Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.205

 

LG/sc

Lugano

23 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 31 maggio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1951, da ultimo attivo in qualità di meccanico, in data 11 maggio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetto da “Depressione, epatite C cronica, dipendenza da oppiacei, attualmente in remissione completa sotto cura metadonica” (doc. AI 9-1/7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 31 maggio 2010 (doc. AI 26-1), preavvisata con progetto del 1° aprile 2010 (doc. AI 24-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, in quanto l’incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza che non rappresenta un’invalidità ai sensi della legge sull’assicurazione per l’invalidità.

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale egli ha riassunto i propri problemi familiari, sociali e di salute, con particolare riferimento ai problemi di depressione e all’assunzione di metadone.

 

                                         Egli, in pratica, ha contestato la valutazione del SMR asserendo che la dose di metadone da lui assunta non è mai aumentata negli ultimi anni e sostendendo che i problemi di depressione non sono legati direttamente alla dipendenza (doc. I).

 

                               1.4.   In risposta l’Ufficio AI, sulla base della valutazione medica svolta dal SMR, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del ricorso. L’UAI ha confermato che l’assicurato non presenta un’invalidità ai sensi della LAI, in quanto i problemi di salute di cui è portatore e le conseguenti limitazioni funzionali sono direttamente correlati con l’uso dannoso di sostanze stupefacenti (doc. IV).

 

                               1.5.   Nello scritto del 15 settembre 2010 RI 1 ha contestato nuovamente il rapporto medico del SMR ribadendo di essere in cura metadonica da oltre 20 anni senza più alcuna ricaduta nella tossicodipendenza e che i suoi problemi non sono correlati con l’uso di stupefacenti (doc. X).

 

                               1.6.   Nelle osservazioni del 21 settembre 2010 l’UAI si è riconfermato nelle proprie argomentazioni postulando la reiezione integrale del gravame (doc. XII).

 

                                         Il doc. XII è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XIII).

 

                               1.7.   In data 14 gennaio 2011 il TCA ha interpellato il medico del SMR, Dr. __________ (doc. XIV).

 

                               1.8.   L’UAI, in data 3 marzo 2011, ha risposto trasmettendo la presa di posizione del medico del SMR (doc. XVI+1).

 

                                         I doc. XIV e XVI+1 sono stati inviati a RI 1 per osservazioni (doc. XVII).

 

                               1.9.   L’assicurato ha preso posizione, in data 21 marzo 2011, sui documenti trasmessi (doc. XVIII).

 

                                         I doc. XVII e XVIII sono stati inviati per conoscenza all’UAI (doc.   XIX).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.4.   Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossico-dipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge.

                                         L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subìto un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (“… wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).

 

                                         In una sentenza del 31 gennaio 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pp. 223 e segg. (= SVR 2001 IV Nr. 3), confermando la sua precedente giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di ribadire, a proposito della tossicomania, quanto segue:

 

"  (…)

ne justifie pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, l'AI en tient compte si elle provoque une maladie ou un accident entraînant une atteinte à la santé physique ou mentale qui diminue la capacité de gain ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale que l'on peut qualifier de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 = RCC 1973 p. 600; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a et p. 324 consid. 2a et références citées; confirmé par l'arrêt non publié en cause J. du 21 octobre 1999, I 569/98). (…)" (VSI 2001 pag. 225)

 

                                         precisando che:

 

"  b.  Est considérée comme invalidité au sens de la loi - comme nous l'avons - la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Sur la base de cette définition, la toxicomanie en soi, soit plus précisément le diagnostic de toxicomanie, ne justifie pas une invalidité au sens de l'art. 4 LAI. Indépendamment du fait que les notions de toxicomanie et de dépendance à la drogue ne sont pas utilisées de manière uniforme par la médecine (vois MSD-Manual der Diagnostic und Therapie, 5e éd., Munich 1993, p. 2979) et qu'une définition générale valable pour tous fait défaut, le diagnostic de toxicomanie à la drogue ne permet pas de conclure que l'assuré ne peut plus s'abstenir de drogues; la dépendance à la drogue n'est pas davantage liée à une incapacité de travail ou de gain (voir VSI 1996 p. …). Au vu de ces considérations, la jurisprudence établie depuis de longues années, qui admet que la toxicomanie ne peut être invalidante que si elle est liée aux facteurs mentionnés à l'art. 4 al 1 LAI, ne fait que concrétiser la notion d'invalidité. (…)" (VSI 2001 pag. 226)

 

                                         Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), pto. 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di una danno alla salute invalidante se:

                                         – sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure

                                         – hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva.


Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza               è la conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza        è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile    di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente  o di lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).

 

                                         La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione sociale, per quanto siano auspicabili,         non costituiscono di per sé degli scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge (Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).


Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).

 

Per contro l'Alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della personalità. L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp. 180ss).                          

                               2.5.   Nella decisione impugnata l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità sulla base della valutazione del SMR.

                                     

                                         Nel rapporto medico del SMR del 15 marzo 2010 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi, la terapia, l’uso di sostanze e lo status psichico ha diagnosticato le seguenti patologie:

 

"  (…)

Disturbi psichici dovuti all’uso di cannabinoidi

Pregresso uso di oppiacei in terapia sostitutiva con metadone

 

Tratti schizoidi di personalità DD sindrome amotivazionale

Epatite C cronica

 

Problemi dovuti all’uscita di prigione (Z 65.2)

Uso di droghe (Z 72.2)

Monitoraggio per consumo di droghe (Z 71.5)

Problemi legati alle circostanze abitative e economiche (Z 59)”

(doc. AI 23-7)

 

                                         Il medico del SMR è quindi giunto alle seguenti valutazioni / conclusioni:

 

"  (…)

A.o svizzero 58enne, con lunga storia di dipendenza, in trattamento “cronico” con Metadone e consumatore abituale di canapa, per sua stessa ammissione. L’A.o avrebbe avuto un’attività lavorativa regolare durante non molti anni della sua vita, non lavorerebbe dal 1991. Sarebbe tornato in Ticino nel 1994 da __________, dove avrebbe vissuto in casa della sorella e del cognato, gestori di una panetteria ad __________, svolgendo dei lavoretti per loro. In seguito alla morte della sorella, il cognato avrebbe ceduto tutte le sue proprietà in Svizzera per trasferirsi in __________, dove vive da anni il figlio, rispettivamente nipote dell’A.o A questo punto, l’A.o si sarebbe trovato senza casa, con i cani del cognato da accudire e senza mezzi di sostentamento. Si sarebbe allora trasferito a __________ in un appartamento in affitto, a beneficio dell’Assistenza.

Come è stato diffusamente descritto in casi di tossicodipendenti di lunga data, soprattutto in caso di consumo di cannabis, in quanto solitamente consumatori di droghe cosiddette pesanti non raggiungono per patologie intercorrenti l’età del nostro A.o, siamo probabilmente di fronte a un caso di sindrome amotivazionale:  La sindrome motivazionale è un disturbo che colpisce molti consumatori cronici di cannabis e in genere di droghe. È connotata da distraibilità, apatia, riduzione delle attività finalizzate, incapacità di gestire nuovi problemi, compromissione del giudizio e delle abilità comunicative, mancanza di ambizione e di progettualità a lungo termine. Questi sintomi sono nei fatti simili e sovrapponibili a tratti schizoidi, quali freddezza emozionale, appiattimento affettivo (non depressione del tono dell’umore).

 

Tali aspetti rendono questo A.o totalmente inabile in qualsiasi attività nel mercato del lavoro libero ed anche non indicato un inserimento in un’attività occupazionale non lucrativa, per il consumo abituale di canapa.

 

Osservazioni:

Dall’osservazione odierna e dagli atti medici a disposizione, non risultano segni o sintomi intuitivi di una psicopatologia maggiore indipendente dal consumo di sostanze, che possa influenzare ora, o abbia influenzato in passato, la capacità lavorativa dell’A.o in qualsiasi attività.” (doc. AI 23-7/8)

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         A questo proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:

 

"  1I servizi medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

 

2Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

 

3Per ogni caso esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di prestazioni.

 

4I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione."

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Il Dr. __________ del SMR nel rapporto medico del 15 marzo 2010 ha diagnosticato                “Disturbi psichici dovuti all’uso di cannabinoidi. Pregresso uso di oppiacei in terapia sostitutiva con metadone.Tratti schizoidi di personalità DD sindrome motivazionale. Epatite C cronica. Problemi dovuti all’uscita di prigione (Z 65.2). Uso di droghe (Z 72.2). Monitoraggio per consumo di droghe (Z 71.5). Problemi legati alle circostanze abitative e economiche (Z 59)” (doc. AI 23-7).

 

                                         Secondo il Dr. __________ l’assicurato è affetto da sindrome motivazionale connotata da distraibilità, apatia, riduzione delle attività finalizzate, incapacità di gestire nuovi problemi, compromissione del giudizio e delle abilità comunicative, mancanza di ambizione e di progettualità a lungo termine.

                                         Il ricorrente è dunque ritenuto totalmente inabile in qualsiasi attività nel mercato del lavoro, compreso un inserimento in un’attività occupazionale non lucrativa, a causa del consumo abituale di canapa. (doc. AI 23-7, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Il medico non ha però rilevato segni o sintomi intuitivi di una psicopatologia maggiore indipendente dal consumo di sostanze che possa influenzare, o abbia influenzato la capacità lavorativa di RI 1 (doc. AI 23-7).

 

                                         Nella fattispecie la dipendenza dalla droga dell’assicurato non               è dunque la conseguenza di un danno invalidante alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente, né la ragione di un susseguente notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva (cfr. consid. 2.4.).

 

Sia la certificazione del 15 agosto 2009 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoteria (doc. AI 18-1), che quella del 2 giugno 2009 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna (doc. AI 16-1), non permettono a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

 

In particolare, il Dr. __________ nel proprio referto ha diagnosticato anch’egli una “Dipendenza da oppiacei in cura metadonica (DSM IV: F11.2). Dipendenza da Cannabis (DSM IV: F12.24). Grave disturbo schizotipico di Personalità (DSM IV: F21). Epatite C cronica, stato post cura con Interferone” (doc. AI 18-1).

 

Il medico curante, dopo aver ripercorso il vissuto dell’assicurato e la dipendenza dagli stupefacenti fin dalla giovane età, ha certificato un’inabilità lavorativa all’80% riscontrando un “rallentamente del pensiero e delle funzioni cognitive, difficoltà di attenzione e concentrazione, scarsa affidabilità, tendenza ad entrare in relazioni conflittuali a causa dell’ideazione paranoide, fragilità psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze ed alla terapia sostitutiva” (doc. AI 18-2, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Il ricorrente, da parte sua, si è limitato a contestare genericamente il rapporto medico del SMR rilevando che i suoi problemi di depressione non sono legati direttamente alla dipendenza, senza tuttavia oggettivare, in alcun modo, le proprie argomentazioni (doc. I, X).

 

                                         In data 14 gennaio 2011 questa Corte ha interpellato il Dr. __________ chiedendogli la seguente precisazione (doc. AI XIV).

 

"  (…)

Alla luce della sua valutazione e di quella del Dr. __________, in particolare della diagnosi di “Disturbi psichici dovuti all’uso di cannabinoidi. Tratti schizoidi di personalità DD sindrome amotivazionale” (doc. AI 23-7) e “grave disturbo schizotipico di Personalità (DSM IV: F21)” (doc. AI 18-1), per quale motivo lei ritiene che il consumo di sostanze stupefacenti non abbia provocato una psicopatologia maggiore indipendente da tale consumo (cfr. conclusioni del rapporto, pag. 23-8)?"

 

                                         Il Dr. __________ nelle annotazioni del 3 marzo 2011, dopo aver precisato che l’assicurato ha più volte spontaneamente affermato di fare un uso abituale e continuativo di cannabis ha precisato che “era stata esaminata con cura la documentazione medica e l’intera storia dell’A.: non era emersa alcuna indicazione di psicopatologia maggiore primaria, rispettivamente indipendente da consumo di sostanze” (doc. XVI1, la sottolineatura è del redattore”.

 

                                         Il medico ha quindi concluso precisando che durante la visita l’assicurato presentava uno status psichico del tutto compatibile con disturbi attentivi e di concentrazione tipici dell’uso abituale di canapa (doc. XVI1).

 

                                         L’assicurato, da parte sua, ha in sostanza ribadito quanto già sostenuto in via ricorsuale in merito al consumo di canapa (doc. XVIII).

 

                                         La risposta del Dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009). Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SMR.

                                         Da quanto precede, a mente di questo Tribunale è da ritenere perciò dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 323 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1c; DTF 111 V 188 consid. 2b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211), che l’assicurato, non è da ritenere invalido ai sensi della LAI, in quanto la tossicomania non ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subìto un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, né tantomeno essa risulta da un tale danno con valore di malattia (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         A giusta ragione, quindi, l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni.

 

                                         Ne consegue la conferma del querelato provvedimento e la reiezione del gravame.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti