Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 settembre 2010 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1952, dal 1. marzo 2007 è beneficiario di una rendita intera AI (cfr. il progetto d’assegnazione di rendita 11 giugno e le decisioni 17 settembre 2008 sub doc. AI 41/1-3,48/3-5 e 49/3-5).
1.2. Con decisione 17 febbraio 2010, preavvisata con progetto 11 gennaio 2010 (doc. AI 72/1-2), l’Ufficio AI ha sospeso il diritto alla rendita dal 1. ottobre al 23 dicembre 2009 essendo in quel periodo l’assicurato “(…) in detenzione (regime ordinario)” (doc. AI 77/1-3).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato e nella stessa l’amministrazione aveva precisato che “(…) per quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata. (…)” (doc. AI 77/1).
1.3. Con decisione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 3'538.-- (pari alle rendite dei mesi di ottobre e novembre 2009) indicando che “(…) detto importo potrebbe essere compensato mediante trattenute sulla rendita corrente. (…)” (doc. AI 85/1). Contestualmente l’amministrazione ha reso attento l’assicurato circa la possibilità di chiedere il condono precisando che “(…) se lei stima che nel Suo caso le suindicate condizioni della buona fede e dell’onere troppo grave siano entrambe realizzate e se desiderasse perciò chiedere il condono, può presentare una domanda di condono al nostro Ufficio AI, entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione di restituzione. Ad un eventuale domanda di condono deve essere aggiunto il - Foglio completivo 3 -, debitamente compilato e con l’autentifica-zione del Comune. (…)” (doc. AI 85/1).
Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con decisione 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha poi stabilito che:
" (…)
In seguito alla nostra decisione di restituzione del 17.05.2010 passata in giudicato, constatiamo che nessuna richiesta di condono è pervenuta al nostro Ufficio.
Di conseguenza l’importo do CHF 3'538.00 indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00 mensili sulla rendita corrente fino ad estinzione del debito.
Se questo importo dovesse essere elevato un’eventuale proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe essere esaminata dal nostro Ufficio.
In applicazione dell’art. 97 LAVS, in correlazione con l’art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo.
(…)" (doc. A/1)
1.5. Contro questa decisione, tramite l’RA 1, l’assicu-rato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – descritta la situazione personale (detenzione, divorzio, stato di salute) e evidenziato che “(…) tale situazione si è naturalmente riflessa sulla situzione economica dell’interessato. Infatti, il considerevole importo da restituire ancora alle Parti Civili, gli importi concordati per il divorzio, le spese di giustizia, le spese correnti, ecc. hanno creato al signor RI 1 una precaria situazione finanziaria. (...)” (I) – ha chiesto:
" (…)
1. l’importo indebitamente percepito deve essere calcolato dal 1° ottobre al 2 dicembre 2009
2. visto la precaria situazione finanziaria il condono totale dell’importo
(…)" (I)
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) la questione del calcolo dell’importo e della relativa possibilità di richiederne il condono è stata trattata nella decisione del 17.05.2010. L’assicurato non ha né richiesto il condono, né interposto ricorso entro il termine di 30 giorni assegnatogli, pertanto tale decisione è cresciuta in giudicato. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con lettera 29 novembre 2010 l’RA 1 ha precisato che “(…) dal momento che il signor RI 1 ha ricevuto il Progetto di decisione dell 11.01.2010 e la decisione del 17.02.2010 abbiamo più volte scritto all’Ufficio AI per spiegare la situazione. Inoltre, la lettera che voi indicate del 17.5.2010 (vedi allegato) non è una decisione, ma una delle risposte che l’Ufficio AI ha dato a una delle nostre lettere (vedi allegato). (…)” (VI).
1.8. Con osservazioni 6 dicembre 2010 l’Ufficio AI – osservato che agli atti, oltre alla lettera del 17 maggio 2010 indirizzata all’RA 1 e prodotta sub doc. B/5, vi è anche la decisione di restituzione emessa lo stesso giorno (cfr. consid. 1.3) – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.9. Con scritto 17 dicembre 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA copia della lettera dello stesso giorno indirizzata all’RA 1 (doc. X/Bis con allegata la lettera 14 dicembre 2010 con cui questo Tribunale aveva trasmesso le osservazioni 6 dicembre 2010 dell’Ufficio AI con relativo allegato per conoscenza con possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte) e – evidenziato in particolare che secondo l’RA 1 la sospensione dal diritto alla rendita intera non sarebbe corretta – ha chiesto:
" (…)
10). Chiedo pertanto che venga rivista la decisione presa nei miei confronti dall’Ufficio AI di Bellinzona nel senso di accordarmi la rendita intera durante il soggiorno nella Sezione Aperta dello Stampino.
11) Che possano essere immediatamente sospese le trattenute mensili sulla mia rendita e che mi vengano rimborsate tutte le deduzioni fin qui fatte.
(…)" (X)
1.10. Con osservazioni 3 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa e la domanda di reiezione del ricorso.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione 3 settembre 2010 (doc. AI 90/1-2) – con la quale l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) l’importo di CHF 3'538.00 indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00 mensili sulla corrente rendita fino ad estinzione del debito (…)” (doc. AI 90/1) – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Di conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula il riesame della decisione di sospensione della rendita, contesta l’importo chiesto in restituzione e ne chiede il condono, il ricorso è irricevibile. Al riguardo il TCA rileva che sia la decisione del 17 febbraio 2010 di sospensione della rendita che quella del 17 maggio 2010 di restituzione sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3) e che, se non fosse stato d’accordo con le stesse, l’assicurato avrebbe dovuto impugnarle puntualmente e tempestivamente.
D’altra parte, nella misura in cui chiede la riconsiderazione dei suenunciati provvedimenti, il TCA si limita qui a rilevare che non può imporre all’amministrazione di procedere in tal senso poiché la riconsiderazione è una facoltà dell’Ufficio AI. Infatti il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986 597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati, pag. 261).
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (lett. a);
- i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità lett. b);
- i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assi-curazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304 consid. 3b).
La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69; cfr. anche DTF 115 V 343).
La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.4. Con la decisione contestata, l’amministrazione – considerato che la decisione di sospensione del versamento della rendita 17 febbraio 2010 (doc. AI 77/1-3) e quella di restituzione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) sono cresciute incontestate in giudicato e che nel termine di 30 giorni (termine questo indicato nella decisione di restituzione) nessuna domanda di condono è stata formulata) – ha stabilito che “(…) l’importo di CHF 3'538.00 indebitamente percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00 mensili sulla corrente rendita fino ad estinzione del debito (…)” e precisato che “(…) se questo importo dovesse essere elevato un’eventuale proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe essere esaminata dal nostro Ufficio. (…)” (doc. AI 90/1). Al riguardo, dopo aver indicato nel ricorso una precaria situazione finanziaria, con scritto 17 dicembre 2010, il ricorrente ha, tra l’altro, chiesto “(…) che possano essere immediatamente sospese le trattenute mensili sulla mia rendita e che mi vengano rimborsate tutte le deduzioni fin qui fatte. (…)” (X).
Va qui innanzitutto rilevato che sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione vantato nei confronti del ricorrente di fr. 3'538.--.
Rilevato come la compensazione riguarda le rendite correnti fino a tacitazione dell’importo chiesto in restituzione di fr. 3'538.--, va tuttavia ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la compensazione con la rendita (corrente) può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2, 111 V 103 consid. 3b; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, pag. 155; cfr. anche marg. 10518 delle Direttive sulle rendite). Se le entrate non dovessero superare il minimo vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile (cfr. marg. 10427 delle Direttive sulle rendite e DTF 111 V 103 consid. 3a dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi arretrati).
Nel caso in esame, il succitato calcolo non è stato fatto.
Ne consegue che la decisione impugnata è da annullare e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, per il tramite della Cassa svizzera di compensazione (cfr. doc. AI 88/1), conformemente alla succitata giurisprudenza, verifichi l'esigibilità della compensazione.
2.5. Quanto alla lettera 17 dicembre 2010 indirizzata all’RA 1, questo Tribunale ricorda che – nella misura in cui intendesse censurare l’operato del suo rappresentante (nello scritto in parola l’assicurato, dopo aver addotto che una volta conferito il mandato si sentiva tranquillo, ha concluso che “(…) oggi 17 dicembre 2010 il tutto non è ancora stato chiarito, AI continua a confermare al Tribunale cantonale che il suo operato è stato corretto e se non è stato chiesto il condono nei tempi stabiliti la responsabilità va cercata solamente al sottoscritto. (…)” (X/bis)) – per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009 consid. 3).
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere inoltre all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Uffico AI, il quale verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti