

 

      Nell’autunno del 2009 (prima visita presso il mio studio 14.09.2009), il paziente ha denotato una recrudescenza della sintomatologia con dolori in sede lombare intensi e irradianti, soprattutto verso l’arto inferiore sinistro, ma anche a destra, e lungo tutta la colonna vertebrale. La sintomatologia sarebbe sovrapponibile a quella presentata nel 2006, che ha poi dato seguito alla visita peritale presso il Prof. __________ che ha stabilito una relazione di causa-effetto tra l’infortunio e il quadro clinico del paziente.

 

      Dal momento che prima dell’infortunio il signor RI 1 non aveva mai presentato dolori lombari e che attualmente non vi è alcun cambiamento dei dolori rispetto al passato non si può a mio avviso escludere una relazione tra l’infortunio e la sintomatologia attuale.” (Doc. 54-4)

 

Nelle annotazioni del 31 maggio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  La visita fiduciaria del dr. __________ neurologo FMH riportata in fase di audizione da parte dell’assicurato permette di constatare che lo stato clinico globalmente non presenta peggioramenti clinici significativi e ulteriormente limitanti obiettivi tali da imporre una nuova rivalutazione.

 

In altre parole, si riconvalida quanto già noto agli atti.” (Doc. 56-1)

 

                                         In via ricorsuale l’assicurato ha poi trasmesso il seguente referto del 6 luglio 2010 del dr. __________:

                                         

"  (…)

Seguo il signor RI 1 in qualità di medico curante dal 15.11.2005 per una sindrome algica cronica in sede lombare, insorta in seguito all’infortunio del 30.08.2004.

Con alti e bassi i dolori non sono praticamente mai del tutto scomparsi e ciò non gli ha impedito di lavorare all’80% dal settembre del 2008 all’agosto del 2009 in qualità di __________.

 

Nell’autunno del 2009 (prima visita presso il mio studio 14.09.2009), il paziente ha denotato una recrudescenza della sintomatologia con dolori in sede lombare intensi e irradianti, soprattutto verso l’arto inferiore sinistro, ma anche a destra, e lungo tutta la colonna vertebrale. La sintomatologia sarebbe sovrapponibile a quella presentata nel 2006, che ha poi dato seguito alla visita peritale presso il Prof. __________ che ha stabilito una relazione di causa-effetto tra l’infortunio e il quadro clinico del paziente.

 

Il paziente è in attesa di essere ricoverato alla Clinica riabilitativa di __________.

 

Dal momento che prima dell’infortunio il signor RI 1 non aveva mai presentato dolori lombari e che attualmente non vi è alcun cambiamento dei dolori rispetto al passato non si può a mio avviso escludere una relazione tra l’infortunio e la sintomatologia attuale.” (Doc. A3)

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

 

 

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Alla luce della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

 

Nell’ambito della prima richiesta di prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2007.44 del 18 ottobre 2007 (cfr. consid. 1.2. e 2.5.), il perito interpellato dall’amministrazione, dr. __________ ha posto quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità di lavoro, quella di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) dal 2006 (doc. 42-8).

Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal profilo strettamento psichiatrico, l’assicurato non presenta limitazione alcuna della capacità lavorativa e deve quindi essere considerato pienamente abile al lavoro (doc. 42-10).

                                     

                                         Dalla documentazione medica prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione e in via ricorsuale davanti al TCA non emerge alcun elemento oggettivo che permetta a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

 

                                         Dal profilo psichiatrico, l’assicurato non ha infatti prodotto alcun nuovo referto medico.

 

                                         Quanto invece alle patologie somatiche, l’assicurato si è limitato a produrre un referto del 29 marzo 2010, concernente la visita fiduciaria del 22 marzo 2010, eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni (doc. 54/10-13) e due referti redatti dal dr. __________, datati l’uno 19 aprile 2010 (doc. 54-4) e l’altro 6 luglio 2010 (doc. A3), di analogo contenuto.

                                         Il dr. __________, nel referto del 29 marzo 2010, ha concluso che “non vi è nessun segno oggettivabile per una radicolopatia L5 sinistra ma neanche di altre radicolopatie sia in sede cervicale che lombare oppure di altre anomalie del sistema nervoso centrale e periferico” e che “non vi sono dei segni di un danno neurologico. Ricordo che già nel 2007 è stata effettuata una valutazione elettrofisiologica agli arti inferiori, anch’essa non aveva evidenziato delle anomalie come anche lo stato neurologico eseguito allora” (doc. 54-12).

                                         Il dr. __________ dal canto suo, nei certificati medici del 19 aprile 2010 e del 6 luglio 2010, pur affermando che “nell’autunno del 2009 il paziente ha denotato una recrudescenza della sintomatologia con dolori in sede lombare intensi e irradianti, soprattutto verso l’arto inferiore sinistro, ma anche a destra e lungo tutta la colonna vertebrale, ha espressamente indicato che “la sintomatologia sarebbe sovrapponibile a quella presentata nel 2006” e che “attualmente non vi è alcun cambiamento dei dolori rispetto al passato” (cfr. doc. 54-4 e doc. A3).

 

                                         Il medico del SMR, dr. __________, nelle annotazioni del 31 maggio 2010, ha, da parte sua, rilevato che la valutazione fiduciaria del dr. __________ prodotta dall’assicurato non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato (doc. 56-1).

 

                                         Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

                                         Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti