Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.217

 

LG/sc

Lugano

31 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 luglio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1952, da ultimo attivo in qualità di operaio forestale presso l’__________ di __________, in data 25 novembre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetto da “malattia alla spalla sx e alla schiena” (doc. AI 2-1/6).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 13 marzo 2007 (doc. AI 23-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° novembre 2005.

 

 

                               1.3.   L’Ufficio AI ha avviato nel mese di gennaio 2009 una prima procedura di revisione della rendita. L’assicurato nel questionario del 9 febbraio 2009 ha indicato un peggioramento della patologia reumatologica (doc. AI 27-1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con comunicazione del 14 maggio 2010 l’UAI ha informato il ricorrente di non aver constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 49-1).

 

                               1.4.   In data 8 giugno 2010 l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha richiesto la notifica di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. AI 56-1).

 

                               1.5.   Con decisione del 9 luglio 2010 l’UAI ha comunicato all’assicurato che nell’ambito della procedura di revisione d’ufficio, esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, il grado d’invalidità è stato definito nella misura del 58% che giustifica l’ulteriore diritto alla mezza rendita d’invalidità e di conseguenza nega la richiesta di aumento inoltrata da RI 1 (doc. AI 58-1).

 

                               1.6.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando in particolare la valutazione medica dell’amministrazione che non avrebbe tenuto conto del peggioramento del quadro valetudinario evidenziato dai medici curanti (Dr. __________ e Dr. __________). L’RA 1 ha inoltre contestato le riduzioni dal reddito da invalido e postulato la presa in considerazione di una riduzione globale del 15% (doc. I).

 

                               1.7.   In risposta l’UAI, sulla base delle valutazioni del SMR e di quelle della consulente in integrazione professionale, ha confermato la correttezza del proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

 

                               1.8.   Nello scritto del 18 agosto 2010 l’RA 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc. VI).

 

                                         Il doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore sino dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                             2.3.     Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                    Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                     La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.4.   Con la decisione del 13 marzo 2007 (doc. AI 23-1) l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo 1° novembre 2005, sulla base della valutazione svolta per conto dell’assicuratore malattia, dal Dr. __________.

 

                                         Nel rapporto del 9 novembre 2005 il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, lo stato reumatologico, quello neurologico periferico e la radiologia, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

Diagnosi

 

-          Amiotrofia neurogena della spalla sinistra con impedimento funzionale e sindrome algica ancora rilevante

-          Lieve sindrome cervicovertebrale cronica

-          Sindrome lombovertebrale e ‑spondilogena cronica a destra con probabile pregressa compressione radicolare S1 in

        ▪  alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed S1 (secondo            RM del 1B.07.2005)

-          Clinicamente (iniziale ?) coxartrosi a destra, sintomatica

-          Sospetta sindrome del tunnel carpale a sinistra

 

Commento

 

All’origine della persistente inabilità lavorativa in qualità di boscaiolo (dal 19.11.2004 in poi) vi è una patologia duplice dell'apparato locomotorio:

 

‑ al rachide vi è una sindrome vertebrale e spondilogena in zona lombare con ripercussioni periferiche ancora rilevanti alle quali si aggiunge anche un'irritabilità coxo‑femorale omolaterale, il tutto associato ad impedimenti funzionali relativamente importanti

 

- alla spalla sinistra persiste un'ipotrofia muscolare importante in combinazione ad una sofferenza di tipo neurogeno, dovuta ad un'amiotrofia con una paresi del plesso brachiale superiore.

 

In base ai miei riscontri clinici e considerando gli atti a disposizione valuto la capacità funzionale residuale come segue:

 

Premessa: l'impiego del braccio sinistro (dominante) è possibile solo  in forma ridotta (per assistere quello destro (adominante)).

 

- Sollevamento e/o trasporto di carichi con il braccio destro:

      . molto leggeri e leggeri (fino a 10 kg): normale

      . medi (fino a 25 kg): molta ridotta

      . pesanti (oltre a 25 kg): nulla

      . sopra il piano della spalla destra:

           - di 5 kg: normale

           + di 5 kg: nulla

 

- manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere con la mano destra:

. leggeri/di precisione: normale

. medi: normale

. pesanti: ridotta

. molto pesanti: da evitare

 

‑ posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

      . a braccia elevate: possibile solo con quello destro

      . con rotazione: ridotta

      . seduta e piegata in avanti: lievemente ridotta

      . eretta e piegata in avanti: molto ridotta

      . inginocchiata o con ginocchia in flessione: lievemente ridotta

 

- mantenere posizioni statiche:

. seduta od in piedi per 1 ora circa senza interruzione

- spostarsi/camminare:

. su terreni piani: fino ad 1 km senza interruzione

. su terreni accidentati: ridotta

. salire/scendere scale: lievemente ridotta

 

Il lavoro di boscaiolo non è più proponibile (inabilità lavorativa completa e duratura).

La formazione, rispettivamente le capacità professionali del paziente indirizzano il signor RI 1 chiaramente verso delle attività manuali. Essendo compromesso in maniera significativa il braccio dominante (sinistro) dubito che possa essere proposta un'attività confacente nella quale vi sia una capacità lavorativa concorrenziale (almeno del 50%).

Il caso sarà quindi da valutare da parte dell'Al” (doc. LaMal 1-11+12).

 

                                         Nell’ambito della procedura di revisione avviata nel 2009 l’assicurato è stato valutato dal Servizio medico regionale (SMR) dell’assicurazione invalidità.

 

                                         Nel rapporto del 3 febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, la terapia attuale, i disturbi soggettivi e lo status ha posto la seguente diagnosi e valutazione/conclusione:

 

"  (…)

Diagnosi:

 

    Amiotrofia neurogena spalla sinistra > della destra con    impedimento funzionale e sindrome algica

●      Sindrome cervicovertebrale cronica

●      Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su alterazioni   degenerative multisegmentali

 

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 57 anni in discrete condizioni generali. Paziente con diagnosi di amiotrofia neurogena spalla sinistra con successivo coinvolgimento anche della spalla destra. Eziologia non certa con probabile origine autoimmune. L'assicurato è stato valutato il 20.03.2009 dal Dr. __________ che conosceva già il caso dalla diagnosi del 2005. In tale occasione il Dr. __________ certifica che: "rispetto alla mia ultima visita neurologica del luglio 2005 si presenta una situazione chiaramente peggiorata...."

Risulta documentabile la progressione della miotrofia al cingolo scapolare con impossibilità nei movimenti attivi al di sopra del piano orizzontale e dolore nella forza richiesta con il minimo carico di pesi agli arti superiori.

 

La valutazione clinica odierna permette di definire i seguenti limiti funzionali:

‑ Deve evitare la posizione statica delle braccia al di sopra del piano             orizzontale

‑ Solleva con arto superiore destro o sinistro massimo kg 5

‑ Deve evitare l'utilizzo di attrezzi vibranti

‑ Deve evitare la forza di presa prolungata con le mani

‑ Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione          di collo e schiena

‑ Deve evitare situazioni di instabilità

‑ Posizione statica seduta massimo 1 ora

 

Risulta clinicamente giustificato un peggioramento clinico in riferimento alla patologia del cingolo scapolare. Risulta esigibile ancora dal 01.11.2005 IL 100% in abituale attività come boscaiolo. In attività lavorativa adatta allo stato di salute, ergonomicamente adatta e rispettosa di tutti i limiti funzionali, l'assicurato presenta una IL 50% (anche giornata intera con rendimento dimezzato) ancora dal 01.11.2005.

Il peggioramento clinico risulta quindi considerato nella definizione dei limiti funzionali sopra descritti, il rispetto degli stessi permette di mantenere una esigibilità lavorativa con IL 50%.

Non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale.

Non sono in grado di esprimermi in riferimento alla diagnosi di stato depressivo reattivo. In riferimento alla patologia reumatologica amiotrofica, prognosi incerta” (doc. AI 1-7).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

 

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         A questo proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi regionali:

 

"  1I servizi medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi d'esame idonei.

 

2Se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

 

3Per ogni caso esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di prestazioni.

 

4I servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione."

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

                                     

                            2.6.1.   Il Dr. __________ del SMR nel rapporto del 3 febbraio 2010 ha diagnosticato un’ “Amiotrofia neurogena spalla sinistra > della destra con impedimento funzionale e sindrome algica. Sindrome cervicovertebrale cronica. Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su alterazioni degenerative multi segmentali” (doc. AI 42-6).

 

                                         Il medico del SMR ha ritenuto clinicamente giustificato il peggioramento clinico, riferito alla patologia del cingolo scapolare, evidenziato dal Dr. __________ nel rapporto del 26 marzo 2009. Peggioramento che il Dr. __________ fissa a partire dal 20 marzo 2009 (data della valutazione neurologica del Dr. __________) (doc. AI 45-1).

 

                                         Tuttavia egli, pur confermando l’inabilità lavorativa totale nella precedente attività di boscaiolo, ha mantenuto la capacità lavorativa al 50%, in attività lavorativa ergonomicamente adatta e rispettosa di tutti i limiti funzionali (doc. AI 42-6).

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 26 marzo 2009 ha riferito di un chiaro peggioramento dello status clinico di RI 1. In particolare, lo specialista ha indicato la persistenza in maniera invariata di un’”importante paresi e l’ipotrofia della muscolatura del cinto omero-scapolare di sinistra alla quale si è aggiunta una paresi e ipotrofia analoga anche della muscolatura del cinto omero-scapolare destro” (doc. AI 30-3, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha confermato la piena inabilità nella precedente attività di boscaiolo (doc. AI 30-3).

 

                                         Nel successivo scritto del 23 luglio 2010, prodotto in sede ricorsuale, il Dr. __________ ha preso posizione sulla valutazione del SMR e confermato la piena incapacità dell’assicurato nell’attività di boscaiolo. Lo specialista ha asserito di non aver più visto il paziente dal mese di marzo 2009 aggiungendo che “tenendo conto dello stato clinico di un anno fa non trovo neanche un lavoro adatto per il paziente e da parte mia valuto l’incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività professionale tenendo conto delle gravi e importanti difficoltà agli arti superiori” (doc. E, la sottolineatura è del redattore).

                                        

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nello scritto del 16 luglio 2010 anch’egli ritiene come “dal punto di vista clinico difficilmente si riesca a proporre un’occupazione idonea con tutte le limitazioni imposte dalla situazione…” (doc. D).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 luglio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In concreto, sia il referto del Dr. __________ del 23 luglio 2010 che quello del Dr. __________ del 16 luglio 2010 sono di pochi giorni successivi alla decisione impugnata, ma comunque fanno riferimento ad un quadro valetudinario chiaramente antecedente al provvedimento impugnato e vanno quindi presi in considerazione nella fattispecie.

 

                                         Nella perizia del 9 novembre 2005 del Dr. __________ svolta nell’ambito della prima richiesta di prestazioni, conclusasi con l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità (cfr. doc. AI 23-1), l’assicurato veniva già considerato inabile in misura totale nell’attività di boscaiolo. Mentre per attività manuali il perito aveva indicato che “essendo compromesso in maniera significativa il braccio dominante (sinistro) dubito che possa essere proposta un'attività confacente nella quale vi sia una capacità lavorativa concorrenziale (almeno del 50%)” (doc. LaMal 1-12).

 

                                         Alla luce della nuova valutazione del Dr. __________ del 26 marzo 2009, dove il medico rileva l’insorgenza di una “paresi e ipotrofia analoga anche della muscolatura del cinto omero-scapolare destro” (doc. AI 30-3), e del rapporto del medico del SMR, Dr. __________, nel quale viene “clinicamente giustificato un peggioramento clinico in riferimento alla patologia del cingolo scapolare” (doc. AI 42-6), questa Corte ritiene che, sulla sola base degli atti di causa e senza ulteriori accertamenti medici di natura reumatologica, l’Ufficio AI non poteva concludere, con sufficiente tranquillità che l’assicurato mantiene ancora un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate come antecedentemente al peggioramento indicato.

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché venga approfondita la patologia reumatologica, in particolare vengano chiarite le conseguenze sulla capacità lavorativa della paresi e dell’ipotrofia della muscolatura del cinto omero-scapolare destro diagnosticate a partire dal mese di marzo 2009.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova valutazione globale, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell'assicurato.

 

                            2.6.2.   Per quanto riguarda la presunta patologia psichiatrica, di cui il medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha fatto cenno nel rapporto del 16 marzo 2009 (doc. AI 29-2) e nella lettera del 16 luglio 2010 (doc. D) indicando uno “stato depressivo reattivo”, il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 3 febbraio 2010 ha concluso che il colloquio con l’assicurato “non ha evidenziato segni o sintomi di una psicopatologia maggiore, nell’ambito dei disturbi dell’umore, rispettivamente dei disturbi d’ansia o altri disturbi psichici, con o senza influenza sulla capacità lavorativa in qualsiasi attività” (doc. AI 42-3).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

                                         Il referto del Dr. __________, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, si limita ad indicare uno stato depressivo reattivo, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi. Esso non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico SMR Dr. __________, circa l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI 42-3); (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).

 

                                         Il TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

 

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

 

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione affinché faccia allestire una nuova perizia reumatologica, al fine di chiarire le ripercussioni della paresi e dell’ipotrofia della muscolatura del cinto omero-scapolare destro sulla capacità lavorativa del ricorrente.

 

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato dall’RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 9 luglio 2010 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.6..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti