Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.222

 

FS

Lugano

12 ottobre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 giugno 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 11 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1960, al beneficio di una rendita intera, grado d’invalidità 80%, dal 1. marzo 2002;

 

                                     -   nell’ambito della revisione intrapresa nel maggio 2005 (doc. AI 56/1-2 e 57/1-2) l’Ufficio AI, con comunicazione 11 luglio 2005 (doc. AI 60/1), ha confermato il diritto alla rendita intera;

 

                                     -   in esito alla revisione avviata nel luglio 2008 (doc. AI 61/1-2 e 62/1-2), l’amministrazione viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 31 marzo 2009 del Servizio di Accertamento Medico (SAM), del rapporto medico 8 aprile 2009 e delle annotazioni 1. giugno 2010 del dr. __________, medico SMR, e del rapporto finale 7 aprile 2010 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 73/1-33, 74/1-3, 77/1-4 e 90/1) , con decisione 23 giugno 2010 (doc. AI 91/1-5), preavvisata il 21 aprile 2010 (doc. AI 78/1-4), ha soppresso il diritto alla rendita;

 

                                     -   con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione ed il ripristino del diritto alla rendita intera;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI viste le annotazioni 21 settembre 2010 nelle quali il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, hanno concluso che “(…) egli [ndr.: si riferisce al rapporto 19 maggio 2010 del dr. __________] non condivide la valutazione valetudinaria del dr. __________ indicando la presenza di un peggioramento rispetto alla precedente valutazione del 2002. Dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta invece una modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla situazione presente in occasione della perizia del 2009. Si tratta quindi d’un differente apprezzamento di una situazione identica. […] Possibile modifica della situazione psichiatrica rispetto alla valutazione peritale del 2009. Indicata quindi rivalutazione peritale psichiatrica tramite il centro peritale. (…)” (IV/bis) l’Ufficio AI ha chiesto al Tribunale “(…) il rinvio degli atti per procedere alla rivalutazione dell’aspetto extra-somatico. (…)” (IV);

 

                                     -   interpellato dal TCA, con lettera 29 settembre 2010, l’avv. RA 1 ha, in particolare, puntualizzato che “(…) – si ribadisce che pure dal lato somatico la situazione del ricorrente è assolutamente più grave di quanto indicato dalla perizia del SAM. Tale censura rimane dunque valida e sarà se del caso ripresa in caso di ulteriore ricorso, atteso che le relative annotazioni del medico, prodotte con l’allegato di risposta, sono contestate a questo proposito per i motivi già esposti nel ricorso in oggetto (…)” (VI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rentita intera é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato postula il ripristino del diritto alla prestazione;

 

                                     -   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1);

 

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: “(…) tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).(…)” (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006);

 

                                     -   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;

 

                                     -   nella fattispecie, con il rapporto 22 maggio 2010 (doc. AI 97/33), indirizzato all’avv. __________, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha, in particolare, rilevato che “ (…) una ulteriore ricaduta ansioso depressiva è più recente. Da settembre 2009 il fratello del paziente, vicino di casa, avrebbe subito un grave scompenso maniacale (con sintomo psicotici?) minacciando, in una evoluzione sempre più rapida, di morte, RI 1 e la moglie. Dovevo così tamponare più volte in consulti anche in urgenza le ansie del paziente e le minacce di passaggi a vie di fatto di ritorsione. La situazione a tutt’oggi non è affatto normalizzata per cui RI 1 teme che qualcosa di grave possa accadergli, (il fratello avrebbe una pistola non denunciata al suo domicilio). Più volte ho dovuto pure intervenire sfruttando le doti di solidità e pazienza della signora __________, che mi risulta non è mai stata interpellata in ambito peritale riguardo le condizioni di salute del coniuge, (e molto avrebbe da dire!). Segnalo inoltre il ripetersi regolare di un consumo etilico dannoso, evidenziato dai reperti di laboratorio patologici e ammessi dal paziente. Il paziente dietro l’apparenza curata, disinvolta e rassicurante (ben evidente tale meccanismo al momento del ricovero a __________ -vedi sopra-) cela un enorme bisogno di accettazione. Il terrore per tutto quanto attiene all’ambito psichiatrico, ben conosciuto nella figura meterna e del fratello con reazioni tipo negazione, o proiettive (critiche sulla gente drogata, alcolizzata, depressa), servono a rassicurarlo, l’assunzione di una terapia continuativa antidepressiva più volte proposta, è troppo disturbante “non voglio finire drogato, prendo già troppi medicamenti”. Più volte ho sentito nel paziente il bisogno di riconoscimento somatico algico dei suoi problemi, il tentativo di mantenere il controllo con banalizzazione dell’aspetto psichiatrico “se potessi guadagnare maggiormente con i miei quadri mi guarderei bene dal rimenere in AI!”. Un esame non basato sulla lunga conoscienza del paziente rischia di centrare unicamente una esigua sfaccettatura del suo essere subito disconfermata dal decorso clinico, vedi esempio periodo da settembre 2009 (ben prima e indipendente da risposte AI), in cui la incapacità lavorativa oggettivabile era sicuramente completa. Il paziente ha una struttura di base cronicamente ansiosa, ipocondriaca, fobica, con reazioni di evitamento rispettivamente attacchi di panico, come è stato riconosciuto oltre che da me dal dr. med. __________ e __________ nella sua perizia (basata sul consulto dell’1.02.09). La psicoterapia effettuata con il paziente, accanto a una certa sicurezza economica fornita dalla rendita completa AI, ha consentito l’incoraggiamento alla ripresa di una attività gratificante come il dipingere per un massimo di 90 minuti al giorno, nonché l’evitare per un lungo periodo ulteriori scompensi tali da rendere necessario ricoveri in ambito specialistico. L’ipotesi di una ripresa lavorativa al 70-80% come grafico, appare del tutto utopica sulla base dei disturbi psichiatrici cronici del paziente, del tipo di personalità con bassissima soglia alla frustrazione (e tendenza a entrare in un meccanismo reattivo aggressivo, sino ad oggi solo verbale), degli ultimi sette otto anni di vita regolati da meccanismi rigidi e abitudinari, ove l’imprevisto sgradevole non deve rientrare e, se si verifica deve essere il più possibile evitato. Riconfermo pertanto che l’incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico, resta all’80% a partire da settembre 2009 anche per il futuro, con possibilità di fluttuazioni in senso migliorativo al massimo del 30%. (…)” (doc. AI 97/32-33). Questo Tribunale, richiamata la suevocata giurisprudenza in materia di invalidità psichica, concorda con l’Ufficio AI che viste le annotazioni 21 settembre 2010 nelle quali il dr. __________, FMH in medicina generale, e la dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, entrambi medici SMR, hanno concluso che: “(…) possibile modifica della situazione psichiatrica rispetto alla valutazione peritale del 2009. Indicata quindi una rivalutazione peritale psichiatrica tramite il centro peritale (…)” (IV/bis) è necessario svolgere ulteriori accertamenti di natura psichiatrica per potersi pronunciare sulla revisione intrapresa nel maggio 2008;

 

                                     -   quanto all’aspetto somatico il TCA rileva che il rapporto 19 maggio 2010 indirizzato all’avv. __________ (doc. AI 97/28-29), nel quale il dr. __________ ha criticato il consulto specialistico 23 gennaio 2009 del dr. __________ (doc. AI 71/1-6) “(…) il Dr. __________ nella sua perizia del 23.01.09 diagnostica una sindrome cervico/spondilogena cronica e lombospondilogena cronica. Nella discussione parla poi di sindrome dolorosa cronica panvertebrale unendo le 2 entità secondo me nettamente distinte (…)” (doc. AI 97/29) , avrebbe dovuto essere quantomeno sottoposto ai periti del SAM e che in ogni caso, ritenuto il tempo trascorso da detto consulto, si giustifica un aggiornamento della situazione valetudinaria anche sotto l’aspetto reumatologico. Questo vale a maggiore ragione se si considera che l’assicurato soffre anche di una patologia psichiatrica e che per potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua l’amministrazione dovrà sottoporre le risultanze degli accertamenti psichiatrici al SAM per una valutazione complessiva (STFA I 606/03 del 19 agosto 2005);

 

                                     -   visto il lungo periodo di inattività (cessione completa dell’atti-vità lavorativa dal 2000 come risulta dall’anamnesi professionale sub doc. AI 73/14), le patologie di cui soffre e il fatto che dal 1. marzo 2002 è al beneficio di una rendita intera, l’amministrazione, conformemente alla giurisprudenza federale  “(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder) ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen, bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die (wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut) verwertbar ist (Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im Einzelfall Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch vorhandenen Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27, 9C_141/2009; in diesem Sinne auch das Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist, wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit Aufenthalt in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining die erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF 9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) dovrà verificare puntualmente la sfruttabilità della capacità lavorativa residua;

 

                                     -   per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la nuova decisione dell’Ufficio AI;

 

                                     -   di conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;

 

                                     -   vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti