Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.241

 

BS/sc

Lugano

4 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 agosto 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 29 luglio 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1965, il diritto a ¾ di rendita dal 1° giugno 2006. Il grado d’invalidità del 69% è stato effettuato mediante il raffronto dei redditi (doc. AI 106 e 108).

 

                                         Contro la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo l’erogazione di una rendita intera (doc. AI 109-3).

 

                                         Con scritto 12 gennaio 2010 il Vicepresidente del TCA ha comunicato al ricorrente quanto segue:

 

"  da un attento esame degli atti dell'incarto risultano gli estremi per emettere una decisione con la quale, riformando la decisione impugnata, questo Tribunale potrebbe riconoscere al vostro assistito il diritto ad una prestazione inferiore ai tre quarti di rendita contestati.

 

Dalla perizia multidisciplinare del SAM datata 23 maggio 2009 risulta che l’assicurato è stato valutato abile al 50% (da intendersi quale rendimento ridotto nell’arco di una presenza lavorativa durante tutto il giorno) sia nella sua originaria professione di impiegato __________ che in attività adeguate. Tale valutazione medico-teorica – rimata incontestata – è stata confermata dal SMR con rapporto 3 giugno 2008 e non risulta essere stato reso verosimile alcun successivo peggioramento.

 

Fondandosi sui dati medici, con rapporto 16 febbraio 2009 il consulente in integrazione professionale ha proceduto al raffronto tra il reddito senza il danno alla salute quale addetto alla logistica presso la __________ (reddito da valido) con quello ipoteticamente conseguibile in un’attività lucrativa adeguata (reddito da invalido). Il grado d’invalidità del 69% è stato posto a fondamento della decisione contestata.

 

Tenuto conto che l’originaria attività di addetto alla logistica è stata considerata adeguata e che, secondo il principio della riduzione del danno, in questa attività il vostro rappresentato riesce a sfruttare meglio la propria residua capacità lavorativa, il raffronto dei redditi operato dall’Ufficio AI non risulta essere corretto.

 

Di conseguenza, il grado d’invalidità risulterebbe meno del 69%. Pertanto la decisione contestata è suscettibile di essere modificata a sfavore del vostro assistito nel senso di riconoscergli una rendita d’invalidità inferiore a quella di cui egli è stato posto a beneficio.

 

Conformemente alla giurisprudenza (DTF 122 V 166, cfr. anche STFA del 3 febbraio 2003 nella causa H., I 677/02), le assegno un termine di 10 giorni per presentare le sue osservazioni in merito, rispettivamente per comunicare se, alla luce di quanto sopra, intende ritirare il ricorso.

 

                                         Avendo l’insorgente comunicato con lettera 20 gennaio 2010 il ritiro del ricorso, con decreto 21 gennaio 2010 il TCA ha stralciato dai ruoli la causa (inc. 32.2009.156).

 

                               1.2.   Procedendo ad un riesame del diritto della rendita, con decisione 12 agosto 2010 (preannunciata il 22 marzo 2010) l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della pronunzia, la rendita da ¾ a mezza sulla base delle seguenti motivazioni:

 

"  (…)

Mediante la decisione del 28.10.2009 l'ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a ¾ di rendita di invalidità (grado 69%), poiché con il confronto dei redditi effettuato a suo tempo dalla consulente in integrazione professionale risultava giustificata tale percentuale.

 

L'Ufficio ha però riconosciuto a torto questa prestazione poiché, come segnalatovi dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano tramite il proprio scritto datato 12.01.2010, non ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi, non considerando la capacità lavorativa residua pari al 50% del Signor RI 1 nella propria abituale attività di addetto alla logistica presso __________.

La presenza di questa capacità lavorativa, seppure limitata al 50%, avrebbe dovuto portare l'ufficio a ritenere valido unicamente un grado AI del 50%, e non il 69% erroneamente erogato.

 

Tale situazione impone la correzione del diritto alle prestazioni, riducendo i ¾ di rendita d'invalidità attualmente riconosciuti ad una mezza rendita AI."

(Doc. AI 120/1-2)

 

                                         Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha impugnato la succitata decisione postulando il ripristino di ¾ di rendita e, in via eventuale, l’erogazione di una rendita intera. Subordinatamente ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un riesame clinico generale e per un accertamento professionale della residua capacità lavorativa. Spiegando i motivi che lo hanno indotto a ritirare il primo ricorso, l’insorgente ha completato:

 

"  (…)

Da qui discende la convinzione fattuale che nelle procedure non si è tenuto conto di due fattori determinanti, ovvero:

 

     ·     le gravi restrizioni mediche certificate e accolte dall'assicurazione perdita di guadagno per malattia che ha versato al ricorrente le piene prestazioni in denaro per il periodo massimo legale di 720 giorni.

 

     ·     Le misure di reintegrazione o di collocamento nell'ambito economico del ricorrente in mansioni offerte dal mercato del lavoro.

 

Per quanto concerne il secondo punto, si produce la dichiarazione chiarificatrice della __________ del seguente tenore:

 

     "  in riferimento al caso che vede coinvolto il nostro ex collaboratore RI 1, con la presente dichiariamo che lo stesso, durante la sua malattia, ha effettuato delle prove di ripresa del lavoro parziale (50% con limitazioni mediche) che non hanno però avuto successo.

 

        Le stesse hanno avuto luogo:

        -  il 03.01.2007 (interrotta dopo 3 giorni)

        -  il 03.09.2007 (interrotta il 21.09.2007)

        -  il 17.12.2007 (interrotta il 08.01.2008).

 

Dall'8 gennaio 2008 in avanti il collaboratore ha continuato la sua inabilità al lavoro nella misura del 100%. Alla luce di questa situazione ed in considerazione delle sue restrizioni mediche la nostra azienda non ha più potuto occuparlo. Alla fine del mese di luglio 2008 il rapporto di lavoro è stato quindi sciolto (…)"

Per il primo punto, complessivamente, devesi rilevare che un riesame della situazione clinica si rende necessario, attese le precisazioni della __________ e la valutazione dell'Assicurazione perdita di guadagno per malattia, nonché dell'assicurazione militare federale. (…)" (Doc. I)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito l’erroneità della decisione 29 luglio 2009, confermando la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa.

 

                               1.5.   Il 4 ottobre 2010 l’insorgente ha indicato i mezzi di prova da espletare e apposto alcune precisazioni (VI).

                                     

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                         nel merito

                                     

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto, in via di riconsiderazione della decisione 29 luglio 2009, la rendita da ¾ a metà.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

 

                               2.4.   L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che dispone che “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

 

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

                                         L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).

                                         Infine, in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

 

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, l’errore manifesto della decisione 29 luglio 2009 risiede nel fatto che, come rilevato dal TCA nella comunicazione 12 gennaio 2010 (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI aveva determinato il grado d’invalidità (69%) raffrontando il reddito senza il danno alla salute quale addetto alla logistica presso la __________ (reddito da valido) con quello ipoteticamente conseguibile in un’attività lucrativa adeguata (reddito da invalido).

                                         Questo nonostante che con la perizia multidisciplinare SAM del 23 maggio 2009 (doc. AI 78) l’assicurato era stato valutato abile al 50% (da intendersi quale rendimento ridotto nell’arco di una presenza lavorativa durante tutto il giorno) sia nella sua originaria professione di impiegato __________ che in attività adeguate. Questa valutazione medico-teorica è stata in seguito confermata dal SMR con rapporto 3 giugno 2008 (doc. AI 79).

                                         Visto che l’originaria attività di impiegato __________ (addetto alla logistica; cfr. questionario del datore di lavoro in doc. AI 40-1) era stata considerata adeguata e che, secondo il principio della riduzione del danno (fra le tante cfr. DTF 123
V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400), in questa attività l’assicurato poteva mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, l'aver operato il raffronto dei redditi risulta quindi non corretto.

 

                               2.6.   Con riferimento allo scritto 6 settembre 2010 de __________ (doc. A2) - il cui contenuto è stato riportato nel ricorso (cfr. consid. 1.3) -, l’insorgente sostiene che non si è debitamente tenuto conto sia delle limitazioni mediche che della concreta situazione professionale.

 

                                         Innanzitutto va ricordato che l’assicurato è stato peritato dal SAM, il quale aveva disposto cinque consultazioni specialistiche esterne (psichiatrica, reumatologica, neurologica, dermatologica e gastroenterologia). Sulla base di questi consulti, nonché degli accertamenti eseguiti presso il citato centro di accertamento medico, i periti avevano concluso:

 

"  (…)

Dal punto di vista psichiatrico vi è una limitazione della capacità lavorativa del 20-30% dovuta ad una sindrome da disadattamento con umore deflesso (che ha una capacità ridotta di tolleranza e di resistenza allo sforzo, aumentata faticabilità).

 

Dal punto di vista reumatologico vi è una limitazione della capacità lavorativa del 30% a causa delle poliartralgie e per la sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena croniche.

 

Dal punto di vista neurologico vi è una limitazione della capacità lavorativa del 50% a causa della polineuriopatia sensitiva e motoria agli arti superiori e inferiori.

 

 

Dal punto di vista gastroenterologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa del 40% a causa dell'epatite C cronica complicata da cirrosi (provoca uno stato astenico cronico).

 

Dal punto di vista dermatologico vi è nessuna incapacità lavorativa.

 

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come impiegato __________ da inizio giugno 2005 (inizio della prolungata incapacità lavorativa) e continua. Le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì integrate e tutte riducono il rendimento lavorativo con facile affaticabilità e diminuita tolleranza al lavoro.

 

In futuro non è da prevedere un cambiamento della sopraccitata capacità lavorativa a medio termine. (…)" (Doc. AI 78-23)

 

                                         Inoltre, i periti hanno compiutamente esposto le attività esigibili:

 

"  (…)

Dal punto di vista reumatologico l'A. può sollevare e portare spesso pesi tra i 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg, mai oltre i 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto. Può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

Può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può talvolta camminare per lunghi tragitti. Tendo conto del problema neurologico si sconsiglia la deambulazione su terreni accidentati ed il salire su scale a pioli ed impalcature. Può spesso salire sulle scale. Sempre tenendo conto del problema neurologico l'A. è limitato in attività, in cui sia necessaria una motricità fine e si sconsiglia di maneggiare attrezzi pesanti e molto pesanti.

 

Tenendo conto di tutte le patologie l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 50%, (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nelle attività rispettose dei limiti appena descritti ed a partire dal giugno 2005. (…)" (Doc. AI 78-24)

                                        

                                         Va poi evidenziato che le mansioni di addetto alla logistica che l’assicurato svolgeva (scarico pacchi postali dal treno con l’ausilio di un sollevatore, trasbordo invii, distribuzione a domicilio ecc.; cfr. “Descrizione servizio orario ADD LOG 3” in doc. AI 40-6-15) rientravano nelle attività medicalmente ancora esigibili sebbene con minore rendimento del 50%, come accertato dai periti del SAM.

 

                                         Vero che l’insorgente ha ricevuto delle indennità per perdita di guadagno da malattia (ultimo versamento nel dicembre 2008; cfr. doc. AI 84-2) fondate su una piena inabilità lavorativa. Tuttavia va detto che le conclusioni peritali, tra l’altro rimaste incontestate, possono essere fatte proprie dal TCA essendo frutto di un’accurata e completa valutazione, priva di contraddizioni. Inoltre va detto che i tentavi di lavoro indicati nel citato scritto 6 settembre 2010 de __________ erano già a conoscenza dei periti del SAM (cfr. punto n. 3.3 “Anamnesi professionale”, p. 10; doc. AI 78-10).

 

                                         Va qui evidenziato che eventuali rilevanti peggioramenti delle condizioni di salute, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, possono essere fatti valere dall’as- sicurato mediante introduzione di una domanda di revisione ex art. 17 LPGA.

Pertanto, richiamato l’obbligo che incombe all’assicura-to di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) l'assicurato può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa del 50% nella sua  precedente attività lucrativa.

 

In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF                I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

                                         Stante, in concreto, un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente professione di impiegato __________ (addetto alla logistica), il grado di invalidità del 50% stabilito con la decisione impugnata è corretto.

 

                                         Trattandosi dunque di un errore manifesto e di notevole importanza (cfr. consid. 2.4), giustamente l’Ufficio AI ha ridotto, in via di riconsiderazione, la rendita da ¾ a metà rendita. In queste circostanze la decisione contestata merita dunque conferma ed il ricorso va respinto.

 

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti