Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.239

 

FC/sc

Lugano

11 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 luglio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 25 gennaio 2010 RI 1, nata nel 1962, già attiva quale gerente di un bar, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti lamentando di essere affetta, dal novembre 2009, da problemi depressivi (doc. AI 7-9).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 12 luglio 2010, l’Ufficio AI ha respinto la domanda motivando tra l’altro quanto segue:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione raccolta agli atti e dal rapporto stilato dal Servizio Medico Regionale risulta che lei ha presentato, dal profilo medico-teorico, un'incapacità lavorativa totale del 100% in qualsiasi attività dal 3 novembre 2009, per contro dal 1. aprile 2010 lei viene ritenuta completamente abile al lavoro (100%) in qualsiasi attività.

Non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzione e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità non esiste.

Non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di provvedimenti professionali essendo ancora esigibile in misura completa l'abituale attività di gerente di esercizio pubblico.

II certificato della Dr.ssa __________, datato 23.04.2010, non porta sostanziali modifiche rispetto alla presa di posizione del Dr. __________ che aveva eseguito una visita fiduciaria per la Generali Assicurazioni in data 18.02.2010.

Il progetto di decisione 21.04.2010 trova quindi conferma." (Doc. A)

                                     

                               1.2.   Contro la decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, si aggrava dinanzi al TCA postulando l’annullamento del provvedimento contestato e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti. In data 14 ottobre 2010 ha prodotto ulteriori certificati.

 

                               1.3.   Nella risposta di causa del 13 settembre 2010 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha ribadito la completezza e la coerenza della perizia esperita il 23 febbraio 2010 dal dr. __________, psichiatra, su incarico dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia dell’assicurata, per il quale, rilevata l’esistenza di una sintomatologia ansiosa-depressiva di lieve-media entità, risultava esigibile dal mese di aprile 2010 la ripresa completa di un’attività lavorativa confacente. Riferendosi alle Annotazioni del 31 maggio 2010 del medico SMR, l’amministrazione ha inoltre osservato come la documentazione medica prodotta dalla ricorrente non documentava una modifica dello stato di salute rispetto al momento della perizia del dr. Daguet (IV).

 

 

considerato                    in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 12 luglio 2010, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009). Va qui comunque rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con nella STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

                                        

                               2.5.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):

 

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

 

                                         Tali principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:

 

"  L’assicurato ha diritto a una rendita se:

a.  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”

 

                                         La lett. b dell’art. 29 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007) si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. STFA I 566/05 del 25 novembre 2005). Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, ricevuta la domanda di prestazioni inoltrata nel gennaio 2010, l’Ufficio AI ha acquisito agli atti l’incarto dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (__________), chiamata a rispondere di un’incapacità lavorativa attestata dal 3 novembre 2009 dal suo medico curante dr. __________, generalista, a motivo di “episodio ansioso-depressivo di moderata gravità” (doc. AI 3). Questa compagnia assicurativa ha fatto esperire una perizia psichiatrica da parte del dr. __________, specialista FMH in psichiatria, il quale, nel suo rapporto del 23 febbraio 2010, posta la diagnosi di “sintomatologia ansiosa-depressiva di lieve-media gravità (F41.2) in personalità con tratti emotivamente instabili”, ha concluso:

 

"  (…)

Si tratta di una gerente di bar, 48enne, senza antecedenti psichiatrici di rilievo, con un figlio di 23 anni economicamente indipendente, che nell'ottobre 2009 ha accusato un crollo psicofisico e un disturbo emozionale apparentemente senza fattori scatenanti esterni.

Da parte del medico curante dr. __________ è stato attestato un episodio ansioso-depressivo di moderata gravità che non sembra nel frattempo essere migliorato, al punto che l'assicurata si è recata in cura dalla psichiatra dr.ssa __________ che a quanto pare aveva anche pensato di ricoverarla nel gennaio 2010, proposta tuttavia rifiutata dall'assicurata che ha preferito proseguire le cure a livello ambulatoriale.

Da notare che l'assicurata ha iniziato la sua nuova attività appena nel mese di luglio 2009 sebbene l'esercizio pubblico stesse per cambiare di proprietà. Per questo motivo le è stato pure notificato il licenziamento per la fine dell'anno. Questo fatto non sembra tuttavia aver turbato l'assicurata che al riguardo non ha evidenziato alcun segno di risentimento verso il datore di lavoro che di fatto le aveva offerto un lavoro precario.

 

Da un punto di vista medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio esame clinico odierno, considerata la sintomatologia ansiosa-depressiva di lieve-media entità nonché l'assenza di disturbi cognitivi di rilevanza clinica, considerate pure le buone risorse personali e le competenze professionali dell'assicurata, ritengo ragionevolmente proponibile ed esigibile la ripresa completa di un'attività lavorativa confacente fra uno-due mesi.

 

Non sono tuttavia escluse delle resistenze considerati i segni deponenti per       un'estensione dei sintomi." (IX, Doc. AI 4-4, inc. cassa malati)

 

Dal canto suo il dr. __________, generalista curante dell’assicurata, in data 31 marzo 2010 ha confermato la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” presente dal novembre 2009 attestando  un’incapacità lavorativa totale dal 3 novembre 2009 per data da definire (doc. AI 19).  

                                         Il medico SMR, posta la diagnosi di “sindrome ansioso depressiva di gravità moderata”, il 12 aprile 2010 ha osservato:

 

"  (…)

L'Assicurata è stata sottoposta a valutazione fiduciaria dal Dr. __________ in data 23 febbraio 2010 per conto di __________ Assicurazioni. "Dopo la chiusura nel 2003 della scuola presso la quale lavorava, è rimasta in disoccupazione per un anno ed in seguito ha assunto per quattro anni la gerenza di un bar-osteria a __________ che poi ha ceduto e nel luglio del 2009 ha assunto la gerenza del bar __________ a __________. Nell'ottobre 2009 ha accusato un crollo psicofisico e un disturbo emozionale apparentemente senza fattori scatenanti esterni. Da parte del medico curante dr. __________ è stato attestato un episodio ansioso-depressivo di

moderata gravità che non sembra nel frattempo essere migliorato, al punto che I'assicurata si è recata in cura dalla psichiatra dr.ssa __________ che a quanto pare aveva anche pensato di ricoverarla nel gennaio 2010, proposta tuttavia rifiutata dall'assicurata che ha preferito proseguire le cure a livello ambulatoriale. Da notare che I'assicurata ha iniziato la sua nuova attività appena nel mese di luglio 2009 sebbene I'esercizio pubblico stesse per cambiare di proprietà. Per questo motivo le è stato pure notificato il licenziamento per la fine dell'anno. Questo fatto non sembra tuttavia aver turbato I'assicurata che al riguardo non ha evidenziato alcun segno di risentimento verso il datore di lavoro che di fatto le aveva offerto un lavoro precario. Da un punto di vista medico-psichiatrico, in base alle risultanze del mio esame clinico odierno, considerata la sintomatologia ansiosa-depressiva di lieve-media entità nonché I'assenza di disturbi cognitivi di rilevanza

clinica, considerate pure le buone risorse personali e le competenze professionali dell'assicurata, ritengo ragionevolmente proponibile ed esigibile la ripresa completa di un' attività lavorativa confacente fra uno-due mesi. Non sono tuttavia escluse delle resistenze considerati i segni deponenti per un'estensione dei sintomi.

 

Vedi rapporto medico SMR Dr.ssa __________ del 12.04.2010.

IL 100 % dal 03.11.2009 al 31.03.2010. In seguito IL 0 %. L'assicurato non ha più un posto di lavoro, motivo per cui, chiuso il mandato IT, possiamo aprire un mandato di aiuto al collocamento." (Doc. AI 25-2)

                                        

                                         Con progetto di decisione 21 aprile 2010 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto di prestazioni motivando:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

 

Dalla documentazione raccolta agli atti ed dal rapporto stilato dal Servizio Medico Regionale risulta che lei ha presentato, dal profilo medico-teorico, un incapacità lavorativa totale del 100% in qualsiasi attività dal 3 novembre 2009, per contro dal 1. aprile 2010 lei viene ritenuta completamente abile al lavoro (100%) in qualsiasi attività.

Non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzione e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell'art 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità non esiste.

Non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di provvedimenti professionali essendo ancora esigibile in misura completa l'abituale attività di gerente di esercizio pubblico." (Doc. AI 28-2)

                                         In data 23 aprile 2010 la dr.ssa __________, psichiatra, ha fatto pervenire all’amministrazione un certificato del seguente tenore:

 

"  Con la presente certifico che l'interessata a margine attualmente non è ancora in grado di intraprendere un'attività lavorativa qualsiasi per motivi di salute e risulta quindi inabile al lavoro nella misura del 100%, e ciò fino a data da stabilire.

 

Non escludo comunque, per quanto concerne la prognosi, che essa sarà favorevole. Purtroppo la presa a carico si evidenzia come difficile in quanto l'interessata per via di effetti collaterali stenta a sopportare qualsiasi intervento psicofarmacologíco finora intrapreso. Inoltre soffre di una "fobia ospedaliera" e quindi anche un ricovero in ambiente ospedaliero a tutt'ora non era possibile." (Doc. AI 32-1)

 

                                         Richiesto in merito, il medico SMR, dr.ssa __________, nelle sue Annotazioni del 31 maggio 2010, ha affermato:

 

"  La certificazione della Dr.ssa __________ non porta sostanziali modifiche rispetto alla presa di posizione del Dr. __________ che ha eseguito una visita fiduciaria per la __________ Assicurazioni del 23.02.2010.

Come indicato nel rapporto stilato dal Dr. __________ non erano tuttavia escluse delle resistenze considerati i segni deponenti per un'estensione dei sintomi.

Si conferma quindi tale presa di posizione." (Doc. AI 35-1)

 

                                         Mediante la decisione contestata l’amministrazione ha negato la concessione della rendita e di provvedimenti professionali.

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 453).

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pp. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                                                              

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

 

                               2.9.   Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti e delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), e del dr. __________, FMH in psichiatria, - le cui valutazioni peritali in ambito assicurazione perdita di guadagno per malattia sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al consid.  2.8 che precede - occorre concludere che l’interessata è stata inabile al lavoro a far tempo dal mese di novembre 2009 per una sindrome ansioso depressiva di gravità moderata. Secondo il dr. __________ inoltre l’insorgente, “considerata la sintomatologia ansiosa-depressiva di lieve-media entità nonché l'assenza di disturbi cognitivi di rilevanza clinica, considerate pure le buone risorse personali e le competenze professionali dell'assicurata”, era da considerare nuovamente abile in misura piena e in qualsiasi attività a far tempo dal mese di aprile 2010 (doc. AI 4-4). Tale conclusione è stata condivisa dal medico SMR nelle sue Annotazioni del 12 aprile 2010 (doc. AI 24).

                                        

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici rilevanti e attestanti in modo convincente un’inabilità lavorativa successiva al mese di aprile 2010.

                                         Tali non possono in effetti essere le certificazioni del medico curante Dr. __________ - che peraltro è medico generalista e non è quindi, contrariamente al medico che ha redatto la perizia, specialista nella materia che qui interessa (sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati, anche se specialisti, cfr. STFA U 2002/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.8) -, il quale del resto in data 31 marzo 2010 si è limitato a confermare la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva e ad attestare un’inabilità lavorativa al 100% a partire dal 3 novembre 2009 sino a data da definire dalla dr.ssa Iorno (cfr. doc. AI 19). Nemmeno è possibile scostarsi dalle conclusioni del dr. __________ sulla base del certificato 23 aprile 2010 della dr.ssa __________ psichiatra che ha in cura l’assicurata, la quale, in modo assai stringato, si è limitata ad attestare un’inabilità lavorativa “fino a data da stabilire”, omettendo tuttavia di porre una qualsivoglia diagnosi e tralasciando completamente di motivare la sua conclusione sull’incapacità lavorativa (doc. AI 32). Lo stesso vale del resto per i semplici certificati di parziale (50%) incapacità lavorativa del 13 e 28 settembre 2010 (doc. B1 e B2; cfr. sopra al consid. 2.6).

 

                                         Ora, per il ricordato art. 28 cpv. 1 let. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la let. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40 per cento).

                                         In concreto, accertato che per il periodo precedente al mese di novembre 2009 l’insorgente non ha subito alcuna incapacità lavorativa a dipendenza della problematica psichiatrica insorta nel novembre 2009 – né del resto l’interessata sostiene altrimenti (cfr. anche il formulario di domanda di prestazioni nel quale la richiedente ha situato l’insorgenza della problematica psichiatrica al 3 novembre 2009, doc. AI 7) – in considerazione dell’incapacità lavorativa sostanzialmente attestata dal dr. Daguet dal 3 novembre 2009 al 30 aprile 2010, non risulta manifestamente assolto il criterio dell’anno di incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Del resto, va detto che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ipotizzare un’incapacità lavorativa successiva al mese di aprile 2010, la decisione impugnata del 12 luglio 2010 dovrebbe comunque essere ritenuta corretta considerato come, al momento della sua emissione, il termine di un anno previsto dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI non sarebbe comunque ancora scaduto.

 

                                         Si osservi altresì che l'autorità giudicante deve, per giurisprudenza, limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (fra le tante cfr. DTF 130 V 140, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         Come osservato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         In particolare, nel caso l’interessata reputi che l’incapacità lavorativa attestata per il periodo dal novembre 2009 al mese di aprile 2010 si sia protratta, contrariamente alla previsione formulata dal dr. Daguet, anche oltre tale periodo e almeno sino al mese di novembre 2010, essa potrà presentare una nuova domanda di prestazioni allegando la pertinente documentazione medica.

                                         Va ribadito in proposito che le stringate certificazioni della dr.ssa __________ prodotte in corso di causa si riducono a semplici certificati di inabilità lavorativa parziale (50%; dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2010, doc. B2 e dal 1. agosto 2010, doc. B1) privi di ogni motivazione e indicazione diagnostica. Tali atti non possono di conseguenza giustificare una trasmissione dell’incarto all’amministrazione affinchè tratti l’invio di tali certificati quale nuova domanda, e, quindi, esamini se vi sono i presupposti per entrare nel merito della richiesta e decida circa un eventuale diritto alla rendita per il periodo successivo alla decisione impugnata.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti