Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 3 e 19 agosto 2010 emanate da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente esercitante l’attività di ingegnere, nel maggio 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con due decisioni 14 maggio 2007, preavvisate il 3 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio 2004, nonché delle rendite completive per figli (doc. AI 57).
Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2003.
Con sentenza 25 giugno 2008 (inc. 32.2007.209), in accoglimento del ricorso, questa Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti medici, in particolare di natura psichica (doc. AI 66).
1.2. Ritornati gli atti e dopo aver fatto eseguire un’altra perizia multidisciplinare a cura del SAM – il quale ha confermato un’inabilità lavorativa del 45% a partire dal 1° gennaio 2003 in qualsiasi attività, compresa quella abituale – con progetto di decisione 15 aprile 2009 l’Ufficio AI ha nuovamente posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° gennaio 2003 (doc. AI 79).
A seguito delle osservazioni al succitato progetto di decisione nonché alla documentazione medica annessa che indicava l’insorgenza di una patologia di natura cardiologica (in seguito risolta) ed un peggioramento della situazione psichica, su richiesta del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia psichiatrica presso il __________).
Fondandosi sull’esito di quest’ultimo accertamento, con parere 26 aprile 2010 il SMR ha rilevato un peggioramento dell’in- capacità lavorativa al 100% dal giugno 2009 ed un ricupero parziale dell’abilità al lavoro del 50% in qualsiasi attività, compresa quindi la sua abituale professione di ingegnere, con effetto dall’ottobre 2009 (doc. AI 122).
Di conseguenza, con decisioni 3 e 19 agosto 2010 l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° gennaio 2004, di una rendita intera dal 1° settembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) e mezza rendita con un grado d’invalidità del 50% dal 1° febbraio 2010 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. doc. AI 128 e 129; per le motivazioni cfr. doc. AI 125).
1.3. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre per il tramite del RA 1, è nuovamente insorto al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2004. Contestando la valutazione psichica da parte del __________, egli evidenzia come l’amministrazione a torto lo abbia ritenuto parzialmente abile nella abituale professione di ingegnere, rilevando inoltre come non sia stato eseguito il confronto dei redditi. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando la valutazione medica, l‘amministrazione ha fra l’altro ribadito che l’assicurato presenta un minor discapito economico nella misura in cui egli continui la sua abituale attività, motivo per cui su questa risultanza si fonda il grado d’invalidità.
1.5. Il 28 ottobre 2010 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI).
1.6. In data 4 marzo 2011 il TCA ha proceduto ad un accertamento presso il __________, ricevendo risposta il 15 marzo 2011 (IX). Le parti hanno poi preso posizione in merito (XI, XII, XIV).
Infine, il 6 aprile 2011 lo psichiatra curante dell’assicurato ha inviato un certificato medico (XVI), trasmesso da questa Corte all’Ufficio AI per una presa di posizione (XVII). L’amministrazione è tuttavia rimasta silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dopo il 1° gennaio 2004.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, I 689/04 del 27 dicembre 2005, I 38/05 del 19 ottobre 2005).
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel caso in esame, a seguito della STCA 25 giugno 2008 l'Ufficio AI ha disposto un’ulteriore perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 25 marzo 2009 (doc. Al 75) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (episodio attuale di grado lieve-medio; ICD 10 F33.1), di sindrome somatoforme da dolore persistente (IDC 10 F45.4), di sindrome lombospondilogena cronica e di sindrome cervicospondilogena cronica. Accertate le incapacità lavorative d’origine psichica (45%) e reumatologica (20%), non ritenendo che le stesse vadano sommate ma integrate in quanto entrambe comportanti una riduzione del rendimento sul lavoro, i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa globale del 45% sia nell’abituale attività svolta dall’assicurato che in attività adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Rispetto alla precedente perizia SAM del 29 maggio 2006 (doc. AI 39), “lo sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali e/o duraturi mutamenti, la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine risulta stazionaria” (perizia SAM 25 marzo 2009, p. 20; doc. AI 75-20).
Appurata l’insorgenza di una patologia cardiaca, che ha comportato una totale incapacità lavorativa dal 7 giugno 2009 al 2 ottobre 2009 (cfr. rapporto SMR 25 novembre 2009 dei dr. __________ e __________, cardiologo), il SMR ha ritenuto di dovere procedere ad una perizia psichiatrica per valutare l’evoluzione rispetto alla perizia SAM del 25 marzo 2009, affidandone l’incarico al __________ (cfr. rapporto 4 febbraio 2010 doc. AI 116-1).
Con rapporto 22 aprile 2010 il dr. __________ del __________, accertato un peggioramento della patologia psichiatrica (sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità; ICD F33.1), ha considerato l’assicurato abile al 50% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2009 (doc. AI 121-7).
Infine, con rapporto 26 aprile 2010 il dr. __________, tenuto conto anche dell’infarto del giugno 2009 e della successiva positiva evoluzione giudicata non invalidante ( “… in seguito evoluzione favorevole, al controllo del 23.10.2009 raggiunge 125 Watt senza problemi con quindi esigibilità normale dal punto di vista cardiaco …”), ha ricapitolato le seguenti incapacità lavorative: 45% in qualsiasi attività dal 1° marzo 2003, 100% dal 7 giugno 2009 e 50% in attività abituale ed adeguata dal 23 ottobre 2009 (doc. AI 122-2).
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, in particolare le conclusioni della perizia psichiatrica __________.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V 376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi. ).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. L’assicurato contesta la valutazione della residua capacità lavorativa, facendo riferimento al rapporto 27 agosto 2010 del suo psichiatra curante, dr. __________. Questo ultimo, seppur concordando con la diagnosi posta dal dr. __________ del __________ e con l’esame psichico, ha tuttavia rilevato:
" (…)
Dove invece differisco con le conclusioni del Dr. __________ è laddove egli conclude per "Rispetto all'ultima valutazione SAM nella quale veniva considerato abile al lavoro, nella misura del 55%, sia da considerare abile al lavoro per qualsiasi attività nella misura del 50% a partire dal mese di giugno 2009 … ."
La mia discordanza con le conclusioni si basa sul fatto che il Dr. __________ aveva ben messo in evidenza il peggioramento dello stato di salute psichica del signor Chiappetta attraverso la presenza di idee di morte passive, attraverso l'angoscia notevolmente aumentata dopo l'infarto miocardico del 2009, attraverso la presenza di sentimenti di autosvalutazione, attraverso il fatto che l'assicurato non risulta in grado di proiettarsi positivamente nel futuro, attraverso la presenza di sentimenti di autosvalutazione ed indignità e attraverso la presenza di una giornata estremamente povera con pochi contatti.
Pertanto vi è un forte discrepanza fra l'esame psichico e la discussione della psicopatologia, con le conclusioni relative all'attribuzione dell'inabilità lavorativa.
Sia l'esame psichico sia la discussione della psicopatologia fanno, infatti, concludere coerentemente piuttosto per una inabilità lavorativa che si potrebbe situare fra il 65% e il 75%.
In effetti il signor RI 1 non ha più capacità lucrative residue da poter utilizzatore nel mondo del lavoro." (Doc. A4)
Interpellato dal TCA, con scritto 15 marzo 2011 il CPAS ha preso posizione in merito alle succitate conclusioni dello psichiatra curante. In primo luogo il dr. __________ ha fatto presente che il grado d’incapacità lavorativa sostenuto dallo psichiatra curante è giustificato in pazienti che si trovano in condizioni depressive gravi. Ricordato che nel caso concreto il peggioramento dal punto psichiatrico rispetto alla perizia SAM 25 marzo 2009 (comparsa di ideazione suicidali passiva; aumento della quota d’ansia) era riconducibile all’infarto al miocardio verificatosi il mese di giugno 2009, il perito del __________ ha sostenuto che ciò non è tuttavia sufficiente per giustificare la diagnosi di episodio depressivo grave, sostenuta invece dal dr. __________. A ulteriore sostegno della sua conclusione il dr. Quirici ha evidenziato:
" (…)
Altri elementi vanno tenuti in considerazione:
· Il primo si riferisce all'assenza di una terapia psicofarmacologica. Difficilmente, in presenza di una sindrome depressiva con pesanti ripercussioni lavorative, si spiega l'assenza di un'adeguata terapia psicofarmacologica o di tentativi di cura stazionaria.
· Nel suo rapporto lo psichiatra curante Dr. __________ riferisce della "presenza di una giornata estremamente povera con pochi contatti". A questo proposito riferendoci alla descrizione della medesima della nostra perizia, ci permettiamo di evidenziare come l'assicurato, pur non riuscendo ad organizzare la propria giornata come farebbe una persona "sana", riesca comunque ad alzarsi alle 07.00, ad uscire, ad intrattenersi con il figlio, ad occuparsi della spesa, a mantenersi informato leggendo i giornali e guardando le notizie alla tv. Queste attività quotidiane a nostro avviso non sono compatibili con una sindrome depressiva severa.
· È inoltre importante sottolineare come, da parte nostra, non sia stata effettuata solamente una valutazione puntuale, ma anche di decorso. A questo proposito ricordiamo come della perizia presso il SAM del mese di maggio 2006, per quanto concerne la patologia depressiva, fosse stata diagnosticata una distimia che, secondo ICD-10, fa riferimento ad uno stato depressivo di entità minore rispetto ad un episodio lieve. Lo stesso Servizio di Accertamento Medico, nella rivalutazione del mese di maggio 2009, ha concluso per la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio lieve-medio. Non risultano quindi, nella storia clinica, periodi di grave compromissione della funzionalità. (…)" (Doc. IX)
Il perito del __________ ha pertanto confermato un peggioramento dell’inabilità lavorativa dal 45% al 50% (IX).
Da ultimo, con scritto 6 aprile 2011 il dr. __________ ha elencato la terapia seguita dal suo paziente prima e dopo l’infarto del giugno 2009 senza tuttavia trarre alcuna conclusione (XVI).
Visto quanto sopra, ritenuto come la perizia del __________ rispecchi tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesta della giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), preso atto della succitata puntuale e convincente presa di posizione del dr. __________, alla valutazione psichica peritale va conferito valore probatorio pieno.
Per quel che concerne il periodo precedente all’infarto, fa stato la dettagliata e motivata perizia SAM del 25 marzo 2009 (doc. AI 75), rimasta del resto incontestata.
2.8. Per quanto concerne la problematica cardiaca, con rapporto 26 aprile 2010 il SMR, fondandosi sui certificati medici raccolti, ha potuto accertare un’evoluzione favorevole susseguente all’infarto del giugno 2009 poiché, sulla base del controllo del 23 ottobre 2009, l’assicurato “raggiunge 125 Watt senza problemi con quindi esigibilità normale dal punto di vista cardiaco” (doc. AI 122-2). L’insorgente, non contestando tale valutazione, sostiene tuttavia:
" (…)
In esito alla patologia cardiologica, l'ufficio AI accorda una rendita intera da settembre 2009 a gennaio 2010. Tuttavia, il 26 gennaio 2010, il Dr. __________, noto e titolato specialista del Cardiocentro, ha accordato un ulteriore ciclo riabilitativo di 36 sedute da svolgere in Day Hospital a cicli di 3 ogni settimana, quindi per un periodo di ca. 4 mesi, fino a maggio inizio giugno 2010 ca. In questa situazione, ci domandiamo come sia possibile attestare un'inabilità al lavoro del 50%, quando il signor RI 1 era impegnato per 3 giorni nella riabilitazione, con tutte le conseguenze dal lato fisico. Evidentemente, anche da questo punto di vista la decisione appare fondamentalmente errata. (…)" (Doc. I, pto. 6)
Ritenuto in primo luogo che l’assicurato non ha prodotto il citato referto, va fatto presente che con rapporto 19 gennaio 2010 il dr. __________ lo ha visitato a seguito di un dolore toracico dovuto a trauma all’emitorace sinistro. Accertato che l’elettrocardiogramma non presentava segni di ischemia in atto, né aritmie, il citato specialista ha prescritto una terapia antidolorosa, con rivalutazione della situazione cardiologica dopo un mese (doc. AI 118).
Fatta questa premessa, va detto che l’ulteriore ciclo riabilitavo di cui l’insorgente ha fatto menzione non modifica, allo stato attuale, una diversa valutazione della capacità lavorativa. Infatti, è da ritenere con ogni verosimiglianza che tale terapia può essere svolta senza causare interferenze sull’orario lavorativo. Si tratta del resto di sedute limitate nel tempo.
Tenuto conto di una incapacità lavorativa per motivi psichici del 50%, confermata un’inabilità del 20% per ragioni reumatologiche, con rapporto 26 aprile 2010 il SMR ha concluso per un’incapacità lavorativa globale del 50% in qualsiasi attività. Va qui ricordato che nella perizia 25 marzo 2009 i periti del SAM avevano espressamente sostenuto che le due incapacità lavorative non erano sommabili ma integrate, ciò che il SMR ha considerato.
2.9. In merito alle conseguenze economiche, con rapporto 3 febbraio 2010 il consulente in integrazione professionale ha concluso che l’assicurato può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività abituali.
Al riguardo egli ha evidenziato:
" (…)
Si reputo che l'A. in base alle conoscenze professionali (oltre che linguistiche) che presenta possa utilizzare il suo diploma per effettuare ulteriori attività con conoscenze professionali e specializzate (categoria 3) ad esempio disegnatore (elettricista, edile) (beneficiando dell'aiuto al collocamento AI l'A. può avere a disposizione un periodo di introduzione per un'attività lavorativa – quando vi è un datore di lavoro disposto all'assunzione – e potere di conseguenza riprendere quanto perso e riabituarsi ad un'attività lavorativa); consulenza; ecc. (…)" (Doc. AI 111-3)
In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Per questi motivi non può essere accolta la richiesta dell’as- sicurato di raffrontare il suo reddito da elettroingegnere con il reddito realizzabile in attività semplice e ripetitiva, poiché il grado d’invalidità, come si evince dal citato rapporto del consulente, risulterebbe maggiore. Va infatti rilevato che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati).
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato, dopo un anno di attesa, ha diritto dal 1° gennaio 2004 ad un quarto di rendita (con un grado d’invalidità del 45%), dal 1° settembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento dovuto all’infarto; art. 88a cpv. 1 OAI) ad una rendita intera e dal 1° febbraio 2010 (tre mesi dopo modifica della situazione valetudinaria; art. 88a cpv. 2 OAI) ad una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%).
Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti