Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.245

 

cr/sc

Lugano

18 maggio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 luglio 2010 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1968, in passato attiva in qualità di cameriera, poi disoccupata, in data 13 giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “sciatica gamba destra cronica dopo caduta giugno 2004. Fatto infiltrazioni e sono stata vista anche all’I__________” (doc. 1/1-8).

                                        

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia bidisciplinare ortopedico-psichiatrica a cura del dr. __________ e del dr. __________, l’UAI, con progetto di decisione del 14 dicembre 2009 (doc. 36/1-3), poi confermato con decisione del 15 luglio 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo l’assicurata pienamente abile al lavoro in attività adeguate a partire dal 1° gennaio 2005 e indicando che “non essendo assolta la condizione connessa all’anno di incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto ad una rendita d’invalidità non esiste” (doc. A).

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. M. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e, previo svolgimento di una perizia psichiatrica, l’attribuzione di almeno una mezza rendita di invalidità.

                                         Sostanzialmente, il patrocinatore ha innanzitutto contestato che l’assicurata possa essere considerata pienamente abile al lavoro in attività adatte, indicando che ciò contrasterebbe con quanto certificato dal dr. __________, il quale ha “confermato l’inabilità al lavoro nell’attività svolta di cameriera; potrebbe al limite svogere un’attività adatta allo stato di salute previa una riqualifica”.

                                         Il patrocinatore ha inoltre chiesto che l’interessata venga sottoposta ad una nuova valutazione peritale in ambito psichiatrico, alla luce del referto del 10 settembre 2010 del dr. __________ che attesta una completa inabilità lavorativa dell’assicurata.

                                         L’avv. RA 1 ha pure osservato che l’UAI non ha debitamente tenuto conto del “mercato del lavoro del tutto sfavorevole alla ricerca di attività consone al suo danno alla salute, considerando le scarse qualifiche di studio e professionali”.

                                         Infine, a proposito dell’aspetto economico relativo al raffronto dei redditi, il patrocinatore ha rilevato che “non è plausibile che il suo reddito esigibile sia superiore in attività diverse dalla propria attuale di cameriera” e ha contestato la mancata applicazione al reddito da invalida della percentuale di riduzione del 25% (doc. I).

                                     

                                         L’avvRA 1 ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. II).

 

                               1.3.   L’UAI, in risposta - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione bidisciplinare del dr. __________ e del dr. __________, sia di quella economica del consulente in integrazione incaricato - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessata venga respinto (doc. V).

 

                               1.4.   In data 6 ottobre 2010 il patrocinatore ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VIII + 1).

 

                               1.5.   In corso di causa il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare da quando ha in cura l’assicurata; da quando ella presenta le patologie poste nel referto del 10 settembre 2010 e a partire da quando ella presenta un’incapacità lavorativa per motivi psichici (doc. IX).

 

                                         Il dr. __________ ha risposto con scritto del 23 marzo 2011 (doc. XIII), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XIV).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 20 aprile 2011 l’Ufficio AI, preso atto che dallo scritto del curante emerge che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici a partire dal 12 agosto 2010, quindi posteriormente alla data di emissione della decisione impugnata, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XV).

                                         Il patrocinatore dell’assicurata, dal canto suo, con scritto del 16 maggio 2011, ha indicato di non avere particolari osservazioni da formulare (doc. XVII).

 

                                         Il doc. XV e il doc. XVII sono stati trasmessi alla relativa controparte (doc. XVIII, XIX), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.4.   Per chiarire la situazione dal profilo medico l’UAI ha affidato al Servizio di accertamento medico (SAM), sede di __________, l’incarico di eseguire una perizia bidisciplinare in ambito ortopedico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________) .

                                        

                                         Nel referto peritale del 19 febbraio 2009, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le diagnosi somatiche di “sindrome lombospondilogena a decorso cronico; stato dopo contusione giugno 2004; disfunzione sincondrosi sacro-iliaca di destra; disturbo della sensibilità in corrispondenza del piede destro senza evidente correlato anatomico strutturale in presenza di una cisti di Tarlow S1 a destra” (doc. 25-6).

                                         Il dr. __________ ha ritenuto che, “per quanto attiene all’aspetto terapeutico, in accordo con le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 26.09.06 e dal dr. __________ nei rapporti del 07.11.06 e 23.01.07, non ritengo esservi tuttora nessuna indicazione operatoria per lo meno di carattere neurochirurgico/neuro-ortopedico”.

Lo specialista ha per contro considerato opportuno un programma attivo - inizialmente molto blando, poi d’intensità progressiva - di rinforzo della muscolatura paravertebrale e di stabilizzazione del tronco (doc. 25-7).

Il dr. __________, riferendosi alla valutazione EFL effettuata il 31 marzo 2008/1° aprile 2008, ha indicato che le ulteriori affezioni dell’assicurata “(cinto scapolare, ginocchio sinistro, mano sinistra, gomiti, ecc.) non presentano attualmente nessuna valenza potenzialmente invalidante” (doc. 25-7).

Quanto alla prognosi, lo specialista ha considerato che “tenuto conto del decorso, così come documentato agli atti e del quadro complessivo riscontrato attualmente dal punto di vista somatico la situazione può venire considerata nell’insieme stabilizzata senza evidenti indizi che permettano di prevedere con sufficiente attendibilità un cambiamento significativo a corto/medio termine” (doc. 25-7).

Il dr. __________ ha indicato che l’assicurata presenta una ridotta caricabilità del rachide e dell’arto inferiore destro.

Quanto alla capacità lavorativa nell’abituale attività di cameriera, il dr. __________ ha ritenuto che, dal punto di vista ortopedico, l’assicurata “risulta essere abile al lavoro in misura completa nell’ambito del contratto parziale vigente in precedenza al 50%. In caso di ingaggio al 100% ritengo ragionevole considerare un’inabilità lavorativa quale cameriera nell’ordine di grandezza di 1/3” (doc. 25-8).

A proposito della possibilità di svolgere altre attività adeguate alle sue condizioni di salute, il dr. __________ ha valutato che, dal profilo ortopedico, “risultano essere esigibili in misura completa delle attività lavorative che rispecchino i limiti di carico riscontrati all’esame EFL” (doc. 25-8).

 

L’aspetto psichiatrico è invece stato approfondito dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel referto peritale dell’11 giugno 2008, ha escluso la presenza di diagnosi psichiatriche (doc. 25-22).

Il dr. __________ ha rilevato che l’assicurata “presenta una sindrome algica la cui eziologia non è da imputare ad una vulnerabilità psicopatologica soggiacente”, aggiungendo che “non sono riscontrabili né da un punto di vista anamnestico, né clinico, segni o sintomi che possano dar luogo a ipotizzare una sindrome somatoforme da dolore persistente”.

Lo specialista ha infatti potuto riscontrare “solo una lieve tendenza alla somatizzazione e una personalità severa e rigida con se stessa, senza che questa caratteristica personologica comporti un’entità nosologica psichiatrica ai sensi dell’ICD10”.

Il dr. __________ ha sottolineato come “le constatazioni oggettive non coincidono con le lamentele soggettive dell’assicurata” (doc. 25-23).

Per tali ragioni, il dr. __________ ha considerato l’assicurata, dal profilo psichiatrico, pienamente abile al lavoro (doc. 25-23).

Lo specialista ha precisato, a proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessata, che “da un punto di vista clinico è possibile che nel corso del 2006 abbia presentato uno stato ansioso che non è da considerare una diagnosi ai sensi dell’ICD10. Ad ogni modo l’assicurata non ha mai presentato una incapacità lavorativa per ragioni psichiche” (doc. 25-23).

 

                                         Pertanto, globalmente, nel referto peritale del 19 febbraio 2009, il dr. __________, tenuto conto anche di quanto valutato dal dr. __________ con riferimento all’aspetto psichico – aspetto che non influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurata – ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro nella misura di 1/3 rispetto ad un ingaggio al 100% in qualità di cameriera, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 25-8).

 

Nel rapporto medico del 27 aprile 2009, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha indicato:

 

"  domanda di prestazioni AI 6.2007

cameriera in disoccupazione

 

infortunio cadendo a carico __________ con IL 100% dal 10.6.2004, 50% dal 9.8.2004 e ricaduta con IL 50% dal 25.10.2004 al 31.12.2004, caso successivamente chiuso dalla LAINF.

L’assicurata è stata successivamente in disoccupazione dichiarandosi completamente abile

 

Diverse valutazioni specialistiche dal 11.2004 al 9.2006 presso dr. __________ neurochirurgo che attestava una abilità diminuita a 4-6 ore giornaliere nella sua attività mentre dr. __________ ha effettuato infiltrazione interapofisaraia sotto TAC il 28.2.2007 (secondo i dati forniti dal medico curante dr. __________. Si può pertanto dedurre che la sintomatologia dell’assicurata è cronica come descritto nella perizia bidisciplinare di __________.

 

Atti medico terapeutici non migliorerebbero sensibilmente le esigibilità residuali (doc. 26-2).

                                     

L’assicurata ha contestato il progetto di decisione del 14 dicembre 2009 di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo i seguenti referti medici:

 

-          certificato medico del 18 marzo 2010 del dr. __________, medico chirurgo, del seguente tenore:

 

"  Quale medico curante e dopo aver provveduto con accertamenti supplementari nell’ambito della valutazione di una rendita AI al beneficio della paziente a margine, preciso quanto segue:

 

In data 14.12.2009, in seguito alla decisione dell’Ufficio AI, non è stata concessa una rendita o riqualifica.

La patologia vertebrale, che limita la capacità lavorativa, è nota dal 2004. Nonostante le diverse misure terapeutiche, comprese infiltrazioni locali, il quadro clinico non è migliorato, permettendo alla paziente di svolgere un’attività adeguata.

 

Siamo confrontati con una entità patologica ben documentata tramite MRI, che evidenzia una compressione chiara della radice S1, inoltre le discopatie plurisegmentali. Sul piano clinico si evidenzia una notevole limitazione funzionale, oltre il dolore sciatalgiforme alla gamba destra.

 

La recente valutazione da parte del collega dr. med. __________, dopo aver provveduto ad una nuova MRI lombare, conferma il quadro clinico in relazione con la patologia in atto (copia dei referti allegati alla presente).

Inoltre il collega non è del parere per un’operazione chirurgica, in quanto la probabilità di complicazioni post-operatorie sono molto elevate.

 

In conclusione, alla luce della recente valutazione, tenuto conto del decorso clinico, ritengo la signora RI 1 inabile al lavoro nell’attività svolta di cameriera.

Al limite, tramite una riqualifica, la paziente è in grado di svolgere un’attività adatta al suo stato di salute tenendo conto delle limitazioni funzionali del rachide.” (Doc. 45-2)

 

-          certificato del 2 marzo 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

 

"  La informo brevemente sulla sua soprannominata paziente che ho rivisto l’01.03.2010 dopo aver provveduto ad una RM del rachide lombare.

 

La paziente riferisce di accusare ancora dolori prevalentemente alla gamba destra lungo la fascia posterolaterale fino al piede.

 

La nuova RM riconferma incipienti discopatie su più segmenti lombari con una grossa cisti di Tarlow in L5/S1 che in maniera molto chiara coinvolge la radice S1 spostandola lateralmente. Benché queste cisti normalmente non diano grossi fastidi è ben possibile che questa porti ad una lateralizzazione della radice con una leggera compressione verso il recesso.

 

Tuttavia un intervento non entra in considerazione in quanto questo richiederebbe un’apertura della cisti di Tarlow. È risaputo che queste cisti fanno molta fatica a richiudersi ed un intervento di questo tipo porterebbe a tutta una serie di complicazioni, fra l’altro eventualmente anche ad un intervento di drenaggio ventricolo-peritoneale. La paziente era già stata alla __________ di __________ da me stesso inviata per una seconda opinione ed anche alla __________ hanno rifiutato di prendere in considerazione la possibilità di un intervento su questa ciste.

 

In considerazione di quanto sopra purtroppo penso che un procedere chirurgico non entri in considerazione salvo complicazioni importanti, ma in questo caso la paziente dovrebbe essere vista in un Centro Universitario.

Spiacente di non poter offrire di meglio.” (Doc. 45-3)

 

Nelle annotazioni del 14 luglio 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Perizia bidisciplinare del 2.2009 (reuma dr. __________ e psi dr. __________)

 

Valutazione OP del 9.2009 e progetto di decisione del 14.12.2009

 

Attuale audizione con osservazioni mediche sia da parte dr. __________ (MC) che dr. __________ (neurochirurgo) che non riportano o obiettivano nuove patologie o motivano nuovi accertamenti da parte AI ma riportano solo dati già conosciuti dalla perizia obiettiva e neutrale del SAM

 

In definitiva, le osservazioni di carattere medico riportate in questa fase di audizione al progetto non permettono di modificare le esigibilità residuali a noi note dopo il SAM.” (Doc. 52-1)

 

                               2.5.   In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni del dell’UAI, adducendo, a comprova delle sue precarie condizioni di salute, un referto del 10 settembre 2010 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

"  La signora RI 1 è una paziente di 43 anni, di origine __________, in Ticino dal 1988, divorziata dal 1996. Non ha figli. Mi è stata segnalata per una presa a carico specialistica dal dr. __________, suo medico di famiglia.

La paziente presenta un disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0) associato ad una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1).

In anamnesi due tentativi di suicidio per auto avvelenamento farmacologico (1990,2005).

La sintomatologia attuale è rappresentata da umore ridotto, ansia, labilità emotiva, riduzione dei contatti sociali, insonnia e saltuari pensieri anticonservativi.

Da circa due mesi in terapia antidepressiva e ansiolitica con sertralina e Iorazepam.

Abbiamo iniziato una terapia psicologica di supporto dalla quale si evidenziano modalità mal adattive del disturbo di base associate al corteo sintomatologico umorale.

Al momento attuale la paziente è inabile al lavoro in percentuale totale ma la difficoltà di introspezione e le difese arcaiche lasciano presagire una prognosi negativa.” (Doc. B)

 

                               2.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato lo psichiatra curante dell’interessata, dr. __________, chiedendogli di fornire le seguenti precisazioni:

 

"  (…)

1. Da quando l’assicurata si trova in cura specialistica presso di Lei?

 

2.   A partire da quando ella presenta le patologie da Lei indicate nel certificato medico del 10 settembre 2010?

 

3.   A partire da quando l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa per motivi psichici?” (Doc. IX)

 

Con scritto del 23 marzo 2011, il dr. __________ ha risposto:

 

"  (…)

1.      Da quando l’assicurata si trova in cura specialistica presso di Lei?

 

L’assicurata è stata segnalata per una presa a carico specialistica dal suo medico di famiglia dr. __________ ed è in cura presso il mio studio medico dal giorno 12 agosto 2010. Il collega aveva già iniziato una terapia antidepressiva e ansiolitica e chiedeva di supportare la paziente con colloqui di sostegno.

 

2.      A partire da quando ella presenta le patologie da Lei indicate nel certificato medico del 10 settembre 2010?

 

Per quanto riguarda il disturbo di personalità è verosimile ipotizzare che lo stesso sia insorto tra la fine dell’adolescenza e la prima età adulta. La sindrome depressiva ricorrente, invece, sembra essersi manifestata con i primi sintomi intorno al 1990 ed ha presentato varie ricadute, l’ultima delle quali si è manifestata intorno al mese di luglio 2010, momento in cui la paziente era ancora in cura presso il proprio medico di famiglia.

 

3.      A partire da quando l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa per motivi psichici?

 

La paziente presenta una incapacità lavorativa per motivi psichici dal 12 agosto 2010.” (Doc. XIII)

                               2.7.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione bidisciplinare del SAM, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni.

 

                                         Nel referto peritale del 19 febbraio 2009, il dr. __________ - tenuto conto sia delle patologie somatiche dell’interessata, sia di quelle psichiche, valutate dal dr. __________ nel referto peritale dell’11 giugno 2008 - ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura di 1/3 rispetto ad un ingaggio al 100% in qualità di cameriera, ma pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 25-8).

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________ del SMR nel rapporto medico del 27 aprile 2009 (doc. 26-1).

 

                                         Il TCA non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni specialistiche dei medici del SAM, che non possono, del resto - come rilevato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 14 luglio 2010 - essere contraddette dalle valutazioni mediche prodotte dall’assicurata.

 

                                         Con riferimento all’aspetto somatico, infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, il quale ha ritenuto l’interessata affetta da “sindrome lombospondilogena a decorso cronico; stato dopo contusione giugno 2004; disfunzione sincondrosi sacro-iliaca di destra; disturbo della sensibilità in corrispondenza del piede destro senza evidente correlato anatomico strutturale in presenza di una cisti di Tarlow S1 a destra” (doc. 25-6).

                                         Queste conclusioni del dr. __________ non possono essere rimesse in discussione dai referti del dr. __________ e del dr. __________ - prodotti dall’assicurata in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 14 dicembre 2009 dell’UAI - dato che gli stessi, come rilevato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 14 luglio 2010, non obiettivano nuove patologie, ma riportano solo dati già conosciuti e presi in considerazione nella perizia bidisciplinare del SAM (doc. 52-1).

                                         Il TCA non può che condividere queste considerazioni del medico del SMR.

 

Del resto, non va dimenticato che lo stesso dr. __________, nel referto del 18 marzo 2010, pur dissentendo dalle conclusioni peritali a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessata nella sua attività di cameriera, ha concordato con l’amministrazione a proposito della possibilità per l’assicurata di svolgere un’attività adeguata alle sue condizioni di salute e rispettosa delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 45-2).

 

Il TCA rileva, inoltre, che l’insorgente, in sede ricorsuale, pur criticando le conclusioni dell’amministrazione, non ha tuttavia prodotto nuovi referti medici specialistici attestanti delle patologie a livello somatico in grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa dell’interessata.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

Quanto all’aspetto psichico, il TCA non ha motivo per discostarsi dalla valutazione peritale del dr. __________, il quale ha potuto escludere l’esistenza di affezioni psichiche invalidanti, evidenziando che l’assicurata presenta una “lieve tendenza alla somatizzazione e una personalità severa e rigida con se stessa, senza che questa caratteristica personologica comporti un’entità nosologica psichiatrica ai sensi dell’ICD10” (doc. 25-23).

Tali conclusioni sono poi state fatte proprie dal dr. __________ del SMR nel rapporto medico del 27 aprile 2009 (doc. 26-1).

 

                                         Quanto al certificato del 10 settembre 2010 del dr. __________ - il quale ha attestato la presenza di “un disturbo di personalità misto (ICD10-F61.0) associato ad una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1)” (doc. B) - va qui ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 15 luglio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessata attestato dal dr. __________ è successivo alla decisione impugnata e non può quindi essere preso in considerazione: il dr. __________, infatti, nel suo scritto del 10 settembre 2010, ha indicato che “la sintomatologia attuale è rappresentata da umore ridotto, ansia, labilità emotiva, riduzione dei contatti sociali, insonnia e saltuari pensieri anticonservativi” e che “al momento attuale la paziente è inabile al lavoro in percentuale totale” (doc. B, il corsivo è della redattrice).

 

Inoltre e soprattutto, il TCA sottolinea che, rispondendo ad un’esplicita richiesta di precisazioni da parte di questo Tribunale, il dr. __________ ha chiaramente indicato che l’assicurata “presenta un’incapacità lavorativa per motivi psichici dal 12 agosto 2010” (cfr. doc. XIII, riprodotto per esteso al consid. 2.6.).

                                     

                                         Si ribadisce tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice: spetterà quindi alla ricorrente, se del caso, inoltrare un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi psichiatrici che potrebbero influire sul suo grado di inabilità.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia bidisciplinare del SAM, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenta, a partire dal mese di gennaio 2005, una piena capacità lavorativa in attività adeguate.

 

                               2.9.   Sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, che l’interessata, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

 

                                         Per costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Ora, nel caso concreto, il consulente IP, nel rapporto del 28 settembre 2009, ha indicato che “i limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaia generica nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura … di piccoli elementi), che nel settore terziario (venditrice / cassiera non qualificata)” (doc. 32-2).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione, all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

 

                                         Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

 

                                         A proposito della critica del patrocinatore dell’interessata in merito al fatto che il mercato del lavoro sia “del tutto sfavorevole alla ricerca di attività consone al suo danno alla salute, considerando le scarse qualifiche di studio e professionali” (cfr. doc. I), il TCA rileva di non ignorare le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

 

                                         Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

 

"  8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

 

                             2.10.   Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto dall’UAI, i dati del 2005 (visto che l’assicurata è inabile al lavoro dal mese di giugno 2004).

 

                          2.10.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2005, lavorando al 100%, in fr. 44’193.-- (cfr. doc. 32-3).

                                         Tale ammontare è stato determinato sulla base del reddito statistico risultante dalle tabelle RSS relative al ramo economico 55 (alberghi e ristoranti), livello di qualifica 4 (cfr. doc. 32-3).

                                        

                                         In un’annotazione per l’incarto del 13 agosto 2009, il funzionario incaricato ha così giustificato tale scelta:

 

"  Assicurata 40enne, divorziata, senza figli, al beneficio dell’assistenza pubblica.

Negli ultimi anni ha lavorato come cameriera.

Si ritiene che senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare quale cameriera non qualificata (dal rapporto peritale di __________ non è chiaro se effettivamente ora lavora ancora come cameriera in misura ridotta).

 

I redditi dell’estratto del conto individuale non sono molto alti, anzi, l’assicurata ha conseguito un tetto massimo nell’anno 2000 CHF 22'768.-- composto da reddito presso 2 datori di lavoro (__________), da indennità di disoccupazione e dal versamento di contributi quale PSAL.

 

Quale reddito da valida ritengo corretto considerare il reddito di una cameriera non qualificata e cioè CHF 3'150 x 13 = CHF 40'950.-- per l’anno 2005 (anno del diritto alla rendita).” (Doc. 29-1)

 

                                         Il TCA non può che ritenere corretto il modo di agire dell’amministrazione.

                                         Va infatti rilevato che non è possibile prendere in considerazione l’ultimo salario percepito dall’assicurata prima del danno alla salute, dato che nel 2003 e nei primi mesi del 2004 (prima dell’infortunio), ella ha lavorato come cameriera solo per dei brevi periodi, essendo stata licenziata dai datori di lavoro ancora durante il periodo di prova (cfr. doc. 1-10 inc. disoccupazione).

                                         L’assicurata non ha contestato, del resto, l’ammontare stabilito dall’amministrazione.

 

                          2.10.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, pure incontestato dal ricorrente, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

 

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

 

                                         Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non deve essere ulteriormente ridotto.

 

                          2.10.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                          2.10.4.   In concreto, nel rapporto del 28 settembre 2009, il consulente IP - dopo avere elencato e analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in considerazione (attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione, gap salariale, cfr. doc. 32/2-3) - ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere (cfr. doc. 32-3).

 

                                         Il patrocinatore ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua, chiedendo che venga applicata la riduzione massima, del 25% (doc. I).

 

                                         Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 5% applicata dall’amministrazione.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un salario da invalido di fr. 49'119.89, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 46’663.90 (fr. 49'119.89 - (fr. 49'119.89 x 5 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’193.-- (consid. 2.10.1.) non emerge alcun tasso d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.

 

                                         Nella misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, la decisione del 15 luglio 2010 deve, perciò, essere confermata.

                             2.11.   L’assicurata ha chiesto al TCA che venga esperita una nuova valutazione peritale psichiatrica (doc. I).

 

                                         Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

                                     

                             2.12.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurata.

 

                             2.13.   L’assicurata ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. doc. II, consid. 1.2.).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

 

                                         La ricorrente, nata il 25.08.1968, divorziata, senza attività lucrativa, si trova nel bisogno. L’assicurata ha infatti dichiarato di percepire unicamente fr. 1'922.- mensili dall’Ufficio del sostegno sociale (cfr. doc. VIII/1).

                                         Ella non ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale, doc. VIII/1).

 

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 500.--, sono a carico dell’assicurata. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti