Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 agosto 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1957, da ultimo attiva quale cameriera presso l’Albergo __________ di __________ (doc. AI 15/1-3), nel mese di aprile 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) depressione, tumore al seno, discopatia cervicale (…)” (doc. AI 12/1-7).
Con decisione 22 marzo 2007 – viste le risultanze della perizia psichiatrica 11 aprile 2006 del dr. __________, del rapporto medico 2 agosto 2006 del dr. __________ e del rapporto 7 febbraio 2007 della consulente in integrazione professionale – l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 48/1-3).
Il ricorso inoltrato dall’assicurata, tramite l’avv. __________, contro la decisione 22 marzo 2007 è stato respinto da questo Tribunale con sentenza 10 giugno 2008 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 57/1-26).
1.2. Nel mese di gennaio 2009 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute: “(…) depressione, tumore al seno, frattura spalla (…)” (doc. AI 59/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in particolare la perizia pluridisciplinare 24 settembre 2009 del Servizio di accertamento medico (SAM), il rapporto 7 ottobre 2009 e le annotazioni 26 luglio 2010 dei medici SMR, dr. __________ e dr. __________, nonché il rapporto finale 23 aprile 2010 del consulente in integrazione – l’Ufficio AI, con decisione 2 agosto 2010 (doc. AI 102/1-4) preavvisata con progetto 7 maggio 2010 (doc. AI 90/1-3), ha negato il diritto a prestazioni
1.3. Contro la decisione 2 agosto 2010 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 24 gennaio 2010. Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 14 settembre 2010 dei medici SMR, dr. __________ e dr.ssa __________ e con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha rilevato che la data apposta vicino alla firma della procura prodotta sub. doc. G (il 7.12.2009) è antecedente alla procedura AI concernente la “decisione 7.5.2010”.
1.5. Con scritto 11 ottobre 2010 – riconfermato integralmente il ricorso e le richieste di prova ivi indicate – l’avv. RA 1, in particolare per quanto riguarda la procura, ha osservato che “(…) la ricorrente era già patrocinata dal sottoscritto legale, e che pertanto è stata fatta un’aggiunta ad una precedente procura in relazione alla nuova problematica AI. Qualora questo Tribunale lo richiedesse, la ricorrente è pronta a fornire un ulteriore procura indipendente e per la specifica problematica AI (…)” (VII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Per quanto riguarda la procura sub doc. G, viste le spiegazioni di cui allo scritto 11 ottobre 2010 (cfr. consid. 1.5), l’assicurata è validamente rappresentata dall’avv. RA 1.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 2 agosto 2010, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula il riconoscimento di una mezza rendita dal 24 gennaio 2010.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Qualora l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.6. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con sentenza 10 giugno 2008 questo Tribunale aveva confermato la decisione 22 marzo 2007 con la quale l’ammini-strazione aveva negato il diritto a prestazioni (doc. AI 57/1-26).
Contestualmente il TCA aveva sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Per quanto concerne le patologie di cui è affetta la ricorrente, vale a dire gli esiti da carcinoma del seno destro oltre a episodio depressivo di gravità lieve con somatizzazioni, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti, da un lato, il medico oncologo presso il quale è in cura la richiedente, e, dall’altro, il perito incaricato dall’amministrazio-ne, dr. __________, specialista in psichiatria, che hanno compiutamente valutato il danno alla salute.
(…)
Alle valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da una esaustiva perizia specialistica, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena.
(…)
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
D’altra parte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale psichiatrico del 11 aprile 2006, rispettivamente nel certificato oncologico del 14 giugno 2005 e tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________ o dal dr. __________ (sul valore delle perizie fatte allestire dall’amministrazione cfr. sopra consid. 2.7).
(…)
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale cameriera ai piani), ha concluso quanto segue:
" (...)
Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati statistici rilevati nel settore dell'industria e artigianato, in attività semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le seguenti riduzioni salariali
- del 25% su indicazione medica
II calcolo dei redditi risulta quindi come segue:
RH 2005: secondo i dati forniti dal DL, 44'200.- frs annui
RI 2005: secondo tabelle RSS ed apportata la relativa deduzione, 36'803.- frs annui
CGR: 83,26%." (Doc. AI 40-3; cfr. sopra consid. 2.6)
L’ufficio AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 17% (doc. AI 59-2).
Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05).
(…)
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il diritto ad una rendita.
In queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
(…)" (doc. AI 57/16-22)
2.7. L’Ufficio AI, vista la domanda 23 gennaio 2009 con la quale l’assicurata ha chiesto nuovamente di essere posta al beneficio di una rendita (doc. AI 59/1-8), considerate le diverse patologie di cui soffre e viste le annotazioni 13 maggio 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso: “(…) la documentazione fornita non permette di stabilire il grado di CL residua dell’A. Devono essere precisate la diagnosi con influsso sulla CL. Si procede dunque con perizia pluridisciplinare SAM, che prenderà in considerazione le patologie oncologiche, ortopediche e psichiche (…)” (doc. AI 74/1), ha ordinato un accertamento medico a cura del SAM (doc. AI 75/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 24 settembre 2009 (doc. AI 80/1-40) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), ortopedica (dr. __________) e oncologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Esiti da frattura pluriframmentaria sottocapitale dell’omero ds. il 25.06.2008 con:
- stato dopo osteosintesi con placca e viti,
- anchilosi omero scapolare ds. parziale postraumatica
Sindrome cervicale tendo mialgica di carattere cronico.
Depressione persistente (F 34.1).
Ansia libera (F 41.1).
Sindrome da dolore coronico (F 45.4)
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Carcinoma del seno ds. multifocale pT1cm (1,7 cm) pNO (0/13) MO, GN2, recettori estrogenici positivi, recettori progestinici positivi, a localizzazione retrocapezzolare con:
- mastectomia ds. e svuotamento ascellare ds. (ottobre 2004),
- chemioterapia adiuvante con quattro cicli di tipo EC, ottobre 2004-febbraio 2005,
- endocrinoterapia con soppressione ovarica con LH-RH analogo (Zoladex) per due anni,
- endocrinoterapia adiuvante con antiestrogenoterapia con Tamoxifen 20 mg al giorno per ca. un anno, in seguito con Femara 2,5 mg al giorno, tuttora in corso,
- stato dopo prima tappa di ricostruzione oncoplastica del seno ds. con posa di una protesi-expander,
- stato dopo seconda tappa di ricostruzione oncoplastica del seno ds. con posa di protesi definitiva nel giugno 2008,
- stato dopo terza ed ultima tappa di ricostruzione oncoplastica con ricostruzione del complesso areolocapezzolare (nel giugno 2009).
Somatizzazioni multiple (F 45.3)
Ipertensione arteriosa essenziale trattata.
Cefalea tensionale.
Dislipidemia non controllata dal trattamento in atto.
(…)" (doc. AI 80/16)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., per l’attività di cameriera è valutabile nella misura del 25% (limiti funzionali, attività lavorativa limitata a due-tre ore al giorno, con ridotto rendimento) e ciò principalmente per i disturbi ortopedici insorti dopo l’evento traumatico del 25.06.2008. (…)” (doc. AI 80/21), i periti hanno concluso:
" (…)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell'A., per ('attività svolta di cameriera è valutabile nella misura del 25% (limiti funzionali, attività lavorativa limitata a due-tre ore al giorno, con ridotto rendimento) e ciò principalmente per i disturbi ortopedici insorti dopo l'evento traumatico del 25.06.2008.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A., nell'attività svolta di cameriera, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello ortopedico, nonché psicologico e mentale.
Sul piano ortopedico possiamo confermare un'importante limitazione funzionale del cinto omeroscapolare ds., dove inoltre il quadro algico di carattere cronico è senz'altro comprensibile. L'A. non è più in grado di effettuare lavori fisicamente pesanti, esigenti attività bimanuali pesanti, richiedenti una posizione delle mani al disopra del livello delle spalle.
Sul piano psicologico e mentale gli aspetti psicopatologici evidenziati rendono l'A. facile alla stancabilità, dolente, rallentata, poco resistente agli sforzi.
Sul piano oncologico non vi sono attualmente sostanziali conseguenze sulla capacità di lavoro.
Sulla base di quanto esposto riteniamo che l'attività da ultimo esercitata dell'A. in qualità di cameriera è ancora praticabile nella misura del 25% come descritto al capitolo 7.
Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro dell'A., quale cameriera, prendiamo atto della decisione dell'UAI Ct. Ticino del 22.03.2007 fondata su un grado di capacità lavorativa medico-teorico globale non inferiore alla misura del 75%, valutazione avallata dalla sentenza del TCA del 10.06.2008. A partire pertanto dall'evento traumatico del 25.06.2008 l'A. è da considerare totalmente inabile al lavoro e ciò sino all'inizio del mese di ottobre 2008, data a partire dalla quale la capacità lavorativa ha potuto raggiungere al massimo la misura del 25% da un punto di vista medico-teorico. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine risulta incerta.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione degli aspetti psicopatologici descritti non riteniamo che provvedimenti d'integrazione possano sensibilmente migliorare lo stato valetudinario dell'A.. Da un punto di vista puramente medico-teorico l'A. è da ritenere in grado di svolgere altre attività, caratterizzate da un mansionario fisicamente leggero, di rado anche mediamente pesante, senza esigenza di attività bimanuali, non richiedenti una posizione delle mani al di sopra del livello delle spalle e ciò nella misura del 50% (orario di lavoro limitato a ca. sei ore al giorno, con riduzione del rendimento) e ciò a partire da inizio ottobre 2008 sino a raggiungere la misura del 70% (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento) a partire da inizio gennaio 2009.
Precisiamo che le limitazioni descritte in ambito ortopedico ed in ambito psicologico e mentale vanno integrate e non sommate in quanto entrambe portano ad una riduzione del rendimento sul lavoro.
Per quanto riguarda l'attività di casalinga (economia domestica di una sola persona) l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 70% (necessita di aiuto specifico per alcune particolari mansioni).
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 80/21-23)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può fare proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM, i quali devono essere interpellati per un complemento peritale.
Il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 26 agosto 2009 (doc. AI 80/32-39), alla domanda : “(…) 7. Ritiene che l’assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento). (…)” (doc. AI 80/39) ha così risposto:
" (…)
L’assicurata è in grado di svolgere attività alternative. Si può ricordare la sua formazione nel campo della sartoria. Attività in grandi magazzini che riguardano l’abbigliamento sarebbero da prendere in considerazione. Fattore favorevole è la continuità e la costanza del lavoro eseguito dall’assicurata sull’arco di 24-25 anni. Più problematici sono gli elementi psicoreattivi presenti. Comunque dal profilo più strettamente ortopedico un’attività lavorativa sia pure parziale, nella misura del 50%, sarebbe sostenibile ed esigibile. E’ da evitare il lavoro fisicamente pesante, il lavoro bimanuale pesante e il lavoro che richiede una posizione delle mani al di sopra del livello delle spalle. Nel rispetto di queste limitazioni, e nel caso più favorevole, dopo le misure chirurgiche riparatrici proposte si potrebbe mirare al massimo ad una capacità lavorativa residua attorno al 70%. Si dovrebbe pur sempre considerare una diminuzione del rendimento sul posto di lavoro. Sono pure sempre cosciente del fatto della differenza che sussiste fra la valutazione medica con relative ragionevoli proposte e la dura realtà del reinserimento lavorativo pratico.
(…)" (doc. AI 80/39 le sottolineature sono del redattore)
Lo stesso sanitario, circa la prognosi, ha osservato che “(…) vi sono certamente delle possibilità di miglioramento della situazione puramente ortopedica. D’altra parte le misure che entrano in considerazione sono assai delicate. Per questo motivo la prognosi è da formulare con certe riserve. (…)” (doc. AI 80/37) e, alla domanda sulle possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa e agli effetti di questi provvedimenti, ha risposto: “(…) Rimangono delle possibilità terapeutiche chirurgiche riparatrici per migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata. Queste misure però si presentano assai delicate e non comportano alcuna garanzia di un miglioramento sostanziale della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 80/38, la sottolineatura è del redattore).
Viste le risultanze suenunciate non è dato a sapere come i periti del SAM abbiano potuto, in particolare, concludere che “(…) da un punto di vista puramente medico-teorico l’A. è da ritenere in grado di svolgere altre attività, caratterizzate da un mansionario fisicamente leggero, di rado anche mediamente pesante, senza esigenza di attività bimanuali, non richiedenti una posizione delle mani al di sopra del livello delle spalle e ciò nella misura del 50% (orario di lavoro limitato a ca. sei ore al giorno, con riduzione del rendimento) e ciò a partire da inizio ottobre 2008 sino a raggiungere la misura del 70% (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento) a partire da inizio gennaio 2009. (…)” (doc. AI 80/22).
Orbene, secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio (SVR 2002 AHV Nr. 1 pag. 2 = Die Praxis 2002 pag. 155 consid. f; Freivogel, Bemerkungen zum Verfahren vor der Rekurskommission für die Ausgleichskassen und die IV-Stellen, in BJM 2000, pag. 289-290; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 23-26) o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
Nella fattispecie in esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché – interpellati i periti del SAM per un complemento peritale volto a chiarire compiutamente i seguenti punti: 1. su quali base i periti hanno potuto concludere che l’inabilità totale al lavoro è durata dal 25 giugno 2008 (data dell’evento traumatico) al 30 settembre 2008 (in particolare al SAM va trasmesso il rapporto medico 13 marzo 2009 del dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, in forma completa: agli atti figura infatti solo l’ultima pagina datata 17 marzo 2009 sub doc. AI 69/2 [vedi anche l’elenco atti sub doc. AI 80/4]). 2. su quale base i periti hanno potuto concludere che in un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 50% dal 1. ottobre al 31 dicembre 2008 e del 70% dal 1. gennaio 2009. 3. se, secondo il consulto 26 agosto 2009 sub doc. AI 80/32-39 del dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, non vi è piuttosto da concludere che, nonostante la delicatezza delle possibilità terapeutiche chirurgiche e l’incer-tezza dei loro effetti sulla capacità lavorativa, un’eventuale capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata presupporrebbe in ogni caso il buon esito delle misure chirurgiche riparatrici proposte (al riguardo va qui evidenziato che ancora dal rapporto 29 settembre 2009 della Clinica __________, firmato dal dr. __________ e dal dr. __________, prodotto sub doc. B, risulta che l’assicurata non si è sottoposta a nessun intervento) – stabilisca innanzitutto chiaramente e motivatamente l’evoluzione della capacità lavorativa, tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra adeguata, dopo l’evento traumatico del 25 giugno 2008.
Ritenuta la necessità di un complemento peritale, ai periti del SAM andrà sottoposta anche la valutazione 11 giugno 2010 (doc. AI 97/1-2) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che la sottoporranno alla dr.ssa __________ per una presa di posizione.
2.10. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.
Al riguardo il TCA rileva tuttavia che il reddito da valido per il 2005 fissato in fr. 44'200.-- è stato confermato da questo Tribunale con la STCA del 10 giugno 2008 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.1).
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti sopra evidenziati, renda un nuovo provvedimento.
2.12. L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinia.
Visto l’esito favorevole del ricorso, l’assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007 consid. 9).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti