Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2010.275

 

LG/sc

Lugano

21 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 settembre 2010 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale tagliapietre / scalpellino, in data 15 maggio 2003 ha presentato una prima domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito di un intervento di cheratoplastica perforante su leucoma corneale (doc. AI 4-1;14-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 13 luglio 2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° marzo 2003 e il 30 novembre 2003 (doc. 20-1).

 

                               1.3.   In data 2 settembre 2005 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni a seguito di un nuovo trapianto corneale e di una sindrome lombosacrale su ernia discale L4-L5 (doc. AI 27-1; 32-1; 33-1).

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 24 aprile 2007 (doc. AI 65-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il 28 febbraio 2006 e una mezza rendita (grado 50%) dal 1° marzo 2006 al 31 luglio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni non essendo il grado d’invalidità pensionabile (15%).

 

                               1.5.   Il 27 febbraio 2008 RI 1 ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando: “Depressione con apatia, anedonia, abulia, ansietà, disturbi del sonno. Problemi di vista. Sindrome lombo sacrale”, oltre che un peggioramento dello stato depressivo dal mese di settembre 2007 (doc. AI 73-1/6)

 

                               1.6.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 101-1), l’UAI con decisione del 16 settembre 2010 (doc. AI 124-1), preavvisata con progetto del 16 aprile 2010 (doc. AI 116-1) ha assegnato all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità (grado 46%) a far tempo dal 1° dicembre 2008.

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di carattere reumatologico e psichiatrico (doc. I).

 

                                         Il legale dell’assicurato ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione, in particolare la perizia reumatologica del Dr. __________ e quella psichiatrica del Dr__________ (doc. I).

 

                                         Il ricorrente ha, altresì, contestato la valutazione economica, in particolare la riduzione sociale applicata al reddito da invalido e il gap salariale (doc. I).  

 

                                         Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

 

                               1.8.   In risposta l’UAI, sulla base della perizia SAM e della valutazione economica della consulente in integrazione professionale, ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. V).

 

                               1.9.   L’avv. __________ in data 9 novembre 2010 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali ed ha precisato che “la risposta dell’UAI non affronta i temi salienti trattati nel ricorso” (doc. VII)

 

                                         Il doc. VII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VIII).

 

                             1.10.   Con le osservazioni del 22 novembre 2010 l’UAI, facendo riferimento al rapporto della consulente in integrazione professionale, ha confermato l’importo del reddito da valido, quello da invalido, le riduzioni per motivi medici e quelle sociali, oltre che l’inapplicabilità del gap salariale (doc. IX).

 

                                         I doc. VIII e IX sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. X).

 

                             1.11.   Il 22 marzo 2011 il TCA ha richiesto copia all’assicurato del referto del 23 aprile 2010 del Dr. __________, citato in sede di ricorso, ma non presente agli atti (doc. XI).

 

                             1.12.   Con scritto del 22 marzo 2011 l’avv. __________ ha trasmesso il referto in questione (doc. XII+B).

 

                                         I doc. XI e XII+B sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIII).

 

                             1.13.   Con le osservazioni del 7 aprile 2011 l’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione del ricorso (doc. XIV+bis).

 

                                         I doc. XIII, XIV+ bis sono stati trasmessi al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. XV).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° dicembre 2008.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. ____________________), quella oftalmologica (Dr. __________) e infine quella psichiatrica (Dr. __________).

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nella perizia del 10 giugno 2009, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

DIAGNOSI:

 

-          cefalee croniche, in parte eventualmente dal carattere emicranico, con probabile abuso di medicamenti anti-infiammatori

-          amaurosi dell’occhio sinistro dopo duplice trapianto corneale per leucoma

-          lombo-cruralgie croniche, su modiche alterazioni statico-degenerative del rachide lombosacrale.

 

(…)

 

VALUTAZIONE: lo stato neurologico è risultato praticamente normale a parte un'amaurosi dell'occhio sinistro dopo lesione della cornea.

 

Nessun segno di ipertensione intracranica, di meningismo, nessun segno di lateralizzazione, nessuna sindrome cervico-vertebrale o lombo-vertebrale, nessun segno radicolare, irritativo o tantomeno deficitario ai membri superiori ed ai membri inferiori.

Leggera limitazione funzionale, l'Assicurato tuttavia riesce a sedersi a 90° con le gambe tese, senza dolori particolari nei membri inferiori.

Non riferisce disturbi sfinterici.

Da notare anche la variabilità della statica durante l'esame, nessun segno di Trendelenburg.

Accusa delle cefalee, in parte eventualmente dal carattere emicranico, da come descritte, abbastanza frequenti, con una certa tendenza all'abuso di AINS, fatto che può contribuire ad una cronicizzazione delle cefalee stesse.

Un rapporto diretto con il problema oculare sinistro mi sembra improbabile.

Le cefalee tuttavia erano già presenti prima di smettere di lavorare per i problemi della vista e delle lombalgie, per cui non influenzano la capacità lavorativa.

Dal punto di vista strettamente neurologico non ho riscontrato dunque dei motivi per un'incapacità lavorativa in attività dove non sia indispensabile la visione binoculare. La problematica legata alle lombalgie è di competenza reumatologico-ortopedica.

Dalla descrizione dei disturbi non sospetterei una sindrome del canale spinale stretto.

Purtroppo non ho avuto a disposizione la documentazione radiologica della MRI, esame tuttavia che risale al 2005, nel dubbio si potrebbe ricontrollarlo se la sintomatologia dovesse prendere una carattere sospetto in questo senso.

Da come descrive il tutto non è dipendente dal fatto di rimanere a lungo in posizione eretta o di camminare a lungo. Si tratta di dolori costanti, senza cedimenti veri e propri dei membri inferiori, senza un senso di addormentamento globale delle gambe.

Lascerei dunque la decisone in merito al Reumatologo, eventualmente all'Ortopedico.

Rimango a disposizione per discutere il problema" (doc. AI 101/44-46)

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia dell’8 giugno 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

4.   Diagnosi reumatologiche:

 

4.1                                 Diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-   Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie L4/5 ed L5/S1)

-   Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare)

-   Decondizionamento muscolare

 

4.2 Diagnosi reumatologiche senza ripercussione sulla capacità lavorativa:

 

Obesità (peso 74 kg / statura 161,5 cm)

 

5.   Valutazione e prognosi:

 

Il signor RI 1 lamenta, dal settembre 2005, dolori lombari irradianti; una risonanza magnetica della colonna lombare del 3.6.2005, evidenziava una discopatia bisegmentale L4/5, L5/S1 senza ernie discali, senza compressioni radicolari; una riabilitazione stazionaria a __________ nel maggio 2006, portava ad una diminuzione dei dolori irradianti alle gambe del 50%, mentre risultavano invariate le lombalgie; una degenza presso l'ospedale di __________, nel marzo 2007, portava ad una risoluzione pressoché completa della sintomatologia algica a livello lombare: una risonanza magnetica della colonna lombare di decorso dell'11.2.2008, mostrava reperti sostanzialmente invariati a quelli riscontrati alla prima risonanza magnetica della colonna lombare del 3.6.2005, il radiologo notava tuttavia un possibile contatto della protrusione discale a base larga L5/S1, con la radice di L5 a sinistra, senza chiara compressione radicolare, il canale spinale veniva definito di dimensioni normali; infiltrazioni delle faccette intervertebrali L4/5 ed L5/S1 il 5.12.2008, non portavano ad una diminuzione dei sintomi; questa subentrava leggermente, per la durata di circa 6 settimane, ad un'infiltrazione epidurale probatoria l'11.12.2008; persistono ora dolori lombari brucianti, che si diramano sull'intera colonna lombare con accentuazione lombosacrale, presenti anche di notte, rispondenti agli analgesici, con sensazione di blocco iperalgico al mattino, all'avvio, in diminuzione camminando, peggioranti in salita, rialzandosi da anteflessione del tronco, lombalgie che si diramano formicolanti laterali nelle gambe dalle due parti, prevalentemente a destra, fino a sotto ai piedi dalle due parti, le lombalgie aumentano in posizioni statiche come a stare seduto o in piedi oltre 15 minuti, ma anche camminando oltre 15 minuti a tal punto da doversi fermare; all'esame clinico, la colonna lombare, in iperlordosi, con manto muscolare decondizionato, risulta di difficile valutazione, in parte perché l'assicurato contrasta le mobilizzazioni passive, la flessione attiva viene da lui svolta praticamente mantenendo rigida la colonna lombare, muovendosi a livello delle articolazioni coxofemorali, l'estensione passiva viene parzialmente contrastata e risulta così altamente ridotta, la lateroflessione passiva verso destra è altamente diminuita, verso sinistra libera, vengono lamentati dolori in ogni direzione al passaggio lombosacrale, quando l'assicurato si rialza da anteflessione del tronco, questi si accentuano, indizio clinico, sostenuto dall'anamnesi, per una possibile instabilità segmentale; sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità delle anche, delle ginocchia, delle caviglie, avviene liberamente, indolore.

 

L'assicurato avverte pure dolori localizzati alle spalle bilaterali quando queste vengono portate oltre il piano orizzontale; le articolazioni omeroscapolari appaiono libere ed indolori in ogni direzione, senza indizi clinici maggiori per una lesione delle cuffie rotatorie. Anche i gomiti, risultanti doloranti portando le braccia oltre il livello della testa, appaiono con mobilità passiva normale ed indolori, senza periartropatie. Da notare l'assenza di deficit cervicoradicolari, nessun indizio per una neuropatia compressiva ai nervi ulnari rispettivamente mediani.

 

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie L4/5 ed L5/S1), disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare), decondizionamento muscolare, obesità (peso 74 kg / statura 161,5 cm).

 

È sicuramente auspicabile che l'assicurato riduca il sovrappeso corporeo attualmente presente di 10 kg, onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale dolorante e presentante segni d'instabilità; questo faciliterà il ricondizionamento della muscolatura del tronco, rivolto alla stabilizzazione della colonna lombare rispettivamente all'aumento della resistenza agli sforzi fisici.

 

Le misure terapeutiche citate, sono in grado di migliorare la qualità di vita dell'assicurato, contribuendo a ridurre la sintomatologia algica, ma non saranno necessariamente in grado di aumentare la capacità funzionale e di carico residua.

 

Per quanto riguarda quest'ultima, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del       100 %, a decorrere dal 2005, allorché subentrava l'incapacità lavorativa come scalpellino.

 

Nella sua ultima attività principale come scalpellino, giudico l'assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopraevidenziati, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50 %, a decorrere dal 28.12.2007." (doc. AI 101/41-43)

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, nella perizia del 4 giugno 2009, ha così risposto alle domande dell’UAI:

 

"  (…)

1)   Il paziente presenta uno status dopo trapianto di cornea all'occhio sinistro effettuato in due occasioni e con rigetto totale. Opacizzazione del lembo, ipotono oculare e senza percezioni luminose. A destra normale ipermetropia e presbiopia.

 

2)   L'influenza di queste ultime, sulla capacità lavorativa nell'attività da ultima svolta dall'assicurato (tagliapietre), è importante, in quanto non esiste più una visione stereoscopica e un lavoro di questo tipo può essere pericoloso anche per l'altro occhio attualmente indenne.

 

3)   L'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato attualmente è nulla, in quanto l'occhio sinistro non presenta alcuna possibilità terapeutica e l'occhio destro è stabile.

 

4)   La diminuzione della capacità lavorativa da parte dell'assicurato si spiega con l'assenza di binocularità. Le limitazioni funzionali constatate possono escludere la ripresa di un tipo di lavoro come il precedente.

 

5)   Attualmente non esiste alcuna possibilità terapeutica per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività di taglia pietra.

 

6)   La possibilità di effettuare provvedimenti d'integrazione professionale sono di vasta gamma.

                                Il paziente è abile a qualunque tipo di lavoro che non richieda una capacità stereoscopica e che non abbia dei potenziali rischi per un trauma nell'occhio sano.

 

7)   Può svolgere qualunque altro tipo di attività che non abbia la necessità di una visione stereoscopica. Orario di lavoro del 100%." (doc. AI 101/47)

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 6 luglio 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, l’esame psichico e le conclusioni ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

"  (…)

DIAGNOSI

 

Distimia (ICD10-F34.1)

 

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Nelle condizioni attuali ritengo che la sindrome affettiva persistente nel livello di sviluppo messo in evidenza mini in maniera consistente la funzionalità psichica dell'A. comportando una incapacità lavorativa psichiatrica del 40%.

 

EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE

 

Dal 2007 in avanti lo stato psichico dell'A. è peggiorato in maniera consistente. Nell'anno in corso la deflessione dell'umore è rimasta poi sostanzialmente invariata.

 

FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA.

 

La distimia ha intaccato in maniera consistente il funzionamento psicologico dell'A. da ingenerare una perdita della fiducia in sé stesso, una riduzione della energia a disposizione e un indebolimento cognitivo. Questi fattori nell'insieme hanno determinato la riduzione della capacità lavorativa dell'A.

 

 

POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

È importante che l'A. continui ad essere seguito presso il Servizio Psicosociale di __________. Ritengo comunque che le consultazioni specialistiche debbano essere intensificate. Al fine di migliorare la qualità di vita dell'A. e di offrirgli una gratificazione minima e una occupazione del tempo adeguata sono a mio parere da prendere in considerazione delle misure di inserimento per un lavoro in ambito protetto.

 

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

 

Come detto sopra ritengo che un inserimento in un contesto lavorativo protetto, tenuto conto anche della esperienza pregressa positiva svolta dall'A. presso __________, sia indicato in questo caso.

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori precisazioni e  collaborazioni invio cordiali saluti." (doc. AI 101/35-36)

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 24 luglio 2009 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Distimia (ICD-10 F 34.1). Status dopo trapianto di cornea all'occhio sin. effettuato in due occasioni e con rigetto totale, con: - amaurosi completa dell'occhio sin.,

                                         - opacizzazione del lembo, ipotono oculare e senza percezioni luminose. Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in: - alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie L4-L5 e L5-S1); - disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sin. ­convessa dorsale, iperlordosi lombare);

                                          - decondizionamento muscolare” (doc. AI 101-25).

 

                                         Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno invece indicato: “Obesità (BMI 29 kg/m2). Cefalee croniche, in parte eventualmente dal carattere emicranico, con probabile abuso di medicamenti antinfiammatori. Ipertensione arteriosa trattata" (doc. AI 101-25).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato completamente inabile al lavoro (100%) nell’attività da ultimo svolta di scalpellino, mentre in altre attività lavorative leggere ed adatte che non richiedono la visione binoculare la capacità lavorativa è del 60% (doc. AI 101-29).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                        

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                            2.6.1.   Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel referto del 10 giugno 2009 ha diagnosticato “ - cefalee croniche, in parte eventualmente dal carattere emicranico, con probabile abuso di medicamenti anti-infiammatori; - amaurosi dell’occhio sinistro dopo duplice trapianto corneale per leucoma; - lombo-cruralgie croniche, su modiche alterazioni statico-degenerative del rachide lombosacrale” (doc. AI 101-44).

 

                                         Lo specialista ha ritenuto che dal punto di vista strettamente neurologico non vi sono motivi per un'incapacità lavorativa in attività dove non sia indispensabile la visione binoculare (doc. AI 101-46).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                            2.6.2.   Per quanto riguarda la patologia oftalmologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, il quale nel rapporto del 4 giugno 2009 ha evidenziato che l’assicurato presenta uno status “dopo trapianto di cornea all'occhio sinistro effettuato in due occasioni e con rigetto totale. Opacizzazione del lembo, ipotono oculare e senza percezioni luminose. A destra normale ipermetropia e presbiopia” (doc. AI 101-47).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, secondo il Dr. __________, nell'attività da ultima svolta dall'assicurato (tagliapietre), l’influenza di tali patologie è importante, in quanto non esiste più una visione stereoscopica e un lavoro di questo tipo può essere pericoloso anche per l'altro occhio attualmente indenne (doc. AI 101-47).

 

                                         In considerazione dell’assenza di binocularità è esclusa la ripresa di un tipo di lavoro come il precedente. Per contro, l’assicurato può svolgere qualunque altro tipo di attività che non abbia la necessità di una visione stereoscopica al 100% (doc. AI 101-47).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                            2.6.3.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nella perizia dell’8 giugno 2009 ha diagnosticato una “Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in - Alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie L4/5 ed L5/S1); - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare); - Decondizionamento muscolare” (doc. AI 101-41).

 

                                         Il Dr. __________ ha concluso indicando che RI 1 nella sua ultima attività di scalpellino è da ritenersi abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a decorrere dal 28.12.2007. Per contro, in un’attività adeguata egli è abile al lavoro nella misura del 100%, a decorrere dal 2005 (doc. AI 101-43).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Il legale dell’assicurato ha contestato la valutazione reumatologica del Dr. __________ facendo riferimento in primis al rapporto di degenza della Clinica di riabilitazione di __________ del 29 maggio 2006 (doc. AI 42-5) al certificato medico del 4 maggio 2007 del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 101-75) e al referto radiologico dell’11 febbraio 2008 del Dr. __________ (doc. AI 101-58). Tuttavia, tali referti sono ampiamente antecedenti alla perizia dell’amministrazione (il rapporto della Clinica di riabilitazione di __________ di ben 3 anni) e sono stati tutti presi in considerazione dal Dr. __________ nella propria valutazione (cfr. pto. 1.5. anamnesi reumatologica da terzi, pag. 2, doc. AI 101-38).

 

                                         Nello scritto del 27 febbraio 2009 del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ viene sinteticamente indicato che l’assicurato, sofferente di una “Sindrome algica lombospondilogena con irradiazione agli arti inferiori, note alterazioni degenerative lombari multi segmentali”, è stato sottoposto ad un’infiltrazione epidurale. Il medico non dà nessuna indicazione relativa alla capacità lavorativa, né tantomeno ai limiti funzionali dell’assicurato (doc. AI 101-66).

 

                                         Anche il referto del 23 aprile 2010 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, non permette a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie. Dal punto di vista diagnostico il medico curante ha indicato, oltre ai dolori lombari cronici nell’ambito di processi degenerativi accentuati nei segmenti L4/5 e L5/S1, ripresi anche nella diagnosi del Dr. __________, la presenza di una “protrusione discale laterale a dx con irritazione della radice L5 a dx nell’ambito di un bulging discale” (doc. B).

 

                                         Nelle annotazioni del SMR del 7 aprile 2011 il Dr. __________ ha rilevato che già nella RM del 2008, elencata nella perizia del Dr. __________, veniva descritta la presenza di una protrusione discale con alterazioni di tipo degenerativo da L3 a S1 e un contatto con la radice L5 (cfr. doc. XIV+bis; doc. AI 101-39).

                                         Secondo il Dr. __________ la presenza di un possibile contatto radicolare non è equivalente ad una compressione radicolare (doc. XIV+bis).

 

                                         Il medico del SMR mette in evidenza che comunque l’esame neurologico è risultato normale, senza compressione radicolare rilevante (doc. XIV+bis).

 

                                         Il Dr. __________ ha quindi concluso il referto ritenendo il paziente inabile al 50% in ogni attività (doc. B).

                                        

                                         Secondo questa Corte la valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

 

                            2.6.4.   Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria, il quale nella perizia del 6 luglio 2009 ha diagnosticato una “Distimia (ICD10-F34.1)”.

                                         Secondo il Dr. __________ la patologia psichiatrica comporta una incapacità lavorativa psichiatrica del 40% (doc. AI 101-35).

 

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Le critiche mosse dal ricorrente in merito al rapporto psichiatrico del Dr. __________ non sono oggettivate in alcun modo (doc. I, pag. 3/4).

 

                            2.6.5.   Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

 

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.

                                         In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

 

                                         Nel referto peritale del 24 luglio 2009 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________, hanno indicato che complessivamente nell’ultima attività esercitata la capacità lavorativa dell’assicurato è principalmente ridotta per le patologie oculistiche, psichiatriche e reumatologiche.

 

                                         I periti del SAM hanno quindi ritenuto che globalmente l’assicurato è da considerare inabile al 100%, perlomeno dal 1° aprile 2005 (doc. AI 101-29).

 

                                         Nel rapporto conclusivo i medici del SAM hanno evidenziato che in un’attività adeguata che non richiede la visione binoculare, non vi è nessuna limitazione per quanto riguarda le patologie reumatologica, neurologica e oftalmologica. In considerazione tuttavia della limitazione in ambito psichichiatrico (40%), in qualunque attività professionale, dal punto di vista globale l’assicurato è abile al 60% (doc. AI 101-29).

                                         Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile, totalmente nell’ultima attività di scalpellino dal mese di aprile 2005, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 60% a far tempo dal 28 dicembre 2007.

 

                                         La consulente in integrazione professionale nel rapporto del 4 marzo 2010 ha indicato che partendo dalle limitazioni stabilite in ambito medico e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Ticino, nonché del profilo socio-professionale dell’insorgente quest’ultimo può ancora svolgere attività non qualificate o poco qualificate nel settore dell’industria (operaio generico che non deve svolgere lavori di precisione), nel settore della logistica (aiuto magazziniere), nel settore dei servizi (custode, fattorino, ecc.) (doc. AI 115-3).

 

                               2.7.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1,    I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008.

 

                            2.7.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 63’851.-- nel 2008 (cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI 30-1; 53-2; 115-4).

                                        

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

"  3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         L’assicurato, quale scalpellino, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 63’851.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 64'509.12, cfr. Tabella TA1 p.to 26 “Fabbr.altri prodotti minerali non metalliferi”, livello di qualifica 4, fr. 5’169.--  X 12 mesi = 62'028.-- riportato su 41.6).

 

Nel caso in esame, in considerazione di una differenza del 1,0%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.

 

 

                            2.7.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.7.4.   In concreto, nel rapporto del 4 marzo 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione del 2% per attività leggera e del 3% per il tasso di occupazione (doc. AI 115-1). Il ricorrente da parte sua ha postulato la riduzione massima del 25% (doc. I, pag. 5).

 

                                         La percentuale globale del 5% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 59'978.88, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 34'187.95 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 63'581.--  (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 46,2%, arrotondato al 46% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

 

                                         Nella misura in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° dicembre 2008, la sua decisione formale del 16 settembre 2010 merita quindi conferma.

 

                            2.7.5.   A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione. La consulente ha rilevato che “pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado d’incapacità lavorativa del 50% e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale” (doc. AI 115-5).

 

                                         Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 4 marzo 2010, ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo alla consulenza e al sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18 LAI, segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).

 

Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la Consulente IP.

 

                               2.8.   L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di nuovi accertamenti (doc. I).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

 

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

 

(...)

 

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

 

                             2.10.   Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.

                                         All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

 

                                         Nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente, coniugato con __________, dipendente presso __________ AG, ha due figli: __________ (1991) e __________ (2000). L’assicurato dispone, quali entrate, della rendita AI di fr. 624.-- e dello stipendio della moglie di fr. 3’500.-- netti (doc. XVII).

 

                                         Il reddito della famiglia dell’assicurato, composta da lui, dalla moglie e dai due figli, ammonta dunque a fr. 4’124.--.

 

                                         Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 1’200.-- per i due figli, stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

                                         Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

                                        

                                         In casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 2'900.-- il supplemento del 15-25%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di fr. 594.10 e la pigione dell’appartamento, più le spese accessorie, di fr. 508.30. Si ottiene così un importo oscillante tra fr. 4'437.40 e fr. 4'727.40.

 

 

 

                                         Va ancora rilevato che il figlio __________ abita con i genitori e percepisce un salario mensile di fr. 724.-- (cfr. contratto di tirocinio, doc. C), ed è esigibile che egli dia una contributo all’economia domestica. Infatti, secondo la dottrina in materia di diritto esecutivo, il figlio maggiorenne esercitante un’attività lucrativa che vive nell’economia domestica, è chiamato a contribuire alle spese di abitazione, quale l’affitto ed il riscaldamento (cfr. Mühll, in Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 946; cfr. anche la tabella per il calcolo del minimo esistenziale LEF edita dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) del Tribunale d’appello, valida dal 1° gennaio 2001, ove al punto IV precisa che: “il reddito da lavoro di figli maggiorenni, che vivono nell’economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo vitale dell’escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento)").

 

                                         Tuttavia, anche aggiungendo un importo pari al 50% del salario mensile del figlio maggiorenne (fr. 362.--) al reddito della famiglia (fr. 4'486.--), l’assicurato, con il supplemento del 25%, deve comunque essere considerato indigente.

 

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti