Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 luglio 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, nel febbraio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di soffrire di “(…) calcaneodinia sinistra, dolori alla colonna, dolori ai gomiti bil. (…)” (doc. AI 10/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – esame medico 1-2 ottobre 2008 a cura della dr.ssa __________ e del dr. __________, entrambi medici SMR; inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 2 dicembre 2008; rapporto finale 18 febbraio 2009 della consulente in integrazione; annotazioni 11 agosto 2009, 1., 2 e 3 marzo 2010 delle dr.sse __________ e __________ e del dr. __________, tutti medici SMR, e perizia neurologica 8 gennaio 2010 del dr. __________ – con decisione 21 luglio 2010, preavvisata con progetto 22 maggio 2009 (doc. AI 33/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita dal 1. giugno al 31 dicembre 2008 (doc. AI 53/1-9).
1.3. Contro questa decisione, tramite la __________, dello Studio legale RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestate, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, la ripartizione percentuale tra attività salariata e casalinga, la valutazione medica, le attività lavorative ragionevolmente esigibili e la valutazione economica – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di riconoscere il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2008.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – confermate la ripartizione percentuale tra attività salariata (62%) e casalinga (38%), la valutazione medica e quella economica – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 18 ottobre 2010 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere osservazioni aggiuntive e di confermarsi nelle allegazioni ricorsuali.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 21 luglio 2010 – con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. giugno al 31 dicembre 2008 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2008.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 133 V 545, 131 V 164, 131 V 120 e 125 V 143).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343. consid. 3.5 pag. 349-352).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd pag. 275 con riferimenti).
2.6. Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.7. Nel caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) secondo cui:
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.8. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.9. Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata nella misura del 62% e casalinga del 38%, e, di conseguenza, ha applicato il metodo misto per il calcolo dell’invalidità.
Dal questionario per il datore di lavoro 16 aprile 2008 (doc. AI 17/1-7) risulta in effetti che prima del danno alla salute l’assicurata lavorava 26 ore alla settimana allorquando l’orario normale nell’azienda era di 42 ore settimanali (vedi in particolare il punto 2.9 sub doc. AI 17/3). Dal confronto percentuale delle ore lavorative settimanali si evince pertanto un grado di occupazione del 62% (100 : 42 x 26 = 61.90% arrotondato al 62%).
Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 2 dicembre 2008 (doc. AI 27/1-7), circa l’attività svolta e in che misura risulta: “(…) ausiliaria presso il ristorante __________. La signora RI 1 lavorava su chiamata. Conferma che mediamente il suo impegno poteva essere considerato circa del 60% (…)” (doc. AI 27/2).
Viste le risultanze suindicate – ribadito che dal questionario per il datore di lavoro risulta un grado di occupazione del 62% e che l’interessata stessa ha confermato che mediamente il suo impegno era del 60% – vi è dunque da concludere che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe continuato ad esercitare la sua attività lavorativa nella misura del 62%.
Del resto, evidenziato che l’insorgente ha precisato che si trattava di un lavoro su chiamata, il calcolo da essa proposto effettuato su un solo anno (2006) non può essere ritenuto determinante.
In ogni caso, come si evince dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 17/1-7), considerato lo stipendio orario di fr. 22.-- (salario base di fr. 18.15 aumentato delle diverse percentuali per indennità vacanze, festivi e 13esima dello 10.65%, 2.27% e 8.33%), le ore annuali nell’azienda pari a 2'184 (42 ore settimanali x 52 = 2184) e ritenuto che nel 2006 le ore di lavoro ammonterebbero a 1482 (nel certificato sub doc. AI 17/8 figura che il salario complessivo per il 2006 è stato di fr. 32'605.90 che diviso per il salario orario di fr. 22.-- dà 1482 ore di lavoro), per quell’anno la percentuale lavorativa sarebbe del 67.85% (100 : 2184 x 1482 = 67.85%) e non del “(…) almeno l’80% (…)” (I, pag. 8) come sostenuto dalla ricorrente.
2.10. Nell’evenienza concreta – sulla base delle annotazioni 18 luglio 2008 (doc. AI 21/1-2) nelle quali il dr. __________, medico SMR, viste le risultanze mediche, aveva concluso per la necessità di “(…) una valutazione bidisciplinare SMR (Dr. __________/Dr.ssa __________) al fine di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione temporale della CL residua, nonché l’esigibilità delle cure (psichiatriche) se necessarie (…)” (doc. AI 21/2) – l’Ufficio AI ha ordinato un accertamento medico presso il SMR (doc. AI 22/1).
Nel rapporto medico 2 ottobre 2008 (doc. AI 23/1-6) – posta la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) ► Sindrome cervico-toracovertebrale su alterazioni degenerative del rachide ► Epicondilite cronica bilaterale ► Calcaneodinia maggiore a sinistra su sperone calcaneare bilaterale (…)” e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) Può sollevare abitualmente massimo kg 12 – Può sollevare saltuariamente massimo kg 15 – Necessita di frequenti riposi durante la deambulazione (ogni 300 m circa) – Deve limitare i movimenti di estensione, flessione e rotazione di collo e schiena – Deve evitare l’utilizzo di utensili vibranti – Deve evitare flessione ed estensione ripetitivi del gomito destro e sinistro (…)” (doc. AI 23/1) – il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno espresso la seguente valutazione:
" (…)
Trattasi di un'A di 46 anni che ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI nel febbraio 2008 per calcaneodonia sinistra, dolori alla colonna e ai gomiti bilaterali per la quale risulta inabile in misura completa dal giugno 2007. L'A che lavorava come ausiliaria nella ristorazione è stata licenziata a partire dall'aprile scorso.
Negli ultimi mesi avrebbe sviluppato uno stato ansioso-depressivo per i quali è stata impostata una terapia antidepressiva. L'A è stata visitata da uno specialista psichiatra e dalla psicologa, sua collaboratrice a non sarebbe poi stata continuata una presa a carico.
Sulla base dell'attuale valutazione psichiatrica, dell'anamnesi, della documentazione a disposizione e del decorso è possibile porre la diagnosi di un episodio depressivo di grado lieve reattivo alla mancata capacità di adattamento alle proprie condizioni fisiche e favorito nel suo sviluppo da una personalità semplice e poco strutturata che tuttavia non presenta elementi che possano indirizzare verso una diagnosi di un disturbo di personalità secondo i criteri della classificazione internazionale.
L'A attualmente riesce a svolgere le attività domestiche e può contare sull'aiuto dei familiari; mantiene solidi rapporti con conoscenti e parenti. Mostra quindi di avere una rete sociale presente e dove la sua partecipazione è attiva (sente i familiari, incontra le amiche, ect.). Lo stato psichico evidenziato appare di lieve gravità; infatti dall'esame odierno non emergono disturbi cognitivi, della memoria mentre è presente una riduzione degli interessi, e dello slancio vitale a cui comunque riesce a far fronte con uno sforzo della volontà. L'inizio di una terapia antidepressiva tollerata dall'A (le precedenti erano state interrotte per la comparsa di effetti collaterali) si è accompagnata ad un miglioramento del ritmo sonno/veglia; l'assunzione ad un dosaggio terapeutico adeguato come quello attuale è in atto da poche settimane ed è ancora prematuro poterne valutare pienamente l'effetto.
A livello psichiatrico la patologia evidenziata appare di entità lieve e non pregiudica la CL sia come salariata che come casalinga.
A livello medico appare in buone condizioni generali. Riferisce dal 2004 dolore calcaneare bilaterale attualmente maggiore a sinistra con diagnosi radiologica di sperone calcaneare bilaterale con maggiore evidenza a sinistra. Coesistono alterazioni degenerative al rachide cervicale, dorsale e lombare. Epicondilite cronica bilaterale. Prevalente sindrome fibromialgica. Terapie fisiche eseguite senza successo. Plantari ortopedici più volte cambiati senza beneficio. La mobilità complessiva risulta buona. I cambi di postura avvengono senza limitazioni. Mantiene senza difficoltà posizione seduta per circa 30 minuti. Coesiste obesità tipo I.
La valutazione funzionale e reumatologica odierna permette di stabilire i seguenti limiti funzionali: può sollevare abitualmente massimo kg 12, può sollevare saltuariamente massimo kg 15, necessita di frequenti riposi durante la deambulazione (ogni 300 m circa), deve limitare movimenti di estensione, flessione e rotazione di collo e schiena, deve evitare l'utilizzo di utensili vibranti, deve evitare flessione ed estensione ripetitivi del gomito destro e sinistro.
La sintomatologia riferita dall'assicurata risulta essere in gran parte giustificata da una sindrome fibromialgica. Al momento non si può comunque escludere l'esordio di una reumoartropatia sistemica di tipo infiammatorio. In attività lucrativa come cameriera (ultima attività svolta) l'assicurata presenta una incapacità lavorativa del 100% (confermata dal 04.06.2007). Dalla data odierna si stabilisce una capacità lavorativa al 80% in tutte le attività lucrative che rispettano i limiti sopra elencati. IL 10% come casalinga. Risulta opportuno il calo ponderale con lo scopo di migliorare la capacità funzionale. Non sono proponibili ulteriori provvedimenti medici o chirurgici. L'assicurata necessita di plantari ortopedici. La situazione clinica risulta stabile dal giugno 2007 ad oggi. Non risulta ancora possibile escludere una patologia infiammatoria sistemica.
(…)" (doc. AI 23/5-6)
Viste le annotazioni 11 agosto 2009 (doc. AI 42/1-2) – nelle quali le dr.sse __________ e __________ e il dr. __________, tutti medici SMR, hanno richiesto: “(…) 1. una valutazione neurologica che attesti la presenza di tali patologie (ndr.: si riferisce alla cefalea cronica e alla vestibolopatia con ricorrenti episodi vertiginosi) e la valutazione se queste siano entità a se stanti o correlate a quadro clinico globale e possano limitare la CL. 2. inoltre dal rapporto del 10.07.2008 del dr. __________ per la __________ si apprende che è stata eseguita la RM che il Dr. __________ suggeriva per escludere una malattia reumatica con ANA negativi (S. panvertebrale Cr su alterazioni della colonna e senza segni per una malattia reumatica alla RMI cervico-toraco-lombare). Non avendo a disposizione nell’incarto il referto di detto esame si richiede RM eseguita e copia degli ultimi esami ematochimici con dosaggio degli autoanticorpi (…)” (doc. AI 42/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia neurologica a cura del dr. __________ (doc. AI 45/1-2).
Nella perizia neurologica 8 gennaio 2010 (doc. AI 47/1-9), il dr. __________, FMH in neurologia, ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Si tratta quindi di una paziente che da circa 3 anni accusa delle cervicalgie e lombalgie diventate croniche nonché dei dolori in sede epicondilare laterale da entrambi i lati e dei dolori muscolari un po' diffusi in tutte le sedi. Dal lato reumatologico risultano le diagnosi di una sindrome cervico-lombare cronica su alterazioni degenerative del rachide, epicondilite cronica bilaterale nonché una calcaneodinia su sperone calcaneare da entrambi i lati, sindrome fibromialgica. Dal lato psichiatrico diagnosi anche di un episodio depressivo di grado lieve.
L'attuale stato neurologico è risultato del tutto nella norma, ossia senza indizi di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o periferico, in particolare nessun segno di una radicolopatia sia cervicale che lombare.
Per le parestesie intermittenti accusate dalla paziente ad entrambe le mani sinistra-destra ho effettuato anche una breve valutazione ENG del nervo mediano sinistro, risultato nella norma escludendo quindi una sindrome del tunnel carpale.
Oltre alle diagnosi e sintomi su descritti la paziente descrive anche delle cefalee, in base a queste descrizioni si tratta di una cefalea muscolo-tensiva con circa 1 o 2 episodi di cefalea alla settimana, prontamente reagente al trattamento con analgesici al bisogno. Tenendo conto proprio della descrizione della cefalea inquadro quest'ultima come entità a sé stante, come su descritto in ambito di una cefalea muscolo tensiva, a mio avviso non si tratta di una cefalea che accompagna la sindrome fibromialgica. In genere le cefalee direttamente in nesso ad una fibromialgia hanno un carattere più cronico.
Per quanto riguarda le "vertigini" accusate, non si tratta di vertigini rotatorie ma piuttosto di una sensazione di instabilità della durata di un attimo, tra l'altro sintomatologia che compare molto raramente, circa 2-3 volte al mese, con soggettiva impressione di sbandare in quel momento.
Potrebbe trattarsi di un esito di labirintite avuta in passato, ricordo che nell'estate 2008 la paziente avrebbe avuto episodi di vertigini rotatorie molto intense ma solo per la durata di 1 ora, durata non del tutto tipica per una labirintite. In ogni caso non vedo segni vestibolari allo stato clinico oppure segni di un'eziologia cerebellare, le pseudo-vertigini descritte dalla paziente compaiono frequentemente anche in pazienti con cervicalgie croniche oppure nell'ambito di una sintomatologia depressiva. Escludo una causa neurologica alla loro base.
Dal lato strettamente neurologico posso quindi porre diagnosi di:
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:
1. Episodi di cefalea muscolotensiva.
Come summenzionato inquadro gli attimi di pseudo-vertigini o sbandamenti nell'ambito delle cervicalgie accusate dalla paziente oppure della sindrome depressiva diagnosticata. Dal lato strettamente neurologico non vi è nessuna compromissione della capacità lavorativa per qualsiasi attività professionale, neanche nei lavori di casalinga.
Per quanto riguarda la prognosi degli episodi di cefalea muscolotensiva, nel contesto di una sintomatologia algica cronica ed una sindrome depressiva vi è un certo rischio che in futuro vi possa essere una cronicizzazione della cefalea muscolo tensiva, dall'altra parte la paziente tuttora non presenta degli attacchi particolarmente frequenti o intensi e tuttora le cefalee sono ben rispondenti al trattamento analgesico al bisogno. Se in futuro dovesse aumentare la frequenza della cefalea sarebbe da intraprendere un trattamento preventivo della cefalea per esempio con amitriptilina, farmaco che dovrebbe portare ad una netta regressione della cefalea stessa.
(…)" (doc. AI 47/5-7)
Nelle annotazioni 1, 2 e 3 marzo 2010 le dr.sse __________ e __________ e il dr. __________ hanno osservato:
" (…)
L'attuale stato neurologico è risultato del tutto nella norma, ossia senza indizi di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o periferico, in particolare nessun segno di una radicolopatia sia cervicale che lombare.
Per le parestesie intermittenti accusate dalla paziente ad entrambe le mani sinistra>destra è stata effettuata anche una breve valutazione ENG del nervo mediano sinistro, risultato nella norma escludendo quindi una sindrome del tunnel carpale.
Oltre alle diagnosi e sintomi su descritti la paziente descrive anche delle cafalee, in base a queste descrizioni si tratta di una cefalea muscolo-tensiva con circa 1 o 2 episodi di cefalea alla settimana, prontamente reagente al trattamento con analgesici al bisogno.
Tenendo conto proprio della descrizione della cefalea viene inquadrata quest'ultima come entità a sé stante, come su descritto in ambito di una cefalea muscolotensiva, ad avviso del Dr. __________ non si tratta di una cefalea che accompagna la sindrome fibromialgica. In genere le cefalee direttamente in nesso ad una fibromialgia hanno un carattere più cronico.
Per quanto riguarda le "vertigini" accusate, non si tratta di vertigini rotatorie ma piuttosto di una sensazione di instabilità della durata di un attimo, tra l'altro sintomatologia che compare molto raramente, circa 2-3 volte al mese, con soggettiva impressione di sbandare in quel momento. Potrebbe trattarsi di un esito di labirintite avuta in passato, ricordo che nell'estate 2008 la paziente avrebbe avuto episodi di vertigini rotatorie molto intense ma solo per la durata di 1 ora, durata non del tutto tipica per una labirintite. In ogni caso lo specialista non vede segni vestibolari allo stato clinico oppure segni di un'eziologia cerebellare, le pseudo-vertigini descritte dalla paziente compaiono frequentemente anche in pazienti con cervicalgie croniche oppure nell'ambito di una sintomatologia depressiva. Viene esclusa dallo specialista una causa neurologica alla loro base.
Dal lato strettamente neurologico si può quindi porre diagnosi di:
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:
- Episodi di cefalea muscolo tensiva.
Come summenzionato s'inquadrano gli attimi di pseudo-vertigini o sbandamenti nell'ambito delle cervicalgie accusate dalla paziente oppure della sindrome depressiva diagnosticata.
Dal lato strettamente neurologico non vi è nessuna compromissione della capacità lavorativa per qualsiasi attività professionale, neanche nei lavori di casalinga.
L'attuale stato neurologico è risultato del tutto nella norma, ossia senza indizi di una patologia a carico del sistema nervoso centrale o periferico, in particolare nessun segno di una radicolopatia sia cervicale che lombare.
Per le parestesie intermittenti accusate dalla paziente ad entrambe le mani sinistra>destra é stato effettuato anche una breve valutazione ENG del nervo mediano sinistro, risultato nella norma escludendo quindi una sindrome del tunnel carpale.
Dal lato neurologico non vi sono delle menomazioni qualitative o quantitative.
Dal punto di vista neurologico non vi è nessuna incapacità lavorativa e non vi è mai stata sull'attività attuale della paziente.
Dal punto di vista neurologico non v'è nessuna necessità di un provvedimento d'integrazione.
Dal punto di vista neurologico non vi è nessuna incapacità lavorativa per qualsiasi attività professionale.
(…)" (doc. AI 48/1-2)
" (…)
La perizia neurologica Dr. __________ del 08.01.2010, evidenzia a livello neurologico una diagnosi di Episodi di cefalea muscolo tensiva come non influente sulla CL.
Non elementi di interesse psichiatrico aggiuntivi rispetto alla precedente mia valutazione se non che l’A assume un dosaggio inferiore di antidepressivo rispetto alla valutazione psichiatrica SMR dell’ottobre 2008.
Pertanto confermo la valutazione psichiatrica redatta nel rapporto del 02.10.2008.
(…)" (doc. AI 49/1)
" (…)
Si prende visione della documentazione medica pervenuta (ndr.: si riferisce agli esami di laboratorio del 17 febbraio 2009, al prelievo dell’11 luglio 2007 e alla MR-colonna toraco-lombare del 2 aprile 2008 sub. doc. AI 44/1, 44/2 e 44/3-4). RMN rachide Cervicale, dorsale e lombare eseguita in data 22.04.2009 (ndr. recte: 2.04.2008) senza evidenza di processi flogistici.
Valutazione specialistica neurologica Dr. __________ del 08.01.2010 senza evidenza di IL.
Non viene quindi documentata alcuna evoluzione dello stato di salute o nuova diagnosi rispetto al rapporto medico SMR del 01.10.2008 che risulta quindi confermato nella determinazione delle IL.
(…)" (doc. AI 50/1)
L’Ufficio AI – viste le risultanze del rapporto medico 2 ottobre 2008 del SMR (doc. AI 23/1-6), della perizia neurologica 8 gennaio 2010 del dr. __________ (doc. AI 47/1-9) e delle annotazioni 1., 2 e 3 marzo 2010 dei medici SMR (doc. AI 48/1-2, 49/1 e 50/1) e considerati l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 2 dicembre 2008 (doc. AI 27/1-7) e il rapporto finale 18 febbraio 2009 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 29/1-3) –, con decisione 21 luglio 2010 (doc. AI 53/1-9), ha confermato il diritto a tre quarti di rendita dal 1. giugno al 31 dicembre 2008.
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op. cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.12. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici del SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che evidenzia un’incapacità lavorativa totale dal giugno 2007 e una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata dall’ottobre 2008.
Il TCA rileva innanzitutto che il dr. __________ e la dr.ssa __________, nel rapporto medico 2 ottobre 2008 (doc. AI 23/1-6), hanno considerato sia i rapporti medici 3 marzo 2008 (doc. AI 12/1-5) del dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, e 21 aprile 2008 (doc. AI 16/1-5) del dr. __________, FMH in medicina generale, che l’ulteriore documentazione medica figurante nell’incarto cassa malati e menzionata nelle annotazioni 18 luglio 2008 in base alle quali il dr. __________ ha indicato la necessità di una valutazione bidisciplinare a cura del SMR (cfr. doc. AI 21/1-2 e consid. 2.10).
L’Ufficio AI, avuto riguardo alla cefalea cronica e alla vestibolopatia con ricorrenti episodi vertiginosi (cfr. le annotazioni 11 agosto 2009 delle dr.sse __________ e __________ e del dr. __________ sub doc. AI 42/1-2), ha poi ordinato una perizia neurologica nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente neurologico vi è unicamente la diagnosi di episodi di cefalea muscolo tensiva, diagnosi che non ha ripercussioni sulla capacità lavorativa. Per le altre diagnosi note della paziente dal punto di vista reumatologico e psichiatrico faccio riferimento ai vari rapporti reumatologici e psichiatrici, in pratica sono stati diagnosticati con influenza sulla capacità di lavoro una sindrome cervico-lombare cronica su alterazioni degenerative del rachide, un’epicondilite cronica bilaterale, una calcaneodinia bilaterale sinistra>destra su sperone calcaneare nonché come diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro un episodio depressivo di grado lieve ed una sindrome fibromialgica. (…)” (doc. AI 47/7).
I medici SMR, nelle rispettive annotazioni 1., 2 e 3 marzo 2010, hanno quindi confermato: la dr.ssa __________ che “(…) dal lato neurologico non vi sono menomazioni qualitative o quantitative. Dal punto di vista neurologico non vi è nessuna incapacità lavorativa e non vi è mai stata sull’attività della paziente. Dal punto di vista neurologico non v’è nessuna necessità di un provvedimento d’integrazione. Dal punto di vista neurologico non vi è nessuna incapacità lavorativa per qualsiasi attività professionale. (…)” (doc. AI 48/2); la dr.ssa __________ “(…) la valutazione psichiatrica redatta nel rapporto del 02.10.2008 (…)” (doc. AI 49/1); il dr. __________ che “(…) non viene quindi documentata alcuna evoluzione dello stato di salute o nuova diagnosi rispetto al rapporto medico SMR del 01.10.2008 che risulta quindi confermato nella determinazione della IL. (…)” (doc. AI 50/1).
Queste valutazioni non sono state validamente contestate e l’insorgente nemmeno ha prodotto documentazione medica specialistica che attestasse nuove diagnosi e dalla quale risulterebbe che le conclusioni del perito e dei medici SMR siano errate. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 6 luglio 2009, indirizzato allo Studio legale __________, nel quale il dr. __________ si è così espresso: “(…) la situazione attuale della paziente non si discosta di molto da quella descritta nel mio rapporto per l’AI. Le problematiche attuali sono essenzialmente due. La prima è di tipo reumatologico e consiste in una sintomatologia polialgica nel quadro di una fibromialgia associata a disturbi legati ad alterazioni degenerative discali senza interessamento delle strutture nervose. Per questa patologia ribadisco un’in-capacità lavorativa, anche per attività idonee al suo stato di salute, non superiore al 50%. La seconda problematica è, a mio avviso, più determinante per valutare la sua incapacità lavorativa. È presente tuttora una sintomatologia depressiva che valuto per lo meno di grado medio, tale da non poter prospettare una ripresa del lavoro neanche parziale. Vista l’intol-leranza agli svariati farmaci prescritti e il relativo sottodosaggio dell’antidepressivo Surmontil attualmente assunto (dosaggi superiori ai 25 mg non sono stati sopportati) penso che la signora RI 1 necessiti di essere seguita anche in ambito psichiatrico, non escludendo la possibilità di ricorrere anche a delle cure stazionarie. Onde chiarire ulteriormente l’aspetto diagnostico e terapeutico nonché per poter valutare il suo grado d’incapacità lavorativa residua la paziente sarà prossimamente presa a carico anche dalla psichiatra Dottoressa __________. (…)” (doc. B).
Le valutazioni del dr. __________ – che ha considerato anche l’aspetto psichiatrico pur non essendo egli specialista in materia –, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa, non apportano elementi oggettivi che siano stati ignorati dal perito e dai medici del SMR e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla capacità di lavoro.
Va qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Del resto, invitata espressamente a prendere posizione sulle annotazioni 4 ottobre 2010 nelle quali il dr. __________ ha precisato che “(…) dal punto di vista reumatologico CL 80% inteso come tempo e non rendimento ridotto (…)” (IV/bis), l’assicurata ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. consid. 1.5 e VI).
In conclusione, rispecchiando il rapporto 2 ottobre 2008 del SMR e la perizia neurologica 8 gennaio 2010 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11) e senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti medici, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha stabilito un’incapacità lavorativa totale dal giugno 2007 e una capacità lavorativa dell’80% in un’atti-vità adeguata dal mese di ottobre 2008.
All’insorgente va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.13. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 2 dicembre 2008 (doc. AI 27/1-7).
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 19% (doc. AI 27/6).
Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Considerato che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
2.14. La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Nel caso concreto, la consulente, nel rapporto finale 18 febbraio 2009 (doc. AI 29/1-3) – tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni poste dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ –, riguardo alle attività esigibili ha indicato:
" (…)
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Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica |
|
Da un punto di vista medico teorico, l’A. risulta essere abile al lavoro nella misura dell’80% in un’attività adeguata e leggera. L’assicurata potrebbe essere reintegrata nel mercato occupazionale riservato a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 331 consid. 4) in cui vi è una sufficiente offerta di posti di lavoro, in particolare nell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 p. 482 consid. 2) come ad esempio:
-addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente d’incasso; - operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili; - operaia generico/a nell’industria cioccolattiera; - operaia nell’industria farmaceutica (controlli, condizionamento); - operaia assemblatrice nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica; - operaia generica nell’orologeria industriale; - impacchettatrice, imballatrice e simili (MM). |
(…)" (doc. AI 29/2)
La ricorrente ha contestato l’esistenza di attività lavorative che rispecchino i limiti predisposti dai medici del SMR, sostenendo che “(…) nelle attività di venditrice, in particolare in piccolo negozi come i benzinai, le dipendenti sono chiamate a fare anche lavori riordino e magazzino che richiedono il sollevamento frequente di peso, l’utilizzo del gomito e la torsione del collo. Le stesse conclusioni possono vengono fatte in relazione al lavoro di operaia in qualsiasi settore. Bisogna inoltre precisare che a livello dell’indagine casalinga è stato accertato che tutte quelle attività che implicano l’utilizzo del gomito (in particolare stirare) non possono essere svolte per un tempo superiore a mezz’ora, non si vede come l’assicurata possa svolgere l’operaia o la venditrice per un’intera giornata o anche solo per mezza giornata. (…)” (I, pag. 7).
Al riguardo va rilevato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Va poi ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occu-pazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Nella fattispecie in esame, la consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni funzionali poste dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ nel rapporto 2 ottobre 2008 (doc. AI 23/1-6). Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono in concreto essere prese in considerazione quali attività adeguate quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
In particolare, per quanto riguarda le limitazioni ai gomiti – ricordato che da un punto di vista medico l’interessata “(…) deve evitare flessione ed estensione ripetitive del gomito destro e sinistro (…)” (doc. AI 23/1) e che la consulente in integrazione ha indicato, tra le altre, anche delle attività esclusivamente d’incasso e di mera sorveglianza e/o controllo – dall’inchiesta domiciliare 2 dicembre 2008 (doc. AI 27/1-7), fatta salva l’attività dello stirare a cui si dedica per un tempo limitato, al massimo mezz’ora, risulta che l’assicurata abitualmente prepara un pranzo semplice, si dedica alle quotidiane e superficiali pulizie del locale, è in grado di provvedere ad acquisti poco ingombranti, si incarica personalmente del bucato e di stendere la biancheria e piega e ripone gli indumenti che non richiedono lo stiro.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell80%, nonostante il danno alla salute.
2.15. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio del diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto che – ritenuta un’inabilità totale dal giugno 2007 e in seguito un’abilità al lavoro nella misura dell’80% in un’attività adeguata dal 1. ottobre 2008 – l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita di tre quarti dal 1. giugno al 31 dicembre 2008.
Va qui innanzitutto osservato che dal giugno 2008, dopo l’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), considerata la ripartizione percentuale tra attività salariata (62%) e casalinga (32%) (cfr. consid. 2.9), ritenuta l’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività e la limitazione del 19% in attività domestiche (cfr. consid. 2.13), all’assicurata va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita (38 x 19% + 62 x 100% = 69%).
Dall’ottobre 2008, dopo che è stata riconosciuta una capacità lavorativa residua dell’80% in attività adeguate, valgono invece le seguenti considerazioni.
2.15.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1, ha ribadito che:
" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente alla succitata giurisprudenza – partendo dall’importo di fr. 32'605.90, salario annuo per il 2006 indicato nel certificato prodotto dal datore di lavoro sub doc. AI 17/8 e considerato dalla consulente in integrazione – si ottiene per il 2008 un reddito da valido di fr. 33'790.14 (fr. 32'605.90 aumentati dell’1.6% per il 2007 e del 2% per il 2008; cfr. la tabella B 10.2 relativa all’evoluzione dei salari, pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91).
2.15.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.15.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido di fr. 51’367.68 (fr. 4'116.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso il suo ultimo datore di lavoro, il __________, nel 2008 con un grado di occupazione del 100% avrebbe percepito un salario di fr. 49'793.10 (come si evince dal questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 17/1-7, il salario orario di fr. 22.-- [salario base di fr. 18.15 aumentato delle diverse percentuali per indennità vacanze, festivi e 13esima dello 10.65%, 2.27% e 8.33%] moltiplicato per l’orario normale di lavoro nell’azienda di 42 ore settimanali e per le 52 settimane annue, aumentato dell’1.6% per il 2007 e del 2% per il 2008 [cfr. la tabella B 10.2 relativa all’evoluzione dei salari, pubblicata in La Vie économique 7/8-2010 pag. 91] dà un salario annuo di fr. 49'793.10).
Questo salario è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti (Tabella TA1 2008, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3'647.-- riportati su 42 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, settore H alberghi e ristoranti pag. 90] e moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 45'952.20).
Nel caso in esame non sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido conformemente alla succitata giurisprudenza federale.
Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a). In questo senso non può qui essere confermato il calcolo della consulente in integrazione che per stabilire il reddito da invalido ha considerato la quota parte salariata del 62% (per un caso in cui questo Tribunale ha dettagliato le ragioni per le quali questo modo di calcolo non può essere applicato cfr. la STCA del 7 febbraio 2011 inc. 32.2010.228 e la giurisprudenza ivi citata).
Conformemente alla giurisprudenza suenunciata – ritenuta una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente in integrazione (5% per attività leggera; cfr. doc. AI 27/3) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 39'039.43 (fr. 51’367.68 x 80% ridotti del 5% = fr. 39'039.43).
Ritenuti un reddito da valido di fr. 33'790.14 (cfr. consid. 2.15.1) e da invalido di fr. 39'039.43, per la parte salariata non vi è alcun discapito economico.
2.15.4. Posta infine la ripartizione tra attività casalinga (38%) e salariata (62%) (cfr. consid. 2.9) e ritenuta la limitazione del 19% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e dello 0% quale salariata, il grado d’invalidità globale è del 7% (38 x 19% + 62 x 0% = 7.22% arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
È dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2009 (art. 88a cpv. 1 OAI).
Quanto alle contestazioni circa le deduzioni conformemente alla giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 76, questo Tribunale rileva che – a prescindere dal fatto che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – le stesse non necessitano di essere approfondite ritenuto che, anche applicando, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima del 25%, non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti, pur applicando una deduzione del 25% il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 30'820.60 (fr. 51’367.68 x 80% ridotti del 25% = fr. 30'820.60).
Ritenuti i redditi da valido di fr. 33'790.14 (cfr. consid. 2.15.1) e da invalido di 30'820.60, per la parte di salariata la limitazione ammonterebbe dunque all’8.78% ([33'790.14 – 30'820.60] x 100 : 33'790.14 = 8.78%).
Considerate, infine, la ripartizione tra attività casalinga (38%) e salariata (62%) e ritenuta la limitazione del 19% quale casalinga e dell’8.78% quale salariata, il grado d’invalidità globale sarebbe del 13% (38 x 19% + 62 x 8.78% = 12.66% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
2.16. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.17. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti