Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 luglio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 9 luglio 2009 l’Ufficio AI del Canton Ticino ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita (grado d’invalidità 67%) dal 1. aprile 2007 al 30 giugno 2009 (doc. A);
- dagli atti dell’incarto AI risulta che il ricorso interposto contro questa decisione è stato trasmesso dall’Ufficio AI del Canton Ticino all’Ufficio AI del Canton Zurigo che – appurata la volontà dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, di trattare lo scritto 16 luglio 2009 quale ricorso – lo ha trasmesso per competenza al Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo;
- con sentenza 29 settembre 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo non è entrato nel merito del ricorso e il 28 gennaio 2010 ha trasmesso gli atti per competenza territoriale a questo Tribunale (VI);
- la traduzione del ricorso in lingua italiana è pervenuta a questo Tribunale il 17 febbraio 2010;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI del Canton Ticino – vista la precisa domanda di questo Tribunale in questo senso e osservato che competente ad emettere la decisione era l’Uffi-cio AI del Canton Zurigo – ha chiesto di non entrare nel merito del ricorso, subordinatamente di dichiarare nulla la decisione impugnata e, ancora più subordinatamente, di respingere il ricorso;
- con scritto 17 maggio 2010 – dopo avere a più riprese chiesto la proroga del termine – l’avv. RA 1 ha chiesto di constatare la nullità della decisione impugnata per incompetenza territoriale dell’Ufficio AI del Canton Ticino;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- dagli atti dell’incarto AI risulta che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata era domiciliata nel Canton Zurigo (vedi in particolare la STF 9C_1000/2009 del 6 gennaio 2010 concernente l’assicurata);
- per costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114 V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21 consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF 132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 452-453, numeri marginali 2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 463, numeri marginali 38-39);
- di conseguenza – ribadito che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata era domiciliata nel Canton Zurigo – la decisione 9 luglio 2009 emessa dall’Ufficio AI del Canton Ticino deve essere dichiarata nulla per ragioni di incompetenza territoriale;
- ai sensi dell’art 55 cpv. 1 LAI competente è invece l’Ufficio AI del Canton Zurigo al quale gli atti vanno pertanto trasmessi;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- viste le particolarità del caso non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. E’ accertata la nullità della decisione 9 luglio 2009 dell’Ufficio AI del Canton Ticino.
§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI del Canton Zurigo per ragione di competenza.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti