Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.273

 

LG/DC/sc

Lugano

28 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 agosto 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1954, precedentemente attiva in qualità di cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, in data 15 gennaio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele di un incidente della circolazione avvenuto il 9 maggio 2008 (doc. AI 5-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 40-1), l’UAI con decisione del 26 agosto 2010 (doc. AI 54-1), preavvisata con progetto del 16 giugno 2010 (doc. AI 45-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata non essendo il grado d’invalidità pensionabile (15%).

 

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di almeno una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° maggio 2009.

                                         In via subordinata il legale ha chiesto il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici (doc. I).

 

                                         In sede ricorsuale è stata contestata la valutazione medica del SAM, in particolare gli accertamenti reumatologici svolti dal Dr. __________ che non corrispondono - secondo l’insorgente - al reale quadro valetudinario dell’assicurata e accertato dai medici curanti (doc. I).

 

                               1.4.   In data 15 ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del Dr. __________ (doc. IV+B).

                                     

                                         Il doc. IV+B è stato trasmesso all’UAI ai fini della risposta di causa (doc. V).

 

                               1.5.   In risposta l’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, ha preso posizione sul ricorso dell’assicurata.

                                         In via preliminare l’amministrazione ha inoltrato istanza d’intersecazione per un paragrafo contenuto nel testo del ricorso dell’avv. RA 1 (doc. VI+bis).

 

                                         Nel merito l’UAI ha confermato il proprio provvedimento fondandosi sugli accertamenti svolti dal SAM, ritenuti completi, concludenti e compiutamente motivati (doc. VI+bis).

 

                               1.6.   In data 18 novembre 2010 il legale dell’assicurata si è nuovamente soffermato sulla valutazione reumatologica svolta dal Dr. __________, in particolare sul metro di valutazione utilizzato dallo specialista interpellato dall’amministrazione (doc. VIII).

                                        

                                         Il legale ha contestato la valutazione del Dr. __________ sulla base delle conclusioni dei medici curanti e del Dr. __________ in ambito LAINF (doc. VIII).

 

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. IX).

 

                               1.7.   Con le osservazioni del 25 novembre 2010 l’UAI ha confermato integralmente sia l’istanza d’intersecazione che la decisione impugnata ed ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa (doc. X).

 

                                         Il doc. X è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XII).

 

                               1.8.   Il 31 marzo 2011 il TCA ha interpellato il Dr. __________ chiedendogli alcune precisazioni sul referto peritale del 10 marzo 2009, redatto dal medico per conto dell’assicuratore infortuni (doc. XIII).

 

                               1.9.   Il Dr. __________ ha risposto in data 6 aprile 2010 (doc. XIV).

 

                                         I doc. XIII e XIV sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XV).

 

                             1.10.   Il legale dell’assicurata, in data 6 maggio 2011, ha precisato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (doc. XVI).

 

                                         Nello scritto di medesima data, diretto al Presidente del Tribunale Cantonale delle assicurazioni, l’avv. RA 1 ha sollecitato una presa di posizione da parte del TCA sulle sue osservazioni all’istanza di intersecazione dell’Ufficio AI (doc. XVII).

 

                             1.11.   Il 6 giugno 2011 l’avv. RA 1 ha prodotto la perizia SAM del  18 maggio 2011, svolta per conto dell’assicuratore infortuni __________ (doc. XXI+C).

 

                             1.12.   Il doc. XXI e l’allegato (C) sono stati inviati all’Ufficio AI per osservazioni (doc. XXII).

 

                             1.13.   Nelle osservazioni del 4 luglio 2011 l’UAI, dopo aver interpellato il SMR, ha preso posizione sui doc. XIII, XIV e XXI (doc. XXIV+bis).

 

                                         Lo scritto del 4 luglio 2011 e il relativo allegato sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XXV).

 

                             1.14.   Il 26 luglio 2011 questa Corte ha interpellato il SAM riguardo alle valutazioni del Dr. __________ e della Dr.ssa ____________________ (doc. XXVI).

 

                             1.15.   Il SAM ha risposto il 17 ottobre 2011 producendo le prese di posizione del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ (doc. XXXIII 1-2).

 

                                         I doc. XXVI, XXXII e XXXIII 1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXXIV).

 

                             1.16.   L’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, ha formulato le proprie osservazioni il 24 ottobre 2011 (doc. XXXV+bis).

 

                             1.17.   L’avv. RA 1 ha preso posizione in data 28 ottobre 2011 (doc. XXXVI).

 

                                         Il doc. XXXV+bis è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXXVI) e il doc. XXXV+bis è stato trasmesso al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. XXXVIII).

 

                             1.18.   Il 23 novembre 2011 la Dr.ssa El Shater del SAM ha rettificato l’ultima riga, pag. 3, del suo scritto del 17 ottobre 2011 (doc. XXXIX).

 

                                         Lo scritto della Dr.ssa El Shater è stato inviato alle parti per conoscenza (doc. XL)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.2.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.3.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________).

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 26 febbraio 2010, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata e l’esame psichico, è giunto alle seguenti conclusioni:

 

"  (…)

CONCLUSIONI

 

L'A. è una donna che non ha mai avuto problemi di ordine psichiatrico né dal lato del funzionamento sociale disimpegnandosi in maniera efficiente in tutti gli ambiti di lavoro nei quali ha operato fino al momento dell'incidente della circolazione stradale. Questo evento ha prodotto un arresto del naturale flusso di attività dell'A. procurandole un sentimento di inadeguatezza e un incremento della paura per situazioni specifiche quali il condurre l'automobile o anche fare viaggi in qualità di passeggero. Dal lato clinico si constata innanzitutto una certa difficoltà a svolgere prestazioni richiedenti un certo impegno di tipo cognitivo (su questo aspetto potrebbero avere avuto una incidenza negativa anche l'uso continuativo della morfina e dell'antidepressivo triciclico prescrittole per alterare la soglia del dolore), un aumento della tensione endopsichica, una deviazione verso il basso del tono dell’umore e un impoverimento della propria immagine di persona precedentemente efficiente sul lavoro. Ne deriva che l'A. è diventata ansiosa e insicura con limitazioni a livello della resistenza, delle prestazioni cognitive e del sentimento di personalità.

DIAGNOSI

 

Reazione mista ansioso‑depressiva su disadattamento (ICD10‑F43.2)

 

CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA

 

Nelle condizioni attuali ritengo che l'incapacità lavorativa psichiatrica dell'A. si situi sul 20%.

 

EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE

 

Lo stato psichico alterato dal turbamento emozionale è presente dal 2008, in avanti.

 

FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITA’ LAVORATIVA

 

I fattori riducenti la capacità lavorativa dell'A. consistono nella riduzione della concentrazione e della resistenza e nell'incremento della quota ansiosa che rende insicura l'A. nell'esecuzione delle sue mansioni.

 

POSSIBILITA DI MIGLIORARE LA CAPACITA’ LAVORATIVA

 

È importante che l'A. sia seguita a livello psichiatrico per migliorare lo stato ansioso‑depressivo di cui soffre.

 

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI Di INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

 

Non ritengo che provvedimenti di integrazione professionale siano indicati in questo caso.

 

POSSIBILITA’ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITA’

 

Come casalinga l'A. è da considerare a mio modo di vedere totalmente abile al lavoro” (doc. AI 40-20+21+22).

 

                                         Il Dr. ____________________, spec. FMH in neurologia, nella perizia del 18 febbraio 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi, lo stato neurologico e la documentazione, ha così risposto alle domande dell’UAI:

 

"  (…)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo il questionario base:

 

1.      Diagnosi dal suo punto di vista specialistico.

-      Stato da incidente della circolazione con fratture al bacino e            di L5, persistenti dolori nella regione lombosacrale bilaterale,    senza deficit neurologici.

 

2.         Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa       nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare   se possibile le ore al giorno o la riduzione del   rendimento sul lavoro).

       Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della      capacità lavorativa.

3.         Descrivere l'evoluzione dello stato di salute      dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico                    riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la                            prognosi a medio–lungo termine.

       Vedi anamnesi.

 

4.         Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali                               constatate?

       Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di    vista neurologico.

 

5.         Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità         lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi                provvedimenti sulla capacità lavorativa?

       Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

 

6.         Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?

       Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.

       Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

 

7.         Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre            attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità         lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del              rendimento).

       Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

 

8.         Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può          svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti     funzionali).

       In misura completa” (doc. AI 40-32).

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del 22 febbraio 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la radiologia, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

4. Diagnosi reumatologiche:

 

4.1 Diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sinistra in

-  Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5

-  Osteocondrosi LS/S1 con spondilosi anteriore

-  Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa scompensata)

-  Decondizionamento muscolare

 

4.2 Diagnosi reumatologiche senza ripercussione sulla capacità lavorativa:

 

--

5. Valutazione e prognosi:

 

(…)

 

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sinistra in spondilolistesi di L5,su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5, osteocondrosi L5/S1 con spondilosi anteriore, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa scompensata), decondizionamento muscolare.

 

Sul piano terapeutico, bisogna notare che l'assicurata attualmente è stata messa a beneficio di un trattamento analgesico molto blando con Paracetamolo 3 g al giorno e di un trattamento fisioterapico passivo, sicuramente non in grado di garantire un rinforzo progressivo del manto muscolare addominale e paraspinale lombare, rivolto a stabilizzare il rachide lombare, aumentando così anche la resistenza agli sforzi fisici; in questo senso propongo di modificare l'attuale fisioterapia in atto.

 

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10‑25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro in misura del 100 % con un rendimento massimo del 100,% a distanza di 6 mesi dall'infortunio occorsole il 9.5.20.08, quindi al più tardi da novembre 2008.

 

Nella sua ultima attività principale come cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, sempre a decorrere da novembre 2008, l'assicurata presenta un'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 da intendersi come lavoro svolto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 ‑ 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento dei 2/3, dato che queste professioni, implicano prevalentemente mansioni che non rispecchiano il profilo ergonomico sopraindicato.

 

E giustificata un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 9.5.2008 fino al 31.10.2008, lasso di tempo successivo all'infortunio del 9.5.2008, necessitato dalla guarigione delle fratture insorte citate sopra” (doc. AI 40-27+28+29).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 6 aprile 2010 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sin. in: - spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5; - osteocondrosi L5-S1 con spondilosi anteriore; - disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistro convessa scompensata);

                                         - decondizionamento muscolare; stato dopo incidente stradale in data 9.5.2008 con frattura di Malgaigne emibacino ds., infrazione del processo trasverso sin. del corpo vertebrale L4, contusione emitorace sin., commozione cerebrale. Reazione mista ansioso-depressiva su disadattamento” (doc. AI 40-10/11).

 

                                         I periti hanno invece posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di “Sovrappeso con BMI 27 kg/m2" (doc. AI 40-11).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 33,3% nell’attività da ultimo svolta di cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, mentre in un’attività lavorativa adeguata e quale casalinga la capacità lavorativa è dell’80% (doc. AI 40-13; 40-15).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione :

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

 

"  2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

 

(…)

 

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.5.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, questo TCA, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, è giunto alle seguenti conclusioni.

 

                            2.5.1.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 26 febbraio 2010 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Reazione mista ansioso-depressiva su disadattamento (ICD10-F43.2)” (doc. AI 40-21).

 

                                         Secondo lo specialista l’assicurata è inabile al lavoro, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 20%. Mentre quale casalinga è pienamente abile (doc. AI 40-21/22).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

 

                                         A corroborare la valutazione del Dr. __________ vi è la perizia SAM commissionata dall’assicuratore infortuni __________, nella quale la Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel referto del 17 marzo 2011, dunque posteriore di alcuni mesi alla decisione impugnata, ha posto la diagnosi  di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10, F 41.2)” e indicato che “il quadro appare sovrapponibile a quanto registrato dal collega Dr. med. __________ nel 2010 certificando la medesima incapacità lavorativa del 20% (doc. C).

 

                                         Interpellata da questa Corte, in data 26 luglio 2011, in merito al momento a partire dal quale sussiste tale incapacità, la specialista ha risposto almeno dal mese di aprile 2010 (doc. XXVI; XXXIII 2).

                                        

                            2.5.2.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel referto del 18 febbraio 2010 ha posto la diagnosi di “Stato da incidente della circolazione con fratture al bacino e di L5, persistenti dolori nella regione lombosacrale bilaterale, senza deficit neurologici” (doc. AI 40-32).

 

                                         A mente del Dr. __________ non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico (doc. AI 40-32).

 

                                         Il TCA non ha motivo per scostarsi neppure da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata.

 

                            2.5.3.   Nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è poi stata sottoposta ad un esame reumatologico da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel referto del 22 febbraio 2010, redatto nell’ambito della perizia SAM, ha posto la diagnosi di “Sindrome toracolombo-spondilogena cronica, prevalentemente a sinistra in

                                          - Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5. - Osteocondrosi LS/S1 con spondilosi anteriore. - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa scompensata). - Decondizionamento muscolare” (doc. AI 40-27).

 

                                         Il Dr. __________ ha indicato un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 9.5.2008 fino al 31.10.2008.

 

                                         Secondo il perito nella sua ultima attività di cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, l’assicurata presenta, a decorrere da novembre 2008, un'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 da intendersi come lavoro svolto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8‑9 ore, ma con una diminuzione del rendimento dei 2/3.

                                         Per contro, secondo il Dr. __________ l’insorgente è pienamente abile (100%) in un lavoro adatto allo stato di salute a distanza di 6 mesi dall'infortunio (9.5.2008), quindi al più tardi dal mese di novembre 2008 (doc. AI 40-27+28+29).

 

                                         Questo Tribunale constata che in un referto peritale datato 10 marzo 2009 effettuato dal Dr. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, per conto dell’assicuratore infortuni __________, lo specialista aveva posto la seguente diagnosi: “Frattura di Malgaigne emibacino destro. Infrazione del processo trasverso di sinistra del corpo vertebrale L4. Stato dopo infortunio della circolazione il 9.5.2008” e aggiunto che prima dell’evento infortunistico l’assicurata era già stata sottoposta a misure diagnostiche e terapeutiche in presenza di una “spondilolistesi lombo-sacrale su LISI bilaterale” (cfr. doc. LAINF 7-5).

 

                                         Il Dr. __________ aveva indicato che in considerazione dell’entità e dell’estensione delle lesioni riportate a causa dell’infortunio con frattura della massa laterale del sacro, frattura della lamina del corpo vertebrale di L5 e frattura di un processo trasverso nel corpo vertebrale L4, complessivamente i fattori esterni all’infortunio influenzavano nella misura del 25% i disturbi dell’assicurata. Il 75% dei disturbi erano invece da ricondurre all’infortunio (cfr. doc. LAINF 7-6).

 

                                         L’insorgente veniva quindi ritenuta inabile al lavoro in misura totale nell’attività di ausiliaria in lavanderia e operatrice ai piani, anche a medio lungo termine (cfr. doc. LAINF 7-6).

 

                                         In uno scritto del 6 ottobre 2010 il Dr. __________, FMH in medicina generale e medicina sportiva SSMS, ha espresso perplessità sulle conclusioni del Dr. __________, in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1, in particolare sulla valutazione retroattiva dell’abilità in attività adeguate posta dal perito al mese di novembre 2008 (doc. B).

 

                                         In data 31 marzo 2011 questa Corte ha quindi interpellato il Dr. __________, al fine di ottenere alcune precisazioni:

                                                                                

"  (…)

Nel suo referto del 10 marzo 2009 lei ha diagnosticato una “Frattura di Malgaigne emibacino destro. Infrazione del processo trasverso di sinistra del corpo vertebrale L4. Stato dopo infortunio della circolazione il 9.5.2008” (referto del 10 marzo 2009, pag. 5).

 

Alla domanda dell’assicuratore circa il grado di incapacità lavorativa nella professione abituale di ausiliaria in lavanderia e la prognosi per una ripresa totale della professione esercitata, lei ha dato la seguente risposta:

 

"                                     (…)

In considerazione del quadro clinico riscontrato e delle alterazioni radiologiche documentate, la signora RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa in qualità di ausiliaria in lavanderia e operatrice ai piani.

Ritengo queste attività non più esigibili dal punto di vista medico anche a medio-lungo termine” (referto del 10 marzo 2009, pag. 6).

 

 

In considerazione di quanto sopra la invitiamo a fornirci le seguenti precisazioni:

 

1)      Dopo la valutazione del 18 novembre 2008 lei ha nuovamente esaminato / valutato l’assicurata ? In caso affermativo a quali conclusioni diagnostiche e di capacità lavorativa residue è giunto ?

 

2)      Alla luce della diagnosi e delle constatazioni fatte per conto dell’assicuratore infortuni ritiene che l’assicurata, al momento dell’esame, poteva essere ritenuta abile in misura piena (100%) in un’attività leggera e adeguata ?” (doc. XIII).

 

 

                                         Lo specialista, in data 6 aprile 2011, ha fornito le seguenti                       risposte:

 

                                         “(…)

1.      Dopo la valutazione del 18 novembre 2008 lei ha nuovamente esaminato / valutato l’assicurata ? In caso affermativo a quali conclusioni diagnostiche e di capacità lavorativa residue è giunto ?

 

                                        No, la signora RI 1 è stata visitata unicamente in data                                                 18.11.2008                      

 

2.      Alla luce della diagnosi e delle constatazioni fatte per conto dell’assicuratore infortuni ritiene che l’assicurata, al momento dell’esame, poteva essere ritenuta abile in misura piena (100%) in un’attività leggera e adegua

                                        

         No, al momento dell’esame effettuato in data 18.11.2008 la      signora RI 1 non poteva essere ritenuta abile al lavoro in                misura completa nello svolgimento di un’attività leggera e       adeguata.

 

         A distanza di poco più di 6 mesi dall’infortunio con fratture        vertebrali e del bacino, il quadro clinico riscontrato documentava       in effetti e in particolare delle disfunzioni pluri-segmentali al                               basso-schiena, una marcata insufficienza della muscolatura del                       tronco, così come una sintomatologia dolorosa in                    corrispondenza della natica piuttosto contro-laterale alla frattura          di Malgaigne con coinvolgimento della massa laterale sacrale di          destra.

         L’associazione di tali reperti oggettivabili si ripercuote sulle       potenzialità di compensazione anche nello svolgimento di         attività leggere e adeguate. Questo per esempio anche in         presenza di una possibilità di libera scelta della posizione di          lavoro alternando quella eretta con quella seduta, e con degli   spostamenti anche senza carico…” (doc. XIV).

 

                                         In data 18 maggio 2011 il SAM ha effettuato in ambito di assicurazione infortuni, per conto di __________ Assicurazioni SA, una seconda perizia bidisciplinare: psichiatrica e reumatologica.

 

                                         Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico nel referto del 28 marzo 2011 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, ha posto una diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando una “Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su: - Conosciuta spondilolisi di L4 ed L5 bilat. con conseguente listesi di L5 su S1 di I°. – Peggioramento dei dolori a seguito di un incidente della circolazione avuto il 09.05.2008, nel quale si era procurata una frattura di Malgaigne dell’emibacino dx, un’infrazione del processo transverso del corpo vertebrale L4 a sx, nonché un trauma toracico e cranico. – Tendenza alla generalizzazione dei dolori, verosimilmente a seguito dello sviluppo di una sindrome depressiva postraumatica” (doc. C).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha confermato la non idoneità della paziente alla precedente attività lavorativa “come già attestato sia dal dr. __________ che dal dr. __________” (doc. C) fissando l’inabilità al 70%. Il Dr. ____________________ da parte sua indicava un’inabilità di 2/3, mentre il Dr.   del 100% (cfr. doc. AI 40-29; LAINF 7-6).

                                        

                                         Per contro, in attività adeguate, ovvero lavori fisicamente medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizione ergonomiche), secondo il Dr.__________ la capacità lavorativa è di circa il 50% (doc. C).

 

                                         Il 26 luglio 2011 il TCA ha interpellato il SAM a proposito di questa valutazione specialistica:

 

                                         “(…)

Con la presente la invitiamo a fornirci le seguenti precisazioni:

 

1) Il Dr. __________ ha indicato che l’assicurata potrebbe ancora svolgere un’attività adeguata (lavori fisicamente medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi) nella misura di circa il 50%.

 

a) Potrebbe lo specialista precisare maggiormente tale percentuale d’incapacità lavorativa ?

b) A partire da quando sussiste tale incapacità ?” (doc. XXVI).

 

                                         In data 17 ottobre 2011 il SAM ha risposto producendo la presa di posizione del Dr. __________:

 

                                         “(…)

In occasione della mia valutazione peritale reumatologica del 28.03.2011 avevo posto la diagnosi reumatologica principale di una sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su conosciuta spondilolisi di L4-L5 bilat. con conseguente listesi di L5 su S1 di l°, peggioramento dei dolori a seguito di un incidente della circolazione avuto il 09.05.2008, nel quale si era procurata una frattura di Malgaigne dell'emibacino dx, l'infrazione del processo trasverso del corpo vertebrale L4 a sx nonché un trauma toracico e cranico, tendenza alla generalizzazione dei dolori a seguito dello sviluppo di una sindrome depressiva postraumatica. Nella mia valutazione confermavo quanto già affermato dai colleghi che avevano precedentemente avuto occasione di visitare l'assicurata, considerandola non più idonea allo svolgimento di un'attività fisicamente pesante come quella di cameriera ai piani o ausiliaria di lavanderia, attestando un'incapacità lavorativa di almeno il 70%.

Per attività fisicamente medio-leggere, rispettose delle limitazioni da me citate, la signora RI 1 veniva invece considerata ancora abile al lavoro nella misura di circa il 50%. Intendo questo 50% come un'attività a metà-tempo (quattro-cinque ore lavorative giornaliere), per un'attività comunque adeguata. Questo grado di capacità lavorativa in linea teorica può essere considerato valido a partire da circa un anno dal citato infortunio del maggio 2008, ovvero a partire dal maggio 2009.

Dopo tale periodo le citate conseguenze dell'infortunio del 09.05.2008 devono infatti essere considerate guarite.

Come già ben precisato nella mia valutazione peritale, l'assicurata potrebbe ancora svolgere lavori fisicamente leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale e che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, da svolgersi in parte seduta ed in parte in piedi. (doc. XXXIII).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 26 agosto 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         In concreto, la perizia del Dr. __________ è del 28 marzo 2011 (visita del 23 marzo 2011) (doc. C) e dunque è successiva di sette mesi alla decisione impugnata.

 

                                         Secondo questa Corte essa va tuttavia presa in considerazione, in quanto innanzitutto la diagnosi è sovrapponibile a quella del perito Dr. __________ e a quella del Dr. __________. In secondo luogo lo specialista fa riferimento ad un quadro clinico antecedente al provvedimento contestato. Egli ha infatti indicato che la capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata è da considerare valida a partire dal maggio 2009 (doc. C; XXXIII1).

                                        

                                         La perizia è dunque suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 26 agosto 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

                                         Dopo un’attento esame della documentazione agli atti, in particolare delle perizie del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________, il TCA ritiene di potersi fondare, per l’aspetto reumatologico, su quest’ultima valutazione, svolta per conto del SAM in data 28 marzo 2011.

                                         La perizia del Dr. __________, sia per quanto riguarda la diagnosi posta (peraltro sovrapponibile a quelle del Dr. __________ e del Dr. __________) che riguardo alle indicazioni relative alla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali, oltre ad essere la più recente, appare approfondita, ben motivata e convincente traendo delle conclusioni sostenibili.

 

                                         Si ricorda alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                            2.5.4.   Per quanto concerne la questione della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.

                                         In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

 

                                         Nello scritto del 26 luglio 2011 il TCA ha chiesto al SAM se nell’ambito della perizia del 18 maggio 2011 è stata effettuata una valutazione globale delle patologie e se il grado d’inabilità lavorativa dal profilo reumatologico (50%) e quello dal lato psichiatrico (20%) possono essere cumulati oppure si sovrappongono (totalmente o almeno in maniera parziale) (doc. XXVI).

 

                                         Nella risposta del 17 ottobre 2011 la Dr.ssa __________ ha indicato che nell’ambito della perizia del 18 maggio 2011 non è stata effettuata alcuna valutazione globale delle patologie “in quanto l’Assicurazione __________ non l’ha richiesto e ha posto domande specifiche per ogni specialista psichiatra e reumatologo” (doc. XXXIII 1-2, pag. 2).

 

                                         Tuttavia, alla domanda specifica sulla cumulabilità o meno del grado d’inabilità lavorativa dal profilo reumatologico e quello dal lato psichiatrico, il medico del SAM ha indicato quanto segue:

 

"  (…)

L’A. soffre attualmente di uno stato ansioso depressivo che dal 2010, a detta della consulente psichiatra Dr.ssa med. __________, si sgancia dalla reazione acuta di stress dovuta al trauma, e si struttura in un quadro misto non reattivo. A nostro avviso l’incapacità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica va parzialmente integrata e non sommata all’incapacità lavorativa per motivi reumatologici. La sofferenza psichica potenzia in parte il dolore fisico contribuendo a rendere l’A. maggiormente affaticabile, lenta, bisognosa di pause durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nella sua ultima professione di cameriera ai piani stimiamo una capacità lavorativa residua del 20% abile in un mestiere adatto al 60%” (doc. XXXIII 1-2, pag. 3).

 

                                         La Dr.ssa El Shater, in data 23 novembre 2011 ha rettificato la valutazione della capacità lavorativa in attività adeguata indicando l’inabilità al 60% in un mestiere adatto (doc. XXXXIX).

 

                                         Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al 20% nella precedente attività lavorativa, mentre in un’attività adeguata l’abilità è del 40% a partire dal maggio 2009.

 

                                         Per quanto riguarda le attività esigibili il Dr. __________ ha indicato che l’assicurata potrebbe ancora svolgere lavori fisicamente medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale, quali ad esempio lavori in fabbrica, con possibilità di cambiare frequentemente posizione, in parte seduta e in parte in piedi, ausiliaria presso distributore di benzina, badante (doc. C, pag. 5).

 

                                         Il rapporto del 15 giugno 2010 della consulente in integrazione professionale mantiene quindi la sua validità visto che venivano indicate attività analoghe, quali addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol con compiti d’incasso, operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili, operaia generica nell’industria cioccolatiera (doc. AI 44-3).

 

                               2.6.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.

 

                            2.6.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 44’850.-- nel 2009 (cfr. questionario del datore di lavoro del 10 febbraio 2009 (doc. AI 21-1).

                                        

                            2.6.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

 

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

 

                                         L’assicurata, quale cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 44’850.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 46'470.36, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr. 3’647.-- X 12 mesi = 43'764.-- riportato su 41.6 = fr. 45'514.56 e aggiornato al 2009).

 

Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 3,48%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.

                                     

                            2.6.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.6.4.   In concreto, nel rapporto del 15 giugno 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione complessiva del 10% per attività leggere e per altri fattori di riduzione (doc. AI 44-4).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

 

                                         L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

 

"  Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

 

                                         Nella presente fattispecie la percentuale globale del 10% può essere confermata dal TCA.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi.

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 40% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, a fr. 18'884.04.

                                         Confrontando questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’850.-- (consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 57,8% arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2009.

                                        

                               2.7.   Il 26 ottobre 2010 l’UAI ha formulato un'istanza di intersecazione relativa al punto 3, pag. 3 dell’atto ricorsuale del 30 settembre 2010 (doc. VI; I).

 

                                         L’amministrazione ha chiesto di intersecare il seguente passaggio:

 

"  (…)

Che il dr. __________ venga "utilizzato", ci si scusi il termine rude, ma è quanto occorre per peritare i cittadini di origine straniera ed in particolare balcanica, lo sanno e lo hanno capito anche i paracarri. Ci troviamo pertanto dinanzi ad una situazione intollerabile, ove sotto l'apparente uguaglianza di trattamento si cela la volontà esplicita di trattare degli assicurati in maniera diversa. Affermare il contrario o negare le affermazioni di cui sopra, significa semplicemente essere in malafede.” (doc. I, pag. 3).

 

                                         La legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) non prevede norme in merito all’intersecazione. Tuttavia l'art. 31 Lptca sancisce che per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la LPamm.

 

 

                                         Secondo l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

 

                                         Marco Borghi e Guido Corti (in: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1996) rammentano che:

 

"  L'art. 9 LPamm vale anche per le istanze e i ricorsi che sono illeggibili o sconvenienti: secondo l'adagio "fortiter in re, suaviter in modo", uno stile processuale corretto si manifesta attraverso una pacata obiettività e non certo attraverso toni polemici o aggressivi che offendono le civili convenienze (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, pag. 192). Contrariamente al tenore letterale della norma, un'istanza d'intersecazione può avere per oggetto anche un atto dell'autorità, ed in particolare le osservazioni ad un ricorso: è d'altronde quanto hanno implicitamente riconosciuto il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale (RDAT II-1996 n. 7)." (pag. 48)

 

                                         Nella sentenza N. 1046 in re S. SA del 5 marzo 2002, pubblicata in RDAT No.13/II-2002, il Consiglio di Stato ha trattato un’istanza d’intersecazione applicando l’art. 9 LPamm :

 

"  La P. SA chiede che questo Consiglio intersechi il seguente passaggio contenuto nell'allegato ricorsuale: “la ricorrente reputa che l'aggiudicazione alla ditta P. SA non sia conforme all'interesse pubblico e che essa premia un'offerta del tutto inaffidabile sia dal profilo tecnico sia da quello economico”.
Orbene, questo Consiglio non ritiene che tali affermazioni siano lesive della personalità della ditta resistente. Esse, correttamente contestualizzate, non possono essere intese nel senso recepito dalla P. SA. La pretesa inaffidabilità tecnica ed economica, le cui ragioni sono spiegate a pag. 5 dell'atto ricorsuale, non è infatti rivolta alla professionalità in senso lato della ditta aggiudicataria, bensì all’offerta che la stessa ha presentato (“un’offerta del tutto inaffidabile...”). Ancorché infondata (cfr. consid. N. 4), tale critica non può essere intersecata, siccome non costituisce un attacco personale."

 

                                         È evidente che per ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla di atti “sconvenienti”, ovvero contenenti espressioni usate per offendere una persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri, senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente dei fatti o di criticare quanto avvenuto.

                                         Se al contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può parlare di atto sconveniente (ad esempio se sono stati usati termini come "cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").

                                         È chiaro che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che, in quanto tale, ha delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 164-165).

 

                                         Nel caso di specie questa Corte ritiene che le affermazioni contenute nel paragrafo evidenziato dall’amministrazione vadano considerate la manifestazione di una situazione di disagio riscontrata dal legale nella sua attività di patrocinio nel settore delle assicurazioni sociali.

 

                                         Egli mette in particolare l’accento sui criteri di valutazione del perito, il Dr. __________, da lui ritenuti troppo restrittivi nei confronti degli assicurati.

                                         È vero che l’affermazione dell’avv. RA 1i secondo cui il perito in questione  “venga "utilizzato" (…) per peritare i cittadini di origine straniera ed in particolare balcanica” si situa al limite di una critica tollerabile in un atto ricorsuale, tanto più che il TCA e il Tribunale federale hanno diverse volte confermato le valutazioni reumatologiche svolte dal Dr. __________. Essa non può tuttavia ancora ritenersi denigratoria e offensiva a tal punto da raggiungere lo “sconveniente”.

 

                                         Del resto lo stesso legale si è scusato per il “termine rude” (cfr. doc. I, pag.3)..

 

                                         L’argomentazione è stato peraltro ulteriormente sviluppata dall’avv. RA 1, con toni più pacati, nelle osservazioni del 18 novembre 2010, laddove ha evidenziato un metro di valutazione del Dr__________ molto più severo rispetto ad altri colleghi reumatologi “non già perché questo abbia un approccio diverso, più o meno professionale, più o meno approfondito, ma poiché il suo metro di valutazione è diverso dagli altri” (doc. VIII, pag. 1), il che si tradurrebbe in uno svantaggio per gli assicurati peritati dal suddetto specialista ed in una disparità di trattamento (doc. VIII).

                                          

                                         Per queste ragioni l’istanza d’intersecazione viene respinta.

 

 

                                         Questo TCA non può comunque esimersi dal constatare come le critiche mosse nei confronti dello specialista e dell'amministrazione dal patrocinatore della ricorrente non abbiano con tutta evidenza utilità alcuna ai fini della valutazione, da parte del Tribunale, della concludenza probatoria o meno dei referti resi dallo specialista nel caso concreto e, come in tale ottica, gli argomenti e i toni utilizzati dall'avv. Sciuchetti non possono che essere considerati inutilmente polemici.

                                        

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

                               2.9.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. Sciuchetti, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §                                      La decisione del 26 agosto 2010 impugnata è annullata.

§§ L’assicurata ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2009.

 

                                   2.   L’istanza di intersecazione è respinta.

     

                                   3.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                     

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti