Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.253

 

BS

Lugano

8 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 luglio 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

che                              -   con decisioni 13 aprile 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1947, mezza rendita (grado d’invalidità del 61%) dal 1° novembre 2003, aumentata dal 1° gennaio 2004 a tre quarti di rendita con l’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI, per fr. 396.-- al mese (doc. AI 87 e 88);

 

                                     -   a seguito del compimento del 65° anno di età di suo marito, __________, nato il 16 agosto 1945, con decisione 29 luglio 2010 l’Ufficio AI ha adeguato la prestazione d’invalidità a fr. 598.-- mensili con effetto dal 1° settembre 2010 (doc. AI 120);

 

                                     -   con il presente ricorso l’assicurata ha chiesto la “revisione” della rendita. Fondandosi sulla documentazione medica allegata al gravame, essa ha segnatamente sostenuto che il grado d’invalidità del 61% non corrisponde più alle sue attuali condizione di salute;

 

                                     -   con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente che con la decisione contestata è stato operato un aggiornamento della somma della prestazione dovuta a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile del marito dell’assicurata, il cui ammontare è rimasto incontestato, e che il ricorso verrà considerato alla stregua di una domanda di revisione della rendita;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                     -   come rettamente indicato dall’Ufficio AI, con la presente decisione, a seguito del compimento del 65° anno di età di suo marito, la rendita dell’insorgente è stata aggiornata al nuovo evento assicurato. Infatti, beneficiando il marito di una rendita di vecchiaia, al fine di determinare le prestazioni di entrambi i coniugi l’amministrazione deve procedere alla cosiddetta ripartizione dei redditi coniugali ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. b LAVS (applicabile all’AI a seguito del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI);

 

                                     -   con il presente ricorso l’assicurata non ha contestato tale modo di procedere, che come visto è prescritto dalla legge, nè tantomeno ha contestato l’ammontare della nuova rendita che a seguito della ripartizione dei redditi coniugali è aumentato;

 

                                     -   l’insorgente ha invece censurato il grado d’invalidità sostenendo che non corrisponde più alla sua attuale condizione di salute, chiedendo in sostanza una revisione della rendita;

 

                                     -   va qui fatto presente che il grado d’invalidità del 61% è stato determinato con le decisioni 13 aprile 2007, cresciute in giudicato e che quindi un’eventuale modifica di tale grado può avvenire solo in via di revisione ex art. 17 LPGA;

                                     

                                     -   al riguardo va ricordato che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI);

 

                                     -   la procedura di revisione è avviata dall’Ufficio AI del luogo di domicilio dell’assicurato al momento in cui è stata inoltrata la domanda di revisione (art. 88 cpv. 1 OAI in relazione con l’art. 40 OAI), nel caso in concreto dall’Ufficio AI del Cantone Ticino;

 

                                     -   in queste circostanze, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché avvii una procedura di revisione della rendita, iniziando a valutare se con la documentazione medica allegata al gravame l’assicurata abbia reso verosimile un peggioramento della propria situazione valetudinaria;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti