Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.268

 

BS

Lugano

1 dicembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 agosto 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

che                              -   con decisione 24 agosto 2010 (preavvisata l’11 giugno 2010) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni AI inoltrata da RI 1, classe 1954, sulla base della seguente motivazione:

 

"  L’esauriente documentazione medica acquisita agli atti ed in particolare l’esame medico avvenuto presso il nostro Servizio Medico Regionale in data 02.06.2010, permettono di stabilire che non vi è un danno alla salute che causa incapacità lavorativa. Risultano assenti segni o sintomi di interesse psicopatologico con o senza influenza sulla capacità lavorativa presenti o progressi, mentre dal punto di vista somatico non sono evidenziabili patologie in atto che possano in qualche modo influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. AI 42);

 

                                     -   contro la decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, postulandone l’annullamento e il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita almeno dal 1° settembre 2007, nonché ad una riformazione professionale. In sostanza l’insorgente contesta la valutazione medica del SMR;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Fondandosi sulle annotazioni del SMR del 12 novembre 2010, l’amministrazione ha proposto di rinviarle gli atti per procedere ad una perizia multidisciplinare SAM (comprendente valutazioni d’ordine psichiatrico, neurologico, oncologico, reumatologico e internistico), affinché i periti si esprimano sulla presenza di sindrome da stanchezza cronica; in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata quale fisioterapista indipendente, rispettivamente in attività adeguate; sulla correlazione tra l’eventuale sindrome da stanchezza cronica e pregressa neoplasia rispettivamente chemioterapia terminata apparentemente nel 1987 (IV);

 

                                     -   interpellato dal TCA, con scritto 18 novembre 2010 il legale della ricorrente ha fatto presente che la sua assistita dichiara di essere d’accordo che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare “purché vengano poste in essere le valutazioni ad opera di un immunologo (ed in tal senso ella suggerisce di rivolgersi al dr. __________ che già conosce il suo caso…) (VI);

                                                                              

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

 

                                     -   vista la complessità del caso in esame, non vi sono motivi per non aderire alla proposta dell’Ufficio AI di far esperire una perizia multidisciplinare a cura del SAM d’ordine psichiatrico, neurologico, oncologico, reumatologico e internistico;

 

                                     -   dal momento che l’assicurata è tuttora seguita dal dr. __________, specialista in immunologia, è giustificato, come da richiesta dell’interessata, espletare nell’ambito della perizia multidisciplinare anche una valutazione di natura immunologica da affidare, nell’ambito della perizia SAM, ad uno specialista esterno e non, come suggerito dall’assicurata, al dr. __________ stesso;

 

                                     -   del resto va fatto presente che, nell’ambito di una vertenza in materia di assicurazione sociale contro le malattie, con sentenza 13 ottobre 2008 (inc. 36.2008.55) questa Corte, fondandosi sostanzialmente sulle certificazioni del dr. __________ e dei medici dell’__________ (__________), aveva riconosciuto RI 1 inabile al 50% a causa della sindrome da affaticamento cronico (o sindrome della stanchezza cronica);

 

                                     -   visto quanto sopra, previo annullamento della decisione contestata, s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca la perizia multidisciplinare volta ad approfondire i danni alla salute di cui la ricorrente è portatrice, di valutare la residua capacità lavorativa nella propria professione ed in altre attività adeguate. Sulla base delle risultanze mediche l’amministrazione deciderà, se del caso previo accertamenti di natura economica, in merito al diritto alla rendita e ad eventuali provvedimenti professionali, ritenuto che all’assicurata, prima della resa di tale decisione, dovrà ex lege (art. 57a cpv. 1 LAI) essere data la facoltà di prendere posizione ed in seguito d’impugnare il nuovo provvedimento ex art. 69 cpv. 1 LAI;

 

                                     -   ne consegue l'accoglimento del ricorso;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti