Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 settembre 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, in precedenza attivo in qualità di lattoniere, in data 10 agosto 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei problemi derivanti da “etilismo cronico con depressione, diversi tentativi di disintossicazione senza successo” (doc. 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. 39), con progetto di decisione del 10 settembre 2007 (doc. 46/1-3), poi confermato con decisione del 13 dicembre 2007 (doc. 48/1-3, 49-51), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 70%) dal 1° agosto 2004 (inoltro tardivo della domanda), poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%) dal 1° aprile 2006 al 30 novembre 2006.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 7 gennaio 2008, l’assicurato ha chiesto all’UAI di “riconsiderare la mia situazione”, adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 52-1).
Con scritto del 20 febbraio 2008 l’Ufficio AI, sulla base del parere espresso dal SMR riguardo ad uno scritto del dr.__________ – nel quale il dr. __________ del SMR ha indicato che in caso di inoltro di una nuova domanda “s’imporrà un approfondimento dell’evoluzione del danno alla salute psichica tramite rapporto della dr.ssa __________ e del dr. __________ e, eventualmente, una nuova perizia” - ha comunicato all’interessato che “attualmente lei non è al beneficio di una rendita AI (la rendita era stata erogata limitatamente fino al mese di novembre 2006) e non è aperta nessuna nuova domanda; se volesse quindi ripresentarne una nuova dovrà compilare il questionario “richiesta di prestazioni AI per adulti” allegato. La informiamo che la privazione della libertà non apre diritti a favore dell’assicurato detenuto” (doc. 57-1).
In data 27 febbraio 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni, a causa dei problemi derivanti da “etilismo cronico con depressione, diversi tentativi di disintossicazione senza successo” (doc. 58/1-8).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 39), con progetto di decisione del 9 marzo 2009 (doc. 78/1-2), poi confermato con decisione del 18 marzo 2009 (doc. 80/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto che “dalla perizia specialistica eseguita dal centro peritale per le assicurazioni sociali risulta che il danno alla salute del quale l’assicurato è portatore è primariamente conseguente all’uso di alcol, patologia non tutelata dall’assicurazione invalidità. Un’astinenza permetterebbe una capacità lavorativa totale”.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. In data 23 luglio 2010 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, a causa dei problemi derivanti da “ernia iatale, shock anafilattico, depressione, etilismo, broncopatia cronica ostruttiva, insufficienza polmonare, infezioni renali ricorrenti” (doc. 81/1-8).
Con progetto di decisione del 5 agosto 2010 (doc. 84/1-2), poi confermato con decisione del 27 settembre 2010, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato “con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni” (doc. A).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI per l’esecuzione degli accertamenti medici del caso, dato che l’amministrazione ha omesso di compiere qualsiasi tipo di approfondimento in merito al peggioramento delle sue patologie (doc. I).
Egli ha pure preannunciato la trasmissione al TCA “dell’intero incarto del mio medico curante dr. __________ (__________) e del mio psichiatra dr. __________ (__________)” (doc. I).
1.5. A seguito del decreto di completazione del ricorso del 1° ottobre 2010 (doc. II), l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della domanda di prestazioni del 23 luglio 2010 (doc. III).
Il patrocinatore ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. III).
Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione in merito al fatto che l’interessato non avrebbe credibilmente dimostrato che, successivamente alla decisione del 18 marzo 2009, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alla rendita, facendo valere che già nel formulario per la richiesta di rendita del 23 luglio 2010 il “ricorrente ha descritto un quadro clinico diverso rispetto a quello precedente, sottolineando come, ad oggi, sia affetto da patologie inesistenti all’epoca delle precedenti domande”.
Il patrocinatore ha inoltre considerato che la decisione impugnata sia inficiata di formalismo eccessivo, dato che se da una parte è vero che l’assicurato non ha prodotto dei referti medici a comprova del peggioramento del suo stato di salute, d’altra parte è altrettanto vero che l’Ufficio AI avrebbe potuto richiedere la documentazione mancante o ai medici curanti dell’assicurato, chiedendo loro “una presa di posizione in merito allo stato di salute del medesimo, come già verificatosi in occasione della seconda domanda di rendita inoltrata dal signor RI 1”, o al ricorrente stesso, “assegnandogli un termine entro il quale produrre eventuali documenti, circostanza non verificatasi” (doc. III).
1.6. L’UAI, in risposta - dopo avere rilevato che in sede ricorsuale l’assicurato si è limitato a produrre un referto medico del dr. __________ dell’8 ottobre 2010, successivo all’emanazione della decisione impugnata e, di conseguenza, suscettibile di essere preso in considerazione solo in occasione di una ulteriore richiesta di prestazioni AI - ne ha chiesto la reiezione (doc. VI).
1.7. In data 15 novembre 2010, il patrocinatore dell’assicurato ha richiesto, quale ulteriore mezzo di prova, che “venga richiesta dal dr. med. __________, la cartella clinica inerente l’appellante”. Il legale dell’assicurato ha aggiunto di avere richiesto allo stesso dr. __________ una presa di posizione riguardo all’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, “presa di posizione che sino ad oggi non mi è ancora stata trasmessa. Da qui la necessità di richiamare dallo stesso la documentazione medica relativa al ricorrente” (doc. IX).
1.8. In data 17 novembre 2010, il TCA ha chiesto al dr. __________, richiamata la richiesta del 15 novembre 2010 del patrocinatore dell’assicurato, di volere trasmettere al Tribunale la cartella medica dell’interessato (doc. X).
In data 25 novembre 2010, il curante dell’assicurato ha provveduto a trasmettere al TCA la cartella medica richiesta (doc. XII).
1.9. Il TCA ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per poter prendere visione della cartella clinica dell’assicurato e per presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIII).
Con scritto del 14 dicembre 2010 il patrocinatore dell’assicurato ha osservato che dalla documentazione medica prodotta “appare evidente come lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato nel corso degli anni”, con insorgenza di “bronco pneumopatia cronica ostruttiva di media gravità, ernia iatale, paresi del nervo peroneo destro, intolleranza all’assunzione di FANS ed infezioni ai reni ricorrenti”, come risulta dal referto del 7 giugno 2010 del dr. __________ e dal referto del 30 giugno 2010 del dr. __________. Il legale ha inoltre rilevato che il quadro clinico dell’assicurato è poi ulteriormente peggiorato, come emerge dal referto del 25 ottobre 2010 dell’__________ (doc. XIV).
L’Ufficio AI, dal canto suo, con osservazioni del 13 dicembre 2010 - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (doc. XV/bis) - ha indicato che “essendo state oggettivate delle nuove patologie con possibile influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato solo a partire dall’ottobre 2010, ossia posteriormente alla data della decisione impugnata, lo scrivente Ufficio procederà all’esame del caso alla stregua di una nuova richiesta di prestazioni da parte dell’assicurato” (doc. XV).
Le prese di posizione dell’assicurato e dell’amministrazione sono state trasmesse alla rispettiva controparte (doc. XVI, XVII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).
2.4. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Alla luce della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene che, a torto, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.
Se, da una parte, è vero che l’assicurato, nel formulario “Richiesta di prestazioni AI per adulti”, al punto “7.2 indicazioni dettagliate circa il genere del danno”, si è limitato ad elencare una serie di disturbi (cfr. doc. 92-79), senza tuttavia trasmettere alcun tipo di referto medico a comprova di quanto addotto, d’altra parte è altrettanto vero che le patologie segnalate dall’interessato hanno trovato puntuale conferma nei referti presenti nella cartella clinica del dr. __________, richiamata dal TCA in corso di causa su esplicita richiesta del ricorrente (doc. XII).
Inoltre, il TCA sottolinea che, dopo avere preso visione della cartella clinica citata, lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 10 dicembre 2010, ha rilevato che “la visione della documentazione medica fornita dopo la decisione di non entrata in materia evidenzia l’insorgenza di nuove patologie con potenziale influsso sulla capacità lavorativa da ottobre 2010 (ripetuta esacerbazione di broncopatia cronica e in particolare diagnosi di infezione HIV). In precedenza l’assicurato era stato ricoverato per reazione allergica, quindi non patologia di lunga durata e per intercorrente stato febbrile (che retrospettivamente probabilmente corrisponde alla prima manifestazione dell’infezione HIV). Da notare che in occasione del ricovero in giugno 2010 prevaleva la nota problematica sociale / etilica” (doc. XV/bis).
Il TCA, in mancanza di ulteriori approfonditi accertamenti medici, non può concordare con le conclusioni del medico del SMR, dato che l’insorgenza delle nuove patologie con influsso sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato riconosciuta dal dr. __________ del SMR potrebbe essere intervenuta ancora prima dell’emissione della decisione impugnata.
Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a quanto preteso dall’UAI, che non è possibile escludere, con sufficiente tranquillità, che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, con influsso sulla sua capacità lavorativa residua, possa essere insorto già in occasione dei ricoveri ospedalieri dell’interessato presso l’Ospedale di __________ avvenuti nei mesi di maggio 2010 e giugno 2010.
A fronte degli elementi sopra esposti, a comprova della natura evolutiva delle patologie dell’interessato, questo Tribunale deve concludere che, conformemente alla giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid. 2.3.), la documentazione medica prodotta dall’assicurato rende verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.
Il TCA sottolinea inoltre che, nella decisione del 13 dicembre 2007, l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 70%) dal 1° agosto 2004 (inoltro tardivo della domanda), poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%) dal 1° aprile 2006 al 30 novembre 2006, fondandosi, dal profilo medico, sul rapporto peritale del 24 maggio 2007 e successive precisazioni del 27 agosto 2007 del dr. __________, nelle quali lo specialista in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi di “sindrome da dipendenza da alcool, attualmente in astinenza (dall’ottobre 2006), ma in trattamento con farmaco avversivo (Antabus) (ICD10-F10.23), da anni; disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD10-F60.3)” (doc. 39-9), aveva ritenuto che l’interessato avesse presentato un’inabilità lavorativa del 70% da agosto 2004 a dicembre 2005, poi del 50% da gennaio 2006 a agosto 2006 e, infine, una piena capacità lavorativa a decorrere da settembre 2006 e continua (doc. 44-1).
In seguito, nella decisione del 18 marzo 2009, l’UAI aveva rifiutato di riconoscere all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità, basandosi sulla valutazione del dr. __________ del CPAS, il quale, posta la diagnosi di “ICD10-F10.2 sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool, sindrome di dipendenza”, aveva ritenuto che “da un punto di vista esclusivamente psichiatrico non ci sono delle malattie limitanti. Vi è una forma di dipendenza, anche piuttosto grave, che è primaria e condiziona sintomi psichici e modificazioni comportamentali”, osservando che “è chiaro che durante le fasi di dipendenza o abuso l’assicurato ha una riduzione almeno del 70% della sua capacità di lavorare. Ma la dipendenza non ha provocato delle lesioni permanenti e la capacità di lavoro ritornerebbe ad essere piena nel momento in cui l’assicurato riuscisse stabilmente a rimanere astinente” (doc. 76-7).
Nel caso di specie, in sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso al TCA un rapporto medico, datato 8 ottobre 2010, nel quale il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave, senza sintomi psicotici, in paziente con secondario abuso d’alcool (ICD10-F10.2); probabile disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD10-F60.31); bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva di media-gravità, compatibile con BCPO, stadio II, su tabagismo; ernia iatale; diabete insulino-dipendente di nuova insorgenza (diagnosi differenziale: iperglicemia secondaria a trattamento cortisonico); stato dopo shock anafilattico, secondario ad intolleranza all’assunzione di FANS e paracetamolo”, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 70% (doc. H).
Ora, questo referto medico - successivo, seppur di pochi giorni, alla decisione impugnata – potrebbe dimostrare l’insorgenza di peggioramento dello stato di salute psichico dell’interessato, in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’assicurato, al punto da renderlo inabile al lavoro nella misura del 70%. Non è tuttavia chiaro se un tale peggioramento sia effettivamente intervenuto – o se si tratti unicamente di una riduzione della capacità lavorativa legata ad un periodo di abuso di alcool - e, nell’affermativa, a partire da quando.
Anche questo aspetto dovrà essere oggetto di approfondimento da parte dell’UAI nell’ambito dell’esame del merito della domanda di prestazioni dell’assicurato.
Stante quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini, tramite l’esecuzione di una perizia che tenga conto di tutte le patologie dell’interessato, se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.
2.5. L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. III).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 27 settembre 2010 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.4..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 18 ottobre 2010.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti