Raccomandata |
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Incarto n.
LG/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2010 di
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1. RI 1 2. RI 2 rappr. da: RA 1 |
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contro |
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le decisioni del 15 aprile emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1944, in data 20 marzo 2001 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per patologie di carattere reumatologico, psichiatrico e cardiaco (doc. AI 3-1; 5-1; 9-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 22 marzo 2002, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita del 40% a far tempo dal 1° dicembre 2000 (doc. AI 20-1).
In sede di revisione della rendita, avviata dall’amministrazione nel mese di novembre del 2002 (doc. AI 28-1), l’UAI, con comunicazione del 27 febbraio 2003, ha informato l’assicurato che avrebbe continuato a beneficiare della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 34-1).
Nell’ambito della revisione della rendita avviata nel mese di marzo 2007 (doc. AI 40-1; 41-1; 45-1), l’UAI con decisione del 13 dicembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. AI 65-1).
Nella decisione del 13 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha attribuito a RI 1i una rendita intera con un importo mensile di fr. 1'998.-- a far tempo dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 68-1), mentre con decisione del 14 gennaio 2008 ha attribuito all’assicurato una rendita intera, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, di fr. 1'998.--, più fr. 599.-- corrispondenti alla rendita completiva della moglie, per un totale di fr. 2'597.-- (doc. AI 69-1).
1.2. L’Ufficio AI, con decisione del 15 aprile 2010 notificata a RI 1, ha modificato l’importo della rendita d’invalidità, a seguito dell’entrata in invalidità della moglie RI 2, fissandola a fr. 1'622.-- mensili per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e a fr. 1'674.-- mensili per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 70-1).
L’Ufficio AI, con decisione del 15 aprile 2010 notificata a RI 2, ha attribuito alla moglie una mezza rendita d’invalidità (grado 50%), per un importo di fr. 768.-- per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e di fr. 793.-- dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 72-10).
1.3. Contro entrambe le decisioni del 15 aprile 2010 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, indirizzato erroneamente all’Istituto delle assicurazioni sociali e poi trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. II), postulando il riesame della decisione dell’Ufficio AI.
Il gravame è così motivato:
" Egregi Signori,
con la presente è mia intenzione inoltrare ricorso alla decisione del 13 aprile 2010 data della vs. lettera.
Motivo del ricorso è il seguente mi era stato dato il grado al 100/00 di invalidità quantificato in fr. 1'998.- mensili, ora non so per quale motivo la rendita mi viene calcolata a fr.1662 di conseguenza reclamo la deduzione di compensazione pari a Fr. 336.-
Inoltro anche il reclamo alla rendita di mia moglie RI 2 n. AVS 756.9992.0454.66 pari a fr. 793 vedi vs lettera in quanto ho una uscita di Fr. 1500, così esposti Fr. 25 all’ora per 2 ore giornaliere per 30 giorni, chiedo per tanto che venga concessa una rendita per mia moglie di almeno Fr. 1000.- 1200.- onde coprire la spesa di Fr. 1500.- mensili.
Contesto anche la compesanzione di mia moglie versatami, in quanto non ho percepito nulla del vostro calcolo pari a Fr. 9186.-
Vogliate per tanto riesaminare la decisione da voi presa” (doc. I).
1.4. In risposta l’UAI, fondandosi sullo scritto del 18 giugno 2010 della Cassa __________ AVS/AI/IPG, Servizio rendite e indennità, ha confermato la correttezza delle decisioni impugnate.
L’amministrazione ha quindi sottolineato di aver rispettato il diritto degli assicurati di essere sentiti dando loro la possibilità di esprimersi sul calcolo effettuato (doc. IV+bis).
1.5. Questa Corte, in data 15 aprile 2011, ha richiamato l’incarto completo dei ricorrenti alla Cassa __________ (doc. VI).
Gli incarti sono stati trasmessi al TCA il 21 aprile 2011 (doc. VIII).
1.6. Il 26 aprile 2011 il TCA ha informato le parti di aver acquisito agli atti di causa gli incarti “Cassa” dei coniugi RI 1 e assegnato un termine per esaminarli e formulare osservazioni (doc. VIII).
1.7. L’UAI, in data 4 maggio 2011, ha comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc. X).
Gli assicurati sono rimasti silenti.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.3. Nella già citata presa di posizione del 18 giugno 2010 – alla quale va data piena adesione – la Cassa ha illustrato le modalità di calcolo delle prestazioni assegnate ad RI 1.
Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.) il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a).
La Cassa ha quindi spiegato all’assicurato, in data 18 giugno 2010 (doc. AI 72-14), che il nuovo calcolo della rendita d’invalidità di RI 1 è stato determinato dal riconoscimento alla moglie RI 2 di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° settembre 2007.
Il reddito annuo medio determinante, in considerazione della ripartizione dei redditi coniugali, si è quindi ridotto determinando una rendita mensile più bassa (doc. AI 72-14).
Ai sensi dell’art. 29 quater LAVS, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un’attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali.
RI 1 percepiva una rendita mensile di fr. 1'998.-- calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante di fr. 63'648.--, di una durata di contribuzione computabile di 35 anni ed una scala di rendita 44 (cfr. decisione del 13 dicembre 2007; doc. AI 68-1).
Alla rendita mensile si è aggiunta, dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la rendita completiva per la moglie di fr. 599.-- per un totale di fr. 2'597 (cfr. decisione del 14 gennaio 2008; doc. AI 69-1).
Con l’entrata in vigore della 5° revisione dell’assicurazione invalidità (AI), a seguito della votazione popolare del mese di giugno 2007, le rendite completive per coniugi sono state soppresse, a partire dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.
Come detto precedentemente (cfr. consid. 1.2.) l’Ufficio AI, con decisione del 15 aprile 2010, ha attribuito a RI 2 una mezza rendita d’invalidità per un importo di fr. 768.-- per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e di fr. 793.-- dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 72-10).
Di conseguenza l’amministrazione, con la decisione impugnata, ha calcolato, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008, una rendita ordinaria semplice di fr. 1'622.-- sulla base di un reddito annuo medio (RAM) di 37'128.--.
Mentre per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 la rendita ordinaria semplice assegnata ammonta invece a fr. 1'674.-- sulla base di un RAM di fr. 38'304.--, di una durata di contribuzione computabile di 35 anni ed una scala di rendita 44.
Ne discende che nel periodo dal 1° settembre 2007 al 28 febbraio 2009 la diminuzione delle prestazioni a RI 1 ha determinato la compensazione sugli arretrati dovuti alla moglie.
La compensazione operata dall’amministrazione si fonda sull’art. 50 cpv. 2 LAI che rinvia per analogia all’art. 20 cpv. 2 LAVS.
L’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS prevede che possono essere compensati con prestazioni scadute “i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura”.
Qui di seguito il calcolo dettagliato:
Rendita RI 1
L’assicurato aveva percepito i seguenti importi:
Rendita semplice AI
Periodo 01.09.2007 – 31.12.2008 (16 mesi)
Fr. 1’998.-- x 16 mesi = fr. 31'968.--
Periodo 01.01.2009 – 28.02.2009 (2 mesi)
Fr. 2061.-- x 2 mesi = fr. 4’122.--
Per un totale di fr. 36’090.--
Rendita completiva moglie
Periodo 01.09.2007 – 31.12.2007 (4 mesi)
Fr. 599.-- x 4 mesi = fr. 2'396.--
In considerazione di un grado d’invalidità del 100% l’UAI, nella decisione impugnata, ha calcolato quindi il seguente pagamento retroattivo:
Periodo 01.09.2007 – 31.12.2008 (16 mesi)
Fr. 1'622.-- x 16 mesi = fr. 25'952.--
Periodo 01.01.2009 – 28.02.2009 (2 mesi)
Fr. 1'674.-- x 2 mesi = fr. 3'348.--
Per un totale di fr. 29'300.-- (doc. AI 70-1).
Gli importi versati in eccedenza al marito pari a fr. 6'790.-- (fr. 36'090 – fr. 29'300.--) e fr. 2'396.-- sono stati dedotti dalle rendite versate alla moglie.
Rendita RI 1
Le rendite di fr. 768.--, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008, e di fr. 793.--, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, sono state calcolate sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 34’200.--, di una durata di contribuzione computabile di 36 anni ed una scala di rendita 44 (doc. AI 72-10).
In considerazione di un grado d’invalidità del 50% l’UAI, nella decisione impugnata, ha calcolato il seguente pagamento retroattivo:
Periodo 01.09.2007 – 31.12.2008 (16 mesi)
Fr. 768.-- x 16 mesi = fr. 12'288.--
Periodo 01.01.2009 – 28.02.2009 (2 mesi)
Fr. 793.-- x 2 mesi = fr. 1’586.--
Dedotta la compensazione per rendite già versate al coniuge (fr. 6'790.-) e rendite già versate all’assicurata (fr. 2'396.-) per un totale di fr. 9’186.--, al mese di aprile 2010 sono stati versati fr. 4'688.-- (doc. AI 72-11).
Ne discende che le decisioni del 15 aprile 2010 devono essere confermate in quanto corrette e il ricorso respinto.
2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico degli assicurati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico degli assicurati ricorrenti.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti